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L.R. 28 Aprile 2006, n. 4 |
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| Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SOMMARIO
Art. 1
(Determinazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario) 1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l’esercizio 2006 in termini di competenza e cassa nell’importo di 3.703.573.382,04 euro per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione e contabilità della Regione); le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2006. 2. Il livello di ricorso al mercato, di cui al comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.
Art. 2
1. Relativamente all’anno finanziario 2006 è autorizzato il
rifinanziamento delle leggi regionali di cui al “Quadro A” allegato
alla presente legge.(Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 3
(Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno) 1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l’anno 2006 la direzione regionale bilancio e tributi, su conforme indicazione dell’assessore al bilancio, programmazione economico - finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare, entro la data del 30 giugno 2006, una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto medesimo. Art. 4 (Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata) 1. Alle deliberazioni di impegno concernenti l’utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all’individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.
Art. 5
(Modifica alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 “Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio”) 1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 37/1985 è inserito il seguente:
“Articolo 11 bis
(Attività di informazione) 1. Al fine di consentire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente ed in attuazione dei dettati della stessa, una partecipazione ed una informazione piena e corretta dei cittadini, associazioni ed enti coinvolti a qualsiasi titolo dalla Regione nella problematica attinente l’attività o la persistenza di siti nucleari, di depositi di rifiuti e scorie radioattive, la struttura regionale di cui all’articolo 17 cura l’analisi, il coordinamento e la pubblicazione: a) dei dati e delle informazioni, pervenute alla Regione, la cui divulgazione non sia preclusa ai sensi della vigente normativa; b) delle informazioni, pervenute al tavolo della trasparenza, costituito presso la Regione, sulle iniziative intraprese dal commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari. 2. I dati di cui al comma 1, prima della loro pubblicazione, sono illustrati mediante relazione alle commissioni consiliari competenti in materia di ambiente e sanità.”. Art. 6 (Interventi per la Protezione civile) 1. Per le spese di investimento per la protezione civile è stanziata la somma di 3 milioni 500 mila euro nell’ambito dell’UPB E46. Art. 7 (Realizzazione di un monumento ai caduti di Nassyria) 1. La Regione Lazio concorre assieme ad altri enti ed istituzioni alla realizzazione di un monumento ai caduti di Nassyria mediante istituzione di un apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB R32, con lo stanziamento di 250 mila euro. Art. 8 (Contributo all’AICCRE-Federazione regionale Lazio) 1. È concesso un contributo di 30 mila euro per l’anno 2006 all’Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE)-Federazione regionale Lazio, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari comunitari e internazionali, per promuovere iniziative in occasione del ventennale della morte di Altiero Spinelli, fondatore del Movimento Federalista Europeo e coautore del Manifesto di Ventotene, primo documento politico di riferimento per una Europa libera e unita. 2. L’onere di cui al comma l grava sul capitolo R33521 “Contributo all’AICCRE-Federazione regionale Lazio per iniziative sulle problematiche europee”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 relativo al contributo al Vicariato per la realizzazione di nuove parrocchie in Roma) 1. All’articolo 13 della l.r. 2/2003 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nei comuni del Lazio”; b) al comma 1 dopo la parola “città di Roma” sono inserite le seguenti: “e nei comuni del Lazio”, e dopo le parole: “al Vicariato di Roma” sono inserite le seguenti: “e alle Diocesi del Lazio competenti per territorio”; c) al comma 2 le parole: “Il Vicariato di Roma presenta” sono sostituite dalle seguenti: “Il Vicariato di Roma e le Diocesi del Lazio competenti per territorio presentano”. Art. 10 (Contributi di solidarietà) 1. Per l’effettuazione di limitati ed eccezionali interventi di solidarietà attraverso l’erogazione di contributi “una tantum” in favore di cittadini vittime di eventi calamitosi o azioni criminose e/o di soggetti in stato di particolare bisogno che abbiano particolarmente coinvolto l’opinione pubblica, è stanziata la somma di 100 mila euro mediante apposito capitolo nell’ambito dell’UPB R31, denominato “Contributi di solidarietà per interventi eccezionali a favore di cittadini vittime di eventi calamitosi o azioni criminose e/o di soggetti in stato di particolare bisogno che abbiano particolarmente coinvolto l’opinione pubblica”. Art. 11 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1976, n. 67 “Pubblicazione di atti amministrativi della Regione Lazio o da questa delegati”) 1. All’articolo 1 della l. r. 67/1976 sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola: “soltanto” è soppressa; b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “1 bis. Le determinazioni dei dirigenti della Giunta regionale sono periodicamente trasmesse, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Consiglio regionale e pubblicate attraverso la rete telematica INTRANET.” Art. 12 (Incompatibilità relative a cariche o a funzioni apicali presso enti o società regionali) 1. Fatte salve le cause di incompatibilità previste da norme regionali statutarie, legislative o regolamentari, costituiscono, altresì, cause di incompatibilità a ricoprire cariche sociali e ad esercitare funzioni apicali presso enti e/o società sottoposti al controllo e alla vigilanza dell’amministrazione regionale: a) lo svolgimento di attività professionale a favore di soggetti che siano, altresì, fornitori rilevanti di beni e servizi per enti e/o società regionali; b) la pendenza di una lite, in quanto parte di un procedimento civile amministrativo in corso avente come controparte la Regione. 2. Non costituisce causa di incompatibilità ai sensi del comma 1, lettera a) lo svolgimento di attività professionale a favore di imprese affidatarie di servizi pubblici i cui titoli sono trattati presso mercati regolamentati dall’Unione europea. L’esistenza di tali cause deve, tuttavia, essere resa nota immediatamente all’organo di amministrazione dell’ente e/o società regionale, il quale esprime il proprio gradimento al riguardo. 3. Le cause di incompatibilità che esistano al momento del conferimento della carica o della funzione di cui al comma l vanno rimosse entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento stesso. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità successivamente al conferimento della carica o della funzione comporta la decadenza dalle stesse qualora l’interessato non la rimuova entro dieci giorni dalla notifica della contestazione da parte della Regione o dell’ente e/o società regionali. 4. Annualmente vengono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione le dichiarazioni che non sussistono incompatibilità ai sensi del presente articolo e di altre norme vigenti, sottoscritte dai soggetti che ricoprono cariche sociali ovvero esercitano funzioni apicali presso enti e/o società regionali. Art. 13 (Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15, in materia di sistema integrato di sicurezza nell’ambito del territorio regionale) 1. All’articolo 8 della l.r. 15/2001 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità”; b) dopo la lettera g) del comma 2 sono aggiunte le seguenti: “g bis) un dirigente della Direzione Investigativa Antimafia-Centro Operativo Lazio; g ter) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di legalità; g quater) un rappresentante delle associazioni più rappresentative del mondo dell’impresa; g quinquies) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore.”; c) al comma 3 le parole “ed f, )” sono sostituite dalle seguenti: “f) e g bis)”; d) alla lettera a) del comma 4 le parole: “con cadenza biennale” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza annuale”; e) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente: “4 ter. L’Osservatorio può promuovere e gestire convegni, studi e manifestazioni, nonché attività di prevenzione in materia di sicurezza. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina le modalità operative e di gestione dell’Osservatorio nonché le risorse da destinare per tali funzioni.”; f) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’Osservatorio relaziona ogni tre mesi alla Commissione speciale. Il Presidente della suddetta commissione riferisce al Consiglio regionale in ordine alla relazione dell’Osservatorio.” . Art. 14 (Modifiche alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura”) 1. Alla l.r. 23/2001 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 2 è aggiunto il seguente comma: “3 bis. L’Unionfidi Lazio riferisce trimestralmente alla commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità in merito alla gestione del fondo.”; b) al comma 1 dell’articolo 3 le parole da: “la cui percentuale” fino a: “articolo 7” sono soppresse; c) al comma 2 dell’articolo 3, dopo le parole: “una quota” sono inserite le seguenti: “pari al 40 per cento”; d) al comma 3 dell’articolo 3, dopo le parole: “una seconda quota” sono inserite le seguenti: “pari al 60 per cento”; e) il comma 4 dell’articolo 3 è abrogato; f) al comma 1 dell’articolo 6 dopo le parole: “è ripartito” sono inserite le seguenti: “ogni anno”; g) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 è sostituita dalla seguente: “b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge ciascuna quota di cui all’articolo 3 è concessa: 1) per una percentuale pari al 75 per cento in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente; 2) per una percentuale pari al 25 per cento in parti uguali tra tutti i destinatari di cui all’articolo 4, le cui domande risultino accolte.”; h) al comma 1 dell’articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: “Il resoconto è trasmesso alla competente commissione consiliare che provvede ad esprimersi al riguardo entro il termine di tre mesi.”; i) al comma 1 dell’articolo 8 dopo le parole: “articolo 2” sono inserite le seguenti: “nonché ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 8 bis”; l) dopo l’articolo 8 sono inseriti i seguenti:
“Art. 8 bis
(Compiti dell’Unionfidi Lazio) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, l’Unionfidi Lazio: a) promuove la stipulazione di convenzioni tipo tra gli enti indicati all’articolo 4, comma l e le banche, per facilitare le possibilità di accesso al credito per i beneficiari di cui all’articolo 5; b) svolge attività di consulenza a favore degli enti indicati all’articolo 4, comma 1, per agevolare gli interventi a favore dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 5; c) promuove, sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, campagne di informazioni dirette a diffondere la conoscenza del fondo di cui all’articolo 2, in particolare presso gli enti locali.
Art. 8 ter
(Sportello regionale antiusura e numero verde) 1. È istituito lo sportello regionale antiusura, volto a fornire, in collaborazione diretta con le associazioni antiusura, un aiuto ai cittadini e alle imprese coinvolte dal fenomeno dell’usura. 2. È istituito altresì un numero verde antiusura con lo scopo di avvicinare le vittime dell’usura, anche in forma anonima. 3. La gestione, l’organizzazione ed il funzionamento dello sportello regionale antiusura e del numero verde sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente e sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.”.
Art. 15
(Comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti) 1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio regionale è istituito, presso la presidenza della Regione, il comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti. 2. Entro il mese di giugno di ogni anno il comitato predispone e trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale il rapporto di monitoraggio sull’attività degli enti pubblici dipendenti. 3. Il rapporto esamina le attività e la gestione di bilancio, riferite all’anno solare precedente, degli enti pubblici dipendenti sotto i profili dell’efficienza, dell’efficacia, dell’economicità, del buon andamento e in ordine alla loro coerenza con gli indirizzi definiti dalla Regione. 4. Il comitato verifica altresì la corretta applicazione dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche. 5. Il comitato è composto da quattro esperti in materie giuridiche ed economiche, dei quali tre designati dal Consiglio regionale con voto limitato, per garantire la rappresentanza delle opposizioni, ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Regione. Il comitato si avvale per il suo funzionamento delle strutture della direzione regionale per le attività della presidenza, che svolge anche attività di segretariato del comitato. 6. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 2, il comitato può richiedere documentazione, ma non può interferire direttamente con l’attività degli enti pubblici dipendenti né con i relativi collegi dei revisori contabili. 7. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia di programmazione, disciplina con apposita deliberazione le modalità di funzionamento del comitato, prevedendo, in particolare: a) le competenze, i limiti e l’ambito di azione del comitato; b) le modalità di ricorso a consulenze e prestazioni professionali; c) i compensi per i componenti del comitato. 8. Al finanziamento delle attività del comitato si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio, nell’ambito dell’UPB R21, denominato “Spese per il funzionamento del comitato tecnico per il monitoraggio degli enti pubblici dipendenti”. 9. Per l’anno 2006 è stabilito uno stanziamento di 742.980,00 euro, mediante corrispondente riduzione delle somme dei capitoli seguenti: a) B15507 per 144 mila 500 (contributi spese di funzionamento ARSIAL); b) D41520 per 19 mila euro (risorse destinate al finanziamento dell’AREMOL); c) E21502 per 67 mila 500 euro (spese funzionamento Parchi e Riserve); d) E21503 per 10 mila euro (spese istituzione Agenzia Regionale Parchi); e) E33550 per 244 mila 500 euro (trasferimento all’ARPA); f) E41502 per 67 mila 500 euro (finanziamento ARDIS); g) F13504 per 137 mila 880 euro (spese funzionamento Laziodisu); h) F31509 per 29 mila 700 euro (finanziamento Agenzia Lazio Lavoro); i) G31512 per 22 mila 400 euro (finanziamento Agenzia dello Sport). Art. 16 (Contributo per il seminario di Ventotene) 1. Nell’ambito dello stanziamento del capitolo R41505, un importo fino a 35 mila euro è destinato alla liquidazione delle maggiori spese sostenute per l’edizione 2005 del seminario di Ventotene. Art. 17 (Agevolazioni alle università agrarie) 1. Al fine di favorire la realizzazione di opere pubbliche nell’ambito del patrimonio delle università agrarie del Lazio, alle stesse sono estese le agevolazioni previste a favore dei piccoli comuni dall’articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1982, n. 51 (Interventi sperimentali di recupero su immobili di proprietà di enti pubblici nei centri storici), dall’articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, concernente il recupero degli edifici di culto di valore artistico, storico ed archeologico e dall’articolo 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alle modalità e ai termini per benefici e provvidenze di legge, come modificati, in particolare, dall’articolo 48 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, ed il parametro di riferimento è la popolazione dei comuni che fanno parte della stessa università agraria. Art. 18 (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modifiche) 1. L’articolo 8 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 8
(Applicazione agli enti dipendenti e coordinamento delle relative politiche organizzative e del personale) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge regionale che li disciplinano. A tal fine gli enti stessi provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e verifica, da un lato, e gestione, dall’altro, e alle altre disposizioni contenute nella presente legge con formali provvedimenti dei competenti organi di amministrazione. 2. Per garantire il concorso della Regione al conseguimento degli obiettivi della finanza pubblica, la Giunta detta specifici indirizzi in materia di politica organizzativa e del personale degli enti pubblici dipendenti. Ai fini della verifica del rispetto di tali indirizzi, gli enti stessi sono tenuti a trasmettere preventivamente alla struttura regionale competente in materia di personale tutti gli atti di carattere generale riguardanti l’organizzazione degli uffici, la dotazione organica ed il personale. Non pervenendo rilievi nei sessanta giorni successivi, tali atti devono considerarsi conformi agli indirizzi. Qualora venga accertato il mancato rispetto degli indirizzi di cui al presente comma, la Giunta, previa diffida, esercita i poteri sostitutivi previsti dalle leggi regionali che disciplinano i singoli enti pubblici dipendenti.”. Art. 19 (Norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche) 1. Al fine di promuovere la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, gli immobili della Regione provenienti dagli enti ed associazioni disciolti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382) nonché quelli comunque acquisiti al suddetto patrimonio sono esclusi dalla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica di cui alla l.r. 12/1999. 2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui al comma 1, ivi compresa la facoltà di riservare una percentuale dei predetti immobili a favore delle fasce sociali più deboli. Nell’ambito della suddetta gestione e valorizzazione, l’eventuale alienazione dei beni immobili avviene sulla base del relativo valore di mercato, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, e dall’articolo 9 della legge regionale 13 febbraio 1984, n. 13 (Utilizzazione dei beni patrimoniali della ex Opera nazionale per i combattenti – ONC – trasferiti alla Regione Lazio) e dalla legge regionale 4 dicembre 1989 n. 70, concernente complessi immobiliari trasferiti dalla Regione ai sensi del d.p.r. 616/1977 e del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente la cessazione di finanziamenti a favore degli enti di cui alla tabella B del d.p.r. 616/1977 e norme di salvaguardia del patrimonio di vari enti, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 e successive modifiche. 3. All’articolo 10 della 1.r. 12/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1 le parole: “e della Regione” sono soppresse; b) il comma 1 bis è abrogato. 4. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo è istituito nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, nell’ambito dell’UPB 311, un apposito capitolo denominato “Proventi derivanti dalla valorizzazione e gestione del patrimonio regionale”, con una previsione iniziale di 2 milioni di euro. Art. 20 (Concessioni a canoni ricognitori di beni di proprietà regionale. Modifica all’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a locazioni a canoni ricognitori) 1. La Regione può rilasciare concessioni relative ai beni immobili del proprio patrimonio indisponibile e demaniale a favore di enti locali, al fine dell’esercizio di specifiche attività di interesse pubblico o di pubblico servizio, per un periodo massimo di venti anni e con esclusione della sublocazione, per un canone ricognitorio annuo stabilito con deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non inferiore al 10 per cento di quello determinato sulla base dei comuni valori di mercato. 2. Al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 9/2005 la parola: “superiore” è sostituita dalla seguente: “inferiore”. Art. 21 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche) 1. Alla l.r. 22/1995 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 5: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Alienazione)”; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il valore del suolo e dell’eventuale soprassuolo è determinato con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 7 quater.”; b) dopo l’articolo 7 sono inseriti i seguenti:
“Art. 7 bis
(Rilascio delle concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento) 1. Le concessioni relative alle servitù di passaggio su fasce frangivento, per la durata massima di venticinque anni, sono rilasciate dalla Regione, secondo le procedure stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7 quater, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda inoltrata all’assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio. Tale domanda deve essere corredata dal nulla-osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico e da una quietanza comprovante l’avvenuto pagamento di un importo forfettario per metro quadrato del terreno interessato, comprensivo dei diritti d’istruttoria, stabilito dal citato regolamento. 2. La servitù di passaggio non è concessa in caso di procedimenti penali pendenti in capo al richiedente, riferiti ad eventuali violazioni di legge attinenti al terreno oggetto della concessione, fino al pronunciamento di sentenza definitiva di assoluzione.
Art. 7 ter
(Rilascio delle concessioni a sanatoria) 1. Coloro che, in assenza del provvedimento di concessione, alla data del 31 dicembre 2005 hanno esercitato o esercitano il diritto di passaggio su terreni destinati a fasce frangivento sono tenuti a regolarizzare la propria posizione mediante presentazione di apposita domanda di concessione a sanatoria, corredata da una quietanza comprovante l’avvenuto pagamento di un importo forfettario per metro quadrato del terreno interessato, comprensivo dei diritti d’istruttoria, stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7 quater, tenendo anche conto del periodo durante il quale è stato esercitato di fatto il suddetto diritto. 2. Coloro che corredano la domanda di concessione a sanatoria del nulla-osta relativo alla tutela del vincolo idrogeologico ottengono la concessione ai sensi dell’articolo 7 bis senza ulteriori oneri. 3. In mancanza del nulla osta di cui al comma 2, la Regione incamera le somme versate ai sensi del comma 1 a titolo di indennizzo per l’esercizio di fatto della servitù e per i diritti di istruttoria. Art. 7 quater (Regolamento regionale) 1. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative della presente legge. In particolare il regolamento stabilisce: a) le modalità ed i criteri per la stima del valore del suolo e dell’eventuale soprassuolo dei terreni destinati a fasce frangivento da alienare; b) l’importo forfettario di cui all’articolo 7 bis, comma 1, e all’articolo 7 ter sulla base della valutazione effettuata dalla commissione tecnica di cui all’articolo 536 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; c) le procedure per la presentazione delle domande e per il rilascio delle concessioni di cui agli articoli 7 bis e 7 ter. Art. 7 quinquies (Disposizione transitoria) 1. Nelle more dell’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 7 quater continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali e di dettaglio contenute nel regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento, con relative costituzioni di servitù di passaggio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 novembre 1992, n. 523, in quanto compatibili con la normativa sopravvenuta. Art. 7 sexies (Disposizione finanziaria) 1. Per le finalità di cui agli articoli 7 bis e 7 ter è istituito nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione, nell’ambito dell’UPB 311 un apposito capitolo denominato: “Proventi dalla gestione delle fasce frangivento”. Parte delle somme introitate dalla Regione sono destinate alla manutenzione straordinaria delle fasce frangivento, dei fossi, dei canali ed al ripristino delle essenze arboree, ove mancanti, per la tutela e l’integrità della fascia.”. Art. 22 (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche) 1. Il comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 32/1998 è sostituito dal seguente: “3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora: a) non si eserciti l’attività di raccolta dei funghi durante l’anno; b) i raccoglitori di funghi epigei spontanei abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.”. Art. 23 (Disciplina della gestione e dell’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL). Abrogazione dell’articolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 e dell’articolo 86 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2) 1. La Giunta regionale adotta un apposito regolamento per la gestione e l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’ARSIAL. 2. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la competente commissione consiliare, approva un documento contenente l’elenco degli immobili di proprietà dell’ARSIAL ed i relativi criteri e le stime di vendita e/o di concessione per i quali l’Agenzia può provvedere alla cessione in attuazione di specifiche disposizioni legislative, di preesistenti obbligazioni contrattuali o di intese o accordi conclusi dalla Regione con altri enti pubblici minori e privati, tenendo conto, nella determinazione del corrispettivo di cessione di particolari necessità, della specifica tipologia dell’immobile, dell’acquirente e della funzione sociale del diritto di proprietà. 3. L’articolo 74 della l.r. 8/2002 e l’articolo 86 della l.r. 2/2003 sono abrogati. 4. Con il regolamento di cui al comma 1, adottato previo parere della competente commissione consiliare, sono definite le modalità per l’eventuale alienazione dei beni non rientranti nelle tipologie di cui al comma 2 nonché la destinazione delle relative risorse. Art. 24 (Distretti di pesca) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), propone al Ministero delle politiche agricole e forestali le modalità d’identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca, quali aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente per materia, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, istituisce i distretti di pesca, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, valorizzare e sviluppare il settore. Art. 25 (Modifica all’articolo 256 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo agli aiuti agli allevatori per le perdite causate da epizoozie) 1. All’articolo 256 della l.r. 10/2001, come sostituito dall’articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per lo smaltimento dei capi morti in azienda”; b) al comma 1 le parole da “in coerenza” fino a “febbraio 2000” sono sostituite dalle seguenti: “ed inclusi i costi relativi allo smaltimento, previsto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda. 2. La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, i criteri per la concessione degli aiuti. 3. Il capitolo B12502 è così ridenominato: “Aiuti per le perdite causate da epizoozie e per lo smaltimento dei capi morti in azienda”.
Art. 26
(Riconoscimenti di merito nel settore dell’agricoltura) 1. La Regione conferisce riconoscimenti di merito a soggetti che si siano particolarmente distinti nel dare lustro, qualità e prestigio all’agricoltura regionale. 2. I riconoscimenti sono conferiti, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti da apposito regolamento di carattere generale della Giunta regionale, in attuazione della previsione di cui all’articolo 41, comma 9 dello Statuto.
Art. 27
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 52/1994, come modificato dal comma 1 dell’articolo 257 della l.r. 10/2001, le parole: “alla data del 31 dicembre 2000.” sono sostituite dalle seguenti: “alla data di entrata in vigore della presente legge.”. 2. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 257 della l.r. 10/2001 sono abrogati.
Art. 28
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 13/2005 le parole: “entro il 31 dicembre 2005” sono soppresse. Art. 29 (Programma operativo biennale per l’azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche per il biennio 2006-2007) 1. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee guida del piano settoriale d’intervento di cui all’articolo 6 della legge regionale 1° marzo 2000, n. 15 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario), adotta, sentita la commissione consiliare competente per materia, in deroga al comma 3 del citato articolo e tenendo conto degli impegni assunti dalla Regione nell’ambito della procedura di notifica degli aiuti di Stato di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato della Comunità europea, nonché della relativa decisione della Commissione europea, un programma operativo biennale per l’azione di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche con efficacia per il biennio 2006-2007. Art. 30 (Piano straordinario di comunicazione, formazione e sostegno al settore avicolo) 1. La Regione, al fine di contribuire a superare la crisi che ha investito il settore avicolo, adotta un piano straordinario di interventi finalizzati a: a) formare gli operatori agricoli sulle modalità di una migliore gestione di allevamento delle specie avicole; b) informare l’intera filiera sulle caratteristiche e sulle qualità dei prodotti avicoli e sulla sicurezza alimentare; c) sostenere il settore avicolo, attraverso iniziative tese alla salvaguardia e al rilancio delle relative attività nonché dell’occupazione del settore. 2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia. 3. Per l’attuazione del presente articolo è istituito nel bilancio regionale un apposito capitolo nell’ambito dell’UPB B11 con stanziamento per l’anno 2006 di 500 mila euro. Art. 31 (Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco) 1. Al fine di sostenere e riqualificare l’agricoltura nell’area della Valle del Sacco colpita dall’emergenza è istituito il “Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco” di seguito denominato Fondo. 2. Il Fondo, in particolare, finanzia la riconversione e la riqualificazione agricola e zootecnica, la certificazione dei prodotti e le infrastrutture rurali, nonché la realizzazione di iniziative a favore delle aziende agricole e zootecniche dell’area colpita dall’emergenza, finalizzate alla potabilizzazione e sistema di depurazione delle acque, all’irrigazione delle colture e all’alimentazione degli animali, mediante la concessione di contributi ai soggetti gestori delle reti idriche operanti nell’area medesima. 3. Con successiva deliberazione la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di gestione del Fondo. 4. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel bilancio regionale 2006 di un apposito capitolo denominato “Fondo unico per gli interventi di investimento per lo sviluppo agricolo nella Valle del Sacco”, con stanziamento per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 di 3 milioni di euro e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante l’aumento di pari importo dell’UPB 511 dello stato di previsione dell’entrata. 5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo è istituito un tavolo tecnico istituzionale tra la Regione e gli enti locali interessati. Art. 32 (Modifica alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio” e successive modifiche) 1. All’articolo 9 dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d’ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, per la licenza per l’esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai cittadini diversamente abili, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.”. Art. 33 (Finanziamento del progetto di utilizzazione di acque reflue in agricoltura) 1. Nell’ambito delle risorse finanziarie destinate al finanziamento dell’Accordo di programma quadro (APQ) 8, la somma di 3 milioni 500 mila euro è destinata alla realizzazione del secondo lotto del progetto “Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione” da parte del consorzio di bonifica dell’agro pontino. Art. 34 (Disposizioni relative a terre e rocce da scavo) 1. Sono assoggettati alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e successive modifiche tutti i cantieri sia pubblici che privati, ivi inclusi i normali interventi edilizi, che originano terre e rocce da scavo destinate ad utilizzo ai sensi di legge. 2. Restano esclusi dall’applicazione della suddetta normativa e, pertanto, assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche: a) i materiali che non siano destinati ad effettivo utilizzo; b) i materiali provenienti da siti sottoposti a procedimento di bonifica ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 22/1997 e del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 con concentrazioni superiori alla colonna B, della tabella 1, dell’allegato 1 del d.m. 471/1999 o superiori alla colonna A, della tabella 1, dell’allegato 1 del decreto ministeriale medesimo se il sito di destinazione è ad uso verde pubblico/residenziale; c) i materiali derivanti da escavazione con concentrazioni superiori ai limiti della colonna B, della tabella 1, dell’allegato 1 del d.m. 471/1999 o superiori alla colonna A, della tabella 1, dell’allegato 1 del decreto medesimo se il sito di destinazione è ad uso verde pubblico/residenziale; d) i materiali costituiti da terra con presenza di sabbia, ciottoli, ghiaia e trovanti, anche di origine antropica, con concentrazioni superiori alla colonna B, della tabella 1, dell’allegato 1 del d.m. 471/1999 o superiori alla colonna A, della tabella 1, dell’allegato 1 del decreto medesimo se il sito di destinazione è ad uso verde pubblico/residenziale; e) i materiali derivanti da escavazioni di fondali marini che, anche prescindendo dalle caratteristiche chimico–fisiche, sono regolamentati da normative specifiche; f) i fanghi derivanti da attività di trivellazione non finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed opere edilizie. 3. Con provvedimento della Giunta regionale e previo parere della competente commissione consiliare sono disciplinate le modalità ed i termini per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le norme transitorie relative ad opere in corso già approvate. Art. 35 (Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, istitutivo dell’Agenzia regionale per i parchi, come modificato dalla legge regionale 5 ottobre 1999, n. 28) 1. Nelle more dell’adeguamento, in attuazione dell’articolo 80 dello Statuto regionale, della normativa concernente l’Agenzia regionale per i parchi ai principi contenuti nell’articolo 54 dello Statuto stesso, all’articolo 27 della l.r. 21/1993, come modificato dalla l.r. 28/1999, istitutivo dell’Agenzia medesima, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 bis sono inseriti i seguenti: “1 bis 1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto dal presidente e da altri sei membri, scelti tra persone di comprovata qualificazione in materia di tutela dell’ambiente e di gestione delle aree naturali protette, di cui: a) uno, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente della Regione, acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia; b) quattro designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a tre quarti; c) uno designato dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; d) uno designato dalle associazioni ambientaliste che operano a livello regionale, riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche, o iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche. 1 bis 2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina della metà più uno dei suoi componenti. 1 bis 3. Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri nominati dal Presidente stesso, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato per assicurare la rappresentanza delle opposizioni, e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.”. b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Lo statuto dell’Agenzia regionale per i parchi e le relative modifiche, adottati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale.”. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), concernenti la composizione del consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dell’Agenzia regionale per i parchi, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche nelle more dell’adeguamento dello statuto dell’Agenzia stessa approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 ottobre 1993, n. 827. Art. 36 (Disposizioni concernenti le energie intelligenti e l’idrogeno. Costituzione del Consorzio “Agenzia regionale per le energie intelligenti”) 1. La Regione, al fine di promuovere la produzione e l’utilizzazione delle “energie intelligenti”, comprendenti l’energia da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica e dell’idrogeno, favorisce e sostiene: a) le azioni volte al risparmio energetico ed all’utilizzo di energie rinnovabili; b) la ricerca e la produzione nel settore delle energie intelligenti e dell’idrogeno; c) la progettazione di quartieri urbani esemplari nell’uso delle energie intelligenti e della bioedilizia; d)la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico di impianti ad idrogeno e di energie rinnovabili, tra cui gli impianti fotovoltaici con celle organiche; e) la realizzazione di “tetti intelligenti”, ossia di coperture verdi o di impianti per la produzione di energie rinnovabili, ad alta valenza architettonica, rivolta anche al miglioramento della qualità dell’aria dei centri urbani; f) la sostituzione di impianti tradizionali semaforici con impianti a led a basso consumo; g) la diffusione e l’implementazione di energie intelligenti negli edifici pubblici e privati; h) l’uso di biocarburanti nell’ambito del trasporto pubblico regionale e, attraverso specifici accordi con comuni e province, del trasporto pubblico locale, nella misura minima obbligatoria del 30 per cento del parco motori entro il 2008; i) l’uso di mezzi di trasporto ecologici a nullo o a basso impatto ambientale nell’ambito del trasporto pubblico regionale; l) la partecipazione ai programmi europei; m) la produzione di materie prime di origine agricola come fonte per produrre energia combustibile in impianti dedicati e la riduzione dei consumi agricoli di energia di origine fossile a livello di azienda attraverso appropriate tecnologie. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal “Programma europeo sulle energie intelligenti” dell’Unione europea, la Regione, nelle more dell’emanazione della legge regionale di cui all’articolo 56 dello Statuto, promuove la costituzione, secondo le disposizioni del codice civile, di un consorzio denominato “Agenzia regionale per le energie intelligenti”, cui partecipano, oltre la Regione stessa, le università che ne fanno richiesta, enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di ricerca. La partecipazione della Regione al consorzio è subordinata alle seguenti condizioni: a) che lo statuto del consorzio indichi, in particolare, come scopo sociale: 1)la diffusione e la promozione sul territorio della cultura energetica; 2) la predisposizione del piano regionale strategico sulle energie intelligenti; 3) il supporto alla creazione ed alla gestione di poli integrati di sviluppo sull’idrogeno e sull’energia solare; 4) la creazione e la gestione di sportelli informativi per i cittadini e per gli enti pubblici e privati; 5) il perseguimento di azioni volte a favorire attività sostenibili, anche nell’ambito della cooperazione tra i popoli; 6) il supporto agli enti pubblici per la partecipazione ai bandi comunitari; b) che il Presidente del consiglio di amministrazione sia nominato secondo i criteri previsti dal bando comunitario e che la maggioranza dei componenti sia indicata dalla Regione; c) che sia previsto un direttore nominato e revocato dal consiglio di amministrazione . 3. L’utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti comunitari, statali e regionali è coordinato nell’ambito di un fondo unico per le energie intelligenti e l’idrogeno, articolato in più capitoli riferiti alle diverse fonti di provenienza. In particolare afferiscono al fondo tutti i capitoli del bilancio regionale inerenti le fonti energetiche rinnovabili, ovvero i capitoli E12101, E12103, E12104, E12105, E12106, E12107, E12506, E12507. 4. La Regione concorre con ulteriori risorse alle finalità del presente articolo, mediante l’istituzione di apposito capitolo, nell’ambito dell’UPB E12, denominato “Ulteriori risorse regionali per le energie intelligenti e l’idrogeno”, che affluisce al fondo unico di cui al comma 3, con uno stanziamento annuo di 15 milioni di euro per il triennio 2006-2008. 5. Al fine di favorire i finanziamenti in conto terzi dei “microproduttori” di energia da fonti rinnovabili, degli utilizzatori e di chiunque ricorre ad interventi di efficienza energetica è istituito altresì un apposito capitolo, nell’ambito della UPB E12, denominato “Fondo di rotazione per le energie intelligenti”, con uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro per il triennio 2006-2008. 6. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, sono stabiliti i criteri per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 nonché per l’utilizzo dei fondi di cui ai commi 3, 4 e 5. Art. 37 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche) 1. Al comma 2 dell’ articolo 3 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 2 aprile 2003, n. 10, dopo le parole: “forme di occupazione” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le attività connesse alle fattorie sociali e didattiche”. 2. L’articolo 6 della l.r. 29/1997, come modificato dalla legge regionale 10/2003, è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria) 1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 2 e per garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell’articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. 2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico. 3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all’articolo 7, comma 2. Il decreto, che individua il soggetto cui è affidata la gestione del monumento, è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del Presidente della Regione. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale. 4. Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall’ articolo 27. Ai monumenti naturali si applicano comunque le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall’articolo 27, commi 2, 3 e 4. 5. I siti di importanza comunitaria sono tutelati a norma della disciplina di attuazione della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all’articolo 10 della 1.r. 74/1991.”. 3. Dopo l’articolo 11 della l. r. 29/1997 è inserito il seguente:
“Art. 11 bis
(Documento strategico sulla biodiversità) 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente adotta un documento strategico sulla biodiversità contenente, in particolare, le linee di indirizzo per l’attuazione, nei limiti di competenza della Regione, della convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dai documenti di indirizzo statali e internazionale, nonché in raccordo con il piano regionale delle aree naturali protette di cui all’articolo 7 e con ogni altro strumento di pianificazione e programmazione regionale che possa incidere sulla conservazione della diversità biologica nell’ambito del territorio regionale. 2. Gli studi, le analisi e l’assistenza tecnica necessari per la predisposizione del documento sono effettuati dall’ Agenzia regionale per i parchi.”. 4. Dopo il comma 9 dell’articolo 14 della 1.r. 29/1997 è aggiunto il seguente: “9 bis. Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dagli ordinamenti degli enti di appartenenza, i dipendenti pubblici, componenti del consiglio direttivo, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle sedute del consiglio stesso.”. 5. Dopo l’articolo 25 della 1.r. 29/1997 è inserito il seguente:
“Art. 25 bis
(Attività di monitoraggio sugli habitat e sulle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria) 1. Fatte salve eventuali competenze di altri enti previste dalla normativa vigente, il personale di sorveglianza e il personale tecnico delle aree naturali protette di interesse regionale e dell’Agenzia regionale per i parchi (ARP) effettua attività di monitoraggio e controllo sullo stato di qualità degli habitat e delle specie della flora e della fauna di importanza comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE (Habitat), sia all’interno delle aree naturali protette regionali, sia nei siti della rete Natura 2000, sia negli ambiti del territorio regionale ove tali habitat e specie sono comunque presenti.”. 6. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della 1.r. 29/1997 é aggiunto il seguente: “4 bis. Nel caso di interventi abusivi previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e di inerzia dell’ente di gestione dell’area naturale protetta o del comune nell’adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l’opera abusiva e l’area prevista dal comma 3 dell’articolo 31 del d.p.r. 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell’ opera ai sensi della normativa vigente.”. 7. Dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 30 della 1.r. 29/1997 è aggiunta la seguente: “c bis. l’incentivazione di attività dirette alla fornitura di servizi sociali, comprese le attività terapeutiche, riabilitative e di inserimento sociale, esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’ articolo 2135 del codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57) mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola.”. 8. Il comma 3 dell’articolo 38 della 1.r. 29/1997, come modificato dalla l. r. 10/2003, è sostituto dal seguente: “3. In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 182 e 208 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), all’irrogazione delle sanzioni provvede il rappresentante legale dell’ente di gestione dell’area naturale protetta, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, in quanto compatibile.”. 9. All’alinea del comma 9 dell’articolo 39 della 1.r. 29/1997, le parole: “ivi compresi eventuali atti preliminari relativi alla perimetrazione delle aree naturali protette,” sono soppresse. Art. 38 (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio – ARPA –” e successive modifiche) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 45/1998 è inserito il seguente: “1 bis. La Regione promuove la sottoscrizione dei protocolli di intesa tra l’ARPA e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici per attivare una cooperazione finalizzata a: a) sviluppare, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, specifiche azioni di controllo della radioattività ambientale derivante dalle attività di messa in sicurezza e di parziale o totale dismissione dei siti nucleari presenti o limitrofi al territorio della Regione; b) provvedere all’effettuazione di monitoraggi o misure periodiche intorno ai siti interessati, per un raggio non inferiore ai dieci chilometri, per verificare l’eventuale contaminazione ambientale dell’aria, dell’acqua e del suolo, causata sia dai radioisotopi provenienti dalle operazioni di esercizio o smantellamento degli impianti, sia da eventi non prevedibili; c) avviare attraverso l’Osservatorio Epidemiologico del Lazio indagini periodiche allo scopo di monitorare l’andamento delle malattie potenzialmente riferibili o connesse con la presenza di attività radioattiva nei territori limitrofi ad insediamenti nucleari.”. Art. 39 (Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 “Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183” e successive modifiche) 1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 è aggiunta la seguente: “e bis) la riqualificazione ambientale dei corpi idrici, anche ai fini della loro fruibilità per percorsi naturalistici.”; b) dopo il comma 1 dell’articolo 46 è inserito il seguente: “1 bis. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e bis) della presente legge sono realizzati mediante l’utilizzazione degli stanziamenti previsti da apposito capitolo di bilancio nonché mediante l’utilizzazione dei finanziamenti comunitari, regionali e degli enti locali.”. Art. 40 (Rilevazione in continuo del livello sonoro) 1. La Regione, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche connesse all’inquinamento acustico nel territorio regionale, promuove le rilevazioni in continuo del livello sonoro in punti significativi dei capoluoghi di provincia, con particolare riferimento al Comune di Roma. 2. Gli strumenti di rilevazione del livello sonoro sono allocati, ad opera dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio, in alcune delle stazioni di rilevamento della qualità dell’aria individuate in modo che siano il più possibile rappresentative di situazioni diversificate di inquinamento acustico. 3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo gravano sul capitolo E33510. Art. 41 (Sostituzione dell’articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e successive modifiche, relativo alle misure sperimentali di politica ambientale. Disposizione transitoria) 1. L’articolo 40 della l.r. 9/2005 e successive modifiche è sostituito dal seguente:
“Art. 40
(Misure sperimentali di politica ambientale) l. Nelle more dell’adozione del piano di risanamento della qualità dell’aria di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente) e della definizione delle relative azioni attuative, la Regione promuove, in via sperimentale, misure straordinarie e urgenti di politica ambientale, tese a conseguire il più elevato livello di abbattimento delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore, ponendo a base della sperimentazione la valutazione della qualità dell’aria ambiente e l’individuazione delle zone a maggior rischio ambientale, effettuata secondo i principi e i criteri enunciati negli articoli 5 e seguenti del d.lgs. 351/1999. 2. Per le finalità di cui al comma l, la Giunta regionale, con propria deliberazione, indica interventi, da realizzare prioritariamente nei comuni di Roma e di Frosinone individuati come le aree a maggiore criticità dalla deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 2003, mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) riduzione diretta delle fonti di inquinamento; b) riduzione degli inquinanti immessi o emessi in atmosfera. 3. L’obiettivo di cui al comma 2, lettera a) è perseguito, in particolare, attraverso la sostituzione dei ciclomotori e dei motocicli circolanti non conformi alle direttive 97/24/CE (Fase II) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 e 02/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 4. Gli interventi di cui al comma 3 sono attuati sulla base di accordi con le associazioni nazionali di categoria e/o le industrie costruttrici di ciclomotori e/o di motocicli, che prevedano la vendita a prezzi vantaggiosi di ciclomotori con consumi inferiori a 2,3 litri di benzina ogni 100 chilometri e di motocicli a quattro tempi fino a 255 cc, conformi alla direttiva 97/24/CE (Fase II) e alla direttiva 02/5l/CE, con priorità alla vendita di mezzi già conformi alla direttiva 02/51/CE Fase B (EURO 3), a soggetti in possesso di veicoli circolanti non conformi a tali direttive, previa rottamazione dei veicoli stessi, nonché la vendita di mezzi elettrici. Si intendono per “circolanti” i ciclomotori ed i moto cicli che siano in regola con il pagamento della tassa di possesso, ove prevista, e che risultino assicurati per la responsabilità civile per almeno sei mesi dell’anno precedente alla rottamazione. La Regione adotta le opportune iniziative al fine di sostenere e promuovere la vendita oggetto dell’accordo nel periodo programmato, ivi compresa la realizzazione di sistemi di distribuzione dell’energia per la ricarica dei mezzi a trazione elettrica. 5. La Regione, per gli adempimenti di propria competenza relativi all’attuazione degli interventi di cui al comma 3, si avvale dell’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. 6. L’obiettivo di cui al comma 2, lettera b), è perseguito, in particolare, at |