LEGGE 24 dicembre 2007, n.244
 
  Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.
      (Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni
      concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali,
 a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri;
        Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

  1.  Per  l'anno  2008,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare  e' determinato in termini di competenza in 34.000 milioni
di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo  del  ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso  l'indebitamento  all'estero  per un importo complessivo non
superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad  interventi  non
considerati  nel  bilancio  di previsione per il 2008, e' fissato, in
termini  di  competenza,  in  245.000  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario 2008.

  2.  Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  31.000  milioni di euro ed in 11.000 milioni di
euro,  al  netto  di  7.050  milioni  di euro per l'anno 2009 e 3.150
milioni  di  euro  per  l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2009 e 2010, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente,  in  16.000  milioni  di euro ed in 8.000 milioni di
euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente,  in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di
euro.

  3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato  di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.

  4.  Le  maggiori  entrate  tributarie che si realizzassero nel 2008
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli  obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
e   sui   saldi   di  finanza  pubblica  definiti  dal  Documento  di
programmazione  economico-finanziaria  2008-2011. In quanto eccedenti
rispetto  a  tali  obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla
riduzione  della  pressione  fiscale  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti,  da  realizzare  mediante l'incremento della misura della
detrazione  per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.  A  tale  scopo,  le  maggiori  entrate  di  carattere
permanente,  come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo
17,  primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in
un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze,  finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento
della  citata  detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse
effettivamente  disponibili,  a decorrere dal periodo d'imposta 2008,
salvo  che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di
interventi  urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamita'
naturali  ovvero  indifferibili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza  del  Paese.  La  misura  dell'incremento di cui al periodo
precedente,  in  ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce
di reddito piu' basse, e' rideterminabile dalla legge finanziaria, ai
sensi  dell'articolo  11,  comma 3,  lettera  b),  della citata legge
n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo si detrae un ulteriore
importo  pari  all'1,33  per  mille  della  base  imponibile  di  cui
all'articolo  5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro,  viene  fruita  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare ed e'
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la
destinazione  di  abitazione  principale.  Se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  2-ter.  L'ulteriore  detrazione  di cui al comma 2-bis si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9".

  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1  puo'  fissare,  a
decorrere   dall'anno   di   imposta   2009,   un'aliquota  agevolata
dell'imposta  comunale  sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti  passivi  che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione   di  energia  elettrica  o  termica  per  uso  domestico,
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per  la  durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e
di  cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le
modalita'  per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente
comma sono   disciplinate   con   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni";
   b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Il  soggetto  passivo  che,  a seguito di provvedimento di
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli
effetti  civili  del  matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale,   determina   l'imposta   dovuta   applicando   l'aliquota
deliberata  dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui  all'articolo  8,  commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota  posseduta.  Le  disposizioni del presente comma si applicano a
condizione  che  il  soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprieta'  o  di  altro  diritto  reale  su un immobile destinato ad
abitazione  situato  nello  stesso  comune  ove  e'  ubicata  la casa
coniugale".

  7. La  minore  imposta  che deriva dall'applicazione del comma 5 e'
rimborsata,  con  oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli
comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce
il  modello  per  la certificazione, da parte dei comuni, del mancato
gettito  previsto.  I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il
modello  compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento
compensativo   e'  erogato  per  una  quota  pari  al  50  per  cento
dell'ammontare  riconosciuto  in  via  previsionale  a ciascun comune
entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e
non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli
eventuali  conguagli  sono  effettuati  entro  il 31 maggio dell'anno
successivo.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e
le  autonomie  locali,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' con le quali
possono  essere  determinati  conguagli  sulle  somme  trasferite per
effetto del presente comma.

  8. In  relazione  alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di  finanza  locale,  i  rimborsi  di  cui al comma 7 sono disposti a
favore  dei  citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote
dovute  ai  comuni  compresi  nei  rispettivi territori, nel rispetto
degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

  9. All'articolo  16  del  testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al comma 1 e' premesso il seguente:
  "01.  Ai  soggetti  titolari  di  contratti  di locazione di unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai  sensi  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
   a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro  150,  se  il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41" ;
   b) al  comma 1,  le  parole:  ",  rapportata  al periodo dell'anno
durante  il  quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:"
sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
   c) al    comma 1-bis,   alinea,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    1)  le  parole:  "A  favore  dei" sono sostituite dalla seguente:
"Ai";
    2) le parole: "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla
seguente: "contratti";
    3) le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste  tale  destinazione,  nei seguenti importi:" sono sostituite
dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
   d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
  "1-ter.  Ai  giovani  di eta' compresa fra i venti e i trenta anni,
che  stipulano  un  contratto  di  locazione  ai  sensi della legge 9
dicembre  1998,  n. 431,  per  l'unita'  immobiliare  da  destinare a
propria  abitazione  principale,  sempre  che  la  stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli  organi  competenti  ai  sensi di legge, spetta per i primi tre
anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni
ivi previste.
  1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire
tra   gli   aventi  diritto,  non  sono  tra  loro  cumulabili  e  il
contribuente  ha  diritto,  a  sua scelta, di fruire della detrazione
piu' favorevole.
  1-quinquies.  Le  detrazioni  di  cui  ai  commi da 01 a 1-ter sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare
locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si  intende  quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  1-sexies.   Qualora   la  detrazione  spettante  sia  di  ammontare
superiore  all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di  cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota  di  detrazione  che  non  ha  trovato  capienza nella predetta
imposta.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto ammontare".

  10.  Le  disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono
effetto  a  decorrere  dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.

  11.  All'articolo  13  del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 5,  alinea, dopo le parole: "lettere e), f), g), h) e
i),"  sono  inserite  le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti
dagli  assegni  periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera
c), fra gli oneri deducibili,";
   b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo concorrono
redditi  derivanti  dagli  assegni  periodici  indicati fra gli oneri
deducibili   nell'articolo   10,  comma 1,  lettera  c),  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi  1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno".

  12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

  13.  All'articolo  11  del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo concorrono
soltanto   redditi   fondiari  di  cui  all'articolo  25  di  importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta".

  14.  La  disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

  15.  Al  citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori
e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La  detrazione  e'  ripartita  nella  misura  del  50 per cento tra i
genitori  non  legalmente  ed  effettivamente  separati.  In  caso di
separazione  legale  ed  effettiva  o di annullamento, scioglimento o
cessazione  degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai  genitori  in  proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Nel  caso  di  coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione
compete a quest'ultimo per l'intero importo";

    2)  al  comma 2,  le  parole:  "al comma l" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";
    3)  al  comma 3  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi:
"Qualora  la  detrazione  di  cui  al  comma 1-bis  sia  di ammontare
superiore  all'imposta  lorda,  diminuita  delle detrazioni di cui al
comma 1  del  presente  articolo  nonche'  agli articoli 13, 15 e 16,
nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e'
riconosciuto  un  credito  di ammontare pari alla quota di detrazione
che  non  ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle  politiche  per  la  famiglia,  sono  definite  le modalita' di
erogazione del predetto ammontare";
    4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
   "4-bis.  Ai  fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al
netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo
10, comma 3-bis";

   b) all'articolo 13, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  Ai  fini  del  presente articolo il reddito complessivo e'
assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e  di quello delle relative pertinenze di cui
all'articolo 10, comma 3-bis".

  16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

  17.  Sono  prorogate  per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota
pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro
per  unita'  immobiliare,  ferme  restando  le  altre  condizioni ivi
previste,  le  agevolazioni  tributarie  in  materia  di recupero del
patrimonio edilizio relative:
   a) agli  interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre  2002,  n. 289,  e  successive  modificazioni,  per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
   b) agli  interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che
provvedano  alla  successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2011.

  18.  E'  prorogata  per  gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero  del  patrimonio  edilizio  relativa alle prestazioni di cui
all'articolo  7,  comma 1,  lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

  19.   Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  al  comma 17  spettano  a
condizione  che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.

  20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353,
358  e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella
misura  e  alle  condizioni  ivi previste, anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347
si  applicano  anche alle spese per la sostituzione intera o parziale
di   impianti  di  climatizzazione  invernale  non  a  condensazione,
sostenute  entro  il  31  dicembre  2009. La predetta agevolazione e'
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

  21.  Per  le  finalita'  di  cui al secondo periodo del comma 20 e'
autorizzata  la  spesa  di  2  milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
per  il  riconoscimento  dei  benefici di cui al medesimo periodo del
comma 20.

  22.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, commi da 344 a 347,
nonche'  commi  353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono  applicate  secondo  quanto  disposto  dal  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  19  febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni
in  materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica
del  patrimonio  edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte
le  assegnazioni  per  il  2007  disposte  dal  CIPE  a  favore degli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  del decreto-legge 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
di  cui  all'articolo  61  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  23.  La  tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:

                                                           "Tabella 3
                                                  (Art. 1, comma 345)
---------------------------------------------------------------------
   Zona        Strutture   Strutture opache orizzontali    Finestre
 Climatica      opache     ----------------------------   comprensive
               verticali     Coperture      Pavimenti      di infissi
---------------------------------------------------------------------

     A     |     0,72     |     0,42     |    0,74     |     5,0
     B     |     0,54     |     0,42     |    0,55     |     3,6
     C     |     0,46     |     0,42     |    0,49     |     3,0
     D     |     0,40     |     0,35     |    0,41     |     2,8
     E     |     0,37     |     0,32     |    0,38     |     2,5
     F     |     0,35     |     0,31     |    0,36     |    2,2"

  24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
   a) i  valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione  invernale  ai  fini  dell'applicazione del comma 344
dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza  termica  ai  fini  dell'applicazione  del comma 345 del
medesimo  articolo  1  sono  definiti  con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
   b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere ripartita in
un  numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore  a  dieci,  a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all'atto della prima detrazione;
   c) per  gli  interventi  di cui al comma 345 dell'articolo 1 della
legge  27  dicembre  2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di
finestre  comprensive  di infissi in singole unita' immobiliari, e al
comma 346 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione
di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27
dicembre 2006, n. 296.

  25.  Nel  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986,  n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Se  il  trasferimento  ha per oggetto
immobili  compresi  in  piani  urbanistici  particolareggiati diretti
all'attuazione   dei  programmi  di  edilizia  residenziale  comunque
denominati,  a  condizione  che  l'intervento  cui  e' finalizzato il
trasferimento  venga  completato  entro  cinque  anni  dalla  stipula
dell'atto: 1 per cento".

  26.  All'articolo  1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine,
le  seguenti  parole:  ",  ovvero  che  importano il trasferimento di
proprieta', la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari
attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti   all'attuazione   dei  programmi  di  edilizia  residenziale
comunque denominati".

  27.  All'articolo  36  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, il comma 15 e' abrogato.

  28.  Le  disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli
atti  pubblici  formati,  agli  atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle  scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nonche'  alle
scritture  private  non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla stessa data.

  29.  L'articolo  8  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  8.  -  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che   concorrono   a  formarlo  e  sottraendo  le  perdite  derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti  dall'esercizio  di  arti  e  professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

  2. Le  perdite  delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni,  si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite   della   societa'   in  accomandita  semplice  che  eccedono
l'ammontare  del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.

  3. Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di imprese commerciali e
quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e  in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi  conseguiti  nei  periodi  di imposta e per la differenza nei
successivi,  ma  non  oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza  in  essi.  La  presente  disposizione non si applica per le
perdite  determinate  a  norma  dell'articolo  66.  Si  applicano  le
disposizioni   dell'articolo   84,  comma 2,  e,  limitatamente  alle
societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del medesimo articolo 84".

  30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

  31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui al
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346,  dopo le parole: "a
favore dei discendenti" sono inserite le seguenti: "e del coniuge".

  32.  Al  primo  comma dell'articolo  15  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 601, dopo le parole: "che
esercitano,  in  conformita' a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative, il credito a medio e lungo termine," sono inserite le
seguenti:  "e  quelle  effettuate  ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera  b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,".

  33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  56,  comma 2,  le  parole:  "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"non  dedotti  ai  sensi  degli  articoli  61  e  109, comma 5" ed e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Per le perdite derivanti
dalla  partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";
   b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  61.  -  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi passivi
inerenti   all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili  per  la  parte
corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  e  altri
proventi  che  concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono  in  quanto  esclusi  e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.

  2. La  parte  di  interessi  passivi  non  deducibile  ai sensi del
comma 1  del  presente  articolo  non  da'  diritto  alla  detrazione
dall'imposta  prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
15";
   c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
   d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa;
   e) all'articolo  77,  comma 1,  le  parole:  "33  per  cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
   f) all'articolo  83,  comma 1,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono
rilevanza  nella  stessa  misura  in  cui  assumerebbero  rilevanza i
risultati positivi";
   g) all'articolo 84, comma 1:
    1) il secondo periodo e' soppresso;
    2)  al  quarto  periodo,  le  parole: "non dedotti ai sensi degli
articoli  96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non
dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";

   h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento,
e  dell'84  per  cento  a  decorrere  dal 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "del 95 per cento";
   i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  96.  - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli
oneri  assimilati,  diversi  da quelli compresi nel costo dei beni ai
sensi  del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi  assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La
quota  del  risultato  operativo  lordo  prodotto a partire dal terzo
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari  di  competenza,  puo'  essere  portata  ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

  2. Per  risultato  operativo  lordo si intende la differenza tra il
valore  e  i  costi  della  produzione  di  cui  alle lettere A) e B)
dell'articolo  2425  del  codice civile, con esclusione delle voci di
cui  al  numero  10),  lettere  a)  e  b),  e dei canoni di locazione
finanziaria  di  beni  strumentali,  cosi'  come risultanti dal conto
economico  dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base  ai  principi  contabili  internazionali  si assumono le voci di
conto economico corrispondenti.

  3. Ai  fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi  e  gli  interessi  attivi,  nonche'  gli  oneri e i proventi
assimilati,   derivanti  da  contratti  di  mutuo,  da  contratti  di
locazione   finanziaria,  dall'emissione  di  obbligazioni  e  titoli
similari  e  da  ogni  altro  rapporto  avente causa finanziaria, con
esclusione  degli  interessi  impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale  e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da
crediti  della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con
la   pubblica   amministrazione,   si  considerano  interessi  attivi
rilevanti   ai  soli  effetti  del  presente  articolo  anche  quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

  4. Gli   interessi   passivi  e  gli  oneri  finanziari  assimilati
indeducibili  in  un  determinato  periodo d'imposta sono dedotti dal
reddito  dei  successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in
tali   periodi  l'importo  degli  interessi  passivi  e  degli  oneri
assimilati  di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati  sia  inferiore  al  30  per cento del risultato operativo
lordo di competenza.

  5. Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si applicano alle
banche  e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 87, con l'eccezione delle
societa'  che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione  di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa
da  quelle  creditizia  o  finanziaria, alle imprese di assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le
disposizioni  dei  commi  precedenti  non si applicano, inoltre, alle
societa'  consortili  costituite  per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale,  dei  lavori,  ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554,  alle  societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo
156  del  codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  cui  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
alle  societa'  costituite  per  la  realizzazione  e  l'esercizio di
interporti  di  cui  alla  legge  4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni,  nonche'  alle  societa'  il  cui  capitale sociale e'
sottoscritto  prevalentemente  da  enti  pubblici, che costruiscono o
gestiscono   impianti   per   la   fornitura   di  acqua,  energia  e
teleriscaldamento,   nonche'   impianti   per  lo  smaltimento  e  la
depurazione.

  6. Resta   ferma   l'applicazione   prioritaria   delle  regole  di
indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo 90, comma 2, e dai
commi   7   e   10   dell'articolo  110  del  presente  testo  unico,
dall'articolo  3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia  di  interessi  su  titoli obbligazionari, e dall'articolo 1,
comma 465,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  in materia di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative.

  7. In  caso  di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione  H  del  presente  capo,  l'eventuale  eccedenza di interessi
passivi  ed  oneri  assimilati  indeducibili  generatasi in capo a un
soggetto  puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo
di  gruppo  se  e  nei  limiti  in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato
operativo   lordo   capiente   non  integralmente  sfruttato  per  la
deduzione.  Tale  regola  si  applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto  in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente
all'ingresso nel consolidato nazionale.

  8. Ai  soli  effetti  dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti
virtualmente  partecipanti  al  consolidato  nazionale possono essere
incluse  anche  le  societa'  estere  per  le  quali ricorrerebbero i
requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e
132,  comma 2,  lettere  b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato  devono  essere  indicati  i dati relativi agli interessi
passivi   e  al  risultato  operativo  lordo  della  societa'  estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2";

   l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
   m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Le  perdite  attribuite per trasparenza dalle societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice  sono  utilizzabili  solo in
abbattimento  degli  utili  attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque  periodi  d'imposta  dalla  stessa societa' che ha generato le
perdite";
   n) all'articolo 102:
    1) il comma 3 e' abrogato;
    2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  l'impresa
concedente  che  imputa  a  conto  economico i relativi canoni deduce
quote  di  ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per
l'impresa  utilizzatrice  che  imputa  a  conto economico i canoni di
locazione  finanziaria,  la  deduzione e' ammessa a condizione che la
durata  del  contratto  non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento  corrispondente  al  coefficiente  stabilito a norma del
comma 2,  in  relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa;
in  caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui
al  periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero  superiore  a  diciotto  anni,  la  deduzione e' ammessa se la
durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero  pari  almeno  a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo
164,  comma 1,  lettera  b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria  e'  ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia   inferiore   al   periodo   di  ammortamento  corrispondente  al
coefficiente  stabilito  a  norma  del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo
96";

   o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
   p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti  dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel  periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di
inerenza   e   congruita'   stabiliti   con   decreto   del  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione  delle  stesse,  del  volume  dei  ricavi dell'attivita'
caratteristica    dell'impresa    e   dell'attivita'   internazionale
dell'impresa.  Sono  comunque  deducibili  le  spese  relative a beni
distribuiti  gratuitamente  di  valore  unitario non superiore a euro
50";
   q) all'articolo 109:
    1)  al  comma 4,  lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei
beni  materiali"  fino  a:  ", che hanno concorso alla formazione del
reddito." sono soppresse;
    2)  al  comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  "per  la  parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  la  parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare  il  reddito  d'impresa  o  che  non  vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
    3) il comma 6 e' abrogato;
   r) all'articolo  119,  comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";
   s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La
societa'  o  ente  controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante
dalla  somma  algebrica  dei  redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna  delle  societa'  partecipanti  al  regime del consolidato e
procedendo  alla  liquidazione  dell'imposta  di  gruppo  secondo  le
disposizioni  attuative  contenute  nel  decreto  ministeriale di cui
all'articolo  129  e in quello di approvazione del modello annuale di
dichiarazione dei redditi";

   t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
   u) all'articolo  152,  comma 2,  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6";
   v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
   z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
  "Art.   139-bis.  -  (Recupero  delle  perdite  compensate).  -  1.
Nell'ipotesi  di  interruzione  o  di mancato rinnovo del consolidato
mondiale,  i  dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal
realizzo delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o
realizzate  dall'ente  o  societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa
o  esente  in  base  alle  ordinarie  regole, concorrono a formare il
reddito,  fino  a  concorrenza  della differenza tra le perdite della
societa'  estera  che si considerano dedotte e i redditi della stessa
societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il  periodo  di consolidamento in caso di riduzione della percentuale
di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

  2. Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  142  sono  stabilite le
disposizioni  attuative  del comma 1 del presente articolo, anche per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138";

   aa)  all'articolo  172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96".

  34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g),  numero  2),  l),  m),  o),  p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007.  Le  disposizioni  di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007;  per  il  primo  e  il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi  e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a  5.000  euro.  Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31  dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto  per  le  plusvalenze  realizzate  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma  l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate  dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte  ai  fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n),  numero  1),  si  applica  a  decorrere  dal  periodo  di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui  al  numero  2)  della  stessa  lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai  contratti  stipulati  a  partire  dal 1° gennaio 2008. In attesa
della  revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare,
per  il  solo  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007,  per  i  beni  nuovi acquisiti ed entrati in funzione
nello  stesso  periodo,  esclusi quelli indicati nella lettera b) del
comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo
102-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, non si
applica  la riduzione a meta' del coefficiente tabellare prevista dal
comma 2  dell'articolo  102  del  predetto testo unico, e l'eventuale
differenza  non  imputata a conto economico puo' essere dedotta nella
dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non
assume  rilievo  ai  fini  del  versamento  degli acconti relativi al
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.  La  disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha
effetto  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso al 31
dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle
disposizioni  dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e
quinto  periodo,  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 917  del 1986, nel testo previgente
alle  modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle
eccedenze  risultanti  alla fine del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre  2007.  Il contribuente ha tuttavia la facolta' di eliminare
il  vincolo  di disponibilita' gravante sulle riserve in sospensione,
ma  senza  alcun  effetto  sui  valori fiscali dei beni e degli altri
elementi,  assoggettandole  in tutto o in parte a imposta sostitutiva
con  aliquota  dell'1  per  cento;  l'imposta sostitutiva deve essere
versata   in   unica   soluzione   entro  il  termine  di  versamento
dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre  2007.  Gli  ammortamenti,  gli  accantonamenti  e  le altre
rettifiche   di   valore   imputati  al  conto  economico  a  partire
dall'esercizio  dal  quale,  in conseguenza della modifica recata dal
comma 33,   lettera  q),  numero  1),  decorre  l'eliminazione  delle
deduzioni     extracontabili,     possono     essere    disconosciuti
dall'Amministrazione  finanziaria se non coerenti con i comportamenti
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la
possibilita' per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica
di   detti   componenti   in  base  a  corretti  principi  contabili.
L'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota
imponibile  dei  dividendi  distribuiti  dalle  societa' controllate,
conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33,
ha  effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1°
settembre  2007,  esclusa  la  delibera  riguardante la distribuzione
dell'utile  relativo  all'esercizio anteriore a quello in corso al 31
dicembre  2007.  L'eliminazione  delle  rettifiche  di consolidamento
concernenti il regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo,
conseguente  alle  modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si
applica  ai  trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta
successivo  a  quello  in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta
ferma  l'applicazione  degli  articoli  124, comma 1, 125, comma 1, e
138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.

  35.  Tra  le  spese e gli altri componenti negativi indeducibili di
cui  al  comma 2  dell'articolo  90 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917,  non  si  comprendono  gli interessi passivi
relativi  a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili
indicati  al  comma 1  dello  stesso articolo 90. La disposizione del
periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

  36.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
istituita  una  commissione  di  studio  sulla  fiscalita'  diretta e
indiretta  delle  imprese  immobiliari,  con  il compito di proporre,
entro  il  30  giugno  2008,  l'adozione  di modifiche normative, con
effetto  anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007,  volte  alla  semplificazione  e  alla
razionalizzazione   del   sistema   vigente,   tenendo   conto  delle
differenziazioni  esistenti  tra attivita' di gestione e attivita' di
costruzione e della possibilita' di prevedere, compatibilmente con le
esigenze  di  gettito,  disposizioni  agevolative  in  funzione della
politica  di  sviluppo  dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino
all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza
ai  fini  dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili destinati alla locazione.

  37.  L'imprenditore  individuale che alla data del 30 novembre 2007
utilizza  beni  immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2,
primo  periodo,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
puo',  entro  il  30  aprile  2008,  optare per l'esclusione dei beni
stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dal  periodo di
imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento
di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza  tra  il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente  riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui  cessione  e'
soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata  di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto  applicabile  al  valore  normale con l'aliquota propria del
bene.  Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta  alla  rendita  catastale  ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo  12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura  per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore
che  si  avvale  delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve
versare  il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione  della  dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso  alla  data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate
di  pari  importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i
criteri  di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241.
Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono dovuti interessi
nella  misura  del  3  per cento annuo, da versare contestualmente al
versamento  di  ciascuna  rata.  Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso  si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.

  38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei
dividendi   e   delle   plusvalenze,   in  relazione  alla  riduzione
dell'aliquota  dell'imposta  sul  reddito delle societa' disposta dal
comma 33   del   presente   articolo,   con   decreto   del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali  di  cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3,  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  39.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al comma 38 sono altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

  40.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari  di  redditi  d'impresa  e  di  redditi da partecipazione in
societa'  in  nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio  dello  Stato possono optare per l'assoggettamento di tali
redditi  a  tassazione  separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a
condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano  prelevati  o  distribuiti.  In  caso  di successivo prelievo o
distribuzione,  i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata si
scomputa   dall'imposta   corrispondente   ai   redditi  prelevati  o
distribuiti.

  41.  L'opzione  prevista  dal  comma 40  non  e' esercitabile se le
imprese  o le societa' sono in contabilita' semplificata. In apposito
prospetto   della   dichiarazione   dei   redditi  deve  essere  data
indicazione   del   patrimonio   netto  formato  con  gli  utili  non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui  al  comma 40  e  delle altre componenti del patrimonio netto. Le
somme  trasferite  dal  patrimonio  dell'impresa  a  quello personale
dell'imprenditore  o  dei  soci,  al  netto delle somme versate nello
stesso   periodo   d'imposta,   costituiscono  prelievi  degli  utili
dell'esercizio  in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti.  L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli  utili  dei  periodi  d'imposta  successivi,  da assoggettare a
tassazione  in  tali  periodi.  In  caso  di  revoca dell'opzione, si
considerano  prelevati  o  distribuiti  gli utili ancora esistenti al
termine  dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  applicazione del regime
opzionale.

  42.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,
con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'
dell'opzione,  al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento.

  43.  In  attesa  della  completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  con  particolare riferimento alla individuazione delle
regole  fondamentali  per  assicurare  il coordinamento della finanza
pubblica  e  del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la natura di
tributo  proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'
istituita  con  legge  regionale.  Al  fine di assicurare il rispetto
delle  regole  derivanti  dall'applicazione del patto di stabilita' e
crescita   adottato   dall'Unione   europea   e   di   garantire   il
raggiungimento  degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello
europeo,  evitando  interferenze  tra  le  scelte  di  bilancio delle
regioni  e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le
basi  imponibili;  nei  limiti stabiliti dalle leggi statali, possono
modificare   l'aliquota,   le  detrazioni  e  le  deduzioni,  nonche'
introdurre  speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del  presente  comma in  conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  44.  Con  accordo  concluso  a  norma  dell'articolo  4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  e'  approvato  lo  schema di
regolamentotipo  regionale  recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento  e  della riscossione dell'IRAP istituita con legge
regionale.  Nell'ambito  del regolamento di cui al periodo precedente
sono  individuate  le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento,  al  fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.

  45.  Fino  alla  emanazione  dei  regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo  di  cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita'
di  liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione  vigente  alla  data di entrata in vigore della presente
legge.

  46.  Al  fine  di  razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione  aziendale,  al citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "10-bis.  Il  regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni   e   i   termini  ivi  stabiliti,  anche  dalla  societa'
incorporante   o   risultante   dalla   fusione   per   ottenere   il
riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
   b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "15-bis.  Il  regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni   e   i   termini  ivi  stabiliti,  anche  dalla  societa'
beneficiaria   dell'operazione   di   scissione   per   ottenere   il
riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
   c) all'articolo 175:
    1)   al   comma 1,  le  parole:  "di  aziende  e"  e  le  parole:
"all'azienda o" sono soppresse;
    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento";
   d) all'articolo 176:
    1)   al  comma 1,  le  parole:  "a  condizione  che  il  soggetto
conferitario  rientri  fra  quelli  di  cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b)" sono soppresse;
    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento  abbia  ad  oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato";

    3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.    In    caso    di    conferimento   dell'unica   azienda
dell'imprenditore   individuale,   la   successiva   cessione   delle
partecipazioni  ricevute  a  seguito del conferimento e' disciplinata
dagli  articoli  67,  comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo
delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
   2-ter.  In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,
2  e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in  essere  l'operazione  o,  al  piu'  tardi,  in quella del periodo
d'imposta  successivo,  per  l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli elementi dell'attivo
costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali  relativi
all'azienda  ricevuta,  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sul
reddito   delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, con
aliquota  del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel  limite  di  5  milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori  valori  che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro  e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i
10  milioni  di  euro.  I  maggiori  valori  assoggettati  a  imposta
sostitutiva  si  considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire  dal  periodo  d'imposta  nel  corso  del quale e' esercitata
l'opzione;  in  caso  di  realizzo  dei  beni anteriormente al quarto
periodo  d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale
e'  ridotto  dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale  maggior  ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva
versata  e'  scomputata  dall'imposta  sui  redditi  ai  sensi  degli
articoli 22 e 79";

    4)  al  comma 3,  le parole: "il regime di continuita' dei valori
fiscali  riconosciuti"  sono  sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuita'   dei   valori  fiscali  riconosciuti  o  di  imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse;
    5)  al  comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
    6) il comma 6 e' abrogato.

  47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate  a  partire  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche  per  ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori  di  bilancio  iscritti  in occasione di operazioni effettuate
entro  il  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del  periodo  successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro  dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative   per   l'esercizio   e   gli   effetti  dell'opzione,  per
l'accertamento  e  la  riscossione  dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento  con  le  disposizioni  recate  dai  commi da 242 a 249
dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni  alle  operazioni  di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione    parziale    dell'imposta   sostitutiva,   l'esercizio
dell'opzione  puo'  essere  subordinato al rispetto di limiti minimi.
L'imposta  sostitutiva  deve  essere  versata in tre rate annuali, la
prima  delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la  terza  al  30  per  cento;  sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

  48.  L'eccedenza  dedotta  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma 4,
lettera  b),  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche  recate  dalla  presente  legge,  puo'  essere recuperata a
tassazione   mediante   opzione   per  l'applicazione  di  un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte
dei  maggiori  valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del
14  per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di
euro  e  fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori  valori  che  eccede  i  10  milioni di euro. L'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  puo' essere anche parziale e, in tal caso,
deve    essere   richiesta   per   classi   omogenee   di   deduzioni
extracontabili.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative
per  la  definizione  delle  modalita',  dei  termini e degli effetti
dell'esercizio   dell'opzione.   Si  applicano  le  disposizioni  del
comma 2-ter,  secondo  periodo,  dell'articolo  176  del citato testo
unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.  L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali,
la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento
e  la  terza  al  30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

  49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali
degli  elementi  patrimoniali  delle societa' aderenti al consolidato
fiscale,  risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a
quello  di  esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di
rinnovo  dell'opzione  stessa, da riallineare ai sensi degli articoli
128  e  141  del  citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche
gia'  operate,  puo'  essere  assoggettato  ad un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' nella misura del 6 per cento.
La  disposizione  del  periodo  precedente  si  applica  anche per le
differenze  da  riallineare  ai  sensi dell'articolo 115 del predetto
testo  unico.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e delle finanze sono adottate le relative disposizioni
attuative.

  50.  Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e di
separarne   la   disciplina  applicativa  e  dichiarativa  da  quella
concernente  le  imposte  sul  reddito,  al  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa'  di  capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti
di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  a),  non  esercenti  le
attivita'  di  cui  agli  articoli  6  e  7,  la  base  imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione  delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12)
e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

  2. Per  i  soggetti  che  redigono  il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le  voci  del  valore  e  dei costi della produzione corrispondenti a
quelle indicate nel comma 1.

  3. Tra  i  componenti  negativi  non  si  considerano  comunque  in
deduzione:   le  spese  per  il  personale  dipendente  e  assimilato
classificate  in  voci  diverse dalla citata voce di cui alla lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a  5),  dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti;   l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili,  nonche'  le  plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni  alla  cui  produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non   superiore   a   un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.

  4. I  componenti  positivi  e  negativi  classificabili in voci del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione  della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

  5. Indipendentemente   dalla   effettiva   collocazione  nel  conto
economico,   i  componenti  positivi  e  negativi  del  valore  della
produzione   sono   accertati   secondo   i   criteri   di   corretta
qualificazione,  imputazione temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall'impresa";

   b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis.  -  (Determinazione del valore della produzione netta
delle  societa'  di  persone e delle imprese individuali). - 1. Per i
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  b),  la  base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
di  cui  all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze  finali  di  cui  agli  articoli 92 e 93 del medesimo testo
unico,  e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo,  delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione   anche   finanziaria  dei  beni  strumentali  materiali  e
immateriali.   Non   sono  deducibili:  le  spese  per  il  personale
dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto;  la  quota  interessi  dei  canoni di locazione finanziaria,
desunta  dal  contratto;  le  perdite  su crediti; l'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,
n. 504.  I  contributi  erogati  in  base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per  quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione  valevoli per la determinazione del reddito d'impresa
ai fini dell'imposta personale.

  2. I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria,  possono  optare  per  la  determinazione del valore della
produzione  netta  secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione
e'  irrevocabile  per  tre periodi d'imposta e deve essere comunicata
con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da emanare entro il 31 marzo
2008.  Al  termine  del  triennio  l'opzione  si  intende tacitamente
rinnovata  per  un  altro  triennio  a  meno  che l'impresa non opti,
secondo  le  modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo  le  regole  del  comma l; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";

   c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
banche  e  di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e
gli  altri  enti  e  societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,   n. 87,   e  successive
modificazioni,  salvo  quanto  previsto nei successivi commi, la base
imponibile  e'  determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci
del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti  emessi  ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
   a) margine   d'intermediazione   ridotto  del  50  per  cento  dei
dividendi;
   b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento;
   c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

  2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi  dalle  banche,  abilitati  allo  svolgimento  dei servizi di
investimento   indicati   nell'articolo   1  del  testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58,  iscritti nell'albo
previsto  dall'articolo  20  dello  stesso decreto, assume rilievo la
differenza  tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi  alle  operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni  attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e
la  somma  degli  interessi  passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni  di  riporto  e  di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

  3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui  al  citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra
le commissioni attive e passive.

  4. Per  le societa' di investimento a capitale variabile, si assume
la  differenza  tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.

  5. Per  i  soggetti  indicati  nei  commi  2,  3 e 4, si deducono i
componenti  negativi  di  cui  alle lettere b) e c) del comma 1 nella
misura ivi indicata.

  6. I   componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti  dal  conto  economico  dell'esercizio  redatto  secondo i
criteri  contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre
2005  e  14  febbraio  2006,  adottati  ai  sensi dell'articolo 9 del
decreto   legislativo   28   febbraio   2005,   n. 38,  e  pubblicati
rispettivamente  nei  supplementi  ordinari  alla  Gazzetta Ufficiale
n. 11  del  14  gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il
comma 4 dell'articolo 5.

  7. Per  la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi, per i
quali  assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in  conformita' ai
criteri  di  rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC)  e  alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base  imponibile  e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti:
   a) interessi netti;
   b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
   c) costi per servizi di produzione di banconote;
   d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
   e) ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento;
   f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

  8. Per  i  soggetti  indicati  nei commi precedenti non e' comunque
ammessa  la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel  comma 1,  lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della
quota  interessi  dei  canoni  di  locazione finanziaria, desunta dal
contratto;  dell'imposta  comunale  sugli  immobili di cui al decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili,  nonche'  le  plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni  alla  cui  produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non   superiore   a   un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.

  9. Per  le  societa'  la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente,  nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita'  diversa  da  quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista  l'obbligo  dell'iscrizione,  ai sensi dell'articolo 113 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco  generale  dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la  base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione  dell'articolo  5  la  differenza tra gli interessi
attivi  e  proventi  assimilati  e  gli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati";

   d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese  di  assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la
base  imponibile  e'  determinata apportando alla somma dei risultati
del  conto  tecnico  dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
   a) gli  ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e
le  altre  spese  di  amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
   b) i  dividendi  (voce  33)  sono  assunti nella misura del 50 per
cento.

  2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese  per  il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b),  numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e  le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;  l'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,
n. 504.

  3. I  contributi  erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per  quelli  correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e
le   minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  immobili  che  non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla   cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa,  concorrono  in  ogni  caso  alla formazione del valore
della  produzione.  Sono  comunque  ammesse  in  deduzione  quote  di
ammortamento   del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di  marchi
d'impresa  e  a  titolo  di  avviamento  in misura non superiore a un
diciottesimo  del  costo  indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.

  4. I   componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti  dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita'
ai  criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
e  alle  istruzioni  impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735
del  1°  dicembre  1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
   e) all'articolo  8,  comma 1,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  "I  compensi,  i  costi  e gli altri componenti si assumono
cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi";
   f) all'articolo 11:
    1)  al  comma 1,  lettera  a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a
5.000"  e  "fino  a  10.000"  sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200";
    2)  al  comma 1,  lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero  2)  le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle
seguenti:  "nonche'  i  compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67";
    3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
    4)  al  comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro
4.000"   e  "euro  2.000"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti:  "euro  7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850",
ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "d-bis)  per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e  c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e'
aumentato,  rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed
euro 525";
    5)  al  comma 4-bis.  1,  le  parole:  "pari  a  euro 2.000" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
   g) l'articolo 11-bis e' abrogato;
   h) all'articolo  16,  comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per
cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'aliquota  del  3,9 per
cento".

  51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'ammontare  complessivo  dei  componenti negativi dedotti dalla base
imponibile  IRAP  fino  al  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007  previa  indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo
109,  comma 4,  lettera  b), del citato testo unico di cui al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  e'
recuperato  a  tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla suddetta data del 31
dicembre  2007;  in  corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo,  per  la  quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate
nel  suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi
la  cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina  dell'IRAP  continuano ad applicarsi le regole precedenti,
ad  eccezione  delle  quote  residue  derivanti dall'applicazione del
comma 3  dell'articolo  111  del citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla suddetta data del 31
dicembre  2007.  Resta  fermo  il concorso alla formazione della base
imponibile  delle  quote  residue  delle  plusvalenze  o  delle altre
componenti  positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al
31  dicembre  2007  e  la  cui  tassazione  sia  stata  rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.

  52.   Ferma   restando   la  disciplina  ordinaria  in  materia  di
accertamento  e  di  riscossione  prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2007,  la  dichiarazione annuale
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive non deve essere
piu'   presentata   in  forma  unificata  e  deve  essere  presentata
direttamente  alla  regione  o  alla  provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo  2008,  sono  stabiliti  i  nuovi  termini  e  le  modalita' di
presentazione  della  dichiarazione  IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di coordinamento.

  53.   A   partire  dal  1°  gennaio  2008,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  previste  dalle  singole  leggi  istitutive,  i crediti
d'imposta  da  indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
possono  essere  utilizzati  nel  limite  annuale  di  250.000  euro.
L'ammontare  eccedente  e'  riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto
previsto  dal  presente  comma non si applica al credito d'imposta di
cui  all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il  tetto  previsto  dal  presente  comma non  si  applica al credito
d'imposta  di  cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

  54.   Nei   limiti  dello  stanziamento  di  cui  al  comma 56,  le
disposizioni  del  comma 53, primo e secondo periodo, con particolare
riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo,
non  si  applicano  alle  imprese  ubicate  nelle  aree delle regioni
Calabria,  Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise  ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3,  lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
   a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) le  cui  azioni  sono  ammesse  alla  quotazione  in un mercato
regolamentato  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso al 1°
gennaio 2007.

  55.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 54, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e  sviluppo,  e'  subordinata  alla  presentazione  all'Agenzia delle
entrate  di  una  istanza  preventiva ai sensi dell'articolo 11 della
legge  27  luglio  2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

  56.  Nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  e'  istituito  un  Fondo destinato alle finalita' di cui al
comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere
dall'anno  2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze  sono  emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e
55,  anche  al  fine  di  stabilire  le  procedure  per assicurare il
rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

  57.  L'efficacia  delle  disposizioni  dei  commi  da  54  a  56 e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo   della   Comunita'   europea,   all'autorizzazione  della
Commissione europea.

  58.  In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa,
conseguente  al  completo  recepimento delle direttive 2001/65/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  settembre  2001,  e
2003/51/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 18 giugno
2003,  al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  il  processo di
determinazione  del  reddito  dei  soggetti  tenuti  all'adozione dei
principi   contabili   internazionali  di  cui  al  regolamento  (CE)
n. 1606/2002  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002,  tenendo  conto  delle  specificita'  delle imprese del settore
bancario  e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 1, le parole: "aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio" sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine,  il  seguente periodo: "Per i soggetti che redigono il bilancio
in  base  ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE)  n. 1606/2002  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19
luglio   2002,   valgono,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  dei
successivi   articoli   della   presente   sezione,   i   criteri  di
qualificazione,  imputazione  temporale e classificazione in bilancio
previsti da detti principi contabili";
   b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
  "3.  I  beni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio.
  3-bis.  In  deroga  al  comma 3,  per  i  soggetti  che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione";

   c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: "diciottesimo"
e' sostituita dalla seguente: "dodicesimo";
   d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  In  deroga  al  comma 2,  per  i  soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti   finanziari   similari   alle   azioni   detenuti  per  la
negoziazione  concorrono per il loro intero ammontare alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti";

   e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  In  deroga  al  comma 4,  per  i  soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  luglio  2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85,  comma 1,  lettere  c),  d)  ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali";

   f) all'articolo 101:
    1) il comma 1-bis e' abrogato;
    2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  In  deroga  al  comma 2,  per  i soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  luglio  2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85,   comma 1,   lettere   c),   d)   ed   e),   che  si  considerano
immobilizzazioni  finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis";
   g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del  costo  dei  marchi  d'impresa  e dell'avviamento e' ammessa alle
stesse  condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi
1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico";
   h) all'articolo   109,  dopo  il  comma 3-quater  e'  inserito  il
seguente:
  "3-quinquies.  I  commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai
soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002";
   i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  "1-bis.  In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del
comma 1,  per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
   a) i  maggiori  o  i minori valori dei beni indicati nell'articolo
85,   comma 1,   lettera  e),  che  si  considerano  immobilizzazioni
finanziarie  ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati
a  conto  economico  in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
   b) la  lettera  d)  del  comma 1 si applica solo per le azioni, le
quote  e  gli  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni  che  si
considerano  immobilizzazioni  finanziarie ai sensi dell'articolo 85,
comma 3-bis;
   c) per  le  azioni,  le  quote e gli strumenti finanziari similari
alle  azioni,  posseduti  per  un periodo inferiore a quello indicato
nell'articolo  87,  comma 1,  lettera  a), aventi gli altri requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi  utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
  1-ter.  Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili   internazionali   di   cui   al  citato  regolamento  (CE)
n. 1606/2002,  i  componenti  positivi  e negativi che derivano dalla
valutazione,  operata  in  base  alla  corretta  applicazione di tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali";
   l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  In  deroga  al  comma 3,  per  i  soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico
in  base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo
anche ai fini fiscali".

  59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio
2005,   n. 38,   e'   abrogato.   Resta  ferma  l'applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

  60.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400,  sono  stabilite  le  disposizioni  di attuazione e di
coordinamento   delle   norme   contenute  nei  commi  58  e  59.  In
particolare, il decreto deve prevedere:
   a) i  criteri  per  evitare  che  la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni,  imputazioni  temporali e classificazioni adottate in
base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali
di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 determini doppia
deduzione  o  nessuna  deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
   b) i  criteri  per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali
delle  transazioni  che  vedano  coinvolti  soggetti  che redigono il
bilancio  di  esercizio  in  base  ai  richiamati  principi contabili
internazionali  e  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base ai
principi contabili nazionali;
   c) i    criteri    di   coordinamento   dei   principi   contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina
fiscale  in  materia  di  operazioni straordinarie, anche ai fini del
trattamento dei costi di aggregazione;
   d) i   criteri   per   il  coordinamento  dei  principi  contabili
internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
   e) i    criteri    di   coordinamento   dei   principi   contabili
internazionali   in   materia  di  cancellazione  delle  attivita'  e
passivita'  dal  bilancio  con  la  disciplina  fiscale relativa alle
perdite e alle svalutazioni;
   f) i  criteri  di  coordinamento con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo
alle  disposizioni  relative  alla  prima  applicazione  dei principi
contabili internazionali;
   g) i  criteri  di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali
dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
   h) i  criteri  di  coordinamento per il trattamento delle spese di
ricerca e sviluppo;
   i) i  criteri per consentire la continuita' dei valori da assumere
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei
precedenti periodi di imposta.

  61.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59 si applicano a
decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007.  Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi
gli   effetti   sulla   determinazione   dell'imposta   prodotti  dai
comportamenti  adottati  sulla  base  della corretta applicazione dei
principi  contabili  internazionali,  purche' coerenti con quelli che
sarebbero  derivati  dall'applicazione  delle disposizioni introdotte
dal comma 8.

  62.  Per  i  soggetti  che redigono il bilancio in base ai principi
contabili   internazionali   di   cui   al  citato  regolamento  (CE)
n. 1606/2002,  a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

  63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633,  dopo  il  primo periodo sono
inseriti   i  seguenti:  "Agli  effetti  delle  dichiarazioni  e  dei
versamenti  di  cui  al  precedente  periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al  periodo  d'imposta  precedente,  degli enti e societa' diversi da
quelli  per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante  si  e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle  eccedenze  detraibili  degli  enti e delle societa' per i quali
trova  applicazione  la  disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30".

  64.  La  disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

  65.  Il  quinto  periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge    28    dicembre   2006,   n. 300,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' soppresso. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilita'
speciale  1778  - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di
euro.  Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella
misura  di  450  milioni  di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

  66.  All'articolo  1  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 280,  secondo  periodo, la parola: "l5" e' sostituita
dalla seguente: "40";
   b) al  comma 281,  la  parola:  "l5" e' sostituita dalla seguente:
"50";
   c) il comma 284 e' abrogato.

  67.  In  attuazione  del  parere  motivato  della Commissione delle
Comunita'  europee  n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 27:
    1)  al  comma 3,  primo  periodo,  dopo  le parole: "soggetti non
residenti  nel  territorio  dello  Stato"  sono inserite le seguenti:
"diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter,";
    2)  al  comma 3,  terzo  periodo,  dopo  le parole: "azionisti di
risparmio"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter;
    3)  al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter;
    4) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
   "3-ter.  La  ritenuta  e'  operata  a  titolo  di  imposta  e  con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle societa'
e  agli  enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli
Stati  membri  dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo  168-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  ed  ivi  residenti,  in  relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione
di  cui  all'articolo  109,  comma 9,  lettera b), del medesimo testo
unico,  non  relativi  a  stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato";

   b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: "al terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
   c) all'articolo  27-ter,  comma 1,  le  parole: "commi 1 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3 e 3-ter".

  68.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 67 si applicano agli utili
formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007.  A tal fine, le societa' ed enti che distribuiscono i
dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo
precedente e di quelli formati in altri esercizi.

  69.  Fino  all'emanazione  del decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  introdotto  dal comma 83, lettera n), del presente articolo,
ai   fini   dell'applicazione   delle  disposizioni  del  comma 3-ter
dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero
4),  del  presente  articolo,  gli  Stati  aderenti all'Accordo sullo
spazio  economico  europeo  sono quelli inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 220  del  19  settembre  1996,  e  successive
modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

  70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualita' dei servizi
forniti  alla  collettivita'  e  dell'organizzazione del lavoro, agli
studi  professionali associati o alle altre entita' giuridiche, anche
in  forma  societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro
ma  non  piu'  di  dieci  professionisti,  e'  attribuito  un credito
d'imposta  di  importo  pari  al 15 per cento dei costi sostenuti per
l'acquisizione,   anche  mediante  locazione  finanziaria,  dei  beni
indicati  al comma 73, nonche' per l'ammodernamento, ristrutturazione
e   manutenzione   degli   immobili   utilizzati,  che  per  le  loro
caratteristiche  sono  imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali  si  riferiscono.  Nel  caso  dei  medici  convenzionati con il
Servizio   sanitario   nazionale,   per  le  specifiche  esigenze  di
organizzazione  dei  servizi  di medicina primaria, i limiti minimo e
massimo  del  numero  di professionisti interessati all'operazione di
aggregazione,  di  cui  al precedente periodo, possono essere elevati
con  decreto  del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

  71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento
alle  operazioni  di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra
il  1°  gennaio  2008  e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a
partire  dalla  data  in  cui  l'operazione  di  aggregazione risulta
effettuata e nei successivi dodici mesi.

  72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione
che  tutti  i  soggetti  partecipanti alle operazioni di aggregazione
esercitino l'attivita' professionale esclusivamente all'interno della
struttura  risultante  dall'aggregazione,  ovvero,  per  i servizi di
medicina  primaria,  a  condizioni diverse specificatamente stabilite
con  il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che
in  forma  associata  si  limitano  ad  eseguire  attivita' meramente
strumentali per l'esercizio dell'attivita' professionale.

  73.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma 70  e'  commisurato
all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
   a) beni  mobili  ed  arredi  specifici, attrezzature informatiche,
macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
   b) programmi  informatici  e brevetti concernenti nuove tecnologie
di servizi.

  74.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma 70,  indicato nella
relativa  dichiarazione dei redditi, e' utilizzabile in compensazione
ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.

  75.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di attuazione
delle  disposizioni  di  cui  ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo, nonche' specifiche cause di
revoca,  totale  o  parziale, del credito d'imposta e di applicazione
delle  sanzioni,  anche  nei  casi  in  cui,  nei tre anni successivi
all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in
modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

  76.  L'efficacia  delle  disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.

  77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  "8-bis.  Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni
di  organizzazione  di  convegni,  congressi  e  simili, applicare il
regime  ordinario  dell'imposta.  In tali casi le agenzie di viaggi e
turismo  possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da
esse  acquistati  dai  loro  fornitori,  se  si  tratta di operazioni
effettuate   a   diretto  vantaggio  del  cliente.  Il  diritto  alla
detrazione  sorge  nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo
optano  per  il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione
sul  margine,  le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  devono registrare
separatamente  nella propria contabilita' le operazioni che rientrano
in ciascuno di tali regimi".

  78.   L'efficacia   della   disposizione  di  cui  al  comma 77  e'
subordinata   alla  concessione  di  una  deroga,  ai  sensi  e  alle
condizioni   dell'articolo   395   della  direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio,  del  28  novembre  2006,  da  parte dei competenti organi
comunitari.

  79.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) alla   tabella  A,  parte  III,  al  numero  123),  le  parole:
"spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite
dalle  seguenti:  "spettacoli  di  burattini,  marionette e maschere,
compresi  corsi  mascherati  e  in  costume, ovunque tenuti"; b) alla
tabella C:
  1)  al  numero 3), le parole: "corsi mascherati e in costume," sono
soppresse;
  2)  al  numero 4), le parole: "spettacoli di burattini e marionette
ovunque  tenuti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "spettacoli  di
burattini,  marionette  e  maschere,  compresi  corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti".

  80.  Al  fine  di  armonizzare  la  legislazione  italiana  con  la
normativa  comunitaria,  le  prestazioni  professionali specifiche di
medicina  legale  sono  assoggettate al regime ordinario dell'imposta
sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

  81.  La  disposizione  contenuta  nel  terzo  periodo  del  comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  per ciascun immobile
strumentale  le  quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti  al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul  costo  complessivo  sono  riferite  proporzionalmente  al  costo
dell'area e al costo del fabbricato.

  82.  Sono  fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle
norme,  oggetto  di  mancata  conversione,  di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

  83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini   italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della  popolazione
residente  e  trasferiti  in  Stati  o  territori  diversi  da quelli
individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale";
   b) all'articolo  10,  comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le
parole:  "e  negli  Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo  che  sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle  finanze  4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220  del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione   dell'articolo  11,  comma 4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo  1°  aprile 1996, n. 239" sono sostituite dalle seguenti:
"e  negli  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che  sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
   c) all'articolo  47,  comma 4,  il primo periodo e' sostituito dal
seguente:   "Nonostante   quanto   previsto   dai  commi  precedenti,
concorrono  integralmente  alla formazione del reddito imponibile gli
utili  provenienti da societa' residenti in Stati o territori diversi
da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui
gli  stessi  non  siano  gia'  stati  imputati  al socio ai sensi del
comma 1  dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia
avvenuta  dimostrazione,  a  seguito  dell'esercizio  dell'interpello
secondo  le  modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo
167,  del  rispetto  delle  condizioni  indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87";
   d) all'articolo  68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi
o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato  di cui al decreto del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai  sensi
dell'articolo  167, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori   diversi   da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
   e) all'articolo 73:
    1)  al  comma 3,  secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi
diversi  da  quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4
settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre  1996,  e  successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis,";
    2)  al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato
diverso  da  quelli  indicati  nel  citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996," sono sostituite dalle seguenti: "istituiti
in  uno  Stato  diverso  da  quelli  di  cui  al decreto del Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis,";

   f) all'articolo  87,  comma 1,  la  lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
   "c)  residenza  fiscale  della societa' partecipata in uno Stato o
territorio  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente,
l'avvenuta  dimostrazione,  a  seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo  le  modalita'  di  cui al comma 5, lettera b), dell'articolo
167,   che   dalle  partecipazioni  non  sia  stato  conseguito,  sin
dall'inizio  del  periodo  di  possesso,  l'effetto  di localizzare i
redditi  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli individuati nel
medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis";
   g) all'articolo  89,  comma 3,  il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2,  lettera  a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2
si  applica  agli  utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo
73,  comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti
di  cui  all'articolo  109,  comma 9,  lettera b), stipulati con tali
soggetti  residenti  negli  Stati  o  territori di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,  o,  se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito
dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita'  del comma 5,
lettera  b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87";
   h) all'articolo 110:
    1) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
   "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi  derivanti  da  operazioni  intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella   lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
dell'articolo  168-bis.  Tale  deduzione e' ammessa per le operazioni
intercorse  con  imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea  o  dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al citato decreto";
    2)   al   comma 12-bis,   le   parole:  "Stati  o  territori  non
appartenenti  all'Unione  europea aventi regimi fiscali privilegiati"
sono  sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli
individuati  nella  lista  di  cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi  dell'articolo  168-bis.  Tale  disposizione  non si applica ai
professionisti  domiciliati  in  Stati  dell'Unione  europea  o dello
Spazio  economico  europeo  inclusi  nella  lista  di  cui  al citato
decreto";

   i) all'articolo   132,   comma 4,   secondo  periodo,  le  parole:
"residenti  in  uno  Stato  o  territori  diversi  da quelli a regime
fiscale  privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo   167,   comma 4"   sono   sostituite  dalle  seguenti:
"residenti  negli  Stati  o  territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis";
   l) all'articolo 167:
    1)  al  comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori   diversi   da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
    2)  al  comma 1,  secondo  periodo,  le  parole: "assoggettati ai
predetti regimi fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti:
"situate  in  Stati  o  territori  diversi da quelli di cui al citato
decreto";
    3) il comma 4 e' abrogato;
    4)  al  comma 5, lettera b), le parole: "dalle partecipazioni non
consegue  l'effetto  di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui  sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "dalle partecipazioni non consegue
l'effetto  di  localizzare  i redditi in Stati o territori diversi da
quelli  di  cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";

   m) all'articolo 168:
    1)  al  comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori   diversi   da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
    2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
norma  di  cui al presente comma non si applica per le partecipazioni
in  soggetti  residenti  negli  Stati  o  territori  di cui al citato
decreto   relativamente   ai   redditi   derivanti  da  loro  stabili
organizzazioni  situate in Stati o territori diversi da quelli di cui
al medesimo decreto";

   n) dopo l'articolo 168 e' inserito il seguente:
  "Art.  168-bis.  -  (Paesi  e  territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono
un  adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni  contenute  negli  articoli 10, comma 1, lettera e-bis),
73,  comma 3,  e  110,  commi  10 e 12-bis, del presente testo unico,
nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,
n. 600,  e  successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e
9,  della  legge  23  marzo  1983, n. 77, e successive modificazioni,
negli  articoli  1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1°
aprile  1996,  n. 239,  e  successive modificazioni, nell'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

  2. Con  lo  stesso  decreto  di cui al comma 1 sono individuati gli
Stati  e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a
quello   applicato   in   Italia,  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute  negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1,
del  presente  testo  unico,  nonche'  negli  articoli 27, comma 4, e
37-bis,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

  84.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26:
    1)  nel  comma 1,  il  terzo  periodo e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
societa'   o   enti,   diversi  dalle  banche,  il  cui  capitale  e'
rappresentato  da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli
Stati  membri  dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22  dicembre  1986,  n. 917,  ovvero  da  quote,
l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica  a condizione che, al
momento  di  emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo non sia
superiore:  a)  al  doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni  ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella
lista  di  cui  al  citato  decreto,  o collocati mediante offerta al
pubblico  ai  sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b)  al  tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti";
    2)  al  comma 5,  il  terzo  periodo  e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota  della  ritenuta  e'  stabilita  al  27  per  cento  se i
percipienti  sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

   b) all'articolo  27,  comma 4, lettera b), le parole: "sull'intero
importo    delle    remunerazioni   corrisposte,   in   relazione   a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa  ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti
in  Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale  emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato
testo  unico"  sono  sostituite  dalle seguenti: "sull'intero importo
delle  remunerazioni  corrisposte,  in  relazione  a  partecipazioni,
titoli,  strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai
sensi  dell'articolo  65, da societa' ed enti residenti negli Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico";
   c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in
uno  degli  Stati  o  nei  territori  a  regime fiscale privilegiato,
individuati  ai  sensi  dell'articolo  167,  comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti:
"in  uno  Stato  o  territorio  diverso  da  quelli di cui al decreto
ministeriale  emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

  85.  All'articolo  10-ter  della  legge  23 marzo 1983, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1,  primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella
lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,"
sono  sostituite  dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
   b) al  comma 9,  le  parole:  "e  negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 220  del  19  settembre  1996,  e  successive
modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma 4,
lettera  c),  del  decreto  legislativo 1° aprile 1996, n. 239," sono
sostituite  dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio  economico  europeo  che  sono  inclusi  nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

  86.  All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2001,  n. 410,  le  parole:  "effettuati  da  soggetti  non
residenti,  esclusi  i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi  un  regime  fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  in  data  4  maggio  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 107 del 10 maggio 1999" sono sostituite dalle
seguenti:  "effettuati  da  soggetti  residenti  in Stati o territori
individuati  dal  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
previsto  dall'articolo  168-bis  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".

  87.  Al  decreto  legislativo  1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  1,  comma 1,  le  parole: "che sono inclusi nella
lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive  modificazioni"  sono  sostituite dalle seguenti: "inclusi
nella   lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
dell'articolo  168-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
   b) all'articolo   6,   comma 1,  alinea,  le  parole:  "Paesi  che
consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle
seguenti:  "Stati  o  territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale  emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
   c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) e' abrogata.

  88.  Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto  previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia  successivamente  alla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze
emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
fino  al  periodo  d'imposta  precedente  continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

  89.  La  disposizione  di cui al comma 83, lettera a), si applica a
partire  dal  periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del decreto ivi previsto; fino al periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007.

  90.  Nel  decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del
comma 83 del presente articolo, sono altresi' inclusi, per un periodo
di  cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  medesimo nella
Gazzetta  Ufficiale,  gli  Stati o territori che, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti
del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996  e  4  maggio 1999,
pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 220 del 19
settembre   1996   e   n. 107   del  10  maggio  1999,  e  successive
modificazioni,  nonche'  nei  decreti  del  Ministero dell'economia e
delle  finanze  21  novembre  2001  e  23  gennaio  2002,  pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
e  n. 29  del 4 febbraio 2002. Sono altresi' inclusi, per il medesimo
periodo,  nel  decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o
territori  di  cui  all'articolo  2  del  citato decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre 2001, limitatamente ai
soggetti   ivi  indicati,  nonche'  gli  Stati  o  territori  di  cui
all'articolo  3  del  medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi
indicati.

  91.  Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27,   e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  primo periodo, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2008";
   b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008";
   c) al  terzo  periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008".

  92.  All'articolo  9  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997,
n. 471, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  I  soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi  e  ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP),  che  nella  relazione  di revisione omettono, ricorrendone i
presupposti,   di   esprimere   i  giudizi  prescritti  dall'articolo
2409-ter,  terzo  comma,  del  codice civile, sono puniti, qualora da
tali  omissioni derivino infedelta' nella dichiarazione dei redditi o
ai  fini  dell'IRAP,  con  la  sanzione amministrativa fino al 30 per
cento  del  compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione
della  relazione  di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente  accertata  a  carico  del  contribuente.  In  caso di
mancata  sottoscrizione  della  dichiarazione  dei  redditi o ai fini
dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo,
la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".

  93.  Le  disposizioni  del  comma 92  si  applicano  a  partire dal
bilancio  relativo  all'esercizio  successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007.

  94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
il  primo  periodo  del  comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
dichiarazione  delle  societa'  e degli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice  civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione".

  95.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui al comma 12 dell'articolo
15-bis  del  decreto-legge  2  luglio  2007,  n. 81,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2007, n. 127, e' ridotta di 2
miliardi  di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in
termini  di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno
rispetto   a   quello   previsto   con   riferimento   alla  predetta
autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a
90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per
interventi  strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117,  si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:
   a) nell'anno solare precedente:
    1)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
    2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    3)   non  hanno  sostenuto  spese  per  lavoratori  dipendenti  o
collaboratori  di  cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro
o  fase  di  esso,  ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma
di  utili  da  partecipazione  agli associati di cui all'articolo 53,
comma 2,  lettera  c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure  finanziaria,  per  un  ammontare complessivo superiore a 15.000
euro.

  97.  Agli  effetti  del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  98.  Le  persone  fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti  o  professioni  possono  avvalersi  del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633,  di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 96 e 99.

  99. Non sono considerati contribuenti minimi:
   a) le  persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
   b) i soggetti non residenti;
   c) i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano
cessioni   di   fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,  di  terreni
edificabili  di  cui  all'articolo  10,  numero  8),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del de