|
LEGGE 16 novembre 2001, n.405 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 633):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti), dal Ministro della salute (Sirchia) il 19
settembre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 5a commissione
(Bilancio) e 12a (Igiene e sanita), in sede referente, il
20 settembre 2001 con il parere delle commissioni 1a, 6a,
8a, 10a della Giunta per gli affari delle Comunita' europee
e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 25 settembre 2001.
Esaminato dalle commissioni riunite, in sede referente,
il 26 settembre 2001; 9, 10, 11 e 16 ottobre 2001.
Esaminato in aula il 23 e 24 ottobre 2001 ed approvato
il 25 ottobre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1876):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 29 ottobre 2001 con il parere del
Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V,
VI, VIII, XI, XIV, e Parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 6, 7 e 8 novembre
2001.
Esaminato in aula l'8, 9 e 14 novembre 2001 ed
approvato il 15 novembre 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
218 del 19 settembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 21.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 2001, n. 347.
All'articolo 1, al coma 1, terzo periodo, la parola: "approvato" e'
sostituita dalla seguente: "sancito".
All'articolo 2:
al comma 1, seconda periodo, le parole: "prevedono, inoltre,
l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni" sono sostituite dalle
seguenti: ", inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare";
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al fine del contenimento della spesa sanitaria, pur nel
rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla vigente normativa
in materia di smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, gli stessi
possono essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione
mediante prodotti registrati presso il Ministero della salute che
assicurino un abbattimento della carica batterica non inferiore al
99,999 per cento e nel pieno rispetto del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute degli
operatori. I rifiuti sanitari speciali non tossico-nocivi, dopo un
procedimento di disinfezione di una durata non inferiore a 72 ore, o
sottoposti a processo di sterilizzazione mediante autoclave dotata di
sistemi di monitoraggio e controllo delle fasi di sterilizzazione,
possono essere assimilati ai rifiuti urbani";
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "decidere" sono inserite
le seguenti: ", con proprio provvedimento,";
al comma 3, dopo le parole: "per beni e servizi," e' inserita la
seguente: "e";
al comma 5, nell'alinea, le parole: "dopo il comma 6" sono sostituite
dalle seguenti: "dopo il comma 5" e le parole: "6-bis", "6-ter" e
"6-quater" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
"5-bis", "5-ter" e "5-quater";
dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte,
prima delle parole: "Sono soppressi" le seguenti: "A far data dal 1
febbraio 2002"".
All'articolo 3:
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere
nonche' delle aziende ospedaliere autonome, di garantire l'equilibrio
economico;";
ai commi 3, 4, 6 e 7 le parole: "ed integrazioni" sono soppresse;
il comma 5 e' soppresso.
All'articolo 4:
al comma 3, le parole: "Stato-regioni 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "Stato-regioni di cui all'articolo 1, comma 1";
dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini ed alle
modalita' previste dall'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed all'articolo 24,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le regioni
possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinare
i tributi regionali di cui all'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992 con propri provvedimenti da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001. La maggiorazione
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche superiore alla aliquota dello 0,5 e' determinata con legge
regionale".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "ed un migliore rapporto tra costi e benefici"
sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio delle categorie
terapeutiche omogenee"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con decreto del Presidente del Consiglia dei ministri, da adottare
entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: "A decorrere dal 1 novembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 dicembre 2001";
al comma 2, la parola: "spedizione" e' sostituita dalle seguenti:
"presentazione, da parte dell'assistito,";
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: "con l'eccezione dei
pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie".
All'articolo 8, comma 1:
la lettera a) e' soppressa;
alla lettera b), la parola: "b)" e' sostituita dalla seguente: "a)";
le parole: "dei medicinali di cui alla lettera a)" sono sostituite
dalle seguenti: "delle categorie di medicinali che richiedono un
controllo ricorrente del paziente" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "con le medesime modalita' previste per la
distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio
sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione";
alla lettera c), la parola: "c)" e' sostituita dalla seguente: "b)";
alla lettera d), la parola: "d)" e' sostituita dalla seguente: "c)";
le parole: "dimissione del" sono sostituite dalle seguenti:
"dimissione dal".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali
destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e' limitata al numero
massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non puo' comunque
superare i sessanta giorni di terapia.
2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 467, nonche' il primo e il secondo periodo del comma
9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione
monodose ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti
affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati
esclusivamente per fleboclisi e' confermata la possibilita' di
prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del
dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' consentita la
prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni".
Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Medicinali non soggetti a ricetta medica). - 1. Le
confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica
immesse sul mercato a partire dal 1 marzo 2002 devono recare un
bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da
parte del consumatore; il bollino sara' definito con decreto non
regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. E' ammesso il libero e diretto accesso da parte dei
cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia".
All'articolo 10:
al comma 1, lettera a), la parola: "terapeutiche" e' soppressa.
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Percentuale di sconto a carica delle farmacie). - 1. Il
terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie
rurali che godono dell'indennita' di residenza ai sensi dell'articolo
2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote
di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di
Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire
500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte
in misura pari al 60 per cento"".
Dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
"Art. 11-bis. - (Monitoraggio). - 1. Il Ministro della salute ed il
Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente
l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento
all'andamento della spesa farmaceutica".
|