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Legge 24 dicembre 2003, n. 350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 196
Art. 1.
(Risultati
differenziali)
1. Per l’anno 2004, il livello massimo
del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al
netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed
in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni
di euro. 3. I livelli del ricorso
al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Art.
2.
(Disposizioni in materia di
entrate)
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole
da: «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è
stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per
cento».
2. All’articolo 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per
gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, ovunque
ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«anni dal 1998 al 2004»;
b) al
comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina,
prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2004.
4. Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione
del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. 5. Per l’anno 2004
sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. 6. Al testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 29,
comma 2, la lettera c) è sostituita dalla
seguente: «c)
le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali»; b) dopo
l’articolo 78 è inserito il seguente: «Art.
78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per le attività dirette alla
produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’articolo 29, comma
2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a
formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario
relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla
superficie eccedente.
2. Per le attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 29,
comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato
applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,
conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per
cento. 3. Per le attività
dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del
codice civile, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il
coefficiente di redditività del 25 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a),
b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice. 5. Il
contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione del reddito
nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul
valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni»;
c) all’articolo 85, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis.
In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui
all’articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che
svolgono le attività di cui all’articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma
2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di
redditività di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 78-bis. Le disposizioni
del presente comma non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80». 7. Dopo
l’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, è inserito il
seguente: «Art. 34-bis. - (Attività agricole
connesse) – 1. Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla
fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
l’imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle
operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo
di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle
importazioni.
2. Il contribuente ha facoltà di
non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l’opzione o
la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo normale si esercitano con
le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442, e successive modificazioni».
8. All’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nel
primo
comma: 1)
dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione,
valorizzazione,»;
2)
le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,» sono
soppresse; 3)
dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente:
«prevalentemente»; 4)
le parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono
soppresse;
b) il secondo comma è
abrogato. 9. All’onere derivante dal comma 8,
stabilito in 16,9 milioni di euro per l’anno 2005 e 9,6 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
10. All’articolo 33 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
4: 1)
alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno dell’8 per cento»;
2)
alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5
per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003
almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato riferito al
2003 almeno del 3,5 per cento»; 3)
alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per cento
dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» sono sostituite dalle
seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle
imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i
predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili»;
b) al comma 6, le
parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»;
c) dopo
il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del
comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal
rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari
dichiarato»; d) il
comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per i
periodi d’imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito
d’impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti
all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di
cui: a) al primo
comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d)
e d-bis), dell’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; c) all’articolo
55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e) dopo il comma 8 è
inserito il seguente: «8-bis. Per i medesimi
periodi d’imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d’impresa o di
lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore
reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato»; f) al
comma 9, le parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti:
«non soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è
sostituita dalla
seguente: «c)
gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a
quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma
4»; g) il comma 11 è
sostituito dal seguente: «11. La sospensione
dell’esercizio dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi,
qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere
la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso
di un quinquennio; in deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione è immediatamente
esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il
presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di
entrata in vigore del presente
decreto»; h) al comma
12, lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel medesimo
comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a regimi forfettari»
sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi forfettari»;
i) al
comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono
definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di
soggetti titolari di partita IVA»; l) al comma 14 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente si applica solo
con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11. Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale
comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio
dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni
di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e
ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti
criteri: a) il 20 per
cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso
confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di
superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale
del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al
fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle persone e
delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte
alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della
sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni
ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a)
all’articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite le
seguenti: «e per l’anno 2004»;
b)
all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le
seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione»; c) all’articolo
19, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»; d) all’articolo
21, comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»; e) all’articolo
21, comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004».
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo
13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre
2004.
14. All’articolo 6 del decreto del
Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: «10%» sono sostituite
dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si applica anche ai
successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga
esigenza. 15. La detrazione
fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete,
per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60.000 euro,
per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di prevedere
la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed
aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli
oneri correlati al costo di costruzione. 16. All’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 dicembre 2004» e: «30
giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 36 per cento» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del 41 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo
dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 60.000
euro». 17. All’articolo 30, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al
31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004». 18. Sono confermate per l’anno 2004 le
disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito
dell’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 19. Il termine
previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è
prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il
2004. 20. All’articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera
b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2004»;
b) al
comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni»; c) al comma 1,
lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza del
30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i suoi
membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre
2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro
territorio».
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli
effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla
lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei
lavori dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato
disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale,
l’applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di
tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché,
relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base
delle norme statali che disciplinano il tributo. 23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1º
gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro
ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia. 24.
All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2005». 25. Nell’articolo 10,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il
31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre
2002». L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente
comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento
del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel
2006. 26. Le disposizioni
previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso
la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e
quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva dovuta
in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50
per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è effettuato
l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società
bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria
conferitaria». 27. Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento,
per quanto compatibili, alle modalità stabilite, rispettivamente, dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All’articolo 11, comma 1-bis,
secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«reddito complessivo» sono inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,». 29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, gli interventi di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L’importo degli interventi non può essere
superiore a 15.000 euro. 30.
Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le
agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione
della convenzione con il soggetto attuatore. 31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991,
n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle
associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza
popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. 32. All’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono
aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti
fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa
verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse». 33. In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la
liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, che scadono
il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle
annualità di imposta 1999 e successive. 34. All’articolo 47, comma 10, primo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta unità» sono
sostituite dalle seguenti: «33 unità». 35. Per garantire con carattere di continuità le
esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento
del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonché per la
prosecuzione dell’attività della struttura interdisciplinare prevista
dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
è determinata, a decorrere dall’anno 2004, in 2,7 milioni di euro
annui. 36. All’articolo 47, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) è
sostituita dalla seguente:
«f) le indennità, i
gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le
prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di
cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di
impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad
esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo
Stato;». 37. All’articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «conseguente alla» sono
sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»; nello stesso comma, dopo le
parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi» sono inserite le seguenti: «,
anche mediante iscrizione a ruolo,».
38. Allo scopo di promuovere la
diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività di
ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le
disponibilità di cui al presente comma sono destinate prioritariamente
all’erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore
degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la
costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del
presente comma. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione
del parere delle competenti Commissioni. 39. All’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti:
«produttrici o» e dopo la parola: «distributrici», sono inserite le seguenti:
«compresi i grossisti». 40. Il
numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«103) energia
elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese
estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche,
editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas,
gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi
direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere
successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la
produzione di energia elettrica». 41. Per i
fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui
all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale
sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è
dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della
rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione,
sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a dette
annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di
uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno
2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia
regolarizzata per ogni anno di imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi,
diritti erariali e indennizzi per l’utilizzazione di beni immobili del demanio o
del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitività per il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di
entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti
atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23
dicembre 1994, n. 724. 43.
Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa
vigente, resta sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore
della presente legge, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma,
del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692. 44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il
31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le
seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato
versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai
sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell’eccedenza, il versamento da effettuare entro il
16 marzo 2004 è
pari: 1)
all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di
100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro
per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali
somme;
2)
al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono
pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione
della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del
predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la
presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d’imposta di cui al
comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
c) non
possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge
n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica
per gli anni pregressi di cui all’articolo 9 della medesima
legge; d) i contribuenti
che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge
n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione
concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003; e) le definizioni
ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale
di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle
imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dell’imposta
regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei
commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all’articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di
definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa
a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli
importi per la definizione o l’integrazione, le somme derivanti
dall’accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non
si fa luogo a rimborso di quanto già pagato; f) per i
contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si
applica l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; g) i contribuenti
che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione
integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono
avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni
integrative presentate.
45. Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi
1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti
delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della
presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004,
ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli
importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del
citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di
3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, come
modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell’articolo 11
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data
di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli
atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni
presentate entro tale ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse
per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i
relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11,
sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l’articolo
11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del
2002. 47. I soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si
avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289
del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al
predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all’estero
alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni
ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel rendiconto ovvero nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in
corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei
casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori
valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo
di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento
dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo
2004. 48. Relativamente al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la
definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali,
alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero
ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato
entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell’articolo 15 della predetta
legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004
restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della
definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997,
relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo
periodo. 49. Le disposizioni
dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche
alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3
del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge;
si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre
2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono
versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un
massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.
L’importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo
2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull’importo delle
rate successive. 50. Gli
ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9,
9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché
quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste
dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle
entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno
già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti
tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell’articolo 34 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad
altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi
avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle
sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si
applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e
2). 52. Ai fini del concordato
preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni
che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative
imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che
provvedano alla definizione del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002
ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l’obbligo di applicare le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal
citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli
risultanti dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei
parametri. 53. Il comma 22
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal
seguente:
«22. Con decreto interministeriale, da emanare
entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140
milioni di euro, a decorrere dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo
periodo, i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal
1º gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate del trecento per cento». 54. All’articolo
31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono
inseriti i seguenti: «2-quater. Il deposito
dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile
può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico
degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo
incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il professionista
che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che
i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società.
La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese
su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti
e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai
legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel
registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa
sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente
l’intervento di un notaio».
55. All’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) le
parole: «Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite
dalle seguenti: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le
parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite dalle
seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per
ettolitro»; c) le parole:
«Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle
seguenti: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti
dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito
dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli
oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per
l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il
periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di
euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’articolo
21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione
forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante.
57. A decorrere dal 1º gennaio 2003,
all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
«reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «, al netto
della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,»;
b) al
comma 1, le parole: «reddito concorrono» sono sostituite dalle seguenti:
«reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma
3-bis, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le
pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia delle
entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base
alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far
valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all’articolo 8, comma
1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite
dalle seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che
svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila
euro». 60. All’articolo 34, comma
4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
«dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto
del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite
le seguenti: «nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»;
b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i predetti soggetti
incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista
dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 3, dopo il comma
3-bis è inserito il seguente: «3-ter.
Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle
dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico
Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La misura del compenso
è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con
l’applicazione di una percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT nell’anno
precedente». 62. A decorrere dall’anno 2004, con i
decreti di cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni
di euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai
soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per
cento. 64. All’articolo 14, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «50 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». 65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono sostituite
dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole: «la provincia di
Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di Varese» e sono soppresse le
seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Lecco». 66. Il termine di cui
all’articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute per
contributi, al 30 giugno 2005. 67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla
cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare
riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di
poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento,
medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l’aliquota IVA nella misura
del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea. 68. All’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis è
inserito il seguente:
«14-bis.1. L’efficacia delle
disposizioni del comma 14-bis è subordinata, ai sensi dell’articolo 88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione europea». 69.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è
ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici)
1. Il sistema universitario concorre
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006
garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile,
da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4
per cento per ciascun anno. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario
programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema
universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità
formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova
istituzione e all’articolazione su più sedi dell’attività didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per cento
per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle attività produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun
ente. 3. Gli enti pubblici di
ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse
proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie
imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di
interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l’interscambio
di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e
attività. 4. Le strutture
universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione
del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese
pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di
sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure
professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l’attuazione
delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione delle
imprese. 5. Non concorrono alla
determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti relativi
alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto
correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in
collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali,
ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema satellitare di navigazione
globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e
dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 128. 6. Ai fini della
determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto
degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi
dell’articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127. 7. Il fabbisogno
finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate. 8. Per l’anno 2004 è
istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad
eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace. 9. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle
deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene
data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari. 10. Ferma restando
la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei
confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono
autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro
per l’anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i
debiti contratti dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al
31 dicembre 2000;
b) 171
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti
dal Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, per le
attività svolte fino al 31 dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in
specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per essere assegnati
nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con
decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti.
12. Al fine di provvedere all’estinzione
delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino
al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di
euro. 13. Ai fini e per gli
effetti del primo comma dell’articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa
Sede e l’Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è
autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno 2004 e di 4
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle
erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 14. Per le finalità di controllo, trasparenza e
contenimento della spesa pubblica, la Banca d’Italia trasmette al Ministero
dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni
finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni
creditizie e finanziarie, secondo modalità e tempi indicati con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la stessa Banca
d’Italia. 15. Per le medesime
finalità di cui al comma 14, all’atto del perfezionamento di operazioni
finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a
totale carico dello Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a darne
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, indicando il
beneficiario, l’importo dell’operazione finanziaria e il relativo piano di
rimborso, secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione bancaria
italiana. 16. Ai sensi
dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto
ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2,
29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per
finanziare spese di investimento. 17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un’attività
patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale
inferiore all’85 per cento del prezzo di mercato dell’attività oggetto di
cartolarizzazione valutato da un’unità indipendente e specializzata.
Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione
accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le
cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di
superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già
prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede
europea. 18. Ai fini di cui
all’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono
investimenti:
a) l’acquisto, la
costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la
costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione
straordinaria di opere e impianti; c) l’acquisto di
impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e
altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per
beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l’acquisizione
di aree, espropri e servitù onerose; f) le
partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà
di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi
ordinamenti; g) i trasferimenti
in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti
a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni; h) i trasferimenti
in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di
proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali
all’erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici,
le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale
fattispecie rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui
al comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109; i) gli interventi
contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi,
esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica
volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non
possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti
alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite.
A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire
dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e
l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la
quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente
l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui
ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT. 21. Ai
fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e nel quadro del
coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli
enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro
territori. 22. Al fine di
accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29
marzo 2001, n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con
società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge
n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una
commissione per la gestione. 23.
All’onere derivante dall’applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle risorse accantonate nel fondo di cui all’articolo 49, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. 24. Le disposizioni dell’articolo 2 della legge
15 ottobre 1991, n. 344, relative all’aumento degli importi delle
provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in
favore dei profughi italiani, già prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13
luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998,
n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale
fine, è autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000
euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione
degli importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli
enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è effettuata al lordo delle quote dell’IVA spettanti alle
regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. È autorizzata la
spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per
ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio
2001-2003 in cui il rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione. 26. Per le
regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e
per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità
di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25. 27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle
unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è riservato
alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l’esercizio associato
di servizi. 28. Gli enti locali
di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi
carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all’articolo 187, comma
2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. 29. I compensi che
gli enti locali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo
alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a
base di gara di un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli
oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri
accessori a carico degli enti stessi. 30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo
13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell’economia e delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle
contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura
pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto
ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF, quali risultano
dalla deliberazione del CIPE per l’anno 2004, nonché a titolo di
compartecipazione all’IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo
stesso anno 2004, dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del
2000. 31. Limitatamente all’anno
2004, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle
regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle
somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale
all’IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla
deliberazione del CIPE per il medesimo anno. 32. Ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo previsto a carico dello Stato dall’Accordo tra Governo, regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti a carico delle regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato
rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del ripristino del
livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000,
come integrato dall’articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. 33. Nelle more della
deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la
definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma
32. 34. Sono autorizzati, in sede
di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi. 35. I trasferimenti
erariali per l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati
in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale delle
risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall’articolo 49, comma
6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito in misura del 50 per
cento del totale in favore dei comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento
in favore della generalità dei comuni. 36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello
Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per
gli investimenti. 37. Le
disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province
ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute
a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai concessionari della riscossione. 38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2003». 39.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è istituito,
nell’ambito della unità previsionale di base 6.1.1.2 – Uffici all’estero, un
fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi,
relativi agli uffici all’estero, la cui dotazione iniziale è commisurata al 10
per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unità
previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione
del fondo è disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985,
n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all’estero ed in attesa dell’accreditamento dei finanziamenti ministeriali di
cui all’articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del
tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto
il versamento all’entrata del controvalore in euro dell’importo prelevato
seguendo le procedure previste dall’articolo 6 della presente legge e dai
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data
comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle
finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari
esteri».
41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio 2003,»
sono soppresse.
42. All’articolo 80, comma 42, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle
maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno». 43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per
razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le
procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale,
con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle
organizzazioni non governative. 44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per
il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per
l’organizzazione dell’attività della «International Task Force per
l’educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è autorizzata,
per l’anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. 45. L’articolo 10 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli
oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di
3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
salute». 46. Ai fini di quanto disposto dall’articolo
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio
2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti
incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati
complessivamente in 1.030 milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di
euro a decorrere dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti
economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro
per l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con
specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni
di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In
aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, a decorrere dall’anno
2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico
accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in
relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica anche con riferimento alle attività di tutela
economico-finanziaria, della difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli
accresciuti impegni in campo internazionale. 48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive
degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468. 49. Per il personale
dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione
della quota da destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi,
quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal
comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato. 50. In relazione a quanto previsto dall’articolo
33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per
il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all’ultimo
periodo del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, non sono considerati, a decorrere dall’anno 2003, ai fini del
calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all’articolo
29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui
alle disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo
29. 51. A decorrere dall’anno
2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti
dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli
speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui all’articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo,
sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l’anno 2003. Per i
comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1º
gennaio 2004 e per gli anni successivi, sarà effettuata una riduzione sul
trasferimento nella misura del 10 per cento annuo. 52. In deroga a quanto stabilito dall’Accordo tra
Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal
predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e di 275 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale
del biennio contrattuale 2002-2003. 53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle relative alle
categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano
risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università
continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di
cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università
e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data
di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239
del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità. 54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni
legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti
di ricerca e gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A
tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70
milioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005. 55. Le deroghe di cui al
comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere
mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri
individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Nell’ambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente
considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla
sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa
nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi
e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza
antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla
sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonché dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori
di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore,
dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli
idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale
da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in correlazione
all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei
ruoli della Polizia di Stato e dell’amministrazione penitenziaria in
correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di
personale del Corpo di polizia penitenziaria. 56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53,
54 e 55, è comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari
dall’università nella quale prestano servizio ad altra università
statale. 57. Il pubblico
dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque,
dall’impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di
proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in
vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta,
dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del
rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo
pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita,
anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio
ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe
avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalità stabilite con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 58. Le
disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e
agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al
comparto scuola. Per l’anno 2004, in attesa della completa attuazione della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al
comma 60. 59. Al fine di
consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici
situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è
autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite
massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei
posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con
contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.
Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in servizio fino alla
conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un
adeguato accesso dall’esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono
autorizzate, per l’anno 2004, assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno
2005, assunzioni per ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni
di euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a
4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante utilizzo delle
disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225. 60. Ai fini
del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno 2003 e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato per l’anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per
il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali
non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti,
della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da
assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti
predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni
caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119, comma 3,
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per
cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia
superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di
assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
del patto di stabilità interno per l’anno 2003. Fino all’emanazione dei decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano
applicazione in via provvisoria e fino all’emanazione degli stessi le
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14
ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l’anno
2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,
secondo quanto previsto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli
enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni
e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali
compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attività produttive d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia
e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente
comma. 61. I termini di validità
delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni
pubbliche che per l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e
associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del
regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e
delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche
utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate. 62. I Ministeri per
i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del
territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai
sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31
dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il
Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì continuare, nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui
all’articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché a stipulare le
convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si
fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. 63. Le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro di cui all’articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per l’assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2004. 64. I comandi del
personale delle Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello
Stato, di cui all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. 65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al
comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di
quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nei limiti di spesa previsti dall’articolo 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell’anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e
delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per
l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui
si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. 66. Il Ministero della giustizia, per far fronte
alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale civile con professionalità
nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente,
alle procedure di mobilità. In caso di esito negativo delle predette procedure
l’Amministrazione può avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro
un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005. 67. La definitiva pianta
organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel
limite di 320 unità previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione
dei posti suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale
proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori
ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo
di 30 unità, nonché la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche,
sono stabilite con regolamento adottato dall’Autorità con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza
di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il
funzionamento dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica
dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche
mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da
dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento di distacco presso l’Autorità. La disciplina del personale con
contratto a tempo determinato è stabilita dall’Autorità con propria delibera, in
conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368. 68. Per l’anno 2004,
per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque
salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca
ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per
gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento
degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle università. 69.
Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di
mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità
sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all’1 per
cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di
cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche
di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal
fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 70. A completamento del programma di sostituzione
dei carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei
limiti di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per
l’anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare
contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a
2.490 unità nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per
gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di
riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del
numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei
posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate
eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti
ordinari. 71. Per sopperire a
straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i
tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello
Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga
alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e,
comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente, alla
data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché
di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalità di
trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le
predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate
amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l’Agenzia del
demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra
pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l’Agenzia del
demanio può essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalità,
criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica. 72. L’articolo 5, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si
interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite
esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui
alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
L’articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta
nel senso che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini
dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis,
della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981,
n. 121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate
in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono
attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi
retributivi spettanti a qualsiasi titolo. 73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il
divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure
dell’assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e
successive modificazioni. 74.
L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini
dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede. 75. Ai
fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio
di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che partecipi, in
Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell’ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e
qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella
classe economica. 76. Nel limite
complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le
convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 20,937
milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori
impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio,
nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente
prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale. 77. In presenza delle convenzioni di cui al comma
76 il termine di cui all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004. 78. Nelle more dell’attuazione della
vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, il personale del Ministero dell’economia e delle finanze
appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio
alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX
qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici,
dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3,
disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in
organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la
decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º
gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le
controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative
all’applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di
lite. 79. Ai magistrati che
esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la
relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della
Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l’indennità di
trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti
fuori dal distretto della corte d’appello di Roma. 80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa
prevista è determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del
presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge
n. 468 del 1978. 81. Al fine
di realizzare l’omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura
mensile dell’indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di
magistratura dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come
stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, è rideterminata in
236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui. 82. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e
per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo
svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di
politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività
socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquiennio, di comuni con
meno di 50.000 abitanti. 83. Dopo
l’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il
seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga) – 1. Il coordinamento delle politiche per prev |