Accesso documenti
Sintesi


L'accesso ai documenti in sintesi

  • A chi va rivolta la domanda d'accesso?
    La domanda d'accesso deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo "detiene stabilmente". Se si tratta di atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, la domanda va rivolta nei confronti dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Destinatari della istanza sono le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, a prescindere dalla loro personalità giuridica. Nel caso in cui la domanda venga presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto d'accesso, deve essere trasmessa dall'ufficio che l'ha ricevuta all'amministrazione competente, dandone comunicazione all'interessato.
  • Come deve essere formulata la domanda?
    Nella richiesta, che può essere formulata verbalmente o per iscritto (su carta semplice), il cittadino deve indicare gli estremi del documento che vuole consultare o avere in copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi; spiegare e, se necessario, dimostrare quale sia l'interesse personale e concreto collegato alla sua richiesta. Se l'amministrazione non può accogliere immediatamente la domanda di accesso formulata verbalmente, invita l'interessato a presentare richiesta scritta.
  • Entro quale termine deve concludersi il procedimento d'accesso?
    Il procedimento deve concludersi nel termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. In caso di domanda irregolare o incompleta l'amministrazione è tenuta, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con ricevuta di ritorno. In questo caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.
  • Cosa fare se l'amministrazione non consente (o consente solo in parte) l'accesso?
    L'amministrazione può decidere di rifiutare, limitare o rinviare temporaneamente l'accesso, specificandone le ragioni nella risposta. Se, invece, non risponde entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le decisioni (o la mancata risposta) dell'amministrazione il cittadino può ricorrere al tribunale amministrativo regionale entro trenta giorni. Per agevolare il cittadino, la legge prevede tempi abbreviati (trenta giorni) per le decisioni dei giudici, anche in caso di ricorso in appello.
  • Quali sono i compiti della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi?
    La Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è un organo collegiale nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da sedici esperti nella materia dell'accesso, rispettivamente in rappresentanza dei cittadini (parlamentari), del mondo accademico (docenti universitari), della pubblica amministrazione (dirigenti generali), della funzione giurisdizionale (magistrati ed avvocati dello Stato). Le competenze della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono le seguenti: a) esprimere pareri preventivi sui regolamenti adottati dalle singole amministrazioni per identificare le categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art.24 della legge n.241 del 1990; b) coordinare l'attività amministrativa in materia d'accesso, impartendo le opportune disposizioni, attraverso direttive su problematiche ricorrenti; c) riferire annualmente al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri circa lo stato di attuazione della legge n.241 del 1990; d) proporre al Governo modifiche di atti legislativi al fine di dare applicazione ai principi contenuti nella legge medesima.
  • Che cosa è il diritto di accesso?
    E' il diritto, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e poi disciplinato in dettaglio dal regolamento 27 giugno 1992, n.352, di poter consultare o avere copia dei documenti della pubblica amministrazione. L'esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, anche al pagamento dell'imposta di bollo.
  • Chi può avvalersi del diritto di accesso?
    L'accesso ai documenti amministrativi è consentito a chi (cittadino, straniero, apolide) abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Questo vuol dire che la posizione di chi chiede l'accesso deve essere protetta almeno a livello amministrativo. Quindi potrà accedere agli tti non solo chi può iniziare un ricorso giurisdizionale o amministrativo, ma anche chi - secondo la legge n. 241 del 1990 - può partecipare ad un determinato procedimento amministrativo. L'accesso ai documenti non può però essere considerato come un'azione popolare diretta a consentire una specie di controllo generalizzato sull'attività amministrativa, perché è sempre necessaria l'esistenza di una situazione giuridica per la cui tutela si chiede l'accesso. Quindi può accedere agli atti della pubblica amministrazione chi può dimostrare che il provvedimento e/o gli atti che si svolgono all'interno del procedimento abbiano effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti. Per questo il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dalla lesione della posizione giuridica del richiedente, e quindi, a maggior ragione, dalla attualità della lesione. Sono oggetto d'accesso tutti i documenti amministrativi, ad eccezione di quei documenti che rientrano in una delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'art.24 della legge n.241 del 1990, identificate in appositi regolamenti dalle singole amministrazioni.

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