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LEGGE 8 gennaio 2002, n.1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario. Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 10-1-2002 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario e' convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 824):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 12
novembre 2001.
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, il 12 novembre 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 5a, 6a, 7a, 11a e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 13 novembre 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 21, 28 novembre
2001, il 4, 11 dicembre 2001.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12
dicembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2104):
Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali), in sede referente, il 14 dicembre 2001
con pareri del comitato per la legislazione e delle
commissioni I, V, VII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII
(Affari sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19
dicembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 824-B):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita), in
sede referente, il 20 dicembre 2001 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 12a commissione il 20 dicembre 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.
Avvertenza:
Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
263 del 12 novembre 2001.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 65.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12
novembre 2001, n. 402
All'articolo 1, comma 1:
all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite
dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie
assistenziali e le case di riposo";
alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono
inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della
procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001";
alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre
1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL
integrativo del 20 settembre 2001".
All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il
31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle
corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione
triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni".
All'articolo 1, comma 2:
dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le
seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
le case di riposo,";
dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti:
"in forza di un contratto con l'azienda";
le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi,
alla libera professione ancorche' resa all'amministrazione di
appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime
libero professionale e sono assimilate, ancorche' rese
all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli
fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi
versati all'INAIL".
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono
inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".
All'articolo 1, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, individua, con proprio decreto
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria,
fatte salve le competenze gia' attribuite alle professioni sanitarie
disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000,
n. 251, nonche', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere
formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono
stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento
pratico, nonche' i principi per la composizione della commissione
esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente"
e' soppressa.
All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche"
sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".
All'articolo 1, comma 10, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente,
dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di
assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di
laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati
dalle universita'".
All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,
le altre istituzioni e enti che svolgono attivita' sanitarie e
socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o
laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea,
fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
10-ter. Il Ministro della salute puo' autorizzare le regioni a
compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto
ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio
in Italia della specifica professione".
All'articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" e'
soppressa.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica
del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art. 1-ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di
Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".
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