AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
DI MODENA

ACCORDO AZIENDALE AREA COMPARTO
SULL’ISTITUTO
DELLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA
ANNO 1997

Il nuovo Istituto della Produttività Collettiva consente a tutto il personale di partecipare al perseguimento degli obiettivi generali nell’ambito dell’orario contrattuale di lavoro che prevede le 36 ore senza peraltro che le assegnazioni di Produttività Collettiva possano assumere il carattere di assegni garantiti, fissi e ricorrenti.

La gestione per obiettivi in una logica partecipata e coinvolgente non può che essere legata alla presenza attiva a fattiva di ogni singolo dipendente, il quale è tenuto a partecipare al raggiungimento degli obiettivi. Presenza che non si esplica necessariamente in maggior prestazione oraria settimanale di lavoro, ma in una diversa riorganizzazione nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali.

SINTESI PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE

ATTIVITA’RICORRENTI

OBIETTIVI GENERALI DI AZIENDA SULL’80% DEL FONDO

MANTENIMENTO E CONTINUITA’DEL SERVIZIO:

produttività individuale legata alla presenza programmata in servizio: gg. di assenza non superiori a 30

SISTEMA DI QUALITA’AZIENDALE

procedure generali e specifiche previste dalle schede di budget - programma annuale

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

partecipazione alle varie iniziative obbligatorie salvo nei casi di cui all’art. 2 p.3 del presente accordo

L’Amministrazione si impegna a presentare in tempi brevi, gli Obiettivi che saranno oggetto di confronto e costituiranno parte integrante del presente accordo, legati al 20% del FONDO DI PRODUTTIVITA’,

L’utilizzo di tale fondo dovrà rispettare quote contenute nei limiti minimi del 5% e massimo del 50% di quanto mediamente assegnato al personale di pari livello. Fermo restando che i vari Responsabili di Unità Operativa porranno in essere tutte le iniziative necessarie per promuovere ed attuare il corretto coinvolgimento del personale, tutti gli obiettivi saranno resi noti tempestivamente per iscritto alle Organizzazioni Sindacali, quale informazione preventiva ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 dei CCNL e dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

oggetto dell’obiettivo;

i risultati attesi espressi in quantità e qualità;

i vincoli tutti che possono condizionare il raggiungimento. Qualora tra i vincoli siano evidenziati altre unità operative o interventi esterni dell’unità operativa, è competenza dei suo Responsabile o suo preposto, coordinare, affrontare e risolvere i problemi che possono nascere di volta in volta;

individuazione del personale coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo;

ammontare del trattamento accessorio di Produttività Collettiva assegnato all’obiettivo;

indici e modalità da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

ART. 1

Disponibilità dei fondi e loro assegnazione

1. Dato atto che il fondo a disposizione per l’area comparto è così definito:

a) - delibera n. 1444 de 30/12/1996 per progetti aziendali £. 3.179.750.498

- quota parte personale comparto sul regolamento della libera professione dell’esercizio 1996 £. 194.160.000

- fondo integrativo regionale da accordo dei 16 dicembre 1996 £. 826.663.405

- di esclusiva pertinenza del personale del S. S.N, minor costo per n. 3 posti a part-time £. 18.180.000

Totale ammontare a) £. 4.218.753.903

b) - ammontare del 20% di lire 3.179.750.498 per obiettivi regionali e Aziendali assegnati al solo personale ospedaliero dipendente a tempo indeterminato £. 635.950.000

L’ammontare di cui al precedente punto la) è assegnato al personale dipendente a tempo indeterminato e Universitario integrato con le seguenti modalità:

2.a) si conviene che la perequazione, presupposto necessario per l’applicazione dell’accordo, interessa non solo le qualifiche funzionali ma anche i livelli;

2.b) tale perequazione si ottiene utilizzando il trattamento stipendiale base dei singoli livelli retribuivi. Viene preso a riferimento lo stipendio base della 2ª qualifica funzionale con parametro uguale a 100. Tutti gli altri livelli - qualifiche vengono conseguentemente parametrati ottenendo:

livello parametro
2 100
3 111
4 122
5 137
6 150
7 173
8 196
8bis 222

 

  • 2.c) il personale è suddiviso in fasce, come da schede A e B allegate, aventi le seguenti caratteristiche:

    FASCIA A dipendente di ruolo assunto in prova, a quota 0 in quanto in fase di inserimento

    FASCIA B dipendente che ha superato il periodo di prova e fino a 3 anni di servizio alla data del 1º gennaio 1997

    FASCIA C dipendente con anni di servizio da 3 a 6 alla data del 1º gennaio 97

    FASCIA D dipendente con più di 6 anni di servizio alla data del 1º gennaio 1997.

    Non sono ammessi passaggi di fascia nel corso dell’esercizio 1997.

    Per la fascia A il passaggio alla fascia B potrà avvenire solamente a consuntivo nei limiti della disponibilità residua del FONDO.

    2.d) Ad ogni fascia e livello sono attribuite le seguenti quote base che moltiplicate per il parametro di cui al precedente punto 2.b) determinano la quota di Produttività Collettiva annua da assegnare ai singoli dipendenti:

  • Livello Parametro Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D
    2 100 0 0 0 0
    3 111 0 8495 11325 15900
    4 122 0 8925 11900 16750
    5 117 0 9525 12700 18042
    6 150 0 10050 13400 18820
    7 173 0 10950 14800 20532
    8 196 0 11850 15800 22225
    8BIS 222 0 12750 17000 27016

    Totale 1624 dipendenti - universitari 61

    Nel caso di dipendente a tempo ‘indeterminato al quale venga conferito un incarico a tempo determinato in qualifica superiore è assicurata la quota in godimento.

    Il dipendente a tempo indeterminato vincitore di concorso in qualifica superiore, durante il periodo di prova, avrà assicurata la quota in godimento; superato il periodo di prova passerà alla fascia corrispondente della nuova qualifica con tutta l’anzianità prestata.

    Le parti si impegnano a contenere la riduzione individuale tra incentivi generali 96 e 97 al 20% utilizzando, a tal fine, le economie per mancato raggiungimento degli obiettivi e parte della quota del Fondo riservata all’Azienda.

    4. Qualora l’applicazione delle suddette quote determini uno splafonamento sull’ammontare disponibile vengono ridotte le quote di cui al precedente punto 2.d) in una misura pari alla percentuale di esubero sulla disponibilità.

    Le quote al personale sono assegnate in ottemperanza ai criteri generali congruenti con A documento di Budget 1997 e con quelli della Dirigenza Medica, Professionale ed Amministrativa.

    5. L’acconto mensile è corrisposto nella misura del 95% sulle quote determinate previste per il punto d).

    Saldo e cadenza semestrale in conformità all’avvenuta dichiarazione-attestazione di raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione da presentarsi in tempi congrui.

    6. Le quote di Produttività Collettiva assegnate hanno durata annua. Le quote sono suddivisibili per mese, ai soli fini contabili e per permettere A pagamento di acconti nelle seguenti fattispecie:

    - cessazioni - si applica la stessa procedura delle voci fisse;

    - assunzioni - superato il periodo di prova, si applica la stessa procedura delle voci fisse;

    - malattia ed altre assenze - come casistica sotto riportata all’ART. 2.

    Art. 2

    Personale avente diritto

    1) L’indennità di Produttività Collettiva spetta a tutto A personale con rapporto a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di prova, ed al personale a tempo determinato dopo 8 mesi di servizio continuativo

    2) La quota concordata è rapportata all’orario di servizio prestato.

    3) NON SPETTA il compenso per il trattamento accessorio di Produttività, acconto compreso, nei seguenti casi :

    assenza per Legge 1204 (gravidanza, puerperio, ecc.) - per malattia e/o infortunio dopo 30 giorni annui continuativi e/o cumulativi come risultato di più assenze usufruite a qualsiasi titolo a trattamento economico anche parziale.

    aspettativa senza assegni.

    servizio militare, aspettativa per motivi politici.

    presenza di provvedimenti disciplinari che comportino sospensione dal servizio, dalla qualifica e/o trattamento economico anche parziale. Il compenso non è dovuto per tutto l’arco temporaneo di validità del provvedimento disciplinare. L’assegno alimentare non dà diritto al trattamento accessorio di produttività

    Quanto sopra esplicitato modifica la delibera n. 168/97/DG del 21.2.97 approvata con provvedimento n. 101-6 del 17.6.97 dalla Giunta Regionale, avente per oggetto "Regolamento di accesso 1997 per il personale Dipendente ed Universitario integrato".

    In attesa di verificare la portata degli artt. 41 - 42 - 43 e 44 del C. C.N.L. del personale Universitario, allo scopo di evitare la duplicazione di Istituti similari, viene sospesa l’erogazione degli acconti al personale Universitario Integrato.

    Art. 3

    Norme di salvaguardia

    Quanto non elargito di trattamento accessorio di Produttività Collettiva per mancato raggiungimento degli obiettivi e per la casistica sopra richiamata, è Rassegnato in aggiunta al Fondo complessivo Aziendale in percentuale ugualmente proporzionale per tutti. Rientrano nella stessa logica eventuali somme residue dal Fondo di Lavoro Straordinario ex art.43 e dal Fondo Indennità variabili ex art.44, nonché eventuali somme dovute per norma di legge o contrattuale.

    Il presente Accordo è valido sino al 31.12.1997 e si intende tacitamente prorogato salvo disdetta di una delle parti.

    Il trattamento previsto per gli istituti di cui alla Legge 1204 ed all’assenza per infortuni sul lavoro sarà rivisto congiuntamente dalle parti per l’anno 1998.

    Modena, 18 luglio 1997