REGIONE CALABRIA

AZIENDA SANITARIA N°9 di LOCRI

DIREZIONE GENERALE

Contrada Verga – 89044 Locri

Tel. 0964/29282 – fax 0964/20161

 

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO DECENTRATO

ANNI 1998 - 2001

            L'anno duemiladue, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 18,30, nei locali dell'amministrazione dell'Azienda Sanitaria n. 9 di Locri, si è riunita la delegazione trattante per la stipula del contratto collettivo integrativo del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, nelle seguenti persone:

PARTE PUBBLICA

 

Dr.ssa  Manuela  Stroili                               

Direttore Generale

Dr. Pasquale  Staltari

Direttore Amministrativo

Dr. Antonio Previte

Direttore Medico Presidio Ospedaliero Unico

Dr. Augusto Vitello

 

Responsabile U.G.R.U. (ASSENTE)

 

Sig. Vincenzo Capogreco

Dirigente Servizio Infermieristico

Sig. Mario Cordì

Dirigente Ufficio CED (ASSENTE)

Sig. Nicola Scuteri

Funzionario Ufficio del Personale

 

Sig. Nunzio Papa

Funzionario Ufficio del Personale (ASSENTE)

 

Avv. Rosa Lombardo

Con funzione di segretario

 

PARTE SINDACALE

C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E.

 

Sig. Sgambelluri Antonio – Mammì Antonio – Micheli Firmo – Mirarchi Maria Concetta – Condemi Francesco

F.I.A.L.S.

Sig. Ferraro Bruno – Lombardo Teresa

R.S.U.  – F.I.A.L.S.

Sig. Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro

R.S.U.

Sig. Murdaca Paolo

 

La seduta riprende il giorno 21/01/2002 alle h.18,00, alla presenza delle seguenti persone e termina alle ore 6 del 22 gennaio:

 

PARTE PUBBLICA

 

Dr.ssa  Manuela  Stroili                               

Direttore Generale

Dr. Pasquale  Staltari

Direttore Amministrativo

Dr. Antonio Previte

Direttore Medico Presidio Ospedaliero Unico

Dr. Augusto Vitello

 

Responsabile U.G.R.U.

 

Sig. Vincenzo Capogreco

Dirigente Servizio Infermieristico

Sig. Mario Cordì

Dirigente Ufficio CED

Sig. Nicola Scuteri

Funzionario Ufficio del Personale

 

Sig. Nunzio Papa

Funzionario Ufficio del Personale (Assente)

Avv. Rosa Lombardo

Con funzione di segretario

 

PARTE SINDACALE

C.G.I.L. – C.I.S.L. – U.I.L. – F.S.I. – F.A.S.E.

 

Sigg.– Mammì Antonio – Micheli Firmo – Mirarchi Maria Concetta –– Stilo Francesco Antonio – Macrì Vincenzo – La Rosa Benvenuto Bruno – Ferraro Anna - Laganà Santo

F.I.A.L.S.

Sigg. Ferraro Bruno – Lombardo Teresa

R.S.U.  – F.I.A.L.S.

Sigg. Gnisci Giorgio – Meleca Angela – Murdaca Pietro

R.S.U. – F.S.I

Sigg. Murdaca Paolo

R.S.U. - C.G.I.L -  U.I.L. – CI.S.L. – F.A.S.E.

Sigg Baldari Marco – Portulesi Rosario – Macrì Pietro – Femia Domenico – Gratteri Antonio - Ussia Renato – Orlando Antonio

R.S.U. - U.I.L.

Sigg. Simone Nicola – Futia Giuseppe – Cataldo Pietro – Sansotta Bruno

R.S.U. - C.G.I.L..

Sigg. Limoncino Nicola – Sgambelluri Antonio – Paladini Giorgio

R.S.U. - F.A.S.E

Sig. Condemi Francesco

 

ARTICOLO 1 -  CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA, PROCEDURE DI APPLICAZIONE

 

1.      Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo, definito ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 4 del C.C.N.L. per il periodo 1.1.1998 / 31.12.2001 del Comparto Sanità, a valere per l’arco temporale 1998 – 2001, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dell’area del comparto, dipendenti dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri ed entra in vigore il giorno successivo alla data di sottoscrizione.

2.      L’applicazione annuale della parte economica, a partire dallo 1/1/1998, può essere oggetto di modifica in funzione dell’attuazione del nuovo contratto economico biennale o dell’accordo tra le parti.

3.      Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, salvo diverse prescrizioni.

4.      Qualora richiesto dalle parti - R.S.U. ed OO.SS. - congiuntamente o disgiuntamente, o dall’Azienda, si procede, entro 15 giorni dalla richiesta, alla verifica dello stato di attuazione del presente contratto integrativo.

 

ARTICOLO  2 - NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

Ai sensi degli att. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:

a)     assistenza sanitaria;

b)     igiene e sanità pubblica;

c)      veterinaria;

d)     protezione civile;

e)     distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;

f)        erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero:

a)     la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, una intera giornata (24 ore );

b)     l’intervallo minimo tra una azione di sciopero e l'altra di ciascuna organizzazione sindacale dovrà essere almeno di 12 giorni;

c)      gli scioperi successivi ai primo, per la medesima vertenza, non potranno superare le 48 ore consecutive;

d)     eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;

e)   non saranno effettuate azioni di sciopero:

      -  nel mese di agosto;

      -  nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;

      -  nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

a)     gli scioperi  in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolare gravità o di calamità naturali.

 

Nell’ambito dei servizi pubblici di cui ai punti precedenti, nei casi di esercizio dei diritti sindacali e del diritto di sciopero, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili con i medesimi contingenti di personale, sia per quanto attiene al numero che alle diverse professionalità, previsti in occasione dei giorni festivi.

 

Procedure

Il rispetto della sostanza dell'accordo è reso possibile dalla definizione di procedure omogenee che consentano l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire sia l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero che la concreta possibilità, per quest'ultimo, di essere sostituito da coloro che spontaneamente hanno deciso di non aderire allo stesso.

Tale necessità è resa più stringente dalla brevità dei termini all'interno dei quali operare.

A tale scopo è quindi opportuno precisare quanto segue:

a ) le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i Servizi Pubblici Essenziali individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all'Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata dell'astensione dal lavoro.

In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.

b) Le direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero, l'elenco nominativo dei dipendenti che sono tenuti alle prestazioni indispensabili e, quindi,  esonerati dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno od in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio della rotazione.

c) La comunicazione agli interessati in servizio dell'esonero dallo sciopero viene effettuata mediante affissione degli elenchi suddetti in tutte le Unità lavorative ed all’albo dell’Azienda e dei Presidi Ospedalieri.

La comunicazione al personale in congedo ordinario, straordinario od aspettativa che cessi in data successiva a quella prevista degli elenchi, va effettuata in forma individuale e diretta.

d)  La richiesta di sostituzione, all’interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata entro 24 ore dalla comunicazione.

b)     Il personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale é posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza, per qualsiasi necessità  compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo restando il divieto, anche alla luce del disposto dell’art. 2 della legge 20. 05.1970, n ° 300, di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello d’appartenenza, qualora questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti essenziali dal presente accordo.

c)      In caso d’inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n° 146 e di quelle contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n ° 146/90.

d)     Le parti danno infine atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile di variazione se ed in quanto venisse operata nell'ambito dell’Azienda una parziale o totale riorganizzazione dei servizi, reparti, uffici da operarsi nell'ottica di una migliore razionalizzazione delle risorse materiali ed umane a disposizione dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Locri.

 

ARTICOLO 3 - REGOLAMENTAZIONE RELAZIONI ED AGIBILITÀ SINDACALE

 

L’obiettivo strategico che l'Amministrazione e le rappresentanze sindacali si pongono è quello di garantire alla propria azione un elevato livello di efficienza e di efficacia e, con esso, l’innalzamento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio offerto ai cittadini, adeguando le proprie modalità operative e la propria cultura di riferimento alle logiche che sono proprie di qualsiasi azienda di servizi.

A tal fine si pone come primaria esigenza quella di una nuova cultura di gestione fortemente decentrata nella struttura, mettendo in grado i soggetti interessati di relazionarsi correttamente con realtà fortemente diversificate e di garantire le attività attraverso un processo unitario di controllo dei risultati, di misura dell’efficienza ed efficacia, di costante verifica della metodologia impiegata.

Tale necessità postula una profonda condivisione degli obiettivi dell'amministrazione ed un forte senso di responsabilità e di identificazione da parte di tutti, dirigenza, operatori, organizzazioni sociali e sindacali, coinvolti nei diversi e vari processi di rinnovamento.

In una ottica di condivisione degli obiettivi predetti, le parti convengono sulla necessità di sviluppare un sistema stabile di relazioni sindacali quale indispensabile premessa per poter prevenire, anche attraverso la valorizzazione delle risorse interne, al raggiungimento degli obiettivi e, in primo luogo, al miglioramento della qualità del servizio e soddisfazione degli operatori.

Tale sistema di relazioni deve essere improntato alla reciproca chiarezza e trasparenza dei comportamenti e dei rispettivi ambiti di responsabilità nel comune perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Per la gestione ad attuazione del presente protocollo di intesa il Direttore Generale si impegna a costituire "l'ufficio delle relazioni sindacali"; il responsabile di tale ufficio deve essere almeno di posizione funzionale direttiva del ruolo amministrativo.

 Le parti convengono che i rapporti fra di loro siano assicurati secondo la seguente procedura: Informazione, Concertazione, Consultazione.

 

INFORMAZIONE

Premesso che l'informazione è strumento indispensabile per stabilire un corretto rapporto negoziale, l’Azienda si impegna tempestivamente a trasmettere alle OO.SS. trattanti ed alla R.S.U. tutta la documentazione inerente materie oggetto di contrattazione, di concertazione e consultazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio del confronto negoziale.

Ritenuto che, per tutti gli atti riguardanti il rapporto di lavoro, l'informazione deve essere scritta e preventiva, l’Azienda si impegna a trasmettere alle suddette rappresentanze dei lavoratori tutte le informazioni di carattere generale relative alla stessa Azienda, nonché l’elenco degli atti adottati.

 

CONCERTAZIONE

La Concertazione in sede decentrata rappresenta uno degli istituti innovativi delle relazioni sindacali e riguarda questioni di carattere generale di particolare rilievo; essa si attiva, ricevuta l’informazione,  entro quarantotto ore dalla richiesta scritta e si conclude entro trenta gg., terminando con un verbale, sulle seguenti materie:

-    articolazione dell’orario di servizio;

-    verifica periodica della produttività delle strutture operative;

-    definizione dei criteri per determinare e distribuire i carichi di lavoro;

-    andamento dei processi occupazionali, nonché proposte di deliberazioni per il piano triennale di assunzione;

-    attuazione del sistema classificatorio in ordine alla definizione dei criteri e modalità di :

ò          svolgimento delle selezioni per i passaggi  tra le  categorie di cui agli articoli 16 e 17 del C.C.N.L.;

ò           valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni ex art. 20 del C.C.N.L.;

ò          conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica ex art. 21 del C.C.N.L.;

ò          sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 3 del C.C.N.L.;

 

CONSULTAZIONE

          La Consultazione è obbligatoria per le seguenti materie:

-    organizzazione e disciplina degli uffici e definizione delle dotazioni organiche;

-    modalità per la designazione dei rappresentanti del collegio arbitrale;

-          casi previsti dal D.Lgs 626/94, art 19.

 

COMMISSIONI BILATERALI

Allo scopo di una costante verifica dell’applicazione contrattuale e dell’accordo integrativo decentrato, nonché a supporto tecnico alla trattativa, vengono istituite le seguenti commissioni, bilaterali e rappresentative delle parti:

·        Commissione sull’attività di formazione;

·        Commissione pari opportunità;

·        Commissione verifica e controllo istituto della produttività;

·        Commissione per la verifica ed il controllo sull’attuazione della nuova classificazione del personale;

 

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Quando emergono controversie sull’interpretazione del contratto integrativo la parte interessata invia all’altra una richiesta scritta, con lettera raccomandata.

La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa, facendo riferimento a problemi interpretativi  e applicativi di rilevanza  generale.

Le parti che hanno sottoscritto il contratto integrativo si incontrano entro 30 gg. dalla richiesta, ed operano la interpretazione autentica della norma controversa.

Gli accordi sostituiscono  le clausole controversie, nei loro effetti giuridici ed economici sin dall’inizio della vigenza del contratto.

Sulla base di tale interpretazione scaturiranno gli effetti giuridici ed economici, e ciò a far data dalla decorrenza del contratto salvo diversamente pattuito.

           

AGIBILITÀ SINDACALE

a) Assemblee.

I dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione. L'assemblea si svolge, di norma, nei locali  individuati dall'Amministrazione di concerto con le OO.SS., salvo diversa richiesta delle R.S.U. o delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.. La R.S.U. e le OO.SS.  comunicheranno, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.

L'Assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie e profili professionali. Le R.S.U. o le OO.SS. che hanno indetto l'Assemblea attesteranno,  con elenco unico, la partecipazione dei dipendenti all'assemblea.

Nel caso in cui l'ora di inizio dell'Assemblea coincida con l'ora di inizio dell'orario di servizio o l'ora di termine della stessa coincida con l'ora di fine servizio, la corrispondente firma sul foglio di presenza potrà essere omessa.

 b)Libertà sindacali.

Per le attività sindacali aziendali l'amministrazione renderà disponibili appositi locali,  arredati ed in uso continuativo.

Per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti l'attività sindacale, l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre appositi spazi nell’ambito dei Distretti e dei Presidi Ospedalieri, a disposizione delle R.S.U. ed OO.SS. firmatarie dell’accordo.

c) Patronato sindacale .

I dipendenti in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni previdenziali e assistenziali davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell’igiene e della sicurezza del lavoro.

e) Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

Il trasferimento dei dirigenti sindacali delle OO.SS. firmatarie e dei componenti la R.S.U. può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive OO.SS. di appartenenza e, per la R.S.U., dall’Organizzazione Sindacale nelle cui liste il rappresentante sindacale è stato eletto. Si intende per trasferimento il provvedimento di mobilità interna che comporti la assegnazione a dipartimenti, settori, uffici e/o strutture operative diversi  da quelli di appartenenza. 

La disposizione si applica sino  alla data di cessazione del mandato sindacale. I dirigenti sindacali delle OO.SS. firmatarie e gli eletti nelle R.S.U. conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la categoria e profilo rivestiti.

 

Partecipazione alle trattative, incontri con l’Amministrazione e  gestione dei permessi sindacali ;

Le parti concordano che la partecipazione di dipendenti - comprendendo anche i dirigenti sindacali ed i componenti della R.S.U. - alle sedute di lavoro relative alla delegazione trattante e/o alle commissioni sopra citate sarà considerata in orario di servizio.

Per la gestione dei permessi sindacali le parti concordano di attenersi scrupolosamente a

quanto previsto dai C.C.N.L. e dagli accordi quadro in materia di  diritti e libertà sindacali.

 

ARTICOLO 4 - MATERIE DI CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA DECENTRATA

 

In sede di contrattazione integrativa sono regolate le seguenti materie:

1.      sistemi di incentivazione del personale;

2.      criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle voci di seguito riportate, ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 :

a)     attuazione dell’art. 43 della L. 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni (sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, convenzioni, contributi per servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione);

b)     economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni. Tali economie vanno adeguate in base agli eventuali rientri dal tempo parziale, anche nel corso dell’anno;

c)      specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

d)     somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito alle aziende o enti del comparto a seguito dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;

e)     finanziamenti aggiuntivi o integrativi (Risorse Regionali);

f)        una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile o trasformazione di posti di organico del personale per il finanziamento del fondo di cui all’art. 39 del C.C.N.L.;

3.      lo spostamento delle risorse, tra i fondi  ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio per la finalizzazione tra i vari istituti, nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale;

4.      le modalità  e le verifiche per attuare la riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’articolo 27 del C.C.N.L.;

5.      le pari opportunità,  anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125;

6.      i criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario;