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REGIONE
CALABRIA AZIENDA
SANITARIA N°9 di LOCRI
DIREZIONE GENERALE
Contrada Verga – 89044 Locri Tel. 0964/29282 – fax 0964/20161
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO
DECENTRATO ANNI 1998 - 2001
L'anno duemiladue, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 18,30, nei
locali dell'amministrazione dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri, si è riunita
la delegazione trattante per la stipula del contratto collettivo integrativo del
comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, nelle seguenti persone: PARTE
PUBBLICA |
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Dr.ssa Manuela Stroili
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Direttore Generale |
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Dr. Pasquale
Staltari |
Direttore Amministrativo |
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Dr. Antonio Previte |
Direttore Medico
Presidio Ospedaliero Unico |
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Dr. Augusto Vitello
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Responsabile U.G.R.U. (ASSENTE)
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Sig. Vincenzo Capogreco |
Dirigente Servizio Infermieristico |
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Sig. Mario Cordì |
Dirigente Ufficio CED (ASSENTE) |
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Sig. Nicola Scuteri |
Funzionario Ufficio del Personale
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Sig. Nunzio Papa |
Funzionario Ufficio del Personale (ASSENTE)
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Avv. Rosa Lombardo |
Con funzione di segretario |
PARTE
SINDACALE
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C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E. |
Sig. Sgambelluri Antonio –
Mammì Antonio – Micheli Firmo – Mirarchi Maria Concetta – Condemi
Francesco |
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F.I.A.L.S. |
Sig. Ferraro Bruno – Lombardo Teresa |
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R.S.U.
– F.I.A.L.S. |
Sig. Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro |
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R.S.U. |
Sig. Murdaca Paolo |
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La
seduta riprende il giorno 21/01/2002 alle h.18,00, alla presenza delle seguenti
persone e termina alle ore 6 del 22 gennaio:
PARTE
PUBBLICA |
|
Dr.ssa Manuela Stroili
|
Direttore Generale |
|
Dr. Pasquale
Staltari |
Direttore Amministrativo |
|
Dr. Antonio Previte |
Direttore Medico
Presidio Ospedaliero Unico |
|
Dr. Augusto Vitello
|
Responsabile U.G.R.U.
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Sig. Vincenzo Capogreco |
Dirigente Servizio Infermieristico |
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Sig. Mario Cordì |
Dirigente Ufficio CED |
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Sig. Nicola Scuteri |
Funzionario Ufficio del Personale
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Sig. Nunzio Papa |
Funzionario Ufficio del Personale (Assente) |
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Avv. Rosa Lombardo |
Con funzione di segretario |
PARTE
SINDACALE
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C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E. |
Sigg.– Mammì Antonio –
Micheli Firmo – Mirarchi Maria Concetta –– Stilo Francesco Antonio – Macrì
Vincenzo – La Rosa Benvenuto Bruno – Ferraro Anna - Laganà Santo |
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F.I.A.L.S. |
Sigg. Ferraro Bruno – Lombardo Teresa |
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R.S.U.
– F.I.A.L.S. |
Sigg. Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro |
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R.S.U. – F.S.I |
Sigg. Murdaca Paolo |
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R.S.U. - C.G.I.L - U.I.L. – CI.S.L. – F.A.S.E. |
Sigg Baldari Marco – Portulesi Rosario – Macrì Pietro – Femia Domenico –
Gratteri Antonio - Ussia Renato – Orlando Antonio |
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R.S.U. - U.I.L. |
Sigg. Simone Nicola – Futia Giuseppe – Cataldo Pietro – Sansotta Bruno |
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R.S.U. - C.G.I.L.. |
Sigg. Limoncino Nicola – Sgambelluri Antonio – Paladini Giorgio |
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R.S.U. - F.A.S.E |
Sig. Condemi Francesco |
ARTICOLO
1 - CAMPO DI
APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA, PROCEDURE DI
APPLICAZIONE
1.
Il
presente contratto collettivo di lavoro integrativo, definito ai sensi dell’art.
45 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art.
4 del C.C.N.L. per il periodo 1.1.1998 / 31.12.2001 del Comparto Sanità, a
valere per l’arco temporale 1998 – 2001, si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto,
dipendenti dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri ed entra in vigore il giorno
successivo alla data di sottoscrizione. 2.
L’applicazione annuale della parte economica, a partire dallo 1/1/1998, può
essere oggetto di modifica in funzione dell’attuazione del nuovo contratto
economico biennale o dell’accordo tra le parti. 3.
Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto,
salvo diverse prescrizioni. 4.
Qualora
richiesto dalle parti - R.S.U. ed OO.SS. - congiuntamente o disgiuntamente, o
dall’Azienda, si procede, entro 15 giorni dalla richiesta, alla verifica dello
stato di attuazione del presente contratto integrativo.
ARTICOLO 2 - NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Ai sensi
degli att. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 si considerano servizi
pubblici essenziali i seguenti: a)
assistenza sanitaria; b) igiene e
sanità pubblica; c)
veterinaria;
d)
protezione civile; e)
distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
f)
erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero: a) la
durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di
vertenza, una intera giornata (24 ore ); b)
l’intervallo minimo tra una azione di sciopero e l'altra di ciascuna
organizzazione sindacale dovrà essere almeno di 12 giorni; c)
gli
scioperi successivi ai primo, per la medesima vertenza, non potranno superare le
48 ore consecutive; d)
eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative
non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
e) non saranno effettuate azioni di
sciopero: - nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; - nei giorni dal giovedì antecedente la
Pasqua al martedì successivo; a) gli
scioperi in corso di effettuazione
si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolare
gravità o di calamità naturali.
Nell’ambito dei servizi pubblici di cui ai punti precedenti, nei casi di
esercizio dei diritti sindacali e del diritto di sciopero, è garantita la
continuità delle prestazioni indispensabili con i medesimi contingenti di
personale, sia per quanto attiene al numero che alle diverse professionalità,
previsti in occasione dei giorni festivi.
Procedure
Il
rispetto della sostanza dell'accordo è reso possibile dalla definizione di
procedure omogenee che consentano l'adozione dei provvedimenti necessari a
garantire sia l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero che la
concreta possibilità, per quest'ultimo, di essere sostituito da coloro che
spontaneamente hanno deciso di non aderire allo stesso. Tale
necessità è resa più stringente dalla brevità dei termini all'interno dei quali
operare. A tale
scopo è quindi opportuno precisare quanto segue: a ) le
strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che
coinvolgono i Servizi Pubblici Essenziali individuati con il presente accordo,
sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con preavviso non inferiore a 10
giorni, precisando la durata dell'astensione dal lavoro. In caso
di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva
comunicazione all’Amministrazione. b) Le
direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello
sciopero, l'elenco nominativo dei dipendenti che sono tenuti alle prestazioni
indispensabili e, quindi, esonerati
dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno od in
servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali
riduzioni con il criterio della rotazione. c) La
comunicazione agli interessati in servizio dell'esonero dallo sciopero viene
effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti in tutte le Unità
lavorative ed all’albo dell’Azienda e dei Presidi Ospedalieri. La
comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario od aspettativa
che cessi in data successiva a quella prevista degli elenchi, va effettuata in
forma individuale e diretta. d) La richiesta di sostituzione,
all’interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata
entro 24 ore dalla comunicazione. b) Il
personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione
del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei
contingenti fissati. Il restante personale é posto a disposizione delle
direzioni dei servizi di appartenenza, per qualsiasi necessità compresa la sostituzione seduta stante
del personale esonerato che vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo
restando il divieto, anche alla luce del disposto dell’art. 2 della legge 20.
05.1970, n ° 300, di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello
d’appartenenza, qualora questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti
essenziali dal presente accordo. c)
In caso
d’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n° 146 e di
quelle contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si
applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n ° 146/90. d) Le parti
danno infine atto che il contenuto del presente accordo potrà essere
suscettibile di variazione se ed in quanto venisse operata nell'ambito
dell’Azienda una parziale o totale riorganizzazione dei servizi, reparti, uffici
da operarsi nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse
materiali ed umane a disposizione dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri.
ARTICOLO
3 - REGOLAMENTAZIONE RELAZIONI ED AGIBILITÀ SINDACALE
L’obiettivo strategico che l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali si
pongono è quello di garantire alla propria azione un elevato livello di
efficienza e di efficacia e, con esso, l’innalzamento degli standard qualitativi
e quantitativi del servizio offerto ai cittadini, adeguando le proprie modalità
operative e la propria cultura di riferimento alle logiche che sono proprie di
qualsiasi azienda di servizi. A tal
fine si pone come primaria esigenza quella di una nuova cultura di gestione
fortemente decentrata nella struttura, mettendo in grado i soggetti interessati
di relazionarsi correttamente con realtà fortemente diversificate e di garantire
le attività attraverso un processo unitario di controllo dei risultati, di
misura dell’efficienza ed efficacia, di costante verifica della metodologia
impiegata. Tale
necessità postula una profonda condivisione degli obiettivi dell'amministrazione
ed un forte senso di responsabilità e di identificazione da parte di tutti,
dirigenza, operatori, organizzazioni sociali e sindacali, coinvolti nei diversi
e vari processi di rinnovamento. In una
ottica di condivisione degli obiettivi predetti, le parti convengono sulla
necessità di sviluppare un sistema stabile di relazioni sindacali quale
indispensabile premessa per poter prevenire, anche attraverso la valorizzazione
delle risorse interne, al raggiungimento degli obiettivi e, in primo luogo, al
miglioramento della qualità del servizio e soddisfazione degli operatori.
Tale
sistema di relazioni deve essere improntato alla reciproca chiarezza e
trasparenza dei comportamenti e dei rispettivi ambiti di responsabilità nel
comune perseguimento degli obiettivi istituzionali. Per la
gestione ad attuazione del presente protocollo di intesa il Direttore Generale
si impegna a costituire "l'ufficio delle relazioni sindacali"; il responsabile
di tale ufficio deve essere almeno di posizione funzionale direttiva del ruolo
amministrativo. Le parti convengono che i rapporti fra di loro
siano assicurati secondo la seguente procedura: Informazione, Concertazione, Consultazione.
INFORMAZIONE Premesso che l'informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, l’Azienda si impegna tempestivamente a trasmettere alle OO.SS. trattanti ed alla R.S.U. tutta la documentazione inerente materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio del confronto negoziale. Ritenuto
che, per tutti gli atti riguardanti il rapporto di lavoro, l'informazione deve
essere scritta e preventiva, l’Azienda si impegna a trasmettere alle suddette
rappresentanze dei lavoratori tutte le informazioni di carattere generale
relative alla stessa Azienda, nonché l’elenco degli atti adottati.
CONCERTAZIONE La Concertazione in sede decentrata rappresenta uno degli istituti innovativi delle relazioni sindacali e riguarda questioni di carattere generale di particolare rilievo; essa si attiva, ricevuta l’informazione, entro quarantotto ore dalla richiesta scritta e si conclude entro trenta gg., terminando con un verbale, sulle seguenti materie: - articolazione dell’orario di
servizio; - verifica periodica della
produttività delle strutture operative; - definizione dei criteri per
determinare e distribuire i carichi di lavoro; - andamento dei processi
occupazionali, nonché proposte di deliberazioni per il piano triennale di
assunzione; - attuazione del sistema
classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di :
ò
svolgimento delle selezioni per i passaggi
tra le categorie di cui agli
articoli 16 e 17 del C.C.N.L.;
ò
valutazione delle posizioni organizzative e la
relativa graduazione delle funzioni ex art. 20 del C.C.N.L.;
ò
conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro
valutazione periodica ex art. 21 del C.C.N.L.;
ò
sistemi
di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 3 del C.C.N.L.;
CONSULTAZIONE
La Consultazione è obbligatoria per le seguenti materie: - organizzazione e disciplina
degli uffici e definizione delle dotazioni organiche; - modalità per la designazione
dei rappresentanti del collegio arbitrale; - casi previsti dal D.Lgs 626/94, art 19.
COMMISSIONI BILATERALI Allo
scopo di una costante verifica dell’applicazione contrattuale e dell’accordo
integrativo decentrato, nonché a supporto tecnico alla trattativa, vengono
istituite le seguenti commissioni, bilaterali e rappresentative delle parti: ·
Commissione sull’attività di formazione; ·
Commissione pari opportunità; ·
Commissione verifica e controllo istituto della produttività; ·
Commissione per la verifica ed il controllo sull’attuazione della nuova
classificazione del personale;
PROCEDURE DI CONCILIAZIONE Quando
emergono controversie sull’interpretazione del contratto integrativo la parte
interessata invia all’altra una richiesta scritta, con lettera raccomandata.
La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale. Le parti
che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 gg. dalla
richiesta, ed operano la interpretazione autentica della norma controversa.
Gli
accordi sostituiscono le clausole
controversie, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall’inizio della
vigenza del contratto. Sulla
base di tale interpretazione scaturiranno gli effetti giuridici ed economici, e
ciò a far data dalla decorrenza del contratto salvo diversamente pattuito.
AGIBILITÀ SINDACALE a)
Assemblee. I
dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della
retribuzione. L'assemblea si svolge, di norma, nei locali individuati dall'Amministrazione di
concerto con le OO.SS., salvo diversa richiesta delle R.S.U. o delle OO.SS.
firmatarie del C.C.N.L.. La R.S.U. e le OO.SS. comunicheranno, almeno due giorni prima
della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora
dell'assemblea stessa.
L'Assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o
dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali. Le R.S.U. o
le OO.SS. che hanno indetto l'Assemblea attesteranno, con elenco unico, la partecipazione dei
dipendenti all'assemblea. Nel caso
in cui l'ora di inizio dell'Assemblea coincida con l'ora di inizio dell'orario
di servizio o l'ora di termine della stessa coincida con l'ora di fine servizio,
la corrispondente firma sul foglio di presenza potrà essere omessa. b)Libertà sindacali. Per le
attività sindacali aziendali l'amministrazione renderà disponibili appositi
locali, arredati ed in uso
continuativo. Per
l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti l'attività sindacale,
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre appositi spazi nell’ambito dei
Distretti e dei Presidi Ospedalieri, a disposizione delle R.S.U. ed OO.SS.
firmatarie dell’accordo. c)
Patronato sindacale . I
dipendenti in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare dal
sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle
procedure riguardanti prestazioni previdenziali e assistenziali davanti ai
competenti organi dell'amministrazione. Gli
istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di
lavoro anche in relazione alla tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro. e)
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali Il
trasferimento dei dirigenti sindacali delle OO.SS. firmatarie e dei componenti
la R.S.U. può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive OO.SS. di
appartenenza e, per la R.S.U., dall’Organizzazione Sindacale nelle cui liste il
rappresentante sindacale è stato eletto. Si intende per trasferimento il
provvedimento di mobilità interna che comporti la assegnazione a dipartimenti,
settori, uffici e/o strutture operative diversi da quelli di appartenenza. La
disposizione si applica sino alla
data di cessazione del mandato sindacale. I dirigenti sindacali delle OO.SS.
firmatarie e gli eletti nelle R.S.U. conservano tutti i diritti giuridici ed
economici acquisiti ed acquisibili per la categoria e profilo rivestiti.
Partecipazione alle trattative, incontri con l’Amministrazione e gestione dei permessi sindacali ; Le parti
concordano che la partecipazione di dipendenti - comprendendo anche i dirigenti
sindacali ed i componenti della R.S.U. - alle sedute di lavoro relative alla
delegazione trattante e/o alle commissioni sopra citate sarà considerata in
orario di servizio. Per la gestione dei
permessi sindacali le parti concordano di attenersi scrupolosamente a
quanto previsto dai
C.C.N.L. e dagli accordi quadro in materia di diritti e libertà sindacali.
ARTICOLO
4 - MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA
In sede
di contrattazione integrativa sono regolate le seguenti materie: 1.
sistemi
di incentivazione del personale; 2.
criteri
per la ripartizione delle risorse derivanti dalle voci di seguito riportate, ai
fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 : a)
attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni (sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, convenzioni,
contributi per servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione); b) economie
conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n.
662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate
in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno; c)
specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni
o di risultati del personale; d) somme
connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle
aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di
decentramento e delega di funzioni; e)
finanziamenti aggiuntivi o integrativi
(Risorse Regionali); f)
una
quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o
trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo
di cui all’art. 39 del C.C.N.L.; 3.
lo
spostamento delle risorse, tra i fondi ed al loro interno, in apposita
sessione di bilancio per la finalizzazione tra i vari istituti, nonché la
rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico
derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione
sanitaria regionale; 4.
le
modalità e le verifiche per attuare
la riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’articolo 27 del C.C.N.L.; 5.
le pari
opportunità, anche alla luce della
legge 10 aprile 1991, n. 125; 6.
i
criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro
straordinario; |