ALLEGATO 1

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI DI PROVENIENZA LIBERO PROFESSIONALE E/O LEGATI A PROGETTI/PROGRAMMI SPECIALI ANCHE DI SPERIMENTAZIONE E/O RICERCA (lettera e ed f, comma 2, art. 32.1)

  1. Lo svolgimento di attività collegate direttamente o indirettamente con l'istituto della libero professione e/o legati a progetti/programmi speciali, anche di sperimentazione e/o ricerca, deve essere organizzato in modo tale da garantire il pieno assolvimento dei compiti di istituto e deve, in ogni caso essere subordinato alla piena funzionalità dei servizi.
  2. Il tempo destinato all’attività di cui al comma 1 non rientra nel debito orario;
  3. Quando le prestazioni relative alle attività di cui ai commi precedenti vengono effettuate nel corso del normale orario di servizio, deve essere definito – d’intesa con le équipes interessate – un orario aggiuntivo che deve essere recuperato in relazione all’impegno richiesto dall’équipe per la predetta attività.
  4. Tali prestazioni vengono organizzate attraverso la predisposizione di orari e turni che garantiscono una equa ripartizione di tutto il personale in modo ad assicurare la presenza di tutti i componenti l’équipe.
  5. Il dipendente, anche se personalmente non accetta di effettuare l’orario aggiuntivo è tenuto all’attività specifica nei limiti del normale orario di lavoro. In tal caso sia la quota di orario aggiuntivo del dipendente sia i relativi proventi vengono ripartiti tra i restanti membri dell’équipe.
  6. Le competenze spettanti al personale, articolare per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
  1. Personale che partecipa direttamente alla esecuzione della prestazione;
  2. Restante personale di supporto.
  1. Le prestazioni vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

 

a)

b)

 

1) prestazioni di radiologia

70

30

 

2) prestazioni di laboratorio

70

30

 

3) visite e/o interventi specialistici delle varie attività 

70

30

 

di servizio ed altre prestazioni

70

30

 

4) prestazioni riabilitative

80

20

 

5) prestazioni in costanza di ricovero

80

20

 

6) altre prestazioni non sanitarie

80

20

 

  1. La partecipazione alla ripartizione del fondo comporta la prestazione di plus-orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di eventuali accordi decentrati dipartimentali se differenti rispetto a quanto previsto dal presente allegato.
  2. La distribuzione delle quote avverrà in misura proporzionale a plus-orari concordati ed effettuati.
  3. L’attività connessa con l’erogazione del fondo di cui alle lettere e) e f) del comma 2 dell’art. 1 relativa all’istituto della produttività collettiva ed individuale, va svolta in plus orario con corrispondente riduzione dello straordinario.
  4. I tetti massimi di plus orario sono fissati a livello di singola struttura, in rapporto al fondo a disposizione di cui all’art. 1, comma 2 lettera e. ed f. relativo all’istituto della produttività collettiva ed individuale, e di quelli legati allo svolgimento di altre attività di cui al comma 1 del presente articolo. In ogni caso il plus orario non potrà superare di norma il tetto massimo di 24 ore mensili.
  5. Il plus orario deliberato dall’amministrazione, costituisce debito orario; esso, pertanto, deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
  6. La misura del plus orario reso può trovare compensazione all’interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto e non reso, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
  7. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale ed il relativo trattamento economico, viene mantenuto nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus-orario.
  8. Con periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus-orario.