L.R. 17 Aprile 1973, n. 15
Indennità di funzione a favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.

 
1. In attuazione della disposizione del decimo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'indennità di funzione onnicomprensiva a favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri è così fissato:
a) ospedali regionali generali o specializzati:
per il presidente L. 300.000 (trecentomila);
per i consiglieri L. 200.000 (duecentomila).
b) ospedali provinciali generali o specializzati:
per il presidente L. 250.000 (duecentocinquantamila);
per i consiglieri L. 120.000 (centoventimila).
c) ospedali di zona o equiparati:
per il presidente L. 150.000 (centocinquantamila);
per i consiglieri L. 80.000 (ottantamila).
In caso di gestione commissariale, al commissario spetta una indennità di funzione nelle misure per il presidente del consiglio di amministrazione; al sub-commissario, quello di consigliere di amministrazione.

2. La misura massima dell'indennità di funzione di cui al punto a) del precedente articolo può essere aumentata fino al 40% qualora trattisi di enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali e sempre che siano dotati complessivamente di almeno 3.000 posti letto.

3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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(1) Pubblicata sul BUR 15 maggio 1973, n. 11.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 28 giugno 1973, n. 164.