L'accesso ai documenti in sintesi
- A chi va rivolta la domanda d'accesso?
La domanda d'accesso deve essere rivolta all'Amministrazione che ha
formato il documento o che lo "detiene stabilmente". Se si tratta di atti
del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, la domanda va
rivolta nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto
conclusivo o a detenerlo stabilmente. Destinatari della istanza sono le
amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici e i
concessionari di pubblici servizi, a prescindere dalla loro personalità
giuridica. Nel caso in cui la domanda venga presentata ad amministrazione
diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso,
deve essere trasmessa dall'ufficio che l'ha ricevuta all'amministrazione
competente, dandone comunicazione all'interessato.
- Come deve essere formulata la domanda?
Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente o per iscritto
(su carta semplice), il cittadino deve indicare gli estremi del documento
che vuole consultare o avere in copia (ovvero gli elementi che consentano
di individuarlo); provare la propria identità e gli eventuali poteri
rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia
l'interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta. Se
l'amministrazione non può accogliere immediatamente la domanda di accesso
formulata verbalmente, invita l'interessato a presentare richiesta
scritta.
- Entro quale termine deve concludersi il
procedimento d'accesso?
Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni a
decorrere dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. In
caso di domanda irregolare o incompleta l'amministrazione è tenuta, entro
dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con
ricevuta di ritorno. In questo caso il termine del procedimento ricomincia
a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
- Cosa fare se l'amministrazione non
consente (o consente solo in parte) l'accesso?
L'amministrazione può decidere di rifiutare, limitare o rinviare
temporaneamente l'accesso, specificandone le ragioni nella risposta. Se,
invece, non risponde entro il termine di trenta giorni dalla presentazione
della richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le decisioni (o la
mancata risposta) dell'amministrazione il cittadino può ricorrere al
tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni. Per agevolare il
cittadino, la legge prevede tempi abbreviati (trenta giorni) per le
decisioni dei giudici, anche in caso di ricorso in appello.
- Quali sono i compiti della commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi?
La Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un organo collegiale nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da sedici esperti nella
materia dell'accesso, rispettivamente in rappresentanza dei cittadini
(parlamentari), del mondo accademico (docenti universitari), della
pubblica amministrazione (dirigenti generali), della funzione
giurisdizionale (magistrati ed avvocati dello Stato). Le competenze della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono le seguenti: a)
esprimere pareri preventivi sui regolamenti adottati dalle singole
amministrazioni per identificare le categorie di documenti sottratti
all'accesso ai sensi dell'art.24 della legge n.241 del 1990; b) coordinare
l'attività amministrativa in materia d'accesso, impartendo le opportune
disposizioni, attraverso direttive su problematiche ricorrenti; c)
riferire annualmente al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri circa lo stato di attuazione della legge n.241 del 1990; d)
proporre al Governo modifiche di atti legislativi al fine di dare
applicazione ai principi contenuti nella legge medesima.
- Che cosa è il diritto di accesso?
E' il diritto, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e poi
disciplinato in dettaglio dal regolamento 27 giugno 1992, n.352, di poter
consultare o avere copia dei documenti della pubblica amministrazione.
L'esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copia degli stessi è
subordinato al rimborso del costo di riproduzione e, nel caso di richiesta
di copia conforme all'originale, anche al pagamento dell'imposta di bollo.
- Chi può avvalersi del diritto di
accesso?
L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chi (cittadino,
straniero, apolide) abbia un interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti. Questo vuol dire che la posizione di chi chiede
l'accesso deve essere protetta almeno a livello amministrativo. Quindi
potrà accedere agli tti non solo chi può iniziare un ricorso
giurisdizionale o amministrativo, ma anche chi - secondo la legge n. 241
del 1990 - può partecipare ad un determinato procedimento amministrativo.
L'accesso ai documenti non può però essere considerato come un'azione
popolare diretta a consentire una specie di controllo generalizzato
sull'attività amministrativa, perché è sempre necessaria l'esistenza di
una situazione giuridica per la cui tutela si chiede l'accesso. Quindi può
accedere agli atti della pubblica amministrazione chi può dimostrare che
il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all'interno del procedimento
abbiano effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Per questo
il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dalla
lesione della posizione giuridica del richiedente, e quindi, a maggior
ragione, dalla attualità della lesione. Sono oggetto d'accesso tutti i
documenti amministrativi, ad eccezione di quei documenti che rientrano in
una delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi
dell'art.24 della legge n.241 del 1990, identificate in appositi
regolamenti dalle singole amministrazioni.
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