AZIENDA

USL RM/C

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

1998-2001

COMPARTO SANITA

Art. 1
Campo di applicazione e finalità

1.    Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti dall’ Azienda USL ROMA C.

2.    Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3.    Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le suddette pro4~edure, firmato in data 31 maggio 2001.

4.      Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto che;a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2
Servizi pubblici essenziali

5.     Ai sensi degli articoli i e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli I e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:

a)       assistenza sanitaria;

b)   igiene e sanità pubblica;

c)    veterinaria;

d)   protezione civile;

 A) ASSISTENZA SANITARIA

A1) Assistenza d’urgenza:

-   pronto soccorso medico e chirurgico;

-   rianimazione, terapia intensiva;

-   unità coronariche;

-   assistenza ai grandi ustionati;

-   emodialisi;

-   prestazioni di ostetricia connesse ai parti;

-   medicina neonatale;

-   servizio ambulanze, compreso eliambulanze;

-   servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

-   servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;

-   unità spinali;

-   prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;

-   assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

-   assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;

-   nido e assistenza neonatale;

-   attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari alloro espletamento.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

-       servizio di portineria sufficiente a garantire l’accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell’ente, assicurino la comunicazione all’interno ed all esterno dello stesso;

-       servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;

-       raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

-       servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.

B)      Igiene e sanità pubblica:

-       referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

-       controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C)    Veterinaria:

-       vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, - in presenza -o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;

-       vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;

-       controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;

-       ispezione veterinaria e macellazione d’urgenza degli animali in pericolo di vita

-       referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

D)  Protezione civile:

-     attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

E)  Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

-     attività connessi alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l’espletamento della prestazioni sopra indicate;

-     interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

 

F)   Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

-          attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l’intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

Art. 3

Contingenti di personale

1.   Ai fini di cui all’articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d’intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le aziende stesse e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti .di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

2.      I protocolli d’intesa di cui al comma I, da stipularsi entro trenta giorni dall entrata in vigore del presente accordo e comunque prim dell’inizio del quadriennio di contrattazione Integrativa, individuano:

a)     le categorie e profili professionale che formano i contingenti;

b)     i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;

c)      i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio e sede di lavoro.

  1. in conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la direzione Generale dell’Azienda ovvero l’organo ad essa corrispondente negli enti del comparto secondo i rispettivi ordinamenti – individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuri all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero, I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile, In Ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla “Assistenza sanitaria d’urgenza” cui alla lettera A1) dell’art. 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato  durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.

4.     Sulla base dei protocolli di intesa del comma 1, sono individuati i contingenti dei servizi essenziali di cui all’art. 2, lett. F) non operanti nei giorni festivi. Essi sono definiti tenendo come parametro di riferimento quelli eventualmente occorrenti se tali servizi funzionassero anche nei giorni festivi.

5.     Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all’art. 2, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

6.     Nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locali indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c. ).

Art.  4
Modalità di effettuazione degli scioperi

1.      Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all’art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle aziende ed enti interessati con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di una sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette amministrazioni.

2.      La proclamazione degli scioperi relativi  alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri – dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relative a vertenze regionali deve essere comunicata all’ Assessorato Regionale alla Sanità; la proclamazioni di scioperi nell’ambito di singole aziende ed enti deve essere comunicata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all’utenza, le aziende ed enti sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive pubbliche e private di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle stesse amministrazioni anche nell’ipotesi di revoca, Sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi deII’art. 5, comma 9.

3.  In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore

e) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento

d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

3.   Il bacino dì utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

     5.   Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate:
           -      nel mese di agosto;
           -      nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
           -      nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6.    Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

 Art. 5
Procedure di raffreddamento e di conciliazione

 1.    Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste nel CCNL di area.

 2.   In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le.procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

 3.    I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

       a)     in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;

b)     in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;

c)     in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.

4.    Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione della stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare te parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro. l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai finì di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.

5.   Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.

6.    Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

7.    lI periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

8.    Del tentativo di conciliazione di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi deIl’ art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

9.    Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

11.  In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all’art. 4, comma 5.

Art. 6
Sanzioni

1.   In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

ARTICOLO 2

PROTOCOLLO Dl INTESA SULLE RELAZIONI SINDACALI TRA

L’AZIENDA U.S.L. RM/C E LE OO.SS.

 

 

Premessa

 

Il      CCNL delinea il sistema delle relazioni sindacali, realizzato attraverso l’attuazione del principio della partecipazione dei lavoratori all’attività aziendale, finalizzandolo all’obiettivo primario di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza dell’azienda di incrementare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. Questo protocollo d’intesa, redatto con lo scopo di disciplinare i rapporti tra l’AZIENDA U.S.L. ROMA C e le OO.SS. firmatarie del CCNL e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, recepisce i principi e le indicazioni della normativa in vigore ed è soggetto ad eventuali integrazioni che si rendessero necessarie anche per consentire l’introduzione di nuovi elementi portati dalla contrattazione integrativa a venire.

 

Art.1

 

Il presente regolamento disciplina nell’ambito dell’Azienda:

 

1.  livelli di relazioni sindacali aziendali

2.  soggetti abilitati alle relazioni sindacali

3.  materie oggetto delle relazioni integrative

4.  modalità di tali relazioni

 

Art.2

 

I livelli di relazione con le OO.SS. avvengono con i modelli relazionali di cui all’art.3 del CCNL 1998/2001, per quanto attiene gli istituti che realizzano i principi della partecipazione si stabilisce:

•    Informazione: comunicazione scritta ed in tempo utile di documentazione inerente le materie oggetto di informazione di cui alI’art. 6 lettera A;

•    Informazione preventiva: è fornita, una volta che la Direzione strategica abbia assunto una posizione esaustiva, in modo da consentire all’eventuale Concertazione di esplorare per intero le possibilità di giungere a una intesa. Tale informazione è fornita per tutte le materie per le quali il CCNL prevede la Contrattazione Collettiva Integrativa, la Concertazione e la Consultazione.

•   Concertazione: attivazione, previa informazione, del confronto in incontri bilaterali con l’azienda sulle materie di cui all’art. 6 lettera B; durante la fase della concertazione possono essere presentate dalle parti proposte ed approfondimenti. Nel caso di difficoltà oggettiva di tenere incontri entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta, l’Azienda comunica entro tale termine la data dell’incontro. Le parti possono congiuntamente decidere di prorogare di un ulteriore termine di 30 giorni i lavori del tavolo della Concertazione, oltre la scadenza dettata dal CCNL dell’esito degli incontri viene redatto apposito verbale dal quale devono risultare le posizioni assunte dalle parti contrattuali; la concertazione si conclude con un’intesa o con la registrazione del mancato accordo.

 •  Consultazione: la consultazione dei soggetti sindacali, prima dell’adozione degli atti interni, è obbligatoria sulle materie individuate dall’art. 6, lettera C del CCNL . Le parti concordano che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo siano definiti quali atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro in cui la Consultazione può essere facoltativa. Possono costituirsi a richiesta “Commissioni bilaterali” ovvero “Osservatori” non negoziali, con funzioni di approfondimento e di formulazione di proposte su specifiche problematiche che avranno la durata necessaria per raccogliere dati ed informazioni. La partecipazione a tali organismi avviene in orario di lavoro. La durata ditali organismi è legata al loro mandato. In tali organismi è compreso il Comitato per le pari opportunità. Nel rispetto dei principi, elencati neII’ art. 10 comma I del CCNL, entro il primo mese del negoziato relativo alla Contrattazione integrativa e nel periodo in cui si svolgono la Concertazione o la Consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.

 

Art.3

 

Al fine di una più compiuta informazione le parti su richiesta s’incontrano con cadenza almeno annuale, ed in ogni caso in presenza di:

 

q    criteri di organizzazione dei servizi aziendali;

q    introduzione di nuove tecnologie;

q    eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione di servizi;

q    definizione dei criteri generali per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;

q    definizione delle dotazioni organiche;

q    programmazione della mobilità collettiva;

q    sperimentazioni gestionali;

q    piani di riconversione e ristrutturazione delle strutture sanitarie;

q    misure per favorire la pari opportunità;

q    verifica periodica della produttività delle strutture operative.

 

Al fine di garantire un’informazione trasparente, tempestiva e certa, l’elenco di ogni atto pubblico adottato dall’Azienda (deliberazioni, ordinanze ed ordini di servizio del Direttore sanitario e del Direttore Amministrativo è trasmesso entro 15 giorni dalla data della loro adozione.

 

Per il rilascio di copia dei documenti si stabilisce:

1.  la messa a disposizione dei documenti ed il rilascio di copie avviene senza oneri da parte dei soggetti sindacali;

2.  il rilascio di copia degli atti riguardanti argomenti non compresi nell’art. 6 è consentito ai soggetti sindacali in quanto portatori di interessi diffusi.

3.  Per ottenere copie di documenti o deliberazioni riguardanti singoli lavoratori è necessario che il soggetto sindacale richiedente presenti delega formale dell’interessato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96.

 

Art.4

 

I soggetti abilitati alle relazioni sindacali sono:

 

Per la parte pubblica:

Il   Rappresentante Legale dell’Azienda o suo delegato

lI   Direttore Sanitario aziendale o suo delegato

Il   Direttore Amministrativo aziendale o suo delegato

Il  Dirigente della U.O.C. Comunicazione

Il  Dirigente della U.O.C. Risorse Umane

 

Per le OO.SS.

La delegazione individuata dalle RSU costituite ai sensi della normativa vigente i rappresentanti delle 00.SS. firmatarie del CCNL (possono essere presenti più rappresentanti    i cui uno con diritto di parola)

 

Le parti si riservano per particolari materie la facoltà di poter fare intervenire altri soggetti esperti della materia. Alle riunioni possono partecipare altri soggetti sindacali in qualità di uditori.

 

Art.5

 

Le modalità per lo svolgimento e l’attuazione delle Relazioni Sindacali sono di stretta competenza della U.O.C. Comunicazione, a questa competono:

• le convocazioni delle riunioni e la sede dello svolgimento

• la verbalizzazione

• la tenuta e conservazione dei verbali

• l’evasione di richieste sindacali, previa acquisizione delle informazioni da parte dei servizi e U.O.C. interessate in possesso degli atti utili a dare corso alla risposta.

Il dirigente della U.O.C. dipende direttamente dal legale rappresentante dell’Azienda cui deve fare riferimento costante.

La convocazione della trattativa deve essere inviata per iscritto a tutti i soggetti di cui aII’art. 4 almeno 48 ore prima dello svolgimento delle riunioni, eventualmente corredata con la documentazione utile. L’Ufficio di organizzazione RSU può chiedere di posticipare l’incontro nel caso non sia possibile formare una delegazione sindacale appropriata.

La convocazione deve prevedere l’ordine del giorno cui è assolutamente necessario attenersi, tranne che in casi di particolare urgenza, un lasso orario che favorisca la trattazione completa ed esauriente dell’ordine del giorno. Per ciò che concerne gli interventi e le dichiarazioni formali sulle varie materie, i soggetti sindacali si impegnano ad individuare i portavoce dei medesimi. All’inizio dell’incontro il dirigente della U.O.C. Comunicazione verifica ed esplicita l’eventuale presenza di rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie di contratto.

La partecipazione agli incontri con la delegazione di parte pubblica, con i dirigenti dei settori individuati dall’art. 6 del protocollo di intesa sulle relazioni sindacali, la partecipazione ai lavori di commissioni bilaterali ovvero Osservatori per l’approfondimento di specifiche problematiche ed ai Comitati per le pari opportunità sono da considerarsi come servizio effettivamente prestato.

Le modalità di svolgimento degli incontri sindacali sono improntate a principi del rispetto dell’autonoma facoltà di organizzazione interna di ciascun soggetto sindacale nonché della massima libertà di partecipazione dei dirigenti sindacali.

La RSU da informazione all’AZIENDA U.S.L. ROMA C del regolamento di funzionamento interno redatto dalle PSU.

L’AZIENDA U.S.L. ROMA C mette a disposizione delle RSU: una sede sindacale, provvista di telefono e fax nella sede legale di via dell’Arte, 68 e idonei spazi di affissione per le comunicazioni e le informazioni ai dipendenti.

 

Art.6

 

Qualsiasi atto, avente riflesso sugli istituti contrattuali, dei responsabili dei presidi ospedalieri, dei dipartimenti, dei distretti, delle U.O. centrali rientra nell’istituto dell’informazione preventiva per consentire I’operatività sindacale, che può esplicarsi pienamente con la possibilità di chiedere incontri sindacali con i suddetti dirigenti. Tale possibilità è prevista anche per materie che interessano questi settori. In tali casi i soggetti sindacali inviano apposita istanza al dirigente della

U.O.C. Comunicazione contente le motivazioni della richiesta dell’incontro ed i riferimenti precisi del dirigente con cui si intende avviare il confronto.

La competente U.O.C. fisserà data e luogo dell’incontro e ordine del giorno. Sull’esito dell’incontro verrà stilato apposito verbale.

In caso di non raggiunto accordo con il dirigente responsabile la trattativa si sposta con il rappresentante legale dell’Azienda, con l’esclusione del dirigente suddetto dal tavolo della trattativa.

Non è prevista la possibilità di effettuare incontri su quelle materie di interesse generale per l’Azienda per la quali è prevista la partecipazione della delegazione di parte pubblica.

 

FIRMATO

 

Le RSU                                                                                                     L’AZIENDA U.S.L. RM/C

 

 

Roma, 4 ottobre 2000

 

 

Allo scopo di assicurare una maggiore partecipazione del personale alle attività dell’azienda si concorda sull’opportunità di costituire alcune commissioni per l’approfondimento di speciali problematiche in particolare concernenti l’organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle risorse umane, nonché la sicurezza e l’igiene negli ambienti di lavoro. Tali organismi, cosi come definiti dall’art. 6 comma 2 del CCNL, hanno altresì la funzione di supporto tecnico alla concertazione tra le parti.

Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione contrattuale e dell’accordo integrativo decentrato sono prioritariamente istituite:

 

•   Commissione sull’attività di formazione;

•   Commissione per la verifica ed il controllo sull’attuazione della nuova classificazione del personale;

•   Osservatorio di verifica e controllo sull’attivazione e gestione del sistema premiante di valutazione e sull’istituto della produttività;

•   Commissione per la Libera Professione Intramoenia;

•   Osservatorio di verifica e controllo dell’orario di lavoro e dello straordinario.

 

Le commissioni bilaterali sono convocate almeno due volte l’anno.

La composizione e il regolamento di funzionamento saranno concordati con specifici atti deliberativi.

 

Comitati per le pari opportunità

 

Il Comitato per le pari opportunità è istituito presso l’azienda nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art.6 corna 2, e per i compiti ad essa attribuiti dalle nonne:

Considerata la specificità dell’organizzazione del lavoro nell’azienda ospedaliera e la netta prevalenza fra gli addetti di donne-lavoratrici, al fine di perseguire una valida politica della valorizzazione delle risorse umane, si concorda di istituire, con le modalità previste dall’art. 7 del CCNL, il comitato per le pari opportunità.

Il comitato, costituito entro il secondo semestre 2001, si vuole abbia, nelle more di quanto espressamente demandato dal già citato art. 7, una funzione di proposta solidale e sociale, da concretizzarsi anche con azioni positive ai sensi della legge 125/91, che attivi una rinnovata ed attualizzata tutela della natalità e della maternità/paternità.

In tema di attualizzazione delle politiche del personale, si conviene di attivare, tramite detto comitato, specifiche ricerche su fenomeni di molestie in ambito lavorativo: molestie sessuali e morali “mobbing” nonché sulle sindromi da affaticamento.

Si conviene, infine, che il comitato abbia fra i suoi componenti (titolari e supplenti) una adeguata rappresentanza di genere.

 

 

ARTICOLO 3

COSTITUZIONE DEI FONDI

 

Al sensi dell’art. 4, comma 2, punto III, dei C.C.N.L. 1998-2001, le parti, dopo un approfondito il confronto in ordine alle risorse disponibili e la relativa utilizzazione ed allocazione nei capitoli del bilancio preventivo per l’anno 2001, con particolare riguardo alle voci riguardanti il personale, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dalla legge di programmazione regionale, nonché del programma aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei processi di investimento e riorganizzazione conseguenti, convengono di quantificare le risorse per l’il finanziamento degli istituti contrattuali per l’anno 2001 secondo quanto segue tenendo in doveroso conto anche delle disposizioni intervenute con il nuovo contratto integrativo del comparto stipulato il 20/09/2001.

 

Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio per lavoro straordinario, disagio, pericolo e danno ex art. 38, comma i e 2 deI CCNL 1998/2001.

 

Tale fondo è costituito dai fondi ex C.C.N.L. 1995-1996, art. 43 comma 2, punti 1) e 2), consolidati al 31.12.1997. Dal 1 gennaio 1999 i due fondi si unificano. A decorrere dal 3 1.12.1999 le indennità di turno (tre tumi) passano da L. 8500 a L. 8.700, quelle su due turni da L. 3.500 a L. 4.000. ed il fondo è incrementato dello 0,06 % del monte salari al 1997. - in caso di aumento di personale nella dotazione organica il fondo va integrato delle risorse necessarie, a carico dell’amministrazione, per la corresponsione del trattamento accessorio al personale neo-assunto.

 

 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER LAVORO STRAORDINARIO, DISAGIO, PERICOLO E DANNO EX ARI. 38 commi 1 e 2 CCNL 1998/2001

 

 

FONDO COMPLESSIVO consolidato al 1997                                                  13.295.339.884

 

 

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO 2001

 

 

numero dipendenti aI 31/12/1997        2841                  ore pro capite tot. ore        

                                                                                                                        

65                    184665 a cons. ‘97

 

valore medio ora straordinario           21413               184665                           3.954.297.945

 

incremento dip. al 31/15/2000                274                       65          17810      

 

valore medio ore straordinario            21413                 17810                             381.371.924

 

incremento dipendenti previsto al

31/12/2001 (residuo piano triennale

per le assunzioni 98/2000)                      666                       65          43290

 

valore medio ora straordinario             21413                43290                             926.984.312

                                                

 

FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO                                                                5.262.654.182

 

 

FONDO PER REMUNERAZIONE

PARTICOLARIRI CONDIZIONI Dl

DISAGIO PERICOLO E DANNO                                                                                       9.341.041.939

 

MONTE SALARI 1997 netto          117.466.749.000     X 0,06%                             70.480.049

 

 

incrementi per dip. nuovi assunti aI 31/12/2000                   274                               900.895.984

 

incremento nuove assunzioni previste aI 31/1 2/2001

(residuo piano triennale per le assunzioni 98/2000)           666                            2.189.769.071

 

 

TOTALE FONDO DI DISAGIO, PERICOLO E DANNO                                   12.502.187.044

 

 

FONDO COMPLESSIVO PER L’ANNO 2001 ex  ART. 38 comma 1                                                    17.764.841.226

 

 

LAVORO STRAORDINARIO                                                                                    5.262.654.182

 

 

INDENNITA’ DI DISAGIO, PERICOLO E DANNO                                               12.502.187.044

 

 

TRASFERIMENTO ART. 39 FONDO FASCE RETRIBUTIVE DELLE RISORSE

derivanti da razionalizzazione dei servizi

 

numero dipendenti al 31/12/97 considerati nel fondo storico               2841

 

numero dipendenti considerati al 31/12/2001                 3781

 

 

FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA E MIGLIORAMNETO DEI SERVIZI E PER LA QUALIT DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE EX

ART. 38 comma 3 CCNL 98/2001

 

 

FONDO consolidato al 1997                                                                                     3.051.181.000

 

QUOTA PARTE economie da trasformazione dei

rapporti di lavoro da T.P. a Part-time                                                                            77.000.000

 

 

incremento dipendenti                                    quota media

al 31/12/2000                       274                       1.073.981                                           294.270.888

 

incremento dipendenti

previsto al 31/12/2001

(residuo piano triennale

per le assunzioni 98/00)       666                       1.073.981                                          715.271.576

 

DECURATAZIONE dal 10 al 15% destinata al finanziamento

del fondo per le fasce retributive e posizioni organizzative art. 39                        - 620.658.520

 

 

TOTALE FONDO CONSOLIDATO                                                                          3.517.064.944

 

 

RISORSE AGGIUNTIVE DI CUI ALLART. 17 DEL CCNL 22/05/97

 

 

INCREMENTI DI FONDO LEGATI A SPECIFICI RISULTATI POSSIBILI

SOLO A CONSUNTI VO ED IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO comma 4 lett. B) e comma 5 art. 38 CCNL 98/2001

 

 

INCREMENTO fino ad un massimo delI’1%

del Monte salari 1997 IN PRESENZA Dl AVANZI

DI AMMINISTRAZIONE o correlati a programmi

Regionali con l’Azienda per il raggiungimento

del pareggio di bilancio                                                                                              1.174.467.000

 

 

INCREMENTO fino ad un massimo delI’1%

del Monte salari 1997 correlato a programmi

Regionali con l’Azienda per il consolidamento

dal processo riorganizzativi per il recupero

di margini di produttività                                                                                             1.174.467.000

 

Aggiornamento CCNL integrativo                                                                                        2.012.675.580

 

INCREMENTO fino ad un massimo del 2%

del Monte salari 1997 correlato a programmi

Regionali con l’Azienda per l’intervento

occupazionale o per l’introduzione di

innovazioni tecnologiche (da definirsi in

contrattazione decentrata)                                                                                            234.893.400

 

Aggiornamento CCNL integrativo                                                                                           402.535.159

 

TOTALE risorse aggiuntive                                                                                       2.583.827.400

 

TOTALE risorse aggiuntive aggiornate dal CCNL integrativo                              3.589.677.739

 

TOTALE incremento del fondo derivante

dal CCNL Integrativo da portare sul fondo

dell’art. 39 (fasce e posizioni)                                                                                    1.005.850.339

 

Numero dip. al 31/12/97 considerati nel fondo storico              2841

 

Numero dip. considerati al 31/12/2001                3871

 

 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTI VE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELLA EX INDENNITA’ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE EX ART. 39 CCNL 98/2001

 

 

INSIEME dei valori economici attribuiti al personale in

servizio al 01/01/98 risultanti dalla differenza tra il

valore di fascia attribuito (tabella 7 coI. D) di primo

 inquadramento e Io stipendio tabellare iniziale (tabella

 allegato 4 col. Terza)                                                                                                 8.398.798.723

 

INSIEME delle indennità “professionale specifica”

tabella allegato 6 CCNL 98/2001 compresi tutti gli

importi relativi al personale cessato già gravanti sul

fondo                                                                                                                             2.497.358.500

 

INSIEME delle indennità infermieristica ex art. 49 c.1

maturate dopo il 31/12/99                                                                                             178.080.000

 

Assegni ad personam: QUOTA DAL dal 10 al 15%

DEL FONDO DELLA PRODUTTI VITA’ COLLETTIVA

ex art. 38 comma 3                                                                                                        620.658.520

 

INCREMENTO dello 0.81% sul monte salari

al netto degli oneri riflessi riferito al 1997                                                                   951.318.270

 

Incremento di Lire 13000 mensili per dipendente

CCNL integrativo                                                                                                         589.836.000

 

TRASFERIMENTO dal FONDO PER IL TRATTAMENTO

ACCESSORIO ex art. 38 comma i e 2 delle risorse derivanti

da razionalizzazione dei servizi

 

Quota degli eventuali oneri derivanti da stabile riduzione

del personale, concordata in contrattazione integrativa

 

Fondo per posizioni di coordinamento capo sala

e capo tecnici CCNL Integrativo                                                                              589.836.000

 

 

TOTALE FONDO CCNL 98/2001                                                                          12.691.805.013

 

Totale fondo da contratto integrativo                                                                           13.802.141.013

 

 

RISORSE DEL FONDO ART. 38 RELATIVE AL PERSONALE CON FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DELLA PARTE COMUNE DELLA EX INDENNITA’ DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE EX ART. 39 CCNL 9812001

 

VOCI CHE GRAVANO SUL FONDO

 

 

FASCE RETRIBUTIVE AL 01/01/2000                                                                   2.812.541.333

 

FASCE RETRIBUTIVE AL 31/12/2000                                                                   2.396.295.148

 

Valore comune dell’indennità di

qualificazione professionale art. 30 c. 1                                                                   3.713.408.000

 

Indennità professionale specifica tabella 6

CCNL 98/2001                                                                                                            2.497.358.500

 

Incremento spesa per nuove assunzioni fino

al 31/12/2000                                                                                                                 714.646.937

 

Posizioni di coordinamento CCNL integrativo                                                     220.500.000

 

TOTALE SPESA DEL FONDO                                                                              12.354.749.918

 

TOTALE DISPONIBILITA’ DEL FONDO

PER L’ANNO 2001 da CCNL 98/01                                                                           557.555.094

 

TOTALE DISPONIBILITA’ ACCERTATA

DEL FONDO PER L’ANNO 2001 da

CCNL integrativo                                                                                                      1.147.391.095

 

Somme trasferibili dal fondo art. 38 CCNL

Integrativo (previa verifica con Regione)                                                                  1.005.850.339

 

TOTALE DISPONIBILITA’ DEL FONDO

PER L’ANNO 2001 da CCNL integrativo

(dopo verifica con Regione)                                                                                      2.153.241.434

 

Residuo del fondo anno 2000 non storicizzabile                                                 113.430.000

 

Ripartizione fondo sub 3:

                                                   - Sistema classificatorio     L.

- Posizioni organizzative    L. 300.000.000

                       - Fasce retributive              L. 847.391.095

                       - Ulteriore Residuo

                         non storicizzabile             L. 113.430.000

 

Per quanto riguarda l’utilizzazione delle risorse disponibili del fondo si ritiene di dover:

 

1.   in via sperimentale, per un periodo di anni 1, di destinare Lire 300.000.000 (pari a Lire

113.430.000 dai residui di fondo dell’anno 2000 e lire 186.570.000 dalle disponibilità del fondao anno 2001) al finanziamento delle posizioni organizzative del comparto;

2.   le ulteriori disponibilità del fondo pari a L. 960.821.095 vanno destinate interamente al finanziamento dei passaggi di fascia per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al 01/09/2001 che alla stessa data non abbia usufruito dei passaggi di categoria superiore per effetto del CCNL integrativo del 2 0/0 9/2001;

3.   Le somme eventualmente non utilizzate nell’attribuzione delle posizioni organizzative torneranno ad essere disponibili per il fondo stesso.

 

 

ARTICOLO 4

           SISTEMA PREMIANTE

 

Le parti danno atto che l’accordo già raggiunto nel dicembre 2000 resta in vigore.

 

La parte Pubblica rappresentata dal Direttore Generale, Direttore Amministrativ