CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’ PER L’ANNO 1998/2001
A seguito degli incontri bilaterali tenutisi, il giorno.20.04.2000 alle ore 9,30 presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova ha avuto luogo l’incontro conclusivo per la definizione del presente testo di accordo riguardante la definizione delle materie rinviate alla contrattazione integrativa dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 7/4/99 - Area Comparto per il quadriennio 1998 - 2001. Le parti sono rappresentate da:
Delegazione Azienda Ospedaliera di Padova:
Direttore Generale, Dr. Gianpaolo Braga................................................................................. Direttore Amministrativo, Dr. Paolo Biacoli............................................................................. Direttore Sanitario, Dott. Daniele Donato.................................................................................. Responsabile servizio Gestione del Personale, Dr. Renzo Alessi.............................................. Dirigente Medico di Presidio, Dott. ssa Ada Piranese...............................................................
Delegazione delle Organizzazioni Sindacali:
Al termine della riunione le parti hanno firmato il Contratto Integrativo per i dipendenti del Comparto Sanità che è composto da n............pagine, ivi comprese n................dichiarazioni a verbale.
premessa
Il presente contratto integrativo assume un significato particolare considerata la portata innovativa dell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001. Il testo del nuovo CCNL si colloca, in coerenza con i nuovi interventi legislativi, all’interno dei processi di razionalizzazione della pubblica amministrazione e della riforma del modello strutturale del Servizio Sanitario pubblico, con la consapevolezza, oramai consolidata, che il personale si configura come la principale risorsa disponibile, intesa come fonte di investimento da parte dell’Azienda. Il contesto del CCNL 1998/2001 si sviluppa lungo tre direttrici che sono: la decretazione di riforma e razionalizzazione della pubblica amministrazione; la normativa di riordino e di consolidamento del processo di aziendalizzazione nel Servizio Sanitario Nazionale; la legislazione di modifica del rapporto di pubblico impiego. Con il primo CCNL, stipulato il 1° settembre 1995, si è avviato, nel Servizio Sanitario Nazionale, il processo di "privatizzazione" del rapporto di lavoro del personale previsto dalle leggi di riforma (d.lgs 502//92 e d.lgs 29/93). Il CCNL 98/2001, diversamente, è il primo, vero contratto, privatisticamente parlando, che disciplina, con efficacia erga omnes, il pubblico impiego. Da qui l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di adempiere immediatamente e direttamente agli obblighi contenuti in esso. Il nuovo contratto collettivo nazionale introduce una disciplina particolarmente innovativa in quanto riguardante il sistema classificatorio del personale, finalizzato a valorizzare sia le singole professionalità dei dipendenti, sia l’autonomia organizzativa delle Aziende e, nel contempo, prevede il superamento dell’inquadramento del personale del SSN previsto dal D.P.R. 761/79. E’, infatti, l’Amministrazione che provvede con proprio regolamento, con le procedure previste dal presente accordo, a delineare i principi e criteri relativi alla "carriera" dei propri dipendenti: principi che, vista la natura integrativa del contratto, devono conformarsi ed integrare le disposizioni contenute nel CCNL. Assumere, investire, promuovere diventano, così, elementi fondamentali dell’azione aziendale e, conseguentemente, della contrattazione aziendale medesima. Infatti, le materie riguardanti i criteri per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi del personale all’interno di ciascuna categoria sono oggetto di confronto tra l’Azienda e i rappresentanti dei dipendenti. In quest’ambito flessibilità, economicità, efficacia ed efficienza diventano i motivi conduttori dell’operare della Pubblica Amministrazione. Incentivare e valorizzare il merito, premiare l’Unità Operativa che ha realizzato già l’obiettivo assegnato, incentivare la formazione sono termini oramai assunti strategicamente dall’Azienda Ospedaliera di Padova. L’attenzione ai risultati, la verifica degli obiettivi finali, al fine di dare anche una valutazione nel merito sono concetti oramai propri dell’Azienda. Viene confermata come una delle scelte strategiche il sistema valutativo nel suo intreccio tra gli ambiti collettivi e gli impegni profusi dai singoli, considerando l’apporto partecipativo dato da questi ultimi per il raggiungimento del risultato. Trova così consolidamento il carattere principale del contratto aziendale 1998, ripreso da quello nazionale 7.4.99, ovvero la volontà di valorizzare i dipendenti al fine di renderli partecipi sempre di più della mission aziendale. Tutto questo comporta una maggiore autonomia in capo alla contrattazione di secondo livello e, consequenzialmente, una maggiore autonomia e responsabilità riconosciuta alle parti contraenti. Alla luce di questi cambiamenti non è un caso che la contrattazione collettiva abbia rimosso una serie di ostacoli alla flessibilità del rapporto di lavoro (es. part time, riduzione dell’orario di lavoro) nonchè, con l’istituzione di tre fondi (lavoro straordinario, produttività, fasce retributive e posizioni organizzative), abbia voluto premiare la produttività e la professionalità. Ne deriva una maggiore autonomia finanziaria in sede di contrattazione aziendale in quanto, diversamente dal precedente regime, si possono anche individuare risorse aggiuntive, nell’unico vincolo della disponibilità di bilancio. Cambiamenti, questi, che sono la conseguenza inevitabile di un processo di riforma che, iniziato con la "contrattualizzazione" introdotta dal dlgs 29/93 è stato, poi, oggetto di continue modifiche e adattamenti da parte dei successivi interventi legislativi. All’interno di questo quadro di premessa l’Azienda pone i suoi obiettivi strategici, verso i quali viene predisposto il contenuto dell’azione aziendale compresa l’elaborazione negoziale di seguito riportata. In tale logica l'azione della contrattazione aziendale può contribuire a riaffermare il lavoro non solo come costo ma anche come risorsa da valorizzare. Al centro dell’azione le parti convengono nel collocare la persona di cui vanno soddisfatti i bisogni con una "operazione di umanizzazione dei lavoro e dell’assistenza". Gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso il costruttivo confronto aziendale tra le parti sono: - una maggiore unità di intenti e di politiche contrattuali aziendali tra le aree contrattuali (comparto/dirigenza/medici); - una particolare attenzione ai processi di formazione, qualificazione permanente collegata alla qualificazione dei servizi oltre che agli sviluppi di carriera del personale; - una gestione sempre più qualificata del salario accessorio e di produttività legato al risultato, coerente con i processi di nuova organizzazione del lavoro e con i processi di qualificazione; - una gestione del nuovo sistema di classificazione del personale, aperta e dinamica. Le parti convengono che il fine strategico dell'Azienda è costituito dal miglioramento della qualità dei servizi. Ritengono, altresì, che questo obiettivo possa essere conseguito soltanto mediante la migliore utilizzazione delle risorse e, in modo particolare, delle risorse professionali. E' prioritariamente necessario restituire al lavoro, nell'Azienda, il valore della pubblica funzione e ricostruire uno stretto legame fra il concreto svolgimento di una attività e ]'utilità sociale cui essa concorre. Gli aspetti motivazionali dei lavoro, infatti, risultano determinanti ai fini dei raggiungimento degli obiettivi. Le parti ritengono che, a tale scopo, occorra: - realizzare modelli organizzativi fondati sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori; - qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell’Azienda, considerando il binomio costi/benefici; - favorire i modelli organizzativi che tutelino i cittadini/utenti.
I diritti dell’utenza
La domanda sempre più complessa dì benessere psicofisico, sociale ed ambientale proveniente dal cittadino utente e dalla collettività, evidenzia la necessità di promuovere, assieme ad associazioni degli utenti, associazioni di volontariato, associazioni deputate al controllo dei "sistema erogazione sanità pubblica", rapporti di collaborazione finalizzati ad una integrazione dei bisogni degli utenti e dei lavoratori della sanità pubblica. Le parti convengono sull’impegno reciproco di raggiungere l’obiettivo di collegare le politiche e la programmazione dei diritti alla salute dei cittadini attraverso: 1.La riorganizzazione della rete di accesso alle prestazioni 2. la razionalizzazione e riorganizzazione dei reparti e servizi ospedalieri sulla base delle indicazioni di programmazione regionale. L'Amministrazione si impegna ad applicare la normativa (Legge 266/91 e le leggi regionali attuative) e la carta dei servizi sanitari dell'Azienda Ospedaliera, strumenti posti a tutela degli utenti quali soggetti fruitori dei servizi. In attuazione dell'art 14 del Dlgs.vo 502/92 e degli art. 11 e 12 del D. lgs. 29/93, nell'obiettivo comune di ottimizzare i servizi resi e migliorare i rapporti con l'utenza, si cercheranno soluzioni idonee per:
PARTE I Disposizioni generali
1.I. Disposizioni generali
ART. 1 - DURATA DEL CONTRATTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Le parti assumono il contratto transitorio concluso il 30.07.1998 e confermano quanto in esso disciplinato ed espressamente non in contrasto con il presente testo di accordo. Il presente contratto ha valenza per il quadriennio 98-2001, tranne che per quelle parti dove sono previste decorrenze diverse e fatto salvo la decorrenza tassativa prevista dal contratto nazionale. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono, invece, determinati con cadenza annuale, come prevede l’art.5 del CCNL, ovvero entro il primo trimestre di ogni anno. Il presente contratto aziendale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, esclusi i dirigenti, dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Nel testo del presente contratto i riferimenti agli articoli del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area Comparto - 1998-2001, saranno indicati con la dizione "art. ... del CCNL", mentre gli articoli che non riporteranno riferimento alcuno saranno da riferirsi al presente testo contrattuale.
1.II. Le relazioni sindacali
capo I metodologiA di relazioni
ART. 2 - INTENTI, OBIETTIVI E FINALITA’
Le parti intendono strutturare il sistema delle relazioni sindacali in modo coerente con le finalità di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare e di mantenere elevata l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività. Le parti riconoscono che, con il CCNL 1998/2001, si inaugura un sistema più avanzato di relazioni sindacali che accentua il ruolo specifico dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali nella contrattazione di secondo livello. Le parti si impegnano pertanto al rispetto delle competenze e degli ambiti rispettivi al fine di contemplare al meglio l’interesse primario del cittadino - utente con quello del dipendente e ad aprire il confronto sulle normative nazionali ed europee in merito ai diritti dei lavoratori sulle regole di lavoro e della sicurezza.
ART. 3 - I MODELLI RELAZIONALI
Il sistema delle relazioni sindacali, accertata la condivisione degli obiettivi prioritari, si articola nei seguenti modelli relazionali:
commissioni paritetiche composte dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti dell’Azienda, per l’approfondimento di specifiche problematiche interpretazione autentica del contratto: in caso di controversie relative all’interpretazione del contratto collettivo aziendale, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 10 giorni dall’inoltro della richiesta, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Il sistema delle relazioni sindacali trova nel Servizio Gestione del Personale, Modulo Applicazione e Gestione CCNL, la struttura aziendale di riferimento, ivi comprese l’attività e competenza di verifica applicativa degli accordi.
ART. 4 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Il sistema di contrattazione collettiva è articolato su due livelli:
ART. 5 - MATERIE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
La contrattazione collettiva integrativa riguarda le seguenti materie: I-I sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi e progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, con la definizione di criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione delle risorse del fondo di cui all’art. 38 comma 3 del CCNL; II-I criteri per la ripartizione delle risorse derivanti dalle seguenti voci ai fini della loro assegnazione ai fondi di cui agli artt. 38 e 39 del CCNL:
III - lo spostamento delle risorse tra i fondi ed al loro interno, in apposita sessione di bilancio, per la finalizzazione tra i vari istituti nonché la rideterminazione degli stessi in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione previsti dalla programmazione sanitaria regionale; IV - le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, di cui all’art. 27 del CCNL; V - i programmi annuali e pluriennali dell’attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione; VI - le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro nonché per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili; VII - le conseguenze degli effetti delle innovazioni tecnologiche e organizzative e dei processi di disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualità e professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza; VIII - i criteri per le politiche dell’orario di lavoro di cui all’art. 26 del CCNL; IX - l’individuazione dei casi in cui è elevabile il contingente della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time di cui all’art. 23, comma 10 del CCNL; X - le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art.7, anche alla luce della legge 10 aprile 1991, n. 125. XI - criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti legati a compensi per lavoro straordinario . La contrattazione collettiva integrativa riguarda, altresì, le seguenti materie relative al sistema classificatorio del personale: - i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 del CCNL; - il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica orizzontale di cui all’art. 35 del CCNL;
ART. 6 - INFORMAZIONE, CONCERTAZIONE E CONSULTAZIONE
L’informazione è strumento indispensabile per rendere costruttivo il confronto tra le parti attraverso l’acquisizione di elementi comuni di conoscenza. L’Azienda informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali interessati sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane. L’informazione è preventiva nei casi di materie per le quali il CCNL prevede la contrattazione integrativa, la concertazione e la consultazione e avverrà in tempo utile per l’assunzione delle determinazioni. E’ previsto in ogni caso almeno un incontro con cadenza annuale e in ogni caso in presenza di : a) iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; b) iniziative per l’innovazione tecnologica degli stessi; c) eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione. La concertazione è uno strumento necessario nelle relazioni sindacali per rendere possibile la maggior partecipazione ai processi aziendali e agli obiettivi generali. Ha inizio dopo 48 ore dalla richiesta e si conclude entro 30 giorni con la redazione di uno specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. La concertazione avviene con richiesta scritta sulle seguenti materie: - articolazione orario di servizio - verifica periodica della produttività delle strutture operative - definizione dei criteri per la determinazione della distribuzione dei carichi di lavoro - andamento dei processi occupazionali - svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le categorie - valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni - conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e loro valutazione periodica - sistemi di valutazione permanente. - iniziative rivolte al miglioramento dei servizi a favore delle famiglie del personale - programmazione della mobilità interna derivante dalla disattivazione di reparti e/o servizi. - regolamento sui trasferimenti interni Sono oggetto di concertazione anche gli effetti prodotti dai regolamenti aventi ad oggetto il funzionamento del modello organizzativo aziendale (Dipartimenti/aree omogenee) e il relativo piano occupazionale. La consultazione è facoltativa quando avviene su atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro. E’ obbligatoria quando attiene: - organizzazione e disciplina degli uffici, consistenza e variazione delle dotazioni organiche; - modalità per la periodica designazione dei rappresentanti del collegio arbitrale; - casi di cui all’art. 19 DLGS. 626/94
ART. 6 bis - FORME DI PARTECIPAZIONE
Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell’Azienda le parti concordano di dare applicazione all’istituto previsto dal CCNL con la denominazione: "Commissioni bilaterali ovvero osservatori per l’approfondimento delle specifiche problematiche" . Le modalità di applicazione dell’istituto verranno disciplinate nell’articolato del presente accordo.
ART. 7. - VERBALE
Al termine di ogni incontro tra l’Azienda Ospedaliera e le OO.SS. o entro il limite massimo di 7 giorni lavorativi, viene redatto un verbale nel quale sono evidenziate le posizioni assunte dalle parti, o l’eventuale accordo raggiunto. La funzione di verbalizzazione viene assunta dal Servizio Gestione del Personale, attraverso la propria articolazione organizzativa denominata "Modulo Applicazione e Gestione CCNL", che effettua anche la regolare archiviazione dei verbali in forma originale. Eventuali copie dei suddetti verbali sono rilasciate dallo stesso Modulo alle OO.SS. che ne facessero richiesta. L’intesa tra le parti si intende raggiunta solo all’atto della sottoscrizione dell’accordo con le procedure previste dalla normativa vigente.
capo II SOGGETTI E DIRITTI SINDACALI
ART. 8 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI PARTECIPANTI ALL’APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
La delegazione dell’Azienda Ospedaliera è composta:
Si prende atto altresì della costituzione della RSU presso l’Azienda ospedaliera di Padova come comunicato ai sensi del CCNQ del 7.8.98. Ai sensi dell’art. 50 del dlgs 80/98, l’Azienda può avvalersi dell’assistenza dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Per le OO.SS. la delegazione partecipante all’applicazione del presente contratto è costituita: 1- dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU); 2- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.. Le parti concordano nel definire la composizione quantitativa di ciascuna articolazione della delegazione sindacale come segue: 2 delegati per ciascuna sigla sindacale di cui al punto 2. E’ responsabile di ogni OS il soggetto previsto da ciascun statuto organizzativo. Fermo restando che per la RSU i delegati che hanno diritto a partecipare alle trattative sindacali in sede aziendale sono 45, la medesima, per favorire un confronto più efficacie ed efficiente, invia in trattativa sindacale Al massimo n°10 delegati che compongono così la delegazione trattante. Le RSU sono tenute inoltre a comunicare all’Amministrazione il/i nominativo/i di riferimento per la firma degli atti giuridicamente imputabili alle RSU.
ART. 9. - DIRITTO DI ASSEMBLEA
Il diritto di assemblea del personale è sancito all’art.20 della L.20/05/70, n.300 e ribadito all’art.2 del CCNQ del 7.8.98. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in locali concordati con l’Amministrazione, per n.12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. Il diritto di indire assemblee spetta alle OO.SS. firmatarie del CCNL ed alla RSU. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti (assemblee generali) o gruppi di essi (assemblee di gruppo o di reparto o professioni). Quando un’assemblea riguarda soltanto una determinata unità operativa, la partecipazione di un dipendente estraneo a quella unità non è consentita; in caso contrario la sua assenza dal servizio sarà considerata a tutti gli effetti ingiustificata. Risulta escluso da questo vincolo un dirigente sindacale aziendale per ogni O.S. e R.S.U.; in tal caso, la partecipazione all’assemblea non viene computata sul monte ore totale relativo alle assemblee. A lato di convocazione di assemblea generale e di Unità Operativa i Responsabili di Unità Operativa predisporranno il piano di lavoro secondo i contingenti minimi previsti dall’art. 28 del presente Contratto Integrativo.
Art. 10. - modalita’ di indizione dell’assemblea
La data di convocazione, l’orario, la sede e l’ordine del giorno delle assemblee, vanno comunicate per iscritto, con un preavviso di almeno 5 giorni per le assemblee generali e 3 giorni lavorativi per le assemblee di gruppi o di Unità Operativa, ed indirizzate al Direttore Generale, alla Dirigenza Medica, al Servizio Gestione del Personale ed al Responsabile dell’U.O., nel caso di assemblea di una Unità Operativa. In caso di assemblea l’Azienda garantisce l’applicazione delle norme relative ai contingenti minimi come descritti nell’art. 28. In caso di eccezionali e motivate esigenze l’Amministrazione si riserva di spostare la data con comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali promotrici. Tale comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore prima della data stabilita. La partecipazione all’assemblea non può pregiudicare le esigenze dell’utenza e deve essere effettuata nel rispetto delle norme poste a tutela dei pazienti. Tale partecipazione va garantita in applicazione ai contingenti minimi.
ART. 11 - MODALITA’ DI ADESIONE ALL’ASSEMBLEA
I dipendenti in servizio che intendono intervenire all’assemblea devono timbrare il cartellino marcatempo (o badge elettronico ) sia in uscita dal reparto che al rientro nello stesso e contemporaneamente, compilare l’apposito modulo di partecipazione (All. n. 3 - Parte IV -) precisando il tempo utilizzato. Lo stesso dovrà poi essere sottoscritto ed inviato, a cura della figura professionale di direzione o di analoga funzione, entro le 24 ore successive, al Servizio Gestione del Personale.
ART. 12 - PERMESSI SINDACALI
I permessi sindacali sono concessi ai sensi della seguente normativa: - Legge 365/96; - Artt.23 e 30 legge 300/70; - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.72549/8.93.5; - Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n.23260/95/7.515; - P.P.C.M. 14/04/97 - D.lgs. 14/11/97 n.396 - C.C.N.Quadro 7/8/98 Essi vengono concessi ai dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e del presente Contratto ed ai componenti della RSU. Essi si distinguono in: Permessi retribuiti ex art.10 CCNQ Permessi non retribuiti ex art.12 CCNQ Permessi per riunioni ad organismi direttivi statutari ex art.11 CCNQ Alla RSU è concessa la fruizione delle fattispecie di cui ai punti 1. e 2..
ART. 13. - PERMESSI SINDACALI: MODALITA’ DI RICHIESTA E UTILIZZO
In conformità all’art. 10 CCNQ le OO.SS. comunicano per iscritto al Servizio Gestione del Personale i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali, specificando quali dipendenti abbiano diritto anche alla fruizione del permesso di cui al punto n.3 comma 2 art.12. Eventuali variazioni nominative di decorrenza verranno comunicate con le stesse modalità. Il Direttore Generale, con proprio atto ricognitivo assume le comunicazioni suddette. Il Servizio Gestione del Personale comunica il contenuto di tale atto al Responsabile della struttura ove lavora il dipendente interessato ed al dipendente stesso, per tutti gli effetti previsti dal presente accordo. I rappresentanti sindacali aventi diritto e le RSU per l’utilizzo dei permessi compilano il modulo (Allegato n. 4 - Parte VI -), specificando il tipo di permesso, e lo inviano al Servizio Gestione del Personale, al Responsabile della struttura di riferimento, con un preavviso di almeno 48 ore, affinchè si possa provvedere anticipatamente all’eventuale sostituzione. Con le stesse modalità viene comunicata la mancata fruizione del permesso. Il permesso è tacitamente autorizzato, fatte salve improcastinabili, eccezionali e motivate esigenze di servizio, nel qual caso la struttura di riferimento, attraverso la Direzione interessata (Medica e/o Amministrativa), può negare la concessione del permesso almeno 12 ore prima, motivando per iscritto il diniego ed inviandone una copia al Servizio Gestione del Personale, all’O.S. richiedente e al singolo dipendente.
ART. 14 - PERMESSI SINDACALI: VERIFICHE SULL’UTILIZZO
Il Servizio Gestione del Personale comunica trimestralmente ad ogni O.S. ed alla RSU il riepilogo delle ore di permesso sindacale utilizzate e gli eventuali residui. Nel caso di superamento del monte orario, fermo restando i vincoli di legge, la compensazione potrà essere di tipo economico, attraverso la trasformazione, su esplicita richiesta dell’ O.S., del permesso da retribuito a non retribuito.
ART. 15 - PERMESSI SINDACALI: TRATTAMENTO ECONOMICO
Per quanto riguarda il trattamento economico, i permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, comprese le indennità di presenza. I compensi legati alla produttività, spettano al dirigente sindacale che usufruisce di tali permessi, secondo le modalità previste dal Titolo riferito alla Produttività. Per tutto quanto non è stato espressamente e specificatamente trattato, si rinvia alla normativa attualmente vigente.
ART. 16. - PERMESSI SINDACALI E SCIOPERO
In caso di sciopero indetto e comunicato con le modalità previste dalla norma contrattuale, non è concedibile nessun permesso sindacale alle OO.SS che hanno aderito allo sciopero. Per i permessi sindacali richiesti dalle OOSS non aderenti si rinvia alla procedura di cui agli artt. 13, 20, 21 e 22.
ART. 17 - PARTECIPAZIONE AL TAVOLO NEGOZIALE
La partecipazione al tavolo negoziale da parte dei dirigenti sindacali che siano in orario di servizio aventi diritto avviene in regime di timbratura nel caso di convocazione da parte dell’Azienda e nei limiti della delegazione trattante, l’orario eccedente non verrà considerato in alcun modo.
ART. 18 - DISTACCHI SINDACALI
Il diritto ai distacchi sindacali spetta alle OO.SS. firmatarie. I distacchi sindacali sono totalmente retribuiti, in relazione alla percentuale di distacco di cui il dipendente usufruisce. Ai sensi dell’art.17 CCNQ il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all’apporto partecipativo del dipendente in distacco al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo le modalità previste dal Titolo III, Parte III, del presente contratto. Il dirigente sindacale in distacco non può usufruire dei permessi sindacali retribuiti.
ART 19 - DIRITTO AI LOCALI E DIRITTO DI AFFISSIONE
Il diritto ai locali ed il diritto di affissione sono garantiti alle RSU. ed alle associazioni rappresentative ai sensi dell’art. 10 CCNQ del 7.8.98. Il locale destinato alla RSU è la "Sala Riunioni" sita al 3° piano della Palazzina dei Servizi. L’Amministrazione predispone appositi spazi accessibili a tutto il personale in prossimità degli apparecchi marcatempo e atrio mensa, ove sono collocate bacheche per la esposizione di testi e comunicati di interesse sindacale. Le OOSS si impegnano ad usare esclusivamente gli spazi a propria disposizione.
ART. 20 - SCIOPERO: NORME DI GARANZIA PER I SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Ai sensi degli att. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146 e in considerazione della natura dei servizi resi dalla struttura sanitaria aziendale, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero:
1) nel mese di agosto; 2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio; 3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
I Contingenti minimi di riferimento sono quelli riportati nell’art. 28 e segg. del presente testo
ART. 21 - SCIOPERO: Identificazione del personale da comandare in servizio
In caso di sciopero i turnisti comandati sono quelli che sarebbero stati in servizio per la normale turnazione I giornalieri vengono comandati sulla base dell’ordine alfabetico, tra quelli assegnati alla stessa unità operativa. In occasione di altri scioperi, verrà tenuto presente il meccanismo della rotazione, per ordine alfabetico, per la stesura degli elenchi del personale da comandare.
ART. 22 - SCIOPERO: NORME PER I Dipendenti comandati in servizio
I dipendenti comandati in servizio per il giorno di sciopero, se intenzionati ad aderirvi, dovranno provvedere autonomamente a farsi sostituire da un collega di pari qualifica, assegnato alla stessa unità operativa. Di tale sostituzione dovrà essere data notizia scritta entro 72 ore dalla pubblicazione degli elenchi nominali al Servizio Infermieristico, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Allegato n. 2 - Parte VI -) che dovrà recare le firme degli interessati allo scambio. Nel caso in cui le presenze in servizio superino il numero previsto dalle liste pubblicate, i non comandati in servizio, in eccedenza, dovranno rispettare, a tutti gli effetti, l’orario di servizio dei colleghi comandati che sostituiscono. Di detta sostituzione provvederà il Responsabile del Servizio o un suo delegato così come indicato al punto D delle procedure di cui all’accordo decentrato regionale applicativo del D.P.R. 384/90 e nel contratto collettivo del comparto del personale del S.S.N. come da G.U. n. 271 del 6/9/95. Per la formalizzazione della sostituzione si utilizzerà il modulo appositamente predisposto a firma del responsabile dell’unità operativa. Non sarà possibile fruire dei congedi ordinari coincidenti con le giornate di sciopero, fatto salvo le ferie richieste e concesse per iscritto prima della data di proclamazione dello sciopero, utilizzando la specifica modulistica vigente.
Art. 23 - SCIOPERO: Forme interne di pubblicazione
Il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio Logistica e Servizi, il Responsabile del Servizio Tecnico provvederanno ad esporre, vicino agli orologi marcatempo, l’elenco nominativo per unità operative di tutti i dipendenti comandati e dare comunicazione ai capi tecnici e capo sala, degli elenchi nominativi del personale comandato relativo alle rispettive unità operative entro 5 giorni dalla data dello sciopero. Nella stessa nota si trasmetterà un comunicato da affiggere in servizi/reparti per informare gli utenti dello sciopero e dei conseguenti disagi.
art. .24 - SCIOPERO: Forme di comunicazione all’utenza dell’Azienda Ospedaliera
L’Amministrazione darà comunicazione dello sciopero ai giornali locali e, se possibile, alle televisioni private. Nella comunicazione dello sciopero dovrà essere messo in evidenza quali servizi saranno garantiti di modo che gli utenti che hanno una prenotazione di prestazione coincidente con il giorno dello sciopero possano contattare il servizio per accertarsi della funzionalità del servizio stesso ed eventualmente fissare un nuovo appuntamento.
ART. 25 - COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA’
Si assume in toto quanto definito dal CCNL. In riferimento alla normativa e alle norme contrattuali vigenti, si individuano come prioritarie le seguente azioni positive da effettuare all’interno dell’A.O.: 1. stesura di Regolamento antidiscriminatorio e sua applicazione in relazione a: gestione del nuovo sistema di classificazione del personale (carriere verticali ed orizzontali, posizioni organizzative) flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori con carichi familiari, con figli minori in rapporto agli orari dei servizi sociali, e nella fruizione del part time, con familiari portatori di handicap a carico ;2. ricerca, analisi e proposte relative ai dati della situazione del personale maschile e femminile delle differenze salariali tra uomini e donne a parità di qualifica e categoria. 3. individuazione e correzione dei meccanismi che determinano nella retribuzione accessoria i differenziali salariali tra uomini e donne 4. ricerca, analisi e proposte sull’utilizzo del part time tra le lavoratrici e conseguenti effetti su mobilità e percorsi di carriera 5. ricerca, analisi e proposte sui meccanismi (modalità di svolgimento, orari, sedi) che determinano la fruibilità o meno di percorsi formativi professionali per le donne, sull’orario di lavoro, sul credito orario e sull’applicazione della banca delle ore 6. ricerca, analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici - lavoratori al rientro dall’assenza per maternità – paternità 7. promuovere servizi a sostegno della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro famiglie prevedendo servizi a sostegno dei casi di disagio psico - fisico (per esempio verificando anche eventuali ipotesi di convenzione con l’Università di Padova per l’attuazione delle attività suddette). 8. ricerca sul fenomeno delle molestie sessuali nell’Ente 9. diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta e del "codice disciplinare" contro le molestie sessuali sul lavoro 10. nomina del consigliere di fiducia per la prevenzione e la lotta alle molestie sessuali 11. formazione dei dirigenti e dei dipendenti per la diffusione della cultura di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavora e lotta alle molestie sessuali 12. promuovere corsi specifici per lavoratrici su auto stima, recupero delle potenzialità individuali, rimotivazione al lavoro, possibilità delle donne di occupare posti di lavoro tipicamente maschili. Per la realizzazione delle citate azioni positive il Comitato pari opportunità elaborerà le proposte attuative e le quote relative alle proposte, condivise dalla D.G., troveranno adeguata copertura economica. Si provvederà a nominare i componenti del Comitato entro 30 giorni dalla firma del presente accordo ed essi rimangono in carica la durata del contratto.
ART. 26 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
Le parti che hanno sottoscritto il Contratto Integrativo definiscono consensualmente l’interpretazione delle clausole sulle quali insorgano controversie. Le OOSS e l’Amministrazione si incontrano entro sette giorni dalla richiesta, formulata per iscritto da una delle parti, di definire la clausola controversa.
ART. 27 - SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE
Si riconfermano i contenuti dell’accordo sottoscritto il 30/7/98 dandone piena attuazione. L’Azienda si impegna a garantire il diritto di informazione sugli obblighi di attuazione delle norme contenute nel d. leg. vo 626/94 e sui piani di investimento. L’Azienda si impegna ad attivare un servizio a sostegno dei disagi psico-fisici dei lavoratori, nonché un codice di condotta per la prevenzione del mobbing. L’Azienda si impegna a verificare la compatibilità con le regole aziendali del Regolamento elaborato dai Rappresentanti della Sicurezza ai fini di un eventuale recepimento.
capo III CONTINGENTI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
ART.28 - CONTINGENTI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
Art. 28.1.Servizi vari
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