DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 51.

Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell' ufficio del Garante per la protezione dei dati personali

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del del 9 marzo 1999, n. 56)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettere c) ed m), e 2, comma 1, lettera b), nonché le raccomandazioni del Consiglio d' Europa ivi citate;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni integrative concernenti l' ufficio del Garante

1. Al comma 1 dell' articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo le parole: "ufficio composto", sono inserite le seguenti: ", in sede di prima applicazione della presente legge,".

2. Dopo il comma 1 dell' articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l' ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall' articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) le modalità dell' inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall' articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall' articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l' ottanta per cento del trattamento economico del personale dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l' 8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l' indennità di cui all' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1º gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.

1-ter. l' ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall' amministrazione o dall' ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all' articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991."

Art.2.

Disposizioni correttive concernenti l' ufficio del Garante

1. Dopo il comma 1-ter dell' articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, inserito dall' articolo 1 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

"1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l' organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l' organizzazione, il funzionamento dell' ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall' 8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l' ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.

1-sexies. All' ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l' autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l' individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti."

2. Nel comma 3 dell' articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: "Le norme concernenti l' organizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l' organizzazione" e le parole: "sono altresì previste" sono sostituite dalle seguenti: "sono determinate le indennità di cui all' articolo 30, comma 6, e altresì previste".

3. Dopo il comma 3 dell' articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

"3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo."

4. Al comma 4 dell' articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte."

5. Dopo il comma 6 dell' articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è inserito il seguente:

"6-bis. Il personale dell' ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all' articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria."

Art.3.

Disposizioni Disposizione finanziaria

1. All' onere derivante dall' attuazione del presente decreto si provvede con gli ordinari stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato.

Art.4.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1999.

SCALFARO

Note all' art. 1:

- Il testo dell' art. 33 della citata legge n. 675/1996, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 33 (Ufficio del Garante). - 1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione della presente legge, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.

1-bis. È istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante. Con proprio regolamento il Garante definisce: a)‚ l' ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall' art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b)‚ le modalità dell' inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento; c)‚ il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall' art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall' art. 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al personale è attribuito l' ottanta per cento del trattamento economico del personale dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per il periodo intercorrente tra l' 8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore del regolamento, resta ferma l' indennità di cui all' art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale in servizio. Dal 1º gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta indennità di funzione.

1-ter. l' ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall' amministrazione o dall' ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all' art. 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.

1-quater. Con proprio regolamento il Garante ripartisce l' organico, fissato nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l' organizzazione, il funzionamento dell' ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli corrisposti dall' 8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

1-quinquies. In aggiunta al personale di ruolo, l' ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 4.

1. -sexies. All' ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e l' autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l' individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

2. Le spese di funzionamento dell' ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l' organizzazione ed il funzionamento dell' ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell' interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate le indennità di cui all' art. 30, comma 6, e altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all' art. 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l' esercizio dei diritti di cui all' art. 13, nonché della notificazione di cui all' art. 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.

3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma 3, primo periodo.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell' opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.

5. Per l' espletamento dei propri compiti, l' ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all' Autorità per l' informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionali.

6. Il personale addetto all' ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell' esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.

6-bis. Il personale dell' ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui all' art. 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria".

Note all' art. 2:

- l' art. 32 della citata legge n. 675/1996, è il seguente:

"Art. 32 (Accertamenti e controlli). - 1. Per l' espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all' interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni o verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell' accertamento, il quale provvede senza ritardo sulle richieste del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento, sono individuate con il regolamento di cui all' art. 33, comma 3.

4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

5. Resta fermo quanto previsto dall' art. 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l' attuazione. Se l' accertamento è stato richiesto dall' interessato, a quest' ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all' art. 10, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall' art. 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.

7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell' art. 33, comma 6.Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell' organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all' art. 33, comma 3.Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all' art. 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante".