CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE - COMPARTO SANITA

AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI

L’anno 2000, il giorno _________ del mese di _____________ , presso i locali della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, si è riunita la delegazione trattante per sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Integrativo per il personale del Comparto Sanità.

PREMESSA

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Aziendale (denominato d’ora in avanti C.C.L.A.) deve essere lo strumento per realizzare gli obiettivi che la normativa vigente demanda al S.S.N..
Esso deve prioritariamente ribadire il fondamentale concetto secondo il quale la tutela della salute deve essere garantita dal S.S.N., finanziato con risorse pubbliche nel perseguimento del processo di aziendalizzazione già in atto, e deve rispondere ai bisogni dei cittadini, impegnando le parti contraenti a svolgere una politica atta a garantire agli stessi, considerati singolarmente o collettivamente, servizi sanitari sempre più efficienti.
Per il perseguimento ditali obiettivi, la delegazione trattante, in linea con i dettami contrattuali e con le leggi vigenti, si avvale degli strumenti previsti dal CCNL per dar vita alla costruzione del contratto integrativo mirante a gestire al meglio, le risorse economiche ed umane a disposizione in rapporto ai modelli organizzativi ed ai percorsi che le parti individueranno.

Pertanto, il contratto integrativo deve:

  1. Creare le condizioni perché siano riconosciute e valorizzate le capacità professionali nell’affrontare i problemi dei cittadini utenti e risolverli, nel relazionarsi con gli altri ed offrire la propria disponibilità contribuendo a ciò che l’Azienda Ospedaliera è chiamata a fare;
     

  2. Utilizzare la progressione economica orizzontale e verticale, quale strumento atto a favorire la partecipazione attiva degli operatori ai processi di organizzazione e riorganizzazione dei Servizi Sanitari;
     

  3. Favorire la motivazione al lavoro attraverso un raggiungimento di obiettivi che l’operatore ha dichiarato di condividere dando priorità all’aggiornamento ed alla formazione;
     

  4. Valorizzare la responsabilità onde consentire l’accesso a posizioni di lavoro consone alle possibilità del lavoratore.

Le parti convengono che il fine strategico dell’Azienda è il miglioramento quali-quantitativo dei servizi che si può conseguire solo attraverso una migliore utilizzazione delle risorse e, in particolare, delle risorse umane, ponendo l’accento soprattutto sugli aspetti motivazionali di quest’ultimo e coniugando la qualità dei servizi con la valorizzazione della risorsa lavoro e l’arricchimento professionale.



PARTE I

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Campo di applicazione, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione.

Il presente C.C.I.A. si applica a tutto il personale del Comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato ed ha durata quadriennale.
Le disposizioni del presente C.C.I.A. entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua sottoscrizione, previo controllo sulla compatibilità dei costi effettuato dal Collegio dei Revisori.
Gli effetti del presente contratto decorrono dalla stipula dello stesso fino alla stesura del successivo contratto collettivo integrativo. Per le parti relative ad istituti aventi carattere annuale, il C.C.I.A. può essere rinnovato, previo accordo tra le parti, anche in assenza di rinnovo del C.C.N.L..
L’individuazione ed utilizzo delle risorse è determinato con cadenza annuale. Per gli istituti che non hanno scadenza annuale, le parti verificano due volte l’anno, in apposite riunioni della delegazione trattante, la corretta e tempestiva applicazione degli istituti previsti dal presente contratto.

ART.2
Composizione della delegazione trattante

Con riferimento agli artt. 5 e 9 del CCNL 1998/2001, la delegazione trattante di parte pubblica è costituita come segue:

  • Dal Direttore Generale dell’Azienda o un Suo delegato

  • Dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

  • Dai seguenti titolari e/o rappresentanti degli Uffici dell’Azienda

  • Dal responsabile della Direzione per l’Amministrazione Giuridica del Personale Dipendente e Convenzionato

  • Dal responsabile della Direzione per l’Amministrazione Economica del Personale Dipendente e Convenzionato

  • Dal responsabile della Direzione Economica e della Contabilità Generale

  • Dal responsabile della Direzione per la Gestione delle Risorse Economali e delle Attività Alberghiere

  • Dal responsabile del Servizio Gestione Presidio Ospedaliero

  • Dal coordinatore dell’Ufficio Infermieristico

per le Organizzazioni Sindacali, la delegazione trattante è così formata:

  • Dalle R.S.U. costituite ai sensi dell’Accordo ARAN-Sindacati del 07.08.98;

  • Dai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

ART. 3
Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali

Le parti, in applicazione della Legge 146/90, tenuto conto della proposta nazionale, formulata dalla Commissione di Garanzia per il settore sanitario in data 06.02.97, disciplinano le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di scioperi, come da allegato (A).

ART. 4
Procedure in caso di sciopero

I Dirigenti responsabili del funzionamento dei singoli Servizi, Reparti, Uffici, secondo l’ordinamento dell’Azienda, in occasione di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi del personale inclusi nei contingenti come definiti nell’allegato (A), tenuti all’erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati agli interessati mediante affissione degli elenchi suddetti nei luoghi previsti per l’affissione dei turni di lavoro, entro il 5° giorno precedente alla data di effettuazione dello sciopero. La comunicazione al personale in ferie, in permesso retribuito o in aspettativa che cessi in concomitanza della data dello sciopero e che risulti comandato, va effettuata in forma individuale e scritta. Il personale individuato ha diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
Comunque, per le prestazioni indispensabili relative alla assistenza sanitaria d’urgenza, va mantenuto in servizio il personale del ruolo sanitario e tecnico normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento a contingenti non superiori a quelli impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
Nella giornata di sciopero programmata non possono essere concesse ferie o recuperi di eccedenze orarie, salvo il caso in cui sia le ferie che i recuperi siano stati programmati prima dell’indizione dello sciopero.

ART. 5
Relazioni sindacali aziendal

L’art. 3 del C.C.N.L. del Comparto Sanità 1998/2001 prevede che il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dipendenti con l’esigenza delle Aziende di incrementare e mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Si ritiene pertanto che la condivisione dei predetti obiettivi comporti la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali che si articoli negli istituti della "concertazione", "consultazione" e "informazione", che insieme realizzano il principio della partecipazione e che quindi ~ opportuno definire un protocollo di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli, esalti sia il metodo del confronto (concertazione) sia le capacità propositive (consultazione) che il principio di responsabilità (informazione) e che sia un veicolo essenziale per la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
Strumentale a quanto sopra, e quindi al fine di assicurare un’informazione "partecipata" ai soggetti sindacali, l’Azienda provvederà a porre a disposizione di detti soggetti, gratuitamente, idoneo locale dotato di telefono e dei necessari arredi e di eventuali altri strumenti di supporto.
L’Azienda provvederà inoltre, per la "visibilità delle informazioni", a mettere a disposizione delle OO.SS. ed R.S.U. appositi spazi (bacheche e quant’altro) per le informazioni e le comunicazioni sindacali.

ART. 6
Agibilità sindacale

Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di permessi sindacali, la Direzione Aziendale si impegna a concertare preventivamente gli incontri con le O0.SS. e le R.S.U. interessate in modo tale che le conseguenti trattative si svolgano in orari possibilmente compatibili con i turni di lavoro di coloro che fanno parte della delegazione trattante formalmente costituita.
Comunque l’Azienda, attraverso le proprie strutture provvederà a mettere in atto tutte le garanzie idonee a consentire l’agibilità sindacale.
Al termine di ogni incontro verrà redatto un apposito verbale nel quale saranno sinteticamente esposti i punti di consenso con l’indicazione degli eventuali reciproci impegni nonché rilevati occasionali punti di dissenso rispetto ai quali resta salva l’autonomia comportamentale delle parti.
Verrà rilasciata copia del verbale sottoscritto dalle parti nella prima riunione utile, nonché, a richiesta dei partecipanti agli incontri sindacali, il relativo attestato di partecipazione

ART. 7
Contrattazione, informazione, concertazione e consultazione

Tenuto conto di quanto previsto in materia di contrattazione dall’art. 4 del CCNL Comparto Sanità 1998/2001, si evidenzia la necessità che le parti si incontrino ogni qualvolta vengano messe in atto esternalizzazioni di servizi o di attività e verifichino la congruità dell’evento, nonché la ricaduta in fatto di riorganizzazione del lavoro.

Le materie oggetto di contrattazione collettiva saranno pertanto:
 

  • Sistemi di incentivazione del personale

  • Criteri ripartizione risorse derivanti da voci varie e loro assegnazione ai fondi

  • Spostamento risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio

  • Modalità riduzione orario di lavoro

  • Pari opportunità

  • Criteri di attribuzione trattamenti economici per lavoro straordinario

  • Programmi attività di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento del personale

  • Criteri per migliorare l’ambiente di lavoro

  • Conseguenze effetti di innovazioni e di processi di disattivazione

  • Criteri per le politiche dell’orario di lavoro

  • Individuazione casi elevazione contingente per trasformazione rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

  • Sistema classificatore del personale: criteri generali per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria e completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale

Per quanto concerne gli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione, si rinvia all’art. 6 comma 1 punto A) del CCNL 1998/200, convenendo che per informazione deve intendersi la comunicazione in forma scritta e in tempo utile di documentazione inerente le materie oggetto di informazione ; per le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza, possono essere adottate modalità e forme diverse.
In particolare, per quanto riguarda l’informazione, fermo restando i casi di riservatezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, la stessa verrà fornita tempestivamente (comunque entro i 30 giorni successivi in caso di richiesta avanzata dai soggetti sindacali). Periodicamente (semestralmente e quindi per il F semestre dell’anno a settembre e per il 110 semestre a marzo dell’anno successivo) verranno inoltre forniti report sulle prestazioni straordinarie dei dipendenti distinti per ruolo e raggruppati in base alle strutture di appartenenza, nonché report sulle ferie del personale.
Annualmente inoltre, per fare il punto sugli infortuni sul lavoro, sulle risultanze dell’ attività del medico competente o della Commissione Medico Legale per le limitazioni funzionali dei dipendenti, nonché sul P.A.L,verrà fornita ai soggetti sindacali una specifica relazione in merito. L’informazione preventiva dovrà essere fornita anche in materia di criteri di accesso ai programmi di aggiornamento e formazione professionale.
Per informazione preventiva si intende che essa viene fornita una volta che la direzione aziendale abbia assunto una posizione esaustiva in modo da consentire all’eventuale concertazione di espletare per intero la possibilità di addivenire ad un’intesa.
Per quanto concerne la concertazione, ricevuta l’informazione, si può attivare mediante richiesta scritta sulle materie indicate dallo stesso art. 6 comma i punto B), convenendo che per concertazione deve intendersi l’attivazione, previa informazione ai soggetti sindacali, del confronto in incontri bilaterali con l’Azienda.
Per quanto concerne la consultazione, si rinvia all ‘art. 6, comma 1, punto C), e pertanto si deve intendere obbligatoria sulle seguenti materie, convenendo che per consultazione deve intendersi l’acquisizione, da parte dell’Azienda, previa adeguata informazione, di un parere in forma scritta, o richiesta d’incontro , dei soggetti sindacali nelle materie individuate dal CCNL. Qualora il parere non sia espresso o pervenga oltre 10 giorni dalla ricezione degli atti, esso si intende espresso in senso positivo:

  • Organizzazione e disciplina degli uffici

  • Consistenza e variazioni delle dotazioni organiche

  • Modalità per designazione dei rappresentanti della composizione del Collegio Arbitrale

  • Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Al fine di consentire un’informazione trasparente e certa, l’elenco delle deliberazioni adottate dall’Azienda viene trasmesso dall’Ufficio Relazioni Sindacali ai soggetti sindacali, previa specifica comunicazione della Direzione delle attività amministrative generali.
La documentazione di cui al precedente punto può essere richiesta dai soggetti sindacali direttamente alla suddetta Direzione e ritirata nei tempi tecnici e con le modalità consentite dalle disposizioni regolamentari aziendali, motivando in particolare le ragioni della richiesta stessa che devono essere ovviamente di natura sindacale. Necessita quindi 1’ apposizione del visto da parte del Responsabile dell’ Ufficio Relazioni Sindacali sulla richiesta stessa.

ART. 8
Pari opportunità

Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 CCNL 1998/2001 del Comparto Sanità, si richiamano le azioni positive che il Comitato per le pari opportunità è destinato a compiere, assolvendo tutti i compiti atti a favorire effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.
Nell’ambito ditali compiti, detto Comitato si adopererà per una concreta attuazione di iniziative anche attraverso il rilevamento e la costante attenzione alle problematiche aziendali ed esercitando funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento per l’applicazione delle proposte finalizzate allo scopo nei seguenti termini:

  • Attività di formazione (favorirne l’accesso per un effettivo equilibrio tra dipendenti a parità di requisiti professionali).

  • Flessibilità di orario e fruizione di part-time in rapporto agli orari dei servizi sociali; mobilità

  • Incremento o istituzione di servizi (asili nido etc.);

  • Idonee iniziative per contatti con altri Comitati;

  • Iniziative divulgative per accrescere conoscenza e consapevolezza su tematiche aziendali e generali;

  • Promozione di iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e Direttive dell’Unione Europea, per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone e per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali.

ART. 9
Osservatori

Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell’Azienda è prevista la possibilità di costituire, a richiesta, Osservatori per l’approfondimento di specifiche problematiche, concernenti in particolare l’organizzazione del lavoro, l’igiene e la sicurezza del lavoro e l’attività di formazione. Nell’ambito di tali osservatori verrà designato un rappresentante dell’Azienda con compiti di coordinamento e di raccordo.
La composizione di detti Osservatori è di norma paritetica, non ha funzioni negoziali e formula proposte in ordine ai temi oggetto dell’approfondimento.
Per i propri lavori gli Osservatori in questione potranno raccogliere dati relativi alle materie trattate, dati che l’Azienda è comunque tenuta a fornire.

ART. 10
Qualità del lavoro e partecipazione dei dipendenti

Deve essere favorita , pur nel rispetto della autonomia dei dirigenti, 1’ istituzione delle riunioni di lavoro (all’interno dell’orario di lavoro) per Dipartimenti /Servizi/Uffici/Strutture, nel corso delle quali oltre ad affrontare problematiche specifiche dell’attività lavorativa, si potranno discutere quelle relative all’organizzazione del lavoro e, per un maggiore e costante coinvolgimento agli obiettivi e al processo lavorativo, potranno essere previsti gruppi di lavoro interprofessionali istituiti con apposite funzioni di approfondimento. La messa in atto ditale modello di lavoro potrà anche essere prevista nella valutazione dei dirigenti in relazione all’applicazione contrattuale del salario di posizione.
Quanto sopra per iniziare un processo tendente a consentire l’attiva partecipazione dei dipendenti al miglioramento della qualità del lavoro, nonché per valorizzare un’organizzazione condivisa del lavoro. Proprio a quest’ultimo fine si ritiene opportuno rinviare all’allegato (B) per quanto concerne i criteri di gestione delle risorse umane per alcune categorie di personale (personale con limitazioni fisiche, fuori turno, a part-time, a tempo determinato, gestito dal Servizio Infermieristico).

PARTE 11

TITOLO H

COMPOSIZIONE DEI FONDI

ART.11
Sessione di bilancio

Ai sensi dell’art. 4 comma 2 punto 3 le parti, dopo un approfondito confronto in ordine alle risorse disponibili e la relativa utilizzazione ed allocazione nei capitoli di bilancio preventivo per l’anno 2000 con particolare riguardo alle voci riguardanti il personale ed i beni e servizi, tenuto conto altresì, di quanto previsto dalla legge di programmazione regionale, nonché del programma aziendale, delle linee strategiche dello stesso e dei processi di investimento e riorganizzazione conseguenti, convengono di qualificare le risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali per l’anno 2000 secondo quanto segue:

Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio: lavoro straordinario - disagio pericolo e danno art. 38.

Commi i e 2 del CCNL 1998/2001

1. per l’anno 1999 il fondo ammonta a L. 4.888.438.000 così ripartito:

  • Per indennità di disagio pericolo e danno L. 3.839.263.000.

  • Per lo straordinario L. 1.049.175.000.

2. per l’anno 2000 il fondo ammonta a L. 4.915.178.000 così ripartito:

  • Per indennità di disagio pericolo e danno L. 3.866.003.000.

  • Per lo straordinario L. 1.049.175.000 (comprensivo delle risorse necessarie alla liquidazione delle prestazioni straordinarie rese durante le festività infrasettimanali oltre l’orario soggetto a recupero compensativo).


Premesso che obiettivo comune è la riduzione delle prestazioni straordinarie, viene individuata la cifra di L. 150.000.000 pari circa al 14% del fondo per lo straordinario, da trasferire al fondo per la progressione orizzontale di carriera (art. 39 p.d.).
La consistenza del medesimo fondo da verificare con l’emanando contratto parte economica 2000/2001 verrà definita in una sessione apposita da tenersi entro un mese dall’entrata in vigore del suddetto contratto.

Fondo per la produttività collettiva e miglioramento di servizi e per la qualità della prestazione individuale - art. 38 comma 3 e segg. CCNL 1998 - 1999 - biennio economico.

Stabilito che per l’anno 1998 l’utilizzo del fondo serve per finanziare esclusivamente la produttività collettiva, al netto dell’ammontare delle risorse aggiuntive stabilite in sede regionale nell’atto di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale pari a E. 1.457.802.000 e di quelle ulteriori previste, sempre in sede regionale, per il raggiungimento degli obiettivi strategici relativi ai processi di riorganizzazione e/o collegati al reale recupero di margini di produttività, ammontanti a £. 1.754.630.000 (art. 38, 40 comma - lett. B e 50 comma), tenuto conto, altresì, che per il biennio economico ‘98/’99 la programmazione aziendale non prevede incrementi di personale, si conviene che il fondo pari allo 0,2% del monte salari 1997, pari a E. 175.462.000 (art. 38, 50 comma), finanziato dalla Regione, sarà utilizzato per sostenere processi riorganizzativi e che confluirà nel fondo per la produttività collettiva.

Il fondo è, altresì incrementato dalle risorse derivanti da:

>>>>>   DA EDITARE   <<<<<

- attuazione art. 43 della Legge 449/97 per E. ..//..;

 

- dalle economie conseguenti a trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo intero a tempo parziale per E. 28.194.000 (per il 1999);

 

- da risparmi derivanti dal fondo per il trattamento accessorio per ... .//...;

 

- da economie di gestione, accertate a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione e corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività collettiva ed al miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività, fermo restando, ove necessario, l’acquisizione delle dovute autorizzazioni regionali.

>>>>> FINE EDITARE <<<<<

Pertanto, per il periodo: 01.01.1999 - 30.06.1999 il fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento di servizi ammonta a E. 1.485.996.000.

 

Detto fondo, con decorrenza 01.07.1999 è decurtato di un ammontare di E. 222.900.000 pari al 15% del fondo per la produttività collettiva e sarà destinato al finanziamento del fondo ex art. 39 del CCNL 1998 - 2001. Pertanto il fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi a decorrere dall’Ol.07.1999 fino al 31.12.99 ammonta a L. 1.263.096.000.

Le parti prendono atto che l’istituto dell’incentivazione alla produttività, così come strutturato nel nuovo CCNL del Comparto Sanità, risulta profondamente trasformato rispetto ai precedenti contratti di lavoro.

In particolare, il nuovo sistema di incentivazione alle produttività risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

  • E' importante strumento per migliorare, dal punto di vista quali-quantitativo, il servizio che la nuova azienda sanitaria è chiamata ad offrire al cittadino utente, nel quadro di un più efficiente utilizzo delle risorse e pertanto di una maggiore economicità dell’Ente;
     

  • E' sistema scollegato da ogni presunzione di produttività del dipendente e pertanto strumento atto a favorire la motivazione del personale;
     

  • E' un sistema che si fonda nel perseguimento e sulla verifica dei concreti risultati ottenuti dal singolo dipendente e dall’équipe (è pertanto incentivazione di risultato);
     

  • E' strumento da gestire nell’ambito dei criteri generali posti, in modo decentrato, a livello di singolo Dipartimento / servizio / struttura / ufficio.
     

  • Incentivazione alla produttività collettiva e individuale (art. 38) destinata a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’Ente e degli obiettivi concordati con i dirigenti dei singoli uffici /servizi / dipartimenti;

>>>>>   DA EDITARE   <<<<<

Fondo delle fasce retributive. delle posizioni organizzative, della parte comune dell’ex indennità di

qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica - ex art. 39 CCNL 1998-

2001.

Dall’O 1.01.1999 - 30.06.99 ammonta a L. 3.953.076.000 ed è così ripartito:

quota per l’indennità di qualificazione professionale comune L. 1.715.984.000

• quota per l’indennità di qualificazione professionale specifica L. 650..939.000

• quota per le fasce retributive L. 1.586.153.000
L. 3.953.076.000

A decorrere dall’O 1 .07.1999 il fondo è integrato con il 15% del fondo per la produttività collettività e pertanto ammonta L. 222.900.000

L. 4.175.976.000

A decorrere dal 31.12.1999, il fondo è ulteriormente incrementato con una quota pari allo 0,8 1% del monte salari al 3 1.12.97, al netto degli oneri riflessi, che è pari a L. 361.001.000.

L. 4.536.977.000

>>>>> FINE EDITARE <<<<<

TITOLO III

STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art.12
Orario di lavoro

L’articolazione dell’orario di servizio e di lavoro deve rispondere ad un criterio di efficienza e funzionalità dei servizi che vedano gli interessi dell’utenza e dei lavoratori come obiettivo primario.

La regolamentazione degli orari deve essere distinta per l’area amministrativa e per l’area dell’assistenza sanitaria in genere:

  • Nel 110 caso la disciplina deve essere sostanzialmente omogenea, per avere uniformità di orari, salvo situazioni particolari da individuare e motivare specificatamente;
     

  • Nel 110 caso necessita un’organizzazione degli orari conforme alle peculiarità delle prestazioni, in relazione soprattutto al loro carattere di continuità, con una maggiore attenzione alla massima soddisfazione dell’utenza.

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico.

Nei servizi amministrativi l’orario è articolato nelle seguenti fasce:

Entrata 7.50 / 8.10  - Uscita 13.50 / 14.10.

La flessibilità di lavoro è consentita nella prima e nell’ultima ora per motivate esigenze familiari e/o personali, per limitati periodi di tempo, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Dirigente preposto; quest’ultimo potrà, altresì, articolare diversamente l’orario di servizio, tenuto conto di motivate necessità lavorative, anche con rientri pomeridiani, da articolarsi in fasce orarie che consentano turni del personale adeguati all’erogazione del servizio.

Con successivo protocollo d’intesa da definire con le OO.SS. ed R.S.U. entro 90 giorni dalla firma del presente accordo, si provvederà a stabilire forme di orario di lavoro su 5 giorni settimanali, laddove l’attività lavorativa di servizio lo consenta.

Nei servizi dell’area dell’assistenza sanitaria, l’articolazione dell’orario di lavoro sarà su tre turni per l’assistenza continua, su due turni per l’assistenza nelle dodici ore o per l’utilizzo nelle dodici ore di macchinari e strumentazioni che possano essere utilizzati costantemente nella giornata.

Potrà essere verificata, a seconda delle condizioni lavorative dei singoli servizi o strutture, la possibilità di consentire la flessibilità dell’orario di lavoro in entrata ed in uscita per non più di 15 minuti. Parimenti, potranno essere valutate richieste di deroghe orarie adeguatamente motivate, e sempre per periodi di tempo limitati, che dovranno essere espressamente autorizzate da parte del Responsabile del servizio o della struttura.

L’articolazione dell’orario in caso di attività sulle 24 ore dovrà rispettare un adeguato periodo di riposo per il recupero psico-fisico e la prestazione di lavoro, a qualunque titolo resa, non può essere superiore alle 12 ore consecutive.

ART. 13
Festività infrasettimanali

Le parti si impegnano a contrattare annualmente i benefici economici che scaturiscono dalle prestazioni lavorative rese nelle giornate festive infrasettimanali dal personale turnista, compatibilmente con le disponibilità del fondo, anche previa verifica, in corso d’anno (marzo / settembre), dell’andamento del lavoro straordinario.

Per l’anno 2000 l’Azienda si impegna a reiterare l’accordo valido per il 1999, secondo le seguenti modalità:

- a fronte della giornata festiva infrasettimanale lavorata in turno, ogni lavoratore matura il diritto ad un recupero compensativo di n. 6 h.;

- per essere valutato nei termini che precedono, il turno festivo infrasettimanale deve ricadere almeno per il 50% dell’orario all’interno di quello della festività considerata;

- ogni dipendente che effettua un turno festivo infrasettimanale nei limiti e con le modalità sopra dette, matura il diritto al pagamento di n. 2 h. di straordinario con la maggiorazione del 30%. Rimane ferma l’erogazione della maggiorazione dell’indennità festiva già prevista dal CCNL.

ART 14
Riduzione orario di lavoro

Le parti concordano che, in via sperimentale, e compatibilmente con le risorse finanziarie, potranno essere previste riduzioni dell’orario di lavoro fino a 35 ore medie settimanali, ai sensi dell’art. 27 del CCNL 1998/2001, anche tenuto conto di quanto previsto dalla legge ~O 25/99 e dai relativi decreti legislativi attuativi, in materia di orario notturno.

L’individuazione delle U.O. oggetto della sperimentazione, la durata della stessa e l’articolazione dell’orario di lavoro ridotto dovranno essere oggetto di appositi accordi tra le parti, entro quattro mesi dalla firma del presente Accordo.

I maggiori oneri derivanti dalla riduzione sperimentale dell’orario di lavoro saranno fronteggiati con stabili modifiche degli assetti organizzativi, previo accordo tra le parti.

ART. 15
Lavoro a tempo parziale

Fermo restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, si rinvia al regolamento di cui all’allegato (C).

ART. 16
Prevenzione, sicurezza e miglioramento dell’ambiente di lavoro

Il documento aziendale sui rischi dovrà essere aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. A tale scopo verrà indetta una apposita Conferenza annuale.

Potrà essere istituita una Commissione ai sensi dell’art. 6 punto 2 del CCNL 1998/2001, per promuovere uno studio sui principali fattori di rischio esistenti e sulle iniziative volte a facilitare l’attività lavorativa dei dipendenti disabili.

Linee di indirizzo e criteri per la garanzia ed il miglioramento dell’ambiente di lavoro, verranno forniti con apposito atto regolamentare da presentare alle OO.SS. ed R.S.U. in data comunque non successiva a 90 giorni dalla stipula del presente Contratto.

ART. 17
Dotazione organica

La dotazione organica è uno strumento che consente all’azienda di poter svolgere tutte le funzioni istituzionali che le sono proprie e come tale va considerato uno strumento flessibile e dinamico. La dotazione organica dell’azienda, riferita alla data del 30.6.2000, è costituita dalle professionalità evidenziate dall’allegato n° 1

La riformulazione della presente dotazione organica avverrà con inizio il 30.9.2000 e verrà ultimata il 30.11.2000 e successivamente monitorata con cadenza annuale.

Per un’ottimale riformulazione della presente dotazione organica verrà costituito un gruppo tecnico paritetico, formato da 6 persone, tra cui un rappresentante dell’azienda con funzioni di coordinamento e di raccordo.

Tale gruppo dovrà formulare proposte in ordine alla modificanda dotazione organica e l’azienda dovrà fornire, a richiesta, tutti i dati e la documentazione necessari allo scopo.

Con il presente C.C.I.A. si afferma il principio che nella riformulazione della dotazione organica si dovrà tenere conto:

dell’esigenza di dover garantire l’applicazione degli istituti contrattuali

di privilegiare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; i contratti di lavoro a tempo determinato devono rispondere ad esigenze di carenza momentanea dovuta a malattia, gravidanza e aspeftativa; l’Azienda si impegna a pianificare le coperture dei posti vacanti.

Ogni lavoratore deve essere collocato in relazione alla fascia e profilo, tenuto conto della reale attività svolta; in situazioni particolari si può ricorrere all’istituto delle mansioni superiori, previa informativa alle R.S.U. ed 00.55..

Vanno valutate le richieste di cambi di profilo nelle situazioni determinate da giudizi di inidoneità temporanei o definitivi, formulati dal medico competente; vanno inoltre valutate per eventuali cambi di profilo le attività realmente svolte nel corso degli anni, diverse dalla qualifica di appartenenza, ed espletata sulla base di provvedimenti formali.

ART. 18
Sistema di valutazione individuale permanente

Il sistema di valutazione permanente aziendale deve essere orientato a valutare i comportamenti oggettivi e deve consentire di esplicitare quali sono i comportamenti aftesi e premianti nell’Azienda. Tale valutazione si potrà effettuare anche con la compilazione di schede di valorizzazione del personale dipendente il cui contenuto, previamente sottoposto all’esame delle O0.SS. e delle R.S.U., dovrà tenere conto di vari elementi ed in particolare della loro incidenza rispetto alla categoria e/o profilo di appartenenza del dipendente. In ogni caso, nel sistema di valutazione, dovranno essere valorizzati i seguenti criteri, variamente calibrati, a seconda delle categorie di appartenenza del personale interessato:

- impegno lavorativo in relazione ai risultati conseguiti;

- qualità della prestazione;

- adattamento ai cambiamenti organizzativi;

- onentamento verso l’utente;

- coinvolgimento nei processi aziendali;

- iniziativa personale;

- capacità di gestione dei progetti/processi;

- capacità tutoring/didattica;

- capacità di gestione dei conflitti;

- capacità professionali.

Detti criteri dovranno altresì consentire:

• l’autovalutazione ed il confronto valutatore/valutato;

la valutazione dei comportamenti organizzativi e professionali più che delle singole persone.

Il sistema di valutazione individuale oltre a configurarsi come uno strumento permanente che può rappresentare una misura valida ed utile alla riorganizzazione aziendale ed alla riqualificazione del personale, costituisce un supporto al sistema delle progressioni orizzontali, verticali, ed al sistema premiante. A tale scopo verrà istituito, entro 90 gg. dall’entrata in vigore del presente contratto integrativo, una struttura dedicata, all’interno dell’organizzazione di staff aziendale, alla pianificazione ed al controllo direzionale e di gestione del sistema di valutazione (sezione referente per il sistema di valutazione). Detta struttura avrà funzioni di indirizzo e coordinamento che si estrinsecheranno nella validazione delle valutazioni rese come sopra, per un’ovvia esigenza di omogeneizzazione e coerenza dei criteri di giudizio. Questa attività di coordinamento e di indirizzo si sostanzierà anche nella proposizione di criteri omogenei per la declinazione dei pesi da attribuire alle varie categorie previste dal contratto in una progressione di punti basata su più gradienti la cui somma costituirà il punteggio di valutazione finale.

La valutazione delle prestazioni e dei risultati compete ad ogni Dirigente, ovvero ai Responsabili di Coordinamento (Capo Sala, Capo Tecnico etc. che fììngeranno da referenti nei confronti dei C.S.S.A). Al termine di ogni anno la relativa scheda di valorizzazione sarà acquisita agli atti del fascicolo personale degli interessati.

Qualora nel corso dell’anno sia avvenuto il trasferimento di un dipendente ad altra U.O. /Ufficio le schede di valorizzazione saranno redatte dai rispettivi valutatori, ciascuno per il periodo di pertinenza. Al fine di favorire un processo di condivisione viene introdotto il principio della necessaria informazione mediante apposizione della firma del dipendente per presa visione sulla scheda di valutazione, nonché della possibilità del medesimo di esplicitare la propria autovalutazione, riportando su predetta scheda le proprie considerazioni circa la prestazione fornita e le aspirazioni di camera.

Il dipendente che non condividesse la valutazione espressa nella scheda potrà presentare le proprie osservazioni alla Sezione referente di cui sopra, solo qualora si siano verificate carenze strutturali, economiche, strumentali ed organizzative che hanno inciso negativamente sulla valutazione. Dette carenze, di carattere quindi esclusivamente oggettivo, dovranno essere verificate dalla Direzione Aziendale, con tutti i provvedimenti del caso.

Più in particolare, per l’impianto del sistema premiante si rimanda all’allegato (E).

ART. 19
Progressione economica orizzontale

La progressione economica del personale avviene nell’ambito delle risorse economiche esistenti e disponibili.

I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono previa valutazione selettiva in base a:

i. i criteri oggettivi individuati nella scheda di valorizzazione individuale;

2. l’esperienza acquisita nell’attività;

3. 1’ arricchimento professionale conseguente ad attività di formazione e/o aggiornamento.

Al fine di favorire il maggior numero di passaggi di fascia possibili per ciascuna categoria/profilo, si prevede un solo passaggio per dipendente nel triennio.

Ai fini della partecipazione alle selezioni é prevista la pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda del relativo bando che verrà contestualmente trasmesso in copia ai soggetti sindacali.

Gli aspiranti alle selezioni, entro 15 giorni dalla data di affissione del bando, possono presentare domanda allegando e/o dichiarando la documentazione che riterranno opportuna agli effetti della valutazione.

Richiamando quanto previsto dall’art. 35 punto 1) del CCNL 1998/2001, si puntualizza che per i passaggi alla I’ , 11’ e III’ fascia retributiva di tutte le categorie verranno utilizzati i criteri di

valutazione di cui alle schede di valorizzazione individuale che comunque dovrà riferirsi anche agli elementi evidenziati al punto a) dell’art. 35 sopracitato (risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, impegno e qualità della prestazione individuale).

Per il passaggio all’ultima fascia di ciascuna categoria, fermo restando la valutazione selettiva sulla base di questi ultimi elementi, utilizzati anche disgiuntamente, si dovrà tenere conto del diverso impegno, del grado di coinvolgimento e dell’iniziativa personale del dipendente.

Ulteriori criteri di valutazione variamente graduati, o comunque la specifica delle relative pesature di quelli sopraindicati verranno forniti nella scheda di valorizzazione individuale, così come concordata all’inizio di ogni anno con le 00.55. ed R.S.U..

La somma dei punteggi relativi ai vari criteri (esperienza professionale, formazione professionale, scheda di valorizzazione) costituirà il punteggio di valutazione finale.

Al termine delle selezioni verranno stilate apposite graduatorie distinte per categorie e per fasce.

A parità di punteggio complessivo si darà preferenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio. Per quant’altro non previsto dal presente articolo si rimanda all’allegato (F).

ART. 20
Passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore e passaggi orizzontali tra profili.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 15, 16 e 17 del CCNL 1998/2001 e dal regolamento di cui all’allegato (G), si puntualizza che la progressione del personale dipendente dell’Azienda all’interno del sistema classificatorio deve rispondere all’obiettivo primario del miglioramento della funzionalità dei servizi sanitari , dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, dell’ottimizzazione delle risorse umane.

.iTutti i passaggi previsti dal citato regolamento devono avvenire in posti vacanti nella dotazione organica complessiva dell’Azienda: essa risulta dall’insieme degli effettivi fabbisogni di personale verificati e programmati ai sensi dell’articolo 16.

ART.21
Posizioni organizzative e graduazione delle funzioni

L’Azienda, a norma dell’art. 20 del CCNL/’99, istituisce posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità sulla base del proprio ordinamento e delle Leggi Nazionali e Regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio.

L’Azienda definisce preventivamente la graduazione delle funzioni, sulla base dei seguenti criteri parametrali di massima:

~ì funzioni di direzione di strutture complesse caratterizzate da elevato grado di esperienza ed autonomia gestionale;

~l funzioni relative allo svolgimento di attività che richiedono un alto grado di specializzazione e professionalità;

i funzioni relative allo svolgimento di attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di

vigilanza o controllo, di coordinamento di attività didattica;

I funzioni di autonomia e responsabilità in relazione alle posizioni dirigenziali presenti nella

U.0. o Servizio;

~I funzioni rilevanti per la particolare valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali;

~II funzioni di responsabilità di articolazioni organizzative che comportano la gestione di complessi programmi di attività;

funzioni relative allo svolgimento di incarichi particolari attribuiti dalla Direzione Aziendale, in capo ai dipendenti che risultano inseriti anche in una articolazione organizzativa rilevante.

L’Azienda, in base alle risultanze della graduazione, attribuisce ad ogni posizione prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico nell’ambito dei parametri di riferimento contrattuali. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica.

Per la determinazione in concreto della graduazione delle posizioni si farà riferimento a criteri o parametri obiettivi che, da soli o in combinazione tra di loro, portino a configurare un diverso peso per ciascuno degli incarichi.

Per stabilire il suddetto peso bisognerà tenere conto di fattori ai quali attribuire un valore percentuale a seconda della rilevanza di ciascuno di essi nel sistema aziendale:

• al fattore rapporti deve essere assegnato un valore del 20 %;

• al fattore responsabilità deve essere assegnato un valore del 25%;

• al fattore gestione risorse umane e materiali deve essere assegnato un valore del 30%;

• al fattore “decisione e capacità” deve essere attribuito un valore del 25%;

 

I fattori di cui sopra dovranno quindi essere scomposti in ulteriori specifici indicatori (sottofattori) al fine di evidenziare quanto più possibile le singole peculiarità di ciascuna posizione.

Sulla base di quanto sopra le posizioni organizzative potranno essere raggruppate in 4 categorie:

1. Cat. A): posizioni per le quali è previsto un elevato grado di autonomia e di professionalità, di coinvolgimento nella responsabilità organizzativa e di gestione, di svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, vigilanza e verifica di attività o di funzioni vicàrie del Dirigente Responsabile di U.O./ Servizio nel caso di temporanea assenza dello stesso.

2. Cat. B): posizioni per le quali è previsto una rilevanza delle funzioni svolte a livello aziendale, un elevato grado di autonomia ed un elevato grado di competenza professionale;

3. Cat. C): posizioni per le quali è previsto lo svolgimento di funzioni aventi rilevanza all’interno di una U.O./ Servizio, per le quali è previsto un buon grado di autonomia, un buon livello di competenza professionale;

4. Cat. D): posizioni per le quali è previsto lo svolgimento di funzioni aventi rilevanza all’interno di una U.O./ Servizio, per le quali è previsto un buon livello di competenza professionale;

 

A ciascuna delle categorie come sopra individuate corrisponderà l’attribuzione di un’apposita indennità in misura variabile stabilita rispettivamente in £. 15.000.000, in £. 12.000.000, in £. 9.000.000 e in £. 6.000.000=. Tale indennità assorbe i compensi per lavoro straordinario.

Le parti concordano di destinare £. 84.000.000 per le indennità di funzione di cui al presente articolo, da detrarre dalla disponibilità del fondo di cui all’art. 11 del presente CCIA (art. 39 CCNL 1998/2001).

L’Azienda entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del presente contratto, provvede ad istituire le posizioni organizzative rientranti nelle suddette categorie.

ART. 22
Affidamento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative

Il Direttore Generale, per il perseguimento delle finalità dell’Azienda conferisce gli incarichi per le posizioni organizzative, assegnando le relative indennità di funzione a quei dipendenti che rientrano nelle previsioni di cui all’art. 21 CCNL, con provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione dell’importo dell’indennità di funzione attribuita alla luce dei criteri generali che hanno guidato la scelta e che devono tenere conto delle attitudini, della capacità professionale,

dell’esperienza e dei requisiti culturali dei dipendenti, nell’ambito degli specifici programmi da realizzare.

Il risultato dell’attività svolte dai dipendenti cui è stato attribuito l’incarico di che trattasi è soggetto a specifica e periodica valutazione, con cadenza almeno annuale. La valutazione positiva costituisce anche presupposto per la corresponsione della posizione di risultato.

A tal fine l’Azienda determina in via preventiva i criteri di valutazione da gestire attraverso l’organismo di valutazione. Si rimanda a tal fine al Regolamento Aziendale in materia previsto per la Dirigenza, anche per l’eventuale valutazione negativa.

L’incarico può essere revocato anticipatamente a seguito della valutazione oggettiva dell’Azienda per il non raggiungimento delle finalità dell’incarico stesso; ciò determina la perdita automatica dell’indennità di funzione.

L’esito della valutazione periodica sia positiva che negativa, deve essere inserito nel fascicolo personale del dipendente interessato; ditale esito si tiene conto per l’affidamento di altri eventuali incarichi.

Nel caso in cui, per effetto di una diversa organizzazione dell’Azienda, la posizione organizzativa venga soppressa ed il dipendente ad essa preposto da almeno 3 anni abbia sempre ottenuto valutazioni positive con riferimento ai risultati ottenuti, allo stesso viene attribuita la fascia economica successiva a quella di inquadramento. Qualora abbia raggiunto l’ultima fascia, al dipendente viene attribuito, a titolo personale, un importo pari all’ultimo incremento di fascia, riassorbibile.

ART. 23
Mobilità aziendale

La mobilità aziendale del personale del Compatto si può distinguere in due tipologie:

1. mobilità d’urgenza

2. mobilità programmata

Per la relativa regolamentazione si rinvia all’allegato (H).

ART. 24
Lavoro Straordinario

Fermo restando quanto previsto dall’art. 34 del CCNL 1998/2001, le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio quali:

situazioni eccezionali e non preventivabili; carenze contingenti di organico;

richiami in servizio per pronta disponibilità; fasi transitorie di riorganizzazione di servizi;

partecipazione a Commissioni o ad altri organismi collegiali, nella sola ipotesi in cui non siano

previsti specifici compensi.

Il lavoro straordinario non è strumento di gestione ordinaria delle attività; il ricorso a tale istituto deve essere ridotto al minimo indispensabile per far fronte ad esigenze effettivamente indilazionabili, imprevedibili e non programmabili.; pertanto, diviene obiettivo aziendale la sua riduzione. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile, così come individuato dall’organizzazione aziendale.

Le procedure di ricorso al lavoro straordinario, le modalità di utilizzo e l’impiego del relativo fondo saranno oggetto di monitoraggio periodico (semestrale), al fine di poter valutare ed eventualmente adottare provvedimenti per il suo governo.

Il lavoro straordinario prestato deve essere monetizzato e solo su richiesta del personale interessato recuperato, entro il mese successivo compatibilmente con le esigenze di servizio, sempre tenuto conto delle disponibilità del fondo; in ogni caso, discorso a parte va fatto per il personale turnista le cui prestazioni lavoràtive possono essere compensate nell’ambito del bimestre.

Entro due mesi dalla verifica dei dati come sopra resi disponibili alle OO.SS. ed R.S.U., le parti si incontreranno per verificare le modalità di impiego e definire eventuali correttivi.

Le prestazioni di lavoro straordinario preventivamente autorizzate, sono certificate dai dirigenti responsabili mediante la sottoscrizione del tabulato mensile delle presenze.

ART. 25
Mensa

Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell’orano.

L’Azienda provvederà, ove possibile, ad istituire il servizio di mensa o, in mancanza, a garantire l’esercizio del diritto con modalità sostitutive.

Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro e non è comunque monetizzabile.

Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £. 10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per pasto.

Il tempo impiegato per il consumo del pasto deve essere rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario e non deve essere superiore a 30 minuti.

Per ulteriori modalità relative alla fruizione della mensa si rinvia all’allegato (I).

L’Azienda si impegna a verificare la possibilità di consentire l’accesso alla mensa anche ai dipendenti che prestano attività lavorativa solo nel F turno, eventualmente mediante apposito convenzionamento con il gestore della mensa, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l’Azienda stessa.

ART. 26
Programma di attività di formazione professionale

A sostegno della strategia aziendale, dei processi innovativi e del raggiungimento degli obiettivi , le parti convengono di attivare per il triennio 2000/2002 le iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale di cui all’allegato (L), garantendo il principio delle pari opportunità per tutti i dipendenti a qualsiasi Categoria e Profilo essi appartengano.

Le parti prendono atto che la normativa relativa alla materia Sanitaria è in continua innovazione e cambiamento su diversi piani:

- istituzionale

- organizzativo

- delle responsabilità

- del sistema informativo

- del finanziamento e della contabilità

L’esperienza dimostra che le norme da sole non sono sufficienti per produrre cambiamenti in quanto la loro attuazione dipende dalla costruzione di condizioni (strutturali, operative, culturali) capaci di rendere il cambiamento operante, valorizzando il ruolo dinamico e attivo delle persone, cioè di quanti, a diversi livelli di responsabilità, operano nelle istituzioni e nei servizi.

E’, infatti, a partire dalle persone, dalla loro collaborazione e partecipazione e dal continuo cambiamento ed adeguamento delle loro professionalità, che le innovazioni introdotte potranno avere maggiore possibilità di successo, realizzando un salto di qualità nella erogazione dei servizi.

Pertanto, nell’ambito dei processi di riforma dell’ Azienda, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per la realizzazione degli obiettivi programmati.

Le iniziative da sviluppare devono costituire un supporto culturale e professionale per gli operatori quale presupposto indispensabile per un reale miglioramento dei servizi e delle prestazioni erogate in relazione all’evoluzione dei bisogni di salute del cittadino e della comunità.

In tale contesto, la risorsa formativa non può che porsi il seguente obiettivo generale:

~pervenire ad una crescita, maturazione e valorizzazione professionale di tutto il personale in grado di soddisfare, in modo ampio, globale e personalizzato, la domanda sempre ptu complessa di benessere psico-flsico, sociale ed ambientale proveniente dal cittadino utente e dalla collettività, promovendo e tutelando la salute individuale e collettiva dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità.

L’obiettivo generale, tuttavia, si potrà perseguire solo tramite l’individuazione di tappe intermedie che l’Azienda intende raggiungere impegnando le risorse finanziarie come sopra individuate, al fine di far conseguire agli operatori il più alto grado di operatività ed autonomia in relazione alle funzioni di assegnazione.

Le aree interessate prioritariamente riguardano:

i. i processi di innovazione tecnologica ed organizzativa;

2. i processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione delle strutture e dei servizi;

3. le discipline che riguardano l’organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e la gestione del personale nelle linee di indirizzo del Piano Sanitario Nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi;

4. la conoscenza sui concetti e sui nuovi strumenti di programmazione e controllo economico finanziario introdotti dalla legislazione nazionale (contabilità economico-finanziaria e patrimoniale, responsabilità economica, budget) al fine di consentire un più diretto coinvolgimento del personale nel perseguimento di obiettivi di efficienza e di ottimizzazione dell’impiego delle risorse.

Le parti concordano nell’opportunità di pervenire, in via sperimentale, relativamente all’istituto della formazione e dell’aggiornamento ad accordi interaziendali - ove possibile - finalizzati a programmare, riducendone i costi, percorsi formativi per quelle professionalità la cui presenza nelle singole aziende è limitata.

Le parti concordano, altresì, di effettuare la formazione e l’aggiornamento all’interno delle aziende ricorrendo anche alle strutture specializzate (università, centri di formazione) al fine di contenere i costi, coinvolgendo, allo stesso tempo, più operatori possibili.

I dipendenti saranno selezionati sulla base delle priorità aziendali finalizzate a:

a) miglioramento dei livelli professionali

b) aggiornamento rispetto alle innovazioni ed alle nuove tecnologie

c) nuove metodiche di specializzazione

d) rapporti con l’utenza

e) sistemi di gestione

Si stabiliscono di seguito alcuni principi dei quali si dovrà tenere conto per la formazione e l’aggiornamento in questione:

  • In via prioritaria, l’Azienda provvederà a formare il personale al di sotto di anni 55 con possibilità di estendere, nei corsi successivi, la partecipazione anche al personale che abbia superato l’età sopra stabilita;

  • L' orario di presenza ai corsi di formazione è considerato orario di servizio, tenuto conto che di norma la durata dei corsi di formazione è pari a 6 ore; detto orario sarà oggetto di recupero compensativo;

  • I dipendenti possono frequentare un solo corso alla volta, al fine di evitare sovrapposizioni degli orari e lunghi periodi di assenza dal servizio;

  • E' estesa la possibilità di partecipazione ai corsi di formazione anche ai dipendenti che nel biennio precedente abbiano subito procedimenti disciplinari non superiori alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a giorni 10.

  • I dipendenti che hanno frequentato corsi di formazione a carattere generale (es. corsi di informatica) possono chiedere procedure di mobilità interna verso quei settori dove sia in uso la procedura;

  • I dipendenti che hanno frequentato corsi di formazione a carattere generale (es. corsi di formazione per il sistema informatico di accettazione o corsi di formazione per strumentisti di blocchi operatori) possono chiedere procedure di mobilità interna solo nell’ambito dello stesso dipartimento e comunque coerentemente con le procedure di mobilità;

  • I dipendenti che hanno frequentato corsi di formazione a carattere specialistico (es. corsi di formazione per la Nefrologia) non possono chiedere procedure di mobilità interna per almeno 2 anni;

  • Il personale che non può partecipare ad un corso di formazione per giustificato motivo, potrà partecipare, con priorità, all’eventuale corso immediatamente successivo, sempre ché si tratti di un corso simile a quello cui non ha potuto partecipare o comunque attinente all’attività di servizio.

L’Azienda si impegna ad incrementare il materiale didattico e bibliografico raccolto presso il Centro di Formazione, rendendolo disponibile a tutti i dipendenti.

L’Azienda si impegna altresì ad attivarsi per reperire tutte le risorse eventualmente previste per la formazione da specifiche disposizioni di legge o da particolari disposizioni normative dell’Unione Europea. per il piano delle attività di formazione di base, formazione continua ed aggiornamento (triennio 2000-2002) si rinvia all’allegato (L).

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27
Norme per l’interpretazione autentica

Le parti firmatarie del presente Contratto sono le uniche abilitate all’interpretazione corretta ed autentica delle norme e regole previste dallo stesso.

Per la risoluzione delle controversie applicative del presente Contratto le parti si incontrano, a richiesta, per definire consensualmente il significato della norma da chiarire, entro 7 giorni dalla richiesta.

Nelle more dell’incontro, le parti sospendono ogni iniziativa in merito alla controversia stessa. Una volta definita, l’interpretazione concordata sostituisce la norma in questione, con decorrenza dall’inizio della vigenza del Contratto.

Quanto sopra nel rispetto delle modalità previste dall art.5 del CCNL 1998/2001 e dal decreto legislativo n0 29/93, e successive modificazioni.

ART. 28
Norma finale

Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo integrativo, si fa riferimento al CCNL vigente c ad ogni altra normativa riguardante la materia.

Azienda Ospedaliera S. Maria Terni

DIREZIONE AZIENDALE R.S.U. - ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 1

Le parti concordano circa l’opportunità di portare a compimento forme di riordino della dotazione organica - anche mediante trasformazione dei relativi posti - con riguardo al personale formalmente collocato in altri settori di attività per motivi di salute e assimilati accertati secondo le modalità di legge.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n° 2

Le parti, atteso che la riformulazione della dotazione organica verrà ultimata entro il 30.11 .2000 così come previsto dall’art. 16 del CCIA. si impegnano a riconvocarsi entro il mese di gennaio 2001 al fine di concertare la programmazione delle assunzioni relative al triennio 2001/2003, comprese le progressìoni. di carriera verticali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA FINALE

Le parti in merito alla assunzione di due autisti concordano di procedere mediante selezione pubblica (Categoria 13s), non tenendo conto del requisito di cui alla relativa declaratoria contrattuale.