Gazzetta Ufficiale N. 38 del 15 Febbraio 2003

LEGGE 27 dicembre 2002, n.289

Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2002).

TITOLO I 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO 

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre
2002, n. 289, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
   Art. 1.
   (Risultati differenziali)
 1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da
   finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200
   milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni
   debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
   livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
   all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
   modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
   complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
   interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003,
   resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro
   per l'anno finanziario 2003.
   2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
   finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
   conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
   rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di
   euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210
   milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il
   livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
   rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di
   euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il
   livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
   rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello
   massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in
   289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
   3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
   intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
   prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
   ammortamento a carico dello Stato.
   4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
   rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
   interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
   finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
   finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
   fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
   la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
   economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
   finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
   di programmazione economico-finanziaria.
 Avvertenza:
   - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
   dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
   dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
   disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
   sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
   e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
   approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
   fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
   modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
   invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
   qui trascritti.
   Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
   pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
   europee (GUCE).
   Note all'art. 1:
   - Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
   legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
   contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
   "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
   tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
   programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
   presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
   disegno di legge finanziaria.
   2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
   di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
   quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
   nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
   periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
   dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
   finanziari agli obiettivi.
   3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
   delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
   Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
   effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
   considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
   a) il livello massimo del ricorso al mercato
   finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
   competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
   bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
   contabili pregresse specificamente indicate;
   b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
   degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
   determinazione del quantum della prestazione, afferenti
   imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
   vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
   essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
   conseguenti all'andamento dell'inflazione;
   c) la determinazione, in apposita tabella, per le
   leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
   quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
   considerati;
   d) la determinazione, in apposita tabella, della
   quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
   considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
   permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
   quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
   e) la determinazione, in apposita tabella, delle
   riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
   pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
   f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
   per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
   vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
   le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
   stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
   qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
   considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
   prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
   tra le spese in conto capitale;
   g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
   11 - bis e le corrispondenti tabelle;
   h) l'importo complessivo massimo destinato, in
   ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
   rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
   dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
   modifiche del trattamento economico e normativo del
   personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
   compreso nel regime contrattuale;
   i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
   alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
   i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o
   riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
   ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
   caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
   dei saldi di cui alla lettera a);
   i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o
   riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
   direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
   esclusione di interventi di carattere localistico o
   microsettoriale;
   i - quater) norme recanti misure correttive degli
   effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11 - ter,
   comma 7.
   4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
   delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
   nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
   copertura di nuove o maggiori spese.
   5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
   Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
   ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
   nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
   nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
   11 - bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
   delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
   e contributive e delle riduzioni permanenti di
   autorizzazioni di spesa corrente.
   6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
   copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
   disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
   determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
   correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
   determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
   documento di programmazione economico - finanziaria, come
   deliberato dal Parlamento.
   6 - bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
   finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
   adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11 -
   ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
   ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
   comma 3, lettera i - quater).".

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATACAPO IPRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
                               Art. 2.
     (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  3,  relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
   le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
   10"   sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  della  deduzione
   spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
   seguente:

   "Art.   10-bis.   (Deduzione   per  assicurare  la  progressivita'
dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito
d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  agli  articoli  46,  con esclusione di quelli
indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis),  d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di  un  importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  lettera  a), la
deduzione  di  cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro,  non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
   4.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata  di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
   5.  La  deduzione  di  cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente  al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle  deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di  cui  all'articolo  10  e  diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se  il  predetto  rapporto  e'  maggiore  o  uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione
non  compete;  negli  altri  casi,  ai fini del predetto rapporto, si
computano le prime quattro cifre decimali";

   c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   L'imposta   lorda   e'  determinata  applicando  al  reddito
complessivo,  al  netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10    e    della   deduzione   per   assicurare   la   progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

   "1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito complessivo concorrono
soltanto  redditi  di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni  per  un  importo  non  superiore  a  185,92  euro  e  quello
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e delle
relative  pertinenze  l'imposta  non  e'  dovuta.  Se,  alle medesime
condizioni  previste  nel  periodo  precedente, i redditi di pensione
sono  superiori  a  7.500  euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte  d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";

d) l'articolo  13,  relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
   seguente:

   "Art.  13.  (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione
di  quelli  indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere
a),   b),  c),  c-bis),  d),  h-bis)  e  l),  spetta  una  detrazione
dall'imposta lorda pari a:

a) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
   non a 29.500 euro;
b) 235  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
   non a 36.500 euro;
c) 180  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
   non a 41.500 euro;
d) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
   non a 46.700 euro;
e) 25  euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
   a 52.000 euro.

   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70  euro  se  il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
   non a 27.000 euro;
b) 170  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
   non a 29.000 euro;
c) 290  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
   non a 31.000 euro;
d) 230  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
   non a 36.500 euro;
e) 180  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
   non a 41.500 euro;
f) 130  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
   non a 46.700 euro;
g) 25  euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
   a 52.000 euro.

   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa  di  cui  all'articolo  79,  spetta  una detrazione dall'
imposta lorda pari a:

   a)  80  euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
   b)  126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma
non a 31.000 euro;
   c)  80  euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.

   4.  Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
   2.   All'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, dopo le
parole:  "i  corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le  seguenti:  ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
   3.  Ai  fini  della  determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone  fisiche  dovuta  sul  reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le  disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  in  vigore  al  31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
   4.  La  deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile  delle  addizionali  all'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma  2,  secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e  dall'articolo  1,  comma  4,  del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
   5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre  2003,  per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro,  per  una  quota  pari  al 36 per cento degli importi rimasti a
carico  del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo.  Nel  caso  in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio  realizzati  fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione  di  interventi  iniziati  successivamente  al 1 gennaio
1998,  ai  fini  del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio  edilizio  di  cui  all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente
persona  fisica  dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni
non  utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso
dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per  intero,  esclusivamente  all'erede  che  conservi  la detenzione
materiale  e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari
di  un  diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio,
di  eta'  non  inferiore  a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere
ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.
   6.  All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole:  "31  dicembre  2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
   7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle  persone  fisiche  di  un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di  altri  componenti  del  medesimo  nucleo  familiare presso scuole
paritarie,  nel  limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   8.  Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Nella  determinazione  dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita'  qualificabili  come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
   9.  Sono  indeducibili  ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni  o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o  farmacisti,  allo  scopo  di  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  la
diffusione  di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
   10.  La  revisione  delle  aliquote  e  degli scaglioni di reddito
prevista  nel  comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per  i  periodi  di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
   11.  Per  l'anno  2003  i  redditi  derivanti da lavoro dipendente
prestato,  in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero  in  zone  di  frontiera  ed  in  altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
   12.  Il  primo  periodo  del  sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito  dal  seguente:  "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alte   vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
   13.  Al  comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  concernente  l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi  ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31  dicembre  2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 dicembre
2003".

      
                  Note all'art. 2:
              - Il  testo  del  comma 1 dell'art. 3 (base imponibile)
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          22 dicembre   1986,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  si  applica sul reddito complessivo del
          soggetto,  formato  per  i  residenti  da  tutti  i redditi
          posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
          nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili
          indicati nell'art. 10, nonche' della deduzione spettante ai
          sensi dell'art. 10 - bis.";
              - Il  testo  dell'art. 11 (determinazione dell'imposta)
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
          22 dicembre   1986,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
          lorda  e' determinata applicando al reddito complessivo, al
          netto  degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
          deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
          di  cui  all'art.  10  -  bis,  le  seguenti  aliquote  per
          scaglioni di reddito:
                a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
                b) oltre  15.000  euro  e  fino a 29.000 euro, 29 per
          cento;
                c) oltre  29.000  euro  e  fino a 32.600 euro, 31 per
          cento;
                d) oltre  32.600  euro  e  fino a 70.000 euro, 39 per
          cento;
                e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
              1  -  bis.  Se  alla formazione del reddito complessivo
          concorrono  soltanto  redditi  di  pensione non superiori a
          7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
          a  185,92  euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
          abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
          non  e'  dovuta.  Se, alle medesime condizioni previste nel
          periodo  precedente, i redditi di pensione sono superiori a
          7.500  euro  ma  non  a  7.800 euro, non e' dovuta la parte
          d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra
          il reddito complessivo e 7.500 euro.
              2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
          lorda,   fino   alla  concorrenza  del  suo  ammontare,  le
          detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13 - bis.
              3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
          di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
          14  e  15.  Salvo  quanto  disposto  nel  comma 3 - bis, se
          l'ammontare  dei  crediti  di imposta e' superiore a quello
          dell'imposta  netta  il  contribuente  ha  diritto,  a  sua
          scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
          dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
          chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
              3  -  bis.  Il  credito  di  imposta  spettante a norma
          dell'art.   14,   per   la   parte   che   trova  copertura
          nell'ammontare  delle  imposte  di  cui alla lettera b) del
          comma   1  dell'art.  105,  e'  riconosciuto  come  credito
          limitato   ed   e'  escluso  dall'applicazione  dell'ultimo
          periodo  del  comma  3.  Il  credito  limitato si considera
          utilizzato  prima  degli  altri  crediti  di  imposta ed e'
          portato  in  detrazione  fino  a  concorrenza  della  quota
          dell'imposta  netta  relativa  agli  utili  per  i quali e'
          attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
          di   detti   utili   comprensivo  del  credito  limitato  e
          l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
          stesso  e  al  netto delle perdite di precedenti periodi di
          imposta ammesse in diminuzione.
              3  -  ter. Relativamente al credito di imposta limitato
          di  cui  al  comma  3 - bis, il contribuente ha facolta' di
          avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
              - Il  testo  del  comma  2,  lettera  a),  dell'art. 23
          (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n. 600 del 29 settembre 1973
          (disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi),  come  modificato  dalla  legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "2. La ritenuta da operare e' determinata:
                a) sulla  parte  imponibile delle somme e dei valori,
          di  cui  all'art.  48  del  testo  unico  delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  esclusi  quelli
          indicati  alle  successive  lettere b) e c), corrisposti in
          ciascun  periodo  di paga, con le aliquote dell'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
          paga  i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto
          della deduzione di cui all'art. 10 - bis del medesimo testo
          unico,   ed   effettuando   le  detrazioni  previste  negli
          articoli 12  e  13,  del  citato testo unico, rapportate al
          periodo  stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
          del  citato  testo  unico sono effettuate se il percipiente
          dichiara   di  avervi  diritto,  indica  le  condizioni  di
          spettanza  e  si  impegna  a  comunicare tempestivamente le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i periodi di imposta successivi;".
              - Il   testo   vigente   del   comma   2  dell'art.  50
          (Istituzione  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche)  del  decreto legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
          seguente:
              "2.  L'addizionale  regionale e' determinata applicando
          l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
          la  residenza,  al  reddito complessivo determinato ai fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, al netto
          degli   oneri  deducibili  riconosciuti  ai  fini  di  tale
          imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
          anno  l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
          delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
          agli  articoli  14  e  15  del  citato testo unico, risulta
          dovuta.".
              - Il testo vigente del comma 4, dell'art. 1 del decreto
          legislativo  28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una
          addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
          10,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
          dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
          e' il seguente:
              "4.  L'addizionale e' determinata applicando al reddito
          complessivo  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  al  netto  degli oneri deducibili
          riconosciuti  ai  fini di tale imposta l'aliquota stabilita
          ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
          risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
          al  netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei
          crediti  di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
              - Il  testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica), e' il seguente:
              "Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
          di   recupero  del  patrimonio  edilizio).  -  1.  Ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche, si detrae
          dall'imposta   lorda,   fino   alla   concorrenza  del  suo
          ammontare,  una  quota  delle  spese  sostenute  sino ad un
          importo  massimo  delle  stesse  di  lire  150  milioni  ed
          effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
          interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
          della  legge  5 agosto  1978, n. 457, sulle parti comuni di
          edificio  residenziale  di  cui  all'art.  1117, n. 1), del
          codice   civile,   nonche'   per   la  realizzazione  degli
          interventi  di  cui  alle  lettere b), c) e d) dell'art. 31
          della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
          unita'  immobiliari  residenziali  di  qualsiasi  categoria
          catastale,  anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
          pertinenze.  Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
          progettazione  e  per  prestazioni  professionali  connesse
          all'esecuzione  delle  opere  edilizie e alla messa a norma
          degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
          quanto  riguarda  gli impianti elettrici, e delle norme UNI
          -CIG,  di  cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli
          impianti  a  metano.  La stessa detrazione, con le medesime
          condizioni  e  i medesimi limiti, spetta per gli interventi
          relativi  alla  realizzazione  di  autorimesse o posti auto
          pertinenziali  anche a proprieta' comune, alla eliminazione
          delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
          e  montacarichi,  alla realizzazione di ogni strumento che,
          attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
          di  tecnologia  piu'  avanzata,  sia  adatto  a favorire la
          mobilita'  interna ed esterna all'abitazione per le persone
          portatrici  di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
          dell'art.  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
          all'adozione  di  misure finalizzate a prevenire il rischio
          del  compimento  di  atti  illeciti da parte di terzi, alla
          realizzazione  di  opere  finalizzate  alla cablatura degli
          edifici,  al  contenimento  dell'inquinamento  acustico, al
          conseguimento   di   risparmi  energetici  con  particolare
          riguardo  all'installazione di impianti basati sull'impiego
          delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
          misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
          di  opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
          sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
          evitare  gli  infortuni  domestici. Gli interventi relativi
          all'adozione  di  misure  antisismiche  e all'esecuzione di
          opere  per  la  messa  in  sicurezza  statica devono essere
          realizzati   sulle   parti   strutturali  degli  edifici  o
          complessi    di   edifici   collegati   strutturalmente   e
          comprendere  interi  edifici  e,  ove  riguardino  i centri
          storici,  devono  essere  eseguiti  sulla  base di progetti
          unitari  e  non  su singole unita' immobiliari. Gli effetti
          derivanti  dalle disposizioni di cui al presente comma sono
          cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
          oggetto  di  vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
          1089,  e successive modificazioni, ridotte nella misura del
          50 per cento.
              1  - bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
          sostenute    per    la   redazione   della   documentazione
          obbligatoria  atta  a  comprovare  la sicurezza statica del
          patrimonio  edilizio,  nonche'  per  la realizzazione degli
          interventi    necessari    al   rilascio   della   suddetta
          documentazione.
              2.  La  detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
          quote  costanti  nell'anno  in  cui sono state sostenute le
          spese  e  nei  quattro  periodi  d'imposta  successivi.  E'
          consentito,  alternativamente,  di  ripartire  la  predetta
          detrazione  in  dieci  quote  annuali  costanti  e  di pari
          importo.
              3.  Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto
          con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
          le  procedure  di  controllo,  da effettuare anche mediante
          l'intervento  di  banche  o  della  societa' Poste italiane
          S.p.a.,   in   funzione   del   contenimento  del  fenomeno
          dell'evasione   fiscale  e  contributiva,  ovvero  mediante
          l'intervento  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, in
          funzione  dell'osservanza  delle norme in materia di tutela
          della  salute  e  della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
          cantieri,  previste  dal  decreto  legislativo 19 settembre
          1994,  n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494,    e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,
          prevedendosi  in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
          dal  diritto  alla  detrazione.  Le  detrazioni  di  cui al
          presente   articolo sono   ammesse   per   edifici  censiti
          all'ufficio  del  catasto  o  di  cui  sia  stato richiesto
          l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
          sugli  immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
          dovuta.
              4.  In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
          3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
          tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
              5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
          anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
          eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
          inagibili   o   inabitabili  o  interventi  finalizzati  al
          recupero    di    immobili   di   interesse   artistico   o
          architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
          alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto  anche
          pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
          agevolata    e'   applicata   limitatamente   alle   unita'
          immobiliari  oggetto di detti interventi e per la durata di
          tre anni dall'inizio dei lavori.
              6.  La  detrazione  compete, per le spese sostenute nel
          periodo  d'imposta  in corso alla data del 1 gennaio 1998 e
          in  quello  successivo,  per una quota pari al 41 per cento
          delle  stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
          in  corso  alla  data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001,
          per una quota pari al 36 per cento.
              7.  In  caso  di  vendita dell'unita' immobiliare sulla
          quale  sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
          1   le   detrazioni   previste  dai  precedenti  commi  non
          utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
          rimanenti   periodi   di   imposta   di   cui  al  comma  2
          all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
              8.  I  fondi  di  cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
          incrementare  le  risorse di cui alla lettera b) del citato
          comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
          modalita' di cui alla medesima lettera b).
              9.  (Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662),  (riportati  alla nota
          seguente).
              10.  L'art.  32  della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
          successive  modificazioni,  deve  intendersi  nel senso che
          l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
          dell'espressione  del  parere  di  propria competenza, deve
          attenersi    esclusivamente    alla    valutazione    della
          compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
          i  quali  e'  richiesta  la  sanatoria,  in  relazione alle
          specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
              11.  (commi  1 e 2 dell'art. 9, della legge 28 dicembre
          2001, n. 448) (riportati dopo la nota seguente)".
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 2  dell'art.  9
          (Ulteriori  effetti  di  precedenti  disposizioni fiscali.)
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2002)",  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "2.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  l'incentivo  fiscale previsto dall'art. 1
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  si  applica anche nel caso di interventi di
          restauro  e  risanamento conservativo e di ristrutturazione
          edilizia  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  riguardanti interi
          fabbricati,  eseguiti  entro il 31 dicembre 2003 da imprese
          di   costruzione   o   ristrutturazione  immobiliare  e  da
          cooperative   edilizie,   che  provvedano  alla  successiva
          alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
          2004.  In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
          lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
          o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
          di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
          eseguiti,  che  si  assume  pari al 25 per cento del prezzo
          dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'atto pubblico di
          compravendita   o   di   assegnazione  e,  comunque,  entro
          l'importo  massimo  previsto  dal medesimo art. 1, comma 1,
          della citata legge n. 449 del 1997.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488,  recante  "Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2000), come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art.  7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
          aggiunto,  di  altre imposte indirette e per l'emersione di
          base  imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
          favorevoli  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
          ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
          soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
          10 per cento:
                a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
          di  anziani  ed  inabili  adulti,  di  soggetti  affetti da
          disturbi  psichici  e  mentali,  di  tossicodipendenti e di
          malati  di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
          anche  coinvolti  in  situazioni  di  disadattamento  e  di
          devianza;
                b) le  prestazioni  aventi  per oggetto interventi di
          recupero  del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
          comma,  lettere a), b), e) e d), della legge 5 agosto 1978,
          n.  457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
          abitativa  privata.  Con decreto del Ministro delle finanze
          sono   individuati  i  beni  che  costituiscono  una  parte
          significativa   del   valore   delle  forniture  effettuate
          nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
          ai  quali  l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
          del   valore   complessivo   della   prestazione   relativa
          all'intervento   di  recupero,  al  netto  del  valore  dei
          predetti beni.
              2.  L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica alle
          operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
              - Si  trascrive  il testo vigente del comma 3 dell'art.
          17   (Regolamenti)  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si riporta il testo dell'art. 14 (Razionalizzazione e
          soppressione  di  agevolazioni  tributarie  e  recupero  di
          imposte e di base imponibile) della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), come,
          da ultimo, modificato dalla legge qui pubblicata.
              "Art.  14. - 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977,
          n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) nel  secondo comma sono soppresse le parole da: ";
          il loro ammontare" fino a: "statuto regionale";
                b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
              "La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi
          interessi,  rimborsati  ai  sensi  del  secondo comma viene
          effettuata  entro  il  31 marzo  dell'anno  successivo  con
          versamenti  a  carico del bilancio della regione siciliana;
          il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata
          del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo
          dal  1  gennaio  1991  al  31 dicembre 1993 sono restituiti
          entro il 30 aprile 1994".
              2.  Il  comma 11  dell'art.  11 della legge 30 dicembre
          1991,   n.   413,  e'  abrogato.  Il  gettito  dell'imposta
          sostitutiva  di  cui  allo  stesso  articolo,  affluito  al
          bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  50,  comma  2,  le parole; "posseduti a
          titolo  di  proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto reale
          ovvero" sono soppresse;
                b) nell'art.  50,  comma 8, primo periodo, le parole:
          "ridotto  del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
          "ridotto  del  5 per cento"; al secondo periodo, le parole:
          "ridotto  del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
          "ridotto del 25 per cento";
                c) nell'art.   54,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "4.  Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
          comma  2,  concorrono  a  formare  il  reddito per l'intero
          ammontare  nell'esercizio  in  cui  sono  state  realizzate
          ovvero,  se  i beni sono stati posseduti per un periodo non
          inferiore  a  tre anni, a scelta del contribuente, in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei  successivi ma non
          oltre il quarto.";
                d) nell'art. 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita
          dalla seguente:
                "b) i  proventi  in  denaro  o in natura conseguiti a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dell'art. 53. Tali
          proventi  concorrono a formare il reddito in quote costanti
          nell'esercizio   in   cui   sono  stati  conseguiti  e  nei
          successivi   ma   non  oltre  il  nono;  tuttavia  il  loro
          ammontare,  nel limite del 50 per cento e se accantonato in
          apposito  fondo  del passivo, concorre a formare il reddito
          nell'esercizio   e   nella  misura  in  cui  il  fondo  sia
          utilizzato  o  i  beni  ricevuti  siano  destinati  all'uso
          personale  o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
          o    destinati    a    finalita'   estranee   all'esercizio
          dell'impresa.";
                e) nell'art.   62,  il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "3.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori delle
          societa'  in nome collettivo e in accomandita semplice sono
          deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
          erogati  sotto  forma  di  partecipazione  agli  utili sono
          deducibili  anche  se  non imputati al conto dei profitti e
          delle perdite.";
                f) nell'art.   62,   comma  4,  le  parole:  ",  agli
          amministratori  delle  societa'  in  nome  collettivo  e in
          accomandita semplice" sono soppresse;
                g) nell'art.  67,  comma  8  -  bis, le parole: "e le
          spese  di  impiego  e  manutenzione"  sono sostituite dalle
          seguenti:  "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e
          riparazione";
                h) nell'art.   73,  comma  3,  il  primo  periodo  e'
          sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli
          oneri  derivanti  da  operazioni  a  premio e da concorsi a
          premio   sono   deducibili   in   misura   non   superiore,
          rispettivamente,  al  30  per  cento  e  al  70  per  cento
          dell'ammontare  degli  impegni  assunti  nell'esercizio,  a
          condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
          distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma,
          le   parole:   "quarto  esercizio"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "terzo esercizio";
                i) nell'art.  95,  comma 2,  il  secondo  periodo  e'
          sostituito  dal  seguente:  "La  disposizione  del comma 3,
          dell'art.  62  vale  anche per le partecipazioni agli utili
          spettanti ai promotori e ai soci fondatori.";
                l) nell'art.  109,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente:
              "2.  Nella  determinazione del reddito di impresa degli
          enti  non  commerciali  che  nel  periodo  di imposta hanno
          esercitato   attivita'   commerciali   senza   contabilita'
          separata  sono  deducibili  le spese e gli altri componenti
          negativi  risultanti  in  bilancio  che  si  riferiscono ad
          operazioni    effettuate    nell'esercizio   di   attivita'
          commerciali.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi,
          relativi   a   beni   e   servizi   adibiti  promiscuamente
          all'esercizio   di   attivita'   commerciali   e  di  altre
          attivita',  sono  deducibili  per la parte del loro importo
          che  corrisponde  al  rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
          altri   proventi   che  concorrono  a  formare  il  reddito
          d'impresa  e  l'ammontare  complessivo  di tutti i ricavi e
          proventi;   per  gli  immobili  e'  deducibile  la  rendita
          catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
          parte  del  loro  ammontare  che  corrisponde  al  predetto
          rapporto".
              4.  Nelle  categorie  di  reddito  di  cui  all'art. 6,
          comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
          in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
          o  attivita'  qualificabili  come illecito civile, penale o
          amministrativo   se  non  gia'  sottoposti  a  sequestro  o
          confisca   penale.  I  relativi  redditi  sono  determinati
          secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
              4  -  bis.  Nella  determinazione  dei  redditi  di cui
          all'art.  6,  comma  1,  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, non sono ammessi in deduzione i
          costi  o  le  spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
          qualificabili   come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
          diritti costituzionalmente riconosciuti.
              5.   I  proventi  accantonati  nei  fondi  del  passivo
          costituiti  ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  nel  testo  vigente  anteriormente  alla  data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  concorrono  a
          formare  il  reddito nell'esercizio e nella misura in cui i
          fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di
          perdite  di  esercizio  o  i  beni ricevuti siano destinati
          all'uso  personale  o  familiare  dell'imprenditore o siano
          assegnati ai soci.
              6.  Nell'art.  25  -  bis, sesto comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per
          cento  delle  provvigioni  percepite" sono sostituite dalle
          seguenti:    "commisurata    all'intero   ammontare   delle
          provvigioni percepite".
              7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f),
          g),  i)  e l), si applicano dal periodo di imposta in corso
          al   31 dicembre   1993.   Le  disposizioni  del  comma  3,
          lettera c),  si  applicano  per le plusvalenze realizzate a
          decorrere  dal  periodo  di imposta in corso al 31 dicembre
          1993.  La  disposizione del comma 3, lettera d), si applica
          per  i  proventi  conseguiti  a  titolo  di contributo o di
          liberalita'  a  decorrere dal periodo d'imposta in corso al
          31 dicembre  1993. La disposizione del comma 3, lettera h),
          si   applica   per   gli  accantonamenti  deducibili  nella
          determinazione  del  reddito del periodo d'imposta in corso
          al   31 dicembre  1993.  Le  disposizioni  del  comma 6  si
          applicano   alle  provvigioni  corrisposte  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
              8.   Al   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n. 633, e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
                a) nell'art.  4,  quarto comma, e' aggiunto, in fine,
          il  seguente  periodo:  "Per  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni   di   servizio   effettuate   da  associazioni
          culturali  o  sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
          codice  civile,  la  disposizione  si applica nei confronti
          degli   associati  o  partecipanti  minori  d'eta',  e  per
          i maggiorenni,  a  condizione che questi abbiano il diritto
          di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
          e  dei  regolamenti  e per la nomina degli organi direttivi
          dell'associazione  ed  abbiano diritto a ricevere, nei casi
          di  scioglimento  della  medesima, una quota del patrimonio
          sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
          generale";
                b) nell'art.  10,  primo  comma,  il  numero  20)  e'
          sostituito dal seguente:
                "20)  Le  prestazioni educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni,  comprese  le
          prestazioni   relative   all'alloggio,   al  vitto  e  alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da  istituzioni,  collegi  o pensioni annessi, dipendenti o
          funzionalmente  collegati,  nonche'  le  lezioni relative a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale";
                c) nell'art.  19,  secondo comma, la lettere a), b) e
          c) sono sostituite dalle seguenti:
                "a)    l'imposta   relativa   all'acquisto   o   alla
          importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
          lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
          cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
          detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
          utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
          dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
          arti e professioni;
                b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
          tabella  B  e  delle  navi  e imbarcazioni da diporto e dei
          relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
          servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
          impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
          beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
          formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
          in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
          importazione  di  motocicli e di autovetture ed autoveicoli
          gia'  indicati  nell'art.  26, lettere a) e c), del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non
          compresi  nell'allegata  tabella  B  e  non  adibiti ad uso
          pubblico,  che  non  formano oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,  e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
          alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
          16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
          riparazione  relative  ai  beni  stessi,  non e' ammessa in
          detrazione  salvo  che  per  gli agenti o rappresentanti di
          commercio";
                d) nell'art.   19,   secondo  comma,  lettera e),  le
          parole:  "nei  pubblici  esercizi"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:   ",   con   esclusione   delle  somministrazioni
          effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
          dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  aziendale o
          interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese
          che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,";
                e) nell'art.  34, dopo il primo comma, e' inserito il
          seguente:
              "La  detrazione  non  e'  forfettizzata per le cessioni
          degli  animali  vivi  della  specie  bovina,  compresi  gli
          animali  del  genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva
          da   atto   non   assoggettato   ad  IVA,  ovvero  da  atto
          assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
              9.   Le   disposizioni  dell'art.  19,  secondo  comma,
          lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  633, come modificato dal comma 8 del
          presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 2000.
              10.  I  versamenti  eseguiti  dagli  enti  pubblici per
          l'esecuzione   di   corsi   di  formazione,  aggiornamento,
          riqualificazione     e    riconversione    del    personale
          costituiscono  in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
          servizi  esenti  dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
          dell'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633.
              11.  Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
          a  decorrere  dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al
          comma  10  sono  applicabili  ai soli versamenti relativi a
          contributi  deliberati  e assegnati in data successiva al 1
          gennaio 1994.
              12.  Sono abrogati l'art. 5, secondo comma, della legge
          10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del decreto -
          legge   22 dicembre   1981,   n.   790,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art.
          3  -  terdecies del decreto - legge 1 ottobre 1982, n. 696,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre
          1982,  n. 883, nonche', l'art. 73, comma 2, del testo unico
          approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
              13.  All'art.  5,  secondo  comma, della legge 8 giugno
          1978,  n.  306,  le parole: "che abbiano impostato i propri
          impianti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "che abbiano
          ottenuto  il  decreto  di  approvazione  del  progetto e di
          assegnazione delle aree".
              14.  All'art.  111,  comma  3,  del  testo  unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  periodo: "Per le cessioni di beni e le
          prestazioni   di   servizio   effettuate   da  associazioni
          culturali  o  sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
          codice  civile,  la  disposizione  si applica nei confronti
          degli   associati  o  partecipanti  minori  d'eta'  e,  per
          i maggiorenni,  a  condizione che questi abbiano il diritto
          di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
          e  dei  regolamenti  e per la nomina degli organi direttivi
          dell'associazione  ed  abbiano diritto a ricevere, nei casi
          di  scioglimento  della  medesima, una quota del patrimonio
          sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
          generale".
              15.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  3 della legge
          26 gennaio  1983,  n.  18, si applicano fino al 31 dicembre
          1997  e  limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di
          utilizzazione  degli apparecchi misuratori fiscali e' stato
          introdotto  dall'art.  12  della legge 30 dicembre 1991. n.
          413.
              16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal
          1  gennaio  1994  e  quelle  del  comma 15  a decorrere dal
          periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
              17.  All'art.  48,  comma  6,  primo periodo, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
          le  parole:  "e dai membri della Corte costituzionale" sono
          inserite  le seguenti: nonche' i vitalizi di cui al secondo
          comma  dell'art.  24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600".
              18.  Il  comma  6 - bis dell'art. 2 del decreto - legge
          2 marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  27 aprile  1989,  n. 154, e' abrogato. Per i periodi
          d'imposta  anteriori  a  quelli aventi inizio dal 1 gennaio
          1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione
          del  regime  fiscale  di cui all'art. 2, comma 6 - bis, del
          decreto   -legge  2 marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.".
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.  75  (Norme  generali  sui componenti del reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi  e  negativi,  per i quali le precedenti norme del
          presente  capo  non  dispongono  diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,   le   spese   e   gli   altri  componenti  di  cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
              2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
          successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
          trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
                b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
          contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
              3.  I  ricavi,  gli  altri proventi di ogni genere e le
          rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
              4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  dei  profitti e delle perdite relativo
          all'esercizio   di  competenza.  Sono  tuttavia  deducibili
          quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
          e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio  precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono  o  consentono  il  rinvio. Le spese e gli oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite  concorrono  a  formare il reddito, sono ammessi in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi  e  precisi,  salvo  quanto stabilito per le apposite
          scritture nel successivo comma 6.
              5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito;  se si riferiscono indistintamente ad
          attivita'  o  beni  produttivi di proventi computabili e ad
          attivita'  o  beni  produttivi  di proventi non computabili
          nella  determinazione  del  reddito  sono deducibili per la
          parte  corrispondente  al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
          dell'art. 63.
              5  - bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
          gli  interessi  e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
          che  eccedono  l'ammontare  degli interessi passivi, fino a
          concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
          e  gli  altri componenti negativi di cui alla seconda parte
          del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
          predetto  art.  63,  non  si  tiene  conto  di un ammontare
          corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".
              - Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 (Tassazione
          separata)  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917 del 22 dicembre 1986, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  si  applica  separatamente sui seguenti
          redditi:
                a) trattamento  di fine rapporto di cui all'art. 2120
          del  codice  civile  e  indennita'  equipollenti,  comunque
          denominate,  commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
          dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
          e  g)  del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
          all'art.  2122  del codice civile; altre indennita' e somme
          percepite  una  volta  tanto in dipendenza della cessazione
          dei  predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
          le  somme  risultanti  dalla capitalizzazione di pensioni e
          quelle  attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
          ai  sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
          e  i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
          sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
          procedure    esecutive,    a   seguito   di   provvedimenti
          dell'autorita'  giudiziaria  o di transazioni relativi alla
          risoluzione del rapporto di lavoro;
                a  -  bis)  le prestazioni pensionistiche di cui alla
          lettera  h  - bis) del comma l dell'articolo 47, erogate in
          forma   di  capitale,  ad  esclusione  del  riscatto  della
          posizione  individuale  ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
          lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
          diverso  da  quello esercitato a seguito di pensionamento o
          di  cessazione  del  rapporto di lavoro per mobilita' o per
          altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
                b) emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di lavoro
          dipendente  riferibili  ad  anni  precedenti, percepiti per
          effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
          atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre cause non
          dipendenti  dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
          e  le  indennita'  di  cui al comma l dell'articolo 47 e al
          comma 2 dell'articolo 46;
                c) indennita'   percepite   per   la  cessazione  dei
          rapporti  di  collaborazione  coordinata e continuativa, di
          cui  al  comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
          risulta  da  atto  di  data  certa anteriore all'inizio del
          rapporto  nonche',  in  ogni  caso,  le  somme  e  i valori
          comunque  percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
          anche  se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
          esecutive,   a   seguito  di  provvedimenti  dell'autorita'
          giudiziaria  o di transazioni relativi alla risoluzione dei
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
                c - bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
          comma  5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1 - bis del
          decreto-legge  10 giugno  1994,  n.  357,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1994,  n.  489,
          corrisposti anticipatamente;
                d) indennita'   per  la  cessazione  di  rapporti  di
          agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
                e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
          notarili;
                f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
          termine  dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
          dell'articolo  4  della  legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
          rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
                g) plusvalenze,  compreso  il  valore  di avviamento,
          realizzate  mediante  cessione  a titolo oneroso di aziende
          possedute  da  piu'  di cinque anni e redditi conseguiti in
          dipendenza  di  liquidazione, anche concorsuale, di imprese
          commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
                g - bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma l
          dell'art.  81  realizzate  a  seguito  di cessioni a titolo
          oneroso    di   terreni   suscettibili   di   utilizzazione
          edificatoria  secondo  gli strumenti urbanistici vigenti al
          momento della cessione;
                h) indennita'  per  perdita dell'avviamento spettanti
          al  conduttore  in  caso  di  cessazione della locazione di
          immobili  urbani  adibiti  ad  usi  diversi  da  quello  di
          abitazione   e  indennita'  di  avviamento  delle  farmacie
          spettanti al precedente titolare;
                i) indennita'  spettanti  a  titolo  di risarcimento,
          anche  in  forma  assicurativa, dei danni consistenti nella
          perdita di redditi relativi a piu' anni;
                l)  redditi  compresi  nelle  somme  attribuite o nel
          valore  normale  dei  beni assegnati ai soci delle societa'
          indicate  nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e
          riduzione  del  capitale  o agli eredi in caso di morte del
          socio,   e  redditi  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di
          liquidazione,  anche concorsuale, delle societa' stesse, se
          il  periodo  di  tempo intercorso tra la costituzione della
          societa'  e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
          la  deliberazione  di  riduzione del capitale, la morte del
          socio  o  l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
          anni;
                m) redditi  compresi  nelle  somme  attribuite  o nel
          valore  normale  dei  beni  assegnati  ai  soci di societa'
          soggette  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
          anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
          costituzione  della societa', la comunicazione del recesso,
          la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
          liquidazione e' superiore a cinque anni;
                n) redditi  compresi nelle somme o nel valore normale
          dei  beni  attribuiti  alla  scadenza  dei  contratti e dei
          titoli  di  cui  alle  lettere  a), b), f) e g) del comma l
          dell'articolo  41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
          fonte  a  titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
          periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
          cinque anni;
                n  -  bis)  somme  conseguite a titolo di rimborso di
          imposte  o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
          quali  si  e' fruito della detrazione in periodi di imposta
          precedenti.  La  presente  disposizione non si applica alle
          spese  rimborsate  di  cui  all'articolo 13 - bis, comma l,
          lettera c), quinto e sesto periodo."
              - Il testo del sesto comma dell'art. 25 - bis (Ritenuta
          sulle  provvigioni  inerenti  a rapporti di commissione, di
          agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
          procacciamento  di affari) del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  600  del  29  settembre  1973 (Disposizioni
          comuni   in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Per  le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
          a  domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114, la ritenuta e' applicata a titolo
          d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
          percepite  ridotto  del  22 per cento a titolo di deduzione
          forfetaria  delle spese di produzione del reddito.". Per le
          prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
          disposizioni indicate nei commi che precedono.
              - Si   riporta  il  testo  del  comma  4  dell'art.  30
          (Disposizioni  in  materia  di imposta sul valore aggiunto)
          della  legge  23 dicembre  2000, n. 388, (legge finanziaria
          2001), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "4.  L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
          afferente  le  operazioni  aventi  per oggetto ciclomotori,
          motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
          del  comma  l  dell'articolo  19  -  bis  1 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
          prorogata  da  ultimo  al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
          comma   3,   della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e'
          ulteriormente   prorogata  al  31 dicembre  2003;  tuttavia
          limitatamente         all'acquisto,        all'importazione
          all'acquisizione    mediante    contratti    di   locazione
          finanziaria,   noleggio   e  simili  di  detti  veicoli  la
          indetraibilita'  e'  ridotta  al  90 per cento del relativo
          ammontare  ed  al  50  per  cento  nel  caso di veicoli con
          propulsori non a combustione interna.".

      

                               Art. 3.
(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
                       delle persone fisiche)

   1.  In  funzione  dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:

a) gli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul  reddito  delle
   persone   fisiche   per   ,i  comuni  e  le  regioni,  nonche'  la
   maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
   produttive   di   cui   all'articolo  16,  comma  3,  del  decreto
   legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
   al  29  settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
   in  vigore  per  l'anno  2002,  sono  sospesi fino a quando non si
   raggiunga  un  accordo  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
   1997,  n.  281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
   ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo  restando  quanto  stabilito dall'accordo interistituzionale
   tra  il  Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
   montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
   di  studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
   alla  lettera  a),  i  principi  generali  del coordinamento della
   finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli
   117,  terzo  comma,  118  e 119 della Costituzione. Per consentire
   l'applicazione  del  principio  della compartecipazione al gettito
   dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province,
   citta'  metropolitane  e regioni, previsto dall'articolo 119 della
   Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al precedente periodo
   propone  anche  i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
   del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
   dell'attivita'  produttiva  in regioni diverse. In particolare, ai
   fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
   della  Regione  siciliana,  di cui al regio decreto legislativo 15
   maggio  1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone le modalita'
   mediante  le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
   4,  comma  2,  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
   successive  modificazioni,  i  soggetti  passivi  dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  fisiche  e dell'imposta sul reddito delle
   persone   giuridiche,   che   esercitano   imprese  industriali  e
   commerciali  con  sede  legale  fuori dal territorio della Regione
   siciliana,  ma  che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
   assolvono  la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
   Regione  stessa.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
   ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
   di  concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali, con il
   Ministro   dell'interno   e   con   il  Ministro  per  le  riforme
   istituzionali  e  la  devoluzione,  e'  definita  la  composizione
   dell'Alta    Commissione,    della   quale   fanno   parte   anche
   rappresentanti  delle regioni e degli enti locali, designati dalla
   Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
   28  agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti
   per  il  suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle
   sue  attivita'.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio
   2003.  L'Alta  Commissione  di  studio  presenta al Governo la sua
   relazione   entro  il  31  marzo  2003.  Il  Governo  presenta  al
   Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
   dato  conto  degli  interventi,  anche  di  carattere legislativo,
   necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
   Per  l'espletamento  della  sua  attivita'  l'Alta  Commissione si
   avvale  della  struttura di supporto della Commissione tecnica per
   la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
   di  costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
   e  delle  finanze  fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
   dell'Alta  Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
   previste  per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica
   per  la  spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta
   Commissione,  ivi  compresi  gli oneri relativi agli emolumenti da
   corrispondere  ai  componenti,  fissati  con  decreto del Ministro
   dell'economia e delle finanze.

   2.  All'articolo  52  della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti la Commissione fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".

      
                  Note all'art. 3:
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  titolo V della parte
          seconda della Costituzione:
              "Ordinamento   della   Repubblica   -  le  regioni,  le
          province, i comuni".
              Il   testo   vigente   del   comma   3   dell'art.   16
          (determinazione   dell'imposta),  del  decreto  legislativo
          15 dicembre   1997,   n.   446,  (Istituzione  dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali), e'
          il seguente:
              "3.  A  decorrere dal terzo anno successivo a quello di
          emanazione  del presente decreto, le regioni hanno facolta'
          di  variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
          di   un   punto  percentuale.  La  variazione  puo'  essere
          differenziata  per  settori di attivita' e per categorie di
          soggetti passivi.";
              - Si  trascrive  la  rubrica  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997 n. 281:
              "Definizione  ed  ampliamento  delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato - citta' ed autonomie locali." Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Si  trascrive  il testo del terzo comma dell'art. 117
          della Costituzione:
              "Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";
              - Si   trascrive   il  testo  dell'art.  l  l  8  della
          Costituzione:
              "Art.  118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le
          citta'    metropolitane    sono    titolari   di   funzioni
          amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
          statale  o  regionale, secondo le rispettive competenze. La
          legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
          regioni  nelle  materie  di  cui  alle  lettere b) e h) del
          secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni   culturali.  Stato,  regioni,  citta'  metropolitane,
          province  e  comuni  favoriscono  l'autonoma iniziativa dei
          cittadini,  singoli  e  associati,  per  lo  svolgimento di
          attivita'  di  interesse generale, sulla base del principio
          di sussidiarieta'.
              - Si   trascrive   il   testo   dell'art.   119   della
          Costituzione:
              "Art.   119   -   I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa.  I  comuni,  le  province, le citta'
          metropolitane   e   le   regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi  erariali  riferibile  al loro territorio. La legge
          dello  Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
          di  destinazione,  per  i  territori  con  minore capacita'
          fiscale  per  abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
          cui   ai   commi  precedenti  consentono  ai  comuni,  alle
          province,  alle  citta'  metropolitane  e  alle  regioni di
          finanziare   integralmente   le   funzioni  pubbliche  loro
          attribuite.   Per  promuovere  lo  sviluppo  economico,  la
          coesione  e  la  solidarieta'  sociale,  per  rimuovere gli
          squilibri  economici  e  sociali,  per favorire l'effettivo
          esercizio  dei  diritti  della  persona, o per provvedere a
          scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
          Stato  destina  risorse  aggiuntive  ed effettua interventi
          speciali  in favore di determinati comuni, province, citta'
          metropolitane  e  regioni. I comuni, le province, le citta'
          metropolitane  e  le  regioni  hanno un proprio patrimonio,
          attribuito  secondo  i  principi generali determinati dalla
          legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
          per  finanziare  spese  di  investimento.  E'  esclusa ogni
          garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
              - Il  testo  dell'art.  37  dello statuto della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  convertito  in  legge costituzionale dalla
          legge   costituzionale   26 febbraio  1948,  n.  2,  e'  il
          seguente:
              "Art.  37.  -  Per le imprese industriali e commerciali
          che  hanno  la  sede  centrale  fuori  dal territorio della
          regione,  ma  che  in  essa hanno stabilimenti ed impianti,
          nell'accertamento  dei  redditi  viene determinata la quota
          del  reddito  da  attribuire  agli stabilimenti ed impianti
          medesimi.
              L'imposta  relativa  a detta quota compete alla regione
          ed   e'   riscossa   dagli   organi  di  riscossione  della
          medesima.".
              - Il   testo   dell'art.   4,   comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
              "2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
          regioni  si  considera  prodotto nel territorio di ciascuna
          regione  il valore della produzione netta proporzionalmente
          corrispondente  all'ammontare  delle retribuzioni spettanti
          al  personale  a  qualunque  titolo  utilizzato, compresi i
          redditi   assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,  i
          compensi  ai  collaboratori coordinati e continuativi e gli
          utili  agli associati in partecipazione di cui all'articolo
          11,  comma l, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
          stabilimenti,  cantieri,  uffici o basi fisse, operanti per
          un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
          di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
          societa'  finanziarie,  ad eccezione della Banca d'Italia e
          dell'Ufficio  italiano cambi, le imprese di assicurazione e
          le   imprese   agricole  proporzionalmente  corrispondente,
          rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la
          clientela,  agli  impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
          raccolti  presso  gli  uffici e all'estensione dei terreni,
          ubicati  nel  territorio  di ciascuna regione. Si considera
          prodotto  nella  regione  nel  cui  territorio  il soggetto
          passivo  e'  domiciliato  il  valore della produzione netta
          derivante  dalle  attivita'  esercitate  nel  territorio di
          altre  regioni  senza  l'impiego,  per  almeno tre mesi, di
          personale.".
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
          regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le citta' individuate dall'articolo 17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il  testo  dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
          n.  62,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   52.   -  La  commissione  parlamentare  per  le
          questioni  regionali  prevista dall'art. 126, quarto comma,
          della  Costituzione,  e'  composta  di  quindici deputati e
          quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di
          proporzionalita'.  Essi  rimangono  in carica per la durata
          delle legislature delle rispettive Camere.
              La  commissione  elegge nel proprio seno un presidente,
          due   vicepresidenti   e  due  segretari.  I  membri  della
          commissione  non  possono  partecipare  alle  sedute in cui
          siano  discusse  questioni  della  regione  nei cui collegi
          siano  stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta
          da  deputati  e  senatori all'uopo designati dai Presidenti
          delle rispettive Camere.
              Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti  la commissione
          fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
          esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
          dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".

      

                               Art. 4.
    (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
   utili  distribuiti  da  societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
   cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo  91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
   reddito  delle  persone  giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
   sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
   o  partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
   cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
   al  comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
   seguenti: "al 51,51 per cento".

   2.  Ai  fini  della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui  al  comma  4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze  assoggettate  all'imposta  sostitutiva  in  applicazione
degli  articoli  1  e  4,  comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo  4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.

      
                  Note all'art. 4:
              - Il  testo  del  comma  1 dell'articolo 14 (credito di
          imposta  per gli utili distribuiti da societa' ed enti) del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre l 986,
          n.  917  (approvazione  del  "testo unico delle imposte sui
          redditi"),  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "1.   Se   alla   formazione  del  reddito  complessivo
          concorrono  utili  distribuiti  in  qualsiasi forma e sotto
          qualsiasi   denominazione   dalle  societa'  o  dagli  enti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87,
          al  contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
          56,25   per   cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a
          decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  al 51,51 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo   a   quello   in   corso  al  1  gennaio  2003,
          dell'ammontare  degli  utili  stessi nei limiti in cui esso
          trova  copertura  nell'ammontare  delle imposte di cui alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'articolo  91 (Aliquota
          dell'imposta)  del  decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917  (approvazione del "testo unico
          delle  imposte  sui  redditi"), come modificato dalla legge
          qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.  L'imposta  e'  commisurata  al reddito complessivo
          netto  con  l'aliquota  del  36  per cento, a decorrere dal
          periodo  d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
          cento,  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso al 1
          gennaio 2003.".
              - Il   testo   dei   commi  4  e  5  dell'articolo  105
          (Adempimenti  per  l'attribuzione  del credito d'imposta ai
          soci  o  partecipanti  sugli utili distribuiti) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
          (approvazione del "testo unico delle imposte sui redditi"),
          come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "4.  Concorrono  a  formare  l'ammontare  di  cui  alla
          lettera  b)  del  comma  1:  1)  l'imposta, calcolata nella
          misura  del  56,25  per  cento, per i proventi conseguiti a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
          e  del  51,51  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti  a
          decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
          corrispondente  ai proventi che in base agli altri articoli
          del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
          a  formare  il  reddito  della societa' o dell'ente e per i
          quali  e' consentito computare detta imposta fra quelle del
          presente  comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno
          concorso  a formare il reddito della societa' o dell'ente e
          per  i  quali  e' stato attribuito alla societa' o all'ente
          medesimo  il credito d'imposta limitato di cui all'articolo
          94,  comma 1 - bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
          cui  al numero l) e' commisurata all'utile di esercizio che
          eccede  quello  che  si  sarebbe  formato  in  assenza  dei
          proventi  medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al
          numero  2)  e'  computata fino a concorrenza del credito di
          imposta   ivi  indicato,  utilizzato  in  detrazione  dalla
          societa'  o  dall'ente  secondo  le disposizioni del citato
          articolo 94, comma 1 - bis.
              5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
          soci   o   partecipanti   del   credito  d'imposta  di  cui
          all'articolo  14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
          del  comma  1  sono  ridotti,  fino  a concorrenza del loro
          ammontare,  di  un  importo pari al 56,25 per cento, per le
          distribuzioni  deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
          successivo  a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51
          per  cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
          periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
          2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
          fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo
          44,  distribuiti  ai  soci  o  partecipanti,  nonche' delle
          riduzioni  del capitale che si considerano distribuzione di
          utili  ai  sensi  del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli
          importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e'
          stato   stabilito  diversamente,  comportano  la  riduzione
          prioritariamente   dell'ammontare   indicato   alla  citata
          lettera a).".
              - Si  trascrive  il  testo vigente degli articoli 1 e 4
          del  decreto  legislativo  8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino
          delle  imposte  sui  redditi applicabili alle operazioni di
          cessione  e  conferimento  di aziende, fusione, scissione e
          permuta di partecipazioni):
              "Art.  1  (Imposta  sostitutiva  sulle  plusvalenze  da
          cessione  di  azienda o di partecipazioni di controllo o di
          collegamento).  -  1. Le plusvalenze realizzate mediante la
          cessione  di aziende possedute per un periodo non inferiore
          a  tre  anni  e  determinate  secondo  i  criteri  previsti
          dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917, possono essere assoggettate ad
          un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi,  con
          l'aliquota  del  19 per cento. La presente disposizione non
          si  applica  alle  plusvalenze realizzate nei casi previsti
          dall'articolo   125   del  medesimo  testo  unico,  recante
          disposizioni  in  materia  di  tassazione dei redditi delle
          imprese fallite o in liquidazione coatta.
              2.    L'opzione    per    l'applicazione   dell'imposta
          sostitutiva  va  esercitata nella dichiarazione dei redditi
          del  periodo  di  imposta  nel  quale  le  plusvalenze sono
          realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
          piu'   operazioni,   l'opzione  puo'  riguardare  anche  le
          plusvalenze derivanti da singole operazioni.
              3.  Le  disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
          alle   plusvalenze   realizzate  mediante  la  cessione  di
          partecipazioni  di  controllo  o  di collegamento, ai sensi
          dell'articolo    2359   del   codice   civile,   contenente
          disposizioni   in   materia   di   societa'  controllate  e
          collegate,   che   risultano   iscritte   come  tali  nelle
          immobilizzazioni  finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per
          le  sollecitazioni  all'investimento,  effettuate  ai sensi
          della  parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo
          24 febbraio   1998,   n.   58,   con   cui  vengono  cedute
          partecipazioni  di collegamento ai sensi dell'articolo 2359
          del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per
          l'offerente  la perdita del controllo ai sensi del medesimo
          articolo,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 si
          applicano     indipendentemente    dall'acquisizione    del
          collegamento  o  del  controllo  da  parte  degli  aderenti
          all'offerta.   L'imposta   sostitutiva   e'  applicata  con
          l'aliquota  del  19 per cento sulle plusvalenze determinate
          secondo  le  disposizioni del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              4.  Qualora  le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
          realizzate  dalle  societa' di cui all'articolo 5 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          l'imposta  sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
          esercitano   l'opzione   nella  dichiarazione  dei  redditi
          indicata  nel  comma  2 e provvedono alla liquidazione e al
          versamento.".
              "Art.  4  (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
          soggetto  conferitario).  -  1.  I  conferimenti di aziende
          possedute   per  un  periodo  non  inferiore  a  tre  anni,
          effettuati  tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma
          1,  lettere  a)  e  b),  del  testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  non costituiscono
          realizzo   di   plusvalenze  o  minusvalenze.  Tuttavia  il
          soggetto  conferente  deve  assumere,  quale  valore  delle
          partecipazioni   ricevute,   l'ultimo   valore  fiscalmente
          riconosciuto   dell'azienda   conferita   e   il   soggetto
          conferitario  subentra nella posizione di quello conferente
          in   ordine   agli   elementi  dell'attivo  e  del  passivo
          dell'azienda   stessa,   facendo   risultare   da  apposito
          prospetto    di    riconciliazione,    da   allegare   alla
          dichiarazione  dei  redditi, i dati esposti in bilancio e i
          valori fiscalmente riconosciuti.
              2.  In  luogo  dell'applicazione delle disposizioni del
          comma  1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
          di  conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione
          puo'  essere  esercitata  anche  per  i conferimenti di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          544,  recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
          comunitarie   relative   al   regime  fiscale  di  fusioni,
          scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
              3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
          2,  l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
          a  seguito  del  conferimento  si considera formato con gli
          utili  di  cui  all'articolo  41,  comma 1, lettera e), del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  concernente  la  tassazione degli utili derivanti
          dalla   partecipazione   in   societa'   ed  enti  soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche, per la
          parte   che   eccede  il  valore  fiscalmente  riconosciuto
          dell'azienda conferita.".
              - Il  testo  del  comma 2 dell'articolo 4 (Disposizioni
          speciali)  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467
          recante  "Disposizioni  in  materia  di imposta sostitutiva
          della maggiorazione  di  conguaglio e di credito di imposta
          sugli  utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162,
          lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
          il seguente:
              "2.  Ferma  rimanendo  la  disposizione del comma 1, le
          plusvalenze   assoggettate   all'imposta   sostitutiva   in
          applicazione  dell'articolo  1  e dell'articolo 4, comma 2,
          del  predetto  decreto legislativo recante la disciplina ai
          fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
          e  conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
          partecipazioni  e  il  reddito assoggettato all'imposta sul
          reddito  delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1,
          comma   1,   del  citato  decreto  legislativo  recante  la
          disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito,  rilevano  anche  agli  effetti  della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'articolo  105,  secondo  i  criteri  previsti per i
          proventi  di  cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si
          considera  come  provento  non assoggettato a tassazione la
          quota  del  47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto
          reddito  conseguiti  a  decorrere  dal periodo d'imposta in
          corso  al  1  gennaio  2001,  e  del  45,72 per cento delle
          plusvalenze  e  dei redditi medesimi conseguiti a decorrere
          dal  periodo  d'imposta  in corso al 1 gennaio 2003; per le
          societa'  quotate,  tali misure sono pari, rispettivamente,
          all'80,56 per cento e all'80 per cento.".

      

                               Art. 5.
    (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)

   1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all'articolo  10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
   fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo   10-bis,   comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
   "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  recante  disposizioni  comuni  per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

   "a)  sono  ammessi  in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie  contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti,  ai  disabili  e  le  spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
   2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
   "2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali e per prestazioni di
lavoro  autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma  1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Per  le  imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci,
sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita'  di  trasferta  previste
contrattualmente,  per la parte che non concorre a formare il reddito
del  dipendente  ai  sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
   c) al comma 2, primo periodo, le parole:
   "alla   generalita'  dei  dipendenti  e  dei  collaboratori"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla  generalita'  o  a  categorie dei
dipendenti e dei collaboratori";
   d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad  e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro  5.625  se  la  base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
   euro 180.834,91;
c) euro  3.750  se  la  base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
   euro 180.909,91;
d) euro  1.875  se  la  base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
   euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

   "4-bis.1.  Ai  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore  della  produzione  non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un  massimo  di  cinque;  la  deduzione  e' ragguagliata ai giorni di
durata  del  rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e),  la  deduzione  spetta  solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti
impiegati  anche  nelle  attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo  periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma  2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i  quali  spetta  la  deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto  degli  apprendisti,  dei  disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
   4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata inferiore o
superiore   a   dodici   mesi  e  in  caso  di  inizio  e  cessazione
dell'attivita'  in  corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base  imponibile  di  cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di
cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";

f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".

   3.  Il  comma  2-quinquies  dell'articolo  3  del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
   "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi  erogati  a  norma di legge concorrono alla determinazione
della   base   imponibile   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  componenti
negativi  non  ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia  prevista  l'esclusione  dalla  base imponibile delle imposte sui
redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  non sia prevista dalle leggi
istitutive  dei  singoli  contributi  ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".

      
                  Note all'art. 5:
              - Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del
          valore   della   produzione   netta  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre
          1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta  regionale sulle
          attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle
          aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali),  gia'  modificato
          dall'art.  1  del  decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
          506,   come   ulteriormente   modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "1.  Per  gli  enti  privati  non  commerciali  di  cui
          all'articolo   3,   comma   1,   lettera  e)  che  svolgono
          esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per
          i  consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  di  primo e di
          secondo  grado,  anche  costituiti  sotto forma di societa'
          cooperativa  o  consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
          della  legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
          sezione  dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto
          legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e'
          determinata   in   un   importo  pari  all'ammontare  delle
          retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
          assimilati   a   quelli   di   lavoro   dipendente  di  cui
          all'articolo  47 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  dei  compensi  erogati per
          collaborazione   coordinata  e  continuativa  di  cui  agli
          articoli  49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di
          lavoro   autonomo   non   esercitate  abitualmente  di  cui
          all'articolo  81,  comma  1,  lettera  l), del citato testo
          unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base
          imponibile  le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad
          esse  equiparati  di  cui all'articolo 47, comma 1, lettera
          d),  del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla
          lettera  c)  dello  stesso  articolo  47 del medesimo testo
          unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
          relative a borse di studio o assegni.".
              - Il   testo   del   comma   1   dell'art.   10  -  bis
          (Determinazione  del  valore  della  produzione  netta  dei
          soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis)
          della  legge  15 dicembre  1997,  n.  446,  gia' modificato
          dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "1.  Per  i  soggetti  di  cui all'articolo 3, comma 1,
          lettera  e  - bis), la base imponibile e' determinata in un
          importo  pari  all'ammontare  delle retribuzioni erogate al
          personale  dipendente,  dei  redditi assimilati a quelli di
          lavoro  dipendente  di  cui all'articolo 47 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
          compensi    erogati   per   collaborazione   coordinata   e
          continuativa  di  cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
          nonche'  per  attivita'  di  lavoro autonomo non esercitate
          abitualmente  di  cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
          del  citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
          le  somme  di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
          medesimo  testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
          persone  fisiche.  Sono  in  ogni  caso  escluse dalla base
          imponibile  le  borse  di  studio e gli altri interventi di
          sostegno  erogati  dalle regioni, dalle province autonome e
          dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
          universitario,  nonche'  dalle  universita', ai sensi della
          legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
          articolo  non  si  applicano ai soggetti indicati nel primo
          periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
          enti  commerciali  in quanto aventi per oggetto esclusivo o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
          la  base  imponibile e' determinata secondo le disposizioni
          contenute  negli  articoli  precedenti.  Sono escluse dalla
          base  imponibile  le  somme  di  cui  all'art. 47, comma 1,
          lettera  c),  del  medesimo testo unico esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche.".
              - Il  testo  dell'art.  11  (Disposizioni comuni per la
          determinazione  del  valore  della  produzione netta) della
          legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1
          del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art.
          16   della   legge  del  23 dicembre  2000,  n.  388,  come
          ulteriormente  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
          valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione
          della base imponibile:
                a) sono  ammessi  in  deduzione  i  contributi per le
          assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
          le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
          per  il  personale  assunto  con  contratti di formazione e
          lavoro;
                b) non sono ammessi in deduzione:
                  1)  i  costi  relativi  al personale classificabili
          nell'art.  2425,  primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
          del codice civile;
                  2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali  e per
          prestazioni  di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
          di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                  3)   i  costi  per  prestazioni  di  collaborazione
          coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art. 49, commi 2,
          lettera  a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
          redditi;
                  4)  i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
          a  quello  dipendente  ai  sensi  dell'art. 47 dello stesso
          testo unico delle imposte sui redditi;
                  5)   gli   utili   spettanti   agli   associati  in
          partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
          comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
                  6)  il  canone  relativo  a  contratti di locazione
          finanziaria   limitatamente   alla  parte  riferibile  agli
          interessi  passivi  determinata  secondo  le  modalita'  di
          calcolo,   anche  forfetarie,  stabilite  con  decreto  del
          Ministro delle finanze.
              1  -  bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
          di  merci,  sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita' di
          trasferta  previste  contrattualmente, per la parte che non
          concorre  a  formare  il  reddito  del  dipendente ai sensi
          dell'art.  48,  comma  5, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917.
              2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
          ogni   caso,   escluse   le   somme  erogate  a  terzi  per
          l'acquisizione   di   beni  e  di  servizi  destinati  alla
          generalita'   o   a   categorie   dei   dipendenti   e  dei
          collaboratori    e   quelle   erogate   ai   dipendenti   e
          collaboratori  medesimi  a  titolo di rimborso analitico di
          spese   sostenute   nel   compimento  delle  loro  mansioni
          lavorative.  Gli  importi spettanti a titolo di recupero di
          oneri  di  personale distaccato presso terzi non concorrono
          alla  formazione  della  base imponibile. Nei confronti del
          soggetto  che impiega il personale distaccato, tali importi
          si  considerano  costi relativi al personale non ammessi in
          deduzione  ovvero  concorrenti  alla  formazione della base
          imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 -
          bis, comma 1.
              3.  Ai  fini della determinazione della base imponibile
          di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
          gli  oneri  classificabili  fra  le  voci diverse da quelle
          indicate  in  detti  articoli,  se  correlati  a componenti
          positivi  e negativi del valore della produzione di periodi
          d'imposta  precedenti  o  successivi  e,  in  ogni caso, le
          plusvalenze  e  le minusvalenze relative a beni strumentali
          non  derivanti  da  operazioni di trasferimento di azienda,
          nonche'   i   contributi  erogati  a  norma  di  legge  con
          esclusione  di  quelli  correlati a componenti negativi non
          ammessi in deduzione.
              4.   Indipendentemente  dalla  collocazione  nel  conto
          economico,  i componenti positivi e negativi sono accertati
          in ragione della loro corretta classificazione.
              4  -  bis.  Per  i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
          concorrenza, i seguenti importi:
                a) euro  7.500  se la base imponibile non supera euro
          180.759,91;
                b) euro  5.625  se  la  base  imponibile  supera euro
          180.759,91 ma non euro 180.834,91;
                c)  euro  3.750  se  la  base  imponibile supera euro
          180.834,91 ma non euro 180.909,91;
                d)  euro  1.875  se  la  base  imponibile supera euro
          180.909,91 ma non euro 180.984,91.