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LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", corredato delle relative note. (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 192/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004). AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10,
comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
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1. Per l'anno 2005, il livello |
massimo del saldo netto da |
finanziare resta determinato in |
termini di competenza in 50.000 |
milioni di euro, al netto di |
7.494 milioni di euro per |
regolazioni debitorie. Tenuto |
conto delle operazioni di |
rimborso di prestiti, il livello |
massimo del ricorso al mercato |
finanziario di cui all'articolo |
11 della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |
ivi compreso l'indebitamento |
all'estero per un importo |
complessivo non superiore a 2.000|
milioni di euro relativo ad |
interventi non considerati nel |
bilancio di previsione per il |
2005, resta fissato, in termini |
di competenza, in 245.000 milioni|
di euro per l'anno finanziario |
2005. |Risultati differenziali
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2. Per gli anni 2006 e 2007 il |
livello massimo del saldo netto |
da finanziare del bilancio |
pluriennale a legislazione |
vigente, tenuto conto degli |
effetti della presente legge, e' |
determinato, rispettivamente, in |
41.000 milioni di euro ed in |
24.500 milioni di euro, al netto |
di 3.572 milioni di euro per |
l'anno 2006 e 3.176 milioni di |
euro per l'anno 2007, per le |
regolazioni debitorie; il livello|
massimo del ricorso al mercato e'|
determinato, rispettivamente, in |
235.000 milioni di euro ed in |
210.000 milioni di euro. Per il |
bilancio programmatico degli anni|
2006 e 2007, il livello massimo |
del saldo netto da finanziare e' |
determinato, rispettivamente, in |
43.000 milioni di euro ed in |
39.000 milioni di euro ed il |
livello massimo del ricorso al |
mercato e' determinato, |
rispettivamente, in 281.000 |
milioni di euro ed in 246.000 |Livello massimo del saldo netto
milioni di euro. |da finanziare
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3. I livelli del ricorso al |
mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
intendono al netto delle |
operazioni effettuate al fine di |
rimborsare prima della scadenza o|
ristrutturare passivita' |
preesistenti con ammortamento a |
carico dello Stato. |Livelli del ricorso al mercato
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4. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le maggiori entrate |
rispetto alle previsioni |
derivanti dalla normativa vigente|
sono interamente utilizzate per |
la riduzione del saldo netto da |
finanziare, salvo che si tratti |
di assicurare la copertura |
finanziaria di interventi urgenti|
ed imprevisti necessari per |
fronteggiare calamita' naturali, |
improrogabili esigenze connesse |
con la tutela della sicurezza del|
Paese, situazioni di emergenza |
economico-finanziaria ovvero |
riduzioni della pressione fiscale|
finalizzate al conseguimento |
degli obiettivi indicati nel |Destinazione delle maggiori
Documento di programmazione |entrate rispetto alle previsioni,
economico-finanziaria. |a legislazione vigente
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5. Al fine di assicurare il |
conseguimento degli obiettivi di |
finanza pubblica stabiliti in |
sede di Unione europea, indicati |
nel Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |
aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |
previsionale e programmatica. |
6. Le disposizioni del comma 5 |
non si applicano alle spese per |
gli organi costituzionali, per il|
Consiglio superiore della |
Magistratura, per interessi sui |
titoli di Stato, per prestazioni |
sociali in denaro connesse a |
diritti soggettivi e per |
trasferimenti all'Unione europea |
a titolo di risorse proprie. |
7. Le amministrazioni di cui al |
comma 5, oltre ad applicare le |
specifiche disposizioni di cui ai|
commi successivi, adottano |
comportamenti coerenti con quanto|
previsto nel comma 5.5. Al fine |
di assicurare il conseguimento |
degli obiettivi di finanza |
pubblica stabiliti in sede di |
Unione europea, indicati nel |
Documento di programmazione |
economico-finanziaria e nelle |
relative note di aggiornamento, |
per il triennio 2005 - 2007 la |
spesa complessiva delle |
amministrazioni pubbliche |
inserite nel conto economico |
consolidato, individuate per |
l'anno 2005 nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge e |
per gli anni successivi |
dall'Istituto nazionale di |
statistica (ISTAT) con proprio |
provvedimento pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale non oltre il |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per |
cento rispetto alle |
corrispondenti previsioni |
aggiornate del precedente anno, |
come risultanti dalla Relazione |Limite all'incremento delle spese
previsionale e programmatica. |delle pubbliche amministrazioni
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8. Al fine di assicurare il |
concorso del bilancio dello Stato|
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per il |
triennio 2005-2007 gli |
stanziamenti iniziali di |
competenza e di cassa delle spese|
aventi impatto diretto sul conto |
economico consolidato delle |
pubbliche amministrazioni, tranne|
quelli di cui al comma 6 nonche' |
quelli connessi ad accordi |
internazionali gia' ratificati, a|
limiti di impegno gia' attivati e|
a rate di ammortamento mutui, |
possono essere incrementati entro|
il limite del 2 per cento |
rispetto alle corrispondenti |
previsioni iniziali del |
precedente esercizio ridotte ai |
sensi del decreto-legge 12 luglio|
2004, n. 168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, intendendosi|
corrispondentemente rideterminate|
le relative autorizzazioni di |
spesa mediante rimodulazione nei |
successivi esercizi. Le dotazioni|
di competenza e di cassa del |
bilancio dello Stato sono |
conseguentemente ridotte secondo |
quanto previsto nell'elenco 2 |
allegato alla presente legge. Per|
gli stanziamenti relativi ad |
oneri di personale si fa |
riferimento alla dinamica |
tendenziale complessiva dei |
relativi livelli di spesa. |
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9. Per il triennio 2005-2007, le |
riassegnazioni di entrate e |
l'utilizzo dei fondi di riserva |
per spese obbligatorie e d'ordine|
e per spese impreviste non |
possono essere superiori a quelli|
del precedente esercizio |
incrementati del 2 per cento. Nei|
casi di particolare necessita' e |
urgenza, il predetto limite puo' |
essere superato, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei |
ministri, su proposta del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, da comunicare alle |
competenti Commissioni |Applicazione al bilancio dello
parlamentari e alla Corte dei |Stato del criterio di incremento
conti. |delle spese delle PP.AA.
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10. Le dotazioni indicate nella |
Tabella C allegata alla presente |
legge sono rideterminate, nella |
medesima Tabella, in coerenza con|
i limiti di cui ai commi da 8 a |Rideterminazione dotazioni
14. |Tabella C
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11. Fermo quanto stabilito per |
gli enti locali dal comma 42, la |
spesa annua per studi ed |
incarichi di consulenza conferiti|
a soggetti estranei |
all'amministrazione sostenuta per|
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007 dalle pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, esclusi le |
universita', gli enti di ricerca |
e gli organismi equiparati, non |
deve essere superiore a quella |
sostenuta nell'anno 2004. |
L'affidamento di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione in materie e |
per oggetti rientranti nelle |
competenze della struttura |
burocratica dell'ente, deve |
essere adeguatamente motivato ed |
e' possibile soltanto nei casi |
previsti dalla legge ovvero |
nell'ipotesi di eventi |
straordinari. In ogni caso, |
l'atto di affidamento di |
incarichi e consulenze di cui al |
secondo periodo deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
assenza dei presupposti di cui al|
presente comma costituisce |Limite alle spese per incarichi
illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni
responsabilita' erariale. |alla P.A.
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12. Per ciascuno degli anni 2005,|
2006 e 2007, le pubbliche |
amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, non possono |
effettuare spese di ammontare |
superiore rispettivamente al 90, |
80 e 70 per cento della spesa |
sostenuta nell'anno 2004, come |
rideterminata ai sensi del |
decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
168, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 30 |
luglio 2004, n. 191, per |
l'acquisto, la manutenzione, il |
noleggio e l'esercizio di |
autovetture. Ai fini di cui al |
primo periodo, le medesime |
pubbliche amministrazioni sono |
tenute a trasmettere, entro il 31|
marzo 2005, al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato una |
relazione da cui risulti la |
consistenza dei mezzi di |
trasporto a disposizione e la |
loro destinazione. In caso di |
mancata trasmissione della |
relazione nei termini suddetti, |
le pubbliche amministrazioni |
inadempienti non possono |
effettuare, relativamente alle |
spese di cui al primo periodo, |
pagamenti in misura superiore al |
50 per cento della spesa |
complessiva sostenuta nell'anno |Riduzione spese P.A. per
2004. |autovetture.
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13. Sulla base di effettive, |
motivate e documentate esigenze |
delle amministrazioni competenti,|
il Ministro dell'economia e delle|
finanze puo', con proprio |
decreto, stabilire che le |
disposizioni di cui al primo |
periodo del comma 12 non si |
applicano alle spese sostenute da|
specifiche amministrazioni. |
Contestualmente alla loro |
adozione, i decreti di cui al |
primo periodo, corredati da |
apposite relazioni, sono |Esclusione delle spese sostenute
trasmessi alle Camere. |da specifiche amministrazioni
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14. Entro il 30 giugno 2005, il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze trasmette alle Camere una|
relazione concernente lo stato di|
attuazione degli interventi di |
cui ai commi 12 e 13 in cui si |
evidenzino i risultati conseguiti|
in termini di riduzione della |Relazione del Ministro
spesa. |dell'economia e delle finanze
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15. Per l'anno 2005, il concorso |
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per i |
settori di intervento di cui alle|
lettere a), b) e c) del presente |
comma, e' garantito anche |
mediante la limitazione dei |
pagamenti a favore dei soggetti |
beneficiari negli ammontari |
indicati: |
a) strumenti di intervento |
finanziati con i fondi di cui |
agli articoli 60 e 61 della legge|
27 dicembre 2002, n. 289, e |
successive modificazioni: 6.550 |
milioni di euro, ivi compresi gli|
interventi di cui alle lettere b)|
e c) del presente comma per |
complessivi 1.850 milioni di |
euro; |
b) fondo investimenti-incentivi |
alle imprese del Ministero delle |
attivita' produttive: 2.750 |
milioni di euro, ivi comprese le |
risorse erogate dal Fondo |
innovazione tecnologica e gli |
interventi finanziati con gli |
strumenti di cui alla lettera a);|
c) interventi finanziati |
dall'articolo 13, comma 1, della |
legge 1º agosto 2002, n. 166, i |
cui stanziamenti sono iscritti |
nello stato di previsione del |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti: 450 milioni di |
euro, ivi inclusi gli interventi |
finanziati con gli strumenti di |
cui alla lettera a). |Limitazione ai pagamenti
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16. Al fine di assicurare il |
rispetto dei limiti di cui al |
comma 15, i soggetti che |
gestiscono le risorse ivi |
indicate trasmettono |
trimestralmente al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e al |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le |
informazioni sull'ammontare delle|
somme erogate per singolo |
strumento e intervento |Trasmissione trimestrale di
aggiornando le previsioni |informazioni al Ministero
relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze
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17. Fermo restando il limite |
complessivo dei pagamenti di cui |
al comma 15, pari a 7.900 milioni|
di euro, al fine di garantire gli|
obiettivi di spesa del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per |
l'intero territorio nazionale, di|
cui alla revisione di meta' |
periodo del Quadro comunitario di|
sostegno 2000-2006 per le regioni|
dell'obiettivo 1, prevista |
dall'articolo 14 del regolamento |
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
del 21 giugno 1999, i limiti |
settoriali di cui al comma 15, |
lettere a), b) e c), possono |
essere modificati con decreto del|
Ministro dell'economia e delle |
finanze, in relazione |
all'andamento dei pagamenti. Per |
le stesse finalita' le |
amministrazioni centrali si |
conformano all'obiettivo di |
destinare al Mezzogiorno almeno |
il 30 per cento della spesa |
ordinaria in conto capitale. Le |
amministrazioni centrali, |
nell'esercizio dei diritti |
dell'azionista nei confronti |
delle societa' di capitali a |
prevalente partecipazione |
pubblica diretta o indiretta, |
adottano le opportune direttive |
per conformarsi ai principi di |
cui al presente comma. |Limiti settoriali
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18. A modifica di quanto |
stabilito dall'articolo 32, comma|
1, della legge 27 dicembre 2002, |
n. 289, per il triennio 2005-2007|
i soggetti titolari di conti |
correnti e di contabilita' |
speciali aperti presso la |
Tesoreria dello Stato, inseriti |
nell'elenco 1 allegato alla |
presente legge, non possono |
effettuare prelevamenti dai |
rispettivi conti aperti presso la|
Tesoreria dello Stato superiori |
all'importo cumulativamente |
prelevato alla fine di ciascun |
bimestre dell'anno precedente |
aumentato del 2 per cento. Sono |
esclusi da tale limite le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, gli enti locali di |
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, gli enti previdenziali, gli |
enti del Servizio sanitario |
nazionale, il Consiglio nazionale|
dell'economia e del lavoro, il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, per i conti relativi |
alle funzioni trasferite a |
seguito della trasformazione |
della Cassa depositi e prestiti |
in Spa, le agenzie fiscali di cui|
all'articolo 57 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n. |
300, ed i conti accesi ai sensi |
dell'articolo 576 del regolamento|
di cui al regio decreto 23 maggio|
1924, n. 827, e successive |
modificazioni. Sono, inoltre, |
esclusi i conti riguardanti |
interventi di politica |
comunitaria, i conti intestati ai|
fondi di rotazione individuati ai|
sensi dell'articolo 93, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, o ai loro gestori, i conti |
relativi ad interventi di |
emergenza, il conto finalizzato |
alla ripetizione di titoli di |
spesa non andati a buon fine, |
nonche' i conti istituiti |Limiti ai prelevamenti dei
nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali
riferimento. |presso la Tesoreria.
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19. I soggetti interessati |
possono richiedere al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
deroghe al vincolo di cui al |
comma 18 per effettive e motivate|
esigenze. L'accoglimento della |
richiesta ovvero l'eventuale |
diniego, totale o parziale, e' |
disposto con determinazione |
dirigenziale. Le eccedenze di |
spesa riconosciute in deroga |
devono essere riassorbite; nelle |
more del riassorbimento possono |
essere effettuate solo le spese |
previste per legge o derivanti da|
contratti perfezionati, nonche' |
le spese indifferibili la cui |
mancata effettuazione comporta un|
danno. I prelievi delle |
amministrazioni periferiche dello|
Stato sono regolati con |
provvedimenti del Ministro |
dell'economia e delle finanze. |Deroghe al comma 18
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20. Le disposizioni di cui |
all'articolo 66, comma 1, della |Riduzione giacenze per gli enti
legge 23 dicembre 2000, n. 388, |obbligati a tenere disponibilita'
continuano ad applicarsi per il |liquide nelle contabilita'
triennio 2005-2007. |speciali.
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21. Ai fini della tutela |
dell'unita' economica della |
Repubblica, le regioni, le |
province, i comuni con |
popolazione superiore a 3.000 |
abitanti, nonche' le comunita' |
montane, le comunita' isolane e |
le unioni di comuni con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti concorrono, in armonia |
con i principi recati dai commi |
da 5 a 7, alla realizzazione |
degli obiettivi di finanza |
pubblica per il triennio |
2005-2007 con il rispetto delle |
disposizioni di cui ai commi da |
22 a 53, che costituiscono |
principi fondamentali del |
coordinamento della finanza |
pubblica ai sensi degli articoli |
117, terzo comma, e 119, secondo |
comma, della Costituzione. |Patto di stabilita' interno
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22. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21: |
a) per l'anno 2005, il complesso |
delle spese correnti e delle |
spese in conto capitale, |
determinato ai sensi del comma |
24, per ciascuna provincia, per |
ciascun comune con popolazione |
superiore a 3.000 abitanti, per |
ciascuna comunita' montana con |
popolazione superiore a 10.000 |
abitanti non puo' essere |
superiore alla corrispondente |
spesa annua mediamente sostenuta |
nel triennio 2001-2003, |
incrementata dell'11,5 per cento |
limitatamente agli enti locali |
che nello stesso triennio hanno |
registrato una spesa corrente |
media pro-capite inferiore a |
quella media pro-capite della |
classe demografica di |
appartenenza e incrementata del |
10 per cento per i restanti enti |
locali. Per le comunita' isolane |
e le unioni di comuni di cui al |
comma 21 l'incremento e' |
dell'11,5 per cento. Per |
l'individuazione della spesa |
media del triennio si tiene conto|
della media dei pagamenti, in |
conto competenza e in conto |
residui, e per l'individuazione |
della popolazione, ai fini |
dell'appartenenza alla classe |
demografica, si tiene conto della|
popolazione residente calcolata |
secondo i criteri previsti |
dall'articolo 156 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, da emanare entro |
trenta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, e' stabilita la spesa |
media pro-capite per ciascuna |
delle classi demografiche di |
seguito indicate: |
1) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
fino a 3.000 Kmq; |
2) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie |
superiore a 3.000 Kmq; |
3) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie fino a 3.000 Kmq; |
4) province con popolazione |
superiore a 400.000 abitanti e |
superficie superiore a 3.000 Kmq;|
5) comuni da 3.000 a 4.999 |
abitanti; |
6) comuni da 5.000 a 9.999 |
abitanti; |
7) comuni da 10.000 a 19.999 |
abitanti; |
8) comuni da 20.000 a 59.999 |
abitanti; |
9) comuni da 60.000 a 99.999 |
abitanti; |
10) comuni da 100.000 a 249.999 |
abitanti; |
11) comuni da 250.000 a 499.999 |
abitanti; |
12) comuni da 500.000 abitanti ed|
oltre; |
13) comunita' montane con |
popolazione superiore a 10.000 e |
fino a 50.000 abitanti; |
14) comunita' montane con |
popolazione superiore a 50.000 |
abitanti; |
b) per gli anni 2006 e 2007 si |
applica la percentuale di |
incremento del 2 per cento alle |
corrispondenti spese correnti e |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai |Criteri per la definizione dei
commi da 21 a 53. |limiti di spesa per enti locali
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23. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21, per l'anno 2005, il |
complesso delle spese correnti e |
delle spese in conto capitale, |
determinato ai sensi del comma |
24, per ciascuna regione a |
statuto ordinario non puo' essere|
superiore al corrispondente |
ammontare di spese dell'anno 2003|
incrementato del 4,8 per cento. |
Per gli anni 2006 e 2007 si |
applica la percentuale di |
incremento del 2 per cento alle |
corrispondenti spese correnti e |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai |Limiti alle spese per le regioni
commi da 21 a 53. |a statuto ordinario
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24. Il complesso delle spese di |
cui ai commi 22 e 23 e' |
calcolato, sia per la gestione di|
competenza che per quella di |
cassa, quale somma tra le spese |
correnti e quelle in conto |
capitale al netto delle: |
a) spese di personale, cui si |
applica la specifica disciplina |
di settore; |
b) spese per la sanita' per le |
regioni che sono disciplinate dai|
commi da 164 a 188; |
c) spese derivanti |
dall'acquisizione di |
partecipazioni azionarie e di |
altre attivita' finanziarie, dai |
conferimenti di capitale e dalle |
concessioni di crediti; |
d) spese per trasferimenti |
destinati alle amministrazioni |
pubbliche individuate in |
applicazione dei commi da 5 a 7; |
e) spese connesse agli interventi|
a favore dei minori soggetti a |
provvedimenti dell'autorita' |
giudiziaria minorile; |
f) spese per calamita' naturali |
per le quali sia stato dichiarato|
lo stato di emergenza nonche' |
quelle sostenute dai comuni per |
il completamento dell'attuazione |
delle ordinanze emanate dal |
Presidente del Consiglio dei |
ministri a seguito di |
dichiarazioni di stato di |
emergenza. |Calcolo del complesso delle spese
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25. Limitatamente all'anno 2005 |
il complesso delle spese di cui |
al comma 24 e' calcolato anche al|
netto delle spese in conto |
capitale derivanti da interventi |
cofinanziati dall'Unione europea,|
ivi comprese le corrispondenti |Calcolo del complesso delle spese
quote di parte nazionale. |per l'anno 2005
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26. Gli enti possono eccedere i |
limiti di spesa stabiliti dai |
commi 22 e 23 solo per spese di |
investimento e nei limiti dei |
proventi derivanti da alienazione|
di beni immobili, mobili, nonche'|
delle erogazioni a titolo |
gratuito e liberalita'. Le |
regioni possono destinare le |
nuove entrate alla copertura |
degli eventuali disavanzi di |Possibilita', per gli enti
gestione accertati nel settore |locali, di eccedere i limiti di
sanitario. |spesa solo per investimenti.
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27. Le spese in conto capitale |
degli enti locali che eccedono il|
limite di spesa stabilito dai |
commi da 21 a 53 possono essere |
anticipate a carico di un |
apposito fondo istituito presso |
la gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa. Il fondo|
e' dotato per l'anno 2005 di euro|
250 milioni. Le anticipazioni |
sono estinte dagli enti locali |
entro il 31 dicembre 2006 e i |
relativi interessi, determinati e|
liquidati sulla base di quanto |
previsto ai commi 2, 3 e 4 |
dell'articolo 6 del decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze 5 dicembre 2003, |
pubblicato nel supplemento |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale|
n. 288 del 12 dicembre 2003, |
valutati in 10 milioni di euro, |
sono a carico del bilancio |
statale. Le anticipazioni sono |
corrisposte dalla Cassa depositi |
e prestiti Spa direttamente ai |
soggetti beneficiari secondo |
indicazioni e priorita' fissate |
dal Comitato interministeriale |
per la programmazione economica |
(CIPE). Gli enti locali |
comunicano al CIPE e alla Cassa |
depositi e prestiti Spa, entro il|
31 gennaio 2005, le spese che |
presentano le predette |
caratteristiche e, ove ad esse |
connessi, i progetti a cui si |
riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
soggetti beneficiari. |il limite.
--------------------------------------------------------------------
28. Fermo restando quanto |
previsto ai commi 26 e 27, al |
fine di promuovere lo sviluppo |
economico, e' autorizzata la |
spesa di euro 201.500.000 per |
l'anno 2005, di euro 176.500.000 |
per l'anno 2006 e di euro |
170.500.000 per l'anno 2007 per |
la concessione di contributi |
statali al finanziamento di |
interventi diretti a tutelare |
l'ambiente e i beni culturali, e |
comunque a promuovere lo sviluppo|
economico e sociale del |
territorio. Possono accedere ai |
contributi gli interventi |
realizzati dagli enti destinatari|
nei rispettivi territori per il |Contributi per il finanziamento
risanamento e il recupero |di interventi a tutela
dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni
beni culturali. |culturali.
--------------------------------------------------------------------
29. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, individua con |
proprio decreto gli interventi e |
gli enti destinatari dei |
contributi di cui al comma 28 |
sulla base dei progetti |
preliminari da presentare entro |
novanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, in coerenza con apposito |
atto di indirizzo parlamentare. |
Il Ministero dell'economia e |
delle finanze provvede |
all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari
favore degli enti destinatari. |dei contributi
--------------------------------------------------------------------
30. Al fine di consentire il |
monitoraggio degli adempimenti |
relativi al patto di stabilita' |
interno, anche secondo i criteri |
adottati in contabilita' |
nazionale, le regioni e le |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, le province e i comuni |
con popolazione superiore a |
30.000 abitanti e le comunita' |
montane con popolazione superiore|
a 50.000 abitanti trasmettono |
trimestralmente al Ministero |
dell'economia e delle finanze - |
Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, entro |
trenta giorni dalla fine del |
periodo di riferimento, |
utilizzando il sistema web |
appositamente previsto per il |
patto di stabilita' interno nel |
sito |
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,|
le informazioni riguardanti sia |
la gestione di competenza che |
quella di cassa, attraverso un |
prospetto e con le modalita' |
definiti con decreto del predetto|
Ministero, di concerto con il |
Ministero dell'interno, sentiti |
la Conferenza unificata di cui |
all'articolo 8 del decreto |
legislativo 28 agosto 1997, n. |Monitoraggio adempimenti relativi
281, e l'ISTAT. |al patto di stabilita' interno.
--------------------------------------------------------------------
31. Le province e i comuni con |
popolazione superiore a 5.000 |
abitanti sono tenuti a |
predisporre entro il mese di |
febbraio una previsione di cassa |
cumulata e articolata per |
trimestri del complesso delle |
spese come definite dal comma 24 |
coerente con l'obiettivo annuale,|
che comunicano: le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti al Ministero |
dell'economia e delle finanze |
attraverso il sistema web, e i |
comuni con popolazione superiore |
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
alle Ragionerie provinciali dello|
Stato competenti per territorio. |
Il collegio dei revisori dei |
conti dell'ente locale verifica, |
entro il mese successivo al |
trimestre di riferimento, il |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale e la sua coerenza con|
l'obiettivo annuale e, in caso di|
inadempienza, ne da' |
comunicazione sia all'ente che al|
Ministero dell'economia e delle |
finanze, per le province e i |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti attraverso il |
predetto sistema web, e alle |
Ragionerie provinciali dello |
Stato competenti per territorio |
per i comuni con popolazione |
superiore a 5.000 e fino a 30.000|
abitanti. I comuni con |
popolazione superiore a 3.000 e |
fino a 5.000 abitanti e le |
comunita' montane con popolazione|
superiore a 10.000 abitanti |
predispongono, entro il mese di |
marzo, una previsione di cassa |
semestrale alla cui verifica e |
comunicazione alle Ragionerie |
provinciali dello Stato |
competenti per territorio |
provvede il revisore dei conti |
dell'ente. A seguito |
dell'accertamento del mancato |
rispetto dell'obiettivo |
trimestrale, o semestrale, gli |
enti sono tenuti nel trimestre, o|
nel semestre, successivo a |
riassorbire lo scostamento |
registrato intervenendo sui |
pagamenti, computati ai sensi del|
comma 24, nella misura necessaria|
a garantire il rientro delle |
spese nei limiti stabiliti. |
Restano ferme per il mancato |
conseguimento degli obiettivi |
annuali le disposizioni recate |Previsioni di cassa per province
dai commi 32, 33, 34 e 35. |e comuni
--------------------------------------------------------------------
32. Per gli enti locali, l'organo|
di revisione |
economico-finanziaria previsto |
dall'articolo 234 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, verifica il |
rispetto degli obiettivi annuali |
del patto, sia in termini di |
competenza che di cassa, e in |
caso di mancato rispetto ne da' |
comunicazione al Ministero |
dell'interno sulla base di un |
modello e con le modalita' che |
verranno definiti con decreto del|
Ministero dell'interno, di |Verifica del rispetto degli
concerto con il Ministero |obiettivi del patto di
dell'economia e delle finanze. |stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
33. Gli enti locali che non hanno|
rispettato gli obiettivi del |
patto di stabilita' interno |
stabiliti per l'anno precedente |
non possono a decorrere dall'anno|
2006: |
a) effettuare spese per acquisto |
di beni e servizi in misura |
superiore alla corrispondente |
spesa dell'ultimo anno in cui si |
e' accertato il rispetto degli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno, ovvero, ove l'ente sia |
risultato sempre inadempiente, in|
misura superiore a quella del |
penultimo anno precedente ridotta|
del 10 per cento. Per gli enti |
locali soggetti al patto di |
stabilita' interno dall'anno 2005|
il limite e' commisurato, in sede|
di prima applicazione, al livello|
delle spese dell'anno 2003; |
b) procedere ad assunzioni di |
personale a qualsiasi titolo; |Limitazioni per gli enti locali
c) ricorrere all'indebitamento |che non hanno rispettato il patto
per gli investimenti. |di stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
34. La disposizione di cui al |
comma 33 si applica anche nel |
2005 per le province e i comuni |
con popolazione superiore a 5.000|
abitanti che non hanno rispettato|
gli obiettivi del patto di |
stabilita' interno per l'anno |
2004. |Estensione a province e comuni
--------------------------------------------------------------------
35. A decorrere dall'anno 2006, i|
mutui e i prestiti obbligazionari|
posti in essere dagli enti di cui|
al comma 21 con istituzioni |
creditizie e finanziarie per il |
finanziamento degli investimenti |
devono essere corredati da |
apposita attestazione da cui |
risulti il conseguimento degli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente. |
L'istituto finanziatore o |
l'intermediario finanziario non |
possono procedere al |
finanziamento o al collocamento |
del prestito in assenza della |
predetta attestazione, che deve |
essere acquisita anche per l'anno|
2005 con riferimento agli |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno delle province e dei |Adempimenti degli enti locali per
comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti
a 5.000 abitanti. |obbligazionari con banche.
--------------------------------------------------------------------
36. Gli enti di nuova istituzione|
nell'anno 2005, o negli anni |
successivi, sono soggetti alle |
regole dei commi da 21 a 53 |
dall'anno in cui e' disponibile |
la base di calcolo su cui |
applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni
stabiliti al comma 22. |agli enti di nuova istituzione.
--------------------------------------------------------------------
37. Attraverso le loro |
associazioni, le province, i |
comuni e le comunita' montane |
concorrono al monitoraggio |
sull'andamento delle spese. Le |
comunicazioni previste dai commi |
30, 31 e 32 sono trasmesse anche |
all'Unione delle province |
d'Italia (UPI), all'Associazione |
nazionale dei comuni italiani |
(ANCI) e all'Unione nazionale |Concorrenza delle associazioni
comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio
(UNCEM), per via telematica. |della spesa pubblica.
--------------------------------------------------------------------
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e|
2007, le regioni a statuto |
speciale e le province autonome |
di Trento e di Bolzano |
concordano, entro il 31 marzo di |
ciascun anno, con il Ministero |
dell'economia e delle finanze, il|
livello delle spese correnti e in|
conto capitale, nonche' dei |
relativi pagamenti, in coerenza |
con gli obiettivi di finanza |
pubblica per il periodo |
2005-2007. In caso di mancato |
accordo si applicano le |Esclusione dal limite delle spese
disposizioni di cui ai commi da |per le regioni a statuto
21 a 53. |speciale.
--------------------------------------------------------------------
39. Per gli enti locali dei |
rispettivi territori provvedono |
alle finalita' di cui ai commi da|
21 a 53 le regioni a statuto |
speciale e le province autonome |
di Trento e di Bolzano ai sensi |
delle competenze alle stesse |
attribuite dai rispettivi statuti|
di autonomia e dalle relative |
norme di attuazione. Qualora le |
predette regioni e province |
autonome non provvedano entro il |
31 marzo di ciascun anno, si |
applicano, per gli enti locali |
dei rispettivi territori, le |Regioni a statuto speciale e le
disposizioni di cui ai commi da |province autonome di Trento e di
21 a 53. |Bolzano
--------------------------------------------------------------------
40. Resta ferma la facolta' delle|
regioni e delle province autonome|
di Trento e di Bolzano di |
estendere le regole del patto di |
stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto
degli enti ed organismi |speciale e le province autonome
strumentali. |di Trento e di Bolzano
--------------------------------------------------------------------
41. Sono abrogate le disposizioni|
recate dall'articolo 29 della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
successive modificazioni, |
limitatamente alle regole del |
patto di stabilita' interno |
previsto per gli enti |
territoriali per gli anni 2005 e |
successivi. |Abrogazioni di norme
--------------------------------------------------------------------
42. L'affidamento da parte degli |
enti locali di incarichi di |
studio o di ricerca, ovvero di |
consulenze a soggetti estranei |
all'amministrazione, deve essere |
adeguatamente motivato con |
specifico riferimento all'assenza|
di strutture organizzative o |
professionalita' interne all'ente|
in grado di assicurare i medesimi|
servizi, ad esclusione degli |
incarichi conferiti ai sensi |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni. |
In ogni caso l'atto di |
affidamento di incarichi e |
consulenze di cui al primo |
periodo deve essere corredato |
della valutazione dell'organo di |
revisione economico-finanziaria |
dell'ente locale e deve essere |
trasmesso alla Corte dei conti. |
L'affidamento di incarichi in |
difformita' dalle previsioni di |
cui al presente comma costituisce|
illecito disciplinare e determina|
responsabilita' erariale. Le |
disposizioni di cui al presente |Motivazione, da parte degli enti
comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di
popolazione superiore a 5.000 |consulenza a soggetti estranei
abitanti. |all'amministrazione.
--------------------------------------------------------------------
43. I proventi delle concessioni |
edilizie e delle sanzioni |
previste dal testo unico di cui |
al decreto del Presidente della |
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,|
possono essere destinati al |
finanziamento di spese correnti |
entro il limite del 75 per cento |
per il 2005 e del 50 per cento |Utilizzo proventi concessioni
per il 2006. |edilizie e relative sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
44. All'articolo 204 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
0a) al comma 1, dopo le parole: |
"nuovi mutui" sono inserite le |
seguenti: "e accedere ad altre |
forme di finanziamento reperibili|
sul mercato" e le parole: "25 per|
cento" sono sostituite dalle |
seguenti: "12 per cento"; |
b) dopo il comma 2, e' inserito |
il seguente: |
"2-bis. Le disposizioni del comma|
2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per
alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte
cui l'ente locale acceda". |degli enti locali.
--------------------------------------------------------------------
45. Gli enti che alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge superino il limite di |
indebitamento di cui al comma 1 |
dell'articolo 204 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, come |
modificato dal comma 44, sono |
tenuti a ridurre il proprio |
livello di indebitamento entro i |
seguenti termini: |
a) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 20 per cento entro la fine |
dell'esercizio 2008; |
b) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 16 per cento entro la fine |
dell'esercizio 2010; |
c) un importo annuale degli |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 12 per cento entro la fine |Obbligo di riduzione del livello
dell'esercizio 2013. |di indebitamento.
--------------------------------------------------------------------
46. All'articolo 101 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, sono apportate le seguenti |
modificazioni: |
a) al comma 1, le parole: |
"quattro anni" sono sostituite |
dalle seguenti: "due anni"; |
b) al comma 4, le parole: |Riduzione del periodo di
"quattro anni" sono sostituite |collocazione in disponibilita'
dalle seguenti: "due anni". |per i segretari comunali.
--------------------------------------------------------------------
47. In vigenza di disposizioni |
che stabiliscono un regime di |
limitazione delle assunzioni di |
personale a tempo indeterminato, |
sono consentiti trasferimenti per|
mobilita', anche |
intercompartimentale, tra |
amministrazioni sottoposte al |
regime di limitazione, nel |
rispetto delle disposizioni sulle|
dotazioni organiche e, per gli |
enti locali, purche' abbiano |
rispettato il patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente. |Trasferimenti per mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
48. In caso di mobilita' presso |
altre pubbliche amministrazioni, |
con la conseguente cancellazione |
dall'albo, nelle more della nuova|
disciplina contrattuale, i |
segretari comunali e provinciali |
appartenenti alle fasce |
professionali A e B possono |
essere collocati, analogamente a |
quanto previsto per i segretari |
appartenenti alla fascia C, nella|
categoria o area professionale |
piu' alta prevista dal sistema di|
classificazione vigente presso |
l'amministrazione di |
destinazione, previa espressa |Collocazione professionale dei
manifestazione di volonta' in |segretari comunali in caso di
tale senso. |mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
49. Nell'ambito del processo di |
mobilita' di cui al comma 48, i |
soggetti che abbiano prestato |
servizio effettivo di ruolo come |
segretari comunali o provinciali |
per almeno tre anni e che si |
siano avvalsi della facolta' di |
cui all'articolo 18 del |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 4 |
dicembre 1997, n. 465, sono |
inquadrati, nei limiti del |
contingente di cui al comma 96, |
nei ruoli unici delle |
amministrazioni in cui prestano |
servizio alla data di entrata in |
vigore della presente legge, |
ovvero di altre amministrazioni |
in cui si riscontrano carenze di |
organico, previo consenso |
dell'interessato, ai sensi ed |
agli effetti delle disposizioni |
in materia di mobilita' e delle |
condizioni del contratto |Inquadramento dei segretari
collettivo vigenti per la |comunali in caso di mobilita' nei
categoria. |ruoli unici.
--------------------------------------------------------------------
50. All'articolo 10, comma 10, |
lettera c), del decreto-legge 18 |
gennaio 1993, n. 8, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
marzo 1993, n. 68, le parole: |
"lire 50.000" e "lire 150.000" |Aumento diritti di segreteria per
sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e
dalle seguenti: "euro 51,65" e |denuncia di inizio
"euro 516,46". |dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
51. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 e' consentita la variazione |
in aumento dell'aliquota di |
compartecipazione |
dell'addizionale comunale |
all'imposta sul reddito delle |
persone fisiche, di cui al comma |
3 dell'articolo 1 del decreto |
legislativo 28 settembre 1998, n.|
360, e successive modificazioni, |
ai soli enti che, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, non si siano avvalsi della|
facolta' di aumentare la suddetta|
addizionale. L'aumento deve |
comunque essere limitato entro la|
misura complessiva dello 0,1 per |
cento. Fermo restando quanto |
stabilito al primo e al secondo |
periodo, fino al 31 dicembre 2006|
restano sospesi gli effetti degli|
aumenti delle addizionali e delle|
maggiorazioni di cui alla lettera|
a) del comma 1 dell'articolo 3 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, eventualmente deliberati. |
Gli effetti decorrono, in ogni |
caso, dal periodo d'imposta |
successivo alla predetta data. |Addizionali IRE ed IRAP.
--------------------------------------------------------------------
52. Ai fini del comma 2 |
dell'articolo 4 del decreto |
legislativo 12 dicembre 2003, n. |
344, e' istituito per l'anno |
2005, presso lo stato di |
previsione del Ministero |
dell'interno, il fondo per il |
rimborso agli enti locali delle |
minori entrate derivanti |
dall'abolizione del credito |
d'imposta con una dotazione di 10|
milioni di euro. Con regolamento |
emanato ai sensi dell'articolo |
17, comma 1, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, su proposta |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze, di concerto con il|
Ministro dell'interno, sono |
dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad
della disposizione di cui al |enti locali delle minori entrate
presente comma e per la |derivanti dall'abolizione del
ripartizione del fondo. |credito d'imposta.
--------------------------------------------------------------------
|Soppressione della riduzione dei
|trasferimenti agli enti locali
|per mancata certificazione del
|requisito che attesti la
53. All'articolo 3, comma 51, |corresponsione del trattamento
della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso
350, il secondo periodo e' |nei ruoli speciali ad
soppresso. |esaurimento.
--------------------------------------------------------------------
54. Per l'anno 2005 e' istituito,|
presso il Ministero dell'interno,|
con finalita' di riequilibrio |
economico e sociale, il fondo per|
l'insediamento nei comuni montani|
con popolazione inferiore a 1.000|
abitanti, sottodotati ai sensi |
del decreto legislativo 30 giugno|
1997, n. 244, con una dotazione |
di 5 milioni di euro per il 2005.|
--------------------------------------------------------------------
55. Il fondo di cui al comma 54 |
e' finalizzato, oltre a quanto |
previsto dal medesimo comma 54, |
al riequilibrio insediativo, |
quindi all'incentivazione |
dell'insediamento nei centri |
abitati di attivita' artigianali |
e commerciali, al recupero di |
manufatti, edifici e case rurali |
per finalita' economiche e |
abitative, al recupero degli |Fondo insediamento comuni montani
antichi mestieri. |sottodotati.
--------------------------------------------------------------------
56. Entro sessanta giorni dalla |
data di entrata in vigore della |
presente legge il Ministro |
dell'interno definisce con |
proprio decreto i criteri di |
ripartizione e le modalita' per |Criteri di ripartizione e
l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai
ai commi 54 e 55. |finanziamenti
--------------------------------------------------------------------
57. Per il triennio 2005-2007, |
gli enti indicati nell'elenco 1 |
allegato alla presente legge, ad |
eccezione degli enti di |
previdenza di cui ai decreti |
legislativi 30 giugno 1994, n. |
509, e successive modificazioni, |
e 10 febbraio 1996, n. 103, e |
successive modificazioni, delle |
altre associazioni e fondazioni |
di diritto privato e degli enti |
del sistema camerale, possono |
incrementare per l'anno 2005 le |
proprie spese, al netto delle |
spese di personale, in misura non|
superiore all'ammontare delle |
spese dell'anno 2003 incrementato|
del 4,5 per cento. Per gli anni |
2006 e 2007 si applica la |
percentuale di incremento del 2 |
per cento alle corrispondenti |
spese determinate per l'anno |
precedente con i criteri |
stabiliti dal presente comma. Per|
le spese di personale si applica |
la specifica disciplina di |
settore. Alle regioni e agli enti|
locali di cui ai commi da 21 a |
53, agli enti del Servizio |
sanitario nazionale di cui ai |
commi da 164 a 188, nonche' agli |
enti indicati nell'articolo 3, |
commi 1 e 2, della legge 24 |Limite all'incremento delle spese
dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non
la disciplina ivi prevista. |territoriali.
--------------------------------------------------------------------
58. Con riferimento alla perdita |
di gettito realizzata dalle |
regioni a statuto ordinario per |
gli anni 2003 e successivi, a |
seguito della riduzione |
dell'accisa sulla benzina non |
compensata dal maggior gettito |
delle tasse automobilistiche, |
come determinato dall'articolo |
17, comma 22, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, viene |
riconosciuto l'importo di euro |
342,583 milioni. Detto importo e'|
ripartito tra le regioni entro il|
30 aprile 2005, con decreto del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, sentita la Conferenza |
permanente per i rapporti tra lo |
Stato, le regioni e le province |
autonome di Trento e di Bolzano, |
e integra i trasferimenti |
soppressi di cui all'articolo 1, |
comma 1, del decreto legislativo |
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini |
dell'aliquota definitiva da |
determinare entro il 31 luglio |
2005 ai sensi dell'articolo 5, |
comma 3, del medesimo decreto |
legislativo n. 56 del 2000, e |
successive modificazioni. Il |
decreto e' predisposto sulla base|
della proposta delle regioni da |Ristoro minori entrate accise su
presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto
permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate
Stato, le regioni e le province |dall'aumento delle tasse
autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.
--------------------------------------------------------------------
59. Ai fini della determinazione |
dell'aliquota definitiva di cui |
al comma 58 si tiene altresi' |
conto dei trasferimenti |
attribuiti per l'anno 2004 alle |
regioni a statuto ordinario in |
applicazione dell'articolo 70 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448. Il fondo di cui al citato |Determinazione dell'aliquota
articolo 70 e' soppresso. |definitiva
--------------------------------------------------------------------
60. Il Fondo di cui all'articolo |
52, comma 8, della legge 23 |
dicembre 2000, n. 388, e' |Utilizzo del Fondo per le
utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti
delle funzioni conferite agli |locali, anche per l'attuazione
enti territoriali ai sensi |dell'art. 118 della Cost.
dell'articolo 7 della legge 5 |(esercizio di funzioni
giugno 2003, n. 131. |amministrative).
--------------------------------------------------------------------
61. Salvo quanto disposto nel |
comma 175, la sospensione degli |
aumenti delle addizionali |
all'imposta sul reddito e delle |
maggiorazioni dell'aliquota |
dell'imposta regionale sulle |
attivita' produttive di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
a), della legge 27 dicembre 2002,|
n. 289, e all'articolo 2, comma |
21 della legge 24 dicembre 2003, |
n. 350, e' confermata sino al 31 |
dicembre 2005. Resta ferma |
l'applicazione del comma 22 |
dell'articolo 2 della legge n. |
350 del 2003 alle disposizioni |
regionali in materia di IRAP |
diverse da quelle riguardanti la |
maggiorazione dell'aliquota, |
nonche', unitamente al comma 23 |
del medesimo articolo, alle |
disposizioni regionali in materia|
di tassa automobilistica; le |
regioni possono modificare tali |
disposizioni nei soli limiti dei |
poteri loro attribuiti dalla |
normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e
ed in conformita' con essa. |IRAP
--------------------------------------------------------------------
62. Sono autorizzate, a carico di|
somme a qualsiasi titolo |
spettanti, le compensazioni degli|
importi a credito e a debito di |
ciascuna regione, connessi alle |
perdite di entrata realizzate |
dalle stesse per effetto delle |
disposizioni recate dall'articolo|
17, comma 22, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, indicate, |
solo a questo fine, nella tabella|
di riparto approvata con decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze sulla base della |
proposta presentata dalle regioni|
in sede di Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Tale |
compensazione sara' effettuata |
dal Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento |
della Ragioneria generale dello |Compensazione importi a credito e
Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione
eguale importo a partire |connessi a perdite da tassa
dall'esercizio 2005. |automobilistica.
--------------------------------------------------------------------
63. I trasferimenti erariali per |
l'anno 2005 di ogni singolo ente |
locale sono determinati in base |
alle disposizioni recate |
dall'articolo 31, comma 1, primo |
periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
2002, n. 289. |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
64. Per l'anno 2005, l'incremento|
delle risorse, pari a 340 milioni|
di euro, derivante dal reintegro |
della riduzione dei trasferimenti|
erariali conseguente alla |
cessazione dell'efficacia delle |
disposizioni di cui all'articolo |
24, comma 9, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, e' |
attribuito, quanto ad euro 260 |
milioni, a favore degli enti |
locali per confermare i |
contributi di cui all'articolo 3,|
commi 27, 35, secondo periodo, 36|
e 141, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, e quanto ad 80 |
milioni di euro in favore dei |
comuni di cui all'articolo 9, |
comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
30 giugno 1997, n. 244. |delle risorse
--------------------------------------------------------------------
65. Le disposizioni in materia di|
compartecipazione provinciale e |
comunale al gettito dell'imposta |
sul reddito delle persone fisiche|
di cui all'articolo 31, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, gia' confermate per l'anno |
2004 dall'articolo 2, comma 18, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
350, sono prorogate per l'anno |provinciale e comunale al gettito
2005. |dell'IRPEF.
--------------------------------------------------------------------
66. Gli enti locali di cui |
all'articolo 2, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, hanno facolta' di utilizzare|
le entrate derivanti dal |
plusvalore realizzato con |
l'alienazione di beni |
patrimoniali, inclusi i beni |
immobili, per il rimborso della |Utilizzo plusvalore alienazione
quota di capitale delle rate di |beni patrimoniali per rimborso
ammortamento dei mutui. |rate ammortamento mutui.
--------------------------------------------------------------------
67. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della |
legge 27 luglio 2000, n. 212, |
concernente l'efficacia temporale|
delle norme tributarie, i termini|
per l'accertamento dell'imposta |
comunale sugli immobili che |
scadono il 31 dicembre 2004 sono |
prorogati al 31 dicembre 2005, |
limitatamente alle annualita' |
d'imposta 2000 e successive. |Proroga termini accertamento ICI.
--------------------------------------------------------------------
68. Al testo unico di cui al |
decreto legislativo 18 agosto |
2000, n. 267, sono apportate le |
seguenti modificazioni: |
a) all'articolo 42, comma 2, la |
lettera h) e' sostituita dalla |
seguente: |
"h) contrazione di mutui e |
aperture di credito non previste |
espressamente in atti |
fondamentali del consiglio ed |
emissioni di prestiti |
obbligazionari"; |
b) all'articolo 204, comma 2, le |
lettere a) e b) sono sostituite |
dalle seguenti: |
"a) l'ammortamento non puo' avere|
durata inferiore ai cinque anni; |
b) la decorrenza |
dell'ammortamento deve essere |
fissata al 1º gennaio dell'anno |
successivo a quello della stipula|
del contratto. In alternativa, la|
decorrenza dell'ammortamento puo'|
essere posticipata al 1º luglio |
seguente o al 1º gennaio |
dell'anno successivo e, per i |
contratti stipulati nel primo |
semestre dell'anno, puo' essere |
anticipata al 1º luglio dello |
stesso anno"; |
c) dopo l'articolo 205 e' |
inserito il seguente: |
"Art. 205-bis. - (Contrazione di |
aperture di credito) - 1. Gli |
enti locali sono autorizzati a |
contrarre aperture di credito nel|
rispetto della disciplina di cui |
al presente articolo. |
2. Le spese per investimenti |
finanziate con il contratto di |
apertura di credito si |
considerano impegnate all'atto |
della stipula del contratto |
stesso e per l'ammontare |
dell'importo del progetto o dei |
progetti definitivi o esecutivi |
finanziati; alla chiusura |
dell'esercizio le somme oggetto |
del contratto di apertura di |
credito costituiscono residui |
attivi. |
3. Il ricorso alle aperture di |
credito e' possibile solo se |
sussistono le condizioni di cui |
all'articolo 203, comma 1, e nel |
rispetto dei limiti di cui |
all'articolo 204, comma 1, |
calcolati con riferimento |
all'importo complessivo |
dell'apertura di credito |
stipulata. |
4. L'utilizzo del ricavato |
dell'operazione e' sottoposto |
alla disciplina di cui |
all'articolo 204, comma 3. |
5. I contratti di apertura di |
credito devono, a pena di |
nullita', essere stipulati in |
forma pubblica e contenere le |
seguenti clausole e condizioni: |
a) la banca e' tenuta ad |
effettuare erogazioni, totali o |
parziali, dell'importo del |
contratto in base alle richieste |
di volta in volta inoltrate |
dall'ente e previo rilascio da |
parte di quest'ultimo delle |
relative delegazioni di pagamento|
ai sensi dell'articolo 206. |
L'erogazione dell'intero importo |
messo a disposizione al momento |
della contrazione dell'apertura |
di credito ha luogo nel termine |
massimo di tre anni ferma |
restando la possibilita' per |
l'ente locale di disciplinare |
contrattualmente le condizioni |
economiche di un eventuale |
utilizzo parziale; |
b) gli interessi sulle aperture |
di credito devono riferirsi ai |
soli importi erogati. |
L'ammortamento di tali importi |
deve avere una durata non |
inferiore a cinque anni con |
decorrenza dal 1º gennaio o dal |
1º luglio successivi alla data |
dell'erogazione; |
c) le rate di ammortamento devono|
essere comprensive, sin dal primo|
anno, della quota capitale e |
della quota interessi; |
d) unitamente alla prima rata di |
ammortamento delle somme erogate |
devono essere corrisposti gli |
eventuali interessi di |
preammortamento, gravati degli |
ulteriori interessi decorrenti |
dalla data di inizio |
dell'ammortamento e sino alla |
scadenza della prima rata; |
e) deve essere indicata la natura|
delle spese da finanziare e, ove |
necessario, avuto riguardo alla |
tipologia dell'investimento, dato|
atto dell'intervenuta |
approvazione del progetto o dei |
progetti definitivi o esecutivi, |
secondo le norme vigenti; |
f) deve essere rispettata la |
misura massima di tasso |
applicabile alle aperture di |
credito i cui criteri di |
determinazione sono demandati ad |
apposito decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro |
dell'interno, da emanare entro |
novanta giorni dalla data di |
entrata in vigore della presente |
disposizione. |
6. Le aperture di credito sono |
soggette, al pari delle altre |
forme di indebitamento, al |
monitoraggio di cui all'articolo |
41 della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, nei termini e modalita' |
previsti dal relativo regolamento|
di attuazione, di cui al decreto |
del Ministro dell'economia e |
delle finanze 1º dicembre 2003, |
n. 389. I modelli per la |
comunicazione delle |
caratteristiche finanziarie delle|
singole operazioni di apertura di|
credito sono pubblicati in |
allegato al decreto di cui alla |
lettera f) del comma 5"; |
d) all'articolo 207, dopo il |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. A fronte di operazioni di|
emissione di prestiti |
obbligazionari effettuate |
congiuntamente da piu' enti |
locali, gli enti capofila possono|
procedere al rilascio di garanzia|
fideiussoria riferita all'insieme|
delle operazioni stesse. |
Contestualmente gli altri enti |
emittenti rilasciano garanzia |
fideiussoria a favore dell'ente |
capofila in relazione alla quota |
parte dei prestiti di propria |
competenza. Ai fini |
dell'applicazione del comma 4, la|
garanzia prestata dall'ente |
capofila concorre alla formazione|
del limite di indebitamento solo |
per la quota parte dei prestiti |
obbligazionari di competenza |Aperture di credito da parte di
dell'ente stesso". |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
69. Per la gestione del fondo di |
ammortamento del debito di cui |
all'articolo 41, comma 2, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, |
non si applica il principio di |
accentramento di ogni deposito |
presso il tesoriere stabilito |
dagli articoli 209, comma 3, e |
211, comma 2, del testo unico di |
cui al decreto legislativo 18 |Deroga al principio di
agosto 2000, n. 267. |accentramento
--------------------------------------------------------------------
70. All'articolo 41, comma 2, |
primo periodo, della legge 28 |
dicembre 2001, n. 448, sono |
soppresse le parole: "e contrarre|
mutui" e le parole: "o |
dell'accensione". |Modifiche di coordinamento
--------------------------------------------------------------------
71. Lo Stato, le regioni, le |
province autonome di Trento e di |
Bolzano e gli enti locali sono |
tenuti a provvedere, se |
consentito dalle clausole |
contrattuali, alla conversione |
dei mutui con oneri di |
ammortamento anche parzialmente a|
carico dello Stato in titoli |
obbligazionari di nuova emissione|
o alla rinegoziazione, anche con |
altri istituti, dei mutui stessi,|
in presenza di condizioni di |
rifinanziamento che consentano |
una riduzione del valore |
finanziario delle passivita' |
totali. Nel valutare la |
convenienza dell'operazione di |
rifinanziamento si dovra' tenere |
conto anche delle commissioni. In|
caso di mutuo a tasso fisso, per |
la verifica delle condizioni di |
rifinanziamento, lo Stato o |
l'ente pubblico interessato |
osservano regolarmente i tassi di|
mercato e si attivano allorche' |
il tasso swap con scadenza pari |
alla vita media residua del mutuo|
sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli
di almeno un punto percentuale. |obbligazionari.
--------------------------------------------------------------------
72. Gli stanziamenti di bilancio |
previsti per il pagamento dei |
mutui con oneri integralmente o |
parzialmente a carico dello Stato|
sono proporzionalmente adeguati |
ai nuovi piani di ammortamento |
conseguenti alla conclusione |
delle operazioni di conversione o|
rinegoziazione dei mutui di cui |Stanziamenti di bilancio previsti
al comma 71. |per il pagamento dei mutui
--------------------------------------------------------------------
73. Ai fini dell'attuazione di |
quanto stabilito dai commi 71 e |
72 l'ente pubblico e' tenuto a |
trasmettere, entro trenta giorni |
dal perfezionamento delle |
operazioni di cui al comma 71, |
all'amministrazione statale |
interessata, la relativa |
documentazione contrattuale, |
compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione
o di rimborso. |contrattuale
--------------------------------------------------------------------
74. In caso di nuove emissioni di|
titoli obbligazionari con |
rimborso del capitale in un'unica|
soluzione alla scadenza, e' |
necessario che al momento |
dell'emissione venga costituito |
un fondo di ammortamento del |
debito o conclusa una operazione |
di swap per l'ammortamento dello |
stesso, secondo quanto disposto |
dall'articolo 2 del regolamento |
di cui al decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di
dicembre 2003, n. 389. |ammortamento del debito
--------------------------------------------------------------------
75. Al fine del consolidamento |
dei conti pubblici rilevanti per |
il rispetto degli obiettivi |
adottati con l'adesione al patto |
di stabilita' e crescita le rate |
di ammortamento dei mutui |
attivati dalle regioni, dalle |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, dagli enti locali e |
dagli altri enti pubblici ad |
intero carico del bilancio dello |
Stato sono pagate agli istituti |
finanziatori direttamente dallo |
Stato. |Mutui enti locali.
--------------------------------------------------------------------
76. Per le stesse finalita' di |
cui al comma 75 e con riferimento|
agli enti pubblici diversi dallo |
Stato, il debito derivante dai |
mutui e' iscritto nel bilancio |
dell'amministrazione pubblica che|
assume l'obbligo di corrispondere|
le rate di ammortamento agli |
istituti finanziatori, ancorche' |
il ricavato del prestito sia |
destinato ad un'amministrazione |
pubblica diversa. |
L'amministrazione pubblica |
beneficiaria del mutuo, nel caso |
in cui le rate di ammortamento |
siano corrisposte agli istituti |
finanziatori da |
un'amministrazione pubblica |
diversa, iscrive il ricavato del |
mutuo nelle entrate per |
trasferimenti in conto capitale |
con vincolo di destinazione agli |
investimenti. L'istituto |
finanziatore, contestualmente |
alla stipula dell'operazione di |
finanziamento, ne da' notizia |
all'amministrazione pubblica |
tenuta al pagamento delle rate di|
ammortamento che, unitamente alla|
contabilizzazione del ricavato |
dell'operazione tra le accensioni|
di prestiti, provvede |
all'iscrizione del corrispondente|
importo tra i trasferimenti in |
conto capitale al fine di |
consentire la regolazione |Iscrizione in bilancio del debito
contabile dell'operazione. |derivante dai mutui
--------------------------------------------------------------------
77. Le amministrazioni pubbliche |
sono tenute ad adeguarsi alle |
disposizioni di cui ai commi 75 e|
76 con riferimento alle nuove |Adeguamento delle amministrazioni
operazioni finanziarie. |pubbliche
--------------------------------------------------------------------
78. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento del |
tesoro procede alla gestione |
delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni
attive di sua competenza. |attive
--------------------------------------------------------------------
79. Al fine di sperimentare gli |
effetti del superamento del |
sistema di tesoreria unica il |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, sentiti la Conferenza |
unificata di cui all'articolo 8 |
del decreto legislativo 28 agosto|
1997, n. 281, il Ministro |
dell'interno e il Ministro |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca, individua con |
proprio decreto una regione, tre |
province, tre comunita' montane, |
sei comuni e tre universita' nei |
quali durante l'anno 2005 i |
trasferimenti statali e le |
entrate proprie affluiscono |
direttamente ai tesorieri degli |
enti. L'individuazione degli |
enti, salvo che per la regione, |
viene effettuata assicurando la |
rappresentativita' per aree |
geografiche; gli enti sono |
comunque individuati tra quelli |
che possono collegarsi, tramite i|
loro tesorieri, al sistema |
informativo delle operazioni |
degli enti pubblici (SIOPE) |
istituito ai sensi dell'articolo |
28, commi 3, 4 e 5, della legge |
27 dicembre 2002, n. 289. La |
rilevazione per via telematica |
riguarda i dati contabili sia ai |
fini del calcolo del fabbisogno |
di cassa sia ai fini del calcolo |
dell'indebitamento netto. Con il |
predetto decreto vengono altresi'|
definiti i criteri, le modalita' |
e i tempi della sperimentazione |
relativa sia alle entrate sia |
alle spese. In relazione ai |
risultati registrati la |
sperimentazione puo' essere |
estesa, nel corso dello stesso |Superamento del sistema della
anno 2005, ad altri enti. |tesoreria unica.
--------------------------------------------------------------------
80. L'articolo 213 del testo |
unico di cui al decreto |
legislativo 18 agosto 2000, n. |
267, e' sostituito dal seguente: |
"Art. 213. - (Gestione |
informatizzata del servizio di |
tesoreria) - 1. Qualora |
l'organizzazione dell'ente e del |
tesoriere lo consentano il |
servizio di tesoreria puo' essere|
gestito con modalita' e criteri |
informatici e con l'uso di |
ordinativi di pagamento e di |
riscossione informatici, in luogo|
di quelli cartacei, le cui |
evidenze informatiche valgono a |
fini di documentazione, ivi |
compresa la resa del conto del |
tesoriere di cui all'articolo |
226. |
2. La convenzione di tesoreria di|
cui all'articolo 210 puo' |
prevedere che la riscossione |
delle entrate e il pagamento |
delle spese possano essere |
effettuati, oltre che per |
contanti presso gli sportelli di |
tesoreria, anche con le modalita'|
offerte dai servizi elettronici |
di incasso e di pagamento |
interbancari. |
3. Gli incassi effettuati dal |
tesoriere mediante i servizi |
elettronici interbancari danno |
luogo al rilascio di quietanza o |
evidenza bancaria ad effetto |
liberatorio per il debitore; le |
somme rivenienti dai predetti |
incassi sono versate alle casse |
dell'ente, con rilascio della |
quietanza di cui all'articolo |
214, non appena si rendono |
liquide ed esigibili in relazione|
ai servizi elettronici adottati e|
comunque nei tempi previsti nella|
predetta convenzione di |Gestione informatizzata del
tesoreria". |servizio di tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
81. Ai fini della |
razionalizzazione e della |
semplificazione dell'attivita' |
amministrativa, con decreto da |
adottare ai sensi dell'articolo |
17, comma 3, della legge 23 |
agosto 1988, n. 400, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, entro novanta |
giorni dalla data di entrata in |
vigore della presente legge, il |
Ministro degli affari esteri |
emana disposizioni per la |
semplificazione della gestione |
finanziaria degli uffici |Semplificazione gestione
all'estero. |finanziaria uffici all'estero.
--------------------------------------------------------------------
82. Per il contrasto e la |
prevenzione del rischio di |
utilizzazione illecita di |
finanziamenti pubblici, tutti gli|
enti e le societa' che fruiscono |
di finanziamenti a carico di |
bilanci pubblici o dell'Unione |
europea, anche sotto forma di |
esenzioni, incentivi o |
agevolazioni fiscali, in materia |
di avviamento, aggiornamento e |
formazione professionale, |
utilizzazione di lavoratori, |
sgravi contributivi per personale|
addetto all'attivita' produttiva,|
devono dotarsi entro il 31 |
ottobre 2005 di specifiche misure|
organizzative e di funzionamento |
idonee a prevenire il rischio del|
compimento di illeciti nel loro |
interesse o a loro vantaggio, nel|
rispetto dei principi previsti |
dal decreto legislativo 8 giugno |
2001, n. 231, predisposte ovvero |
verificate ed approvate dall'ente|
di cui al decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri 19 |
marzo 2003, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 |
giugno 2003, secondo tariffe, |
predeterminate e pubbliche, |
determinate sulla base del costo |
effettivo del servizio, |
attribuite allo stesso ente |
mediante riassegnazione ai sensi |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica |
10 novembre 1999, n. 469. |
Dell'avvenuta adozione delle |
misure indicate al primo periodo |
viene data comunicazione al |
competente comitato di |
coordinamento finanziario |
regionale, per l'adozione delle |
rispettive iniziative ispettive e|
di verifica nei confronti dei |
soggetti che non risultino avere |
adottato le citate misure |
organizzative e di funzionamento.|
L'Agenzia delle entrate comunica |
con evidenze informatiche |
all'ente di cui al primo periodo |
l'elenco dei soggetti che |
dichiarano di fruire delle |
agevolazioni o degli incentivi |
citati, per l'adozione delle |
conseguenti iniziative. |
Dall'attuazione del presente |Contrasto al rischio di atti
comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
o maggiori oneri per la finanza |utilizzano finanziamenti
pubblica. |pubblici.
--------------------------------------------------------------------
83. Al fine di incentivare il |
passaggio dal sistema |
contributivo-indennizzatorio per |
danni all'agricoltura al sistema |
assicurativo contro i danni, |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), del decreto legislativo |
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, e' |
ridotta di 50 milioni di euro per|
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e|
il corrispondente importo e' |
destinato agli interventi |
agevolativi per la stipula di |
contratti assicurativi contro i |
danni in agricoltura alla |
produzione e alle strutture, di |
cui all'articolo 1, comma 3, |
lettera a), del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, Fondo di solidarieta' |
nazionale - incentivi |Sistema assicurativo contro i
assicurativi. |danni all'agricoltura.
--------------------------------------------------------------------
84. All'articolo 15 del decreto |
legislativo 29 marzo 2004, n. |
102, il comma 3 e' sostituito dal|
seguente: |
"3. Per la dotazione finanziaria |
del Fondo di solidarieta' |
nazionale-incentivi assicurativi |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettera |
a), si provvede ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera f), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |
modificazioni. Per la dotazione |
finanziaria del Fondo di |
solidarieta' nazionale - |
interventi indennizzatori, |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), si provvede a valere |
sulle risorse del Fondo di |
protezione civile, come |
determinato ai sensi |
dell'articolo 11, comma 3, |
lettera d), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive |
modificazioni, nel limite |
stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a
finanziaria". |sostegno delle imprese agricole.
--------------------------------------------------------------------
85. Per gli stessi fini di cui al|
comma 83, per l'anno 2005 la |
dotazione del Fondo per la |
riassicurazione dei rischi, |
istituito presso l'Istituto per |
studi, ricerche e informazioni |
sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
sensi dell'articolo 127, comma 3,|
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' incrementata di 50 |
milioni di euro, di cui 5 milioni|
di euro da destinare |
preferenzialmente agli interventi|
di riassicurazione relativi ai |Incremento Fondo riassicurazione
fondi rischi di mutualita'. |rischi ISMEA.
--------------------------------------------------------------------
86. Per gli interventi previsti |
all'articolo 66, comma 3, della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, |
la dotazione del Fondo di |
investimento nel capitale di |
rischio, previsto dal regolamento|
di cui al decreto del Ministro |
delle politiche agricole e |Incremento Fondo per l'accesso al
forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di
e' incrementata per l'anno 2005 |imprese agricole e
di 50 milioni di euro. |agroalimentari.
--------------------------------------------------------------------
87. Nell'ambito del Fondo per lo |
sviluppo dell'agricoltura |
biologica e di qualita' di cui |
all'articolo 59, comma 2-bis, |
della legge 23 dicembre 1999, n. |
488, e successive modificazioni, |
e' istituito un apposito capitolo|
per l'attuazione del Piano |
d'azione nazionale per |
l'agricoltura biologica e i |
prodotti biologici con una |
dotazione di 5 milioni di euro |
per l'anno 2005, a valere, per la|
somma di 3 milioni di euro, sulle|
disponibilita' di cui |
all'autorizzazione di spesa |
recate dall'articolo 5, comma 7, |
della legge 21 marzo 2001, n. |
122, che sono a tal fine versate |
all'entrata del bilancio dello |
Stato per essere riassegnate |
all'apposita unita' previsionale |
di base. Le modalita' di spesa |
inerenti tale capitolo sono |
definite con apposito decreto del|
Ministro delle politiche agricole|
e forestali da emanare entro |
quattro mesi dalla data di |
entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale
legge. |agricoltura biologica.
--------------------------------------------------------------------
88. Ai fini di quanto disposto |
dall'articolo 48, comma 1, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, le risorse per la |
contrattazione collettiva |
nazionale previste dall'articolo |
3, comma 46, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, a carico |
del bilancio statale, sono |
incrementate di 292 milioni di |
euro per l'anno 2005 e di 396 |
milioni di euro a decorrere |Risorse per contrattazione
dall'anno 2006. |collettiva P.A.
--------------------------------------------------------------------
89. Le risorse previste |
dall'articolo 3, comma 47, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
per corrispondere i miglioramenti|
retributivi al personale statale |
in regime di diritto pubblico |
sono incrementate di 119 milioni |
di euro per l'anno 2005 e di 159 |
milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2006, con specifica |
destinazione, rispettivamente, di|
105 milioni di euro e di 139 |
milioni di euro per il personale |
delle Forze armate e dei Corpi di|
polizia di cui al decreto |Miglioramenti retributivi al
legislativo 12 maggio 1995, n. |personale statale in regime di
195. |diritto pubblico
--------------------------------------------------------------------
90. Le somme di cui ai commi 88 e|
89, comprensive degli oneri |
contributivi ai fini |
previdenziali e dell'IRAP, |
costituiscono l'importo |
complessivo massimo di cui |
all'articolo 11, comma 3, lettera|
h), della legge 5 agosto 1978, n.|
468, e successive modificazioni. |
A decorrere dal 2005, e' |
stanziata la somma di un milione |
di euro da destinare alla |
copertura delle spese connesse |
alla responsabilita' civile e |
amministrativa per gli eventi |
dannosi, non dolosi, causati a |Copertura delle spese connesse
terzi dal personale delle Forze |alla responsabilita' civile e
armate nello svolgimento delle |amministrativa del personale
proprie attivita' istituzionali. |FF.AA.
--------------------------------------------------------------------
91. Per il personale dipendente |
da amministrazioni, istituzioni |
ed enti pubblici diversi |
dall'amministrazione statale gli |
oneri derivanti dai rinnovi |
contrattuali per il biennio |
2004-2005, nonche' quelli |
derivanti dalla corresponsione |
dei miglioramenti economici al |
personale di cui all'articolo 3, |
comma 2, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, sono posti|
a carico dei rispettivi bilanci |
ai sensi dell'articolo 48, comma |
2, del medesimo decreto |
legislativo, tenuto anche conto |
dei risparmi derivanti dalle |
disposizioni di cui ai commi da |
93 a 106 riferite all'anno 2005. |
In sede di deliberazione degli |
atti di indirizzo previsti |
dall'articolo 47, comma 1, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, i comitati di |
settore provvedono alla |
quantificazione delle relative |
risorse e alla determinazione |
della quota da destinare |
all'incentivazione della |
produttivita', attenendosi, quale|
tetto massimo di crescita delle |
retribuzioni, ai criteri previsti|
per il personale delle |Oneri derivanti dai rinnovi
amministrazioni dello Stato di |contrattuali per il biennio
cui al comma 88. |2004-2005 per il settore pubblico
--------------------------------------------------------------------
92. Il decreto del Presidente |
della Repubblica 25 agosto 2004, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 225 del 24 settembre|
2004, concernente le piante |
organiche degli enti di ricerca, |
si intende applicabile anche |
all'Istituto per lo sviluppo |
della formazione professionale |
dei lavoratori (ISFOL), di cui al|
decreto del Presidente del |
Consiglio dei ministri 19 marzo |
2003, pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale n. 139 del 18 giugno |
2003. |Piante organiche ISFOL.
--------------------------------------------------------------------
93. Le dotazioni organiche delle |
amministrazioni dello Stato anche|
ad ordinamento autonomo, delle |
agenzie, incluse le agenzie |
fiscali di cui agli articoli 62, |
63 e 64 del decreto legislativo |
30 luglio 1999, n. 300, e |
successive modificazioni, degli |
enti pubblici non economici, |
degli enti di ricerca e degli |
enti di cui all'articolo 70, |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e |
successive modificazioni, sono |
rideterminate, sulla base dei |
principi e criteri di cui |
all'articolo 1, comma 1, del |
predetto decreto legislativo e |
all'articolo 34, comma 1, della |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, |
apportando una riduzione non |
inferiore al 5 per cento della |
spesa complessiva relativa al |
numero dei posti in organico di |
ciascuna amministrazione, tenuto |
comunque conto del processo di |
innovazione tecnologica. Ai |
predetti fini le amministrazioni |
adottano adeguate misure di |
razionalizzazione e |
riorganizzazione degli uffici, |
anche sulla base di quanto |
previsto dal comma 192, mirate ad|
una rapida e razionale |
riallocazione del personale ed |
alla ottimizzazione dei compiti |
direttamente connessi con le |
attivita' istituzionali e dei |
servizi da rendere all'utenza, |
con significativa riduzione del |
numero di dipendenti attualmente |
applicati in compiti |
logistico-strumentali e di |
supporto. Le amministrazioni |
interessate provvedono a tale |
rideterminazione secondo le |
disposizioni e le modalita' |
previste dai rispettivi |
ordinamenti. Le amministrazioni |
dello Stato, anche ad ordinamento|
autonomo, provvedono con decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri su proposta del Ministro|
competente, di concerto con il |
Ministro per la funzione pubblica|
e con il Ministro dell'economia e|
delle finanze. Per le |
amministrazioni che non |
provvedono entro il 30 aprile |
2005 a dare attuazione agli |
adempimenti contenuti nel |
presente comma la dotazione |
organica e' fissata sulla base |
del personale in servizio, |
riferito a ciascuna qualifica, |
alla data del 31 dicembre 2004. |
In ogni caso alle amministrazioni|
e agli enti, finche' non |
provvedono alla rideterminazione |
del proprio organico secondo le |
predette previsioni, si applica |
il divieto di cui all'articolo 6,|
comma 6, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165. Al termine|
del triennio 2005-2007 le |
amministrazioni di cui al |
presente comma rideterminano |
ulteriormente le dotazioni |
organiche per tener conto degli |
effetti di riduzione del |
personale derivanti dalle |
disposizioni del presente comma e|
dei commi da 94 a 106. Sono |
comunque fatte salve le |
previsioni di cui al combinato |
disposto dell'articolo 3, commi |
53, ultimo periodo, e 71, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350, |
nonche' le procedure concorsuali |
in atto alla data del 30 novembre|
2004, le mobilita' che |
l'amministrazione di destinazione|
abbia avviato alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge e quelle connesse a |
processi di trasformazione o |
soppressione di amministrazioni |
pubbliche ovvero concernenti |
personale in situazione di |
eccedenza, compresi i docenti di |
cui all'articolo 35, comma 5, |
terzo periodo, della legge 27 |
dicembre 2002, n. 289. Ai fini |
del concorso delle autonomie |
regionali e locali al rispetto |
degli obiettivi di finanza |
pubblica, le disposizioni di cui |
al presente comma costituiscono |
principi e norme di indirizzo per|
le predette amministrazioni e per|
gli enti del Servizio sanitario |
nazionale, che operano le |
riduzioni delle rispettive |
dotazioni organiche secondo |
l'ambito di applicazione da |
definire con il decreto del |Riduzione delle dotazioni
Presidente del Consiglio dei |organiche dello Stato e degli
ministri di cui al comma 98 |enti pubblici.
--------------------------------------------------------------------
94. Le disposizioni di cui al |
comma 93 non si applicano alle |
Forze armate, al Corpo nazionale |
dei vigili del fuoco, ai Corpi di|
polizia, al personale della |
carriera diplomatica e |
prefettizia, ai magistrati |
ordinari, amministrativi e |
contabili, agli avvocati e |
procuratori dello Stato, agli |
ordini e collegi professionali e |
relativi consigli e federazioni, |
alle universita', al comparto |
scuola ed alle istituzioni di |
alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale. |Deroghe
--------------------------------------------------------------------
95. Per gli anni 2005, 2006 e |
2007 alle amministrazioni dello |
Stato, anche ad ordinamento |
autonomo, alle agenzie, incluse |
le agenzie fiscali di cui agli |
articoli 62, 63 e 64 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n. |
300, e successive modificazioni, |
agli enti pubblici non economici,|
agli enti di ricerca ed agli enti|
di cui all'articolo 70, comma 4, |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, e' fatto divieto |
di procedere ad assunzioni di |
personale a tempo indeterminato, |
ad eccezione delle assunzioni |
relative alle categorie protette.|
Il divieto si applica anche alle |
assunzioni dei segretari comunali|
e provinciali nonche' al |
personale di cui all'articolo 3 |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni. Per le regioni, le|
autonomie locali ed il Servizio |
sanitario nazionale si applicano |
le disposizioni di cui al comma |
98. Sono fatte salve le norme |
speciali concernenti le |
assunzioni di personale |
contenute: nell'articolo 3, commi|
59, 70, 146 e 153, e |
nell'articolo 4, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350; |
nell'articolo 2 del decreto-legge|
30 gennaio 2004, n. 24, |
convertito, con modificazioni, |
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,|
nell'articolo 1, comma 2, della |
legge 27 marzo 2004, n. 77, e |
nell'articolo 2, comma 2-ter, del|
decreto-legge 27 gennaio 2004, n.|
16, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
marzo 2004, n. 77. Sono fatte |
salve le assunzioni connesse con |
la professionalizzazione delle |
Forze armate di cui alla legge 14|
novembre 2000, n. 331, al decreto|
legislativo 8 maggio 2001, n. |
215, ed alla legge 23 agosto |
2004, n. 226. Sono, altresi', |
fatte salve le assunzioni |
autorizzate con decreto del |
Presidente della Repubblica del |
25 agosto 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 |
settembre 2004, e quelle di cui |
ai decreti del Presidente del |
Consiglio dei ministri del 27 |
luglio 2004, pubblicati nella |
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 |
settembre 2004, non ancora |
effettuate alla data di entrata |
in vigore della presente legge. |
E' consentito, in ogni caso, il |
ricorso alle procedure di |
mobilita', anche |
intercompartimentale. |Blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
96. Per fronteggiare |
indifferibili esigenze di |
servizio di particolare rilevanza|
ed urgenza, in deroga al divieto |
di cui al comma 95, per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, le |
amministrazioni ivi previste |
possono procedere ad assunzioni, |
previo effettivo svolgimento |
delle procedure di mobilita', nel|
limite di un contingente |
complessivo di personale |
corrispondente ad una spesa annua|
lorda pari a 120 milioni di euro |
a regime. A tal fine e' |
costituito un apposito fondo |
nello stato di previsione della |
spesa del Ministero dell'economia|
e delle finanze con uno |
stanziamento pari a 40 milioni di|
euro per l'anno 2005, a 160 |
milioni di euro per l'anno 2006, |
a 280 milioni di euro per l'anno |
2007 e a 360 milioni di euro a |
decorrere dall'anno 2008. Per |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, nel limite di una spesa |
pari a 40 milioni di euro in |
ciascun anno iniziale e a 120 |
milioni di euro a regime, le |
autorizzazioni ad assumere |
vengono concesse secondo le |
modalita' di cui all'articolo 39,|
comma 3-ter, della legge 27 |
dicembre 1997, n. 449, e |Deroga al blocco delle
successive modificazioni. |assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
97. Nell'ambito delle procedure e|
nei limiti di autorizzazione |
all'assunzione di cui al comma 96|
e' prioritariamente considerata |
l'immissione in servizio: |
a) del personale del settore |
della ricerca; |
b) del personale che presti |
attualmente o abbia prestato |
servizio per almeno due anni in |
posizione di comando o distacco |
presso l'Agenzia per la |
promozione dell'ambiente e per i |
servizi tecnici ai sensi |
dell'articolo 2, comma 6, del |
decreto-legge 11 giugno 1998, n. |
180, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 3 |
agosto 1998, n. 267; |
c) per la copertura delle vacanze|
organiche nei ruoli degli |
ufficiali giudiziari C1 e nei |
ruoli dei cancellieri C1 |
dell'amministrazione giudiziaria,|
dei vincitori e degli idonei al |
concorso pubblico per la |
copertura di 443 posti di |
ufficiale giudiziario C1, |
pubblicato nella Gazzetta |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
98 del 13 dicembre 2002; |
d) del personale del Consiglio |
per la ricerca e la |
sperimentazione in agricoltura; |
e) dei candidati a magistrato del|
Consiglio di Stato risultati |
idonei al concorso a posti di |
consiglieri di Stato che abbiano |
conservato, senza soluzione di |
continuita', i requisiti per la |
nomina a tale qualifica fino alla|
data di entrata in vigore della |
presente legge; |
f) a decorrere dal 2006, dei |
dirigenti e funzionari del |
Ministero dell'economia e delle |
finanze e delle agenzie fiscali |
previo superamento di uno |
speciale corso-concorso pubblico |
unitario, bandito e curato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze e disciplinato con |
decreto non regolamentare del |
Ministro dell'economia e delle |
finanze, anche in deroga al |
decreto legislativo n. 165 del |
2001. A tal fine e per le |
ulteriori finalita' istituzionali|
della suddetta Scuola, possono |
essere utilizzate le attivita' di|
cui all'articolo 19, comma 2, |
della legge 27 luglio 2000, n. |
212; |
g) del personale necessario per |
assicurare il rispetto degli |
impegni internazionali e il |
controllo dei confini dello |
Stato; |
h) degli addetti alla difesa |
nazionale e dei vincitori di |
concorsi banditi per le esigenze |
di personale civile degli |
arsenali della Marina militare ed|
espletati alla data del 30 |Prioritaria immissione in
settembre 2004. |servizio
--------------------------------------------------------------------
98. Ai fini del concorso delle |
autonomie regionali e locali al |
rispetto degli obiettivi di |
finanza pubblica, con decreti del|
Presidente del Consiglio dei |
ministri, da emanare previo |
accordo tra Governo, regioni e |
autonomie locali da concludere in|
sede di Conferenza unificata, per|
le amministrazioni regionali, gli|
enti locali di cui all'articolo |
2, commi 1 e 2, del testo unico |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, e gli enti |
del Servizio sanitario nazionale,|
sono fissati criteri e limiti per|
le assunzioni per il triennio |
2005-2007, previa attivazione |
delle procedure di mobilita' e |
fatte salve le assunzioni del |
personale infermieristico del |
Servizio sanitario nazionale. Le |
predette misure devono garantire,|
per le regioni e le autonomie |
locali, la realizzazione di |
economie di spesa lorde non |
inferiori a 213 milioni di euro |
per l'anno 2005, a 572 milioni di|
euro per l'anno 2006, ad 850 |
milioni per l'anno 2007 ed a 940 |
milioni a decorrere dall'anno |
2008 e, per gli enti del servizio|
sanitario nazionale, economie di |
spesa lorde non inferiori a 215 |
milioni di euro per l'anno 2005, |
a 579 milioni per l'anno 2006, a |
860 milioni per l'anno 2007 ed a |
949 milioni di euro a decorrere |
dall'anno 2008. Fino |
all'emanazione dei decreti di cui|
al presente comma trovano |
applicazione le disposizioni di |
cui al primo periodo del comma |
95. Le province e i comuni che |
non abbiano rispettato le regole |
del patto di stabilita' interno |
non possono procedere ad |
assunzioni di personale a |
qualsiasi titolo nell'anno |
successivo a quello del mancato |
rispetto. I singoli enti in caso |
di assunzioni di personale devono|
autocertificare il rispetto delle|
disposizioni del patto di |
stabilita' interno per l'anno |
precedente quello nel quale |
vengono disposte le assunzioni. |
In ogni caso sono consentite, |
previa autocertificazione degli |
enti, le assunzioni connesse al |
passaggio di funzioni e |
competenze alle regioni e agli |
enti locali il cui onere sia |
coperto dai trasferimenti |
erariali compensativi della |
mancata assegnazione di unita' di|
personale. Per le Camere di |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura e l'Unioncamere, |
con decreto del Ministero delle |
attivita' produttive, d'intesa |
con la Presidenza del Consiglio |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica e con il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze, sono individuati |
specifici indicatori di |
equilibrio economico-finanziario,|
volti a fissare criteri e limiti |
per le assunzioni a tempo |
indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente |regioni ed enti del Servizio
comma. |sanitario nazionale.
--------------------------------------------------------------------
99. Le disposizioni in materia di|
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al |
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con |
modificazioni, dalla legge 27 |
luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
per il comparto scuola si applica|
la specifica disciplina |Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
--------------------------------------------------------------------
100. I termini di validita' delle|
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le |
amministrazioni pubbliche che per|
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono |
soggette a limitazioni delle |
assunzioni sono prorogati di un |
triennio. In attesa |
dell'emanazione del regolamento |
di cui all'articolo 9 della legge|
16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61, |Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24 |delle graduatorie per assunzioni
dicembre 2003, n. 350. |presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
101. Le disposizioni di cui ai |
commi 95 e 96 non si applicano al|
comparto scuola, alle universita'|
nonche' agli ordini ed ai collegi|
professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
e federazioni. |dal blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
102. Le amministrazioni pubbliche|
di cui all'articolo 1, comma 2, e|
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, non ricomprese |
nell'elenco 1 allegato alla |
presente legge, adeguano le |
proprie politiche di reclutamento|
di personale al principio del |
contenimento della spesa in |
coerenza con gli obiettivi |
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo |
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze, |
d'intesa con la Presidenza del |
Consiglio dei ministri - |
Dipartimento della funzione |
pubblica, gli organi competenti |
ad adottare gli atti di |
programmazione dei fabbisogni di |
personale trasmettono annualmente|
alle predette amministrazioni i |Principio del contenimento della
dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del
medesimi. |personale presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
103. A decorrere dall'anno 2008, |
le amministrazioni di cui |
all'articolo 1, comma 2, e |
all'articolo 70, comma 4, del |
decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono, previo |
esperimento delle procedure di |
mobilita', effettuare assunzioni |
a tempo indeterminato entro i |
limiti delle cessazioni dal |
servizio verificatesi nell'anno |
precedente. |Turn over dal 2008
--------------------------------------------------------------------
104. Il secondo periodo del comma|
4 dell'articolo 35 del decreto |
legislativo 30 marzo 2001, n. |
165, e successive modificazioni, |
e' sostituito dal seguente: "Per |
le amministrazioni dello Stato, |
anche ad ordinamento autonomo, le|
agenzie, ivi compresa l'Agenzia |
autonoma per la gestione |
dell'albo dei segretari comunali |
e provinciali, gli enti pubblici |
non economici e gli enti di |
ricerca, con organico superiore |
alle 200 unita', l'avvio delle |
procedure concorsuali e' |
subordinato all'emanazione di |
apposito decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri, da |
adottare su proposta del Ministro|
per la funzione pubblica di |Subordinazione dell'avvio delle
concerto con il Ministro |procedure concorsuali
dell'economia e delle finanze". |all'emanazione di apposito DPCM.
--------------------------------------------------------------------
105. A decorrere dall'anno 2005, |
le universita' adottano programmi|
triennali del fabbisogno di |
personale docente, ricercatore e |
tecnico-amministrativo, a tempo |
determinato e indeterminato, |
tenuto conto delle risorse a tal |
fine stanziate nei rispettivi |
bilanci. I programmi sono |
valutati dal Ministero |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca ai fini della |
coerenza con le risorse stanziate|
nel fondo di finanziamento |
ordinario, fermo restando il |
limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale
della normativa vigente. |docente universita'
--------------------------------------------------------------------
106. Per il funzionamento del |
Dipartimento Nazionale per le |
politiche antidroga e' |
autorizzata l'ulteriore spesa di |
6 milioni di euro annui a |Finanziamento Dipartimento
decorrere dall'anno 2005. |politiche antidroga
--------------------------------------------------------------------
107. Per le regioni, le autonomie|
locali e gli enti del Servizio |
sanitario nazionale le economie |
derivanti dall'attuazione dei |
commi da 93 a 105 conseguenti a |
misure limitative delle |
assunzioni per gli anni 2006, |
2007 e 2008 restano acquisite ai |
bilanci degli enti ai fini del |Acquisizione ai bilanci degli
miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi.
--------------------------------------------------------------------
108. E' stanziata, per l'anno |
2005, la somma di 10 milioni di |
euro per il finanziamento delle |
attivita' inerenti alla |
programmazione e realizzazione |
del sistema integrato di |
trasporto denominato "Autostrade |
del mare", di cui al Piano |
generale dei trasporti e della |
logistica, approvato con |
deliberazione del Consiglio dei |
ministri del 2 marzo 2001, |
attuato dal Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti |
per il tramite della societa' |
Rete autostrade mediterranee Spa |
(RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
Spa. |mare"
--------------------------------------------------------------------
109. I soggetti che |
nell'esercizio di impresa si |
rendono acquirenti di tartufi da |
raccoglitori dilettanti od |
occasionali non muniti di partita|
IVA sono tenuti ad emettere |
autofattura con le modalita' e |
nei termini di cui all'articolo |
21 del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive |
modificazioni. In deroga |
all'articolo 21, comma 2, lettera|
a), del decreto del Presidente |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive |
modificazioni, i soggetti |
acquirenti di cui al primo |
periodo omettono l'indicazione |
nell'autofattura delle |
generalita' del cedente e sono |
tenuti a versare all'erario, |
senza diritto di detrazione, gli |
importi dell'IVA relativi alle |
autofatture emesse nei termini di|
legge. La cessione di tartufo non|
obbliga il cedente raccoglitore |
dilettante od occasionale non |
munito di partita IVA ad alcun |
obbligo contabile. I cessionari |
sono obbligati a comunicare |
annualmente alle regioni di |
appartenenza la quantita' del |
prodotto commercializzato e la |
provenienza territoriale dello |
stesso, sulla base delle |
risultanze contabili. I |
cessionari sono obbligati a |
certificare al momento della |
vendita la provenienza del |
prodotto, la data di raccolta e |Disciplina IVA raccoglitori
quella di commercializzazione. |occasionali tartufi.
--------------------------------------------------------------------
110. Allo scopo di concorrere al |
soddisfacimento della domanda di |
abitazioni, con particolare |
riferimento alle aree |
metropolitane ad alta tensione |
abitativa, e per agevolare la |
mobilita' del personale |
dipendente da amministrazioni |
dello Stato, e' consentita la |
modifica in aumento del limite |
numerico degli alloggi da |
realizzare nell'ambito di |
programmi straordinari di |
edilizia residenziale pubblica di|
cui al comma 150 dell'articolo 4 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, da concedere in locazione o |
in godimento ai medesimi |
dipendenti, fermo restando il |
limite volumetrico complessivo |
degli interventi oggetto dei |Alloggi edilizia residenziale
programmi stessi. |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
111. Allo scopo di favorire |
l'accesso delle giovani coppie |
alla prima casa di abitazione, e'|
istituito, per l'anno 2005, |
presso il Ministero dell'economia|
e delle finanze, un fondo per il |
sostegno finanziario all'acquisto|
di unita' immobiliari da adibire |
ad abitazione principale in |
regime di edilizia convenzionata |
da cooperative edilizie, aziende |
territoriali di edilizia |
residenziale pubbliche ed imprese|
private. La dotazione finanziaria|
del predetto fondo per l'anno |
2005 e' fissata in 10 milioni di |
euro. Con decreto del Ministro |
dell'economia e delle finanze di |
concerto con i Ministri delle |
infrastrutture e dei trasporti e |
per le pari opportunita', sono |
fissati i criteri per l'accesso |
al fondo e i limiti di fruizione |
dei benefici di cui al presente |Fondo acquisto prima casa giovani
comma. |coppie.
--------------------------------------------------------------------
112. Il contributo statale annuo |
a favore della Federazione |
nazionale delle istituzioni pro |
ciechi di cui all'articolo 3, |
comma 3, della legge 28 agosto |
1997, n. 284, e' aumentato a |
decorrere dal 2005 di euro |Aumento contributo Federazione
350.000. |ciechi.
--------------------------------------------------------------------
113. Il contributo statale annuo |
a favore dell'Associazione |
nazionale vittime civili di |
guerra e' aumentato a decorrere |Aumento contributo Associazione
dall'anno 2005 di euro 250.000. |vittime civili di guerra.
--------------------------------------------------------------------
114. All'articolo 2, comma 31, |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, le parole: "legalmente |
riconosciute" sono sostituite |
dalle seguenti: "legalmente |Agevolazioni fiscali per cori e
costituite". |bande legalmente costituite.
--------------------------------------------------------------------
115. Nell'ambito delle risorse |
preordinate sul Fondo per |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, con decreto |
del Ministro del lavoro e delle |
politiche sociali, di concerto |
con il Ministro dell'economia e |
delle finanze, sono determinati i|
criteri e le modalita' per la |
destinazione dell'importo |
aggiuntivo di 2 milioni di euro |
per il 2005, per il finanziamento|
degli interventi di cui |Destinazione finanziamento
all'articolo 80, comma 4, della |aggiuntivo Fondo per
legge 23 dicembre 1998, n. 448. |l'occupazione.
--------------------------------------------------------------------
116. Per l'anno 2005, le |
amministrazioni di cui agli |
articoli 1, comma 2, e 70, comma |
4, del decreto legislativo 30 |
marzo 2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono avvalersi |
di personale a tempo determinato,|
ad eccezione di quanto previsto |
dall'articolo 108 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, o con |
convenzioni ovvero con contratti |
di collaborazione coordinata e |
continuativa, nel limite della |
spesa media annua sostenuta per |
le stesse finalita' nel triennio |
1999-2001. La spesa per il |
personale a tempo determinato in |
servizio presso il Corpo |
forestale dello Stato nell'anno |
2005, assunto ai sensi della |
legge 5 aprile 1985, n. 124, non |
puo' superare quella sostenuta |
per lo stesso personale nell'anno|
2004. Le limitazioni di cui al |
presente comma non trovano |
applicazione nei confronti del |
personale infermieristico del |
Servizio sanitario nazionale. Le |
medesime limitazioni non trovano |
altresi' applicazione nei |
confronti delle regioni e delle |
autonomie locali. Gli enti locali|
che per l'anno 2004 non abbiano |
rispettato le regole del patto di|
stabilita' interno non possono |
avvalersi di personale a tempo |
determinato o con convenzioni |
ovvero con contratti di |
collaborazione coordinata e |
continuativa. Per il comparto |
scuola e per quello delle |
istituzioni di alta formazione e |
specializzazione artistica e |
musicale trovano applicazione le |
specifiche disposizioni di |Personale a tempo determinato
settore. |PP.AA. per l'anno 2005.
--------------------------------------------------------------------
117. I Ministeri per i beni e le |
attivita' culturali, della |
giustizia, della salute e |
l'Agenzia del territorio sono |
autorizzati ad avvalersi, sino al|
31 dicembre 2005, del personale |
in servizio con contratti di |
lavoro a tempo determinato, |
prorogati ai sensi dell'articolo |
3, comma 62, della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350. Il |
Ministero dell'economia e delle |
finanze puo' continuare ad |
avvalersi fino al 31 dicembre |
2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a
sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni
della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e
449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio.
--------------------------------------------------------------------
118. Possono essere prorogati | fino al 31 dicembre 2005 i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dagli | organi della magistratura | amministrativa nonche' i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dall'INPS, | dall'INPDAP e dall'INAIL gia' | prorogati ai sensi dell'articolo | 1 del decreto-legge 28 maggio | 2004, n. 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, i cui oneri | continuano ad essere posti a |Proroga contratti di lavoro a carico dei bilanci degli enti |tempo determinato magistratura e predetti. |istituti previdenziali. -------------------------------------------------------------------- 119. L'Agenzia per la protezione | dell'ambiente e per i servizi | tecnici (APAT) puo' continuare ad| avvalersi, sino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto a | tempo determinato o con | convenzione o con altra forma di | flessibilita' e di collaborazione| nel limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004 | dalla predetta Agenzia. I | relativi oneri continuano a fare | carico sul bilancio dell'Agenzia.| Il Centro nazionale per | l'informatica nella pubblica | amministrazione (CNIPA) e' | autorizzato a prorogare, fino al | 31 dicembre 2005, i rapporti di | lavoro del personale con | contratto a tempo determinato in | servizio nell'anno 2004. I | relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo carico sul bilancio del Centro. |determinato personale APAT. -------------------------------------------------------------------- 120. Al fine di consentire il | completamento e l'aggiornamento | dei dati per la rilevazione dei | cittadini italiani residenti | all'estero, i rapporti di impiego| a tempo determinato stipulati ai | sensi dell'articolo 2, comma 1, | della legge 27 maggio 2002, n. | 104, possono proseguire nell'anno| 2005 fino al completamento | dell'ultimo rinnovo semestrale | autorizzato ai sensi | dell'articolo 1-bis del | decreto-legge 31 marzo 2003, n. | 52, convertito, con |Proroga contratti a tempo modificazioni, dalla legge 30 |determinato rappresentanze maggio 2003, n. 122. |diplomatiche e uffici consolari. -------------------------------------------------------------------- 121. Le procedure di conversione | in rapporti di lavoro a tempo | indeterminato dei contratti di | formazione e lavoro di cui | all'articolo 3, comma 63, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | possono essere effettuate | unicamente nel rispetto delle | limitazioni e delle modalita' | previste dalla normativa vigente | per l'assunzione di personale a | tempo indeterminato. I rapporti | in essere instaurati con il | personale interessato alla | predetta conversione sono | comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e 2005. |lavoro. -------------------------------------------------------------------- 122. Per l'anno 2005 per gli enti| di ricerca, l'Istituto superiore | di sanita', l'Istituto superiore | per la prevenzione e la sicurezza| del lavoro, gli istituti | zooprofilattici sperimentali, | l'Agenzia per i servizi sanitari | regionali, l'Agenzia italiana del| farmaco, gli Istituti di ricovero| e cura a carattere scientifico, | l'Agenzia spaziale italiana, | l'Ente per le nuove tecnologie, | l'energia e l'ambiente, il CNIPA,| nonche' per le universita' e le | scuole superiori ad ordinamento | speciale, sono fatte comunque | salve le assunzioni a tempo | determinato e la stipula di | contratti di collaborazione | coordinata e continuativa per | l'attuazione di progetti di | ricerca e di innovazione | tecnologica ovvero di progetti | finalizzati al miglioramento di | servizi anche didattici per gli | studenti, i cui oneri non | risultino a carico dei bilanci di| funzionamento degli enti o del | Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo o del Fondo di finanziamento |determinato per l'anno 2005, per ordinario delle universita'. |alcuni Enti, Istituti e Agenzie. -------------------------------------------------------------------- 123. I comandi del personale | della societa' Poste italiane Spa| e dell'Istituto Poligrafico e | Zecca dello Stato, di cui | dall'articolo 3, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, |Proroga per il 2005 dei comandi sono prorogati al 31 dicembre |del personale delle Poste e del 2005. |Poligrafico. -------------------------------------------------------------------- 124. Nulla e' dovuto a titolo di | indennita' o trattamento | economico aggiuntivo comunque | denominato nei confronti del | personale in servizio presso enti| e societa' derivanti da processi | di privatizzazione di | amministrazioni pubbliche | esercenti attivita' e servizi in | regime di monopolio e gia' | proveniente dalle predette | amministrazioni pubbliche che sia| trasferito a domanda con il | semplice consenso dell'ente o | della societa' e | dell'amministrazione di | destinazione presso le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del |Trattamento economico aggiuntivo decreto legislativo 30 marzo |del personale in servizio presso 2001, n. 165, e successive |enti a seguito della modificazioni. |privatizzazione di PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 125. All'articolo 40, comma 2, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, al terzo periodo | le parole: "i ricercatori e i | tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di soppresse. |ricerca. -------------------------------------------------------------------- 126. Per la proroga delle | attivita' di cui all'articolo 78,| comma 31, della legge 23 dicembre| 2000, n. 388, e' autorizzata, per| l'anno 2005, la spesa di 375 |Finanziamento per LSU impegnati milioni di euro. |presso istituti scolastici. -------------------------------------------------------------------- 127. Per l'anno scolastico | 2005-2006, la consistenza | numerica della dotazione del | personale docente in organico di | diritto non potra' superare | quella complessivamente | determinata nel medesimo organico| di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente 2004-2005. |nelle scuole. -------------------------------------------------------------------- 128. L'insegnamento della lingua | straniera nella scuola primaria | e' impartito dai docenti della | classe in possesso dei requisiti | richiesti o da altro docente | facente parte dell'organico di | istituto sempre in possesso dei | requisiti richiesti. Possono | essere attivati posti di lingua | straniera da assegnare a docenti | specialisti solo nei casi in cui | non sia possibile coprire le ore | di insegnamento con i docenti di | classe o di istituto. Al fine di | realizzare quanto previsto dal | presente comma, la cui | applicazione deve garantire il | recupero all'insegnamento sul | posto comune di non meno di 7.100| unita' per ciascuno degli anni | scolastici 2005-2006 e 2006-2007,| sono attivati corsi di | formazione, nell'ambito delle | annuali iniziative di formazione | in servizio del personale | docente, la cui partecipazione e'| obbligatoria per tutti i docenti | privi dei requisiti previsti per | l'insegnamento della lingua | straniera. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea iniziativa per assicurare | il conseguimento del predetto |Insegnamento della lingua obiettivo. |straniera nella scuola primaria. -------------------------------------------------------------------- 129. La spesa per supplenze brevi| del personale docente, | amministrativo, tecnico ed | ausiliario, al lordo degli oneri | sociali a carico | dell'amministrazione e | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive, non puo' | superare l'importo di 766 milioni| di euro per l'anno 2005 e di 565 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea misura per assicurare il | rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi. -------------------------------------------------------------------- 130. Per l'attuazione del piano | programmatico di cui all'articolo| 1, comma 3, della legge 28 marzo | 2003, n. 53, e' autorizzata, a | decorrere dall'anno 2005, | l'ulteriore spesa complessiva di | 110 milioni di euro per i | seguenti interventi: anticipo | delle iscrizioni e | generalizzazione della scuola | dell'infanzia, iniziative di | formazione iniziale e continua | del personale, interventi di | orientamento contro la |Finanziamento per garantire i dispersione scolastica e per |livelli essenziali delle assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione formazione. |professionale. -------------------------------------------------------------------- 131. Per la realizzazione di | interventi di edilizia e per | l'acquisizione di attrezzature | didattiche e strumentali di | particolare rilevanza da parte | delle istituzioni di cui | all'articolo 1 della legge 21 | dicembre 1999, n. 508, e' | autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia 2005 la spesa di 10 milioni di |scolastica e attrezzature euro. |didattiche. -------------------------------------------------------------------- 132. Salvo diversa determinazione| della Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica, per il | triennio 2005-2007 e' fatto | divieto a tutte le |