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Legge 30 dicembre 2004, n. 311
"Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004 - Supplemento Ordinario n. 192
Parte tabellare in formato
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Art. 1.
1. Per l’anno 2005, il livello massimo
del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in
50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000
milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000
milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al
netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per
l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000
milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il
livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in
43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed
in 246.000 milioni di euro. 3. I
livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che
si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria. 5. Al fine
di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in
sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1 allegato
alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite
del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del
precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica. 6. Le disposizioni
del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il
Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per
prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti
all’Unione europea a titolo di risorse proprie. 7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad
applicare le specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano
comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5. 8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio
dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il
triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle
spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche
amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad
accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate
di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per
cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio
ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa mediante
rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del
bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto
nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti relativi ad
oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei
relativi livelli di spesa. 9. Per
il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di
riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono
essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento.
Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 10. Le dotazioni indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in
coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14. 11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali
dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti
di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella
sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per
oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve
essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla
legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere
trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale. 12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai sensi del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di
autovetture. Ai fini di cui al primo periodo, le medesime pubbliche
amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione della
relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non
possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti
in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno
2004. 13. Sulla base di
effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni competenti, il
Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio decreto, stabilire che
le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese
sostenute da specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i
decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi
alle Camere. 14. Entro il 30
giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere una
relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi 12
e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della
spesa. 15. Per l’anno 2005, il
concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per i
settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei
soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di
intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550 milioni di euro,
ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del
presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo
investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive:
2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione
tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera
a); c) interventi
finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i
cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi
finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di
cui al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono
trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le
politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo
strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri
successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo
dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di
garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per
l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro
comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1, prevista
dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, i limiti settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e
c), possono essere modificati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, in relazione all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità
le amministrazioni centrali si conformano all’obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le
amministrazioni centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei
confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta
o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui
al presente comma. 18. A modifica
di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e
di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare prelevamenti
dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori
all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all’articolo
2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale,
il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, il Ministero dell’economia e
delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui
all’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti
accesi ai sensi dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i
conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi
di rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di
emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a
buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a quello di
riferimento. 19. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale, è
disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere
effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono
regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle
finanze. 20. Le disposizioni di
cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007. 21. Ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica, le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti, nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i
princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di
cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione. 22. Per gli stessi fini di cui al comma
21:
a) per l’anno 2005, il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai
sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione
superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna comunità montana con popolazione
superiore a 10.000 abitanti non può essere superiore alla corrispondente spesa
annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata dell’11,5 per
cento limitatamente agli enti locali che nello stesso triennio hanno registrato
una spesa corrente media pro-capite inferiore a quella media
pro-capite della classe demografica di appartenenza e incrementata del 10
per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane e le unioni di
comuni di cui al comma 21 l’incremento è dell’11,5 per cento. Per
l’individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della media dei
pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per l’individuazione della
popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene conto
della popolazione residente calcolata secondo i criteri previsti dall’articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
spesa media pro-capite per ciascuna delle classi demografiche di seguito
indicate: 1)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000
Kmq; 3)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq; 4)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq; 5)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 6)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 7)
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 8)
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 9)
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 10)
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 11)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 12)
comuni da 500.000 abitanti ed oltre; 13)
comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti; 14)
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente in
conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a
53. 23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per
l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non
può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003
incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e
in conto capitale determinate per l’anno precedente in conformità agli obiettivi
stabiliti dai commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai
commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di
cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto
delle:
a) spese di personale,
cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese
per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188; c) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie,
dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per
trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in
applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse
agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria minorile; f) spese per
calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè
quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di
stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle
spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto
capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese
le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti
dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonchè delle
erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove
entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel
settore sanitario. 27. Le spese
in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito
dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo
istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il
fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono
estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro,
sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla
Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa
depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le
predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si
riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti
beneficiari. 28. Fermo restando
quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è
autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000
per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per la concessione di
contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente
e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del
territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali. 29. Il Ministro dell’economia e delle finanze
individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei
contributi di cui al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia
e delle finanze provvede all’erogazione dei contributi in favore degli enti
destinatari. 30. Al fine di
consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la
gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il
Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT. 31. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio
una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle
spese come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale, che
comunicano: le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
al Ministero dell’economia e delle finanze attraverso il sistema web, e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei
revisori dei conti dell’ente locale verifica, entro il mese successivo al
trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua
coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione
sia all’ente che al Ministero dell’economia e delle finanze, per le province e i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000
abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e
le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono,
entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e
comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio
provvede il revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del
mancato rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti
nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento
registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella
misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.
Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le
disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35. 32. Per gli enti locali, l’organo di revisione
economico-finanziaria previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli
obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, e in
caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla
base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del
Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze. 33. Gli enti locali che
non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per
l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:
a) effettuare spese
per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa
dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di
stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato sempre inadempiente, in
misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per
cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005
il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese
dell’anno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; c) ricorrere
all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica
anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno
per l’anno 2004.
35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui
e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con
istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al
finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione, che deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento
agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. 36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005,
o negli anni successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53
dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 22. 37. Attraverso le loro associazioni, le province,
i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull’andamento delle
spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche
all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM),
per via telematica. 38. Per gli
esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il
Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in
conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 39. Per gli enti locali dei rispettivi territori
provvedono alle finalità di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative
norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non
provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali
dei rispettivi territori, le disposizioni di cui ai commi da 21 a
53. 40. Resta ferma la facoltà
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le
regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi
strumentali. 41. Sono abrogate le
disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, limitatamente alle regole del patto di stabilità
interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e
successivi. 42. L’affidamento da
parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere adeguatamente
motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o
professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad
esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di
incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della
valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale e
deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in
difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti. 43. I proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento
per il 2005 e del 50 per cento per il 2006. 44. All’articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e accedere ad altre forme di
finanziamento reperibili sul mercato» e le parole: «25 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b) dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si
applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale
acceda». 45. Gli enti che alla data di entrata in
vigore della presente legge superino il limite di indebitamento di cui al comma
1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a ridurre il
proprio livello di indebitamento entro i seguenti
termini: a) un importo
annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore
al 20 per cento entro la fine dell’esercizio 2008;
b) un
importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non
superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010; c) un importo
annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore
al 12 per cento entro la fine dell’esercizio 2013.
46. All’articolo 101 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al
comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni»;
b) al
comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un
regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle
disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano
rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre
pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall’albo, nelle
more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati,
analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella
categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione
vigente presso l’amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione
di volontà in tale senso. 49.
Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano
prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per
almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 18 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei
ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si
riscontrano carenze di organico, previo consenso dell’interessato, ai sensi ed
agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del
contratto collettivo vigenti per la categoria. 50. All’articolo 10, comma 10, lettera c),
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro
516,46». 51. Per gli anni 2005,
2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della
facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve comunque essere
limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto
stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano
sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal
periodo d’imposta successivo alla predetta data. 52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005,
presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il fondo per il
rimborso agli enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del
credito d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del
fondo. 53. All’articolo 3, comma
51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è
soppresso. 54. Per l’anno 2005 è
istituito, presso il Ministero dell’interno, con finalità di riequilibrio
economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro
per il 2005. 55. Il fondo di cui
al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54, al
riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei centri
abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici
e case rurali per finalità economiche e abitative, al recupero degli antichi
mestieri. 56. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le
modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55. 57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di
previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli
enti del sistema camerale, possono incrementare per l’anno 2005 le proprie
spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all’ammontare
delle spese dell’anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e
2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente
comma. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del
Servizio sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti
indicati nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, si applica la disciplina ivi prevista. 58. Con riferimento alla perdita di gettito
realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a
seguito della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior
gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di
euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30
aprile 2005, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
ai fini dell’aliquota definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000,
e successive modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta
delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. 59. Ai fini della
determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene altresì
conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a statuto
ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso. 60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio
delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la
sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito e delle
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione
del comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni
regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione
dell’aliquota, nonchè, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle
disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono
modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla
normativa statale di riferimento ed in conformità con essa. 62. Sono autorizzate, a carico di somme a
qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito
di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse
per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di
riparto approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla
base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate
annuali di eguale importo a partire dall’esercizio 2005. 63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di
ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 64. Per l’anno 2005,
l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro
della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione
dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a
favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all’articolo 3,
commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244. 65. Le disposizioni
in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per l’anno 2004 dall’articolo 2,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l’anno
2005. 66. Gli enti locali di cui
all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal
plusvalore realizzato con l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni
immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui. 67. In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per
l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre
2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta
2000 e successive. 68. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42,
comma 2, la lettera h) è sostituita dalla
seguente: «h)
contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti
obbligazionari»; b)
all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle
seguenti: «a)
l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b)
la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o al 1º gennaio
dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell’anno,
può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»; c) dopo l’articolo
205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito)
– 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel
rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti
finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate
all’atto della stipula del contratto stesso e per l’ammontare dell’importo del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura
dell’esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito
costituiscono residui attivi. 3. Il ricorso alle aperture di credito è
possibile solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e
nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con
riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito
stipulata. 4. L’utilizzo
del ricavato dell’operazione è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo
204, comma 3. 5. I
contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta
ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell’importo del contratto in base
alle richieste di volta in volta inoltrate dall’ente e previo rilascio da parte
di quest’ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo
206. L’erogazione dell’intero importo messo a disposizione al momento della
contrazione dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni
ferma restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente
le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli
interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati.
L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni
con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi alla data
dell’erogazione; c) le rate di
ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale
e della quota interessi; d) unitamente alla
prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata; e) deve essere
indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta approvazione del
progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme
vigenti; f) deve essere
rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui
criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al
pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione
delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di
credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del
comma 5»; d)
all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: «1-bis. A fronte di operazioni di
emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti
locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti
emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in
relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini
dell’applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre
alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti
obbligazionari di competenza dell’ente stesso». 69.
Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio
di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma 2, primo
periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e
contrarre mutui» e le parole: «o dell’accensione». 71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di
ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di
nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui
stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una
riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la
convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle
commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano regolarmente i
tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap con scadenza pari
alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un
punto percentuale. 72. Gli
stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma
71. 73. Ai fini dell’attuazione
di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente pubblico è tenuto a trasmettere,
entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71,
all’amministrazione statale interessata, la relativa documentazione
contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso. 74. In caso di nuove emissioni di titoli
obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza, è
necessario che al momento dell’emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per
l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1º
dicembre 2003, n. 389. 75.
Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli
obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di
ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del
bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo
Stato. 76. Per le stesse finalità
di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il
debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell’amministrazione pubblica
che assume l’obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito sia destinato ad
un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione pubblica beneficiaria del
mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti
finanziatori da un’amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del
mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di
destinazione agli investimenti. L’istituto finanziatore, contestualmente alla
stipula dell’operazione di finanziamento, ne dà notizia all’amministrazione
pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla
contabilizzazione del ricavato dell’operazione tra le accensioni di prestiti,
provvede all’iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto
capitale al fine di consentire la regolazione contabile
dell’operazione. 77. Le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai
commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie. 78. Il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie
attive di sua competenza. 79. Al
fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità
montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005 i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri
degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene
effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono
comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro
tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE)
istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili
sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i
criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia alle entrate
sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può
essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti. 80. L’articolo 213 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di
tesoreria) – 1. Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo
consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri
informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici,
in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di
documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo
226.
2. La convenzione di tesoreria di
cui all’articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate e il
pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso
gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 3. Gli incassi effettuati dal tesoriere
mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza
o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti
dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con rilascio della
quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in
relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella
predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della
semplificazione dell’attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana
disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici
all’estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione
del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti
e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o
dell’Unione europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni
fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale,
utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto
all’attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche
misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del
compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei
princìpi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
predisposte ovvero verificate ed approvate dall’ente di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe,
predeterminate e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del
servizio, attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene
data comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario
regionale, per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica
nei confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure
organizzative e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze
informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che
dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per l’adozione
delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 83. Al fine di incentivare il passaggio dal
sistema contributivo-indennizzatorio per danni all’agricoltura al sistema
assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, è
ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il
corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di
contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle
strutture, di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale -
incentivi assicurativi. 84.
All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà
nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui
all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere
sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla
legge finanziaria». 85. Per gli stessi fini di cui al
comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei
rischi, istituito presso l’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di
riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti
all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la
dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno 2005 di 50 milioni di
euro. 87. Nell’ambito del Fondo
per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità di cui all’articolo 59,
comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, è istituito un apposito capitolo per l’attuazione del Piano
d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una
dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3
milioni di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recate
dall’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal
fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
all’apposita unità previsionale di base. Le modalità di spesa inerenti tale
capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 88.
Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a
carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l’anno
2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. 89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma
47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate
di 119 milioni di euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di
euro e di 139 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195. 90. Le somme di cui
ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la somma di un milione di euro
da destinare alla copertura delle spese connesse alla responsabilità civile e
amministrativa per gli eventi dannosi, non dolosi, causati a terzi dal personale
delle Forze armate nello svolgimento delle proprie attività
istituzionali. 91. Per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il
biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da
93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse e alla determinazione della quota da destinare
all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di
crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88. 92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25
agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si
intende applicabile anche all’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2003. 93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici,
degli enti di ricerca e degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono
rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1,
del predetto decreto legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di
ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto
previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del
personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa
riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a
tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni
che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del
personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre
2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non provvedono alla
rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica
il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener
conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del
presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni
di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in
atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e
quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i
docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente
comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette
amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le
riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito di applicazione
da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 98. 94. Le disposizioni di
cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e
prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli
e federazioni, alle università, al comparto scuola ed alle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale. 95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti
pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette.
Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali
nonchè al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed
il Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
Sono fatte salve le norme speciali concernenti le assunzioni di personale
contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma
64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge
30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004,
n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione
delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004,
n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in
ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche
intercompartimentale. 96. Per
fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed
urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un apposito fondo
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno 2005, a 160
milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per l’anno 2007 e a 360
milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun anno iniziale
e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere vengono concesse
secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di
autorizzazione all’assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata
l’immissione in servizio:
a) del personale del
settore della ricerca;
b) del
personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni
in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267; c) per la
copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei
ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale
giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 98 del 13 dicembre 2002; d) del personale
del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura; e) dei candidati a
magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di
consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i
requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore
della presente legge; f) a decorrere dal
2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze e
delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico
unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze
e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine
e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere
utilizzate le attività di cui all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212; g) del personale
necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il
controllo dei confini dello Stato; h) degli addetti
alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di
personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del
30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra Governo,
regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per le
amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le
assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di
mobilità e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le
autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a
213 milioni di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006, a
850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di
spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni
di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione dei decreti di cui al
presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I singoli
enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle
disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente quello nel
quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di
personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive, d’intesa con
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici
indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti
per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente comma.
99. Le disposizioni in materia di
assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in
servizio di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica
disciplina autorizzatoria delle assunzioni. 100. I termini di validità delle graduatorie per
le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni
2005, 2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di
un triennio. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350. 101. Le disposizioni
di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, alle università
nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e relativi consigli e
federazioni. 102. Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni
medesimi. 103. A decorrere
dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di
mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente. 104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per
la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici
non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità,
l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze». 105. A decorrere
dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e
indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi
bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate
nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento
ai sensi della normativa vigente. 106. Per il funzionamento del Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga è autorizzata l’ulteriore spesa di 6
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. 107. Per le regioni, le autonomie locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei
commi da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni
2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del
miglioramento dei relativi saldi. 108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10
milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione
e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del
mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete
autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia
Spa. 109. I soggetti che
nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori
dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere
autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono
l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a
versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi
alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga
il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita IVA ad
alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente
alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la
provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I
cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza
del prodotto, la data di raccolta e quella di
commercializzazione. 110. Allo
scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con
particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e
per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello
Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da
realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti,
fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei
programmi stessi. 111. Allo scopo
di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è
istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da
cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed
imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l’anno 2005 è
fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le
pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di
fruizione dei benefici di cui al presente comma. 112. Il contributo statale annuo a favore della
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma
3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di
euro 350.000. 113. Il contributo
statale annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra è
aumentato a decorrere dall’anno 2005 di euro 250.000. 114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite
dalle seguenti: «legalmente costituite». 115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo
di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui
all’articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448. 116. Per l’anno
2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può
superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2004. Le limitazioni
di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non
trovano altresì applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie
locali. Gli enti locali che per l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del
patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta
formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. 117. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono
autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3,
comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia
e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del
personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre
2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della
magistratura amministrativa nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi
dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano
ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti. 119. L’Agenzia nazionale per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino
al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a
tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare,
fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a
tempo determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare
carico sul bilancio del Centro. 120. Al fine di consentire il completamento e
l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti
all’estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono
proseguire nell’anno 2005 fino al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale
autorizzato ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 122. 121. Le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l’assunzione
di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2005. 122. Per l’anno
2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti
zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le scuole superiori
ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università. 123. I comandi del personale della società Poste
italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
dall’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
prorogati al 31 dicembre 2005. 124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o
trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale
in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di
amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e
già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a
domanda con il semplice consenso dell’ente o della società e
dell’amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. 125.
All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i
tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono
soppresse. 126. Per la proroga
delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di
euro. 127. Per l’anno scolastico
2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in
organico di diritto non potrà superare quella complessivamente determinata nel
medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005. 128. L’insegnamento della lingua straniera nella
scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti
richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in
possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua
straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei casi in cui non sia
possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto.
Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, la cui applicazione
deve garantire il recupero all’insegnamento sul posto comune di non meno di
7.100 unità per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono
attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione
in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per
tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua
straniera. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta
ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto
obiettivo. 129. La spesa per
supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al
lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta regionale
sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per
assicurare il rispetto dei predetti limiti. 130. Per l’attuazione del piano programmatico di
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è
autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110
milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e
generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e
continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione. 131. Per la
realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di
cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a
decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro. 132. Salvo diversa determinazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche
di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque
divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni
pubbliche. 133. All’articolo 61
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’esistenza di
controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero
derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei
soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti
sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di
procedura civile». 134. Dopo l’articolo 63 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente: «Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN
nelle controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può
intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale
di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e
retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze». 135. La dotazione del Fondo di cui
all’articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o
minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere
disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi,
anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al
primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o
convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale
pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre
anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa
esecuzione sia perdurante. 137.
Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1,
primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di trasporto» sono inserite le
seguenti: «nonchè le aziende private»;
b) la
rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione degli
stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo, degli
impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di
soggetti privati»; c) l’articolo 34 è
abrogato; d) al primo comma
dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle
seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
138. L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1032, è abrogato.
139. L’adeguamento dei trasferimenti
dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni
di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonchè in favore
dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);
b) in
131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad
integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma
139, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno
2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera
a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139,
lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di
cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 139, lettera a), della somma di 1.059,08 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo
ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè
al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS. 142. Il termine
concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al sisma
del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa,
differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006. 143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri
derivanti dall’assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento
della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
riferiti agli esercizi finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a
7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite
dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso,
eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette
gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi
dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le
somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza
per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14
aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno
2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di
euro; c) le risorse
trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima gestione, come risultanti
dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non
utilizzate per i seguenti scopi:
1)
finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di
euro; 3)
finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap grave
di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per
un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro; 4)
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle
disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito
con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei
maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni
e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di
euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio
2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse
derivanti
da: 1)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la
tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di
euro; 3)
i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del comma 3
dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione
figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari
a 160 milioni di euro; 4)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992,
n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia
di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di
euro;
b) a decorrere
dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti
da: 1)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di
euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277
milioni di euro; 3)
i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per
il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti
anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività
produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio,
a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di
integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono
computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo
dell’integrazione salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20
maggio 1975, n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dell’importo massimo
di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e
successive modificazioni, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione
dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova
applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi
decorrenza dal 1º gennaio 2006. 148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito
del processo di armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al
regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici
previdenziali di malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di
trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono
dovuti secondo le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del
settore industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi
rispetto a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque
diversi dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del
citato allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico
delle disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º
gennaio 1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
da considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni
contrattuali del datore di lavoro. 149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di
infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette
all’INPS il certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della
malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le
modalità procedurali determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni
dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico
curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda
all’INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo
modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con apposito decreto interministeriale dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e
delle finanze e per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche,
operative e di regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova
procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di
malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore
di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente
articolo».
150. L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto
2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo
periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b) al
comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i piani
formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi,
ai sensi del comma 3»; c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all’articolo 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che
provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo;
le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno.
L’INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla
base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui
all’articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo
agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo
sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli
stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con
regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare
continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la
formazione professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal
secondo periodo del comma 2 dell’ articolo 66 della legge 17 maggio 1999,
n. 144». 152. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983,
n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le
modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno
superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2005. A favore del
Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l’anno 2005.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è destinata una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per
l’istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili
finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella
società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità
progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative
nonchè consolidando e rafforzando quelle già esistenti. 154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui
al comma 153 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del
Forum nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è
ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente
alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio. 155. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre
2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione
di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti
programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il
30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i
trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, possono essere
prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di
gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero
dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004. La misura dei
trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di
prima proroga e del 30 per cento per le proroghe successive. 156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono |