DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181
(testo contenente modifiche apportate dal
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297)

Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell’effettiva situazione di disagio;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l’articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l’esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000; la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Finalità e definizioni

"1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
    a) i   principi   fondamentali  per  l'esercizio  della  potesta' legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di Bolzano  in  materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di   collocamento,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto legislativo  23 dicembre  1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;
    b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti  potenziali destinatari  di  misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro,  definendone  le  condizioni  di  disoccupazione  secondo gli indirizzi  comunitari  intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ad ogni effetto si intendono per:
    a) "adolescenti  ,  i  minori  di  eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a  venticinque  anni  compiuti  o,  se  in  possesso  di  un  diploma universitario  di  laurea,  fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa   superiore  eta'  definita  in  conformita'  agli  indirizzi dell'Unione europea;
    c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro,  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca  di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti;
    d) "disoccupati  di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca  di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
    e) "inoccupati   di   lunga  durata  ,  coloro  che,  senza  aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione  da  piu'  di  dodici  mesi  o  da piu' di sei mesi se giovani;
    f) "donne   in   reinserimento  lavorativo  ,  quelle  che,  gia' precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
    g) "servizi   competenti   ,   i  centri  per  l'impiego  di  cui all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto legislativo 23 dicembre   1997,   n.  469,  e  gli  altri  organismi  autorizzati  o accreditati  a  svolgere  le  previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano."

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro di cui all’articolo 3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2. Ai fini del presente decreto si intendono per:

  1. "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;
  2. "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore età eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformità agli indirizzi dell’Unione europea;
  3. "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;
  4. "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi;
  5. "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
  6. "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell’inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
  7. "servizi competenti", i centri per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed e) del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresì, al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.

"Art.  1-bis
(Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella  scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento)

  1.  Con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche  sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione  dei  dati  contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda  professionale  dei  lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
  2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli  dei  dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento  ordinario  n.  196  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001. 
  3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione   di  quelle  previste  dall'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle   politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della  gente  di  mare,  prevedendo,  in  applicazione  dei  principi stabiliti   in   materia   dal   presente   decreto,  il  superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio."

Art. 2
Stato di disoccupazione

1.  La  condizione  di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera c), dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.

1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3.   Le   Regioni   definiscono   gli   indirizzi   operativi   per l'accertamento  e  la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell’assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d).

  4.   La   verifica   dell'effettiva   permanenza   nello  stato  di disoccupazione  e'  effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalita':
    a) sulla  base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
    b) in  relazione  al  rispetto  delle  misure  concordate  con il disoccupato.

4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l’effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all’identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell’interessato circa l’effettivo svolgimento dell’attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell’applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro.

5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino inferiori a giorni quindici, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all’emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112- bis, e successive modificazioni.

Art. 3
Indirizzi generali ai servizi per l’impiego ai fini
della prevenzione della disoccupazione di lunga durata

1. Le Regioni definiscono  gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i  servizi  competenti,  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano  al  fine  di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro  e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad  altre  misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
  a) colloquio  di  orientamento  entro  tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
  b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
      1)  nei  confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in   cerca  di  reinserimento  lavorativo,  non  oltre  quattro  mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
      2)   nei   confronti   degli   altri   soggetti  a  rischio  di disoccupazione  di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.

1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l’inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi dell’articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:

  1. nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
  2. nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.

Art.4
Perdita dello stato di disoccupazione

1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di  procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
    a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito di svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
    b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancata presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
    c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato  o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi della legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno a  otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani, nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
    d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  di accettazione  di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.

1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell’interessato degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E’ fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b, e c).

2. Comporta la perdita dell’anzianità dello stato di disoccupazione il rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell’anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalità posseduta dall’interessato.

3. L’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell’anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l’anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.

Art.  4-bis
(Modalita' di assunzione e adempimenti successivi)

1.  I  datori  di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici economici, procedono  all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia  di  rapporto  di  lavoro,  salvo  l'obbligo  di assunzione mediante  concorso  eventualmente  previsto  dagli statuti degli enti pubblici  economici.  Restano ferme le disposizioni speciali previste per  l'assunzione  di  lavoratori  non  comunitari  di cui al decreto legislativo  25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
  2.  All'atto  dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici  economici  sono  tenuti  a  consegnare  ai  lavoratori  una dichiarazione   sottoscritta   contenente  i  dati  di  registrazione effettuata  nel  libro  matricola, nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi 1 e 2, le Regioni possono  prevedere  che  una  quota  delle  assunzioni effettuate dai datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti  pubblici  economici  sia riservata   a  particolari  categorie  di  lavoratori  a  rischio  di esclusione sociale.
  4.  Le  imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono  tenute a comunicare,  entro  il  giorno venti del mese successivo alla data di assunzione,  al  servizio  competente  nel cui ambito territoriale e' ubicata  la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la cessazione  dei  lavoratori  temporanei  assunti  nel  corso del mese precedente.
  5.  I  datori  di  lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche  amministrazioni,  per  quanto  di competenza, sono tenuti, anche  in  caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza   professionale   a  rapporto  di  lavoro  subordinato,  a comunicare,  entro  cinque  giorni,  al  servizio  competente nel cui ambito  territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro  le  seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
    a) proroga del termine inizialmente fissato;
    b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
    c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
    d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
    e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
  6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per le assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
  7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo  lavoro,  i  moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori  di  lavoro  e  delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche'  le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro   per   l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa  con  la Conferenza Unificata.
  8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di  cui  al  comma  2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge  11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti  disposizioni  alla  gestione  ed  alla  amministrazione  del personale  dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali   dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono  o conferiscono  mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,  con  riferimento  all'assolvimento dei predetti obblighi, possono  avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  anche  nei confronti delle medesime  associazioni  sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.

Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. In attesa della attuazione della delega di cui all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell’indennità di mobilità, di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l’attività svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

"2-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si  applicano  a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma  7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e' soppresso."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 2000

CIAMPI

D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino