Legge 1 agosto 2002, n. 185
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto 2002)
conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (G.U. n. 144 del 21 giugno 2002)
Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione



Art. 1

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, già disposta per gli immobili ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogato fino al 30 giugno 2003.
  2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi 5 e 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimenti da emanarsi entro il termine di otto giorni dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
Art. 2


  1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003.
Art. 3


  1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003.
Art. 4


  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.