ASL PROVINCIA DI LODI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE
ASL PROVINCIA DI LODI

A seguito del positivo riscontro del Collegio dei Revisori, giusta verbale del 6.12.2000, operato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del CCNL 7.4.1999 sulla preintesa di contratto integrativo siglata dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 17.11.00, il giorno 15 del mese di dicembre dell’anno 2000 si sono riunite presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi le delegazioni trattanti incaricate della Contrattazione Collettiva Integrativa ex art. 4 del predetto CCNL riguardante il personale del Comparto ed hanno proceduto alla sottoscrizione del presente contratto e dei relativi allegati.

Tali delegazioni, di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell’art. 9 del citato CCNL, risultano composte come segue:

(…)

PREMESSA

Le parti convengono che il fine strategico della ASL sia quello di erogare servizi di qualità, in modo da rispondere adeguatamente ed in tempi utili ai bisogni di salute della utenza; questo obiettivo, oltre che con adeguate risorse finanziarie e strumentali, è perseguibile mediante la valorizzazione ed il miglior utilizzo di tutte le risorse umane operanti nell'azienda.

Ciò è perseguibile, fra l'altro, attraverso la impostazione di un moderno sistema di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli e delle rispettive autonomie, rafforzi la contrattazione locale, ponga al centro della stessa la RSU aziendale quale nuovo agente contrattuale e ne rafforzi le capacità propositive ed il principio di responsabilità dotandola dei necessari strumenti operativi, sia strumento essenziale per la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori alle finalità dell'ASL.

Questi obiettivi presuppongono:

  • Un maggior coinvolgimento di tutti gli operatori nelle strategie aziendali e nei processi di innovazione organizzativa,
  • Una valorizzazione del modello partecipativo centrato sulle RSU, quale agente contrattuale aziendale,
  • Una ricerca di maggior integrazione ed unità di intenti fra le 3 aree contrattuali,
  • Una gestione trasparente del salario accessorio, coerente ai processi di nuova organizzazione del lavoro,
  • Una gestione sempre più qualificata del salario di produttività,
  • Una gestione del nuovo sistema di classificazione del personale trasparente, aperta e dinamica.

In questo contesto le parti concordano di esaminare le materie demandate alla contrattazione integrativa e le materie strettamente correlate demandate alla concertazione in quanto le soluzioni concordate risultano strettamente connesse e pertanto difficilmente valutabili separatamente.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutto il personale della ASL con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello dal CCNL del 7.4.1999, oltre alle materie di interesse aziendale in esso riportate.

Gli effetti decorrono dalla data successiva alla sottoscrizione del presente contratto o da data diversa espressamente prevista e cesseranno la loro efficacia al momento della stipulazione del successivo contratto integrativo.

Le parti concordano di fissare una verifica complessiva dell’attuazione del presente CCIA non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione.

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

ART. 1
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 si considerano servizi pubblici essenziali i seguenti:

  • assistenza sanitaria
  • igiene e sanità pubblica
  • veterinaria
  • protezione civile
  • distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici
  • erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero:

  1. la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, un’intera giornata (24 ore);
  2. l’intervallo minimo fra un’azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale dovrà essere almeno di 12 giorni;
  3. gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive;
  4. eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazione di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali.
  5. non saranno effettuate azioni di sciopero:
  • nel mese di agosto;
  • nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  • nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
  1. gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolare gravità o di calamità naturale.

Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi pubblici essenziali, individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all’Azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata dell’astensione dal lavoro nonché all’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’art. 8 della L. n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione all’Azienda.

Le parti si atterranno alla disciplina relativa alle procedure amministrative di conciliazione previste dall’art. 2, comma 2, della L. 12.6.90 n. 146 così come modificata dalla L. 11.4.00 n. 83.

Per le modalità di definizione dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi pubblici essenziali presso l’Azienda le parti rinviano all’allegato accordo (ALLEGATO 1).

La definizione dei suddetti contingenti è suscettibile di variazione qualora l’assetto organizzativo dell’Azienda subisca delle variazioni.

ART. 2
Relazioni sindacali aziendali

L’articolo 3 del CCNL del Comparto Sanità 1998/2001 prevede che il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle Aziende di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività.

Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

  • contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di Azienda o Ente sulle materie e con le modalità indicate dal CCNL;
  • concertazione, consultazione, informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche;
  • interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Le parti approvano per le Relazioni Sindacali il regolamento di cui all’Allegato 2.

ART. 3
Comitato per le pari opportunità

L’Azienda si impegna entro 90 gg dalla firma del presente contratto integrativo a istituire il Comitato delle Pari Opportunità aziendale.

I compiti del comitato sono quelli contenuti nell’art.7 del CCNL 1998/2001.

Il Comitato dovrà tener conto, nello spirito dei compiti che lo caratterizzano, di un equilibrio di rappresentanza tra i due sessi e svolgere i seguenti compiti:

  • raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’Amministrazione è tenuta a fornire
  • formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fine della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2 punto X
  • promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991.

ART. 4
Risorse economiche

Procedure per la costituzione dei fondi e criteri di ripartizione.

Facendo esplicito riferimento a quanto tassativamente stabilito dagli artt. 37-38-39 e 40 del CCNL le parti stabiliscono che, in apposita sessione di bilancio annuale da realizzarsi entro il 31.1 di ciascun anno verranno fissati la consistenza dei diversi fondi nonché i criteri per la ripartizione delle risorse di cui all’art. 4 punto 2/II del CCNL.

Il termine per la quantificazione annuale a consuntivo di eventuali risparmi di gestione negli esercizi degli anni precedenti è fissato al 30 aprile e la loro destinazione è vincolata ai disposti del presente contratto aziendale con indicazione del carattere transitorio o definitivo degli eventuali trasferimenti derivanti da risparmi effettuati su altri fondi.

Le parti concordano di trasferire (art. 39, comma 4, lett. a) una quota pari al 15% del fondo per la produttività collettiva e della qualità delle prestazioni individuali al fondo ex art. 39 del CCNL 7.4.1999.

Si riportano le tabelle concernenti la consistenza dei fondi ex art. 38 – I e II comma – ex art. 38 – III e IV comma – ed ex art. 39.

Gli allegati A, B, C, D, E ed F citati nelle tabelle sono depositati agli atti dell’Azienda.

REGIME DEGLI ORARI DI LAVORO, LAVORO STRAORDINARIO, TEMPO PARZIALE

ART. 5
I Criteri per le politiche dell’orario di lavoro

Le parti concordano che:

  • l’organizzazione delle strutture e degli uffici dell’Azienda deve essere uniformata alle esigenze degli utenti dei servizi
  • le prestazioni lavorative dei dipendenti sono funzionali alla erogazione di tali servizi,

pertanto nell’organizzazione delle strutture, l’Azienda stabilisce l’orario di apertura degli uffici e l’orario di servizio dei dipendenti:

  • nel rispetto dei criteri generali di gestione dell'orario di lavoro definiti nel contratto nazionale e contrattati localmente,
  • informando preventivamente la delegazione trattante aziendale delle eventuali variazioni, consentendo alla stessa il diritto di concertazione.

Si definiscono pertanto le seguenti categorie concettuali:

Orario di servizio:
il periodo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici e dei servizi.

Orario di apertura al pubblico :
il periodo di tempo giornaliero che nell’ambito dell’orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie di accesso ai servizi da parte dell’utenza.

Orario di lavoro:
il periodo giornaliero durante il quale, in conformità dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di servizio.

Ciò premesso si prende atto che:

l’orario di servizio si articola di norma:

  • con turni continuativi (personale turnista)
  • con profili orari articolati su 5gg (lunedì-venerdì) o su 6gg (lunedì-sabato)

In tal senso le parti concordano che:

  • l’orario di servizio sia definito a livello dipartimentale in relazione alle peculiarità delle strutture e delle unità operative esistenti.
  • l’orario di lavoro settimanale, - di regola di 36 ore con una durata oraria convenzionale di 7h12’ o di 6 h. - debba essere articolato dal Dirigente Responsabile in funzione di esigenze organizzative derivanti dalla strutturazione dell’orario di servizio.

Le parti inoltre prendono atto che è stata costituita una commissione paritetica che dovrà presentare apposita proposta organizzativa affinché nell’ambito dell’indicata articolazione giornaliera dell’orario ordinario di lavoro sia prevista un’adeguata sospensione dal lavoro – pausa fisiologica – idonea a consentire il necessario recupero delle condizioni psicofisiche, al fine di evitare che il lavoro troppo prolungato e continuo nel corso della giornata diventi eccessivamente usurante e dannoso alla salute.

La pausa fisiologica è in linea di massima obbligatoria dopo 6 ore di lavoro continuato.

La durata potrà essere compresa di norma tra un minimo di 30’ e un massimo di 90’ da usufruire generalmente nella fascia oraria tra le ore 12.00 e le ore 14.30.

In deroga a ciò e per particolari servizi o per determinati periodi sono previsti orari di lavoro continuativi per la durata della prestazione non superiore alle 12 ore continuative.

L’orario di lavoro, in relazione alle esigenze organizzative e di servizio delle varie unità operative, potrà avere un’articolazione oraria

  • flessibile, con una flessibilità massima di un’ora in entrata e conseguentemente in uscita.
  • oppure rigido in strutture con esigenze specifiche di servizio.
  • Il rispetto dell’orario di lavoro è accertato mediante controllo di tipo automatico ed obiettivo.

I Dirigenti sono responsabili del controllo dell’osservanza dell’orario di lavoro da parte del personale dipendente.

Si concorda di addivenire entro il 31.12.2000 alla definizione di un regolamento sulla fruizione di alcuni istituti contrattuali relativi all’orario di lavoro ed alle modalità di fruizione dei congedi parentali.

ART. 6
Le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro

Le parti concordano che entro il 31.12.2000 l’Azienda formuli proposte sperimentali in più settori o unità organizzative con particolare riferimento a settori ad alta intensità assistenziale, in cui articolare un orario settimanale ridotto di 35 ore (art.27 CCNL 7.4.99). La sperimentazione sarà attivata entro il 2° trimestre 2001 e gli effetti saranno verificati entro tre mesi dall’attivazione di ciascuna sperimentazione.

ART. 7
Lavoro Straordinario

I criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario.

Le parti concordano che:

  • il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività che fanno capo all’Unità Operativa e, in aggiunta al normale orario di servizio, rientra tra i doveri connessi al rapporto di lavoro;
  • il ricorso al lavoro straordinario deve, in ogni caso, essere ridotto alle necessità indispensabili per consentire alle unità operative di fronteggiare esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili.

Ciò premesso l’Azienda si propone di realizzare un’importante e prioritario obiettivo quale la riduzione sostanziale della spesa per lavoro straordinario ricorrendo

  • a migliorare i piani di programmazione delle attività e degli interventi nel rispetto delle risorse strumentali ed umane a disposizione
  • a definire modalità e tempi di monitoraggio periodico del budget disponibile
  • a intervenire con opportuni provvedimenti nelle aree più critiche.

ART. 8
Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno

Tale fondo è finalizzato, tra l’altro, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario necessarie a sopperire particolari esigenze organizzative.

Le parti concordano i seguenti criteri di carattere generale per l’attribuzione dei compensi legati al trattamento per il lavoro straordinario :

  • verrà quantificata all’inizio di ogni anno la spesa massima concessa per lavoro straordinario in ciascun Dipartimento tenendo prioritariamente in considerazione eventuali strutture o unità operative in cui risultano presenti turni di pronta disponibilità;
  • verrà effettuata semestralmente una verifica della saturazione della quota assegnata; dell'esito della verifica verranno informati i Rappresentanti sindacali aziendali.
  • verrà indicato quale limite individuale massimo per ciascun dipendente le 180 ore annuali, in deroga a ciò il superamento potrà eccezionalmente avvenire nei limiti percentuali del 5% dei dipendenti e nel numero massimo di 250 ore così come indicato al comma 4° dell’art.34 del vigente contratto.

Le variazioni o gli aumenti del budget, che comunque dovranno essere autorizzati, terranno conto degli indicatori di tipo organizzativo (carichi di lavoro, presenza media, liste di attesa,) nonché del richiamo in servizio per pronta disponibilità.

Le parti concordano che sarà affidata al Dirigente di settore la responsabilità di programmare oculatamente l’utilizzo del budget di spesa e di ore autorizzato onde garantire il non superamento del fondo disponibile. Al di fuori delle ore effettuate nella pronta disponibilità e nei limiti numerici e percentuali previsti e previa valutazione degli indicatori organizzativi citati il Dirigente potrà essere autorizzato alla deroga.

Sarà comunque data informazione alla delegazione trattante delle verifiche semestrali effettuate e delle deroghe concesse in relazione ai budget stabiliti.

Per l’Area Dipartimentale Ospedaliera, è affidata alla Direzione del Presidio Unico in collaborazione con l’Ufficio Infermieristico del Presidio Unico nonché gli uffici di Presidio il compito di monitorare nel tempo il budget assegnato .

Si stabiliscono altresì, di comune accordo, le seguenti modalità operative:

  • le ore di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente, ed effettivamente rese nonché documentate, con specifica definizione da parte dello stesso delle motivazioni e delle necessità organizzative e di servizio esistenti;
  • il lavoro straordinario è di regola monetizzato e rientra nel budget attribuito al Dipartimento di riferimento.

    a misura oraria dei compensi è determinata secondo i criteri dei commi 7,8,9, dell’art. 34 del contratto vigente.

  • è data possibilità al dipendente di chiederne il recupero.

Il recupero è effettuato a ore o a giornata.

Il lavoro straordinario può essere recuperato con modalità che fanno salve le esigenze di servizio e tengono conto dei criteri organizzativi adottati dall’Unità Operativa. Tuttavia di norma ciò potrà avvenire entro 3 mesi dalla sua effettuazione con l’impegno di verificare nel corso dell’anno 2001 la possibilità di un recupero più ravvicinato.

Qualora tale recupero non fosse effettuato entro il periodo indicato, tali ore saranno monetizzate e conteggiate nel budget di assegnazione.

Il lavoro straordinario, con esclusione delle ore di chiamata per pronta disponibilità, è valorizzato solo al compimento dell’intera prima mezz’ora dopo l’orario di servizio Successivamente sono valorizzati anche periodi di tempo frazionati.

BUDGET

Si concorda di trasferire per l’anno 2001 al fondo per il finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative art 39 CCNL 7.4.1999, la quota di £ 221.735.193 pari a circa l’11,30% del fondo ex art. 43, comma 2 p. 1, del CCNL 1.9.1995 o di maggiori quote relative al predetto fondo qualora l’assetto organizzativo lo consenta.

Si demanda ad una verifica successiva a consuntivo la definizione della riduzione stabile dello straordinario.

ART. 9
Part-time

Le parti concordano di addivenire entro la fine dell’anno ad un accordo in cui siano definiti strumenti operativi per la gestione dell’istituto giuridico del part-time in relazione al limite percentuale della dotazione organica complessiva (25%) del personale a tempo pieno stabilendo nel contempo modalità procedurali in relazione all’iter autorizzativo .

L’obiettivo è quello di individuare per Aree dipartimentali o di servizio un’offerta annuale di un numero di posti, per qualifica e profili orari, onde garantire un’accessibilità programmata, una chiarezza delle potenzialità e delle criticità esistenti e nel contempo una concreta possibilità di collocazione negli assetti organizzativi aziendali.

Le parti concordano inoltre sui seguenti punti:

  • necessità di un monitoraggio sulla gestione e sugli sviluppi delle problematiche giuridiche e gestionali legate all’istituto del part-time
  • i criteri giuridici per la fruizione degli istituti normativi relativi al part-time sono contenuti nel documento regolamentare generale sull’utilizzo degli istituti normativi e contrattuali legati al rapporto di lavoro dipendente.

USO DELL’AUTOMEZZO PROPRIO

Le parti si impegnano a raggiungere un accordo quadro sulle modalità di gestione dei problemi relativi all’impiego di automezzo proprio a scopo di servizio entro 90 giorni dalla firma del presente contratto .

CLASSIFICAZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Con le norme sulla nuova classificazione del personale che di fatto supera la rigidità di inquadramento del precedente sistema basato sulle posizioni funzionali di cui al DPR 761/1979 le parti intendono raggiungere una maggior funzionalità del servizio attraverso il riconoscimento delle professionalità acquisite, la formazione e la qualità delle prestazioni di ogni singolo dipendente, determinando reali prospettive di progressione orizzontale e verticale dei dipendenti

I criteri tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle selezioni cui si riferiscono sono:

  • Verifica della professionalità richiesta in apposita prova teorico e/o pratica e colloqui
  • Valutazione comparata dei curricula
  • Esperienza lavorativa
  • Valutazione permanente del personale attraverso apposita scheda di valutazione
  • Formazione

ART. 10
Posizioni organizzative

Trattandosi di materia oggetto di concertazione si allega il relativo verbale, con accluso il regolamento, dal quale risulta la posizione delle parti (Allegato 3).

ART. 11
Progressione verticale

Per quanto riguarda l’art. 16 trattandosi di materia oggetto di concertazione si allega il relativo verbale, con accluso il regolamento, dal quale risulta la posizione delle parti (Allegato 4).

Per quanto riguarda l’art. 17 le parti concordano di disciplinare la materia secondo le modalità indicate nel regolamento che si allega (Allegato 5).

ART. 12
Progressione economica orizzontale

Per la progressione economica orizzontale prevista dall’art. 35 del CCNL le parti approvano il regolamento che viene allegato al presente CCIA (Allegato 6).

ART. 13
Formazione e aggiornamento

La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un elemento essenziale volto ad accelerare il processo di aziendalizzazione, lo sviluppo della professionalità degli operatori e la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali di questa azienda.

L’attività formativa da realizzare attraverso programmi mirati allo sviluppo delle professionalità, in linea con i modelli organizzativi adottati dall’azienda, è finalizzata all’ottimale utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane.

L’attività formativa per la realizzazione degli obiettivi è da svolgersi secondo le sottoelencate tre macro aree di intervento:

  • sanitaria
  • gestionale-manageriale
  • specialistico-professionale

ciascuna caratterizzata da una serie di iniziative di formazione e/o di confronto pensate in funzione degli obiettivi aziendali e come strumento al servizio delle differenti articolazioni dell’ASL per il conseguimento degli stessi.

Verranno previste iniziative specifiche per le diverse professionalità ed anche momenti di integrazione all’interno dei ruoli e tra i ruoli.

Le Direzioni e i Dipartimenti potranno chiedere l’attivazione di iniziative formative per il raggiungimento di specifici obiettivi attraverso la realizzazione di iniziative interne o la frequenza a momenti esterni. A tali strutture aziendali è richiesta la produzione di un sintetico piano degli interventi annuali al fine di consentire alla DTS il coordinamento degli stessi.

Annualmente l’Azienda formula un programma di formazione nonché di riqualificazione di tutto il personale del comparto dell’Azienda e determina il fondo da destinare a tale attività. Il programma ed il fondo vengono presentati alle organizzazioni sindacali.

Il programma di formazione relativo all’anno 2000 costituisce l’allegato 7.

Le parti concordano, altresì, di monitorare nel corso dell’anno le attività formative attuate e la relativa partecipazione alle stesse con l’impegno di predisporre nell’anno 2001 un piano di formazione articolato in più aree, una delle quali dedicata ai corsi collegati al D.Lgs. 626/94 sulle modalità di prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa.

Sarà riconosciuto ad ogni singolo Dipartimento uno specifico budget per la formazione dei propri operatori, destinato anche alla realizzazione di iniziative formative a contenuto tecnico-professionale.

Le parti, inoltre, prendono atto che la Commissione Unica per l’Aggiornamento sta predisponendo un regolamento che disciplina le modalità di fruizione delle iniziative formative e, pertanto, invitano la stessa a porre maggior attenzione ai seguenti aspetti:

  • diffusione all’interno dell’Azienda di tutte le proposte di aggiornamento professionale adottate
  • rotazione equilibrata nell’accesso alle iniziative per tutto il personale di ogni singolo dipartimento salvo motivate esigenze di specifici apprendimenti formativi di settore.

ART. 14
Sistemi di incentivazione alla produttività

L’istituto della produttività è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali definiti dalla direzione aziendale.

Annualmente vengono quindi formulati progetti che dovranno, oltre che essere coerenti con gli obiettivi strategici, anche essere in armonia con le risorse disponibili e coinvolgere tutto il personale, ciascuno in rapporto al ruolo ricoperto e alla professionalità posseduta.

Il fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali è costituito secondo quanto previsto dall’art. 38, cc. 3 e seguenti del CCNL 7.4.1999 ed utilizzato mediante assegnazione ai singoli Dipartimenti di norma secondo la metodologia della gestione per budget.

Il Budget di progetto sarà determinato, tenendo conto delle risorse disponibili, a livello di contrattazione tra la Direzione Generale ed i Responsabili di Dipartimento in rapporto ai contenuti dei progetti presentati.

Dopo la contrattazione con la Direzione Generale, il Responsabile della presentazione del progetto dovrà definire preventivamente il peso della partecipazione individuale e relativa quota economica da attribuire a ciascun dipendente. Il dipendente sarà informato della quota che gli verrà attribuita in caso di raggiungimento dell’obiettivo mediante la sottoscrizione del progetto.

Il Responsabile di Dipartimento adotterà progetti in modo che debba esserci una partecipazione reale di tutti i profili professionali presenti nel Dipartimento stesso. Le quote prestabilite a preventivo non saranno vincolanti a consuntivo. Il Dirigente che dovrà valutare la quota di partecipazione e di apporto individuale potrà discostarsi da quanto previsto previa comunicazione scritta e motivata all’interessato durante lo svolgimento del progetto.

L’eventuale esclusione o la decisione del singolo di non partecipare dovranno risultare per iscritto.

Eventuali quote risparmiate per malattie, maternità o dimissioni in corso di progetto potranno essere ridivise fra i partecipanti allo stesso progetto.

I progetti che non raggiungano l’obiettivo o lo raggiungano parzialmente fanno confluire il risparmio sul fondo dell’anno successivo.

I progetti dovranno prevedere di norma indicatori specifici di verifica al termine del I semestre dopo di che, previa relazione del responsabile del progetto sul raggiungimento degli obiettivi intermedi e valutazione del Nucleo di Valutazione, potranno essere corrisposti acconti.

La verifica sul raggiungimento degli obiettivi concordati sarà fatta dalla Direzione aziendale in collaborazione con il Nucleo di Valutazione.

Per l’anno 2000 sono state individuate le seguenti macro aree all’interno delle quali dovranno essere presentati progetti:

  • Oncologia
  • Governo dei tempi d’attesa
  • Recupero fughe
  • Controllo di gestione
  • Sistema qualita’

Sono stati definiti progetti aziendali a cui viene attribuito circa il 90% del relativo fondo la restante parte verrà destinata a progetti speciali per dipartimento con l’intesa che gli eventuali finanziamenti aggiuntivi incrementeranno l’importo dei progetti speciali.

Annualmente verranno stipulati con le OO.SS. accordi per la definizione delle modalità di ripartizione delle risorse del fondo per la produttività (limite minimo/massimo della quota di partecipazione – partecipazione ad un unico progetto, ecc.).

Al riguardo l’Azienda si impegna a definire criteri adeguati che assicurino un’equa ripartizione con possibilità di accesso di tutto il personale secondo modalità da concordare con le OO.SS..

Per l’anno 2001 la quota per il finanziamento dei progetti speciali dovrà essere ridefinita e aumentata. Conseguentemente dovrà diminuire l’importo del finanziamento dei progetti aziendali che dovrà essere contenuto entro percentuali di acconto da concordare con le OO.SS. riservando il saldo a successiva ripartizione le cui modalità dovranno essere sempre concordate con le OO.SS..

ART. 15
Criteri per il miglioramento dell’ambiente di lavoro

La sicurezza e l’igiene del lavoro costituiscono una problematica di notevole importanza all’interno delle strutture sanitarie: ciò sia in ragione della diversità e molteplicità dei fattori di rischio presenti, sia perché essi possono riguardare tanto i lavoratori, quanto gli utenti dei Servizi.

L’Azienda, per la propria parte, continuando sui percorsi già attivati sin dal 1996, darà l’applicazione agli adempimenti previsti dalla normativa individuando sia in campo gestionale, che tecnico-strutturale, le priorità su cui intervenire. Si adopererà inoltre a favorire tutte quelle condizioni e processi utili a migliorare la conoscenza e l’applicazione delle leggi sull’igiene e sicurezza del lavoro affinchè si sviluppi in Azienda la cultura della prevenzione.

In particolare:

  • effettua la sorveglianza sanitaria tramite visite mediche preventive e periodiche, miranti a confermare l’idoneità di ciascun lavoratore, in relazione alle mansioni effettivamente svolte
  • sottopone a visita obbligatoria il lavoratore nei casi in cui si verifica un’esposizione ai rischi previsti dalla legge. Tali visite vanno ripetute periodicamente una volta iniziato il lavoro e possono comprendere anche accertamenti specialistici.

    - effettua visita medica anche su richiesta del lavoratore, purchè tale richiesta sia riferita ai rischi professionali

L’Azienda si rende disponibile a programmare incontri formativi in tema di salute e sicurezza con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS). Ciò sarà attuato dal Servizio di Prevenzione e Protezione previo accordo con le OO.SS tenendo presente quanto previsto al comma 7 dell’art. 18 del D.Lgs. 626/94.

L’Azienda provvederà a rendere disponibile il nuovo programma di informazione – formazione destinato agli operatori che preveda:

        • linee guida metodologiche a favore dei dirigenti e preposti che dovranno fornire informazione sui rischi ai loro collaboratori/dipendenti e adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione;
        • l’intervento diretto del Servizio Prevenzione e Protezione nei confronti di alcune categorie di dipendenti (es. varie squadre di emergenza, con particolare attenzione alle problematiche di sicurezza in caso di incendio, nuovi assunti,).

L’efficacia di queste attività sarà garantita anche attraverso un costante coordinamento dei Servizi che si occupano in Azienda della formazione dei lavoratori (Servizio Prevenzione e Protezione, Ufficio per l’Educazione alla salute, Ufficio per la Formazione del Personale).

Per quanto infine attiene alla riunione periodica che il Datore di lavoro dovrà convocare, ai sensi del D.Lgs. 626/94, almeno una volta all’anno, si concorda, in considerazione delle dimensioni dell’Azienda e della complessità delle attività, per una convocazione semestrale, oltre a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 11 del citato decreto.

ART. 16
Norme finali

Tutte le materie e gli istituti contrattuali non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29/93, vanno applicati così come definiti dal CCNL 7 aprile 1999.

Il presente contratto non può contrastare limiti o vincoli posti dalla normativa ex CCNL 7.4.99 pertanto qualunque proposizione in contrasto con la suddetta normativa si intende come non sottoscritta.

Concordato e sottoscritto

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 15.12.00

Accordo per l’individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili (C.C.N.L. 01.09.1995, artt. 1 e 2 delle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali)

Le parti concludono il seguente accordo per l’individuazione – nell’ambito delle diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi minimi essenziali – dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili. Le stesse si impegnano a rivedere i contingenti concordati qualora dovessero intervenire ulteriori indicazioni normative ai sensi della Legge n. 83/2000.

  1. Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, della Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente accordo decentrato sarà inviato, per parere, alle organizzazioni degli utenti e, per quanto di competenza, alla Commissione di Garanzia. Per il buon funzionamento dell’impianto normativo in generale e delle regole applicative del presente accordo è decisivo il ruolo affidato all’informazione: in primo luogo nei confronti degli operatori comandati a prestare servizio, con procedure di precettazione che devono essere esplicite e devono consentire al lavoratore di compiere effettivamente la propria scelta anche attraverso l’individuazione di modalità cui attenersi per la richiesta di esonero dal comando; in secondo luogo nei confronti degli utenti per fornire la più completa notizia circa il modo di attuazione dello sciopero ed i riflessi sulle attività sanitarie erogate dall’Azienda.
  2. Nell’ambito dei servizi essenziali di cui all’art. 1, comma 1, delle Norme di garanzia, le prestazioni indispensabili sono definite avendo a riferimento il modello organizzativo delineato dalla L.R. 31/97 e tenendo conto della presenza nell’Azienda di più presidi ospedalieri.

     

  3. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

    Settore Sanitario

    Si richiede la presenza di 1 ASV in relazione ad interventi urgenti in caso di tossinfezione presso le mense scolastiche

    Pronta disponibilità del personale di vigilanza come nei giorni festivi.

    Settore Veterinario

    In relazione ai compiti di vigilanza sul territorio ed alle attività connesse alla emanazione di provvedimenti straordinari ed urgenti, si assicura la presenza di 1 Vigile Sanitario.

  4. DIPARTIMENTO DEI SERVIZI SANITARI DI BASE

    Si evidenzia l’impossibilità di procedere alla chiusura dei CUP, come nei giorni festivi, in quanto è compito istituzionale dell’ASL assicurare la prenotazione per prescrizioni "urgenti indifferibili", pertanto, si ritiene necessaria la presenza dei sottoelencati operatori per assicurare le sole prenotazioni per prescrizioni "urgenti indifferibili":

    n. 1 Operatore per il Presidio di Lodi – postazione di Via Mosè Bianchi
    n. 1 Operatore per il Presidio di Codogno
    n. 1 Operatore per il Presidio di Sant’Angelo Lodigiano
    n. 1 Operatore per il Presidio di Casalpusterlengo

  5. DIPARTIMENTO ASSI

Assistenza Domiciliare Integrata

In questo settore si può parlare solo di urgenze relative (non è possibile assicurare l’immediatezza dell’intervento come nell’assistenza sanitaria d’urgenza). Tra le attività che devono essere effettuate per non creare danni o disagi agli assistiti possono essere individuate le seguenti:

  • prestazioni proprie delle cure palliative domiciliari
  • gestione della nutrizione artificiale
  • terapie infusive già in corso e non passibili di sospensione
  • medicazioni già programmate secondo cadenze che vanno rispettate per non compromettere l’esito dell’intervento.

Il contingente di personale esonerato dallo sciopero può essere individuato nelle seguenti figure:

  • n. 3 Infermieri Professionali nel distretto di Lodi
  • n. 3 Infermieri Professionali nel distretto di Casalpusterlengo
  • n. 2 Infermieri Professionali nel distretto di Sant’Angelo Lodigiano

Servizio Dipendenze

Per garantire la terapia metadonica quotidiana si propone il seguente contingente:

  • n. 1 Infermiere Professionale nel distretto di Lodi
  • n. 1 Infermiere Professionale nel distretto di Casalpusterlengo
  • n. 1 Infermiere Professionale nel distretto di Sant’Angelo Lod.no

R.S.A.

Reparti

Mattino – Pomeriggio: n. 1 Infermiere Professionale

n. 1 Operatore Tecnico addetto all’Assistenza

n. 1 Ausiliario Specializzato

Notte: n. 1 Infermiere Professionale

n. 1 Operatore Tecnico addetto all’Assistenza

Servizio Portineria

n. 1 Operatore Tecnico per turno tranne la notte

PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO

 PRESIDIO DI LODI

Reparti di degenza in generale:

  • Ortopedia
  • Oculistica
  • Chirurgia Generale
  • Medicina Generale
  • Pneumologia
  • Urologia
  • ORL
  • Ginecologia

Personale infermieristico: presenza assicurata come nei giorni festivi
Personale ausiliario: 2 ausiliari ogni piano su due turni (mattino – pomeriggio)

Reparti con particolari esigenze sul piano assistenziale:

  • Pronto Soccorso
  • SSUEm 118
  • Rianimazione
  • Patologia Neonatale
  • Pediatria – PS Pediatrico
  • Neonatologia
  • Ostetricia e Sala Parto
  • Cal/Nefrologia/Dialisi ospedaliera
  • Neurologia
  • Oncoematologia + D.H.
  • Cardiologia/UCIC

Mantenimento del personale infermieristico e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero
Ausiliari presenti nelle U.O. come pianificato

Servizi di:

Radiologia
Personale tecnico: 2 presenze diurne per dodici ore; 2 unità in pronta disponibilità come di routine

Laboratorio Analisi
Personale tecnico: 2 presenze diurne con orario articolato in modo da assicurare la copertura delle 12 ore; pronta disponibilità come di routine.

Immuoematologia e servizio trasfusionale

n. 2 presenze diurne con orario articolato in modo da assicurare la copertura delle 12 ore; pronta disponibilità come di routine.

Camera Mortuaria

1 presenza diurna; pronta disponibilità come nei festivi

Ufficio Infermieristico: presenza assicurata come nei giorni festivi

Sala Gessi, Sale Operatorie ed Anestesia: presenza con reperibili come nei giorni festivi.

Portieri e Centralinisti: 1 operatore ogni turno

Raccolta e smaltimento rifiuti: come nei festivi

Autisti: per trasporti esterni e interni: 2 autisti e 2 accompagnatori

Farmacia: 1 operatore presente per l’accettazione dei farmaci consegnati dai fornitori esterni e per le urgenze nelle UU.OO..

PRESIDIO DI CODOGNO

reparti di degenza in generale:

  • Medicina Uomini
  • Medicina Donne
  • Ortopedia
  • Riabilitazione
  • Ginecologia

personale infermieristico: come nei giorni festivi
ausiliari: 1 ausiliario per turno, tranne la notte

Reparti con particolari esigenze sul piano assistenziale:

  • Pediatria e Neonatologia
  • Pronto Soccorso
  • Ostetricia e Sala Parto
  • Unità Coronarica
  • S.P.D.C.

personale infermieristico e ausiliario: mantenimento del personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Gruppo Operatorio ed Anestesia
Personale infermieristico: presenze con reperibili come nei giorni festivi

Radiologia
Personale tecnico: n. 1 Reperibile 1^ e n. 1 Reperibile 2^

Laboratorio Analisi
Personale tecnico: n. 1 reperibile

Sala Gessi
Personale infermieristico: n. 1 reperibile

Raccolta e Smaltimento Rifiuti: n. 1 Operatore Tecnico

Camera Mortuaria: n. 1 Ausiliario

Portineria: n. 1 Operatore Tecnico per turno

Trasporti assistiti: Personale infermieristico: n. 1 reperibile

Ufficio Infermieristico: n. 1 A.F.D. reperibile

Farmacia: n. 1 operatore tecnico

PRESIDIO DI CASALPUSTERLENGO

Reparti di:

  • Medicina Generale
  • Chirurgia Uomini
  • Chirurgia Donne
  • Medicina Oncologica
  • Geriatria Lungodegenza

Personale infermieristico: come nei giorni festivi
Ausiliari: come nei giorni festivi

Reparti con particolari esigenze sul piano assistenziale

  • Pronto Soccorso
  • Dialisi

Personale infermieristico e Ausiliari: mantenimento del personale infermieristico e ausiliario normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Servizi

Radiologia
Personale tecnico: n. 1 reperibile

Laboratorio

Personale tecnico: n. 1 reperibile

Gruppo Operatorio
Personale infermieristico: n. 1 reperibile strumentista
                                        n. 1 reperibile assistente di sala

Anestesia e rianimazione
Personale infermieristico: n. 1 reperibile

Portineria: n. 1 Operatore Tecnico per turno

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
Personale tecnico: n. 1 addetto

PRESIDIO DI SANT’ANGELO LODIGIANO

Reparti di degenza in generale:

  • Lungodegenza
  • Alcoologia

Personale infermieristico: n. 2 infermieri per turno

Personale ausiliario: n. 2 OTA per turno + ausiliario per turno esclusa la notte

  • Chirurgia Plastica
  • Dermatologia
  • Punto di primo intervento

Personale infermieristico: come nei giorni festivi

Personale ausiliario: 1 per turno esclusa la notte
Riabilitazione

Personale infermieristico: n. 2 infermieri per turno
Personale ausiliario: n. 1 OTA per turno + 1 ausiliario per turno esclusa la notte

Geriatria
Personale infermieristico e tecnico: come nei giorni festivi
personale ausiliario n. 1 OTA per turno + ausiliario per turno esclusa la notte

Servizi
Radiologia

Personale tecnico: 1 presenza diurna; per il resto della giornata pronta disponibilità come di routine.

Laboratorio Analisi
Personale tecnico: 1 presenza diurna; per il resto della giornata pronta disponibilità come di routine.

Portineria: n. 1 Portiere Centralinista

Raccolta e smaltimento rifiuti: n. 1 addetto

Tutti i presidi ospedalieri

Il congruo e previsto preavviso nella proclamazione dello sciopero, come pure la tempestiva comunicazione della revoca, rivestono un’importanza decisiva sul piano dell’organizzazione interna. In particolare l’adeguata ed anticipata informazione ai reparti, da parte dell’Azienda, favorisce la dimissione temporanea dei malati ambulanti.

La Direzione Sanitaria dispone la mobilità del personale in servizio, in occasione dello sciopero, per affrontare situazioni di emergenza.

Nei turni per i reparti di degenza il contingente previsto è rispettato anche in caso di imprevista assenza per malattia, mediante sostituzione d’urgenza anche con personale non precettato.

Nei servizi laboratoristici e radiologici la presenza del tecnico va armonizzata ed integrata con quella del medico. La presenza del tecnico è finalizzata alle prestazioni urgenti.

Sarà garantita la presenza per mezza giornata di un’unità amministrativa presso le Direzioni Sanitarie se lo sciopero cade nelle giornate di lunedì o venerdì oppure in una giornata antecedente o successiva ad una festività infrasettimanale.

Nei casi non previsti dalla presente regolamentazione, si intende che le modalità di funzionamento sono quelle proprie dei giorni festivi.

  1. DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

    Settore Tecnico

    Zona di Lodi

    n. 2 Assistenti Amministrativi con diploma tecnico (perito, geometra) per gli interventi su tutta l’Azienda
    n. 2 elettricisti
    n. 2 idraulici
    n. 1 fuochista per turno al Nuovo Ospedale e n. 1 fuochista per turno al Vecchio Ospedale, quest’ultimo limitatamente al periodo del riscaldamento
    n. 1 tecnico di dialisi da impiegare per interventi urgenti anche al centro dialisi di Sant’Angelo Lodigiano e di Casalpusterlengo

    Zona di Codogno – Casalpusterlengo

    n. 2 elettricisti e n. 1 idraulico per gli interventi sui presidi ospedalieri di Codogno e Casalpusterlengo e la R.S.A.

    Zona di Sant’Angelo Lodigiano

    n. 1 Fuochista per turno
    n. 1 Elettricista

    Trasporti

    Per il trasporto del vitto per i degenti dell’Ospedale Vecchio e per i collegamenti "navetta" con l’Ospedale di Sant’Angelo Lodigiano: n. 1 unità al mattino e n. 1 unità al pomeriggio.

    Per il servizio dialisi: n. 1 unità.

    Settore Economale

    I contingenti individuati corrispondono a quelli attualmente in servizio durante il turno festivo ad esclusione della Cucina di Lodi

    Zona di Lodi

    Cucina

    Servizio mensa dipendenti: sospeso.
    Turno del mattino: n. 1 Operatore Tecnico Coordinatore
                                    n. 6 Operatori Tecnici
                                    n. 4 Ausiliari Specializzati

    Turno del pomeriggio : n. 4 Operatori Tecnici
                                         n. 2 Ausiliari Specializzati

    Zona di Codogno e Casalpusterlengo

    Cucina

    Ospedale di Codogno

    servizio mensa dipendenti: sospeso
    turno del mattino: n. 1 operatore tecnico IV-V livello
                                    n. 3 ausiliari specializzati

    turno del pomeriggio: n. 1 operatore tecnico IV-V livello
                                            n. 3 ausiliari specializzati

    Ospedale di Casalpusterlengo (servizio mensa dipendenti sospeso):

    turno del mattino: n. 1 operatore tecnico IV-V livello
                                    n. 1 ausiliario specializzato

    turno del pomeriggio: n. 1 operatore tecnico IV-V livello
                                            n. 1 ausiliario specializzato

    R.S.A.

    turno del mattino: n. 1 operatore tecnico IV-V livello
                                    n. 5 ausiliari specializzati

    turno del pomeriggio: n. 1 operatore tecnico IV-V livello
                                            n. 5 ausiliari specializzati

    Zona di Sant’Angelo Lodigiano

    Cucina

    sospesa la mensa dipendenti
    turno del mattino: n. 1 operatore tecnico
                                  n. 1 ausiliario specializzato

    turno del pomeriggio: n. 1 operatore tecnico
                                        n. 1 ausiliario specializzato

    Uffici centrali

    Gestione Servizi Informatici

    Si assicura la presenza di 1 unità del Centro Elaborazione Dati (Presidio di Lodi).

    In caso di sciopero, qualora fosse ravvisata la possibilità che le procedure che portano al pagamento dello stipendio venissero rallentate o messe in difficoltà, l’Azienda potrà comandare i contingenti necessari per il completamento delle procedure, informandone le OO.SS..

  2. Per quanto non contenuto nel presente accordo, si rinvia alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del C.C.N.L. 1.9.1995 ed alle disposizioni della L. 12.06.1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Le parti si riservano di rivedere quanto sopra stabilito in relazione ai riscontri e ai rilievi organizzativi che emergessero a seguito dell’effettuazione di scioperi.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 15 DICEMBRE 2000

REGOLAMENTO RELAZIONI SINDACALI AZIENDALI

ART. 1
Delegazione trattante

  1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:
  • dal titolare del potere di rappresentanza dell’Azienda o Ente o da un suo delegato
  • dai rappresentanti dei titolari degli uffici interessati.
  1. Per le organizzazioni sindacali la delegazione è composta:
  • dalle R.S.U.
  • dai Rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. 7.4.1999.

ART. 2
Modalità di convocazione e svolgimento degli incontri sindacali

Gli incontri sindacali possono essere convocati per iniziativa aziendale o su richiesta formale delle R.S.U. aziendali e/o di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCNL.

La convocazione, che in condizioni di normalità deve essere concordata è rivolta a tutti i soggetti legittimati e deve avvenire non oltre i 15 giorni dalla sua richiesta.

Il termine di preavviso per la convocazione è fissato in 5 giorni (qualora il termine coincida con le giornate di sabato, domenica o altra giornata festiva la convocazione slitta al primo giorno successivo non festivo). Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’Amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alla delegazione trattante.

In caso di urgenza la convocazione, mediante avviso telefonico o via fax, viene fissata entro le 24 ore.

Con la lettera di convocazione viene di norma inviata la documentazione relativa alle materie oggetto di contrattazione, qualora ciò non sia possibile (ad es. per la complessità della documentazione, non disponibilità di dati) la documentazione verrà messa a disposizione nel più breve tempo possibile in accordo con le RSU aziendali e le OO.SS..

La validità dell’incontro è subordinata alla presenza della delegazione aziendale (il Direttore Generale o suo delegato), delle RSU e di almeno una organizzazione sindacale facente parte della delegazione sindacale trattante.

Qualora non vengano raggiunte le condizioni di validità l’incontro è sospeso e rinviato.

La convocazione degli incontri deve prevedere un orario di inizio e un orario di fine incontro.

Viene redatto verbale sintetico sulle intese anche parziali raggiunte tra le parti con l’ausilio di apparecchi di registrazione sonora.

Si concorda che le ore di assenza dalla propria sede di lavoro necessarie per partecipare ai suddetti incontri giustificano, per ciascun partecipante, il solo debito orario.

ART. 3
Contrattazione collettiva integrativa

In sede di contrattazione collettiva sono regolate tutte le materie e gli istituti elencati nell’art. 4 del CCNL a cui si rimanda ed alle specifiche disposizioni del contratto nel rispetto dei vincoli di bilancio e nei limiti stabiliti dal CCNL, in quanto le clausole difformi sono da considerarsi nulle e non possono essere applicate.

Tale contrattazione integrativa avviene esclusivamente tra i componenti delle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale.

ART. 4
Relazioni sindacali: modalità – strumenti

Alle RSU e alle OO.SS. viene garantita una tempestiva informazione sulla vita aziendale mediante invio con cadenza settimanale dell’elenco dei provvedimenti deliberativi adottati dal Direttore Generale. Il testo dei singoli provvedimenti, qualora non già inviati per iniziativa aziendale, può essere visionato o richiesto in copia mediante richiesta scritta all’Ufficio Protocollo.

Alle RSU e alle OO.SS. è riconosciuta la disponibilità di un locale arredato con adeguata attrezzatura all’interno della struttura aziendale e viene permesso l’utilizzo di sale per riunioni, previa prenotazione.

Presso tutti i presidi dell’Azienda sono previste bacheche ad esclusivo uso sindacale, eventuali affissioni al di fuori di tali spazi saranno considerate abusive e quindi saranno eliminate d’ufficio.

ART. 5
Diritto di assemblea

In applicazione di quanto previsto dall’art.2 del CCNQ del 7/8/1998 e secondo quanto concordato, i dipendenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nel limite massimo individuale di 12 ore annue pro-capite. La convocazione, la sede, l’orario e la durata dell’assemblea è comunicata al Direttore Generale a cura delle RSU e delle OO.SS. in forma scritta, con un preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di eccezionale urgenza. Qualora l’assemblea interessi gli operatori di una singola U.O. la comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche al responsabile dell’U.O..

La convocazione potrà essere articolata anche per gruppi di lavoratori. Nella comunicazione dovrà essere indicata la eventuale partecipazione di dirigenti sindacali di organismi statutari.

I dipendenti sono tenuti a dare comunicazione preventiva al proprio responsabile di U.O. della partecipazione all’assemblea. I suddetti responsabili dovranno comunicare all’U.O. Gestione Risorse Umane i nominativi dei partecipanti nonché la relativa durata di partecipazione all’Assemblea.

Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

Durante lo svolgimento delle assemblee sarà garantita la continuità delle prestazioni indispensabili ai sensi della Legge 12/6/1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6
Permessi Sindacali

I permessi sindacali possono essere retribuiti e non retribuiti.

Sono titolari del diritto dei permessi sindacali, giornalieri od orari, nei luoghi di lavoro,i seguenti soggetti:

  1. i componenti delle RSU
  2. i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo le elezioni delle RSU
  3. i dirigenti sindacali delle associazioni sindacali rappresentative di categoria firmatarie del CCNL di comparto
  4. i dirigenti sindacali che facciano parte degli organismi direttivi delle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non in distacco od aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui al punto a) o a quelli dei due precedenti alinea.

ART. 7
Modalità di utilizzo dei Permessi Sindacali

Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU, le associazioni sindacali rappresentative indicano per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari dei permessi sindacali retribuiti.

I permessi sindacali retribuiti possono essere usufruiti per:

  • partecipazione a trattative sindacali
  • presenza a convegni o congressi a natura sindacale.

I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato.

Il soggetto titolare del permesso avverte previamente il dirigente responsabile della struttura almeno 48 ore prima (ridotte per motivi d’urgenza a 24 ore).

Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi ed essenziali previsti dalle normative vigenti.

L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del permesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale.

ART. 8
Contingente dei Permessi Sindacali

Si rimanda alla tabella allegato A

ART. 9
Permessi Sindacali non retribuiti

  1. Soggetti titolari del diritto

    Gli stessi soggetti che godono del diritto al permesso sindacale retribuito.

  2. Limite numerico dei permessi sindacali non retribuiti fruibili

    Non meno di 8 giorni annui (cumulabili anche trimestralmente) per partecipare a trattative/congressi e convegni di natura sindacale così come previsto dall’art. 12, comma 2, del CCNQ 7.8.1998.

  3. Modalità di fruizione del permesso sindacale non retribuito

I soggetti titolari comunicano per iscritto al dirigente responsabile della struttura, almeno 3 giorni prima, l’utilizzo del permesso, tramite la propria associazione sindacale.

Per quanto non riportato nel presente articolo in merito alla normativa sui distacchi e permessi sindacali e sulle libertà e prerogative aziendali si rimanda al CCNQ del 7 agosto 1998.

ART. 10
Conferenza di programma

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, l’Azienda si impegna annualmente ad effettuare la Conferenza di programma e di organizzazione nella quale indicare gli obiettivi generali, le strategie, i percorsi, le verifiche ed i risultati delle attività dell’anno precedente.

A tale conferenza partecipano: le RSU, le Organizzazioni Sindacali Confederali e di categoria firmatarie del CCNL, le associazioni professionali, gli utenti del volontariato.

ART. 11
Norme finali

Il presente regolamento concordato tra le parti trova applicazione con decorrenza dalla data di assunzione dell’atto da parte del Direttore Generale.

Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla vigente normativa che disciplina la materia in parola.

Le parti si riservano, previa intesa, di modificare il presente regolamento in ragione della disciplina del nuovo CCNL, CCNQ e/o accordi regionali applicativi degli stessi.

ALLEGATO "A" AL VERBALE DI CONCERTAZIONE RELATIVO AL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVE

Le parti prendono atto che secondo quanto previsto a norma dell’art. 20 del CCNL 7.4.99, l’Azienda, sulla base del proprio ordinamento e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.

L’Azienda definisce preventivamente la graduazione delle funzioni, sulla base dei seguenti criteri di pesatura e attribuendo agli stessi il punteggio massimo di seguito specificato:

1. Complessità delle competenze attribuite max punti 10
2. Grado di responsabilità                                                        10
3. Autonomia funzionale                                                          10
4. Risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali
    direttamente gestite                                                           5
5. Importanza – strategicità della posizioni                           5
6. Coordinamento e vigilanza                                           5
7. Specializzazione                                                                   5
Totale massimo attribuibile alla posizione max punti 50

N.

CRITERI

PARAMETRI

PUNTI MAX.

1

Complessità delle competenze attribuite

Complessità elevata fino a p. 10
Complessità media fino a p. 5
Complessità minima fino a p. 3

10

2

Grado di responsabilità

Grado elevato fino a p. 10
Grado medio fino a p. 5
Grado minimo fino a p. 3

10

3

Autonomia funzionale

Autonomia elevata fino a p. 10
Autonomia media fino a p. 6
Autonomia minima fino a p. 3

10

4

Risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite

Per tutte le posizioni p. 2
Per risorse particolarmente consistenti fino a ulteriori punti 3

5

5

Importanza – delicatezza delle funzioni

Importanza grado elevato fino a p. 3
Importanza grado medio p. 0
Delicatezza grado elevato fino a p. 2
Delicatezza grado medio p. 0

5

6

Coordinamento vigilanza

Se assolte: da p. 1 a p. 5
Se non assolte p. 0

5

7

Specializzazione

Grado elevato di competenza fino a p. 5
Grado medio di competenza fino a p. 2
Grado minimo di competenza fino a p. 1

5

   

TOTALE

50

Il valore economico della posizione è dato dal rapporto tra il totale delle risorse economiche disponibili per la remunerazione delle posizioni organizzative e la somma dei pesi attribuiti a tutte le posizioni istituite, moltiplicato per il peso di ciascuna posizione organizzativa.

Per ciascuna posizione organizzativa, all’atto della sua istituzione vengono preventivamente definiti:

  1. I contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari della posizione in esame;
  2. Il peso della posizione, con riferimento ai criteri sopra elencati;
  3. I requisiti professionali specifici eventualmente necessari per l’accesso alla posizione in esame.

Per il conferimento degli incarichi di ciascuna posizione organizzativa, l’Azienda emette bando interno, specificando per ciascuna posizione organizzativa:

  • I contenuti professionali specifici e le attività che sono peculiari della posizione in esame;
  • Il peso attribuito alla posizione ed il suo valore economico annuo;
  • I requisiti professionali specifici eventualmente necessari per l’accesso;
  • Le categorie di personale cui la selezione è riferita;
  • I termini per la presentazione delle domande

E quant’altro venga ritenuto necessario.

Il personale interessato presenta domanda nei termini e con le modalità specificati dal bando.

Le domande vengono esaminate da una Commissione, formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Fanno parte della Commissione il responsabile del Dipartimento, del Servizio o dell’Unità Operativa cui si riferisce l’incarico ammesso a selezione e due esperti nelle materie oggetto della selezione, eventualmente anche esterni, scelti dall’Azienda.

La Commissione esamina tutte le domande presentate, tenendo a riferimento di valutazione la coerenza tra i contenuti professionali richiesti dalla posizione e quanto contenuto nel curriculum professionale dei candidati, eventualmente anche con esame del fascicolo personale degli stessi.

La Commissione procede alla individuazione del candidato, motivandone la scelta con esplicito riferimento ai criteri sopraindicati e proponendo alla Direzione Aziendale il provvedimento di nomina. Non si dà luogo a graduatoria.

L’atto di nomina viene adottato dal Direttore Generale o dal Dirigente Responsabile eventualmente individuato ai sensi del D.L.v. 80/98 e specifica:

  • I contenuti professionali specifici e le attività attribuiti alla posizione in esame;
  • Il peso attribuito alla posizione ed il suo valore economico annuo;
  • Il periodo di riferimento e la conseguente scadenza;
  • Eventuali criteri di valutazione ulteriormente definiti, di cui ai paragrafi successivi.

L’Azienda, in relazione all’esigenza di conferire posizioni di particolare rilevanza o strategicità, può prevedere appositi percorsi formativi e valutativi preliminari al conferimento degli incarichi di cui sopra, avvalendosi delle metodologie cosiddette "di valutazione del potenziale", anche mediante l’apporto di consulenti formatori e valutatori esterni all’Azienda.

Oltre ai criteri di valutazione ivi previsti, l’Azienda all’atto del conferimento dell’incarico specifica gli eventuali ulteriori parametri o criteri di valutazione che ritenga opportuno applicare alla posizione interessata.

La valutazione periodica dell’attività degli incaricati verrà pure operata con cadenza annuale dal nucleo di valutazione istituito a’ sensi dell’art. 20 del Dlgs. N. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni e ciò anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 21 commi 4 – 5 – 6 – 7 e 8 del C.C.N.L.

Per quanto non specificatamente normato nei precedenti paragrafi, si applicano le disposizioni del CCNL 7.4.99 ed in particolare gli artt. 20 e 21.

ALLEGATO "A" AL VERBALE DI CONCERTAZIONE RELATIVO AL REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE – PROGRESSIONE VERTICALE

MATERIA DI CONCERTAZIONE (vedi art. 16 CCNL)

REGOLAMENTO AZIENDALE
SULLE PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PROGRESSIONE VERTICALE

Le parti avendo riguardo a quanto previsto dall’art. 6 (I) lettera B del C.C.N.L. e dall’art. 4 (II) c. 3 del medesimo contratto in tema, rispettivamente, di concertazione e contrattazione collettiva integrativa, concordano sul disposto del seguente regolamento disciplinante lo svolgimento delle selezioni interne ex artt. 16 (III) e 17 (IV) del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità 7 aprile 1999 impegnandosi, al contempo, di rivederne il contenuto alla luce dell’emanando regolamento previsto dall’art. 18 (V) del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 1
OGGETTO E DESTINATARI

Il presente regolamento disciplina le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (progressione verticale) di cui all’articolo 16 (VI) del CCNL del personale del comparto del SSN, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili.

I posti verranno determinati all’1.1 di ogni anno conteggiando sia quelli già vacanti che quelli la cui vacanza è certa.

Fino all’emanazione del decreto previsto dall’art. 14 (VII) del CCNL 7.4.99, si applicano, nella fase di emissione dei bandi e nell’utilizzo delle graduatorie, le percentuali previste dal D.M. 458/91 (VIII) in materia.

Per i passaggi all’interno delle categorie B e D verranno esperite - a norma dell’art. 15 (IX) del CCNL - le selezioni interne.

Si concorda di valutare nei percorsi che successivamente saranno definiti una particolare attenzione a quanto disposto dal comma 9 dell’art. 21 de CCNL.

CAPO I – SELEZIONI PER PROGRESSIONE VERTICALE

ART. 2
BANDO DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

L’Azienda provvede a bandire le procedure selettive mediante emissione e pubblicazione di un bando interno, recante l’indicazione dei posti disponibili da selezionare per ciascuna categoria e profilo, con l’indicazione dello specifico settore di attività di destinazione e/o del mestiere richiesto.

L’Azienda provvede alla massima diffusione del bando per l’ammissione alla selezione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo dell’Ente e delle articolazioni aziendali territoriali, sedi di servizio esterne (ospedali, distretti e dipartimenti) e attraverso l’invio alle R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

ART. 3
REQUISITI DI AMMISSIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l’ammissione alle selezioni gli aspiranti, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dall’allegato n. 1 (X) del CCNL, presentano, entro il termine fissato dal bando, domanda redatta in carta semplice completa delle seguenti indicazioni:

  1. data, luogo di nascita e residenza
  2. qualifica rivestita e presidio di appartenenza
  3. curriculum professionale e formativo
  4. indirizzo al quale dovrà essere effettuata ogni necessaria comunicazione
  5. selezione a cui si intende partecipare.

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare le autodichiarazioni, rese ai sensi della vigente normativa, relative ai titoli posseduti, ivi compresi quelli dichiarati nel curriculum.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o copia autenticata.

ART. 4
ESCLUSIONE DALLE SELEZIONI

L’esclusione dalle selezioni è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale e viene notificata entro 30 giorni dall’adozione e comunque prima dell’espletamento delle prove.

ART. 5
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni per le selezioni sono composte da tre componenti di cui 1 con funzioni di Presidente. Fanno parte della Commissione il/i responsabile/i del/dei dipartimento/i, del servizio o dell’unità operativa cui si riferiscono i posti ammessi a selezione e due esperti nelle materie oggetto delle selezioni, un interno ed uno esterno ed eventualmente da due esterni qualora all’interno non esista professionalità corrispondente, scelti dall’Azienda.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo dell’Azienda appartenente alla categoria D.

ART. 6
CRITERI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO

Il possesso dei requisiti di professionalità viene verificato mediante l’espletamento di apposita prova teorico pratica e/o colloquio.

La selezione comprende