1. Modifica
all'articolo 9 della legge regionale 24/1997. 1. Al comma 3
dell'articolo 9 della legge regionale 9 luglio 1997, n. 24, le parole
"provvedono le società sportive od" sono sostituite dalla seguente:
"provvede".
2. Modifica all'articolo 15 della legge
regionale 24/1997. 1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge
regionale 24/1997 le parole: "Le società, le federazioni e le
organizzazioni sportive" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti e gli
enti".
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis)
(3).
5. (Omissis) (4).
6.
Norma transitoria. 1. Le convenzioni stipulate in base all'articolo 5,
tredicesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, già decadute ai sensi dell'articolo
23, comma 1, della legge regionale 24/1997, sono ripristinate sino alla
data della prima pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
dell'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo
16 della legge regionale 24/1997. 2. Sono fatti salvi gli effetti delle
visite e delle certificazioni effettuate, in base alle convenzioni di cui
al comma 1, dopo la data di entrata in vigore della legge regionale
24/1997 e prima della data di entrata in vigore della presente
legge. 3. Gli specialisti in medicina dello sport che hanno presentato
domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 16 della legge
regionale 24/1997 e quelli che presentano la medesima domanda entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
iscritti all'elenco sulla base di una dichiarazione sostitutiva attestante
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3 e agli allegati
A e B della legge regionale 24/1997. Entro i successivi novanta giorni le
aziende USL provvedono a svolgere le necessarie
verifiche.
7. Modifica all'articolo 23 della legge
regionale 24/1997. 1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge
regionale 24/1997 è abrogato.
8. Dichiarazione d'urgenza. 1.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello
Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
==================================================================== (1)
Pubblicata sul BUR 30 giugno 1998, n. 18. Riprodotta sulla G.U.
della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 41 (S.S. n. 3).
(2)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 9 luglio
1997, n. 24.
(3) Sostituisce l'art. 20 della legge regionale
9 luglio 1997, n. 20.
(4) Inserisce l'art. 20-bis dopo
l'art. 20 della legge regionale 9 luglio 1997, n.
24. |