R.D. 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

Articolo 1

Saranno rilasciate, a termine dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264 (2), distinte licenze per l'esercizio di ciascuna delle seguenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie:

a) dell'odontotecnico;

b) dell'ottico;

c) del meccanico ortopedico ed ernista;

d) dell'infermiere.

La licenza per infermiere, però, riguarderà o l'esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Le licenze di cui al presente articolo verranno rilasciate dagli istituti o scuole che saranno appositamente istituite di accordo tra i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale e saranno vistate dal prefetto della Provincia.

I corsi per l'esercizio dell'arte di infermiere saranno istituiti in conformità a quanto è disposto dal R. decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento relativo.

Articolo 2

Abrogato dall'art. 21, L. 19 luglio 1940, n. 1098, riportata al n. D/IV.

Articolo 3

L'effettivo esercizio delle arti contemplate dal presente regolamento è subordinato alla registrazione della licenza di cui ai precedenti articoli o del certificato di abilitazione di cui all'art. 32 all'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

L'obbligo della registrazione del titolo compete anche alle infermiere che abbiano conseguito il diploma di cui all'art. 8 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1832 (6).

L'ufficio comunale non potrà procedere alla registrazione se l'aspirante non presenti il certificato di nascita comprovante che abbia raggiunto l'età di anni 21 e il certificato penale di data non anteriore a tre mesi da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 18.

Per coloro, che siano in possesso del titolo di abilitazione di cui alle disposizioni transitorie, la registrazione avrà luogo in base alla presentazione del solo titolo.

Articolo 4

Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire all'esercente la licenza, il diploma o il titolo di abilitazione dopo avervi annotata l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovrà tenere un registro, aggiornato, di tutti gli esercenti le singole arti ausiliarie dei Comuni della Provincia.

Articolo 5

L'esercente arti ausiliarie delle professioni sanitarie che si trasferisce in altro Comune per esercitarvi la propria arte deve far registrare nuovamente la licenza all'ufficio del Comune nel quale si è trasferito presentando il titolo originale e un attestato del podestà del Comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel Comune.

Articolo 6

Quando l'esercizio delle arti contemplate nel presente regolamento si effettua mediante la pubblica vendita di strumenti, apparecchi o altri prodotti speciali, l'ufficio comunale non potrà rilasciare la licenza di vendita ai sensi del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 (6/a) se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria, mediante la esibizione del titolo debitamente registrato, o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo.

In caso di successiva costituzione dovrà notificarsi parimenti il titolo del nuovo esercente.

Tali norme si applicano anche nel caso in cui uno stesso proprietario possieda più esercizi di vendita in uno stesso o in diversi Comuni.

Articolo 7

Nessuna vendita potrà essere effettuata se non direttamente dall'esercente autorizzato, o almeno alla sua presenza.

Ogni contravvenzione alla presente disposizione sarà punita a norma di legge e del presente regolamento; e, in caso che sia stata accertata per più di due volte, potrà dar luogo alla sospensione dall'esercizio dell'arte, fino ad un mese, da decretarsi dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'interno (6/b) entro quindici giorni dalla notifica.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Del provvedimento definitivo sarà data dal prefetto immediata notizia, per l'esecuzione, al podestà del Comune dove trovasi l'esercizio di vendita.

Articolo 8

L'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria incombe anche ai medici chirurghi ed agli abilitati all'esercizio della odontoiatria, in confronto degli odontotecnici che prestino abitualmente la propria opera nei loro gabinetti dentistici.

Articolo 9

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie nelle pubbliche vie o piazze.

Le autorità locali di pubblica sicurezza, pertanto, dovranno vietare la iscrizione dei suddetti esercenti nei registri di cui all'art. 122 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848 (7), e le autorità comunali non potranno rilasciare, in favore dei medesimi, permessi di pubblico posteggio.

Tuttavia, soltanto in occasione di feste, fiere, mercati ed altre pubbliche riunioni, e limitatamente alla loro durata, potranno, da parte delle suddette autorità, rilasciarsi, sotto opportune condizioni per assicurare la serietà e dignità della vendita, temporanee licenze e permessi, sempre che il richiedente comprovi di essere regolarmente autorizzato all'esercizio della rispettiva arte ausiliaria e non esistano nel comune negozi di vendita nei quali tale arte venga abitualmente esercitata.

Articolo 10

A norma dell'art. 5 della legge, le contravvenzioni al disposto degli artt. 3, 6, 8 e 9 i saranno punite, ove non costituiscano reati maggiori previsti dalla legge sull'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie o da altre leggi, con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000.

In caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà mai minore di lire 40.000.

Articolo 11

Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Articolo 12

Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.

E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione.

E' del pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.

Articolo 13

Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:

a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;

b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della

lettera a);

c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.

L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo può essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.

Articolo 14

E' vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata.

Sono compresi in tale divieto:

a) le riduzioni di lussazioni;

b) le incisioni di ascessi anche superficiali;

c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;

d) i cateterismi delle vie genito-primarie, maschili e femminili;

e) le medicazioni delle cavità nasali auricolari, oculari, orali;

f) le medicazioni in genere delle ferite (11).

Articolo 15

Soltanto sotto il controllo del medico curante e consentito agli infermieri di praticare:

a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;

b) medicazioni vaginali e rettali;

c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano (11).

Articolo 16

Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:

a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;

b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;

c) eseguire frizioni;

d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;

e) praticare lavande rettali e vaginali;

f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale,

le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.

Articolo 17

E' vietato agli esercenti di mestieri di manicure e pedicure di compiere qualsiasi atto o prestazione che, esorbitando dalla cura puramente estetica della mano e del piede, rientri fra gli atti propri della professione di medico chirurgo.

I trasgressori saranno puniti con le pene previste dalla legge pel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria.

Articolo 18

E' vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della ipotesi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983 (12), abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre tre mesi per i delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprietà di cui,

rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale detti esercenti siano domiciliati.

L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza, provvederà al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.

L'esercente che, inviatovi dall'ufficio comunale, non consegni ai fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la licenza o titolo di abilitazione sarà punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000.

Articolo 19

Il prefetto della Provincia, con motivato decreto, sentito il medico provinciale, ordina con effetti immediati la cancellazione della registrazione della licenza o del certificato di abilitazione di quegli esercenti che abbiano riportato più di una condanna passata in giudicato per esercizio abusivo della professione sanitaria, o risultino notoriamente e abitualmente dediti all'ubriachezza.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è ammesso, entro quindici giorni dalla notifica, ricorso in via gerarchica al Ministero dell'interno (15).

Copia di ciascun provvedimento definitivo emesso in base al presente articolo dovrà a cura della Prefettura essere comunicata al podestà del Comune dove il condannato esercitava la sua arte.

Articolo 20

Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.

I suddetti esercenti inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.

I contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000. In caso di recidiva la sanzione amministrativa non potrà essere inferiore a lire 40.000.

Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.

Articolo 21

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i funzionari degli uffici municipali d'igiene, i funzionari ed agenti della forza pubblica possono entrare in qualsiasi ora del giorno nei locali di cui all'articolo precedente per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e dal presente regolamento.

Articolo 22

E' vietato a tutti coloro che esercitano le arti contemplate nel presente regolamento di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione delle arti che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa, letterale riproduzione di quelli usati, nella designazione delle arti stesse, dal presente regolamento.

E' ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni che possano comunque ingenerare errori ed equivoci sul contenuto della attività professionale cui i medesimi sono autorizzati in forza del presente regolamento.

Le disposizioni dei due commi precedenti sono applicabili anche ai proprietari delle aziende nelle quali si esercitino le arti che vi sono indicate quando siano persone diverse dagli esercenti le arti stesse.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire 60.000 (16).

In caso di recidiva la sanzione amministrativa non sarà inferiore a lire 40.000 (14).