|
AZIENDA
USL RM/C
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1998-2001
COMPARTO SANITA
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Le norme contenute nel presente
accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato, dipendenti dall’ Azienda USL ROMA
C.
2. Il presente accordo attua le
disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata
ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi
essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e
fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a
garantirle.
3. Nel presente accordo vengono
altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di
raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite
nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette pro4~edure, firmato in
data 31 maggio 2001.
4.
Le norme del presente accordo si
applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma,
rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che;a livello
decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata
non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine
costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
5. Ai sensi degli articoli i
e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli I e 2
della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali
nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i
seguenti:
a)
assistenza sanitaria;
b) igiene e sanità
pubblica;
c)
veterinaria;
d) protezione civile;
A) ASSISTENZA SANITARIA
A1) Assistenza
d’urgenza:
- pronto soccorso medico e
chirurgico;
- rianimazione, terapia
intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi
ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai
parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso
eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
A2) Assistenza
ordinaria:
- servizi di area chirurgica per
l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse
relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e
riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le
persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di
handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati,
anche domiciliare ed in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le
prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere
garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di
laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari alloro
espletamento.
A3) Attività di supporto logistico, organizzativo
ed amministrativo:
- servizio di
portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali
che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la
comunicazione all’interno ed all esterno dello stesso;
- servizi di cucina:
preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri
pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua
somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i
neonati;
- raccolta e
allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta,
allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi
per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della
direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali
europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.
B)
Igiene e sanità
pubblica:
- referti,
denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti;
- controllo per
la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli
alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove
esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni
festivi.
C)
Veterinaria:
- vigilanza e
controllo, ove non dilazionabili, - in presenza -o sospetto di tossicoinfezioni
relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed
interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove
non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi
antirabbica;
- ispezione
veterinaria e macellazione d’urgenza degli animali in pericolo di
vita
- referti,
denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti
contingibili e urgenti.
D) Protezione civile:
- attività previste nei piani
di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste
in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
E) Distribuzione di energia, gestione e
manutenzione di impianti tecnologici:
- attività connessi alla
funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce,
acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l’espletamento
della prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di
manutenzione degli impianti.
F) Erogazione di assegni e di
indennità con funzioni di sostentamento:
-
attività del servizio del
personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto
ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei
contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio
deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i
dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei
giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.
Art. 3
Contingenti di personale
1. Ai fini di cui all’articolo 2, mediante
regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli
d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative
nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono
individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi
minimi essenziali, appositi contingenti .di personale esonerato dallo sciopero
per garantire la continuità delle relative prestazioni
indispensabili.
2.
I protocolli d’intesa di cui al
comma I, da stipularsi entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente
accordo e comunque prim dell’inizio del quadriennio di contrattazione
Integrativa, individuano:
a)
le categorie e profili professionale che formano i
contingenti;
b)
i contingenti di personale, suddivisi per categorie e
profili;
c)
i criteri e le modalità da
seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio e sede
di lavoro.
- in conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la
direzione Generale dell’Azienda ovvero l’organo ad essa corrispondente negli
enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione
di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del
personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuri all’erogazione
delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello
sciopero, I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed
ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di
effettuazione dello sciopero, Il personale così individuato ha il diritto di
esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia
possibile, In Ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla
“Assistenza sanitaria d’urgenza” cui alla lettera A1) dell’art. 2, va
mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili
normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo
sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni
indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni
festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali
giorni.
4.
Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono
individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non
operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di
riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche
nei giorni festivi.
5.
Nelle more della definizione dei regolamenti di
servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i
servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i
contingenti già individuati dalla precedente contrattazione
decentrata.
6.
Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui
protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono
attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede
locali indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c. ).
Art.
4
Modalità di effettuazione degli
scioperi
1.
Le strutture e le rappresentanze
sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di
cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti
interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in
particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di una
sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali
devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.
2.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata dalla
Presidenza dei Consiglio dei Ministri – dipartimento per la Funzione Pubblica;
la proclamazione di scioperi relative a vertenze regionali deve essere
comunicata all’ Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi
nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle
amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi
all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa
ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione
nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le
modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle
stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, Sospensione o rinvio dello
sciopero, ai sensi deII’art. 5, comma 9.
3. In considerazione della natura dei servizi
resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa
organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così
articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza,
non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la
durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima
vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere
previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque
superare le 24 ore
e) gli scioperi della durata inferiore alla giornata
di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla
fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità
operativa di riferimento
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che
eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative
comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono
comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie
di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal
lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della
stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio
finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione
di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in
quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.
3.
Il bacino dì utenza può essere nazionale, regionale e
aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul
medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni
competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni
sindacali interessate allo sciopero.
5. Inoltre, le
azioni di sciopero non saranno
effettuate:
- nel mese di
agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7
gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo.
6. Gli scioperi dichiarati o in
corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di
avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali.
Art. 5
Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
1. Sono confermate le procedure di
raffreddamento già previste nel CCNL di area.
2. In caso di insorgenza di una
controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero,
vengono espletate le.procedure di conciliazione di cui ai commi
seguenti.
3. I soggetti incaricati di
svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto
sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
b) in caso di conflitto
sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto
sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.
4. Nel caso di controversia
nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli
obiettivi della formale proclamazione della stato di agitazione e della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare te parti in
controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi
soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici
coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di
conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro. l’ulteriore termine di tre
giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si
considera comunque espletato, ai finì di quanto previsto dall’art. 2, comma 2,
della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.
5. Con le stesse procedure e modalità di
cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti
di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle
organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro
un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro
l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
6. Il tentativo si considera
altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a
convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la
convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello
stato di agitazione.
7. lI periodo complessivo della
procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non
superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di
agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci
giorni.
8. Del tentativo di conciliazione
di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle
parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il
verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di
agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai
sensi deIl’ art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla
legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate
le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere
secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i
rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione
sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della legge
146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano
dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte
datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro
fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto
della controversia.
11. In caso di proclamazione di una seconda
iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del
medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca
della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare
la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni,
esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.
Art. 6
Sanzioni
1. In caso di inosservanza delle
disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile
2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle
contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette
leggi.
ARTICOLO 2
PROTOCOLLO Dl INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI
TRA
L’AZIENDA U.S.L. RM/C E LE
OO.SS.
Premessa
Il CCNL delinea il
sistema delle relazioni sindacali, realizzato attraverso l’attuazione del
principio della partecipazione dei lavoratori all’attività aziendale,
finalizzandolo all’obiettivo primario di contemperare l’interesse al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con
l’esigenza dell’azienda di incrementare e migliorare l’efficacia e l’efficienza
dei servizi erogati alla collettività. Questo protocollo d’intesa, redatto con
lo scopo di disciplinare i rapporti tra l’AZIENDA U.S.L. ROMA C e le OO.SS.
firmatarie del CCNL e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, recepisce i principi
e le indicazioni della normativa in vigore ed è soggetto ad eventuali
integrazioni che si rendessero necessarie anche per consentire l’introduzione di
nuovi elementi portati dalla contrattazione integrativa a venire.
Art.1
Il presente regolamento disciplina nell’ambito
dell’Azienda:
1. livelli di relazioni sindacali
aziendali
2. soggetti abilitati alle relazioni
sindacali
3. materie oggetto delle relazioni
integrative
4. modalità di tali relazioni
Art.2
I livelli di relazione con le OO.SS. avvengono con i
modelli relazionali di cui all’art.3 del CCNL 1998/2001, per quanto attiene gli
istituti che realizzano i principi della partecipazione si
stabilisce:
• Informazione:
comunicazione scritta ed in tempo utile di documentazione inerente le materie
oggetto di informazione di cui alI’art. 6 lettera A;
• Informazione preventiva: è
fornita, una volta che la Direzione strategica abbia assunto una posizione
esaustiva, in modo da consentire all’eventuale Concertazione di esplorare per
intero le possibilità di giungere a una intesa. Tale informazione è fornita per
tutte le materie per le quali il CCNL prevede la Contrattazione Collettiva
Integrativa, la Concertazione e la Consultazione.
• Concertazione: attivazione,
previa informazione, del confronto in incontri bilaterali con l’azienda sulle
materie di cui all’art. 6 lettera B; durante la fase della concertazione possono
essere presentate dalle parti proposte ed approfondimenti. Nel caso di
difficoltà oggettiva di tenere incontri entro le 48 ore dalla data di ricezione
della richiesta, l’Azienda comunica entro tale termine la data dell’incontro. Le
parti possono congiuntamente decidere di prorogare di un ulteriore termine di 30
giorni i lavori del tavolo della Concertazione, oltre la scadenza dettata dal
CCNL dell’esito degli incontri viene redatto apposito verbale dal quale devono
risultare le posizioni assunte dalle parti contrattuali; la concertazione si
conclude con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo.
• Consultazione: la consultazione
dei soggetti sindacali, prima dell’adozione degli atti interni, è obbligatoria
sulle materie individuate dall’art. 6, lettera C del CCNL . Le parti concordano
che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo siano
definiti quali atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro in cui la Consultazione può essere facoltativa. Possono costituirsi a
richiesta “Commissioni bilaterali” ovvero “Osservatori” non negoziali, con
funzioni di approfondimento e di formulazione di proposte su specifiche
problematiche che avranno la durata necessaria per raccogliere dati ed
informazioni. La partecipazione a tali organismi avviene in orario di lavoro. La
durata ditali organismi è legata al loro mandato. In tali organismi è compreso
il Comitato per le pari opportunità. Nel rispetto dei principi, elencati neII’
art. 10 comma I del CCNL, entro il primo mese del negoziato relativo alla
Contrattazione integrativa e nel periodo in cui si svolgono la Concertazione o
la Consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie
oggetto delle stesse.
Art.3
Al fine di una più compiuta informazione le parti su
richiesta s’incontrano con cadenza almeno annuale,
ed in ogni caso in presenza di:
q
criteri di organizzazione dei servizi
aziendali;
q
introduzione di nuove tecnologie;
q
eventuali processi di dismissione, di
esternalizzazione e di trasformazione di servizi;
q
definizione dei criteri generali per la
determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;
q
definizione delle dotazioni organiche;
q
programmazione della mobilità collettiva;
q
sperimentazioni gestionali;
q
piani di riconversione e ristrutturazione delle
strutture sanitarie;
q
misure per favorire la pari opportunità;
q
verifica periodica della produttività delle strutture
operative.
Al fine di garantire un’informazione trasparente,
tempestiva e certa, l’elenco di ogni atto pubblico adottato dall’Azienda
(deliberazioni, ordinanze ed ordini di servizio del Direttore sanitario e del
Direttore Amministrativo è trasmesso entro 15 giorni dalla data della loro
adozione.
Per il rilascio di copia dei documenti si
stabilisce:
1. la messa a disposizione dei documenti ed il
rilascio di copie avviene senza oneri da parte dei soggetti
sindacali;
2. il rilascio di copia degli atti riguardanti
argomenti non compresi nell’art. 6 è consentito ai soggetti sindacali in quanto
portatori di interessi diffusi.
3. Per ottenere copie di documenti o
deliberazioni riguardanti singoli lavoratori è necessario che il soggetto
sindacale richiedente presenti delega formale dell’interessato nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 675/96.
Art.4
I soggetti abilitati alle relazioni sindacali
sono:
Per la parte pubblica:
Il Rappresentante Legale dell’Azienda o
suo delegato
lI Direttore Sanitario aziendale o suo
delegato
Il Direttore Amministrativo aziendale o
suo delegato
Il Dirigente della U.O.C.
Comunicazione
Il Dirigente della U.O.C. Risorse
Umane
Per le OO.SS.
La delegazione individuata dalle
RSU
costituite ai sensi della normativa vigente i rappresentanti delle 00.SS.
firmatarie del CCNL (possono essere presenti più
rappresentanti i cui uno con diritto di parola)
Le parti si riservano per particolari materie la facoltà
di poter fare intervenire altri soggetti esperti della materia. Alle riunioni
possono partecipare altri soggetti sindacali in qualità di uditori.
Art.5
Le modalità per lo svolgimento e l’attuazione delle
Relazioni Sindacali sono di stretta competenza della U.O.C. Comunicazione, a
questa competono:
•
le convocazioni delle riunioni e la sede dello svolgimento
• la verbalizzazione
• la tenuta e conservazione dei verbali
• l’evasione di richieste sindacali, previa
acquisizione delle informazioni da parte dei servizi e U.O.C. interessate in
possesso degli atti utili a dare corso alla risposta.
Il dirigente della U.O.C. dipende direttamente dal
legale rappresentante dell’Azienda cui deve fare riferimento
costante.
La convocazione della trattativa deve essere inviata per
iscritto a tutti i soggetti di cui aII’art. 4 almeno 48 ore prima dello
svolgimento delle riunioni, eventualmente corredata con la documentazione utile.
L’Ufficio di organizzazione RSU può chiedere di posticipare l’incontro nel caso
non sia possibile formare una delegazione sindacale appropriata.
La convocazione deve prevedere l’ordine
del giorno cui è assolutamente necessario attenersi, tranne che in casi di
particolare urgenza, un lasso orario che favorisca la trattazione completa ed
esauriente dell’ordine del giorno. Per ciò che concerne gli interventi e le
dichiarazioni formali sulle varie materie, i soggetti sindacali si impegnano ad
individuare i portavoce dei medesimi. All’inizio dell’incontro il dirigente
della U.O.C. Comunicazione verifica ed esplicita l’eventuale presenza di
rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie di contratto.
La partecipazione agli incontri con la delegazione di
parte pubblica, con i dirigenti dei settori individuati dall’art. 6 del
protocollo di intesa sulle relazioni sindacali, la partecipazione ai lavori di
commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l’approfondimento di specifiche
problematiche ed ai Comitati per le pari opportunità sono da considerarsi come
servizio effettivamente prestato.
Le modalità di svolgimento degli incontri sindacali
sono improntate a principi del rispetto dell’autonoma facoltà di organizzazione
interna di ciascun soggetto sindacale nonché della massima libertà di
partecipazione dei dirigenti sindacali.
La RSU da
informazione
all’AZIENDA U.S.L. ROMA C del regolamento di
funzionamento interno redatto dalle PSU.
L’AZIENDA U.S.L. ROMA C mette a
disposizione delle RSU: una sede sindacale, provvista di telefono e fax nella
sede legale di via dell’Arte, 68 e idonei spazi di affissione per le
comunicazioni e le informazioni ai dipendenti.
Art.6
Qualsiasi atto, avente riflesso sugli istituti
contrattuali, dei responsabili dei presidi ospedalieri, dei dipartimenti, dei
distretti, delle U.O. centrali rientra nell’istituto dell’informazione
preventiva per consentire I’operatività sindacale, che può esplicarsi pienamente
con la possibilità di chiedere incontri sindacali con i suddetti dirigenti. Tale
possibilità è prevista anche per materie che interessano questi settori. In tali
casi i soggetti sindacali inviano apposita istanza al dirigente della
U.O.C. Comunicazione contente le motivazioni della
richiesta dell’incontro ed i riferimenti precisi del dirigente con cui si
intende avviare il confronto.
La competente U.O.C. fisserà data e luogo
dell’incontro e ordine del giorno. Sull’esito dell’incontro verrà stilato
apposito verbale.
In caso di non raggiunto accordo con il dirigente
responsabile la trattativa si sposta con il rappresentante legale dell’Azienda,
con l’esclusione del dirigente suddetto dal tavolo della trattativa.
Non è prevista la possibilità di effettuare incontri
su quelle materie di interesse generale per l’Azienda per la quali è prevista la
partecipazione della delegazione di parte pubblica.
FIRMATO
Le
RSU
L’AZIENDA U.S.L. RM/C
Roma, 4 ottobre
2000
Allo scopo di assicurare una maggiore partecipazione
del personale alle attività dell’azienda si concorda sull’opportunità di
costituire alcune commissioni per l’approfondimento di speciali problematiche in
particolare concernenti l’organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle
risorse umane, nonché la sicurezza e l’igiene negli ambienti di lavoro. Tali
organismi, cosi come definiti dall’art. 6 comma 2 del CCNL, hanno altresì la
funzione di supporto tecnico alla concertazione tra le parti.
Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione
contrattuale e dell’accordo integrativo decentrato sono prioritariamente
istituite:
• Commissione sull’attività di
formazione;
• Commissione per la verifica ed il
controllo sull’attuazione della nuova classificazione del
personale;
• Osservatorio di verifica e controllo
sull’attivazione e gestione del sistema premiante di valutazione e sull’istituto
della produttività;
• Commissione per la Libera Professione
Intramoenia;
• Osservatorio di verifica e controllo
dell’orario di lavoro e dello straordinario.
Le commissioni bilaterali sono convocate almeno due
volte l’anno.
La composizione e il regolamento di funzionamento
saranno concordati con specifici atti deliberativi.
Comitati per le pari opportunità
Il Comitato per le pari opportunità è istituito
presso l’azienda nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art.6
corna 2, e per i compiti ad essa attribuiti dalle nonne:
Considerata la specificità dell’organizzazione del
lavoro nell’azienda ospedaliera e la netta prevalenza fra gli addetti di
donne-lavoratrici, al fine di perseguire una valida politica della
valorizzazione delle risorse umane, si concorda di istituire, con le modalità
previste dall’art. 7 del CCNL, il comitato per le pari
opportunità.
Il comitato, costituito entro il secondo semestre
2001, si vuole abbia, nelle more di quanto espressamente demandato dal già
citato art. 7, una funzione di proposta solidale e sociale, da concretizzarsi
anche con azioni positive ai sensi della legge 125/91, che attivi una rinnovata
ed attualizzata tutela della natalità e della
maternità/paternità.
In tema di attualizzazione delle politiche del
personale, si conviene di attivare, tramite detto comitato, specifiche ricerche
su fenomeni di molestie in ambito lavorativo: molestie sessuali e morali
“mobbing” nonché sulle sindromi da affaticamento.
Si conviene, infine, che il comitato abbia fra i suoi
componenti (titolari e supplenti) una adeguata rappresentanza di
genere.
ARTICOLO 3
COSTITUZIONE DEI FONDI
Al
sensi dell’art. 4, comma 2, punto III, dei C.C.N.L. 1998-2001, le parti, dopo un
approfondito il confronto in ordine alle risorse disponibili e la relativa
utilizzazione ed allocazione nei capitoli del bilancio preventivo per l’anno
2001, con particolare riguardo alle voci riguardanti il personale, tenuto conto,
altresì, di quanto previsto dalla legge di programmazione regionale, nonché del
programma aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei processi di
investimento e riorganizzazione conseguenti, convengono di quantificare le
risorse per l’il finanziamento degli istituti contrattuali per l’anno 2001
secondo quanto segue tenendo in doveroso conto anche delle disposizioni
intervenute con il nuovo contratto integrativo del comparto stipulato il
20/09/2001.
Fondo per il finanziamento del
trattamento accessorio per lavoro straordinario, disagio, pericolo e danno ex
art. 38, comma i e 2 deI CCNL 1998/2001.
Tale fondo è costituito dai fondi ex C.C.N.L.
1995-1996, art. 43 comma 2, punti 1) e 2), consolidati al 31.12.1997. Dal
1 gennaio 1999 i due fondi si unificano. A decorrere dal 3 1.12.1999 le
indennità di turno (tre tumi) passano da L. 8500 a L. 8.700, quelle su due turni
da L. 3.500 a L. 4.000. ed il fondo è incrementato dello 0,06 % del monte salari
al 1997. - in caso di aumento di personale nella dotazione organica il fondo va
integrato delle risorse necessarie, a carico dell’amministrazione, per la
corresponsione del trattamento accessorio al personale neo-assunto.
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL
TRATTAMENTO ACCESSORIO PER LAVORO STRAORDINARIO, DISAGIO, PERICOLO E DANNO EX
ARI. 38 commi 1 e 2 CCNL 1998/2001
FONDO COMPLESSIVO consolidato al
1997
13.295.339.884
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2001
numero dipendenti aI
31/12/1997
2841
ore pro capite tot. ore
65
184665 a cons. ‘97
valore medio ora
straordinario
21413
184665
3.954.297.945
incremento dip. al
31/15/2000
274
65
17810
valore medio ore
straordinario
21413
17810
381.371.924
incremento dipendenti previsto al
31/12/2001 (residuo piano triennale
per le assunzioni
98/2000)
666
65 43290
valore medio ora
straordinario
21413
43290
926.984.312
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO
5.262.654.182
FONDO PER REMUNERAZIONE
PARTICOLARIRI CONDIZIONI Dl
DISAGIO PERICOLO E DANNO
9.341.041.939
MONTE SALARI 1997 netto
117.466.749.000
X
0,06%
70.480.049
incrementi per dip. nuovi assunti aI
31/12/2000
274
900.895.984
incremento nuove assunzioni previste aI 31/1 2/2001
(residuo piano triennale per le assunzioni
98/2000) 666
2.189.769.071
TOTALE FONDO DI DISAGIO, PERICOLO E DANNO
12.502.187.044
FONDO COMPLESSIVO PER L’ANNO
2001 ex ART. 38 comma 1
17.764.841.226
LAVORO
STRAORDINARIO
5.262.654.182
INDENNITA’ DI DISAGIO, PERICOLO E
DANNO
12.502.187.044
TRASFERIMENTO ART. 39 FONDO FASCE RETRIBUTIVE DELLE
RISORSE
derivanti da razionalizzazione dei
servizi
numero dipendenti al
31/12/97 considerati nel fondo
storico
2841
numero dipendenti considerati al
31/12/2001
3781
FONDO PER LA PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA E MIGLIORAMNETO DEI SERVIZI E PER LA QUALIT DELLA PRESTAZIONE
INDIVIDUALE EX
ART. 38 comma 3 CCNL 98/2001
FONDO consolidato al 1997
3.051.181.000
QUOTA PARTE economie da trasformazione dei
rapporti di lavoro da T.P. a Part-time
77.000.000
incremento
dipendenti
quota media
al
31/12/2000
274
1.073.981
294.270.888
incremento dipendenti
previsto al 31/12/2001
(residuo piano triennale
per le assunzioni 98/00)
666
1.073.981
715.271.576
DECURATAZIONE dal 10 al 15% destinata al
finanziamento
del fondo per le fasce retributive e posizioni
organizzative art.
39
- 620.658.520
TOTALE FONDO CONSOLIDATO
3.517.064.944
RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLART. 17 DEL CCNL
22/05/97
INCREMENTI DI FONDO LEGATI A SPECIFICI RISULTATI
POSSIBILI
SOLO A CONSUNTI VO ED IN
PRESENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
comma 4 lett. B) e comma 5 art. 38
CCNL 98/2001
INCREMENTO fino ad un massimo delI’1%
del Monte salari 1997 IN PRESENZA Dl AVANZI
DI AMMINISTRAZIONE o correlati a programmi
Regionali con l’Azienda per il raggiungimento
del pareggio di bilancio
1.174.467.000
INCREMENTO fino ad un massimo delI’1%
del Monte salari 1997 correlato a programmi
Regionali con l’Azienda per il
consolidamento
dal processo riorganizzativi per il
recupero
di margini di produttività
1.174.467.000
Aggiornamento CCNL
integrativo
2.012.675.580
INCREMENTO fino ad un massimo del 2%
del Monte salari 1997 correlato a programmi
Regionali con l’Azienda per l’intervento
occupazionale o per l’introduzione di
innovazioni tecnologiche (da definirsi in
contrattazione decentrata)
234.893.400
Aggiornamento CCNL
integrativo
402.535.159
TOTALE risorse aggiuntive
2.583.827.400
TOTALE risorse aggiuntive
aggiornate dal CCNL integrativo
3.589.677.739
TOTALE incremento del fondo
derivante
dal CCNL Integrativo da
portare sul fondo
dell’art. 39 (fasce e
posizioni)
1.005.850.339
Numero dip. al 31/12/97
considerati nel fondo
storico
2841
Numero dip. considerati al
31/12/2001
3871
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTI VE,
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELLA EX INDENNITA’ DI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE EX ART. 39 CCNL 98/2001
INSIEME dei valori economici attribuiti al personale
in
servizio al 01/01/98 risultanti dalla differenza tra
il
valore di fascia attribuito (tabella 7 coI. D) di
primo
inquadramento e Io stipendio tabellare iniziale
(tabella
allegato 4 col.
Terza)
8.398.798.723
INSIEME delle indennità “professionale specifica”
tabella allegato 6 CCNL 98/2001 compresi tutti
gli
importi relativi al personale cessato già gravanti
sul
fondo
2.497.358.500
INSIEME delle indennità infermieristica ex art. 49
c.1
maturate dopo il
31/12/99
178.080.000
Assegni ad personam: QUOTA DAL dal 10 al
15%
DEL FONDO DELLA PRODUTTI VITA’ COLLETTIVA
ex art. 38 comma
3
620.658.520
INCREMENTO dello 0.81% sul monte salari
al netto degli oneri riflessi riferito al
1997
951.318.270
Incremento di Lire 13000 mensili per
dipendente
CCNL
integrativo
589.836.000
TRASFERIMENTO dal FONDO PER IL TRATTAMENTO
ACCESSORIO ex art. 38 comma i e 2 delle risorse
derivanti
da razionalizzazione dei servizi
Quota degli eventuali oneri derivanti da stabile
riduzione
del personale, concordata in contrattazione
integrativa
Fondo per posizioni di coordinamento capo
sala
e capo tecnici CCNL
Integrativo
589.836.000
TOTALE FONDO CCNL
98/2001
12.691.805.013
Totale fondo da contratto integrativo
13.802.141.013
RISORSE DEL FONDO ART. 38
RELATIVE
AL PERSONALE CON FONDO
PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE,
DELLA PARTE COMUNE DELLA EX INDENNITA’ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE EX ART.
39 CCNL 9812001
VOCI CHE GRAVANO SUL
FONDO
FASCE RETRIBUTIVE AL 01/01/2000
2.812.541.333
FASCE RETRIBUTIVE AL 31/12/2000
2.396.295.148
Valore comune dell’indennità di
qualificazione professionale art. 30 c. 1
3.713.408.000
Indennità professionale specifica tabella
6
CCNL
98/2001
2.497.358.500
Incremento spesa per nuove assunzioni fino
al
31/12/2000
714.646.937
Posizioni di coordinamento CCNL
integrativo
220.500.000
TOTALE SPESA DEL
FONDO
12.354.749.918
TOTALE DISPONIBILITA’ DEL FONDO
PER L’ANNO 2001 da CCNL
98/01
557.555.094
TOTALE DISPONIBILITA’ ACCERTATA
DEL FONDO PER L’ANNO 2001 da
CCNL
integrativo
1.147.391.095
Somme trasferibili dal fondo art. 38 CCNL
Integrativo (previa verifica con
Regione)
1.005.850.339
TOTALE DISPONIBILITA’ DEL FONDO
PER L’ANNO 2001 da CCNL integrativo
(dopo verifica con Regione)
2.153.241.434
Residuo del fondo anno 2000 non
storicizzabile
113.430.000
Ripartizione fondo sub 3:
- Sistema
classificatorio
L.
- Posizioni organizzative L.
300.000.000
- Fasce retributive
L. 847.391.095
- Ulteriore Residuo
non storicizzabile
L. 113.430.000
Per quanto riguarda l’utilizzazione delle risorse
disponibili del fondo si ritiene di dover:
1. in via sperimentale, per un periodo di
anni 1, di destinare Lire 300.000.000 (pari a Lire
113.430.000 dai residui di fondo dell’anno 2000 e
lire 186.570.000 dalle disponibilità del fondao anno 2001) al finanziamento
delle posizioni organizzative del comparto;
2. le ulteriori disponibilità del fondo
pari a L. 960.821.095 vanno destinate interamente al finanziamento dei passaggi
di fascia per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in
servizio al 01/09/2001 che alla stessa data non abbia usufruito dei passaggi di
categoria superiore per effetto del CCNL integrativo del 2 0/0
9/2001;
3. Le somme eventualmente non utilizzate
nell’attribuzione delle posizioni organizzative torneranno ad essere disponibili
per il fondo stesso.
ARTICOLO 4
SISTEMA PREMIANTE
Le parti danno atto che
l’accordo già raggiunto nel dicembre 2000 resta in vigore.
La parte Pubblica rappresentata dal Direttore
Generale, Direttore Amministrativ |