Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale

(G.U. n. 62 del 14 marzo 1953)

1. - La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali (1).

(1) V. la l. 11 marzo 1953, n. 87.

2. - Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare (1).

(1) Si tratta della l. 25 maggio 1970, n. 352.

3.-4. - ( Articoli abrogati dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2 )

5. - I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

6. - I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge (1).

(1) V. l'art. 12 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

7. - I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'art. 2 (1) della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

(1) Intendasi invece l'art. 3

8. - Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica (1).

(1) V. l'art. 16, comma 1, della l. 11 marzo 1953, n. 87.

9. - Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

10. - ( Articolo abrogato dall'art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2)

11. - Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

12. - (1) 1. La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti (2).

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione.

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

(2) V. l'art. 2 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

13. - Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica [il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri] (1), elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa (2).

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

(1) Il riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri è stato soppresso dall'art. 12 della l. cost. 31 gennaio 1989, n. 1 .

(2) V. gli artt. 18, 19 e 20 della l. 25 gennaio 1962, n. 20, gli artt. 6 e 7 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, nonché gli artt. 15 e 16 delle Norme integrative per i giudizi di accusa davanti alla Corte costituzionale

14. - (Articolo abrogato per effetto dell'art. 12 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1).

15. - (1) Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili (2) adeguate al fatto (3).

(1) Articolo così modificato per effetto dell'art. 12 della l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1.

(2) Cfr. l'art. 30 della l. 25 gennaio 1962, n. 20.

(3) Cfr. Corte cost. integr. 18 marzo 1979, Gui, Tanassi ed altri

Disposizione transitoria (Disposizione superata riferentesi peraltro all'abrogata Commissione di cui al previgente art. 12 della presente legge).