LEGGE 24 dicembre 2007, n.244
 
  Disposizioni  per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:


                               Art. 1.
      (Disposizioni in materia di entrata, nonche' disposizioni
      concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali,
 a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri;
        Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

  1.  Per  l'anno  2008,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare  e' determinato in termini di competenza in 34.000 milioni
di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo  del  ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi
compreso  l'indebitamento  all'estero  per un importo complessivo non
superiore  a  4.000  milioni  di  euro  relativo  ad  interventi  non
considerati  nel  bilancio  di previsione per il 2008, e' fissato, in
termini  di  competenza,  in  245.000  milioni  di  euro  per  l'anno
finanziario 2008.

  2.  Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  31.000  milioni di euro ed in 11.000 milioni di
euro,  al  netto  di  7.050  milioni  di euro per l'anno 2009 e 3.150
milioni  di  euro  per  l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2009 e 2010, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente,  in  16.000  milioni  di euro ed in 8.000 milioni di
euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente,  in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di
euro.

  3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato  di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.

  4.  Le  maggiori  entrate  tributarie che si realizzassero nel 2008
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli  obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
e   sui   saldi   di  finanza  pubblica  definiti  dal  Documento  di
programmazione  economico-finanziaria  2008-2011. In quanto eccedenti
rispetto  a  tali  obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla
riduzione  della  pressione  fiscale  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti,  da  realizzare  mediante l'incremento della misura della
detrazione  per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.  A  tale  scopo,  le  maggiori  entrate  di  carattere
permanente,  come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo
17,  primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in
un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze,  finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento
della  citata  detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse
effettivamente  disponibili,  a decorrere dal periodo d'imposta 2008,
salvo  che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di
interventi  urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamita'
naturali  ovvero  indifferibili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza  del  Paese.  La  misura  dell'incremento di cui al periodo
precedente,  in  ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce
di reddito piu' basse, e' rideterminabile dalla legge finanziaria, ai
sensi  dell'articolo  11,  comma 3,  lettera  b),  della citata legge
n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  "2-bis.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo si detrae un ulteriore
importo  pari  all'1,33  per  mille  della  base  imponibile  di  cui
all'articolo  5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro,  viene  fruita  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare ed e'
rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si protrae la
destinazione  di  abitazione  principale.  Se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  2-ter.  L'ulteriore  detrazione  di cui al comma 2-bis si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9".

  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1  puo'  fissare,  a
decorrere   dall'anno   di   imposta   2009,   un'aliquota  agevolata
dell'imposta  comunale  sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti  passivi  che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione   di  energia  elettrica  o  termica  per  uso  domestico,
limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per  la  durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e
di  cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le
modalita'  per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente
comma sono   disciplinate   con   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo  52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni";
   b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Il  soggetto  passivo  che,  a seguito di provvedimento di
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli
effetti  civili  del  matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale,   determina   l'imposta   dovuta   applicando   l'aliquota
deliberata  dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui  all'articolo  8,  commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota  posseduta.  Le  disposizioni del presente comma si applicano a
condizione  che  il  soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprieta'  o  di  altro  diritto  reale  su un immobile destinato ad
abitazione  situato  nello  stesso  comune  ove  e'  ubicata  la casa
coniugale".

  7. La  minore  imposta  che deriva dall'applicazione del comma 5 e'
rimborsata,  con  oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli
comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce
il  modello  per  la certificazione, da parte dei comuni, del mancato
gettito  previsto.  I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il
modello  compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento
compensativo   e'  erogato  per  una  quota  pari  al  50  per  cento
dell'ammontare  riconosciuto  in  via  previsionale  a ciascun comune
entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e
non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli
eventuali  conguagli  sono  effettuati  entro  il 31 maggio dell'anno
successivo.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e
le  autonomie  locali,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' con le quali
possono  essere  determinati  conguagli  sulle  somme  trasferite per
effetto del presente comma.

  8. In  relazione  alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di  finanza  locale,  i  rimborsi  di  cui al comma 7 sono disposti a
favore  dei  citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote
dovute  ai  comuni  compresi  nei  rispettivi territori, nel rispetto
degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

  9. All'articolo  16  del  testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al comma 1 e' premesso il seguente:
  "01.  Ai  soggetti  titolari  di  contratti  di locazione di unita'
immobiliari  adibite  ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai  sensi  della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
   a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
   b) euro  150,  se  il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41" ;
   b) al  comma 1,  le  parole:  ",  rapportata  al periodo dell'anno
durante  il  quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:"
sono sostituite dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
   c) al    comma 1-bis,   alinea,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
    1)  le  parole:  "A  favore  dei" sono sostituite dalla seguente:
"Ai";
    2) le parole: "qualunque tipo di contratto" sono sostituite dalla
seguente: "contratti";
    3) le parole: ", rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste  tale  destinazione,  nei seguenti importi:" sono sostituite
dalle seguenti: "complessivamente pari a:";
   d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
  "1-ter.  Ai  giovani  di eta' compresa fra i venti e i trenta anni,
che  stipulano  un  contratto  di  locazione  ai  sensi della legge 9
dicembre  1998,  n. 431,  per  l'unita'  immobiliare  da  destinare a
propria  abitazione  principale,  sempre  che  la  stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli  organi  competenti  ai  sensi di legge, spetta per i primi tre
anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni
ivi previste.
  1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire
tra   gli   aventi  diritto,  non  sono  tra  loro  cumulabili  e  il
contribuente  ha  diritto,  a  sua scelta, di fruire della detrazione
piu' favorevole.
  1-quinquies.  Le  detrazioni  di  cui  ai  commi da 01 a 1-ter sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare
locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si  intende  quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
  1-sexies.   Qualora   la  detrazione  spettante  sia  di  ammontare
superiore  all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di  cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota  di  detrazione  che  non  ha  trovato  capienza nella predetta
imposta.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto ammontare".

  10.  Le  disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono
effetto  a  decorrere  dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007.

  11.  All'articolo  13  del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 5,  alinea, dopo le parole: "lettere e), f), g), h) e
i),"  sono  inserite  le seguenti: "ad esclusione di quelli derivanti
dagli  assegni  periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera
c), fra gli oneri deducibili,";
   b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo concorrono
redditi  derivanti  dagli  assegni  periodici  indicati fra gli oneri
deducibili   nell'articolo   10,  comma 1,  lettera  c),  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi  1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno".

  12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

  13.  All'articolo  11  del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo concorrono
soltanto   redditi   fondiari  di  cui  all'articolo  25  di  importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta".

  14.  La  disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

  15.  Al  citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori
e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La  detrazione  e'  ripartita  nella  misura  del  50 per cento tra i
genitori  non  legalmente  ed  effettivamente  separati.  In  caso di
separazione  legale  ed  effettiva  o di annullamento, scioglimento o
cessazione  degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai  genitori  in  proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Nel  caso  di  coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione
compete a quest'ultimo per l'intero importo";

    2)  al  comma 2,  le  parole:  "al comma l" sono sostituite dalle
seguenti: "ai commi 1 e 1-bis";
    3)  al  comma 3  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi:
"Qualora  la  detrazione  di  cui  al  comma 1-bis  sia  di ammontare
superiore  all'imposta  lorda,  diminuita  delle detrazioni di cui al
comma 1  del  presente  articolo  nonche'  agli articoli 13, 15 e 16,
nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e'
riconosciuto  un  credito  di ammontare pari alla quota di detrazione
che  non  ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle  politiche  per  la  famiglia,  sono  definite  le modalita' di
erogazione del predetto ammontare";
    4) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
   "4-bis.  Ai  fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al
netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale  e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo
10, comma 3-bis";

   b) all'articolo 13, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  "6-bis.  Ai  fini  del  presente articolo il reddito complessivo e'
assunto  al  netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione  principale  e  di quello delle relative pertinenze di cui
all'articolo 10, comma 3-bis".

  16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

  17.  Sono  prorogate  per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota
pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro
per  unita'  immobiliare,  ferme  restando  le  altre  condizioni ivi
previste,  le  agevolazioni  tributarie  in  materia  di recupero del
patrimonio edilizio relative:
   a) agli  interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre  2002,  n. 289,  e  successive  modificazioni,  per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
   b) agli  interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n.448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che
provvedano  alla  successiva alienazione o assegnazione dell'immobile
entro il 30 giugno 2011.

  18.  E'  prorogata  per  gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e
alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di
recupero  del  patrimonio  edilizio  relativa alle prestazioni di cui
all'articolo  7,  comma 1,  lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2008.

  19.   Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  al  comma 17  spettano  a
condizione  che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.

  20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353,
358  e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella
misura  e  alle  condizioni  ivi previste, anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347
si  applicano  anche alle spese per la sostituzione intera o parziale
di   impianti  di  climatizzazione  invernale  non  a  condensazione,
sostenute  entro  il  31  dicembre  2009. La predetta agevolazione e'
riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

  21.  Per  le  finalita'  di  cui al secondo periodo del comma 20 e'
autorizzata  la  spesa  di  2  milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
per  il  riconoscimento  dei  benefici di cui al medesimo periodo del
comma 20.

  22.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, commi da 344 a 347,
nonche'  commi  353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono  applicate  secondo  quanto  disposto  dal  decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  19  febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni
in  materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica
del  patrimonio  edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte
le  assegnazioni  per  il  2007  disposte  dal  CIPE  a  favore degli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  del decreto-legge 22
ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate
di  cui  all'articolo  61  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  23.  La  tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007, dalla seguente:

                                                           "Tabella 3
                                                  (Art. 1, comma 345)
---------------------------------------------------------------------
   Zona        Strutture   Strutture opache orizzontali    Finestre
 Climatica      opache     ----------------------------   comprensive
               verticali     Coperture      Pavimenti      di infissi
---------------------------------------------------------------------

     A     |     0,72     |     0,42     |    0,74     |     5,0
     B     |     0,54     |     0,42     |    0,55     |     3,6
     C     |     0,46     |     0,42     |    0,49     |     3,0
     D     |     0,40     |     0,35     |    0,41     |     2,8
     E     |     0,37     |     0,32     |    0,38     |     2,5
     F     |     0,35     |     0,31     |    0,36     |    2,2"

  24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
   a) i  valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione  invernale  ai  fini  dell'applicazione del comma 344
dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di
trasmittanza  termica  ai  fini  dell'applicazione  del comma 345 del
medesimo  articolo  1  sono  definiti  con decreto del Ministro dello
sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;
   b) per tutti gli interventi la detrazione puo' essere ripartita in
un  numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non
superiore  a  dieci,  a scelta irrevocabile del contribuente, operata
all'atto della prima detrazione;
   c) per  gli  interventi  di cui al comma 345 dell'articolo 1 della
legge  27  dicembre  2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di
finestre  comprensive  di infissi in singole unita' immobiliari, e al
comma 346 del medesimo articolo 1, non e' richiesta la documentazione
di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27
dicembre 2006, n. 296.

  25.  Nel  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986,  n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, e' aggiunto, in
fine,  il  seguente  periodo:  "Se  il  trasferimento  ha per oggetto
immobili  compresi  in  piani  urbanistici  particolareggiati diretti
all'attuazione   dei  programmi  di  edilizia  residenziale  comunque
denominati,  a  condizione  che  l'intervento  cui  e' finalizzato il
trasferimento  venga  completato  entro  cinque  anni  dalla  stipula
dell'atto: 1 per cento".

  26.  All'articolo  1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine,
le  seguenti  parole:  ",  ovvero  che  importano il trasferimento di
proprieta', la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari
attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti   all'attuazione   dei  programmi  di  edilizia  residenziale
comunque denominati".

  27.  All'articolo  36  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, il comma 15 e' abrogato.

  28.  Le  disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli
atti  pubblici  formati,  agli  atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle  scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nonche'  alle
scritture  private  non autenticate presentate per la registrazione a
decorrere dalla stessa data.

  29.  L'articolo  8  del  citato  testo  unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  8.  -  (Determinazione  del  reddito  complessivo).  - 1. Il
reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria
che   concorrono   a  formarlo  e  sottraendo  le  perdite  derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti  dall'esercizio  di  arti  e  professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

  2. Le  perdite  delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici  e  delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni,  si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite   della   societa'   in  accomandita  semplice  che  eccedono
l'ammontare  del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.

  3. Le  perdite  derivanti  dall'esercizio  di imprese commerciali e
quelle  derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e  in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi  conseguiti  nei  periodi  di imposta e per la differenza nei
successivi,  ma  non  oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza  in  essi.  La  presente  disposizione non si applica per le
perdite  determinate  a  norma  dell'articolo  66.  Si  applicano  le
disposizioni   dell'articolo   84,  comma 2,  e,  limitatamente  alle
societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del medesimo articolo 84".

  30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008.

  31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  di  cui al
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346,  dopo le parole: "a
favore dei discendenti" sono inserite le seguenti: "e del coniuge".

  32.  Al  primo  comma dell'articolo  15  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 601, dopo le parole: "che
esercitano,  in  conformita' a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative, il credito a medio e lungo termine," sono inserite le
seguenti:  "e  quelle  effettuate  ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera  b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,".

  33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  56,  comma 2,  le  parole:  "non dedotti ai sensi
degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti:
"non  dedotti  ai  sensi  degli  articoli  61  e  109, comma 5" ed e'
aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "Per le perdite derivanti
dalla  partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8";
   b) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  61.  -  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi passivi
inerenti   all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili  per  la  parte
corrispondente  al  rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  e  altri
proventi  che  concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi
concorrono  in  quanto  esclusi  e l'ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.

  2. La  parte  di  interessi  passivi  non  deducibile  ai sensi del
comma 1  del  presente  articolo  non  da'  diritto  alla  detrazione
dall'imposta  prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
15";
   c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
   d) all'articolo 66, comma 3, la parola: "96," e' soppressa;
   e) all'articolo  77,  comma 1,  le  parole:  "33  per  cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27,5 per cento";
   f) all'articolo  83,  comma 1,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "In caso di attivita' che fruiscono di regimi di parziale o
totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono
rilevanza  nella  stessa  misura  in  cui  assumerebbero  rilevanza i
risultati positivi";
   g) all'articolo 84, comma 1:
    1) il secondo periodo e' soppresso;
    2)  al  quarto  periodo,  le  parole: "non dedotti ai sensi degli
articoli  96 e 109, commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "non
dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5";

   h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: "del 91 per cento,
e  dell'84  per  cento  a  decorrere  dal 2007" sono sostituite dalle
seguenti: "del 95 per cento";
   i) l'articolo 96 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  96.  - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli
oneri  assimilati,  diversi  da quelli compresi nel costo dei beni ai
sensi  del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in
ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi  assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La
quota  del  risultato  operativo  lordo  prodotto a partire dal terzo
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri
finanziari  di  competenza,  puo'  essere  portata  ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

  2. Per  risultato  operativo  lordo si intende la differenza tra il
valore  e  i  costi  della  produzione  di  cui  alle lettere A) e B)
dell'articolo  2425  del  codice civile, con esclusione delle voci di
cui  al  numero  10),  lettere  a)  e  b),  e dei canoni di locazione
finanziaria  di  beni  strumentali,  cosi'  come risultanti dal conto
economico  dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base  ai  principi  contabili  internazionali  si assumono le voci di
conto economico corrispondenti.

  3. Ai  fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi  e  gli  interessi  attivi,  nonche'  gli  oneri e i proventi
assimilati,   derivanti  da  contratti  di  mutuo,  da  contratti  di
locazione   finanziaria,  dall'emissione  di  obbligazioni  e  titoli
similari  e  da  ogni  altro  rapporto  avente causa finanziaria, con
esclusione  degli  interessi  impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale  e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da
crediti  della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con
la   pubblica   amministrazione,   si  considerano  interessi  attivi
rilevanti   ai  soli  effetti  del  presente  articolo  anche  quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

  4. Gli   interessi   passivi  e  gli  oneri  finanziari  assimilati
indeducibili  in  un  determinato  periodo d'imposta sono dedotti dal
reddito  dei  successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in
tali   periodi  l'importo  degli  interessi  passivi  e  degli  oneri
assimilati  di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati  sia  inferiore  al  30  per cento del risultato operativo
lordo di competenza.

  5. Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si applicano alle
banche  e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto  legislativo  27  gennaio  1992, n. 87, con l'eccezione delle
societa'  che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione  di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa
da  quelle  creditizia  o  finanziaria, alle imprese di assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le
disposizioni  dei  commi  precedenti  non si applicano, inoltre, alle
societa'  consortili  costituite  per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale,  dei  lavori,  ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554,  alle  societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo
156  del  codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  cui  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
alle  societa'  costituite  per  la  realizzazione  e  l'esercizio di
interporti  di  cui  alla  legge  4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni,  nonche'  alle  societa'  il  cui  capitale sociale e'
sottoscritto  prevalentemente  da  enti  pubblici, che costruiscono o
gestiscono   impianti   per   la   fornitura   di  acqua,  energia  e
teleriscaldamento,   nonche'   impianti   per  lo  smaltimento  e  la
depurazione.

  6. Resta   ferma   l'applicazione   prioritaria   delle  regole  di
indeducibilita'  assoluta  previste  dall'articolo 90, comma 2, e dai
commi   7   e   10   dell'articolo  110  del  presente  testo  unico,
dall'articolo  3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia  di  interessi  su  titoli obbligazionari, e dall'articolo 1,
comma 465,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  in materia di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative.

  7. In  caso  di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione  H  del  presente  capo,  l'eventuale  eccedenza di interessi
passivi  ed  oneri  assimilati  indeducibili  generatasi in capo a un
soggetto  puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo
di  gruppo  se  e  nei  limiti  in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato
operativo   lordo   capiente   non  integralmente  sfruttato  per  la
deduzione.  Tale  regola  si  applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto  in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente
all'ingresso nel consolidato nazionale.

  8. Ai  soli  effetti  dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti
virtualmente  partecipanti  al  consolidato  nazionale possono essere
incluse  anche  le  societa'  estere  per  le  quali ricorrerebbero i
requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e
132,  comma 2,  lettere  b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato  devono  essere  indicati  i dati relativi agli interessi
passivi   e  al  risultato  operativo  lordo  della  societa'  estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2";

   l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
   m) all'articolo 101, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Le  perdite  attribuite per trasparenza dalle societa' in nome
collettivo  e  in  accomandita  semplice  sono  utilizzabili  solo in
abbattimento  degli  utili  attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque  periodi  d'imposta  dalla  stessa societa' che ha generato le
perdite";
   n) all'articolo 102:
    1) il comma 3 e' abrogato;
    2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria  l'impresa
concedente  che  imputa  a  conto  economico i relativi canoni deduce
quote  di  ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per
l'impresa  utilizzatrice  che  imputa  a  conto economico i canoni di
locazione  finanziaria,  la  deduzione e' ammessa a condizione che la
durata  del  contratto  non sia inferiore ai due terzi del periodo di
ammortamento  corrispondente  al  coefficiente  stabilito a norma del
comma 2,  in  relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa;
in  caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui
al  periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero  superiore  a  diciotto  anni,  la  deduzione e' ammessa se la
durata del contratto non e', rispettivamente, inferiore a undici anni
ovvero  pari  almeno  a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo
164,  comma 1,  lettera  b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria  e'  ammessa a condizione che la durata del contratto non
sia   inferiore   al   periodo   di  ammortamento  corrispondente  al
coefficiente  stabilito  a  norma  del comma 2. La quota di interessi
impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo
96";

   o) all'articolo 102-bis, il comma 4 e' abrogato;
   p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono
sostituiti  dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel  periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di
inerenza   e   congruita'   stabiliti   con   decreto   del  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione  delle  stesse,  del  volume  dei  ricavi dell'attivita'
caratteristica    dell'impresa    e   dell'attivita'   internazionale
dell'impresa.  Sono  comunque  deducibili  le  spese  relative a beni
distribuiti  gratuitamente  di  valore  unitario non superiore a euro
50";
   q) all'articolo 109:
    1)  al  comma 4,  lettera b), le parole da: "Gli ammortamenti dei
beni  materiali"  fino  a:  ", che hanno concorso alla formazione del
reddito." sono soppresse;
    2)  al  comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  "per  la  parte
corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per  la  parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a
formare  il  reddito  d'impresa  o  che  non  vi concorrono in quanto
esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi";
    3) il comma 6 e' abrogato;
   r) all'articolo  119,  comma 1, lettera d), la parola: "ventesimo"
e' sostituita dalla seguente: "sedicesimo";
   s) l'articolo 122 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 122. - (Obblighi della societa' o ente controllante). - 1. La
societa'  o  ente  controllante presenta la dichiarazione dei redditi
del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante
dalla  somma  algebrica  dei  redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna  delle  societa'  partecipanti  al  regime del consolidato e
procedendo  alla  liquidazione  dell'imposta  di  gruppo  secondo  le
disposizioni  attuative  contenute  nel  decreto  ministeriale di cui
all'articolo  129  e in quello di approvazione del modello annuale di
dichiarazione dei redditi";

   t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
   u) all'articolo  152,  comma 2,  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6";
   v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
   z) dopo l'articolo 139 e' inserito il seguente:
  "Art.   139-bis.  -  (Recupero  delle  perdite  compensate).  -  1.
Nell'ipotesi  di  interruzione  o  di mancato rinnovo del consolidato
mondiale,  i  dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal
realizzo delle partecipazioni nelle societa' consolidate, percepiti o
realizzate  dall'ente  o  societa' consolidante dal periodo d'imposta
successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa
o  esente  in  base  alle  ordinarie  regole, concorrono a formare il
reddito,  fino  a  concorrenza  della differenza tra le perdite della
societa'  estera  che si considerano dedotte e i redditi della stessa
societa' inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante
il  periodo  di consolidamento in caso di riduzione della percentuale
di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

  2. Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  142  sono  stabilite le
disposizioni  attuative  del comma 1 del presente articolo, anche per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138";

   aa)  all'articolo  172, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4
dell'articolo 96".

  34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g),  numero  2),  l),  m),  o),  p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007.  Le  disposizioni  di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007;  per  il  primo  e  il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi  e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a  5.000  euro.  Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31  dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto  per  le  plusvalenze  realizzate  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma  l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate  dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte  ai  fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n),  numero  1),  si  applica  a  decorrere  dal  periodo  di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui  al  numero  2)  della  stessa  lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai  contratti  stipulati  a  partire  dal 1° gennaio 2008. In attesa
della  revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare,
per  il  solo  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007,  per  i  beni  nuovi acquisiti ed entrati in funzione
nello  stesso  periodo,  esclusi quelli indicati nella lettera b) del
comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo
102-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, non si
applica  la riduzione a meta' del coefficiente tabellare prevista dal
comma 2  dell'articolo  102  del  predetto testo unico, e l'eventuale
differenza  non  imputata a conto economico puo' essere dedotta nella
dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non
assume  rilievo  ai  fini  del  versamento  degli acconti relativi al
secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007.  La  disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha
effetto  dal  periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso al 31
dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle
disposizioni  dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e
quinto  periodo,  del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 917  del 1986, nel testo previgente
alle  modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle
eccedenze  risultanti  alla fine del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre  2007.  Il contribuente ha tuttavia la facolta' di eliminare
il  vincolo  di disponibilita' gravante sulle riserve in sospensione,
ma  senza  alcun  effetto  sui  valori fiscali dei beni e degli altri
elementi,  assoggettandole  in tutto o in parte a imposta sostitutiva
con  aliquota  dell'1  per  cento;  l'imposta sostitutiva deve essere
versata   in   unica   soluzione   entro  il  termine  di  versamento
dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31
dicembre  2007.  Gli  ammortamenti,  gli  accantonamenti  e  le altre
rettifiche   di   valore   imputati  al  conto  economico  a  partire
dall'esercizio  dal  quale,  in conseguenza della modifica recata dal
comma 33,   lettera  q),  numero  1),  decorre  l'eliminazione  delle
deduzioni     extracontabili,     possono     essere    disconosciuti
dall'Amministrazione  finanziaria se non coerenti con i comportamenti
contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la
possibilita' per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica
di   detti   componenti   in  base  a  corretti  principi  contabili.
L'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota
imponibile  dei  dividendi  distribuiti  dalle  societa' controllate,
conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33,
ha  effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1°
settembre  2007,  esclusa  la  delibera  riguardante la distribuzione
dell'utile  relativo  all'esercizio anteriore a quello in corso al 31
dicembre  2007.  L'eliminazione  delle  rettifiche  di consolidamento
concernenti il regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo,
conseguente  alle  modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si
applica  ai  trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta
successivo  a  quello  in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta
ferma  l'applicazione  degli  articoli  124, comma 1, 125, comma 1, e
138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986.

  35.  Tra  le  spese e gli altri componenti negativi indeducibili di
cui  al  comma 2  dell'articolo  90 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917,  non  si  comprendono  gli interessi passivi
relativi  a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili
indicati  al  comma 1  dello  stesso articolo 90. La disposizione del
periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

  36.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze e'
istituita  una  commissione  di  studio  sulla  fiscalita'  diretta e
indiretta  delle  imprese  immobiliari,  con  il compito di proporre,
entro  il  30  giugno  2008,  l'adozione  di modifiche normative, con
effetto  anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007,  volte  alla  semplificazione  e  alla
razionalizzazione   del   sistema   vigente,   tenendo   conto  delle
differenziazioni  esistenti  tra attivita' di gestione e attivita' di
costruzione e della possibilita' di prevedere, compatibilmente con le
esigenze  di  gettito,  disposizioni  agevolative  in  funzione della
politica  di  sviluppo  dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino
all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza
ai  fini  dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili destinati alla locazione.

  37.  L'imprenditore  individuale che alla data del 30 novembre 2007
utilizza  beni  immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2,
primo  periodo,  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
puo',  entro  il  30  aprile  2008,  optare per l'esclusione dei beni
stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dal  periodo di
imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, mediante il pagamento
di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  e
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza  tra  il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente  riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui  cessione  e'
soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata  di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto  applicabile  al  valore  normale con l'aliquota propria del
bene.  Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta  alla  rendita  catastale  ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo  12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura  per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore
che  si  avvale  delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve
versare  il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di
presentazione  della  dichiarazione relativa al periodo di imposta in
corso  alla  data del 1° gennaio 2007 e la restante parte in due rate
di  pari  importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i
criteri  di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241.
Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono dovuti interessi
nella  misura  del  3  per cento annuo, da versare contestualmente al
versamento  di  ciascuna  rata.  Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso  si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.

  38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei
dividendi   e   delle   plusvalenze,   in  relazione  alla  riduzione
dell'aliquota  dell'imposta  sul  reddito delle societa' disposta dal
comma 33   del   presente   articolo,   con   decreto   del  Ministro
dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le
percentuali  di  cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3,  del  citato  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  39.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al comma 38 sono altresi'
determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

  40.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta 2008, le persone fisiche
titolari  di  redditi  d'impresa  e  di  redditi da partecipazione in
societa'  in  nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio  dello  Stato possono optare per l'assoggettamento di tali
redditi  a  tassazione  separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a
condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non
siano  prelevati  o  distribuiti.  In  caso  di successivo prelievo o
distribuzione,  i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a
formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta gia' versata si
scomputa   dall'imposta   corrispondente   ai   redditi  prelevati  o
distribuiti.

  41.  L'opzione  prevista  dal  comma 40  non  e' esercitabile se le
imprese  o le societa' sono in contabilita' semplificata. In apposito
prospetto   della   dichiarazione   dei   redditi  deve  essere  data
indicazione   del   patrimonio   netto  formato  con  gli  utili  non
distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di
cui  al  comma 40  e  delle altre componenti del patrimonio netto. Le
somme  trasferite  dal  patrimonio  dell'impresa  a  quello personale
dell'imprenditore  o  dei  soci,  al  netto delle somme versate nello
stesso   periodo   d'imposta,   costituiscono  prelievi  degli  utili
dell'esercizio  in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi
precedenti.  L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo
degli  utili  dei  periodi  d'imposta  successivi,  da assoggettare a
tassazione  in  tali  periodi.  In  caso  di  revoca dell'opzione, si
considerano  prelevati  o  distribuiti  gli utili ancora esistenti al
termine  dell'ultimo  periodo  d'imposta  di  applicazione del regime
opzionale.

  42.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41,
con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalita'
dell'opzione,  al regime di imputazione delle perdite, al trattamento
delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento
con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e
in materia di accertamento.

  43.  In  attesa  della  completa attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione,  con  particolare riferimento alla individuazione delle
regole  fondamentali  per  assicurare  il coordinamento della finanza
pubblica  e  del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  assume  la natura di
tributo  proprio della regione e, a decorrere dal 1° gennaio 2009, e'
istituita  con  legge  regionale.  Al  fine di assicurare il rispetto
delle  regole  derivanti  dall'applicazione del patto di stabilita' e
crescita   adottato   dall'Unione   europea   e   di   garantire   il
raggiungimento  degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello
europeo,  evitando  interferenze  tra  le  scelte  di  bilancio delle
regioni  e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilita'
dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le
basi  imponibili;  nei  limiti stabiliti dalle leggi statali, possono
modificare   l'aliquota,   le  detrazioni  e  le  deduzioni,  nonche'
introdurre  speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione
del  presente  comma in  conformita' all'articolo 3, commi 158 e 159,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  44.  Con  accordo  concluso  a  norma  dell'articolo  4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  e'  approvato  lo  schema di
regolamentotipo  regionale  recante la disciplina della liquidazione,
dell'accertamento  e  della riscossione dell'IRAP istituita con legge
regionale.  Nell'ambito  del regolamento di cui al periodo precedente
sono  individuate  le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il
regolamento,  al  fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate
all'Agenzia delle entrate.

  45.  Fino  alla  emanazione  dei  regolamenti regionali conformi al
regolamento-tipo  di  cui al comma 44, lo svolgimento delle attivita'
di  liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori
delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla
legislazione  vigente  alla  data di entrata in vigore della presente
legge.

  46.  Al  fine  di  razionalizzare la disciplina delle operazioni di
riorganizzazione  aziendale,  al citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 172, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "10-bis.  Il  regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni   e   i   termini  ivi  stabiliti,  anche  dalla  societa'
incorporante   o   risultante   dalla   fusione   per   ottenere   il
riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
   b) all'articolo 173, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "15-bis.  Il  regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni   e   i   termini  ivi  stabiliti,  anche  dalla  societa'
beneficiaria   dell'operazione   di   scissione   per   ottenere   il
riconoscimento  fiscale  dei  maggiori  valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni";
   c) all'articolo 175:
    1)   al   comma 1,  le  parole:  "di  aziende  e"  e  le  parole:
"all'azienda o" sono soppresse;
    2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla seguente: "Conferimenti di
partecipazioni di controllo o di collegamento";
   d) all'articolo 176:
    1)   al  comma 1,  le  parole:  "a  condizione  che  il  soggetto
conferitario  rientri  fra  quelli  di  cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b)" sono soppresse;
    2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento  abbia  ad  oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato";

    3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.    In    caso    di    conferimento   dell'unica   azienda
dell'imprenditore   individuale,   la   successiva   cessione   delle
partecipazioni  ricevute  a  seguito del conferimento e' disciplinata
dagli  articoli  67,  comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo
delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.
   2-ter.  In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1,
2  e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in  essere  l'operazione  o,  al  piu'  tardi,  in quella del periodo
d'imposta  successivo,  per  l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori  valori  attribuiti  in  bilancio  agli elementi dell'attivo
costituenti   immobilizzazioni   materiali   e  immateriali  relativi
all'azienda  ricevuta,  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sul
reddito   delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, con
aliquota  del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel  limite  di  5  milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori  valori  che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro  e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i
10  milioni  di  euro.  I  maggiori  valori  assoggettati  a  imposta
sostitutiva  si  considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire  dal  periodo  d'imposta  nel  corso  del quale e' esercitata
l'opzione;  in  caso  di  realizzo  dei  beni anteriormente al quarto
periodo  d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale
e'  ridotto  dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale  maggior  ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva
versata  e'  scomputata  dall'imposta  sui  redditi  ai  sensi  degli
articoli 22 e 79";

    4)  al  comma 3,  le parole: "il regime di continuita' dei valori
fiscali  riconosciuti"  sono  sostituite dalle seguenti: "i regimi di
continuita'   dei   valori  fiscali  riconosciuti  o  di  imposizione
sostitutiva" e le parole: "totale" e "parziale" sono soppresse;
    5)  al  comma 5, sono premesse le seguenti parole: "Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,";
    6) il comma 6 e' abrogato.

  47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate  a  partire  dal  periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche  per  ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori  di  bilancio  iscritti  in occasione di operazioni effettuate
entro  il  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del  periodo  successivo. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro  dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
attuative   per   l'esercizio   e   gli   effetti  dell'opzione,  per
l'accertamento  e  la  riscossione  dell'imposta sostitutiva e per il
coordinamento  con  le  disposizioni  recate  dai  commi da 242 a 249
dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di
agevolazioni  alle  operazioni  di aggregazioni aziendali. In caso di
applicazione    parziale    dell'imposta   sostitutiva,   l'esercizio
dell'opzione  puo'  essere  subordinato al rispetto di limiti minimi.
L'imposta  sostitutiva  deve  essere  versata in tre rate annuali, la
prima  delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e
la  terza  al  30  per  cento;  sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

  48.  L'eccedenza  dedotta  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma 4,
lettera  b),  del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle
modifiche  recate  dalla  presente  legge,  puo'  essere recuperata a
tassazione   mediante   opzione   per  l'applicazione  di  un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte
dei  maggiori  valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del
14  per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di
euro  e  fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori  valori  che  eccede  i  10  milioni di euro. L'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  puo' essere anche parziale e, in tal caso,
deve    essere   richiesta   per   classi   omogenee   di   deduzioni
extracontabili.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative
per  la  definizione  delle  modalita',  dei  termini e degli effetti
dell'esercizio   dell'opzione.   Si  applicano  le  disposizioni  del
comma 2-ter,  secondo  periodo,  dell'articolo  176  del citato testo
unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.  L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali,
la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento
e  la  terza  al  30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono
dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

  49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali
degli  elementi  patrimoniali  delle societa' aderenti al consolidato
fiscale,  risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a
quello  di  esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di
rinnovo  dell'opzione  stessa, da riallineare ai sensi degli articoli
128  e  141  del  citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche
gia'  operate,  puo'  essere  assoggettato  ad un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' nella misura del 6 per cento.
La  disposizione  del  periodo  precedente  si  applica  anche per le
differenze  da  riallineare  ai  sensi dell'articolo 115 del predetto
testo  unico.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e delle finanze sono adottate le relative disposizioni
attuative.

  50.  Al fine di semplificare le regole di determinazione della base
imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e di
separarne   la   disciplina  applicativa  e  dichiarativa  da  quella
concernente  le  imposte  sul  reddito,  al  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
societa'  di  capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti
di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  a),  non  esercenti  le
attivita'  di  cui  agli  articoli  6  e  7,  la  base  imponibile e'
determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione
di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con
esclusione  delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12)
e 13), cosi' come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

  2. Per  i  soggetti  che  redigono  il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, la base imponibile e' determinata assumendo
le  voci  del  valore  e  dei costi della produzione corrispondenti a
quelle indicate nel comma 1.

  3. Tra  i  componenti  negativi  non  si  considerano  comunque  in
deduzione:   le  spese  per  il  personale  dipendente  e  assimilato
classificate  in  voci  diverse dalla citata voce di cui alla lettera
B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonche' i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a  5),  dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su
crediti;   l'imposta  comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili,  nonche'  le  plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni  alla  cui  produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non   superiore   a   un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.

  4. I  componenti  positivi  e  negativi  classificabili in voci del
conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla
formazione  della base imponibile se correlati a componenti rilevanti
della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

  5. Indipendentemente   dalla   effettiva   collocazione  nel  conto
economico,   i  componenti  positivi  e  negativi  del  valore  della
produzione   sono   accertati   secondo   i   criteri   di   corretta
qualificazione,  imputazione temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall'impresa";

   b) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis.  -  (Determinazione del valore della produzione netta
delle  societa'  di  persone e delle imprese individuali). - 1. Per i
soggetti  di  cui  all'articolo  3,  comma 1,  lettera  b),  la  base
imponibile e' determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi
di  cui  all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle
rimanenze  finali  di  cui  agli  articoli 92 e 93 del medesimo testo
unico,  e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di
consumo,  delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione   anche   finanziaria  dei  beni  strumentali  materiali  e
immateriali.   Non   sono  deducibili:  le  spese  per  il  personale
dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel
comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente
decreto;  la  quota  interessi  dei  canoni di locazione finanziaria,
desunta  dal  contratto;  le  perdite  su crediti; l'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,
n. 504.  I  contributi  erogati  in  base a norma di legge concorrono
comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione
per  quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si
assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione  valevoli per la determinazione del reddito d'impresa
ai fini dell'imposta personale.

  2. I  soggetti  di  cui  al  comma 1,  in  regime  di  contabilita'
ordinaria,  possono  optare  per  la  determinazione del valore della
produzione  netta  secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione
e'  irrevocabile  per  tre periodi d'imposta e deve essere comunicata
con  le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da emanare entro il 31 marzo
2008.  Al  termine  del  triennio  l'opzione  si  intende tacitamente
rinnovata  per  un  altro  triennio  a  meno  che l'impresa non opti,
secondo  le  modalita' e i termini fissati dallo stesso provvedimento
direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta
secondo  le  regole  del  comma l; anche in questo caso, l'opzione e'
irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile";

   c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
banche  e  di altri enti e societa' finanziari). - 1. Per le banche e
gli  altri  enti  e  societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto   legislativo   27   gennaio   1992,   n. 87,   e  successive
modificazioni,  salvo  quanto  previsto nei successivi commi, la base
imponibile  e'  determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci
del conto economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti  emessi  ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
   a) margine   d'intermediazione   ridotto  del  50  per  cento  dei
dividendi;
   b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale
per un importo pari al 90 per cento;
   c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

  2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli intermediari,
diversi  dalle  banche,  abilitati  allo  svolgimento  dei servizi di
investimento   indicati   nell'articolo   1  del  testo  unico  delle
disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, di cui al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n. 58,  iscritti nell'albo
previsto  dall'articolo  20  dello  stesso decreto, assume rilievo la
differenza  tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati
relativi  alle  operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni  attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e
la  somma  degli  interessi  passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni  di  riporto  e  di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

  3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento, di
cui  al  citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998,  n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra
le commissioni attive e passive.

  4. Per  le societa' di investimento a capitale variabile, si assume
la  differenza  tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni
passive dovute a soggetti collocatori.

  5. Per  i  soggetti  indicati  nei  commi  2,  3 e 4, si deducono i
componenti  negativi  di  cui  alle lettere b) e c) del comma 1 nella
misura ivi indicata.

  6. I   componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti  dal  conto  economico  dell'esercizio  redatto  secondo i
criteri  contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre
2005  e  14  febbraio  2006,  adottati  ai  sensi dell'articolo 9 del
decreto   legislativo   28   febbraio   2005,   n. 38,  e  pubblicati
rispettivamente  nei  supplementi  ordinari  alla  Gazzetta Ufficiale
n. 11  del  14  gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il
comma 4 dell'articolo 5.

  7. Per  la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei cambi, per i
quali  assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in  conformita' ai
criteri  di  rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale
europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali
(SEBC)  e  alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base  imponibile  e' determinata dalla somma algebrica delle seguenti
componenti:
   a) interessi netti;
   b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
   c) costi per servizi di produzione di banconote;
   d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;
   e) ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali e immateriali,
nella misura del 90 per cento;
   f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

  8. Per  i  soggetti  indicati  nei commi precedenti non e' comunque
ammessa  la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati
nel  comma 1,  lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della
quota  interessi  dei  canoni  di  locazione finanziaria, desunta dal
contratto;  dell'imposta  comunale  sugli  immobili di cui al decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma  di  legge,  fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  costi
indeducibili,  nonche'  le  plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti
dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio  dell'impresa,  ne'  beni  alla  cui  produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono in ogni caso
alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in
deduzione   quote   di   ammortamento   del   costo   sostenuto   per
l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura
non   superiore   a   un  diciottesimo  del  costo  indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.

  9. Per  le  societa'  la cui attivita' consiste, in via esclusiva o
prevalente,  nella assunzione di partecipazioni in societa' esercenti
attivita'  diversa  da  quella creditizia o finanziaria, per le quali
sussista  l'obbligo  dell'iscrizione,  ai sensi dell'articolo 113 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione
dell'elenco  generale  dei soggetti operanti nel settore finanziario,
la  base imponibile e' determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione  dell'articolo  5  la  differenza tra gli interessi
attivi  e  proventi  assimilati  e  gli  interessi  passivi  e  oneri
assimilati";

   d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese  di  assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la
base  imponibile  e'  determinata apportando alla somma dei risultati
del  conto  tecnico  dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei
rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
   a) gli  ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e
le  altre  spese  di  amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili
nella misura del 90 per cento;
   b) i  dividendi  (voce  33)  sono  assunti nella misura del 50 per
cento.

  2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le
spese  per  il personale dipendente e assimilato ovunque classificate
nonche' i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera
b),  numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite
e  le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di
locazione  finanziaria,  desunta  dal  contratto;  l'imposta comunale
sugli  immobili  di  cui  al  decreto  legislativo  30 dicembre 1992,
n. 504.

  3. I  contributi  erogati in base a norma di legge, fatta eccezione
per  quelli  correlati a costi indeducibili, nonche' le plusvalenze e
le   minusvalenze  derivanti  dalla  cessione  di  immobili  che  non
costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni
alla   cui  produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa,  concorrono  in  ogni  caso  alla formazione del valore
della  produzione.  Sono  comunque  ammesse  in  deduzione  quote  di
ammortamento   del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione  di  marchi
d'impresa  e  a  titolo  di  avviamento  in misura non superiore a un
diciottesimo  del  costo  indipendentemente dall'imputazione al conto
economico.

  4. I   componenti  positivi  e  negativi  si  assumono  cosi'  come
risultanti  dal conto economico dell'esercizio redatto in conformita'
ai  criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
e  alle  istruzioni  impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735
del  1°  dicembre  1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997";
   e) all'articolo  8,  comma 1,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  "I  compensi,  i  costi  e gli altri componenti si assumono
cosi' come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi";
   f) all'articolo 11:
    1)  al  comma 1,  lettera  a), numeri 2) e 3), le parole: "pari a
5.000"  e  "fino  a  10.000"  sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "pari a 4.600" e "fino a 9.200";
    2)  al  comma 1,  lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero  2)  le parole: "di cui all'articolo 81" sono sostituite dalle
seguenti:  "nonche'  i  compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67";
    3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
    4)  al  comma 4-bis, le parole: "euro 8.000", "euro 6.000", "euro
4.000"   e  "euro  2.000"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
seguenti:  "euro  7.350", "euro, 5.500", "euro 3.700" e "euro 1.850",
ed e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "d-bis)  per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b)
e  c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere e'
aumentato,  rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed
euro 525";
    5)  al  comma 4-bis.  1,  le  parole:  "pari  a  euro 2.000" sono
sostituite dalle seguenti: "pari a euro 1.850";
   g) l'articolo 11-bis e' abrogato;
   h) all'articolo  16,  comma 1, le parole: "l'aliquota del 4,25 per
cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'aliquota  del  3,9 per
cento".

  51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L'ammontare  complessivo  dei  componenti negativi dedotti dalla base
imponibile  IRAP  fino  al  periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007  previa  indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo
109,  comma 4,  lettera  b), del citato testo unico di cui al decreto
del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  e'
recuperato  a  tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla suddetta data del 31
dicembre  2007;  in  corrispondenza di tale recupero, si determina lo
svincolo,  per  la  quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate
nel  suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi
la  cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente
disciplina  dell'IRAP  continuano ad applicarsi le regole precedenti,
ad  eccezione  delle  quote  residue  derivanti dall'applicazione del
comma 3  dell'articolo  111  del citato testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo e' deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo
d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla suddetta data del 31
dicembre  2007.  Resta  fermo  il concorso alla formazione della base
imponibile  delle  quote  residue  delle  plusvalenze  o  delle altre
componenti  positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al
31  dicembre  2007  e  la  cui  tassazione  sia  stata  rateizzata in
applicazione della precedente disciplina.

  52.   Ferma   restando   la  disciplina  ordinaria  in  materia  di
accertamento  e  di  riscossione  prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello  in  corso  al  31  dicembre  2007,  la  dichiarazione annuale
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive non deve essere
piu'   presentata   in  forma  unificata  e  deve  essere  presentata
direttamente  alla  regione  o  alla  provincia autonoma di domicilio
fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da emanare entro il 31
marzo  2008,  sono  stabiliti  i  nuovi  termini  e  le  modalita' di
presentazione  della  dichiarazione  IRAP e sono dettate le opportune
disposizioni di coordinamento.

  53.   A   partire  dal  1°  gennaio  2008,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  previste  dalle  singole  leggi  istitutive,  i crediti
d'imposta  da  indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
possono  essere  utilizzati  nel  limite  annuale  di  250.000  euro.
L'ammontare  eccedente  e'  riportato in avanti anche oltre il limite
temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo a partire dal
terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto
previsto  dal  presente  comma non si applica al credito d'imposta di
cui  all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il  tetto  previsto  dal  presente  comma non  si  applica al credito
d'imposta  di  cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.

  54.   Nei   limiti  dello  stanziamento  di  cui  al  comma 56,  le
disposizioni  del  comma 53, primo e secondo periodo, con particolare
riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo,
non  si  applicano  alle  imprese  ubicate  nelle  aree delle regioni
Calabria,  Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e
Molise  ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo
3,  lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea,
con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
   a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 249
della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) le  cui  azioni  sono  ammesse  alla  quotazione  in un mercato
regolamentato  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso al 1°
gennaio 2007.

  55.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 54, con
particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca
e  sviluppo,  e'  subordinata  alla  presentazione  all'Agenzia delle
entrate  di  una  istanza  preventiva ai sensi dell'articolo 11 della
legge  27  luglio  2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza
dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

  56.  Nello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,  e'  istituito  un  Fondo destinato alle finalita' di cui al
comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere
dall'anno  2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze  sono  emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e
55,  anche  al  fine  di  stabilire  le  procedure  per assicurare il
rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

  57.  L'efficacia  delle  disposizioni  dei  commi  da  54  a  56 e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo   della   Comunita'   europea,   all'autorizzazione  della
Commissione europea.

  58.  In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa,
conseguente  al  completo  recepimento delle direttive 2001/65/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  settembre  2001,  e
2003/51/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 18 giugno
2003,  al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  il  processo di
determinazione  del  reddito  dei  soggetti  tenuti  all'adozione dei
principi   contabili   internazionali  di  cui  al  regolamento  (CE)
n. 1606/2002  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002,  tenendo  conto  delle  specificita'  delle imprese del settore
bancario  e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 83, comma 1, le parole: "aumentato o diminuito dei
componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono
imputati direttamente a patrimonio" sono soppresse ed e' aggiunto, in
fine,  il  seguente periodo: "Per i soggetti che redigono il bilancio
in  base  ai  principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE)  n. 1606/2002  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19
luglio   2002,   valgono,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  dei
successivi   articoli   della   presente   sezione,   i   criteri  di
qualificazione,  imputazione  temporale e classificazione in bilancio
previsti da detti principi contabili";
   b) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
  "3.  I  beni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio.
  3-bis.  In  deroga  al  comma 3,  per  i  soggetti  che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione";

   c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: "diciottesimo"
e' sostituita dalla seguente: "dodicesimo";
   d) all'articolo 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  "2-bis.  In  deroga  al  comma 2,  per  i  soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti   finanziari   similari   alle   azioni   detenuti  per  la
negoziazione  concorrono per il loro intero ammontare alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti";

   e) all'articolo 94, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis.  In  deroga  al  comma 4,  per  i  soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  luglio  2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85,  comma 1,  lettere  c),  d)  ed e), operata in base alla corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali";

   f) all'articolo 101:
    1) il comma 1-bis e' abrogato;
    2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  In  deroga  al  comma 2,  per  i soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  luglio  2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85,   comma 1,   lettere   c),   d)   ed   e),   che  si  considerano
immobilizzazioni  finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis";
   g) all'articolo 103, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del  costo  dei  marchi  d'impresa  e dell'avviamento e' ammessa alle
stesse  condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi
1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico";
   h) all'articolo   109,  dopo  il  comma 3-quater  e'  inserito  il
seguente:
  "3-quinquies.  I  commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai
soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002";
   i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  "1-bis.  In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del
comma 1,  per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili  internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
   a) i  maggiori  o  i minori valori dei beni indicati nell'articolo
85,   comma 1,   lettera  e),  che  si  considerano  immobilizzazioni
finanziarie  ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati
a  conto  economico  in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
   b) la  lettera  d)  del  comma 1 si applica solo per le azioni, le
quote  e  gli  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni  che  si
considerano  immobilizzazioni  finanziarie ai sensi dell'articolo 85,
comma 3-bis;
   c) per  le  azioni,  le  quote e gli strumenti finanziari similari
alle  azioni,  posseduti  per  un periodo inferiore a quello indicato
nell'articolo  87,  comma 1,  lettera  a), aventi gli altri requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi  utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
  1-ter.  Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili   internazionali   di   cui   al  citato  regolamento  (CE)
n. 1606/2002,  i  componenti  positivi  e negativi che derivano dalla
valutazione,  operata  in  base  alla  corretta  applicazione di tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali";
   l) all'articolo 112, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  In  deroga  al  comma 3,  per  i  soggetti che redigono il
bilancio  in  base  ai  principi  contabili  internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico
in  base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo
anche ai fini fiscali".

  59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio
2005,   n. 38,   e'   abrogato.   Resta  ferma  l'applicazione  delle
disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

  60.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400,  sono  stabilite  le  disposizioni  di attuazione e di
coordinamento   delle   norme   contenute  nei  commi  58  e  59.  In
particolare, il decreto deve prevedere:
   a) i  criteri  per  evitare  che  la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni,  imputazioni  temporali e classificazioni adottate in
base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali
di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 determini doppia
deduzione  o  nessuna  deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
   b) i  criteri  per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali
delle  transazioni  che  vedano  coinvolti  soggetti  che redigono il
bilancio  di  esercizio  in  base  ai  richiamati  principi contabili
internazionali  e  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base ai
principi contabili nazionali;
   c) i    criteri    di   coordinamento   dei   principi   contabili
internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina
fiscale  in  materia  di  operazioni straordinarie, anche ai fini del
trattamento dei costi di aggregazione;
   d) i   criteri   per   il  coordinamento  dei  principi  contabili
internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
   e) i    criteri    di   coordinamento   dei   principi   contabili
internazionali   in   materia  di  cancellazione  delle  attivita'  e
passivita'  dal  bilancio  con  la  disciplina  fiscale relativa alle
perdite e alle svalutazioni;
   f) i  criteri  di  coordinamento con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo
alle  disposizioni  relative  alla  prima  applicazione  dei principi
contabili internazionali;
   g) i  criteri  di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali
dei costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
   h) i  criteri  di  coordinamento per il trattamento delle spese di
ricerca e sviluppo;
   i) i  criteri per consentire la continuita' dei valori da assumere
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei
precedenti periodi di imposta.

  61.  Le  disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59 si applicano a
decorrere  dal  periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007.  Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi
gli   effetti   sulla   determinazione   dell'imposta   prodotti  dai
comportamenti  adottati  sulla  base  della corretta applicazione dei
principi  contabili  internazionali,  purche' coerenti con quelli che
sarebbero  derivati  dall'applicazione  delle disposizioni introdotte
dal comma 8.

  62.  Per  i  soggetti  che redigono il bilancio in base ai principi
contabili   internazionali   di   cui   al  citato  regolamento  (CE)
n. 1606/2002,  a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

  63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633,  dopo  il  primo periodo sono
inseriti   i  seguenti:  "Agli  effetti  delle  dichiarazioni  e  dei
versamenti  di  cui  al  precedente  periodo non si tiene conto delle
eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative
al  periodo  d'imposta  precedente,  degli enti e societa' diversi da
quelli  per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o societa'
controllante  si  e' avvalso della facolta' di cui al presente comma.
Alle  eccedenze  detraibili  degli  enti e delle societa' per i quali
trova  applicazione  la  disposizione di cui al precedente periodo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30".

  64.  La  disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla
liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

  65.  Il  quinto  periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge    28    dicembre   2006,   n. 300,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' soppresso. In
relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma e in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti
dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilita'
speciale  1778  - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di
euro.  Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella
misura  di  450  milioni  di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

  66.  All'articolo  1  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 280,  secondo  periodo, la parola: "l5" e' sostituita
dalla seguente: "40";
   b) al  comma 281,  la  parola:  "l5" e' sostituita dalla seguente:
"50";
   c) il comma 284 e' abrogato.

  67.  In  attuazione  del  parere  motivato  della Commissione delle
Comunita'  europee  n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 27:
    1)  al  comma 3,  primo  periodo,  dopo  le parole: "soggetti non
residenti  nel  territorio  dello  Stato"  sono inserite le seguenti:
"diversi dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter,";
    2)  al  comma 3,  terzo  periodo,  dopo  le parole: "azionisti di
risparmio"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter;
    3)  al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "di cui al comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3 e 3-ter;
    4) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
   "3-ter.  La  ritenuta  e'  operata  a  titolo  di  imposta  e  con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle societa'
e  agli  enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli
Stati  membri  dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo  168-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  ed  ivi  residenti,  in  relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione
di  cui  all'articolo  109,  comma 9,  lettera b), del medesimo testo
unico,  non  relativi  a  stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato";

   b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: "al terzo
comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3, 3-bis e 3-ter";
   c) all'articolo  27-ter,  comma 1,  le  parole: "commi 1 e 3" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 3 e 3-ter".

  68.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 67 si applicano agli utili
formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre  2007.  A tal fine, le societa' ed enti che distribuiscono i
dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle
riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo
precedente e di quelli formati in altri esercizi.

  69.  Fino  all'emanazione  del decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  introdotto  dal comma 83, lettera n), del presente articolo,
ai   fini   dell'applicazione   delle  disposizioni  del  comma 3-ter
dell'articolo  27  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero
4),  del  presente  articolo,  gli  Stati  aderenti all'Accordo sullo
spazio  economico  europeo  sono quelli inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 220  del  19  settembre  1996,  e  successive
modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

  70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni
professionali, funzionale al miglioramento della qualita' dei servizi
forniti  alla  collettivita'  e  dell'organizzazione del lavoro, agli
studi  professionali associati o alle altre entita' giuridiche, anche
in  forma  societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro
ma  non  piu'  di  dieci  professionisti,  e'  attribuito  un credito
d'imposta  di  importo  pari  al 15 per cento dei costi sostenuti per
l'acquisizione,   anche  mediante  locazione  finanziaria,  dei  beni
indicati  al comma 73, nonche' per l'ammodernamento, ristrutturazione
e   manutenzione   degli   immobili   utilizzati,  che  per  le  loro
caratteristiche  sono  imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali  si  riferiscono.  Nel  caso  dei  medici  convenzionati con il
Servizio   sanitario   nazionale,   per  le  specifiche  esigenze  di
organizzazione  dei  servizi  di medicina primaria, i limiti minimo e
massimo  del  numero  di professionisti interessati all'operazione di
aggregazione,  di  cui  al precedente periodo, possono essere elevati
con  decreto  del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.

  71. Il credito d'imposta di cui al comma 70 spetta, con riferimento
alle  operazioni  di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra
il  1°  gennaio  2008  e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a
partire  dalla  data  in  cui  l'operazione  di  aggregazione risulta
effettuata e nei successivi dodici mesi.

  72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione
che  tutti  i  soggetti  partecipanti alle operazioni di aggregazione
esercitino l'attivita' professionale esclusivamente all'interno della
struttura  risultante  dall'aggregazione,  ovvero,  per  i servizi di
medicina  primaria,  a  condizioni diverse specificatamente stabilite
con  il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che
in  forma  associata  si  limitano  ad  eseguire  attivita' meramente
strumentali per l'esercizio dell'attivita' professionale.

  73.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma 70  e'  commisurato
all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:
   a) beni  mobili  ed  arredi  specifici, attrezzature informatiche,
macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
   b) programmi  informatici  e brevetti concernenti nuove tecnologie
di servizi.

  74.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma 70,  indicato nella
relativa  dichiarazione dei redditi, e' utilizzabile in compensazione
ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.

  75.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di attuazione
delle  disposizioni  di  cui  ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo, nonche' specifiche cause di
revoca,  totale  o  parziale, del credito d'imposta e di applicazione
delle  sanzioni,  anche  nei  casi  in  cui,  nei tre anni successivi
all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in
modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

  76.  L'efficacia  delle  disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione
europea.

  77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  "8-bis.  Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni
di  organizzazione  di  convegni,  congressi  e  simili, applicare il
regime  ordinario  dell'imposta.  In tali casi le agenzie di viaggi e
turismo  possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da
esse  acquistati  dai  loro  fornitori,  se  si  tratta di operazioni
effettuate   a   diretto  vantaggio  del  cliente.  Il  diritto  alla
detrazione  sorge  nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per
la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo
optano  per  il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia
il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione
sul  margine,  le  agenzie  di  viaggi  e  turismo  devono registrare
separatamente  nella propria contabilita' le operazioni che rientrano
in ciascuno di tali regimi".

  78.   L'efficacia   della   disposizione  di  cui  al  comma 77  e'
subordinata   alla  concessione  di  una  deroga,  ai  sensi  e  alle
condizioni   dell'articolo   395   della  direttiva  2006/112/CE  del
Consiglio,  del  28  novembre  2006,  da  parte dei competenti organi
comunitari.

  79.  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) alla   tabella  A,  parte  III,  al  numero  123),  le  parole:
"spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti" sono sostituite
dalle  seguenti:  "spettacoli  di  burattini,  marionette e maschere,
compresi  corsi  mascherati  e  in  costume, ovunque tenuti"; b) alla
tabella C:
  1)  al  numero 3), le parole: "corsi mascherati e in costume," sono
soppresse;
  2)  al  numero 4), le parole: "spettacoli di burattini e marionette
ovunque  tenuti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "spettacoli  di
burattini,  marionette  e  maschere,  compresi  corsi mascherati e in
costume, ovunque tenuti".

  80.  Al  fine  di  armonizzare  la  legislazione  italiana  con  la
normativa  comunitaria,  le  prestazioni  professionali specifiche di
medicina  legale  sono  assoggettate al regime ordinario dell'imposta
sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

  81.  La  disposizione  contenuta  nel  terzo  periodo  del  comma 8
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive
modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  per ciascun immobile
strumentale  le  quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta
precedenti  al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate
sul  costo  complessivo  sono  riferite  proporzionalmente  al  costo
dell'area e al costo del fabbricato.

  82.  Sono  fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle
norme,  oggetto  di  mancata  conversione,  di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

  83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  "2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini   italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della  popolazione
residente  e  trasferiti  in  Stati  o  territori  diversi  da quelli
individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale";
   b) all'articolo  10,  comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le
parole:  "e  negli  Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo  che  sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle  finanze  4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220  del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione   dell'articolo  11,  comma 4,  lettera  c),  del  decreto
legislativo  1°  aprile 1996, n. 239" sono sostituite dalle seguenti:
"e  negli  Stati  aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che  sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
   c) all'articolo  47,  comma 4,  il primo periodo e' sostituito dal
seguente:   "Nonostante   quanto   previsto   dai  commi  precedenti,
concorrono  integralmente  alla formazione del reddito imponibile gli
utili  provenienti da societa' residenti in Stati o territori diversi
da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui
gli  stessi  non  siano  gia'  stati  imputati  al socio ai sensi del
comma 1  dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia
avvenuta  dimostrazione,  a  seguito  dell'esercizio  dell'interpello
secondo  le  modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo
167,  del  rispetto  delle  condizioni  indicate nella lettera c) del
comma 1 dell'articolo 87";
   d) all'articolo  68, comma 4, nel primo periodo, le parole: "Paesi
o  territori  a  regime  fiscale  privilegiato  di cui al decreto del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai  sensi
dell'articolo  167, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori   diversi   da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
   e) all'articolo 73:
    1)  al  comma 3,  secondo periodo, le parole: "istituiti in Paesi
diversi  da  quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4
settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre  1996,  e  successive modificazioni," sono sostituite dalle
seguenti: "istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis,";
    2)  al comma 3, terzo periodo, le parole: "istituiti in uno Stato
diverso  da  quelli  indicati  nel  citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996," sono sostituite dalle seguenti: "istituiti
in  uno  Stato  diverso  da  quelli  di  cui  al decreto del Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis,";

   f) all'articolo  87,  comma 1,  la  lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
   "c)  residenza  fiscale  della societa' partecipata in uno Stato o
territorio  di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
finanze  emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente,
l'avvenuta  dimostrazione,  a  seguito dell'esercizio dell'interpello
secondo  le  modalita'  di  cui al comma 5, lettera b), dell'articolo
167,   che   dalle  partecipazioni  non  sia  stato  conseguito,  sin
dall'inizio  del  periodo  di  possesso,  l'effetto  di localizzare i
redditi  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli individuati nel
medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis";
   g) all'articolo  89,  comma 3,  il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2,  lettera  a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2
si  applica  agli  utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo
73,  comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti
di  cui  all'articolo  109,  comma 9,  lettera b), stipulati con tali
soggetti  residenti  negli  Stati  o  territori di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis,  o,  se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito
dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita'  del comma 5,
lettera  b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87";
   h) all'articolo 110:
    1) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
   "10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi  derivanti  da  operazioni  intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella   lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
dell'articolo  168-bis.  Tale  deduzione e' ammessa per le operazioni
intercorse  con  imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea  o  dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al citato decreto";
    2)   al   comma 12-bis,   le   parole:  "Stati  o  territori  non
appartenenti  all'Unione  europea aventi regimi fiscali privilegiati"
sono  sostituite dalle seguenti: "Stati o territori diversi da quelli
individuati  nella  lista  di  cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi  dell'articolo  168-bis.  Tale  disposizione  non si applica ai
professionisti  domiciliati  in  Stati  dell'Unione  europea  o dello
Spazio  economico  europeo  inclusi  nella  lista  di  cui  al citato
decreto";

   i) all'articolo   132,   comma 4,   secondo  periodo,  le  parole:
"residenti  in  uno  Stato  o  territori  diversi  da quelli a regime
fiscale  privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo   167,   comma 4"   sono   sostituite  dalle  seguenti:
"residenti  negli  Stati  o  territori di cui al decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  emanato ai sensi dell'articolo 168-
bis";
   l) all'articolo 167:
    1)  al  comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori   diversi   da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
    2)  al  comma 1,  secondo  periodo,  le  parole: "assoggettati ai
predetti regimi fiscali privilegiati" sono sostituite dalle seguenti:
"situate  in  Stati  o  territori  diversi da quelli di cui al citato
decreto";
    3) il comma 4 e' abrogato;
    4)  al  comma 5, lettera b), le parole: "dalle partecipazioni non
consegue  l'effetto  di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui  sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "dalle partecipazioni non consegue
l'effetto  di  localizzare  i redditi in Stati o territori diversi da
quelli  di  cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis";

   m) all'articolo 168:
    1)  al  comma 1, primo periodo, le parole: "Stati o territori con
regime fiscale privilegiato" sono sostituite dalle seguenti: "Stati o
territori   diversi   da  quelli  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  emanato  ai  sensi  dell'articolo
168-bis";
    2) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
norma  di  cui al presente comma non si applica per le partecipazioni
in  soggetti  residenti  negli  Stati  o  territori  di cui al citato
decreto   relativamente   ai   redditi   derivanti  da  loro  stabili
organizzazioni  situate in Stati o territori diversi da quelli di cui
al medesimo decreto";

   n) dopo l'articolo 168 e' inserito il seguente:
  "Art.  168-bis.  -  (Paesi  e  territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono
un  adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni  contenute  negli  articoli 10, comma 1, lettera e-bis),
73,  comma 3,  e  110,  commi  10 e 12-bis, del presente testo unico,
nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973,
n. 600,  e  successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e
9,  della  legge  23  marzo  1983, n. 77, e successive modificazioni,
negli  articoli  1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1°
aprile  1996,  n. 239,  e  successive modificazioni, nell'articolo 2,
comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

  2. Con  lo  stesso  decreto  di cui al comma 1 sono individuati gli
Stati  e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a
quello   applicato   in   Italia,  ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute  negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1,
del  presente  testo  unico,  nonche'  negli  articoli 27, comma 4, e
37-bis,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

  84.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 26:
    1)  nel  comma 1,  il  terzo  periodo e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da
societa'   o   enti,   diversi  dalle  banche,  il  cui  capitale  e'
rappresentato  da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli
Stati  membri  dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della   Repubblica   22  dicembre  1986,  n. 917,  ovvero  da  quote,
l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica  a condizione che, al
momento  di  emissione,  il  tasso  di  rendimento  effettivo non sia
superiore:  a)  al  doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le
obbligazioni  ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella
lista  di  cui  al  citato  decreto,  o collocati mediante offerta al
pubblico  ai  sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b)  al  tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le
obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti";
    2)  al  comma 5,  il  terzo  periodo  e' sostituito dal seguente:
"L'aliquota  della  ritenuta  e'  stabilita  al  27  per  cento  se i
percipienti  sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

   b) all'articolo  27,  comma 4, lettera b), le parole: "sull'intero
importo    delle    remunerazioni   corrisposte,   in   relazione   a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi
all'impresa  ai sensi dell'articolo 65, da societa' ed enti residenti
in  Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto
ministeriale  emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato
testo  unico"  sono  sostituite  dalle seguenti: "sull'intero importo
delle  remunerazioni  corrisposte,  in  relazione  a  partecipazioni,
titoli,  strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai
sensi  dell'articolo  65, da societa' ed enti residenti negli Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico";
   c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: "in
uno  degli  Stati  o  nei  territori  a  regime fiscale privilegiato,
individuati  ai  sensi  dell'articolo  167,  comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti:
"in  uno  Stato  o  territorio  diverso  da  quelli di cui al decreto
ministeriale  emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

  85.  All'articolo  10-ter  della  legge  23 marzo 1983, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1,  primo periodo, le parole: "e negli Stati aderenti
all'Accordo  sullo  spazio  economico  europeo che sono inclusi nella
lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione dell'articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,"
sono  sostituite  dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";
   b) al  comma 9,  le  parole:  "e  negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 220  del  19  settembre  1996,  e  successive
modificazioni,  emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma 4,
lettera  c),  del  decreto  legislativo 1° aprile 1996, n. 239," sono
sostituite  dalle seguenti: "e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio  economico  europeo  che  sono  inclusi  nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,".

  86.  All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre  2001,  n. 410,  le  parole:  "effettuati  da  soggetti  non
residenti,  esclusi  i soggetti residenti negli Stati o nei territori
aventi  un  regime  fiscale privilegiato, individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  in  data  4  maggio  1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 107 del 10 maggio 1999" sono sostituite dalle
seguenti:  "effettuati  da  soggetti  residenti  in Stati o territori
individuati  dal  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze
previsto  dall'articolo  168-bis  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917".

  87.  Al  decreto  legislativo  1° aprile 1996, n. 239, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  1,  comma 1,  le  parole: "che sono inclusi nella
lista  di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive  modificazioni"  sono  sostituite dalle seguenti: "inclusi
nella   lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi
dell'articolo  168-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
   b) all'articolo   6,   comma 1,  alinea,  le  parole:  "Paesi  che
consentono un adeguato scambio di informazioni" sono sostituite dalle
seguenti:  "Stati  o  territori inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale  emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
   c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) e' abrogata.

  88.  Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo
quanto  previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che
inizia  successivamente  alla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze
emanato  ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
fino  al  periodo  d'imposta  precedente  continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

  89.  La  disposizione  di cui al comma 83, lettera a), si applica a
partire  dal  periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del decreto ivi previsto; fino al periodo
d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
al 31 dicembre 2007.

  90.  Nel  decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del
comma 83 del presente articolo, sono altresi' inclusi, per un periodo
di  cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del  medesimo nella
Gazzetta  Ufficiale,  gli  Stati o territori che, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti
del  Ministro  delle  finanze  4  settembre  1996  e  4  maggio 1999,
pubblicati  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 220 del 19
settembre   1996   e   n. 107   del  10  maggio  1999,  e  successive
modificazioni,  nonche'  nei  decreti  del  Ministero dell'economia e
delle  finanze  21  novembre  2001  e  23  gennaio  2002,  pubblicati
rispettivamente  nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
e  n. 29  del 4 febbraio 2002. Sono altresi' inclusi, per il medesimo
periodo,  nel  decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o
territori  di  cui  all'articolo  2  del  citato decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre 2001, limitatamente ai
soggetti   ivi  indicati,  nonche'  gli  Stati  o  territori  di  cui
all'articolo  3  del  medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi
indicati.

  91.  Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27,   e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  primo periodo, le parole: "1° gennaio 2005" sono sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2008";
   b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008";
   c) al  terzo  periodo, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2008".

  92.  All'articolo  9  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997,
n. 471, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  I  soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi  e  ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP),  che  nella  relazione  di revisione omettono, ricorrendone i
presupposti,   di   esprimere   i  giudizi  prescritti  dall'articolo
2409-ter,  terzo  comma,  del  codice civile, sono puniti, qualora da
tali  omissioni derivino infedelta' nella dichiarazione dei redditi o
ai  fini  dell'IRAP,  con  la  sanzione amministrativa fino al 30 per
cento  del  compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione
della  relazione  di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente  accertata  a  carico  del  contribuente.  In  caso di
mancata  sottoscrizione  della  dichiarazione  dei  redditi o ai fini
dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo,
la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".

  93.  Le  disposizioni  del  comma 92  si  applicano  a  partire dal
bilancio  relativo  all'esercizio  successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007.

  94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
il  primo  periodo  del  comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
dichiarazione  delle  societa'  e degli enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice  civile o di leggi speciali e' sottoscritta anche dai soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione".

  95.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui al comma 12 dell'articolo
15-bis  del  decreto-legge  2  luglio  2007,  n. 81,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2007, n. 127, e' ridotta di 2
miliardi  di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in
termini  di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno
rispetto   a   quello   previsto   con   riferimento   alla  predetta
autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a
90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per
interventi  strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5,  del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a
117,  si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni che, al contempo:
   a) nell'anno solare precedente:
    1)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
    2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
    3)   non  hanno  sostenuto  spese  per  lavoratori  dipendenti  o
collaboratori  di  cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti
secondo la modalita' riconducibile a un progetto, programma di lavoro
o  fase  di  esso,  ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto
legislativo  10 settembre 2003, n. 276, ne' erogato somme sotto forma
di  utili  da  partecipazione  agli associati di cui all'articolo 53,
comma 2,  lettera  c), dello stesso testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
   b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione,
pure  finanziaria,  per  un  ammontare complessivo superiore a 15.000
euro.

  97.  Agli  effetti  del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli
acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei
criteri  di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  98.  Le  persone  fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti  o  professioni  possono  avvalersi  del regime dei contribuenti
minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633,  di presumere la sussistenza dei requisiti di
cui ai commi 96 e 99.

  99. Non sono considerati contribuenti minimi:
   a) le  persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
   b) i soggetti non residenti;
   c) i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano
cessioni   di   fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,  di  terreni
edificabili  di  cui  all'articolo  10,  numero  8),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
   d) gli esercenti attivita' d'impresa o arti e professioni in forma
individuale  che  contestualmente partecipano a societa' di persone o
associazioni  di  cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero  a societa' a responsabilita' limitata di cui all'articolo 116
del medesimo testo unico.

  100.  I  contribuenti  minimi  non  addebitano l'imposta sul valore
aggiunto  a  titolo  di  rivalsa  e non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti  anche  intracomunitari  e  sulle  importazioni.  I medesimi
contribuenti,  per  gli  acquisti  intracomunitari  e  per  le  altre
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la
fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che
versano   entro  il  giorno  16  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione delle operazioni.

  101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta
la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa
rettifica  si applica se il contribuente transita, anche per opzione,
al  regime  ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento
e' effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di
pari  importo  senza  applicazione  degli interessi. La prima o unica
rata   e'  versata  entro  il  termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  all'anno  precedente a
quello  di  applicazione  del  regime  dei  contribuenti  minimi;  le
successive  rate  sono  versate  entro il termine per il versamento a
saldo  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma 105 del presente
articolo.  Il debito puo' essere estinto anche mediante compensazione
ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

  102.  Nella  dichiarazione  relativa  all'ultimo  anno  in  cui  e'
applicata  l'imposta  sul  valore aggiunto nei modi ordinari si tiene
conto   anche   dell'imposta   relativa   alle   operazioni  indicate
nell'ultimo  comma dell'articolo  6  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, per le quali non si e' ancora
verificata l'esigibilita'.

  103.   L'eccedenza   detraibile   emergente   dalla  dichiarazione,
presentata  dai  contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta  sul  valore  aggiunto  e' applicata nei modi ordinari puo'
essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
ovvero puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle
attivita'  produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.  Il  reddito  di  impresa  o di lavoro autonomo e' costituito
dalla  differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel
periodo  di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell'esercizio   dell'attivita'   di  impresa  o  dell'arte  o  della
professione;  concorrono,  altresi',  alla  formazione del reddito le
plusvalenze  e  le  minusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa  o
all'esercizio  di  arti  o  professioni.  I  contributi previdenziali
versati  in  ottemperanza  a  disposizioni  di legge, compresi quelli
corrisposti   per  conto  dei  collaboratori  dell'impresa  familiare
fiscalmente  a  carico,  ai  sensi  dell'articolo 12 del citato testo
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente
a  carico,  qualora  il  titolare  non abbia esercitato il diritto di
rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma.

  105.  Sul  reddito  determinato  ai  sensi del comma 104 si applica
un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali  e  comunali  pari  al  20  per  cento. Nel caso di imprese
familiari  di  cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  l'imposta  sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle
quote  assegnate  al  coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta
dall'imprenditore.   Si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

  106.  I  componenti  positivi  e  negativi  di  reddito  riferiti a
esercizi  precedenti  a  quello  da  cui  ha  effetto  il  regime dei
contribuenti  minimi, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata
in  conformita'  alle  disposizioni  del citato testo unico di cui al
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n. 917  del  1986  che
consentono  o  dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue
alla  formazione  del  reddito  dell'esercizio precedente a quello di
efficacia   del  predetto  regime  solo  per  l'importo  della  somma
algebrica  delle  predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro.
In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro,
le  quote  si  considerano azzerate e non partecipano alla formazione
del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della
somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito.

  107.  Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori
a  quello  da  cui  decorre il regime dei contribuenti minimi possono
essere  computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei
commi  da  96  a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

  108.  Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del
regime  dei  contribuenti  minimi  sono  computate in diminuzione del
reddito  conseguito  nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei
periodi  d'imposta  successivi,  ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le
condizioni,   le   disposizioni   dell'ultimo   periodo  del  comma 3
dell'articolo  8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di
conservare,  ai  sensi  dell'articolo  22  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed
emessi,  i  contribuenti  minimi  sono  esonerati  dagli  obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione
dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998,  n. 322.  Ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti  minimi  sono esonerati dal versamento dell'imposta e da
tutti  gli  altri  obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di
numerazione  e  di  conservazione  delle  fatture di acquisto e delle
bollette   doganali   e   di   certificazione  dei  corrispettivi.  I
contribuenti  minimi  sono,  altresi',  esonerati dalla presentazione
degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento
di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni.

  110.  I  contribuenti  minimi  possono  optare  per  l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi
ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la  prima  dichiarazione  annuale  da presentare successivamente alla
scelta  operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
normale,  l'opzione  resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando  permane  la  concreta  applicazione  della scelta operata. In
deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per
il  periodo  d'imposta  2008  puo'  essere  revocata  con effetto dal
successivo  periodo  d'imposta;  la revoca e' comunicata con la prima
dichiarazione  annuale  da  presentare  successivamente  alla  scelta
operata.

  111.  Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione
dall'anno  successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni
di  cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate
al  comma 99.  Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso
in  cui  i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al
comma 96,  lettera  a),  numero  1), di oltre il 50 per cento. In tal
caso   sara'   dovuta  l'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa  ai
corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno
solare,   determinata   mediante   scorporo   ai   sensi  dell'ultimo
comma dell'articolo  27  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del
predetto  limite  o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il
diritto  alla  detrazione  dell'imposta  sugli  acquisti  relativi al
medesimo  periodo.  La  cessazione  dall'applicazione  del regime dei
contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento
del  limite  di  cui  al  comma 96,  lettera  a), numero 1), comporta
l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

  112.  Nel  caso  di  passaggio da un periodo di imposta soggetto al
regime  previsto  dai  commi  da  96  a  117  a un periodo di imposta
soggetto  a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni
di  imposizione,  i  ricavi,  i compensi e le spese sostenute che, in
base  alle  regole  del  regime  di cui ai predetti commi, hanno gia'
concorso   a   formare   il  reddito  non  assumono  rilevanza  nella
determinazione   del   reddito  dei  periodi  di  imposta  successivi
ancorche'  di  competenza  di  tali  periodi;  viceversa  quelli che,
ancorche'  di  competenza  del  periodo  soggetto al regime di cui ai
citati  commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del
periodo  assumono  rilevanza  nei  periodi  di imposta successivi nel
corso  dei  quali  si verificano i presupposti previsti dal regime di
cui  ai  medesimi  commi.  Corrispondenti  criteri  si  applicano per
l'ipotesi  inversa  di passaggio dal regime ordinario di tassazione a
quello  previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al
comma 115  possono essere dettate disposizioni attuative del presente
comma.

  113.  I  contribuenti  minimi  sono esclusi dall'applicazione degli
studi  di  settore  di  cui  all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto  1993,  n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427.

  114.   Per   l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il
contenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinarie
disposizioni  in  materia  di  imposte  dirette,  imposta  sul valore
aggiunto  e  imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di
infedele  indicazione  da  parte  dei  contribuenti  minimi  dei dati
attestanti  i  requisiti  e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che
determinano  la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117,
le  misure  delle  sanzioni  minime  e  massime stabilite dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se  il  maggior  reddito  accertato  supera  del  10 per cento quello
dichiarato.   Il  regime  dei  contribuenti  minimi  cessa  di  avere
applicazione  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui, a seguito di
accertamento  divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di
cui  al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99.  Il  regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o
i  compensi  definitivamente  accertati  superino il limite di cui al
comma 96,  lettera  a),  numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale
ultimo  caso  operano  le  disposizioni  di  cui al terzo periodo del
comma 111.

  115.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a
114.  Con  uno  o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' applicative, anche in riferimento
a eventuali modalita' di presentazione della dichiarazione diverse da
quelle  previste  dal  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

  116.  Sono  abrogati  l'articolo  32-bis del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge
23  dicembre  2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato
l'opzione  di  cui  all'articolo  32-bis,  comma 7,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633,  possono
applicare  le  disposizioni  di cui ai commi da 96 a 117 del presente
articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non e' trascorso il
periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime  normale  previsto dalla
predetta  disposizione.  In  tal  caso  la  revoca  di cui all'ultimo
periodo  del  predetto articolo 32-bis, comma 7, e' comunicata con la
prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta
operata  e  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al comma 101 del
presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30
agosto  1993,  n. 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre  1993,  n. 427,  e  successive modificazioni, le parole: "che
applicano  il  regime  di  franchigia  di cui all'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono
sostituite  dalle seguenti: "che applicano, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, il regime di franchigia".

  117.  Le  disposizioni  di  cui ai commi da 96 a 116 si applicano a
decorrere  dal  1°  gennaio  2008.  Ai  fini del calcolo dell'acconto
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in
cui  avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto  per  i  contribuenti  minimi,  non  si  tiene  conto  delle
disposizioni  di  cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  del  periodo  precedente,  nel  caso  di imprese
familiari  di  cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,   l'acconto  e'  dovuto  dal  titolare  anche  per  la  quota
imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

  118.  All'articolo  12  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471,  al comma 2-quater, le parole: "ovvero con altro mezzo idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini fiscali" sono soppresse.

  119.  Al  fine  di  consentire la semplificazione degli adempimenti
degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico
dell'Amministrazione  finanziaria,  e'  consentito  il pagamento o il
deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A
tale  fine  e'  autorizzata  l'apertura  di  un'apposita contabilita'
speciale,  presso  la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative
somme.  Le  modalita'  di  riversamento  all'Erario o agli altri enti
beneficiari  sono  stabilite  con  successivo  decreto  del  capo del
Dipartimento  per  le politiche fiscali del Ministero dell'economia e
delle finanze.

  120.  Ai  fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  il termine di cui all'articolo 64,
comma 3,  del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31 dicembre 2008

  121.  Dopo  l'articolo  44  del  decreto-legge  30  settembre 2003,
n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e' inserito il seguente:
  "Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1.
Al  fine  di  semplificare  la  dichiarazione  annuale presentata dai
sostituti  d'imposta  tenuti  al rilascio della certificazione di cui
all'articolo  4,  commi  6-ter  e 6-quater, del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  a  partire dalle retribuzioni corrisposte
con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell'articolo   44   comunicano   mensilmente   in   via  telematica,
direttamente  o  tramite  gli incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis  e  3,  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie
per  il  calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per
il  calcolo  dei  contributi,  per  l'implementazione delle posizioni
assicurative   individuali  e  per  l'erogazione  delle  prestazioni,
mediante  una  dichiarazione  mensile  da  presentare  entro l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di riferimento".

  122.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
definite   le  modalita'  attuative  della  disposizione  di  cui  al
comma 121,   nonche'  le  modalita'  di  condivisione  dei  dati  tra
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

  123.  Con  il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla
semplificazione   e   all'armonizzazione  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo   4  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei
seguenti criteri:
   a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
   b) previsione  di  un  unico canale telematico per la trasmissione
dei dati;
   c) possibilita'   di   ampliamento   delle   nuove   modalita'  di
comunicazione  dei  dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse
previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44
del   decreto-legge   30  settembre  2003,  n. 269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385,  con  le  modalita'  e  criteri di solvibilita' stabiliti con
decreto  del  Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:
"iscritti  negli  elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

  125.  All'articolo  8,  comma 2,  del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n. 218,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "polizza
fideiussoria  o  fideiussione  bancaria"  sono  inserite le seguenti:
"ovvero  rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia  collettiva dei fidi
(Confidi)  iscritti  negli  elenchi previsti dagli articoli 106 e 107
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385,  e successive
modificazioni".

  126.  All'articolo  19,  comma 1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, e successive modificazioni,
dopo  le  parole: "polizza fidejussoria o fidejussione bancaria" sono
aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  rilasciata dai consorzi di garanzia
collettiva  dei  fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli  106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni".

  127.  All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n. 546,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "polizza
fideiussoria  o  fideiussione  bancaria"  sono  aggiunte le seguenti:
"ovvero  rilasciata  dai  consorzi  di  garanzia  collettiva dei fidi
(Confidi)  iscritti  negli  elenchi previsti dagli articoli 106 e 107
del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n. 385,  e successive
modificazioni".

  128.  All'articolo  30  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
apportate le seguenti modifiche:
   a) al  comma 1,  primo  periodo,  lettera  b), dopo le parole: "la
percentuale  e'  ulteriormente ridotta al 4 per cento;" sono aggiunte
le   seguenti:   "per  tutti  gli  immobili  situati  in  comuni  con
popolazione  inferiore  a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per
cento;";
   b) al  comma 1,  secondo  periodo,  numero  6),  le  parole:  "non
inferiore  a  100"  sono  sostituite dalle seguenti: "non inferiore a
50";
   c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti
numeri:
  "6-bis)  alle  societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
  6-ter)  alle  societa'  in  stato  di  fallimento,  assoggettate  a
procedure   di   liquidazione  giudiziaria,  di  liquidazione  coatta
amministrativa ed in concordato preventivo;
  6-quater) alle societa' che presentano un ammontare complessivo del
valore  della  produzione  (raggruppamento  A  del  conto  economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
  6-quinquies)  alle  societa'  partecipate  da  enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
  6-sexies)  alle  societa'  che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore";

   d) al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
   e) al   comma 3,   lettera   b),  dopo  le  parole:  "la  predetta
percentuale  e'  ridotta  al 3 per cento;" sono aggiunte le seguenti:
"per  gli  immobili  classificati  nella categoria catastale A/10, la
predetta  percentuale  e'  ulteriormente  ridotta al 4 per cento; per
tutti  gli  immobili  situati  in  comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale e' dello 0,9 per cento;";
   f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
  "4-ter.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono  essere  individuate  determinate  situazioni  oggettive,  in
presenza  delle  quali e' consentito disapplicare le disposizioni del
presente  articolo,  senza  dover  assolvere  all'onere di presentare
l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
  4-quater.  I  provvedimenti  del  direttore  regionale dell'Agenzia
delle  entrate,  adottati  a seguito delle istanze di disapplicazione
presentate   ai  sensi  del  comma 4-bis,  sono  comunicati  mediante
servizio  postale,  in  plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica".

  129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa' semplice,
di  cui  all'articolo  1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  puo'  essere eseguito, dalle societa' considerate non
operative  nel  periodo  di  imposta  in  corso  al 31 dicembre 2007,
nonche'  da  quelle  che  a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta,  entro  il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo
periodo  di  imposta.  La  condizione  di iscrizione dei soci persone
fisiche  nel  libro  dei  soci  deve  essere  verificata alla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, ovvero entro trenta giorni
dalla  medesima  data,  in forza di un titolo di trasferimento avente
data  certa  anteriore al 1° novembre 2007. Le aliquote delle imposte
sostitutive  di  cui  all'articolo  1,  comma 112,  primo  e  secondo
periodo,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella
misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

  130.  All'articolo  13  del  decreto  legislativo  4 dicembre 1997,
n. 460, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  I  beni  non  di lusso alla cui produzione o al cui scambio e'
diretta  l'attivita'  dell'impresa,  diversi  da  quelli  di  cui  al
comma 2,  che  presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che
pur  non  modificandone  l'idoneita' di utilizzo non ne consentono la
commercializzazione  o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione
dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle
ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per
la  produzione  o  l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per
cento  del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati
a    finalita'   estranee   all'esercizio   dell'impresa   ai   sensi
dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.  I  predetti  beni  si  considerano  distrutti  agli  effetti
dell'imposta sul valore aggiunto".

  131.   A   decorrere  dall'anno  2009,  le  certificazioni  fiscali
rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni
di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39,  sono rese disponibili con le stesse modalita' previste per il
cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto
del   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  12  gennaio  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.

  132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2008, per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni e
con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a
euro  516,46  per tredici mensilita', senza conviventi, e' abolito il
pagamento    del    canone   di   abbonamento   alle   radioaudizioni
esclusivamente  per  l'apparecchio  televisivo  ubicato  nel luogo di
residenza.  Per  l'abuso  e' irrogata una sanzione amministrativa, in
aggiunta  al  canone  dovuto  e  agli  interessi  di  mora, d'importo
compreso  tra  euro  500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa.
Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate
le modalita' applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

  133.  All'articolo  1,  comma 878,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "I predetti
contributi  sono  assegnati  alle societa' finanziarie costituitesi a
norma  del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente disposizione, in
ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia
interconsortili  ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento
di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400".

  134.  Al  fine  di  accelerare  lo sviluppo delle cooperative e dei
consorzi  di  garanzia  collettiva  fidi  di  cui all'articolo 13 del
decreto-legge    30   settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi
possono  imputare  al  fondo  consortile,  al  capitale  sociale o ad
apposita  riserva  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di
altri  enti  pubblici  esistenti  alla  data del 30 giugno 2007. Tali
risorse  sono  attribuite  unitariamente  al  patrimonio  a  fini  di
vigilanza  dei  relativi  confidi,  senza vincoli di destinazione. Le
eventuali  azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote
proprie  delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o  nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la  costituzione  e  per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa
delibera,  da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del
bilancio, e' di competenza dell'assemblea ordinaria.

  135.  All'articolo  13,  comma 55,  del  decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,   n. 326,   e   successive   modificazioni,   dopo  le  parole:
"consorziate  o socie" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
contributi  erogati  da  regioni  o  da  altri  enti  pubblici per la
costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi
per   lo  svolgimento  della  propria  attivita'  istituzionale,  non
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico
delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia, di cui al decreto
legislativo  1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici
finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento
degli   oneri   finanziari   puo'   essere   svolta,  in  connessione
all'operativita'  tipica,  dai soggetti iscritti nella sezione di cui
all'articolo  155,  comma 4, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo   n. 385   del  1993,  nei  limiti  della  strumentalita'
all'oggetto sociale tipico, a condizione che:
   a) il   contributo   a  valere  sul  fondo  pubblico  sia  erogato
esclusivamente   a  favore  di  imprese  consorziate  o  socie  e  in
connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
   b) il   confidi   svolga  unicamente  la  funzione  di  mandatario
all'incasso  e  al  pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore,
che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la
sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione".

  136.  Nei  confronti  degli italiani residenti all'estero che hanno
percepito   indebitamente   prestazioni  pensionistiche  o  quote  di
prestazioni  pensionistiche  o  trattamenti  di  famiglia,  a  carico
dell'INPS,  per  periodi  anteriori  al  1° gennaio 2007, l'eventuale
recupero  e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in
misura non superiore al quinto e senza interessi.

  137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia
riconosciuto  il  dolo  del soggetto che ha indebitamente percepito i
trattamenti a carico dell'INPS.

  138.  Per le societa' titolari di concessioni in ambito provinciale
del  servizio  nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo
13  aprile  1999,  n. 112,  le disposizioni previste dall'articolo 1,
comma 426,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  e  successive
modificazioni,   si  applicano,  nei  limiti  previsti  dallo  stesso
comma 426,   anche   nei  confronti  delle  societa'  titolari  delle
precedenti   concessioni   subprovinciali,  partecipanti,  anche  per
incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove societa'.

  139.  Decorsi  piu'  di  dieci anni dalla richiesta di rimborso, le
somme   complessivamente   spettanti,  a  titolo  di  capitale  e  di
interessi,  per  crediti  riferiti  alle  imposte  sul  reddito delle
persone  fisiche  e  delle  persone giuridiche ovvero all'imposta sul
reddito  delle  societa'  producono,  a  partire dal 1° gennaio 2008,
interessi  giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base della media
aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci
anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

  140.  La  quantificazione  delle  somme  sulle  quali devono essere
calcolati  gli  interessi  di  cui  al  comma 139  e'  effettuata  al
compimento di ciascun anno, a partire:
   a) dal  1°  gennaio  2008,  per  i rimborsi per i quali il termine
decennale e' maturato anteriormente a tale data;
   b) dal  decimo  anno  successivo alla richiesta di rimborso, negli
altri casi.

  141.   All'articolo   72-bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, e successive modificazioni,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  L'atto  di  cui  al  comma 1  puo' essere redatto anche da
dipendenti  dell'agente  della  riscossione  procedente non abilitati
all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal
caso,   reca   l'indicazione  a  stampa  dello  stesso  agente  della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

  142. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1,  la  parola:  "Se"  e'  sostituita dalle seguenti:
"Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se";
   b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Il  pignoramento  dei  beni di cui al comma 1 del presente
articolo  puo'  essere effettuato dall'agente della riscossione anche
con  le  modalita'  previste  dall'articolo  72-bis;  in tal caso, lo
stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali
beni  al  terzo,  che  adempie  entro  il termine di trenta giorni, e
successivamente procede alla vendita".

  143.  Nei  casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter,
10-quater  e  11  del  decreto  legislativo  10 marzo 2000, n. 74, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo
322-ter del codice penale.

  144.  Dopo  l'articolo  3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e' inserito il seguente:
  "Art.  3-bis.  -  (Rateazione  delle  somme  dovute). - 1. Le somme
dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1,
se  superiori  a  duemila  euro,  possono essere versate in un numero
massime di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori
a  cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di
pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro,
il  contribuente  e' tenuta a prestare idonea garanzia commisurata al
totale  delle  somme  dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in
misura  piena,  per  il  periodo  di  rateazione  dell'importo dovuto
aumentato  di  un  anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria,  ovvero  rilasciata  da un consorzio di garanzia collettiva
dei  fidi  iscritto  negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto   legislativo   1°   settembre  1993,  n. 385,  e  successive
modificazioni.  In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio puo'
autorizzare  che  sia  concessa  dal  contribuente,  ovvero  da terzo
datore,  ipoteca  volontaria  di  primo  grado  su  beni  immobili di
esclusiva  proprieta'  del  concedente, per un importo pari al doppio
delle  somme  dovute,  comprese quelle a titolo di sanzione in misura
piena.  A  tal  fine  il valore dell'immobile e' determinato ai sensi
dell'articolo   52,  comma 4,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile puo'
essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata
di  stima,  cui  si  applica  l'articolo  64  del codice di procedura
civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti,  dei  geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o
dei   periti   industriali   edili.  L'ipoteca  non  e'  assoggettata
all'azione  revocatoria  di  cui all'articolo 67 del regio decreto 16
marzo  1942,  n. 267,  e  successive modificazioni. Sono a carico del
contribuente  le  spese  di perizia, di iscrizione e di cancellazione
dell'ipoteca.  In  tali casi, entro dieci giorni dal versamento della
prima   rata  il  contribuente  deve  far  pervenire  all'ufficio  la
documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

  2. Qualora  le  somme dovute non siano superiori a duemila euro, il
beneficio   della   dilazione  in  un  numero  massimo  di  sei  rate
trimestrali  di  pari  importo e' concesso dall'ufficio, su richiesta
del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta'  dello  stesso. La richiesta deve essere presentata entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

  3. L'importo  della prima rata deve essere versato entro il termine
di  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo
delle  rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per
cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle
quali  il pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.

  4. Il  mancato  pagamento  anche  di  una  sola  rata  comporta  la
decadenza  dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi
e  sanzioni  in  misura  piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a
ruolo.   Se   e'   stata   prestata   garanzia,   l'ufficio   procede
all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente
e  dello  stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi
ultimi  non  versino  l'importo  dovuto  entro  trenta  giorni  dalla
notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

  5. La  notificazione  delle  cartelle di pagamento conseguenti alle
iscrizioni  a  ruolo  previste  dal  comma 4  e' eseguita entro il 31
dicembre  del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata
non pagata.

  6. Le  disposizioni  di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche
alle  somme  da  versare,  superiori a cinquecento euro, a seguito di
ricevimento  della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412,
della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  relativamente  ai redditi
soggetti  a  tassazione  separata. Per gli importi fino a cinquecento
euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

  7. Nei  casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo
non  e'  ammessa  la  dilazione  del pagamento delle somme iscritte a
ruolo  di  cui  all'articolo  19  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni".

  145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1, nel secondo periodo, le parole: "cinquanta milioni
di  lire" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e sono
aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "In alternativa alle predette
garanzie,   il   credito  iscritto  a  ruolo  puo'  essere  garantito
dall'ipoteca  iscritta  ai  sensi  dell'articolo  77;  l'ufficio puo'
altresi'  autorizzare  che  sia  concessa dal contribuente, ovvero da
terzo  datore,  ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di
esclusiva  proprieta'  del  concedente, per un importo pari al doppio
delle  somme  iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile e'
determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n. 131.  Il  valore
dell'immobile  puo' essere, in alternativa, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice
di  procedura  civile,  redatta  da soggetti iscritti agli albi degli
ingegneri,  degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei
periti  agrari  o  dei  periti  industriali  edili.  L'ipoteca non e'
assoggettata  all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio
decreto  16  marzo  1942,  n. 267, e successive modificazioni. Sono a
carico  del  contribuente  le  spese  di  perizia,  di  iscrizione  e
cancellazione dell'ipoteca";
   b) al  comma 4-bis, dopo le parole: "il fideiussore" sono inserite
le seguenti: "o il terzo datore d'ipoteca" e dopo la parola: "stesso"
sono inserite le seguenti: "ovvero del terzo datore d'ipoteca".

  146.  All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13  aprile  1999,  n. 112,  e  successive  modificazioni,  le parole:
"l'undicesimo  mese  successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i
ruoli  straordinari,  entro il sesto mese successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "il quinto mese successivo alla consegna del ruolo".

  147.  Le  disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere
dalle   dichiarazioni   relative   al  periodo  d'imposta  in  corso,
rispettivamente:
   a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
2,  comma 2,  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni;
   b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
3,  comma 1,  del  decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni;
   c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo
1,  comma 412,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della
liquidazione  dell'imposta  dovuta sui redditi di cui all'articolo 17
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi
di  cui  all'articolo  21  del  medesimo testo unico, per le quali le
disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

  148.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 146 si applicano ai ruoli
consegnati  all'agente  della  riscossione  a decorrere dal 1° aprile
2008.

  149.  Con  regolamenti  emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per
il  frazionamento  dei debiti e le garanzie da concedere, nonche' per
le  modalita'  di  computo  degli interessi e la determinazione della
decorrenza  iniziale  e  del  termine  finale,  al  fine di garantire
l'organicita'   della   disciplina   relativa   al  versamento,  alla
riscossione  e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei principi
del  codice  civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della
specificita' dei singoli tributi.

  150.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,
emanato  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 1, della legge 13 maggio
1999,  n. 133,  sono  stabilite le misure, anche differenziate, degli
interessi  per  il  versamento,  la  riscossione e i rimborsi di ogni
tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13
del   decreto-legge   30   dicembre  1993,  n. 557,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di
tre  punti  percentuali  di differenza rispetto al tasso di interesse
fissato  ai  sensi  dell'articolo  1284  del  codice civile, salva la
determinazione  degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni.

  151.  All'articolo  17  del  decreto  legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46,   e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al  comma 3-bis,  le  parole:  "interamente  partecipate  dallo
Stato" sono sostituite dalle seguenti: "a partecipazione pubblica";
   b) al  comma 3-ter,  le  parole  da:  "stipula" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "procede all'iscrizione a ruolo
dopo  aver  emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme
all'articolo  2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639".

  152.  All'articolo  3,  comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005,  n. 203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo  la parola: "periodo," sono inserite le seguenti: "nonche'
delle  operazioni  di  fusione, scissione, conferimento e cessione di
aziende   o   di   rami   d'azienda   effettuate   tra  agenti  della
riscossione,";
   b) dopo  la parola: "venditore" sono inserite le seguenti: "ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente";
   c) dopo la parola: "cessione" sono inserite le seguenti: ", ovvero
facenti  parte  del  patrimonio della societa' incorporata, assegnati
per scissione, conferiti o ceduti,";
   d) dopo la parola: "acquirente" sono inserite le seguenti: "ovvero
della    societa'    incorporante,   beneficiaria,   conferitaria   o
cessionaria".

  153.  All'articolo  3  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 35 e' inserito il seguente:
  "35-bis.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  gli  agenti  della
riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al recupero di
somme,  di  spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni
amministrative  per  violazioni  del  codice  della  strada di cui al
decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era
stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo".

  154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e
dei  comuni  le  disposizioni  contenute nell'articolo 1, commi 426 e
426-bis,   della   legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  e  successive
modificazioni,  si  interpretano  nel  senso che la sanatoria produce
esclusivamente  effetti  sulle  responsabilita'  amministrative delle
societa'  concessionarie  del  servizio nazionale della riscossione o
dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione
ai  fini  dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da
47  a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive
modificazioni,  costituendo  comunque le violazioni di cui al comma 2
dell'articolo  19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e
successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

  155.  All'articolo  6  del  decreto  legislativo  18 dicembre 1997,
n. 471, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
  "9-bis.  E'  punito  con la sanzione amministrativa compresa fra il
100  e  il  200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il
cessionario  o  il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni,  non  assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o
servizi  mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli
articoli  17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
La  medesima  sanzione  si  applica  al  cedente  o prestatore che ha
irregolarmente   addebitato   l'imposta  in  fattura  omettendone  il
versamento.   Qualora   l'imposta   sia   stata   assolta,  ancorche'
irregolarmente,  dal  cessionario  o committente ovvero dal cedente o
prestatore,  fermo  restando  il  diritto  alla  detrazione  ai sensi
dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre   1972,  n. 633,  e  successive  modificazioni,  la  sanzione
amministrativa  e'  pari  al  3 per cento dell'imposta irregolarmente
assolta,  con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro
per  le  irregolarita'  commesse  nei  primi tre anni di applicazione
delle  disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni
previste   nel   secondo   e  terzo  periodo,  nonche'  al  pagamento
dell'imposta,  sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati
all'applicazione  del meccanismo dell'inversione contabile. E' punito
con  la  sanzione  di  cui al comma 2 il cedente o prestatore che non
emette  fattura,  fermo  restando  l'obbligo  per  il  cessionario  o
committente  di  regolarizzare  l'omissione  ai  sensi  del  comma 8,
applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile".

  156.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
  "a-bis)  alle  cessioni  di  fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali   di   cui  alle  lettere  b)  e  d)  del  numero  8-ter)
dell'articolo 10";
   b) all'articolo   30,   secondo  comma,  lettera  a),  le  parole:
"articolo  17,  quinto e sesto comma" sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 17, quinto, sesto e settimo comma".

  157.  La  disposizione  di cui al comma 156, lettera a), si applica
alle  cessioni  effettuate  a  partire dal 1° marzo 2008. Resta fermo
quanto  gia' stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  25  maggio  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del  3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero
8-ter)  dell'articolo  10 del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633,  effettuate  dal  1°  ottobre  2007 al 29
febbraio  2008.  La  disposizione di cui al comma 156, lettera b), si
applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1° gennaio 2008.

  158. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
  "d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione
del  pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi
compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di
telecomunicazione,  fissa  o  mobile,  e  di telematica, dal titolare
della  concessione  o  autorizzazione  ad esercitare i servizi, sulla
base   del   corrispettivo   dovuto  dall'utente  o,  se  non  ancora
determinato,  sulla  base  del  prezzo  mediamente  praticato  per la
vendita   al   pubblico  in  relazione  alla  quantita'  di  traffico
telefonico  messo  a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse
disposizioni  si  applicano  ai soggetti non residenti che provvedono
alla  vendita  o  alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio
dello  Stato  tramite  proprie  stabili organizzazioni nel territorio
dello  Stato,  loro  rappresentanti  fiscali  nominati  ai  sensi del
secondo   comma dell'articolo   17,  ovvero  tramite  identificazione
diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonche' ai commissionari, agli
altri  intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o
alla  distribuzione  nel  territorio  dello  Stato  dei mezzi tecnici
acquistati  da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi
tecnici  nei  confronti  dei  soggetti che agiscono nell'esercizio di
imprese,  arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i
cedenti  rilasciano  un documento in cui devono essere indicate anche
la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto
l'imposta.  La  medesima  indicazione  deve  essere  riportata  anche
sull'eventuale  supporto  fisico,  atto a veicolare il mezzo tecnico,
predisposto  direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o
commercializza gli stessi".

  159.  Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis.  Il  cedente  che  non  integra il documento attestante la
vendita  dei  mezzi  tecnici  di  cui  all'articolo  74, primo comma,
lettera  d),  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n. 633,  e successive modificazioni, con la denominazione e la
partita  IVA  del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito
con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo
della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza
o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente
o  tramite  terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi,
non  indica,  ai  sensi  dell'articolo  74,  primo comma, lettera d),
quarto  periodo,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633  del  1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che
ha assolto l'imposta e' punito con la sanzione amministrativa pari al
20  per  cento  del valore riportato sul supporto fisico non prodotto
regolarmente.  Qualora  le  indicazioni di cui all'articolo 74, primo
comma,  lettera  d),  terzo  e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le
sanzioni  di  cui  ai  periodi  precedenti  del  presente  comma sono
aumentate al 40 per cento";
     2)  al  comma 4, le parole: "e 3, primo e secondo periodo," sono
sostituite dalle seguenti: ", 3, primo e secondo periodo, e 3-bis";
     3)  dopo  il  comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente
articolo, e' aggiunto il seguente:
   "9-ter.  Il  cessionario  che,  nell'esercizio  di imprese, arti o
professioni,  abbia  acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74,
primo  comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n. 633,  per  i quali gli sia stato rilasciato un
documento  privo  dell'indicazione della denominazione e del soggetto
passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non
veritiere,  e'  punito,  salva la responsabilita' del cedente, con la
sanzione  amministrativa  pari  al  20  per  cento  del corrispettivo

      
dell'acquisto  non  documentato regolarmente sempreche' non provveda,
entro  il  quindicesimo  giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi
tecnici,  a  presentare  all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle
eventuali  successive  transazioni, ciascun cedente deve indicare nel
documento   attestante   la   vendita   gli   estremi   dell'avvenuta
regolarizzazione    come    risultanti   dal   documento   rilasciato
dall'ufficio competente";
   b) all'articolo   12,  dopo  il  comma 2-quater,  e'  inserito  il
seguente:
  "2-quinquies.  La  sospensione  di cui al comma 2 e' disposta anche
nei  confronti  dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di
telecomunicazione  e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali
dei  mezzi  tecnici  di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d),
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ai  quali,  nel  corso  di  dodici  mesi,  siano state contestate tre
distinte  violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione
di  acquisto  di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo
6".

  160.  Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 18, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "La  stessa  aliquota  si applica altresi' ai finanziamenti
erogati  per  l'acquisto,  la  costruzione  e  la ristrutturazione di
immobili  ad  uso  abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur
ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della
tariffa,   parte   I,  annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  l'imposta  di registro, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
la  sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte
mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo";
   b) all'articolo 20, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
  "L'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate competente a recuperare le
maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione,
acquistata  con  i  benefici  di  cui all'articolo 1, quinto periodo,
della  tariffa,  parte  I,  annessa al testo unico delle disposizioni
concernenti  l'imposta  di registro, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni,
in  caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o
trasferimento  per  atto  a  titolo oneroso o gratuito degli immobili
acquistati  con  i  benefici  prima del decorso del termine di cinque
anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale
di  tre  anni  dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici  medesimi,  a  recuperare  nei  confronti  del mutuatario la
differenza    tra    l'imposta    sostitutiva   di   cui   al   terzo
comma dell'articolo  18  e  quella di cui al primo comma dello stesso
articolo,  nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura
del 30 per cento della differenza medesima".

  161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489,  e  successive  modificazioni,  le  parole: "per il quale non
siano   scaduti   i  termini  per  la  presentazione  delle  relative
dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale
i  termini  di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non
siano scaduti da oltre tre mesi,".

  162.  All'articolo  17,  sesto  comma,  lettera a), del decreto del
Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
"altro  subappaltatore" sono aggiunte le seguenti: ". La disposizione
non  si  applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un
contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori".

  163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1° febbraio
2008.

  164.   All'articolo   60-bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
  "3-bis.  Qualora  l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di
cessione  avente  ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia
diverso  da  quello  effettivo,  il  cessionario, anche se non agisce
nell'esercizio  di  imprese,  arti  o professioni, e' responsabile in
solido  con  il  cedente  per il pagamento dell'imposta relativa alla
differenza  tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonche'
della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio
di  imprese,  arti  o  professioni  puo'  regolarizzare la violazione
versando  la  maggiore  imposta  dovuta  entro  sessanta giorni dalla
stipula  dell'atto.  Entro  lo  stesso termine, il cessionario che ha
regolarizzato  la  violazione  presenta  all'ufficio territorialmente
competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e
delle fatture oggetto della regolarizzazione".

  165.  All'articolo  62,  quinto  comma,  del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "ai sensi dell'articolo 41" sono soppresse.

  166.  All'articolo  1,  comma 184,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla  lettera  a), dopo le parole: "anno 2007" sono aggiunte le
seguenti: "e per l'anno 2008";
   b) alla  lettera c), le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

  167.  All'articolo  2,  comma 22,  della  legge  24  dicembre 2003,
n. 350,  le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"1° gennaio 2008".

  168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23  dicembre  1998,  n. 448,  in  materia  di deduzione forfetaria in
favore  degli  esercenti  impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

  169.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 103 dell'articolo 1 della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini
della  compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2008.

  170.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 106 dell'articolo 1 della
legge  23  dicembre  2005,  n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati,
sono  prorogate  al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data del 31
dicembre 2007.

  171.  All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per gli otto
periodi   d'imposta   successivi"   fino  alla  fine  del  comma sono
sostituite  dalle  seguenti: "per i nove periodi d'imposta successivi
l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  dell'1,9  per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".

  172.  Per  la  salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i
benefici  di  cui  agli  articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997,  n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998,  n. 30,  sono  estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per
cento,  alle  imprese  che esercitano la pesca costiera, nonche' alle
imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

  173.  Il  termine  del  31  dicembre  2007,  di  cui  al  comma 392
dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le
agevolazioni  tributarie  per  la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2008.

  174.  All'articolo  4,  comma 61,  della  legge  24  dicembre 2003,
n. 350,   e   successive   modificazioni,   le  parole:  "scientifico
particolarmente rivolte" sono sostituite dalle seguenti: "scientifico
alle  attivita'  istituzionali  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze  anche  rivolte"  e  le parole: ", collocata presso due delle
sedi  periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale
vocazione   geografica   di   ciascuna   nell'ambito  del  territorio
nazionale" sono soppresse.

  175.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge  e  fino  al  31  dicembre 2008 si applicano le disposizioni in
materia  di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato
nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  176.  All'articolo  33 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Sono
considerate  produttive  di  reddito  agrario  anche  le attivita' di
coltivazione  di  prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti
di  cui  all'articolo  32,  comma 2, lettera b)". All'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma, valutato in un milione di euro
per  l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  5,  comma 3-ter,  del  decreto-legge  1°  ottobre 2005,
n. 202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244.

  177.  All'articolo  1,  comma 1094,  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal seguente: "In tale
ipotesi, le societa' possono optare per la determinazione del reddito
applicando  all'ammontare  dei ricavi il coefficiente di redditivita'
del 25 per cento".

  178.  All'articolo  1,  comma 423,  della  legge  23 dicembre 2005,
n. 266,  e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in  fine, le
seguenti  parole:  ", fatta salva l'opzione per la determinazione del
reddito  nei  modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo
le   modalita'  previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".

  179.  Al  testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte  sulla  produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative,  di  cui  al  decreto  legislativo  26  ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  17,  comma 1,  la  lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
   "c)  alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente
del  Trattato  del  Nord  Atlantico,  per  gli  usi  consentiti,  con
esclusione delle Forze armate nazionali";
   b) alla tabella A, dopo il punto 16, e' aggiunto il seguente:
  "16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali
per gli usi consentiti:
  Carburanti per motori:
    Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
    Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
    Gas di petrolio liquefatto;
    (GPL) esenzione;
    Gas naturale esenzione.
  Combustibili per riscaldamento:
    Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri; GPL zero;
    Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi".

  180.  Al  gas  naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come
combustibile  per riscaldamento, per il quale e' applicata l'aliquota
di  accisa  di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato
testo  unico  di  cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
non  si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale
usato  come  combustibile  e  l'imposta  regionale sostitutiva per le
utenze  esenti  di  cui  all'articolo  9  del  decreto legislativo 21
dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

  181.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della difesa e'
istituito  un  fondo  con  lo  stanziamento  di  euro  104.655.000  a
decorrere  dall'anno  2008,  destinato  al  pagamento dell'accisa sui
prodotti  energetici  impiegati  dalle Forze armate nazionali diverse
dal  Corpo  della guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di
porto  -  Guardia  costiera,  per gli usi consentiti. Con decreto del
Ministro   della   difesa,   da   comunicare,   anche   con  evidenze
informatiche,  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze tramite
l'Ufficio  centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari  e  alla  Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del  fondo  tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del predetto Ministero.

  182.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a
decorrere  dall'anno  2008,  destinato  al  pagamento dell'accisa sui
prodotti  energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per
gli  usi  consentiti.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze   da   comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,  alle
competenti  Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti, si
provvede  alla  ripartizione  del  fondo  tra  le  pertinenti  unita'
previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del  predetto
Ministero.

  183.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero dei trasporti e'
istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere
dall'anno  2008,  destinato  al  pagamento  dell'accisa  sui prodotti
energetici  impiegati  dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera  per  gli  usi  consentiti.  Con  decreto  del  Ministro dei
trasporti,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo
tra  le  pertinenti  unita'  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione del predetto Ministero.

  184.  All'onere  derivante  dai  commi 181, 182 e 183, pari ad euro
115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 179.

  185.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3
della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e'
abrogato;  resta  comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito
dal  comma 2  dell'articolo  2  del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

  186.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009 il regolamento di cui al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004,
n. 341, e' abrogato.

  187.  All'articolo  49,  primo  comma, dello statuto speciale della
regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di cui alla legge costituzionale 31
gennaio  1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e'
inserito il seguente:
  "7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed
il  30,34  per  cento  del  gettito dell'accisa sul gasolio consumati
nella regione per uso autotrazione;".

  188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal
1° gennaio 2008.

  189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante
previsione  nella  legge  finanziaria, e' eventualmente rideterminata
l'entita'   delle  compartecipazioni  al  gettito  dell'accisa  sulle
benzine  e  sul  gasolio  che  competono  alla regione Friuli-Venezia
Giulia  ai  sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della
legge   costituzionale   31   gennaio   1963,   n. 1,   e  successive
modificazioni,  al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di
finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato
e la regione.

  190.  Al  comma 15  dell'articolo  3  della legge 28 dicembre 1995,
n. 549,  e  successive modificazioni, le parole: "e nell'ambito della
quota dell'accisa a loro riservata" sono soppresse.

  191.  All'articolo  2,  primo  comma, della legge 1° dicembre 1948,
n. 1438,  recante  disposizioni  relative all'istituzione di una zona
franca  in  una  parte  del territorio della provincia di Gorizia, al
numero  7),  le  parole:  "combustibili liquidi e" sono soppresse. Il
potenziale  valore  globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3,
quarto  comma,  della  legge  27  dicembre  1975, n. 700, relativo ai
prodotti  di  cui  alle tabelle A e B allegate alla medesima legge e'
ridotto di euro 50.123.520.

  192.  Entro  il  30 aprile 2008, la camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  di  Gorizia  provvede, ai sensi e con le
modalita'  stabilite  dall'articolo  3,  quarto comma, della legge 27
dicembre   1975,  n. 700,  a  modificare,  coerentemente  con  quanto
disposto al comma 191, le tabelle A e. B allegate alla medesima legge
vigenti  alla  data  del   1° gennaio 2008. A decorrere dal 1° luglio
2008,  in  mancanza  dell'emanazione del predetto provvedimento della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia,
e'  comunque  soppresso  dalle  tabelle  A e B allegate alla predetta
legge  n. 700  del  1975,  nella formulazione in vigore al 1° gennaio
2008,  ogni  riferimento  a  prodotti  energetici  che,  in relazione
all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

  193.  All'articolo  7  del  decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47,
il comma 4 e' abrogato.

  194.  L'articolo  6  del  decreto-legge  22  novembre 1991, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, e'
abrogato.

  195.  All'articolo  7  del  decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

  196.  L'articolo  8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, e'
abrogato.

  197.  Al  citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) e' sostituita dalla
seguente:
  "e-ter)  i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,
ai  fondi  integrativi  del  Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 502,  e  successive  modificazioni, che erogano prestazioni
negli  ambiti  di intervento stabiliti con decreto del Ministro della
salute  da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto
limite  si  tiene  conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati  ai  sensi  dell'articolo  51,  comma 2,  lettera  a).  Per i
contributi    versati    nell'interesse    delle   persone   indicate
nell'articolo  12,  che  si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione  spetta  per  l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito";
   b) all'articolo  51,  comma 2,  la  lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
  "a)  i  contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore  ad  enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale
in  conformita'  a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o di
regolamento   aziendale,  che  operino  negli  ambiti  di  intervento
stabiliti   con   il   decreto  del  Ministro  della  salute  di  cui
all'articolo   10,  comma 1,  lettera  e-ter),  per  un  importo  non
superiore  complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto  limite  si  tiene  conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria   versati  ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1,  lettera
e-ter)".

  198.  Sino  alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della  salute  di  cui all'articolo ,10, comma 1, lettera e-ter), del
citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22   dicembre  1986,  n. 917,  e'  prorogata  l'efficacia  di  quanto
stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

  199.  All'articolo  78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413,  dopo  le  parole:  "fine  assistenziale"  sono  inserite  le
seguenti:  "e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale" e
dopo  le  parole: "dell'articolo 51" sono inserite le seguenti: "e di
quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10".

  200.  Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2008,  i livelli di reddito e gli importi degli
assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per
i  nuclei  orfanili  sono  rideterminati  secondo  criteri analoghi a
quelli  indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27
dicembre  2006,  n. 296,  con  decreto interministeriale del Ministro
delle  politiche  per  la  famiglia e del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale  e  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con
riferimento  alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle
famiglie  risultante  dagli  assegni  per il nucleo familiare e dalle
detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

  201.  Le  disposizioni  dell'articolo  1, comma 335, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266,  si  applicano anche al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007.

  202.  All'articolo  15,  comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22  dicembre  1986,  n. 917,  le parole: "7 milioni di lire", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".

  203.  All'articolo  21,  nota  3,  della  tariffa delle tasse sulle
concessioni governative; di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 303  del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "nonche' a non vedenti"
sono inserite le seguenti: "e a sordi".

  204.  Per  gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare
il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

  205.   All'articolo  1,  comma 1-ter,  lettera  a),  della  tariffa
dell'imposta  di  bollo,  parte  I, annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto
del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come
modificata,  da  ultimo,  dal  decreto  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.51  del 2 marzo 2007, le parole: "euro 42,00" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 17,50".

  206.  Tra  le  attivita' incluse nel programma straordinario di cui
all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
comprese le attivita' di formazione e di studio connesse alla riforma
del   catasto  nonche'  al  conferimento  ai  comuni  delle  funzioni
catastali.

  207.  Per  l'anno  2008  ai  docenti  delle scuole di ogni ordine e
grado,  anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda  e  fino  a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino   ad   un   importo  massimo  delle  stesse  di  500  euro,  per
l'autoaggiornamento e per la formazione.

  208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986, n. 917, dopo le parole: "e successive modificazioni,"
sono  inserite  le  seguenti:  "i  canoni  relativi  ai  contratti di
ospitalita',  nonche'  agli  atti  di  assegnazione  in  godimento  o
locazione,   stipulati   con   enti   per  il  diritto  allo  studio,
universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative,".

  209.  Al  fine  di  semplificare  il procedimento di fatturazione e
registrazione  delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione,
la  trasmissione,  la  conservazione  e l'archiviazione delle fatture
emesse  nei  rapporti  con  le  amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento  autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto
forma  di  nota,  conto,  parcella  e  simili, deve essere effettuata
esclusivamente  in  forma  elettronica,  con l'osservanza del decreto
legislativo    20    febbraio    2004,    n. 52,    e    del   codice
dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.

  210.  A  decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore  del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli
enti  di  cui  al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea ne' possono procedere ad alcun pagamento,
nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

  211.  La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso
il  Sistema  di  interscambio istituito dal Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  da  questo gestito anche avvalendosi delle proprie
strutture societarie.

  212.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze da
emanare  entro il 31 marzo 2008 e' individuato il gestore del Sistema
di  interscambio  e  ne  sono definite competenze e attribuzioni, ivi
comprese quelle relative:
   a) al  presidio  del  processo  di  ricezione e successivo inoltro
delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;
   b) alla  gestione  dei  dati  in  forma  aggregata  e  dei  flussi
informativi  anche  ai  fini  della  loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio della finanza pubblica.

  213.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sono definite:
   a) le  regole  di  identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;
   b) le  regole  tecniche  relative  alle  soluzioni informatiche da
utilizzare   per   l'emissione   e   la  trasmissione  delle  fatture
elettroniche  e  le  modalita'  di  integrazione  con  il  Sistema di
interscambio;
   c) le  linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle
amministrazioni  interessate  alla  ricezione  ed alla gestione delle
fatture elettroniche;
   d) le  eventuali  deroghe  agli  obblighi  di  cui  al  comma 209,
limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
   e) la  disciplina  dell'utilizzo,  tanto  da parte degli operatori
economici,  quanto  da  parte  delle  amministrazioni interessate, di
intermediari  abilitati,  ivi compresi i certificatori accreditati ai
sensi  dell'articolo  29  del codice dell'amministrazione digitale di
cui  al  decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, allo svolgimento
delle   attivita'   informatiche  necessarie  all'assolvimento  degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
   f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per
le piccole e medie imprese;
   g) la  data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al
comma 209  e  i  divieti  di  cui  al  comma 210, con possibilita' di
introdurre  gradualmente  il  passaggio  al  sistema  di trasmissione
esclusiva in forma elettronica.

  214.  Le  disposizioni  dei commi da 209 a 213 costituiscono per le
regioni  principi  fondamentali  in  materia  di  armonizzazione  dei
bilanci  pubblici  e  di  coordinamento  della finanza pubblica e del
sistema  tributario,  ai  sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.

  215.   All'articolo  8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel comma 2, dopo le parole: "ufficio competente" sono inserite
le  seguenti:  "in  via  telematica";  b) nel comma 3, primo periodo,
dopo  le parole: "ufficio competente," sono inserite le seguenti: "in
via  telematica"  e  le  parole: "una dichiarazione contenente i dati
richiesti per" sono soppresse.

  216.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze sono
definite le modalita' applicative ed il termine a decorrere dal quale
le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.

  217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,  le  parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 luglio".

  218.  Le  persone  fisiche nonche' le societa' o le associazioni di
cui  all'articolo  6  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre   1973,  n. 600,  e  successive  modificazioni,  presentano
all'Agenzia  delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui
redditi   e   di   imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive
esclusivamente  in  via  telematica  entro  il  31  luglio  dell'anno
successivo  a  quello  di  chiusura  del periodo d'imposta secondo le
modalita'  stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
Sono  esonerati  dall'obbligo  di invio telematico di cui al presente
comma i  contribuenti  che non hanno la possibilita' di utilizzare il
modello  730  perche'  privi  di  datore  di lavoro o non titolari di
pensione.

  219.  Le  persone  fisiche  non  titolari di redditi d'impresa o di
lavoro  autonomo  possono  presentare  la  dichiarazione  dei redditi
all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero,
entro  il  termine  previsto per la trasmissione telematica di cui al
comma 218,  tramite  raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale
risulti  con  certezza  la  data di spedizione ovvero avvalendosi del
servizio   telematico.   I  contribuenti  esonerati  dall'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive  modificazioni,  ai  fini  della scelta della destinazione
dell'8  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche
prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi  che  approvano  le  intese con le confessioni religiose di cui
all'articolo  8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare,
entro  il  termine  di  cui  al  citato  comma 218, apposito modello,
approvato  ai  sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   ovvero   la   certificazione   di   cui
all'articolo  4,  comma 6-ter,  del  medesimo  regolamento  di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 322  del 1998, per il
tramite  di  un  ufficio  della  societa'  Poste  italiane Spa ovvero
avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3
dell'articolo  3  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

  220.  L'Agenzia  delle  entrate,  entro il 1° ottobre di ogni anno,
rende  accessibili  ai  contribuenti, in via telematica, i dati delle
loro  dichiarazioni  presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento
del  direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

  221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "se il
percipiente  dichiara"  e' inserita la seguente: "annualmente" e dopo
le  parole:  "indica  le  condizioni  di  spettanza" sono inserite le
seguenti: ", il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce
delle detrazioni";
   b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo e' soppresso.

  222.  All'articolo  6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605,  dopo le
parole:  "contratti  di  somministrazione di energia elettrica," sono
inserite  le  seguenti:  "di  servizi  di  telefonia, fissa, mobile e
satellitare,".

  223.  Al  comma 137  dell'articolo  1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono
inserite  le  seguenti: ", ne' utilizzabili in compensazione ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni,";
   b) il terzo periodo e' soppresso.

  224.  All'articolo  52  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b)   qualora   sia   deliberato   di   affidare   a  terzi,  anche
disgiuntamente,  l'accertamento  e  la  riscossione  dei tributi e di
tutte  le  entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto
della  normativa  dell'Unione  europea  e  delle procedure vigenti in
materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
    1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
    2)  gli  operatori  degli  Stati  membri  stabiliti  in  un Paese
dell'Unione  europea  che esercitano le menzionate attivita', i quali
devono  presentare  una  certificazione  rilasciata  dalla competente
autorita'  del  loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare
la  sussistenza  di  requisiti  equivalenti  a  quelli previsti dalla
normativa italiana di settore;
    3)   la   societa'   a  capitale  interamente  pubblico,  di  cui
all'articolo  113,  comma 5,  lettera  c),  del testo unico di cui al
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n. 267,   e  successive
modificazioni,   mediante   convenzione,  a  condizione:  che  l'ente
titolare  del  capitale  sociale eserciti sulla societa' un controllo
analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  servizi; che la societa'
realizzi  la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente
che  la  controlla;  che svolga la propria attivita' solo nell'ambito
territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
    4)  le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del
citato  testo  unico  di  cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
iscritte  nell'albo  di  cui  all'articolo  53, comma 1, del presente
decreto,  i  cui  soci  privati  siano  scelti,  nel  rispetto  della
disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri
1)  e  2)  della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei
servizi  di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate
avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica";

   b) il comma 6 e' abrogato.

  225.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, sono individuati i casi e le modalita' attraverso le
quali,   previa   autorizzazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate,  ai  soli  fini  della  riscossione delle entrate degli enti
locali,  i  soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo
52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita
dal  comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a
dati   e  informazioni  disponibili  presso  il  sistema  informativo
dell'Agenzia  delle  entrate e prendere visione di atti riguardanti i
beni dei debitori e dei coobbligati.

  226.  Le aliquote dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
vigenti  alla  data  del  1°  gennaio  2008, qualora variate ai sensi
dell'articolo  16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446,  sono  riparametrate  sulla  base  di  un coefficiente pari a
0,9176.

  227.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per
gli  esercizi  finanziari  2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che
sarebbe  stato  percepito in base alla legislazione vigente alla data
del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari
derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.

  228.  Per  l'adozione  di misure finalizzate a prevenire il rischio
del   compimento  di  atti  illeciti  da  parte  di  terzi,  compresa
l'installazione  di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei
periodi   d'imposta  2008,  2009  e  2010,  e'  concesso  un  credito
d'imposta,  determinato  nella  misura  dell'80  per  cento del costo
sostenuto  e,  comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per
ciascun  beneficiario,  in  favore  delle  piccole  e  medie  imprese
commerciali  di  vendita  al  dettaglio  e  all'ingrosso  e quelle di
somministrazione di alimenti e bevande.

  229.  Il  credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con
altre  agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella
relativa  dichiarazione dei redditi. Esso puo' essere fatto valere in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n. 241,  e successive modificazioni, non concorre alla
formazione  del  reddito  ai  fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore  della  produzione  netta ai fini dell'imposta sulle attivita'
produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
e  109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.

  230.  La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta
nel  limite  complessivo  di  10  milioni  di  euro per ciascun anno,
secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

  231.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono fissate e modalita' di attuazione dei commi da
228 a 230.

  232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il
limite  di  cui  al  comma 228, puo' essere fruita esclusivamente nel
rispetto   dell'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui  al
regolamento  (CE)  n. 1998/2006  della  Commissione,  del 15 dicembre
2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.

  233.  Agli esercenti attivita' di rivendita di generi di monopolio,
operanti  in  base  a  concessione  amministrativa,  per ciascuno dei
periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, e' concesso un credito d'imposta
per  le  spese  sostenute  per  l'acquisizione  e  l'installazione di
impianti  e  attrezzature  di  sicurezza e per favorire la diffusione
degli  strumenti  di  pagamento  con  moneta  elettronica, al fine di
prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

  234.  Il  credito  d'imposta di cui al comma 233, determinato nella
misura  dell'80  per  cento  del costo sostenuto per i beni e servizi
indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di
1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo
d'imposta,  deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa
dichiarazione   dei   redditi.  Esso  puo'  essere  fatto  valere  in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n. 241,  e successive modificazioni, non concorre alla
formazione  del  reddito  ai  fini delle imposte sui redditi, ne' del
valore  della  produzione  netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli  61  e  109,  comma 5,  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

  235.  La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta
nel  limite  di  spesa  complessivo  di 5 milioni di euro per ciascun
anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

  236.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, sono fissate le modalita' di attuazione dei commi da
233 a 235.

  237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il
limite  di  cui  al  comma 234, puo' essere fruita esclusivamente nel
rispetto   dell'applicazione  della  regola  de  minimis  di  cui  al
regolamento  (CE)  n. 1998/2006  della  Commissione,  del 15 dicembre
2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea agli aiuti di importanza minore.

  238.  Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio  2001,  n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  239.  Gli  aiuti  comunitari  di  cui  all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge  10  gennaio  2006, n.2, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  11  marzo  2006,  n. 81,  esclusi  dal  concorso  alla
formazione  del  reddito  in  base  a  quanto  previsto  dalla stessa
disposizione,   non  concorrono  alla  formazione  del  valore  della
produzione  netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  di  cui  al  titolo I del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.

  240.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali
sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici
territori  nazionali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto-legge 1°
ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre   2001,  n. 418,  nonche'  le  disposizioni  in  materia  di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero  con  energia  geotermica,  di cui all'articolo 6 del medesimo
decreto-legge.

  241.  E'  istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilita' autonoma e
separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le
vittime   che   hanno   contratto   patologie  asbesto-correlate  per
esposizione  all'amianto  e  alla  fibra  "fiberfrax",  e  in caso di
premorte in favore degli eredi.

  242.  Le  prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e
si  cumulano  ai  diritti  di  cui  alle  norme  generali  e speciali
dell'ordinamento.

  243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria
dotazione  finanziaria,  una  prestazione  economica, aggiuntiva alla
rendita,  diretta  o  in favore di superstiti, liquidata ai sensi del
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno  1965,  n. 1124,  o  dell'articolo 13, comma 7, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

  244.  Il  finanziamento  del Fondo di cui al comma 241 e' a carico,
per  un  quarto,  delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello
Stato.  L'onere  a carico dello Stato e' determinato in 30 milioni di
euro  per  gli  anni  2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una
addizionale   sui   premi  assicurativi  relativi  ai  settori  delle
attivita' lavorative comportanti esposizione all'amianto.

  245.  Per  la  gestione del Fondo di cui al comma 241 e' istituito,
senza  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica, un comitato
amministratore  la  cui composizione, la cui durata in carica e i cui
compiti  sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  da  emanare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

  246.  L'organizzazione  e  il  finanziamento  del  Fondo  di cui al
comma 241,  nonche'  le  procedure e le modalita' di erogazione delle
prestazioni,  sono  disciplinati con regolamento adottato con decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

  247.  Per  il  finanziamento  di  investimenti per il potenziamento
della   rete   infrastrutturale   e  dei  servizi  nei  porti  e  nei
collegamenti  stradali  e  ferroviari  nei porti, con priorita' per i
collegamenti  tra  i  porti e la viabilita' stradale e ferroviaria di
connessione,  e'  attribuito alle regioni e alle province autonome di
Trento  e  di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul
valore  aggiunto  e delle accise relative alle operazioni nei porti e
negli interporti.

  248.  La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano e' computata, a decorrere
dall'anno  2008,  a  condizione  che il gettito complessivo derivante
dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari
a  quanto  previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con
riferimento  all'incremento  delle  riscossioni  nei  porti  e  negli
interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal
consuntivo dell'anno precedente.

  249.  A  tal  fine  e'  istituito,  nello  stato  di previsione del
Ministero  dei  trasporti,  a  decorrere  dal  2008,  un fondo per il
finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari per i porti. Il fondo e' alimentato dalle somme
determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo
specifico  fondo  dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
con  il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  di  attuazione  dell'articolo 1, comma 990, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo e' ripartito con decreto del
Ministro  dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro delle infrastrutture, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, al netto della quota di
gettito   eventualmente  gia'  spettante  alla  regione  o  provincia
autonoma  a  norma  dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta
comunque  l'80  per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti
nel territorio regionale.

  250.  Con  decreto  del  Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro delle
infrastrutture,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le
modalita' attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi
erariali e del trasferimento del fondo di cui al comma 249, nonche' i
criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli
interventi.

  251.   Al   comma 1  dell'articolo  3  del  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  22  novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: "dello 0,6
per mille" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,8 per mille".

  252.  All'articolo  1,  comma 14,  della  legge  27  dicembre 2006,
n. 296,  dopo  il  primo  periodo, sono inseriti i seguenti: "Ai fini
dell'accertamento  l'Agenzia  delle  entrate ha l'onere di motivare e
fornire  elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori
ricavi  o  compensi  derivanti  dall'applicazione degli indicatori di
normalita'  economica  di  cui  al  presente  comma, approvati con il
decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 20 marzo 2007,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76
del  31  marzo  2007, e successive modificazioni, fino all'entrata in
vigore  dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche
di  concertazione  con  le categorie, della disciplina richiamata dal
presente  comma.  In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o
compensi  inferiori  a  quelli  previsti  dagli  indicatori di cui al
presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici".

  253.  Al  primo  comma dell'articolo  37 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n. 600,   e  successive
modificazioni,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I criteri
selettivi   per   l'attivita'  di  accertamento  di  cui  al  periodo
precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti
prioritariamente  nei  confronti  dei  soggetti diversi dalle imprese
manifatturiere  che  svolgono  la  loro  attivita' in conto terzi per
altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento".

  254.  Al  primo  comma dell'articolo  51 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "I criteri selettivi per
l'attivita'  di  accertamento  di cui al periodo precedente, compresa
quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei
confronti  dei  soggetti  diversi  dalle  imprese  manifatturiere che
svolgono la loro attivita' in conto terzi per altre imprese in misura
non inferiore al 90 per cento".

  255.  Nel  fissare  i  criteri selettivi di cui all'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato,  da  ultimo,  dal comma 254 del presente articolo, per il
quinquennio  2008-2012  si  stabilisce  la  misura  in cui gli uffici
dovranno  concentrare  l'attivita'  di controllo sui contribuenti che
abbiano  computato  in detrazione in misura superiore al 50 per cento
del  relativo  ammontare  l'imposta  afferente  agli  acquisti  delle
apparecchiature   terminali  per  il  servizio  radiomobile  pubblico
terrestre  di  telecomunicazioni  e  delle  relative  prestazioni  di
gestione.

  256.  Al  comma 219  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "A tal fine, la
lettera  d)  del  predetto  comma 109  si interpreta nel senso che le
conseguenti   attivita'   estimali,   incluse  quelle  gia'  affidate
all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima".

  257.  All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "1-bis.  Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575,   e   successive   modificazioni,   possono   essere  ammesse
all'amministrazione  straordinaria,  alle  condizioni  e  nelle forme
previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1".

  258.  Fino  alla definizione della riforma organica del governo del
territorio,  in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime
di  spazi  pubblici  o  riservati  alle attivita' collettive, a verde
pubblico  o  a  parcheggi  di  cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici  2  aprile  1968,  n. 1444, e alle relative leggi regionali,
negli   strumenti   urbanistici   sono   definiti   ambiti   la   cui
trasformazione  e'  subordinata  alla  cessione gratuita da parte dei
proprietari,  singoli  o  in  forma consortile, di aree o immobili da
destinare  a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno
locale  e  in relazione all'entita' e al valore della trasformazione.
In tali ambiti e' possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura
di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

  259.   Ai  fini  dell'attuazione  di  interventi  finalizzati  alla
realizzazione   di   edilizia   residenziale   sociale,   di  rinnovo
urbanistico  ed  edilizio,  di riqualificazione e miglioramento della
qualita'  ambientale  degli insediamenti, il comune puo', nell'ambito
delle  previsioni  degli strumenti urbanistici, consentire un aumento
di  volumetria  premiale  nei  limiti  di  incremento  massimi  della
capacita' edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.

  260.  Per  il  miglioramento  e  la sicurezza delle comunicazioni e
delle   dotazioni  informatiche,  a  valere  sulle  maggiori  entrate
derivanti  dalle  disposizioni  dei  commi  da 167 a 289 del presente
articolo  nonche'  della presente legge, e' autorizzato in favore del
Corpo della guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.

  261.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Le  disposizioni  del  primo  periodo  del  terzo  comma non  si
applicano  in  caso  di  uso  personale o familiare dell'imprenditore
ovvero  di  messa  a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei
dipendenti:
     a) di  veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla
base  di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la
detrazione   dell'imposta   e'   stata   operata  in  funzione  della
percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;
     b) delle  apparecchiature  terminali per il servizio radiomobile
pubblico  terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di  gestione,  qualora  sia  stata  computata in detrazione una quota
dell'imposta  relativa  all'acquisto  delle predette apparecchiature,
pure  sulla  base  di contratti di locazione, anche finanziaria, e di
noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore
alla  misura  in  cui  tali  beni  e servizi sono utilizzati per fini
diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo";

   b) all'articolo 10 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Sono  altresi'  esenti  dall'imposta  le  prestazioni  di servizi
effettuate  nei  confronti  dei  consorziati  o soci da consorzi, ivi
comprese  le  societa'  consortili  e  le  societa'  cooperative  con
funzioni  consortili,  costituiti  tra  soggetti  per  i  quali,  nel
triennio  solare  precedente,  la  percentuale  di  detrazione di cui
all'articolo   19-bis,   anche   per   effetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo  36-bis,  sia  stata  non  superiore  al 10 per cento, a
condizione  che  i  corrispettivi  dovuti  dai  consorziati o soci ai
predetti  consorzi  e  societa'  non superino i costi imputabili alle
prestazioni stesse";

   c) all'articolo 13, il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
   "In deroga al primo comma:
    a) per  le  operazioni  imponibili effettuate nei confronti di un
soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del diritto alla detrazione e'
limitato  a  norma  del  comma 5  dell'articolo 19, anche per effetto
dell'opzione  di  cui  all'articolo  36-bis,  la  base  imponibile e'
costituita  dal valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione e' effettuata
da  societa'  che  direttamente  o  indirettamente  controllano  tale
soggetto,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla il predetto soggetto;
    b) per  la  messa  a  disposizione  di  veicoli stradali a motore
nonche'  delle  apparecchiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico  terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale  dipendente  la  base  imponi-bile e' costituita dal valore
normale  dei  beni  e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un corrispettivo
inferiore a tale valore.
    Per  le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o
importazione  la  detrazione  e' stata ridotta ai sensi dell'articolo
19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilita' oggettiva, la base
imponibile e' determinata moltiplicando per la percentuale detraibile
ai  sensi  di  tali  disposizioni  l'importo determinato ai sensi dei
commi precedenti";

   d)  all'articolo  14  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti commi:
 "Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale e'
determinato  ai  sensi  del  terzo  e  del  quarto comma del presente
articolo   se   i   beni   ceduti  o  i  servizi  prestati  rientrano
nell'attivita'  propria dell'impresa; diversamente, il valore normale
e' costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni
stessi  e  per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la
prestazione dei servizi stessi.
   Agli  effetti  della  lettera b) del terzo comma dell'articolo 13,
per  la  messa  a disposizione di veicoli stradali a motore si assume
come  valore  normale  quello  determinato  a norma dell'articolo 51,
comma 4,  lettera  a),  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,   e   successive   modificazioni,   comprensivo  delle  somme
eventualmente  trattenute  al  dipendente e al netto dell'imposta sul
valore aggiunto compresa in detto importo";

   e) all'articolo 19-bis1:
    1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
    "a) l'imposta   relativa   all'acquisto   o  all'importazione  di
aeromobili  e  dei  relativi  componenti  e  ricambi  e'  ammessa  in
detrazione   se   i   beni  formano  oggetto  dell'attivita'  propria
dell'impresa  o  sono  destinati  ad essere esclusivamente utilizzati
come  strumentali  nell'attivita'  propria dell'impresa ed e' in ogni
caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
    b) l'imposta  relativa  all'acquisto  o all'importazione dei beni
elencati  nell'allegata  tabella  B  e  delle  navi e imbarcazioni da
diporto  nonche'  dei  relativi  componenti  e  ricambi e' ammessa in
detrazione  soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa  ed  e'  in  ogni  caso esclusa per gli esercenti arti e
professioni;
    c) l'imposta  relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli
stradali  a  motore,  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  f)
dell'allegata  tabella  B,  e  dei  relativi  componenti e ricambi e'
ammessa  in  detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli
non   sono  utilizzati  esclusivamente  nell'esercizio  dell'impresa,
dell'arte  o  della  professione.  La disposizione non si applica, in
ogni  caso,  quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attivita'
propria  dell'impresa  nonche'  per  gli  agenti  e rappresentanti di
commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli
a  motore,  diversi  dai  trattori  agricoli o forestali, normalmente
adibiti  al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima
autorizzata  non  supera  3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto;
    d) l'imposta   relativa   all'acquisto   o   all'importazione  di
carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto
e veicoli stradali a motore, nonche' alle prestazioni di cui al terzo
comma dell'articolo  16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione  e  impiego,  compreso  il  transito  stradale,  dei beni
stessi,  e'  ammessa  in  detrazione  nella  stessa  misura in cui e'
ammessa    in    detrazione   l'imposta   relativa   all'acquisto   o
all'importazione  di  detti  aeromobili, natanti e veicoli stradali a
motore";

    2)  alla  lettera  e),  le parole: "ed al transito stradale delle
autovetture  e  autoveicoli  di cui all'articolo 54, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" sono soppresse;
    3) la lettera g) e' abrogata;

   f) nella  tabella  A, parte III, nel numero 7) la parola: "non" e'
soppressa e il numero 1) e' sostituito dal seguente:
   "1)  Cavalli,  asini,  muli  e bardotti, vivi, destinati ad essere
utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari";
   g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.
  262. All'articolo   6   della  legge  13  maggio  1999,  n. 133,  e
successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.

  263.  All'articolo  44,  comma 1,  della  legge  21  novembre 2000,
n. 342,  le parole: "con l'aliquota del 10 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'aliquota ordinaria".

  264. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:
   a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e al comma 262
si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008;
   b) le  disposizioni  di  cui  al  comma 261,  lettere  c) e d), si
applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;
   c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e
al  comma 263 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia,
per   le   operazioni  relative  a  veicoli  stradali  a  motore,  le
disposizioni  di  cui  alle  lettere  a),  e)  e  g) del comma 261 si
applicano dal 28 giugno 2007.

  265. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212,  per  gli  atti  formati  anteriormente al 4 luglio 2006 deve
intendersi  che  le  presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e
23-bis,  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248, valgano, agli
effetti tributari, come presunzioni semplici.

  266.  Sono  definiti  "gruppi  di  acquisto  solidale"  i  soggetti
associativi  senza  scopo  di  lucro  costituiti  al fine di svolgere
attivita'   di  acquisto  collettivo  di  beni  e  distribuzione  dei
medesimi,  senza  applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli
aderenti,   con  finalita'  etiche,  di  solidarieta'  sociale  e  di
sostenibilita'   ambientale,   in   diretta  attuazione  degli  scopi
istituzionali  e con esclusione di attivita' di somministrazione e di
vendita.

  267.  Le  attivita'  svolte  dai  soggetti  di  cui  al  comma 266,
limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano
commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
ferme  restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma,
del  medesimo  decreto,  e  ai  fini  dell'applicazione del regime di
imposta  del  testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  268.  All'onere  derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e
267,  valutato  in  200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5,  comma 3-ter,  del  decreto-legge 1°
ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2005, n. 244.

  269.  All'articolo  12  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, al comma 2, dopo le parole: "un quinquennio" la parola: "tre"
e'  sostituita  dalla  seguente:  "quattro"  e  dopo  le  parole: "lo
scontrino  fiscale"  sono  inserite  le seguenti: "compiute in giorni
diversi,".

  270.  Si  considerano  valide  le  trasmissioni  degli  elenchi dei
clienti  e  fornitori,  di  cui  all'articolo  37,  commi  8 e 9, del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate
entro   il  termine  del  15  novembre  2007.  271.  Al  comma 37-bis
dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, le parole:
"immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2008" sono sostituite
dalle  seguenti:  "immessi  sul  mercato  a  decorrere dal 1° gennaio
2009".

  272.  Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione
del   periodo   precedente   si  applica  anche  ai  redditi  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente delle
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  e successive modificazioni,
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004".

  273.  All'articolo  2,  comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286,  e  successive  modificazioni,  dopo  il  quinto  periodo  e'
inserito  il  seguente:  "Tali  redditi producono effetto fiscale, in
deroga   alle  vigenti  disposizioni,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione".

  274.  All'articolo  1,  comma 57,  ultimo  periodo,  della legge 27
dicembre  2006,  n. 296,  e successive modificazioni, dopo le parole:
"della  fiscalita'" sono inserite le seguenti: ", delle cui banche di
dati e' comunque contitolare,".

  275.  All'articolo  9,  comma 3-bis,  del decreto-legge 30 dicembre
1993,  n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita
dalla seguente: "e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96".

  276.  Sono  soggetti  all'obbligo  della voltura catastale previsto
dall'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 650,  gli atti soggetti ad iscrizione nel registro
delle  imprese  che  comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche,
anche  se  non  direttamente  conseguenti  a modifica, costituzione o
trasferimento   di   diritti  reali.  Le  modalita'  attuative  delle
disposizioni  del presente comma sono stabilite con provvedimento del
direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  adottato  d'intesa  con il
direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del
Ministero dello sviluppo economico.

  277.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal comma 336 dell'articolo 1
della   legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  gli  uffici  provinciali
dell'Agenzia    del   territorio,   qualora   rilevino   la   mancata
presentazione  degli  atti  di  aggiornamento  catastale da parte dei
soggetti  obbligati,  ne  richiedono  la  presentazione  ai  soggetti
titolari.  Nel  caso  in  cui  questi ultimi non ottemperino entro il
termine  di  novanta  giorni dalla data di ricevimento della suddetta
richiesta,   gli   uffici   dell'Agenzia  del  territorio  provvedono
d'ufficio,   attraverso   la   redazione   dei   relativi   atti   di
aggiornamento,  con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti,
degli  oneri  stabiliti  in  attuazione del comma 339 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  278.  L'articolo  23  della  legge  27  febbraio  1985,  n. 52,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni
quindici  giorni  al procuratore della Repubblica del tribunale nella
cui circoscrizione e' stabilito l'ufficio copia del registro generale
d'ordine su supporto informatico o con modalita' telematiche".

  279.  In  deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile,
fino   a   quando  non  sara'  data  attuazione  a  quanto  stabilito
dall'articolo  61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro
generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

  280.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio e'
assegnato  uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4
milioni  di  euro  nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009,
per  la  corresponsione di incentivi alla mobilita' territoriale e di
indennita'  di  trasferta  al  personale  dipendente, con particolare
riguardo  al  processo  di decentramento delle funzioni catastali. Al
relativo  onere  si  provvede con le maggiori entrate derivanti dagli
interventi  di  cui  ai commi 276 e 277, nonche' con le riduzioni dei
costi   conseguenti   alle   misure  di  semplificazione  in  materia
ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

  281.  Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite
ai  sensi  dell'articolo  66  del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112,  e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono
applicabili  ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del
regolamento  di  cui  al  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827. Le
disposizioni  contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite
ai  responsabili  delle strutture comunali sovraordinate a quelle che
effettuano riscossioni erariali.

  282.  All'articolo  110,  comma 6,  del  testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a):
    1)  dopo  le  parole:  "quelli  che,"  sono inserite le seguenti:
"dotati   di  attestato  di  conformita'  alle  disposizioni  vigenti
rilasciato   dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze  -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e";
    2)  le  parole:  "gli elementi di abilita' o intrattenimento sono
presenti   insieme  all'elemento  aleatorio"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti anche
elementi  di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di
scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando   appositamente   le   opzioni  di  gara  ritenute  piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco";

   b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
   "a-bis)  con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze  - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere
prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)".

  283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte
e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008.

  284.  Al  comma 271  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  le  parole:  "dal  periodo  d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2006"  sono  sostituite dalle seguenti: "dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007".

  285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari
a  350  milioni  di  euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per
l'anno  2009,  e'  iscritto  nel  Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

  286.  Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge
27   dicembre  2006,  n. 296,  si  applicano,  nella  misura  e  alle
condizioni  previste,  anche alle spese relative alla sostituzione di
impianti  di  climatizzazione  invernale  con pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

  287. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via
previsionale  e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune,
a  fronte  della  diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli
immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, introdotto dal
comma 5  del  presente  articolo, e' determinato con riferimento alle
aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

  288.  A  decorrere  dall'anno  2009,  in attesa dell'emanazione dei
provvedimenti  attuativi  di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo  19  agosto  2005,  n. 192,  il  rilascio del permesso di
costruire    e'    subordinato    alla    certificazione   energetica
dell'edificio, cosi' come previsto dall'articolo 6 del citato decreto
legislativo   n. 192   del   2005,   nonche'   delle  caratteristiche
strutturali  dell'immobile  finalizzate  al  risparmio  idrico  e  al
reimpiego delle acque meteoriche.

  289.  All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
   "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al
comma 1,  ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere
prevista,  per  gli  edifici di nuova costruzione, l'installazione di
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1
kW   per   ciascuna   unita'   abitativa,   compatibilmente   con  la
realizzabilita'    tecnica    dell'intervento.   Per   i   fabbricati
industriali,  di  estensione  superficiale  non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima e' di 5 kW".

  290.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  ai  fini  della tutela del cittadino consumatore, con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa
sui   prodotti   energetici   usati   come   carburanti  ovvero  come
combustibili  per  riscaldamento  per usi civili, stabilite dal testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di  cui  al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni,  sono  diminuite  al  fine  di  compensare le maggiori
entrate  dell'imposta  sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni
del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

  291.  Il  decreto  di  cui  al  comma 290 puo' essere adottato, con
cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in
misura  pari  o  superiore,  sulla  media  del  periodo,  a due punti
percentuali  rispetto  al  valore  di  riferimento, espresso in euro,
indicato  nel  Documento  di programmazione economico-finanziaria; il
medesimo  decreto  non  puo'  essere  adottato  ove,  nella media del
semestre   precedente,  si  verifichi  una  diminuzione  del  prezzo,
determinato  ai  sensi  del comma 290, rispetto a quello indicato nel
Documento  di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui
al  comma 290  puo' essere adottato al fine di variare le aliquote di
accisa,  qualora  il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
rispetto  al  valore  di  riferimento, espresso in euro, indicato nel
Documento di programmazione economico-finanziaria.

  292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso
derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel
rispetto  della  normativa  comunitaria  in materia di livelli minimi
delle accise.

  293.  In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290
e' adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro
il 28 febbraio 2008.

  294.  Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di
accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di
spesa  relative  alle  agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di
cui  all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente
con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
prelevate  dalla  contabilita' speciale di tesoreria n. 1778 "Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio" e versate all'entrata del bilancio
dello  Stato  per  essere  destinate,  a  decorrere  dal  2008,  agli
interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre  1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio  1999,  n. 40,  come  prorogati  dall'articolo  45, comma 1,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1999,  n. 488.  Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  295.  Al  fine  di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto
pubblico  locale,  di attuare il processo di riforma del settore e di
garantire  le  risorse  necessarie  per  il mantenimento dell'attuale
livello  dei  servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni
precedenti,  alle  regioni  a  statuto  ordinario  e' riconosciuta la
compartecipazione    al   gettito   dell'accisa   sul   gasolio   per
autotrazione.

  296.  La  compartecipazione  di  cui  al  comma 295  e'  attribuita
mensilmente  a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura
complessiva  indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A
decorrere  dall'anno  2011  le quote di compartecipazione di ciascuna
regione   a   statuto  ordinario  restano  determinate  nella  misura
stabilita   per   lo  stesso  anno  2011  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  in  modo  tale  che  le  stesse, applicate ai volumi di
gasolio  impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno
2010  in  ciascuna  regione,  consentano  di  corrispondere l'importo
complessivo  come  determinato  nella  citata tabella 1 allegata alla
presente  legge  e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in
base  al  comma 302.  Con  lo  stesso  decreto  sono  individuate  le
modalita'   di  trasferimento  delle  somme  spettanti  alle  singole
regioni.  Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere
attribuite  a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili
determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.

  297.  La  compartecipazione  di  cui  al comma 296 sostituisce e, a
decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:
   a) compensazione  della  minore  entrata  registrata relativamente
alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3,
comma 12-bis,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, per un importo
annuo pari a 254,9 milioni di euro;
   b) trasferimenti   di  cui  agli  articoli  8  e  20  del  decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per
un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
   c) compensazione  della  riduzione  dell'accisa  sulla benzina non
compensata  dal  maggior  gettito delle tasse automobilistiche di cui
all'articolo  1,  comma 58,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive  modificazioni,  per un importo annuo pari a 342,5 milioni
di euro;
   d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al
settore  del  trasporto  pubblico  locale  di cui all'articolo 23 del
decreto-legge    24    dicembre   2003,   n. 355,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1,
comma 2,  del  decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1,
comma 1230,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, per un importo
annuo pari a 480,2 milioni di euro.

  298.  A  decorrere  dall'anno  2008, al fine di adeguare le risorse
destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di
cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
e  successive  modificazioni,  e'  attribuita  alle regioni a statuto
ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante
per  autotrazione,  ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del
comma 296  del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860
euro  per  l'anno  2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920
euro  a  partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei
rispettivi territori regionali.

  299.  L'ammontare  della  quota  di  compartecipazione  di  cui  al
comma 298 e' versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento
dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto
corrente   aperto  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  La
ripartizione  tra  le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse
spettanti  ai  sensi  del  comma 298  e'  effettuata  sulla  base dei
quantitativi  di  gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti
di  distribuzione  di  carburanti,  come  risultanti  dai registri di
carico  e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di  cui  al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere
dalla  ripartizione  relativa  all'anno 2011, le somme spettanti alle
regioni  a  statuto  ordinario  ai sensi del comma 298 possono essere
rideterminate  sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire
con  decreto  del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro per gli affari
regionali   e   le  autonomie  locali,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di
adozione  e  di  applicazione,  da  parte  delle  regioni,  di quanto
stabilito  dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 298 e di quelle
contenute nel presente comma.

  300.  E' istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio
nazionale   sulle   politiche  del  trasporto  pubblico  locale,  cui
partecipano  i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni
e  degli  enti  locali, al fine di creare una banca dati e un sistema
informativo  pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la
verifica  dell'andamento del settore e del completamento del processo
di  riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio e' autorizzata la
spesa  di  2  milioni  di  euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con
decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il  Ministro per gli affari
regionali  e  le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di
cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni,  sono definiti i criteri e le modalita' di
monitoraggio  delle  risorse  destinate  al  settore  e  dei relativi
servizi,  ivi  comprese  quelle relative agli enti locali, nonche' le
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta
annualmente  alle  Camere  un  rapporto  sullo  stato  del  trasporto
pubblico locale.

  301.  A  decorrere  dall'anno  2008  non puo' essere previsto alcun
trasferimento   aggiuntivo   a   carico   del  bilancio  dello  Stato
finalizzato  al  finanziamento  delle  spese  correnti  del trasporto
pubblico  locale,  ivi  compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali
degli  addetti  al comparto successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  legge.  Le  regioni a statuto ordinario riversano le
risorse  destinate  agli  enti  locali  entro quattro mesi dalla data
della  loro  acquisizione, ferma restando la possibilita' di adottare
una  modalita'  di  versamento  di maggior favore per gli stessi enti
locali.

  302.  Le  risorse  per  i servizi di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo   19   novembre   1997,   n. 422,  continuano  ad  essere
corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla
loro  sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui
al  comma 296;  a  tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto  con il Ministro dei trasporti e con il
Ministro  per  gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da emanare entro il 15
febbraio 2010, e' individuata la somma spettante a ciascuna regione a
statuto  ordinario,  di  cui tenere conto ai fini dell'emanazione del
decreto di cui al comma 296.

  303.   Nelle   more   di  un'organica  riforma  del  sistema  degli
ammortizzatori  sociali,  e' esteso al settore del trasporto pubblico
locale  il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

  304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali   e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dei  trasporti,  il  Fondo per la promozione e il sostegno
dello  sviluppo  del  trasporto pubblico locale, con una dotazione di
113  milioni  di  euro  per  l'anno  2008, di 130 milioni di euro per
l'anno  2009  e  di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni
successivi,   al   finanziamento  del  Fondo  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  11,  comma 3,  lettera  f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468,  e  successive  modificazioni.  Le  risorse  del  Fondo  sono
destinate  alle  finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 1031, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di
cui  all'articolo  9  della  legge  26  febbraio 1992, n. 211, con le
procedure   e   le  modalita'  previste  da  tali  disposizioni.  Gli
interventi  finanziati,  ai  sensi  e con le modalita' della legge 26
febbraio  1992,  n. 211,  con  le  risorse  di cui al presente comma,
individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al
completamento  delle  opere  in  corso di realizzazione in misura non
superiore  al  20  per cento. Il finanziamento di nuovi interventi e'
subordinato  all'esistenza  di parcheggi di interscambio, ovvero alla
loro  realizzazione, che puo' essere finanziata con le risorse di cui
al presente comma.

  305.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui al comma 304 tra le
finalita'  ivi  previste  e'  definita  con  decreto del Ministro dei
trasporti,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
In  fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse
sono  ripartite in pari misura tra le finalita' previste. A decorrere
dall'anno  2011 la ripartizione delle risorse tra le finalita' di cui
al  comma 304 e' effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di
principi  di  premialita' che incentivino l'efficienza, l'efficacia e
la  qualita'  nell'erogazione dei servizi, la mobilita' pubblica e la
tutela   ambientale.  All'articolo  1,  comma 1032,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, la lettera d) e' abrogata.

  306.  All'articolo  1,  comma 1031,  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
  "c-bis)  per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad
un  servizio  minimo  di  trasporto  pubblico  locale  per  garantire
collegamenti  con  isole  minori  con  le quali esiste un fenomeno di
pendolarismo;
  c-ter)  all'acquisto  dei  veicoli  di  cui alle lettere a) e b) e'
riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo".

  307.  Al  Ministero  dei  trasporti e' altresi' destinata una quota
pari  a  12  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008  per la
riattivazione,  in  via  d'urgenza,  dei  lavori  di realizzazione di
sistemi  innovativi  di  trasporto  in  ambito  urbano, interrotti in
relazione   all'apertura   di  procedimenti  tesi  a  riesaminare  le
procedure  contrattuali  da  parte  della  Corte  di  giustizia delle
Comunita' europee.

  308.  A  decorrere  dall'anno  2008  i finanziamenti statali per il
rinnovo  del  contratto  relativo  al  settore del trasporto pubblico
locale  di  cui  alle  disposizioni  richiamate  nel  comma 297  sono
corrisposti   direttamente  alle  regioni  a  statuto  ordinario  dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze con le modalita' di cui al
comma 296.  L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali
del  settore  del  trasporto  pubblico locale dal patto di stabilita'
interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.

  309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le
spese  sostenute  entro  il  31  dicembre  2008  per l'acquisto degli
abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico locale, regionale e
interregionale  spetta  una  detrazione dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza  del  suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un
importo  delle  spese  stesse non superiore a 250 euro. La detrazione
spetta   sempreche'  le  spese  stesse  non  siano  deducibili  nella
determinazione  dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare il
reddito  complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa e' stata
sostenuta  nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  che  si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2
del medesimo articolo 12.

  310.  L'articolo  3,  comma 1,  del  decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 833,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987,
n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del
medesimo   decreto-legge,   nonche'   quelle   che  gli  enti  locali
proprietari  o  soci  hanno  versato  o  versano per il ripiano delle
perdite  di  esercizio  dell'azienda  o  del  consorzio  di  pubblico
trasporto,  ancorche'  riferite  ad esercizi precedenti al 1982, come
pure  quelle  provenienti  dal  Fondo  nazionale  per  il ripiano dei
disavanzi  di  esercizio  di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile
1981,  n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli
articoli 61 e 109, comma 5, nonche' dell'articolo 84, comma 1, quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del   Presidente   della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  e
successive modificazioni.

  311.  I  crediti  vantati  dalla  societa'  Ferrovie della Calabria
s.r.l.  nei  confronti  della  regione  Calabria  e  rientranti nella
regolazione   delle   partite  debitorie  di  cui  all'articolo  145,
comma 30,   della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388,  e  successive
modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi
pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale
governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad
investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari
gestiti dalla medesima societa'.

  312.   Sono   abrogate  le  disposizioni  recate  dall'articolo  3,
comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20,
comma 2,   del  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n. 422,  e
dall'articolo  1,  comma 58,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni.

  313.  Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale
attraverso  il  recupero  e  il  riuso  di beni immobili pubblici, in
coerenza  con  gli  indirizzi  di  sviluppo territoriale, economico e
sociale e con gli obiettivi di sostenibilita' e qualita' territoriale
e  urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, tramite l'Agenzia
del  demanio,  nel  rispetto  delle attribuzioni costituzionali delle
regioni,  d'intesa  con  gli  enti  territoriali  interessati,  e nel
rispetto   dei   piani  urbanistici  comunali,  individua  ambiti  di
interesse   nazionale  nei  quali  sono  presenti  beni  immobili  di
proprieta'  dello  Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere,
in  ciascun  ambito,  un  programma unitario di valorizzazione di cui
all'articolo  3,  comma 15-bis,  del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.  Il  complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il
Piano  di  valorizzazione  dei  beni  pubblici per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali.

  314.  Il  Piano  di  cui  al  comma 313  e'  proposto  dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali,  sentiti  i  Ministri  competenti, ed e'
approvato  d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  e  successive
modificazioni,  anche in applicazione delle previsioni del codice dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  di cui al decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n. 42.  In tale Piano, oltre all'individuazione degli
ambiti  di  intervento,  sono determinati gli obiettivi di azione, le
categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse,
i criteri, i tempi e le modalita' di attuazione dei programmi unitari
di  intervento,  nonche'  ogni  altro  elemento  significativo per la
formazione dei suddetti programmi.

  315.  Sulla  base  delle  indicazioni contenute nel Piano di cui al
comma 313,  la  regione e gli enti territoriali e locali interessati,
d'intesa  con  il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto
con  il  Ministero per i beni e le attivita' culturali, promuovono la
formazione  dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli
interventi,  le modalita' di attuazione, le categorie di destinazioni
d'uso compatibili, l'entita' e la modalita' di attribuzione agli enti
territoriali  di  quota  parte  del plusvalore da realizzare, nonche'
ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto
nei programmi medesimi.

  316.  Per  la  definizione  dei  contenuti, finalita', condizioni e
limiti  per  l'attuazione  dei  programmi  unitari  di valorizzazione
concorrono  le  amministrazioni  centrali e territoriali interessate,
nonche'  tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza
di  servizi  di  cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  e  successive modificazioni, con particolare riguardo
all'identificazione  delle  modalita'  di intervento per gli immobili
soggetti   a   tutela   ambientale,   paesaggistica,  architettonica,
archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel
pieno  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi
necessari  per  la  migliore definizione progettuale degli interventi
compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

  317.  Ciascun programma unitario di valorizzazione e' approvato con
decreto  del  presidente della regione o della provincia interessata,
d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali. I consigli comunali
provvedono  alla  ratifica  del  programma,  a pena di decadenza, nel
rispetto  delle  forme  di  pubblicita'  e  di  partecipazione, entro
novanta  giorni  dall'emanazione  del  predetto  decreto. La suddetta
approvazione  produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo
unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle
relative  leggi  regionali,  nonche',  ove  necessario,  la  relativa
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  per  le  opere  pubbliche o di
interesse generale in esso comprese.

  318.  Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso,
in  relazione alla sua approvazione, puo' assumere, in considerazione
della  tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore
e   gli  effetti  dei  piani,  programmi  e  strumenti  attuativi  di
iniziativa  pubblica  e  privata,  ai  sensi  della vigente normativa
nazionale  e  regionale.  Al  programma unitario di valorizzazione e'
applicabile,  ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge
1° agosto 2002, n. 166.

  319.  Per  la  predisposizione  degli  studi  di  fattibilita', dei
progetti  e  di  eventuali  ulteriori  misure di accompagnamento e di
supporto  del  Piano  di  cui  al  comma 313 si provvede a valere sul
capitolo  relativo  alle  somme da attribuire all'Agenzia del demanio
per   l'acquisto   dei   beni   immobili,  per  la  manutenzione,  la
ristrutturazione,  il  risanamento  e  la valorizzazione dei beni del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi  sugli  immobili  confiscati alla criminalita', fino ad un
importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

  320.  All'articolo  27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13-ter, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia
del  demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento,
riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in
coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica
previsto  dalla  legislazione  nazionale  e  regionale, allo scopo di
favorirne  la  riallocazione  in  aree  maggiormente  funzionali  per
migliorare  l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31
ottobre  2008,  con  le  stesse modalita' indicate nel primo periodo,
immobili   non   piu'  utilizzati  per  finalita'  istituzionali,  da
consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonche'
altre  strutture,  per  un  valore  complessivo  pari  almeno a 2.000
milioni di euro";
   b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:
   "13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:
    a) individua,  oltre  gli  immobili  non  piu'  utilizzati, anche
quelli  parzialmente  utilizzati  e quelli in uso all'Amministrazione
della  difesa  nei  quali  sono  tuttora  presenti  funzioni  altrove
ricollocabili;
    b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando
le opere da realizzare;
    c) quantifica    il   costo   della   costruzione   ex   novo   e
dell'ammodernamento  delle  infrastrutture  individuate  e quello del
trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;
    d) stabilisce   le   modalita'   temporali   delle  procedure  di
razionalizzazione,  accorpamento,  riduzione  e  ammodernamento e del
successivo rilascio dei beni immobili non piu' in uso.
   13-ter.2.  Le  infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni
di  piu'  ampi  compendi  ancora  in  uso  al Ministero della difesa,
individuati  nell'ambito  del  programma  di  cui  ai  commi 13-ter e
13-ter.1,   sono  consegnati  all'Agenzia  del  demanio  ad  avvenuta
riallocazione  delle  funzioni  presso  idonee e funzionali strutture
sostitutive.   La   riallocazione   puo'   avvenire  sia  tramite  la
trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con
costruzioni  ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli strumenti
urbanistici  e  salvaguardando  l'integrita'  delle  aree  di  pregio
ambientale  anche  attraverso  il  ricorso  ad  accordi o a procedure
negoziate  con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in
attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 15-bis,
del   decreto-legge   25  settembre  2001,  n. 351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire
la riallocazione delle predette funzioni e' istituito, nello stato di
previsione  del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la
cui  dotazione  e'  determinata  dalla legge finanziaria in relazione
alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1
e  al  quale  concorrono  anche proventi derivanti dalle attivita' di
valorizzazione  e  di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio
con  riguardo  alle  infrastrutture  militari,  agli  immobili e alle
porzioni  di  piu'  ampi  compendi  ancora  in uso al Ministero della
difesa, oggetto del presente comma".

  321.  Per  favorire  i processi di mobilita' alternativa nei centri
storici di citta' di particolare rilievo urbanistico e culturale gia'
riconosciuti  dall'UNESCO come patrimonio dell'umanita', e' istituito
un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a
4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

  322.   Le  banche  appositamente  convenzionate  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono  autorizzate  alla  stipula di
contratti  di  mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di
edifici  situati  nei  centri  storici  dei  comuni  con  popolazione
inferiore  a  100.000  abitanti,  per il restauro e per il ripristino
funzionale  degli  immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale
costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

  323.  Gli  enti  locali  sono  autorizzati a contrarre mutui con la
Cassa  depositi  e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del
bilancio  dello  Stato,  per  il  recupero  e  la conservazione degli
edifici  riconosciuti  dall'UNESCO  come  patrimonio  dell'umanita' o
appartenenti  al  patrimonio  culturale vincolato ai sensi del codice
dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

  324.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con
proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni e le
attivita'  culturali,  definisce modalita' e criteri per l'erogazione
del  contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine
di  garantire  che  all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel
limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

  325.  Ai  soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul
reddito   delle   persone   fisiche,   non  appartenenti  al  settore
cinematografico  ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi
dell'articolo  2549  del  codice civile, e' riconosciuto per gli anni
2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento,
fino  all'importo  massimo  di  euro  1.000.000  per  ciascun periodo
d'imposta,  dell'apporto  in  denaro  effettuato per la produzione di
opere cinematografiche riconosciute di nazionalita' italiana ai sensi
dell'articolo  5  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il
beneficio  si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del
codice civile.

  326.  Le  imprese  di produzione cinematografica destinatarie degli
apporti  di  cui  al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per
cento  di  dette  risorse  nel  territorio nazionale, impiegando mano
d'opera   e   servizi   italiani  e  privilegiando  la  formazione  e
l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

  327.  Ai  fini delle imposte sui redditi e' riconosciuto un credito
d'imposta:
   a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al
15   per   cento   del  costo  complessivo  di  produzione  di  opere
cinematografiche,  riconosciute  di  nazionalita'  italiana  ai sensi
dell'articolo  5  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e,
comunque,  fino  all'ammontare  massimo  annuo  di euro 3.500.000 per
ciascun   periodo   d'imposta,   condizionato   al  sostenimento  sul
territorio   italiano   di  spese  di  produzione  per  un  ammontare
complessivo  non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento
del credito d'imposta stesso;
   b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:
    1) al  15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione   nazionale   di   opere   di   nazionalita'   italiana
riconosciute  di  interesse  culturale  ai  sensi dell'articolo 7 del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004, n. 28, con un limite massimo
annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;
    2) al  10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la
distribuzione   nazionale   di   opere   di   nazionalita'  italiana,
espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo
di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;
    3) al  20  per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti  di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione di opere filmiche di nazionalita' italiana riconosciute di
interesse  culturale  ai  sensi  dell'articolo  7  del citato decreto
legislativo  n. 28  del  2004,  con  un  limite massimo annuo di euro
1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

   c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:
    1) al  30  per  cento  delle spese complessivamente sostenute per
l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate
alla  proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente,
per ciascuno schermo, euro 50.000;
    2) al  20  per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i
contratti  di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la
produzione   di   opere  cinematografiche  di  nazionalita'  italiana
riconosciute  di  interesse  culturale  ai  sensi dell'articolo 7 del
decreto  legislativo  n. 28  del 2004, con un limite massimo annuo di
euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

  328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui
al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero
di  imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonche'
di  soggetti  legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero
controllati  anche  indirettamente  dallo  stesso  soggetto  ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.

  329.  I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il
periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e
per i due periodi d'imposta successivi.

  330.  Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3),
e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente
il  limite  del  49  per  cento  del  costo di produzione della copia
campione  dell'opera  filmica  e  la  partecipazione complessiva agli
utili  degli  associati non puo' superare il 70 per cento degli utili
derivanti dall'opera filmica.

  331.  I  crediti  d'imposta  di cui ai commi 325 e 327, lettere b),
numero  3),  e  c),  numero 2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di
cui  alla  legge  21  aprile  1962,  n. 161,  e  previa  attestazione
rilasciata  dall'impresa  di  produzione cinematografica del rispetto
delle  condizioni  richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti
crediti  d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle  imposte  sui  redditi  e  del  valore della produzione ai fini
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, non rilevano ai
fini  del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre   1986,   n. 917,  e  sono  utilizzabili  esclusivamente  in
compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.

  332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai
commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore
per  completare  il  costo  del  film  ai  fini dell'assegnazione dei
contributi  di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004,   n. 28,   e  successive  modificazioni.  In  ogni  caso,  tali
contributi  non possono essere erogati per una quota percentuale che,
cumulata  con  gli  apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80
per  cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese
di  produzione  della  copia  campione  e alle spese di distribuzione
nazionale del film.

  333.  Le  disposizioni  applicative  dei  commi  da  325 a 332 sono
dettate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il   predetto  decreto  e'  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito il Ministro dello sviluppo
economico.

  334.  L'efficacia  dei  commi da 325 a 333 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione  alla  Commissione  europea. Le agevolazioni possono
essere   fruite   esclusivamente   in   relazione  agli  investimenti
realizzati  e  alle  spese  sostenute successivamente alla data della
decisione di autorizzazione della Commissione europea.

  335.   Alle   imprese   nazionali  di  produzione  esecutiva  e  di
postproduzione  e'  riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo
d'imposta  successivo  a  quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i
due  esercizi  successivi, in relazione a film, o alle parti di film,
girati  sul  territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana,
su  commissione  di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento
del  costo di produzione della singola opera e comunque con un limite
massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

  336.  Le  disposizioni  applicative  del comma 335 sono dettate con
decreto  del  Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro tre
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge. Il
predetto   decreto   e'   adottato   di   concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito il Ministro dello sviluppo
economico.

  337.  Il  credito  d'imposta  di cui al comma 335 non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della  produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,  ed  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  338.  Non  concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di
distribuzione  cinematografica  che  li  impiegano nella produzione o
nella  distribuzione  dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e
6,  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di
nazionalita'  italiana  ai  sensi  dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo   ed  espressione  di  lingua  originale  italiana.  Tale
beneficio  e'  concesso solo alle imprese che tengono la contabilita'
ordinaria  ai  sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.

  339.  Non  concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle
imposte  dirette,  nel  limite  massimo  del  30 per cento, gli utili
dichiarati  dalle  imprese  italiane  operanti  in settori diversi da
quello  cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con
societa'   di  produzione  e  di  distribuzione  cinematografica,  li
impiegano  nella  produzione  o  nella  distribuzione dei film di cui
all'articolo  2,  commi  2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio
2004,   n. 28,   riconosciuti   di  nazionalita'  italiana  ai  sensi
dell'articolo  5  del  citato  decreto legislativo. Tale beneficio e'
concesso  solo  ai  soggetti che tengono la contabilita' ordinaria ai
sensi  degli  articoli  13  e 18, comma 6, del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n. 600,   e  successive
modificazioni.

  340.  Le  disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate
con  decreto  del Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro
tre  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Il
predetto   decreto   e'   adottato   di   concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito il Ministro dello sviluppo
economico.

  341.  Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili
entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni
di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

  342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e
tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre
migliore  fruizione  del  prodotto cinematografico sul territorio, al
Fondo  di  cui  all'articolo  12, comma 1, del decreto legislativo 22
gennaio  2004,  n. 28,  e  successive  modificazioni, e' assegnato un
contributo  straordinario  di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8
milioni  di  euro  per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno
2010.  Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12
del  citato  decreto  legislativo,  e'  finalizzato  a  favore  degli
interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

  343.  L'efficacia  dei  commi da 335 a 339 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero  per  i beni e le attivita' culturali provvede a richiedere
l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione puo' essere
fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente
alla   data  della  decisione  di  autorizzazione  della  Commissione
europea.

  344.  Al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo    1,    comma 3-bis,    le   parole:   "calcolato
dall'I.N.P.S." sono sostituite dalle seguenti: "risultante al Sistema
informativo  dell'indicatore  della  situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S.";
   b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente
la  prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi
del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,   n. 445,   di  validita'  annuale,  concernente  le
informazioni  necessarie  per la determinazione dell'indicatore della
situazione  economica  equivalente  di  cui all'articolo 2, ancorche'
l'ente  si  avvalga  della  facolta' riconosciutagli dall'articolo 3,
comma 2.  E'  lasciata  facolta' al cittadino di presentare, entro il
periodo di validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione,   qualora  intenda  far  rilevare  i  mutamenti  delle
condizioni    familiari   ed   economiche   ai   fini   del   calcolo
dell'indicatore  della  situazione  economica equivalente del proprio
nucleo  familiare.  Gli  enti  erogatori  possono  stabilire  per  le
prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove
dichiarazioni.

   2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o ai
centri  di  assistenza  fiscale  previsti  dal  decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale  e'  richiesta  la  prima prestazione o alla sede dell'Istituto
nazionale  della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
Tali  soggetti  trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate
le relative informazioni.

   3.  E'  comunque  consentita  la  presentazione  all'Agenzia delle
entrate,  in  via  telematica,  della dichiarazione sostitutiva unica
direttamente   a   cura   del  soggetto  richiedente  la  prestazione
agevolata.

   4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione
economica equivalente in relazione:
    a) agli    elementi   in   possesso   del   Sistema   informativo
dell'anagrafe tributaria;
    b) ai   dati   autocertificati   dal   soggetto   richiedente  la
prestazione agevolata.

   5.  In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua altresi' l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli
stessi  rispetto  agli  elementi conoscitivi in possesso del predetto
Sistema informativo.

   6.  Gli  esiti delle attivita' effettuate ai sensi dei commi 4 e 5
sono   comunicati  dall'Agenzia  delle  entrate,  mediante  procedura
informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi
del  comma 2,  ovvero  direttamente  al soggetto che ha presentato la
dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonche' in ogni
caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

  7.  Sulla  base  della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di
cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le
amministrazioni  pubbliche  ai  quali  e' presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della
situazione   economica   equivalente,   nonche'  il  contenuto  della
dichiarazione  e  gli  elementi informativi necessari per il calcolo.
Analoga  attestazione  e'  rilasciata direttamente dall'Agenzia delle
entrate  nei  casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le
eventuali   omissioni   e   difformita'   di   cui   al  comma 5.  La
dichiarazione,   munita  dell'attestazione  rilasciata,  puo'  essere
utilizzata,  nel  periodo  di validita', da ogni componente il nucleo
familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente
decreto.

   8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5, il
soggetto   richiedente  la  prestazione  puo'  presentare  una  nuova
dichiarazione  sostitutiva  unica, ovvero puo' comunque richiedere la
prestazione   mediante  l'attestazione  relativa  alla  dichiarazione
presentata   recante   le   omissioni   o   le  difformita'  rilevate
dall'Agenzia  delle  entrate.  Tale  dichiarazione  e' valida ai fini
dell'erogazione  della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori  di  richiedere  idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza  e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. Gli
enti   erogatori  eseguono,  singolarmente  o  mediante  un  apposito
servizio  comune,  tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono
ace  ogni  adempimento  conseguente  alla  non  veridicita'  dei dati
dichiarati.

   9.  Ai  fini dei successivi controlli relativi alla determinazione
del  patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo
7  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica 29
settembre  1973,  n. 605,  l'Agenzia  delle  entrate,  in presenza di
specifiche  omissioni  o  difformita'  rilevate ai sensi del comma 5,
effettua,  sulla  base  di  criteri  selettivi, apposite richieste di
informazioni   ai  suddetti  operatori,  avvalendosi  delle  relative
procedure automatizzate di colloquio.

   10.    Nell'ambito    della   programmazione   dell'attivita'   di
accertamento  della  Guardi, di finanza, una quota delle verifiche e'
riservata  al  controllo  sostanziale  della  posizione  reddituale e
patrimoniale   dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  beneficiari  di
prestazioni, secondo criteri selettivi.

   11.  I  nominativi  dei  richiedenti  nei  cu.  confronti emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla  Guardia  di  finanza al fine di assi. curare il coordinamento e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

   12.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze, il Ministro delle politiche
per  la  famiglia  e  il  Ministro  della  salute,  da adottare entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
disposizione,  sono  individuate  le componenti autocertificate della
dichiarazione,  di  cui  al  comma 4,  lettera  b),  e  le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  di  cui al presente articolo, nonche'
stabilite specifiche attivita' di sperimentazione da condurre in sede
di prima applicazione.

   13.  Con  apposita  convenzione  stipulata  tra l'INPS e l'Agenzia
delle  entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia
di  protezione  dei  dati  personali di cui al decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196,  sono disciplinate le modalita' per lo scambio
delle  informazioni  necessarie  all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo";

   c) all'articolo 4-bis:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni
al  Sistema  informativo  dell'indicatore  della situazione economica
equivalente,  gestito  ai  sensi  del presente articolo dall'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  che,  per  l'alimentazione del
Sistema,  puo'  stipulare  apposite  convezioni con i soggetti di cui
all'articolo  3,  comma 3,  lettera  d),  del  regolamento  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
    2)  al  comma 2,  le  parole:  "comma 7"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 8";

   d) all'articolo 6:
    1)  al comma 2, le parole: "comma 3" e "comma 6" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "comma 2" e "comma 12";
    2)  al  comma 3,  le  parole:  "comma 7"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "commi  8 e 9" e dopo le parole: "gli enti erogatori" sono
inserite le seguenti: ", l'Agenzia delle entrate";
    3)  al  comma 4,  primo  e  quarto  periodo, le parole: "Istituto
nazionale  della  previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti:
"Agenzia delle entrate";
    4)  al  comma 5,  ultimo  periodo, dopo le parole: "dall'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale"  sono inserite le seguenti: ",
dall'Agenzia delle entrate".

  345.  Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un
piano   di   controlli  che  preveda  obiettivi  superiori  a  quelli
precedentemente   definiti,   ai   fini  del  contrasto  all'evasione
tributaria.  Per  raggiungere gli obiettivi del piano e' autorizzata,
anche  in  deroga  ai  limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a
valere  sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008,
di  60,8  milioni  di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro
annui  a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche
di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal
fine  l'Agenzia,  per la stipula di contratti di formazione e lavoro,
anche  in  deroga  all'articolo  36  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  come  sostituito  dall'articolo  3,  comma 79,  della
presente  legge,  utilizza  prioritariamente le graduatorie formate a
seguito  di  procedure  selettive  gia'  espletate  e per le quali il
limite  di  eta'  anagrafica  vigente per i contratti di formazione e
lavoro  dei  soggetti  risultati  idonei  e'  riferito  alla  data di
formazione  della  graduatoria  stessa,  ovvero  puo'  ricorrere alla
mobilita',  anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo
precedente  e'  effettuato  mediante  la  stipula di 750 contratti di
formazione  e  lavoro  con  soggetti  risultati  idonei.  Ai fini del
conseguimento  degli  obiettivi di incremento delle entrate fiscali e
di  potenziamento  dell'azione  di  contrasto all'evasione, l'Agenzia
delle  entrate  puo'  altresi'  utilizzare,  a  valere sulle maggiori
entrate  di  cui  al  presente comma, la quota di cui all'articolo 1,
comma 526,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere
a nuove assunzioni.

  346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti
e  al fine di potenziare le attivita' di accertamento, ispettive e di
contrasto  alle  frodi,  di  soccorso  pubblico,  di ispettorato e di
controllo  di  altre  amministrazioni  statali,  nonche'  al  fine di
ridurre  gli  oneri  derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo
2001,   n. 89,  a  valere  sulle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni  dei commi da 345 a 357 nonche' della presente legge, e'
autorizzata  la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica
dirigenziale:
   a) nella  sola  qualifica  di  vigile  del  fuoco  e attraverso le
procedure  selettive  previste  dai  commi  519 e 526 dell'articolo 1
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  per 7 milioni di euro per
l'anno  2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010;
   b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per
l'anno  2008,  5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010;
   c) nel  Corpo  forestale  dello  Stato,  per 1 milione di euro per
l'anno  2008,  8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite
delle  vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al
passaggio a tali ruoli, con possibilita' di utilizzare le graduatorie
di   idonei  dei  concorsi  gia'  banditi  o  conclusi,  nonche'  per
compensare  gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo
5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;
   d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per
l'anno  2008,  8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010;
   e) nell'Agenzia  delle  dogane,  che  utilizza prioritariamente le
graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate e
per  le quali il limite di eta' anagrafica vigente per i contratti di
formazione  e  lavoro  dei soggetti risultati idonei e' riferito alla
data  di  formazione  della  graduatoria  stessa, ovvero ricorre alla
mobilita',  anche  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 536, della legge
n. 296  del  2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni
di  euro  per  l'anno  2009  e  62  milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2010.  L'Agenzia  delle  dogane e' autorizzata a stipulare
contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,  n. 165,  come  sostituito
dall'articolo  3, comma 79, della presente legge, in particolare, con
soggetti  risultati  idonei,  con  un  punteggio  minimo  finale  non
inferiore  a  46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure
indette   dall'Agenzia  delle  entrate  con  bandi  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale,  4a  serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e
n. 28  del  6  aprile  2007,  per  la  selezione,  con  contratti  di
formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza
area  funzionale,  F1, per attivita' amministrativo-tributarie, e con
soggetti  risultati  idonei nelle graduatorie formate a seguito delle
procedure  selettive  indette  dall'Agenzia  delle dogane in data non
anteriore  al  1°  settembre  2005, rispettivamente, per 150 posti di
collaboratore  tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di
chimico,  terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di
sistema,  terza  area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori
statistici,   terza   area   funzionale,   F1.   Nei   limiti   delle
autorizzazioni  di  spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia
delle  dogane  puo'  stipulare  ulteriori  contratti  di formazione e
lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate
a  seguito  delle  procedure  indette  dall'Agenzia delle entrate con
bandi  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 84
del  21  ottobre  2005  e  n. 28  del 6 aprile 2007, con un punteggio
finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da
parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo
del  comma 345,  e'  prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime
graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.

  347.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente e per i servizi
tecnici  (APAT),  per  far  fronte ai propri compiti istituzionali ed
alle  esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della
stabilizzazione  e'  autorizzata  a  bandire  concorsi, per titoli ed
esami,   e   a   procedere   all'assunzione   di  personale  a  tempo
indeterminato  nel  limite  della  dotazione  organica  approvata con
decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

  348. Al fine di potenziare l'attivita' dell'Alto Commissario per la
prevenzione  e  il  contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito   all'interno   della   pubblica   amministrazione,  di  cui
all'articolo  1  della  legge  16  gennaio  2003,  n. 3, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di  1  milione  di euro a
decorrere dall'anno 2008.

  349.  Per  le esigenze di rafforzamento dell'attivita' di contrasto
all'immigrazione  clandestina, e' autorizzata, a favore del Ministero
dell'interno,  la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1
milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno
2010.  Agli  oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a
12  milioni  di  euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno
2010,  a  valere  sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei  commi  da  345  a  357  nonche'  della  presente legge e, per la
restante  parte,  pari  a  19,1  milioni di euro per l'anno 2008, 7,1
milioni  di  euro  per  l'anno  2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno
2010,   mediante   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa  recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  350.  A  valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei  commi  da  345  a  357  nonche'  della  presente  legge,  per il
mantenimento  di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento  dei  compiti  istituzionali  attribuiti  al  Corpo della
Guardia  di  finanza,  in  particolare  nella  lotta  all'evasione  e
all'elusione  fiscale,  all'economia  sommersa ed alle frodi fiscali,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e'  istituito  un  fondo  di  parte  corrente con una dotazione di 13
milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e
80  milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze
di  funzionamento  del Corpo della Guardia di finanza con particolare
riguardo   alle   spese  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario,
indennita'  di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e
manutenzione  degli  stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari
e  alla  Corte  dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto
fondo   tra   le   unita'   previsionali   di   base  del  centro  di
responsabilita'   "Guardia   di   finanza"   del  medesimo  stato  di
previsione.

  351.  Allo  scopo  di  ridurre le spese a carico del bilancio dello
Stato  e  di  giungere  ad  una rapida definizione delle controversie
pendenti  presso  la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal
1° maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
ridotto  a  21;  le  predette  sezioni  hanno  sede  presso  ciascuna
commissione  tributaria  regionale  avente sede nel capoluogo di ogni
regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento
e  di  Bolzano.  A  tali  sezioni  sono applicati come componenti, su
domanda  da  presentare  al  Consiglio  di presidenza della giustizia
tributaria  entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice
presidenti  di  sezione  e  i componenti delle commissioni tributarie
regionali  istituite  nelle  stesse  sedi.  In difetto di domande, il
Consiglio   di   presidenza.   della  giustizia  tributaria  provvede
d'ufficio  entro  il  31  marzo  2008.  Qualora  un  componente della
Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di
cui  al  primo  periodo,  ne  assume  la  presidenza.  Le funzioni di
segreteria  sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni
tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e
di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione
tributaria   centrale,  nonche'  il  personale  di  segreteria,  sono
assegnati,   anche   in   soprannumero  rispetto  a  quanto  previsto
dall'articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento
per  le  politiche  fiscali  entro  il  31  gennaio 2008, a una delle
sezioni  di  cui  al  primo  periodo.  Ai  presidenti  di sezione, ai
componenti  e al personale di segreteria della Commissione tributaria
centrale  trasferiti  di  sede  ai  sensi  del periodo precedente non
spetta il trattamento di missione.

  352.  I  processi  pendenti  innanzi  alla  Commissione  tributaria
centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351,
ad  eccezione  di  quelli  per  i  quali  e' stato gia' depositato il
dispositivo,   sono  attribuiti  alla  sezione  regionale  nella  cui
circoscrizione  aveva  sede la commissione che ha emesso la decisione
impugnata.

  353.  Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2008,  sono  determinati  il  numero  delle sezioni e gli organici di
ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto
delle  rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi
agli  anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le
altre  modalita'  per  l'attuazione  dei commi 351 e 352; con uno dei
predetti  decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del
Consiglio  di  presidenza  della  giustizia  tributaria. I componenti
eletti  a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre
2008;  in  pari  data  decadono  i  componenti in carica alla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge. A decorrere dalla data di
insediamento  dei  nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della
giustizia  tributaria  stabilisce, con propria delibera, i criteri di
valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi
interni;  a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera
cessano,  nei  concorsi  interni,  di  avere effetto le tabelle E e F
allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

  354.  Per  l'attuazione  dei  commi  351,  352  e  353,  inclusa la
rideterminazione   dei  compensi  dei  componenti  delle  commissioni
tributarie, e' autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti
dalle  disposizioni  dei  commi  da  345 a 357 nonche' della presente
legge,  la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni
di  euro  annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1° maggio
2008  i  compensi  dei  presidenti  di sezione e dei componenti della
Commissione  tributaria  centrale  sono  determinati esclusivamente a
norma  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545,  facendo  riferimento  ai compensi spettanti ai presidenti di
sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

  355.  A  valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
dei  commi  da  345 a 357, e' autorizzata la spesa di 1,75 milioni di
euro  per  l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2010  per l'assunzione di
magistrati  amministrativi,  la  spesa  di  1,75  milioni di euro per
l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di
euro  a  decorrere  dall'anno  2010  per  l'assunzione  di magistrati
contabili  e  la  spesa  di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1
milione  di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2010  per  l'assunzione  di  avvocati  e procuratori dello
Stato.

  356.  Le  amministrazioni  di  cui  ai  commi  345,  346, 349 e 355
trasmettono  annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza
del  Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un
rapporto  informativo  sulle  assunzioni  effettuate  e  sugli  oneri
sostenuti  in  relazione  alle  disposizioni di cui ai commi da 345 a
357.

  357.  Il  distacco  del  personale  dall'Agenzia  del territorio ai
comuni  in  attuazione  dell'articolo  1,  comma 199,  della legge 27
dicembre   2006,   n. 296,  e'  disposto  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.

  358.  Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato
degli  avanzi  di  gestione  conseguiti  dalle  agenzie  fiscali,  ad
esclusione  dell'Agenzia  del  demanio,  tranne quelli destinati alla
incentivazione  del  personale,  e dagli utili conseguiti a decorrere
dall'anno  2007  dalle  societa' di cui all'articolo 59, comma 5, del
decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il
potenziamento  delle  strutture dell'amministrazione finanziaria, con
particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualita'
della  legislazione  e  alla  semplificazione  del  sistema  e  degli
adempimenti  per  i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno
specifico  capitolo  di  entrata  sono  riassegnate,  con decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, ad apposito capitolo dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

  359.  Al  fine  di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione   fiscale   e  le  funzioni  di  controllo,  analisi  e
monitoraggio   della   spesa   pubblica,  possono  essere  conferiti,
nell'ambito  del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno  2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di
particolare  e  comprovata  qualificazione  professionale,  anche  in
deroga  ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n. 165,   e   successive
modificazioni,  e  comunque  per  un  numero  non superiore a quattro
unita'.  Ove  tale  facolta' venga esercitata, a decorrere dalla data
dell'eventuale  conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente  comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non
generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

  360.  Al  fine  di rafforzare l'attivita' di controllo dell'Agenzia
delle  entrate  attraverso  l'impiego  ottimale  delle  risorse  e di
facilitare  il  rapporto  dei  contribuenti  con  gli  uffici, con il
regolamento  di  amministrazione  di  cui all'articolo 71 del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n. 300,  e  successive modificazioni,
possono  essere  individuati  gli  uffici  competenti  a  svolgere le
attivita'  di  controllo  e di accertamento. Il regolamento si ispira
anche ai seguenti criteri:
   a) rafforzamento  dell'attivita'  di  controllo  in relazione alla
peculiarita'   delle   tipologie   di  contribuenti  e  alle  diverse
fattispecie di accertamento;
   b) impiego  ottimale  delle  risorse, nel rispetto dei principi di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  dell'azione amministrativa,
nonche'  facilitazione  del rapporto dei contribuenti con gli uffici,
anche   attraverso   lo  sviluppo  delle  tecnologie  informatiche  e
telematiche;
   c) individuazione   dei   livelli   di   responsabilita'  relativi
all'adozione  degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e
complessita' degli stessi.

  361.   Per  analoghe  esigenze  di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione  amministrativa,  la  pubblicazione dei provvedimenti dei
direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo
della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale,
nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I
siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine
di   consentire   la   ricerca,   la  consultazione,  l'estrazione  e
l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

  362.  Per  il  triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse
per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di incremento delle entrate
tributarie  e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria
contenuti  nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59
del   decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300,  e  successive
modificazioni,  nonche' nelle convenzioni e nei contratti di servizio
triennali  tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie
fiscali,  gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle
agenzie  fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in
misura   non   inferiore  a  quella  stabilita  per  l'anno  2008  in
applicazione della normativa vigente.

  363.  I  soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
in  relazione  alle  cessioni  di  beni e alle prestazioni di servizi
effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare
su  supporto  elettronico,  distintamente per ciascun apparecchio, le
singole operazioni.

  364.  Con  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate
sono   stabiliti   le   modalita'  di  memorizzazione  delle  singole
operazioni  nonche'  i  criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
trasmissione   in   via   telematica,   distintamente   per   ciascun
apparecchio,  delle informazioni relative alle medesime operazioni di
cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di
cui  all'articolo  17  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 640,  e  successive modificazioni, con il medesimo
provvedimento  sono  stabilite le opportune credenziali, le modalita'
di  memorizzazione  delle  singole operazioni, le specifiche tecniche
necessarie  per  la  trasmissione  telematica  dei  dati  nonche'  le
modalita' di effettuazione dei controlli.

  365.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 363 e 364 si applicano a
decorrere  dal  1° gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi gia'
immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

  366.  In  attesa della piena operativita' delle disposizioni di cui
ai  commi  da  363  a  365, a decorrere dal 1° gennaio 2008 l'Agenzia
delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota
della  propria  capacita' operativa all'effettuazione di accertamenti
mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.

  367.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una societa'
interamente  posseduta dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 2,
del   decreto-legge   30  settembre  2005,  n. 203,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n. 248,  una o piu'
convenzioni in base alle quali la societa' stipulante con riferimento
alle  spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio 2002, n. 115,
conseguenti   ai   provvedimenti  passati  in  giudicato  o  divenuti
definitivi  a  decorrere  dal 1° gennaio 2008, provvede alla gestione
del credito, mediante le seguenti attivita':
   a) acquisizione  dei  dati  anagrafici  del  debitore  e  supporto
all'attivita'  di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio
competente;
   b) notificazione  al  debitore  di un invito al pagamento entro un
mese   dal   passaggio   in   giudicato  o  dalla  definitivita'  del
provvedimento   da   cui   sorge   l'obbligo   o   dalla   cessazione
dell'espiazione della pena in istituto;
   c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine
per l'adempimento spontaneo.

  368.  Per  assicurare lo svolgimento delle attivita' affidatele, la
societa'  stipulante puo' assumere finanziamenti, compiere operazioni
finanziarie,  rilasciare  garanzie,  costituire,  fermo  restando  il
rispetto  delle  procedure  di  evidenza  pubblica,  societa'  con la
partecipazione  di  privati  nonche'  stipulare  contratti, accordi e
convenzioni  con societa' a prevalente partecipazione pubblica ovvero
con  societa' private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53
del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di
cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni
finanziarie.

  369.  Il  Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, puo'
incaricare   la  societa'  stipulante  di  svolgere  altre  attivita'
strumentali,  ivi  compresa  la  gestione  di eventuali operazioni di
cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

  370.  La  remunerazione per lo svolgimento delle attivita' previste
dal  comma 367  e' determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza  pubblica,  dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo
comma.

  371.  Lo  statuto  della  societa'  stipulante riserva al Ministero
della  giustizia  un'adeguata  rappresentanza  nei  propri  organi di
amministrazione e di controllo.

  372.  Dalla  data di stipula della convenzione di cui al comma 367,
sono  abrogati  gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra
disposizione  del  medesimo  decreto  incompatibile  con  il presente
articolo.

  373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367
a  372,  determinate  rispetto  alla  media  annua  delle entrate nel
quinquennio   precedente,   affluiscono,   al   netto  degli  importi
occorrenti  per  la  gestione  del  servizio  da parte della societa'
stipulante,  ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate alle unita' previsionali di base del Ministero
della  giustizia  e,  in  misura  non  superiore  al 20 per cento, ad
alimentare   il   fondo   unico  di  amministrazione  per  interventi
straordinari  e  senza carattere di continuita' a favore del fondo di
produttivita' del personale dell'amministrazione giudiziaria.

  374.  All'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 119:
    1)  dopo  le  parole:  "le  societa'  per  azioni residenti" sono
inserite le seguenti: ", ai fini fiscali,";
    2)  la  parola:  "italiani"  e' sostituita dalle seguenti: "degli
Stati  membri  dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
comma 1  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,";
    3)  dopo  le  parole: "non possiedano" sono inserite le seguenti:
"al momento dell'opzione";
    4)  le  parole:  "dell'1  per  cento",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "del 2 per cento";

   b) al  comma 120,  dopo  il primo periodo e' inserito il seguente:
"Per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del
30  giugno  2007,  in  fase  di  prima applicazione, l'opzione per il
regime  speciale  e'  esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto
dall'inizio  del  medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i
requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine";
   c) al  comma 134,  le  parole:  "Le  SIIQ"  sono  sostituite dalle
seguenti:   "I   soggetti  residenti  presso  i  quali  i  titoli  di
partecipazione   detenuti   nelle   SIIQ   sono   stati   depositati,
direttamente  o  indirettamente,  aderenti  al  sistema  di  deposito
accentrato  e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento
CONSOB  emanato  in  base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986,
n. 289,  nonche'  i  soggetti  non residenti che aderiscono a sistemi
esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli";
   d) dopo il comma 134 e' inserito il seguente:
   "134-bis.  Ai  fini  dell'applicazione della ritenuta disciplinata
dal  comma 134  sugli  utili  distribuiti dalle SIIQ si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni di cui all'articolo 27-ter del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, ad eccezione del comma 6".

  375.  Ai  fini della determinazione delle quote di cui all'articolo
1,  secondo  comma,  della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque
anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge non si
applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, corami 1
e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

  376.  A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e'
stabilito  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300,  nel  testo  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n. 203  del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti  del  Governo  a  qualsiasi  titolo, ivi compresi ministri
senza  portafoglio,  vice  ministri e sottosegretari, non puo' essere
superiore  a  sessanta  e  la  composizione  del  Governo deve essere
coerente  con  il  principio  stabilito dal secondo periodo del primo
comma dell'articolo 51 della Costituzione.

  377.  A  far  data  dall'applicazione,  ai sensi del comma 376, del
decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non
compatibili   con  la  riduzione  dei  Ministeri  di  cui  al  citato
comma 376,  ivi  comprese  quelle  di  cui al decreto-legge 12 giugno
2001,  n. 217,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001,  n. 317,  e  successive  modificazioni,  e  al decreto-legge 18
maggio  2006,  n. 181,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve
le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2,  2-bis, 2-ter,
2-quater,  2-quinquies,  10-bis,  10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a),
19-bis,  19-quater,  22,  lettera  a),  22-bis,  22-ter e 25-bis, del
medesimo    decreto-legge    n. 181   del   2006,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   n. 233   del   2006,   e  successive
modificazioni.

  378.  I  compensi  dei  Commissari  straordinari di Governo, di cui
all'articolo  11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del
20 per cento dal 1° gennaio 2008.

  379.  Per  gli  anni  2008-2010 le disposizioni che disciplinano il
patto  di  stabilita' interno degli enti locali di cui all'articolo 1
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, sono modificate e integrate
come segue:
   a) al  comma 676,  le  parole:  "per  il  triennio 2007-2009" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2007-2010";
   b) al  comma 677,  le  parole: "2007, 2008 e 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "2007, 2008, 2009 e 2010";
   c) dopo il comma 678 e' inserito il seguente:
   "678-bis.  Per  l'anno  2010 si applicano i coefficienti stabiliti
per  l'anno  2009  ai  sensi  del  comma 678,  fermi  restando i dati
triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della
manovra";

   d) dopo il comma 679 e' inserito il seguente:
   "679-bis.  Per  gli  anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle
province  e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che
presentano  una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del
saldo  di  cassa,  calcolata  ai sensi del comma 680, e' pari a zero.
Conseguentemente,  gli  obiettivi  programmatici  di cui al comma 681
sono  pari  al  corrispondente  saldo  finanziario medio del triennio
2003-2005  calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla
somma   algebrica  degli  importi  risultanti  dalla  differenza  tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi  e  pagamenti  per la parte in conto capitale, al netto delle
entrate   derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
derivanti dalla concessione di crediti";

   e) il comma 681 e' sostituito dai seguenti:
   "681.  Per  il  rispetto  degli  obiettivi del patto di stabilita'
interno  gli  enti devono con-seguire un saldo finanziario in termini
di  cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza
mista,  per  gli  esercizi  2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente
saldo   medio   del   triennio   2003-2005  migliorato  della  misura
annualmente  determinata  ai  sensi del comma 678, lettera c), ovvero
dei  commi  679  e  679-bis.  Per  il solo anno 2008 gli enti che nel
triennio  2003-2005  hanno  registrato  un  saldo medio di competenza
mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire
l'obiettivo  di  miglioramento  in  termini  di  saldo finanziario di
competenza  mista  o,  in  alternativa,  in  termini  di  cassa  e di
competenza.  Le  maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi
142,  143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilita' interno.
   681-bis.  Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio  2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capi-tale
derivanti  dalla  dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare,
non  destinate  nel  medesimo  triennio all'estinzione anticipata dei
prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali,
al  netto  delle  riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici
per  gli  anni  2008-2010  sono  ridotti  di  un  importo  pari  alla
differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite
del  15  per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi
dei  commi  678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva.
In   caso  di  differenza  pari  a  zero  o  negativa  gli  obiettivi
programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio  del  triennio  2003-2005  calcolato  in  termini di competenza
mista";

   f) al comma 683, primo periodo, le parole: "Ai fini del comma 686,
il  saldo  finanziario  per  ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009 e
quello  medio  del  triennio  2003-2005  sono  calcolati,  sia per la
gestione  di  competenza  sia  per  quella di cassa," sono sostituite
dalle seguenti: "Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello
medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per
la  gestione  di  competenza  sia per quella di cassa e, per gli anni
2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,";
   g) il comma 684 e' sostituito dal seguente:
  "684.  Il  bilancio  di  previsione  degli  enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato,  a  decorrere  dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di
entrata  e  di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente
alle  previsioni  dei  flussi  di  cassa  di entrate e spese di parte
capitale,  al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia  garantito  il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A
tal  fine,  gli  enti  locali  sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione   un   apposito  prospetto  contenente  le  previsioni  di
competenza  e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno";

   h) il comma 685 e' sostituito dal seguente:
  "685.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita'  interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza  pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro   trenta   giorni   dalla  fine  del  periodo  di  riferimento,
utilizzando  il  sistema  web  appositamente previsto per il patto di
stabilita'  interno  nel  sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni  riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa,  attraverso  un  prospetto  e  con  le  modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali.  Con  lo  stesso  decreto e' definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei
commi  678,  679,  679-bis  e  681-bis.  La  mancata trasmissione del
prospetto  dimostrativo  degli  obiettivi  pro-grammatici costituisce
inadempimento   al   patto   di   stabilita'   interno.   La  mancata
comunicazione  al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi  del  comma 688,  secondo  le  indicazioni  di  cui allo stesso
decreto,  determina  per  l'ente  inadempiente l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno";

   i) dopo il comma 685 e' inserito il seguente:
  "685-bis.   Al  fine  di  attivare,  con  la  partecipazione  delle
associazioni  degli  enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di
dati  riguardanti  la  competenza  finanziaria dei bilanci degli enti
locali  che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono stabiliti i contenuti e le
modalita'  per  monitorare,  in  corso d'anno, gli accertamenti e gli
impegni  assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate
alle  esigenze  della finanza pubblica. La concreta realizzazione del
sistema   e'   effettuata   previa   quantificazione   dei   costi  e
individuazione della relativa copertura finanziaria";

   l) al  comma 686,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
mancata  trasmissione  della certificazione costituisce inadempimento
al patto di stabilita' interno";
   m) dopo il comma 686 e' inserito il seguente:
   "686-bis.  Qualora  si  registrino  preleva-menti  dai conti della
tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia   di   debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie   locali,   adotta  adeguate  misure  di  contenimento  dei
prelevamenti".

  380.  La  facolta'  della  regione  autonoma  Valle d'Aosta e della
provincia  autonoma  di  Bolzano  di applicare le regole del patto di
stabilita'  interno  nei confronti dei loro enti strumentali, nonche'
per  gli  enti  a  ordina-mento  regionale  o  provinciale,  prevista
all'articolo  1,  comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
estesa  anche  nei  confronti  delle  universita'  non statali di cui
all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

  381.   I   contratti   di   strumenti  finanziari  anche  derivati,
sottoscritti  da  regioni ed enti locali, sono informati alla massima
trasparenza.

  382.  I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni
ed  essere  redatti  secondo le indicazioni specificate in un decreto
del  Ministero  dell'economia  e delle finanze, da emanare sentite la
CONSOB  e  la  Banca  d'Italia.  Il  Ministero  dell'economia e delle
finanze verifica la conformita' dei contratti al decreto.

  383.  La  regione  o  l'ente  locale  sottoscrittore  di  strumenti
finanziari  di  cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver
preso  piena  conoscenza  dei  rischi  e  delle  caratteristiche  dei
medesimi,  evidenziando  in  apposita  nota  allegata al bilancio gli
oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attivita'.

  384.  Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 e' elemento
costitutivo  dell'efficacia  dei  contratti.  In  caso  di  contratti
stipulati  in  violazione  di  quanto  previsto  al  comma 382  o  al
comma 383,   viene  data  comunicazione  alla  Corte  dei  conti  per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.

  385.  A  decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660
dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, puo' essere
assunto  a  riferimento  per  il patto di stabilita' interno il saldo
finanziario,   anche  prima  della  conclusione  del  procedimento  e
dell'approvazione  del  decreto  previsti  dal comma 656 del medesimo
articolo  1,  qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole
di  cui  al  secondo  e  al  terzo periodo del comma 665 dello stesso
articolo  abbia  conseguito  al proprio termine esiti positivi per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

  386.  E'  prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, gia' prevista per gli anni
2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche
per  frazione  di anno, l'organo consiliare e' stato commissariato ai
sensi   degli  articoli  141  e  143  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n. 267.  Relativamente alle spese per il personale, si
applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi
negli obiettivi del patto di stabilita' interno.

  387.   Gli   importi   da  iscrivere  nei  fondi  speciali  di  cui
all'articolo  11-bis  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo   6   della  legge  23  agosto  1988,  n. 362,  per  il
finanziamento  dei  provvedimenti  legislativi che si prevede possano
essere  approvati  nel  triennio  2008-2010, restano determinati, per
ciascuno  degli  anni  2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle
Tabelle  A  e  B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo  speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.

      
                               Art. 2.
  (Disposizioni   concernenti   le   seguenti   Missioni:   Relazioni
      finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e
      nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine
      pubblico  e  sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche
      agroalimentari  e pesca; Energia e diversificazione delle fonti
      energetiche;  Competitivita'  e sviluppo delle imprese; Diritto
      alla   mobilita';   Infrastrutture   pubbliche   e   logistica;
      Comunicazioni;        Commercio        internazionale        ed
      internazionalizzazione   del   sistema  produttivo;  Ricerca  e
      innovazione;  Sviluppo  sostenibile  e  tutela del territorio e
      dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei
      beni   e   attivita'   culturali  e  paesaggistici;  Istruzione
      scolastica;    Istruzione   universitaria;   Diritti   sociali,
      solidarieta'   sociale  e  famiglia;  Politiche  previdenziali;
      Politiche  per  il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia
      dei  diritti;  Sviluppo  e riequilibrio territoriale; Giovani e
      sport;  Servizi  istituzionali e generali delle amministrazioni
      pubbliche)

  1.  Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali  e  della  verifica  della  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio  sono  confermate,  per  l'anno 2008, le disposizioni di cui
all'articolo  1,  comma 1-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre 2004,
n. 314,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 1° marzo 2005,
n. 26.

  2.  I  trasferimenti  erariali  per  l'anno  2008 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  3.  Le  disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
all'articolo  31,  comma 8,  della  legge  27  dicembre 2002, n. 289,
confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.

  4.  Non e' ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a
titolo  di  imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di
imposta   precedenti   al   2008,   dai  soggetti  destinatari  delle
disposizioni  di  cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9
del   decreto-legge   30   dicembre  1993,  n. 557,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1994,  n. 133, introdotta
dall'articolo  42-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

  5.  In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del
bilancio  della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  derivanti
dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo
31  luglio  2007,  n. 137,  non possono superare, per gli anni 2008 e
2009,  rispettivamente  gli  importi  di  20  milioni di euro e di 30
milioni  di  euro.  A  partire  dall'anno  2010  i maggiori introiti,
rispetto  all'importo  riconosciuto  per  l'anno 2009, acquisiti alle
casse  regionali  in  applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1
del  decreto  legislativo  n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con
contestuale  attribuzione  di  funzioni  dallo  Stato  alla  medesima
regione autonoma.

  6.  Il  comma 10  dell'articolo  25  della  legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e' abrogato ed e' conseguentemente soppressa l'autorizzazione
di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

  7.  Dopo  l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, e' inserito il seguente:
  "Art.  20.2.  -  (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I
comuni  che  hanno  riservato  il 10 per cento degli spazi totali per
l'affissione  di  manifesti  ai  soggetti  di  cui all'articolo 20, o
quelli  che  intendono  riservarli  per  motivi attinenti ai principi
ispiratori  dei  loro  piani  generali  degli impianti pubblici-tari,
possono  continuare  a  disporre  di  spazi  esenti dal diritto sulle
pubbliche  affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta
percentuale del 10 per cento.

  2.  Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro
per  anno  e  per  provincia,  gia'  previsto  dall'articolo  20-bis,
comma 2,  e'  fissato  al  30 settembre 2008, a pena di decadenza dal
beneficio".

  8.  Per  gli  anni  2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
utilizzati  per  una  quota  non  superiore  al  50  per cento per il
finanziamento  di  spese correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore  25  per  cento  esclusivamente  per  spese di manutenzione
ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

  9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come  modificato  dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla
certificazione  che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il
31  marzo  2008,  ferma  restando  la  validita' delle certificazioni
prodotte in precedenza.

  10.  All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  le  parole:  "30  per  cento"  sono  sostituite dalle
seguenti: "25 per cento".

  11.  Per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009,  a valere sul fondo
ordinario  di  cui  all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' disposto un intervento fino
a  un  importo  di  10  milioni  di  euro  per  la  concessione di un
contributo  a  favore  dei  comuni  per  l'attuazione della direttiva
2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 29 aprile
2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e dei loro
familiari  di  circolare  e di soggiornare liberamente nel territorio
degli  Stati  membri,  di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno sono determinate le
modalita' di riparto ed erogazione dei contributi.

  12.  Gli  enti  locali  di cui all'articolo 2 del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267,  possono  istituire, mediante
apposite  convenzioni,  da  stipulare  ai  sensi dell'articolo 30 del
medesimo  testo  unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento
di  attivita'  di  consulenza  legale,  difesa  e  rappresentanza  in
giudizio degli enti convenzionati.

  13.  All'articolo  187, comma 2, lettera b), del citato testo unico
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte,
in fine, le parole: "e per l'estinzione anticipata di prestiti".

  14.  Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in
loro  favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19
dicembre  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge
28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre  1995,  n. 438,  e  successive  modificazioni,  e finalizzate
all'erogazione  di contributi per danni subiti da soggetti privati in
dipendenza  dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad
intervenuta  definizione  delle pratiche di rimborso, rimangono nella
disponibilita'   degli   enti  locali  stessi  e  sono  destinate  al
finanziamento di spese di investimento.

  15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge
24  dicembre  2003,  n. 350,  sono trasferiti in proprieta', a titolo
gratuito  e  nello  stato  di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento  del  loro  trasferimento,  ai  comuni nel cui territorio gli
stessi  sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge
30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni
dalla   data   della   volturazione,  all'accertamento  di  eventuali
difformita'  urbanistico-edilizie.  Il vincolo di destinazione di cui
al  citato  articolo  4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta
fermo   esclusivamente   per  le  domande  di  acquisto  regolarmente
presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo
45,  comma 3,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le
assegnazioni  in  locazione  sulla  base  di  un bando riservato alla
categoria  dei  profughi,  il  cui  espletamento  deve  precedere  il
trasferimento ai comuni.

  16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 33,4
milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.

  17.   Le   regioni,   al  fine  di  concorrere  agli  obiettivi  di
contenimento  della  spesa  pubblica,  entro  sei  mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi,
sentiti   i  consigli  delle  autonomie  locali,  al  riordino  della
disciplina   delle  comunita'  montane,  ad  integrazione  di  quanto
previsto    dall'articolo    27   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n. 267,  in modo da ridurre a regime la spesa corrente
per  il  funzionamento  delle comunita' montane stesse per un importo
pari  almeno  ad  un  terzo della quota del fondo ordinario di cui al
comma 16,  assegnata  per  l'anno  2007  all'insieme  delle comunita'
montane presenti nella regione.

  18.  Le  leggi  regionali  di  cui  al  comma 17  tengono conto dei
seguenti principi fondamentali:
   a) riduzione del numero complessivo delle comunita' montane, sulla
base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e
in  particolare:  della  dimensione  territoriale,  della  dimensione
demografica,  dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite,
dell'acclivita'  dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale
con  riferimento  all'arco  alpino  e  alla  dorsale appenninica, del
livello  dei  servizi,  della  distanza  dal capoluogo di provincia e
delle attivita' produttive extra-agricole;

   b) riduzione    del    numero    dei   componenti   degli   organi
rappresentativi delle comunita' montane;
   c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli organi
delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82
del  citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni.

  19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione
delle  comunita'  montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli
interventi  speciali  per la montagna stabiliti dall'Unione europea e
dalle leggi statali e regionali.

  20.  In  caso  di  mancata  attuazione delle disposizioni di cui al
comma 17  entro  il  termine  ivi  previsto,  si producono i seguenti
effetti:
   a) cessano   di   appartenere  alle  comunita'  montane  i  comuni
capoluogo  di  provincia,  i comuni costieri e quelli con popolazione
superiore a 20.000 abitanti;
   b) sono  soppresse  le  comunita'  montane  nelle quali piu' della
meta'  dei  comuni  non  sono situati per almeno l'80 per cento della
loro  superficie  al  di  sopra  di  500 metri di altitudine sopra il
livello  del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 pei
cento  della  loro  superficie al di sopra di 500 metri di altitudine
sul  livello  del  mare  e  nei  quali  il  dislivello  tra  la quota
altimetrica  inferiore  e  la  superiore  non e' minore di 500 metri;
nelle  regioni  alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello
della  quota  altimetrica,  di cui al periodo precedente, sono di 600
metri;
   c) sono  altresi'  soppresse  le  comunita'  montane che, anche in
conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da  meno  di  cinque  comuni,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  per la
conformazione  e  le caratteristiche del territorio non sia possibile
procedere  alla  costituzione  delle stesse con almeno cinque comuni,
fermi restando gli obiettivi di risparmio;
   d) nelle  rimanenti  comunita' montane, gli organi consiliari sono
composti  in  modo  da  garantire  la presenza delle minoranze, fermo
restando  che  ciascun  comune non puo' indicare piu' di un membro. A
tal  fine  la  base  elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i
consiglieri   dei   comuni,   che  elegge  i  componenti  dell'organo
consiliare  con  voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al
massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

  21.  L'effettivo  conseguimento  delle riduzioni di spesa di cui al
comma 17  e'  accertato,  entro  il  31 luglio 2008, sulla base delle
leggi    regionali    promulgate    e    delle   relative   relazioni
tecnico-finanziarie,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze e
del  Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite
le  singole  regioni  interessate.  Gli effetti di cui al comma 20 si
producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

  22.  Le  regioni  provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in
particolare  alla  soppressione  delle  comunita'  montane, anche con
riguardo   alla  ripartizione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato
esistenti  alla  data di entrata in vigore della presente legge. Sino
all'adozione   o  comunque  in  mancanza  delle  predette  discipline
regionali,  i  comuni  succedono  alla comunita' montana soppressa in
tutti   i   rapporti   giuridici  e  ad  ogni  altro  effetto,  anche
processuale,  ed  in  relazione  alle  obbligazioni  si  applicano  i
principi della solidarieta' attiva e passiva.

  23.   All'articolo   47,  comma 1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: "sedici"
e'  sostituita  dalla  seguente:  "dodici".  La presente disposizione
entra  in  vigore  a decorrere dalle prossime elezioni amministrative
locali.

  24.  All'articolo  81,  comma 1,  del  citato testo unico di cui al
decreto  legislativo  n. 267  del  2000,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
   a) le  parole:  "Gli amministratori locali di cui all'articolo 77,
comma 2"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "I sindaci, i presidenti
delle  province,  i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i
presidenti   dei   consigli   circoscrizionali   dei  comuni  di  cui
all'articolo  22,  comma 1,  i  presidenti  delle comunita' montane e
delle  unioni  di  comuni,  nonche' i membri delle giunte di comuni e
province";
   b) e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "I consiglieri di
cui  all'articolo  77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa
non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a
proprio   carico   l'intero   pagamento  degli  oneri  previdenziali,
assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86".

  25.  All'articolo  82  del  citato  testo  unico  di cui al decreto
legislativo   n. 267   del   2000,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
   a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.   I   consiglieri   comunali,  provinciali,  circoscrizionali,
limitatamente  ai  comuni  capoluogo  di provincia, e delle comunita'
montane  hanno  diritto  a percepire, nei limiti fissati dal presente
capo,  un  gettone  di  presenza  per  la partecipazione a consigli e
commissioni.  In  nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un
mese  da  un  consigliere  puo'  superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennita'   massima   prevista  per  il  rispettivo  sindaco  o
presidente  in  base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennita'
e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali";

   b) i commi 4 e 6 sono abrogati;
   c) al comma 8, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c) articolazione  dell'indennita'  di funzione dei presidenti dei
consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei vice presidenti delle province,
degli  assessori,  in rapporto alla misura della stessa stabilita per
il  sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori  delle  unioni  di  comuni,  dei consorzi fra enti locali e
delle  comunita'  montane  sono  attribuite le indennita' di funzione
nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un
comune  avente  popolazione  pari  alla  popolazione  dell'unione  di
comuni,  del  consorzio  fra  enti  locali o alla popolazione montana
della comunita' montana";

   d) al  comma 11,  il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le
indennita'  di  funzione,  determinate  ai sensi del comma 8, possono
essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci,
ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e
con  delibera  di  consiglio  per  i presidenti delle assemblee. Sono
esclusi   dalla   possibilita'  di  incremento  gli  enti  locali  in
condizioni  di  dissesto  finanziario  fino  alla  conclusione  dello
stesso,  nonche'  gli  enti  locali  che  non  rispettano il patto di
stabilita'  in-terno fino all'accertamento del rientro dei parametri.
Le  delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle
di  diritto.  La  corresponsione  dei gettoni di presenza e' comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'" e il
terzo periodo e' soppresso.

  26.  L'articolo  83  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  83.  -  (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed
europei,  nonche'  i  consiglieri  regionali  non possono percepire i
gettoni di presenza previsti dal presente capo.

  2.  Salve  le  disposizioni previste per le forme associative degli
enti  locali,  gli  amministratori  locali  di  cui  all'articolo 77,
comma 2,  non  percepiscono  alcun compenso, tranne quello dovuto per
spese  di  indennita'  di missione, per la partecipazione ad organi o
commissioni  comunque  denominate, se tale partecipazione e' connessa
all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

  3.  In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non
sono  cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino
al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione
della  condizione  di  incompatibilita',  l'indennita'  per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta".

  27.  L'articolo  84  del  citato  testo  unico  di  cui  al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   84.   -  (Rimborso  delle  spese  di  viaggio)  -  1.  Agli
amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del
capoluogo   del  comune  ove  ha  sede  il  rispettivo  ente,  previa
autorizzazione  del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio  effettivamente  sostenute,  nonche'  un  rimborso forfetario
onnicomprensivo  per le altre spese, nella misura fissata con decreto
del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  dell'economia  e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

  2.  La  liquidazione  del  rimborso  delle  spese e' effettuata dal
dirigente  competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione  delle  spese  di  viaggio  e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.

  3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove  ha  sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese
di  viaggio  effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle  sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per  la  presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate".

  28. Ai fini della semplificazione della varieta' e della diversita'
delle  forme  associative comunali e del processo di riorganizzazione
sovracomunale  dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni
amministrazione  comunale e' consentita l'adesione ad una unica forma
associativa  per  ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e
33  del  citato  testo  unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267,  fatte  salve  le  disposizioni di legge in materia di
organizzazione  e  gestione  del  servizio  idrico  integrato  e  del
servizio  di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane
l'adesione  multipla  ogni atto adottato dall'associazione tra comuni
e'  nullo  ed  e', altresi', nullo ogni atto attinente all'adesione o
allo  svolgimento  di  essa  da  parte  dell'amministrazione comunale
interessata.  Il  presente  comma non si applica per l'adesione delle
amministrazioni  comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da
leggi nazionali e regionali.

  29.  All'articolo  17  del  citato  testo  unico  di cui al decreto
legislativo   n. 267   del   2000,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: "100.000 abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "250.000 abitanti";
   b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  I  comuni  con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti
possono  articolare  il territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media  delle  circoscrizioni  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
abitanti".

  30.  Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n. 223,  in  materia  di tenuta e revisione delle liste
elettorali,  sono  attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale
comunale,  salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  12,  13 e 14 del
medesimo   testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di
componente  delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni
e sottocommissioni elettorali circondariali e' gratuito, ad eccezione
delle  spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o
decreti  aventi  ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli
articoli  3,  4,  5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive
modificazioni,  ogni riferimento alla commissione elettorale comunale
deve  intendersi  effettuato  al responsabile dell'ufficio elettorale
comunale.

  31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34,
comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992,
n. 504,  e'  ridotto  di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione
delle  risorse  del  fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del
presente  comma,  si  tiene conto, anche sulla base di certificazioni
prodotte  dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti,
per  ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di
cui  ai  commi  da  23  a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di
spesa  di  cui  ai  commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro
annui  a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100
milioni  di  euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento
del  contributo  ordinario  di  cui  all'articolo 1, comma 703, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  in favore dei piccoli comuni con
popolazione  fino  a  5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di
cui  al  medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli
oneri derivanti dai commi 383 e 384.

  32.  Entro  il  30  giugno  2008,  sulla  base delle certificazioni
prodotte  dagli  enti interessati, il Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
quantifica   l'ammontare   effettivo   delle   riduzioni   di   spesa
conseguibili  al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il
Ministro  dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza
riscontrata  tra  l'ammontare  delle economie di spesa e la riduzione
dei  trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno
2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che
hanno  dato  piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da
23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di
cui al comma 31.

  33.  Anche  ai  fini  del  coordinamento della finanza pubblica, in
attuazione  dell'articolo  118  della  Costituzione,  lo  Stato  e le
regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono
all'accorpamento   o   alla   soppressione  degli  enti,  agenzie  od
organismi,  comunque  denominati,  titolari di funzioni in tutto o in
parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla
contestuale  riallocazione  delle  stesse agli enti locali, secondo i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.

  34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti,
agenzie  ed  organismi,  comunque  denominati, istituiti dai medesimi
enti  locali  nell'ambito  della  rispettiva potesta' regolamentare e
titolari  di  funzioni  in  tutto  o  in parte coincidenti con quelle
svolte dagli enti locali medesimi.

  35.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
provvedono  alla  riduzione del numero dei componenti dei consigli di
amministrazione  e  degli  organi  esecutivi  dei consorzi tra comuni
compresi   nei   bacini   imbriferi   montani,  costituiti  ai  sensi
dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 1953, n. 959, nonche' dei
consorzi  di  bonifica  e di miglioramento fondiario di cui al capo I
del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di
cui  al  presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le
societa'  partecipate  totalmente  anche  in  via  indiretta  da enti
locali,  ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

  36.  In  alternativa  a  quanto  previsto  dal comma 35 ed entro il
medesimo  termine,  le  regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  d'intesa  con lo Stato possono procedere alla soppressione o
al  riordino  dei  consorzi,  di  cui  al  medesimo comma 35, facendo
comunque  salvi  le  funzioni  e  i  compiti  attualmente  svolti dai
medesimi  consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma
di  contribuzione  di  carattere  statale  o  regionale.  In  caso di
soppressione  le  regioni  adottano disposizioni al fine di garantire
che  la  difesa  del  suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli
enti  che  hanno  competenza  al  riguardo, nel rispetto dei principi
dettati  dal  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni,    e   delle   competenze   delle   province   fissate
dall'articolo  19  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
evitando  ogni  duplicazione  di opere e di interventi, disponendo il
subentro  in  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  facenti capo ai
consorzi  suddetti.  Per  l'adempimento  dei  fini  istituzionali dei
medesimi  consorzi,  agli enti subentranti e' attribuita la potesta',
gia'  riconosciuta  agli  stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del
regio  decreto  13  febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle
proprieta'  consorziate  nei limiti dei costi sostenuti per le citate
attivita'. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale
che  al  momento  della  soppressione  risulti  alle  dipendenze  dei
consorzi  di  bonifica  passa  alle  dipendenze  delle regioni, delle
province  e  dei comuni, secondo modalita' determinate dalle regioni,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso
di  riordino  i  contributi  consortili  devono  essere contenuti nei
limiti dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale.

  37.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 36 non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica. A
tale  fine  la  soppressione  di  consorzi  per i quali si evidenzino
squilibri  di  bilancio  ed esposizioni debitorie e' subordinata alla
previa   definizione   di  un  piano  finanziario  che  individui  le
necessarie misure compensative.

  38. Per le finalita' di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio
delle   rispettive   prerogative   costituzionali   in   materia   di
organizzazione  e  gestione  del  servizio  idrico  integrato  e  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
in  ottemperanza  agli  obblighi  comunitari,  procedono  entro il 1°
luglio  2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere,
alla  rideterminazione  degli  ambiti  territoriali  ottimali  per la
gestione  dei  medesimi  servizi secondo i principi dell'efficienza e
della  riduzione  della  spesa  nel  rispetto  dei  seguenti  criteri
generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:
   a) in  sede  di  delimitazione  degli ambiti secondo i criteri e i
principi  di  cui  agli  articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3
aprile   2006,   n. 152,   valutazione   prioritaria   dei  territori
provinciali    quali    ambiti    territoriali   ottimali   ai   fini
dell'attribuzione  delle funzioni in materia di rifiuti alle province
e  delle  funzioni  in  materia di servizio idrico integrato di norma
alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni
piu'  ampie  del territorio provinciale, alle regioni o alle province
interessate,   sulla   base  di  appositi  accordi;  in  alternativa,
attribuzione  delle  medesime funzioni ad una delle forme associative
tra  comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui
al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o
loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;
   b) destinazione  delle  economie  a carattere permanente derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma,  come  accertate  da  ciascuna
regione  con  provvedimento  comunicato  al  Ministro dell'economia e
delle  finanze,  al  potenziamento  degli  interventi  di miglioria e
manutenzione   ordinaria   e   straordinaria   delle   reti  e  delle
infrastrutture   di  supporto  nei  rispettivi  ambiti  territoriali,
nonche'  al  contenimento  delle  tariffe  per  gli  utenti domestici
finali.

  39.   All'articolo   5  (L)  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "A
decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui al periodo
successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza
rispetto  al  saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni
sui  flussi  di  cassa  tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini
della   stabilizzazione  del  saldo  rispetto  alle  previsioni,  con
successivo   decreto   del   Ministro,   sulla  base  di  criteri  di
trasparenza, efficienza e competitivita', sono stabilite le modalita'
di movimentazione della liquidita' e di selezione delle controparti";
   b) al  comma 6,  il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sul
predetto   conto,   nonche'   sul   conto  di  tesoreria  denominato:
"Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono
ammessi   sequestri,   pignoramenti,   opposizioni   o  altre  misure
cautelari";
   c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
   "6-bis.  Ai  conti  e  depositi  intestati  al Ministero presso il
sistema  bancario  e  utilizzati  per la gestione della liquidita' si
applicano le disposizioni del comma 6. (L)";

  d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

  40.  Per  il  finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui  all'articolo  2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni,  e'  autorizzata  la  spesa  di 50 milioni di euro per
l'anno  2008  e  di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e
2010.

  41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per  gli  affari  regionali, il Fondo di sviluppo delle
isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro
a  decorrere  dall'anno  2008. Il Fondo finanzia interventi specifici
nei  settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti
a  migliorare  le  condizioni e la qualita' della vita nelle suddette
zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette
e  nella rete "Natura 2000", prevista dall'articolo 3 del regolamento
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357,   ovvero   improntati  alla  sostenibilita'  ambientale,  con
particolare  riferimento  all'utilizzo  delle energie rinnovabili, al
risparmio  e  all'efficienza  energetica,  alla gestione dei rifiuti,
alla  gestione  delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto
ecosostenibili,  al  recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio
esistente,   al   contingentamento   dei   flussi   turistici,   alla
destagionalizzazione,  alla  protezione  degli  habitat  prioritari e
delle  specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla
certificazione  ambientale  dei  servizi,  oltre  a  misure dirette a
favorire  le  imprese  insulari  in modo che le stesse possano essere
ugualmente  competitive.  All'erogazione  del Fondo si provvede sulla
base  del  Documento  triennale  unico di programmazione isole minori
(DUPIM),  elaborato  dall'Associazione  nazionale comuni isole minori
(ANCIM),  nel  quale sono indicati i singoli interventi e le relative
quantificazioni,  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie  locali  e  del  Ministro  dell'interno, di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.

  42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore
finalizzazione  di tutti gli interventi a favore delle isole minori e
ferme  restando  le contribuzioni per i progetti gia' approvati con i
decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005,
pubblicati  rispettivamente  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n. 304  del  29  dicembre  2004 e nella Gazzetta Ufficiale
n. 284  del  6  dicembre  2005,  le risorse iscritte sul Fondo per la
tutela  e  lo  sviluppo  economico-sociale  delle isole minori di cui
all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello
stato  di  previsione  del Ministero dell'interno, sono trasferite al
Fondo  di  cui  al  comma 41,  presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

  43.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  44.  Al  fine  di  sostenere  progetti  di  sviluppo economico e di
integrazione   delle   aree   montane  negli  assi  di  comunicazione
interregionali,  il  Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le
regioni  a  statuto  speciale  di  cui al comma 7 dell'articolo 6 del
decreto-legge  2  luglio  2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  agosto  2007, n. 127, e successive modificazioni, e'
integrato  di  10  milioni  di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di
euro per gli anni 2009 e 2010.

  45.  La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da
trasferire   all'Ente  italiano  montagna  (EIM)  sono  tutte  quelle
complessivamente   gia'   attribuite   all'Istituto  nazionale  della
montagna   (IMONT)  al  1°  gennaio  2007.  Tali  risorse  sono  rese
immediatamente  disponibili  per effetto dell'esclusione disposta dal
primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296
del 2006.

  46.  In  attuazione  degli  accordi  sottoscritti tra lo Stato e le
regioni  Lazio,  Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1,
comma 180,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, con i quali le
regioni  interessate  si  obbligano  al  risanamento  strutturale dei
relativi    servizi   sanitari   regionali,   anche   attraverso   la
ristrutturazione  dei  debiti  contratti,  lo Stato e' autorizzato ad
anticipare   alle  predette  regioni,  nei  limiti  di  un  ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidita'
necessaria   per   l'estinzione  dei  debiti  contratti  sui  mercati
finanziari  e  dei  debiti  commerciali  cumulati fino al 31 dicembre
2005,  determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani
e  comunque al netto delle somme gia' erogate a titolo di ripiano dei
disavanzi.

  47.  Le  regioni  interessate, in funzione delle risorse trasferite
dallo  Stato  di  cui  al  comma 46,  sono tenute a restituire, in un
periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi
cosi'  determinati  sono  acquisiti in appositi capitoli del bilancio
dello Stato.

  48.  All'erogazione  delle  somme  di  cui  ai  commi  46  e 47, da
accreditare   su  appositi  conti  correnti  intestati  alle  regioni
interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito
del  riaccertamento  definitivo  e completo del debito da parte delle
regioni  interessate,  con  il  supporto dell'advisor contabile, come
previsto  nei  singoli  piani  di  rientro, e della sottoscrizione di
appositi   contratti,   che   individuano   le   condizioni   per  la
restituzione,  da  stipulare  fra  il Ministero dell'economia e delle
finanze  e  ciascuna  regione.  All'atto  dell'erogazione  le regioni
interessate  provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi
per   l'importo   corrispondente  e  trasmettono  tempestivamente  la
relativa  documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e
della salute.

  49.  In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per
il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180,
della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che
non hanno rispettato il patto di stabilita' interno in uno degli anni
precedenti  il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno
di  riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal
relativo piano.

  50.  All'articolo  1,  comma 796, lettera b), quarto periodo, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ",  fatte  salve  le  aliquote  ridotte  disposte  con leggi
regionali  a  favore  degli  esercenti  un'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte
o  professione,  che  abbiano  denunciato richieste estorsive e per i
quali  ricorrano  le  condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
febbraio 1999, n. 44".

  51.  Le  agevolazioni  di  cui  al comma 50 si applicano nel limite
massimo  di  5  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite le
regioni  interessate,  sono  adottate  le  disposizioni attuative del
comma 50 e del presente comma.

  52.  La  ripartizione  delle  risorse  rivenienti  dalle  riduzioni
annuali  di  cui  all'articolo  1, comma 320, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266,  puo' essere effettuata anche sulla base di intese tra
lo  Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.

  53.  La  disposizione  di  cui  al  comma 52  si  applica  anche in
relazione  alle  ripartizioni  di risorse concernenti gli anni 2005 e
2006 e sono fatti salvi gli atti gia' compiuti in conformita' ad essa
presso  la  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.

  55.  In  coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui
all'articolo  1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro per le
riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le
organizzazioni  sindacali,  da  emanare entro il mese di giugno 2008,
sono  individuate  tutte  le  tipologie professionali connesse con lo
svolgiento  dell'azione  degli  uffici all'estero, con l'obiettivo di
razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre
quella  relativa  all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo
168  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni.

  56.  Il  contingente  di  cui  all'articolo  152  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n. 18   del   1967,   e  successive
modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti
nell'esercizio  2008,  adeguato con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  57.  Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai
commi  55  e  56,  previa  verifica  ed accertamento, e' destinata ad
alimentare,  nel  limite  di  5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel
limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di
cui  all'articolo  3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che per l'anno 2008 e' integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere
dall'anno 2009 e' integrato di 42,5 milioni di euro.

  58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresi', le entrate accertate
ai  sensi  dell'articolo  1, comma 568, della citata legge n. 296 del
2006,  nel  maggior limite di 40 milioni di euro, nonche' quota parte
delle  dotazioni  delle  unita'  previsionali  di base dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione
degli uffici all'estero.

  59.  A  tal  fine  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta   del  Ministro  degli  affari  esteri,  e'  autorizzato  ad
effettuare,   con   proprio  decreto,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.

  60.  Con  riferimento  alle politiche di sostegno agli italiani nel
mondo   e   di  informazione,  promozione  culturale,  scientifica  e
dell'immagine  del  Paese  all'estero,  di  cui ai programmi n. 4.8 e
n. 4.9, e' autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:
   a) 12,5  milioni  di  euro,  per  le  spese relative alla tutela e
all'assistenza dei connazionali;
   b) 5,5  milioni  di  euro,  per  il finanziamento delle iniziative
scolastiche,   di   assistenza   scolastica   e   di   formazione   e
perfezionamento  professionali,  di  cui  alla  legge  3  marzo 1971,
n. 153.

  61.  Per  la  razionalizzazione  di  iniziative  nel  settore della
divulgazione  della  cultura italiana all'estero, da realizzare anche
in   connessione  con  eventi  internazionali  gia'  programmati,  e'
autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  62.  Per  il funzionamento dell'unita' di crisi del Ministero degli
affari  esteri  in  relazione allo svolgimento di interventi a tutela
dei  cittadini  italiani  in  situazioni  di  rischio  e di emergenza
all'estero,  svolti anche in coordinamento con le unita' di crisi dei
Paesi  dell'Unione  europea,  e'  autorizzata,  a decorrere dall'anno
2008, la spesa di 400.000 euro.

  63.   Al   fine   di   assicurare   l'adempimento   degli   impegni
internazionali  derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali
in  particolare dall'esercizio della presidenza italiana del "G8", il
Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato a procedere, per gli
anni  2008  e  2009,  nel  limite di spesa di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul
Fondo  di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

  64.Per  l'organizzazione  del vertice "G8" previsto per l'anno 2009
e' stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.

  65.  La  somma  di  cui al comma 64 puo' essere in parte utilizzata
anche  attraverso  un programma, da definire di intesa con la Regione
autonoma  della  Sardegna,  per  la  realizzazione  di infrastrutture
sociali  e  servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare
riferimento  al comune della Maddalena, in funzione contestuale della
occupazione   stabile,   della   salvaguardia   ambientale   e  della
cooperazione euromediterranea.

  66.   Piena   e   diretta   esecuzione   e'   data  alla  decisione
n. 2007/436/CE/Euratom  del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al
sistema  delle  risorse  proprie delle Comunita' europee, a decorrere
dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

  67.  Il  contributo  all'Accademia  delle  scienze  del Terzo Mondo
(TWAS),  di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, e' incrementato di
500.000   euro   annui  a  decorrere  dall'anno  2008  per  sostenere
l'attivita' dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).

  68.  Per  consentire  la partecipazione dell'Italia all'Esposizione
universale  di Shanghai del 2010 e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di  euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6
milioni di euro per l'anno 2010.

  69.  Per  ciascuno  degli  anni 2008, 2009 e 2010 e' autorizzata la
spesa  di  2  milioni  di  euro  per  il finanziamento del contributo
italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e
lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato
esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).

  70. Per le politiche generali concernenti le collettivita' italiane
all'estero,  la  loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e
le  iniziative  di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese
la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della
Conferenza   dei  giovani  italiani  nel  mondo  e  del  Museo  della
emigrazione  italiana,  nonche'  la  valorizzazione  del  ruolo degli
imprenditori   italiani   all'estero   e   le  misure  necessarie  al
rafforzamento  e  alla  razionalizzazione  della  rete  consolare, e'
autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

  71.  Gli  importi  previsti  dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23
agosto  2004,  n. 226,  cosi'  come  rideterminati  dall'articolo  1,
comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di
30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

  72.  Allo  scopo di continuare ad assicurare le capacita' operative
dello  strumento  militare  per  l'assolvimento  dei compiti previsti
dalla   legge,   la  dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 1238,  della  citata  legge n. 296 del 2006, e' incrementata di
140 milioni di euro per l'anno 2008.

  73.  La  dotazione  del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899,
della  citata  legge  n. 296 del 2006 e' determinata in 20 milioni di
euro  per  l'anno  2008,  dei  quali  7  milioni  da  destinare  alla
prosecuzione  degli  interventi  relativi  all'arsenale  della Marina
militare  di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di
mantenimento pesante nord di Piacenza.

  74.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa e'
istituito  un  fondo  da  ripartire  per le esigenze di funzionamento
dell'Arma  dei  carabinieri,  con una dotazione di 40 milioni di euro
per   l'anno   2008.  Con  decreti  del  Ministro  della  difesa,  da
comunicare,   anche   con   evidenze   informatiche,   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede alla ripartizione del
fondo   tra   le   unita'   previsionali   di   base  del  centro  di
responsabilita' "Arma dei carabinieri".

  75.  Al  fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente,
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, e'
istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello
Stato  di  tutela  ambientale.  Il  Nucleo dipende funzionalmente dal
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare e
concorre  nell'attivita'  di  prevenzione  e  repressione  dei  reati
ambientali  e  in  materia di maltrattamento degli animali nelle aree
naturali  protette  nazionali  e internazionali. Nello svolgimento di
tali   compiti,   il  Nucleo  puo'  effettuare  accessi  e  ispezioni
amministrative  avvalendosi  dei  poteri previsti dalle norme vigenti
per  l'esercizio delle attivita' istituzionali del Corpo. Con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del Ministro
dell'ambiente   e   della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  e'
determinato  il  relativo  contingente di personale. Restano, in ogni
caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per
la tutela dell'ambiente.

  76.  All'istituzione  del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con
le   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non
devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.

  77.  Gli  arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1,
comma 574,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, possono essere
effettuati anche nel 2008.

  78.  Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio
e  di  adeguati  indennizzi  al  personale  italiano  impiegato nelle
missioni  militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui
vengono stoccati munizionamenti, nonche' al personale civile italiano
nei  teatri  di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul
territorio  nazionale,  che  abbiano contratto infermita' o patologie
tumorali   connesse  all'esposizione  e  all'utilizzo  di  proiettili
all'uranio   impoverito   e   alla   dispersione   nell'ambiente   di
nanoparticelle  di  minerali  pesanti  prodotte  dalle  esplosioni di
materiale  bellico,  ovvero  al  coniuge,  al  convivente,  ai  figli
superstiti  nonche'  ai  fratelli conviventi e a carico qualora siano
gli  unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie,
e'  autorizzata  la  spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.

  79.  Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il
Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalita' per
la  corresponsione  ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite
massimo  di  spesa  ivi  stabilito  delle misure di sostegno e tutela
previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.

  80.  La  dotazione  del  Fondo istituito all'articolo 1, comma 898,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinata in 10 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

  81.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui al decreto legislativo 16
luglio  1997,  n. 264,  e' ridotta dell'importo di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  82.  Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008
ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato
su  base  distrettuale  di  corte  d'appello,  delle  intercettazioni
telefoniche,  ambientali e altre forme di comunicazione informatica o
telematica  disposte  o autorizzate dall'autorita' giudiziaria, anche
attraverso  la  razionalizzazione  delle attivita' attualmente svolte
dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si
procede  all'adozione  dei  provvedimenti  di cui all'articolo 96 del
codice   delle   comunicazioni   elettroniche,   di  cui  al  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

  83.  Il  Ministero  della  giustizia,  di concerto con il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  procede  al monitoraggio dei costi
complessivi    delle    attivita'    di    intercettazione   disposte
dall'autorita' giudiziaria.

  84. Al fine di garantire la continuita' dei servizi di assistenza e
di  vigilanza  nei  confronti  dei  minorenni collocati, a seguito di
provvedimento    dell'autorita'    giudiziaria,    nelle    comunita'
dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo
10  del  decreto  legislativo  28  luglio  1989, n. 272, al personale
appartenente  ai profili di operatore e di assistente di vigilanza e'
corrisposta,  in presenza di articolazioni di orario, l'indennita' di
turnazione  prevista  dal contratto collettivo nazionale del comparto
Ministeri,  con  modalita'  e  criteri  che sono stabiliti in sede di
contrattazione integrativa.

  85.  Per  le  finalita' di cui al comma 84 e' autorizzato in favore
del  Ministero  della  giustizia  uno  specifico stanziamento di euro
307.000 per l'anno 2008.

  86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita' (OIC),
fondazione  di  diritto  privato  avente  piena autonomia statutaria,
concorrono     le    imprese    attraverso    contributi    derivanti
dall'applicazione  di  una  maggiorazione  dei  diritti di segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo  18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.

  87.  Il  Collegio  dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il
fabbisogno   di   finanziamento   dell'OIC   nonche'   le  quote  del
finanziamento  di  cui  al  comma 86  da  destinare  all'Intemational
Accounting  Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).

  88.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede con decreto, ai
sensi  dell'articolo  18,  comma 2,  della  legge  29  dicembre 1993,
n. 580,  a  definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86
sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo
stesso  decreto sono individuate le modalita' di corresponsione delle
relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

  89.  Al  testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  37  (L),  i  commi  1  e  2  sono  sostituiti dai
seguenti:
   "1.  L'indennita'  di  espropriazione  di  un'area  edificabile e'
determinata  nella  misura  pari  al  valore  venale del bene. Quando
l'espropriazione  e'  finalizzata  ad  attuare  interventi di riforma
economico-sociale, l'indennita' e' ridotta del venticinque per cento.
(L)
   2.  Nei  casi  in  cui  e' stato concluso l'accordo di cessione, o
quando   esso   non  e'  stato  concluso  per  fatto  non  imputabile
all'espropriato   ovvero   perche'   a   questi   e'   stata  offerta
un'indennita'  provvisoria  che, attualizzata, risulta inferiore agli
otto  decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennita' e'
aumentata del dieci per cento. (L)";

   b) all'articolo  45 (L), comma 2, lettera a), le parole: "senza la
riduzione  del  quaranta  per  cento" sono sostituite dalle seguenti:
"con  l'aumento  del  dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo
37";
   c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo e' sostituito
dal  seguente:  "L'autorita'  espropriante dispone il deposito, entro
trenta  giorni,  presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma
senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45";
   d) all'articolo  22 (L), comma 3, le parole: ", senza applicare la
riduzione  del  quaranta  per  cento di cui all'articolo 37, comma l"
sono soppresse;
   e) all'articolo  55  (L),  il  comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1.  Nel  caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di
pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di
esproprio  alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno
e' liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)".

  90.  Le  disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle
di  cui  all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico
di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327,  come  modificati  dal  comma 89  del  presente  articolo, si
applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la
determinazione dell'indennita' di espropriazione sia stata condivisa,
ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

  91.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo 1, comma 6-septies, del
decreto-legge    28    dicembre   2006,   n. 300,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal
1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio
attinente  alla  posizione di comando del personale appartenente alle
Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' posto a
carico   delle   amministrazioni   utilizzatrici   dello  stesso.  La
disposizione  di  cui  al  precedente  periodo  si applica anche alle
assegnazioni  di  cui  all'articolo  33  della  legge 23 agosto 1988,
n. 400,   che   superano  il  contingente  fissato  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri ivi previsto. Resta fermo il
divieto  di  cumulabilita'  previsto dall'articolo 3, comma 63, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  92.  In  relazione  a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 430,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  la qualifica di dirigente
generale  di  pubblica  sicurezza  e  le  corrispondenti posizioni di
organico  di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la
predetta  qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a
decorrere  dal  giorno  successivo,  nella  qualifica  di  prefetto e
collocati  in  un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile
all'atto   del  collocamento  a  riposo.  Agli  stessi  e'  garantito
l'impiego  sino  alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo
1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  93.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  42  della legge 1°
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali
di  pubblica  sicurezza  con  almeno  quattro  anni di servizio nella
qualifica  possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17
previsto  dal  comma 1  del predetto articolo 42, conservando a tutti
gli  effetti  l'anzianita'  maturata  nella  qualifica  di  dirigente
generale.  Ai  dirigenti  in  possesso  della  predetta anzianita' di
servizio  nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per
il  raggiungi-mento  del limite di eta' prima della nomina a prefetto
si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 42, comma 3-bis,
della legge 1° aprile 1981, n. 121.

  94.  In  corrispondenza  del  raggiungimento  del  limite  di  eta'
previsto  per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui
al  comma 92,  il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza
di  cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, e' incrementato fino
a nove unita'.

  95.  In  relazione  alla  soppressione della qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5
ottobre  2000,  n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  10,  i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
 "1.  Il  percorso  di carriera occorrente per la partecipazione allo
scrutinio  per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla
qualifica  di  primo  dirigente  ed  al  concorso per titoli ed esami
previsti  dall'articolo  7,  comma 1,  nonche'  per l'ammissione allo
scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, e'
definito  con  decreto  del  Ministro  dell'interno su proposta della
commissione  di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalita'
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza. Il medesimo decreto
determina  altresi'  i  requisiti  minimi di servizio in ciascuno dei
settori   d'impiego   e  presso  gli  uffici  centrali  e  periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori
ad un anno";

   b) all'articolo  1,  comma 2,  le  parole:  "dirigente generale di
pubblica  sicurezza  di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il
comma 8 e' abrogato;
   c) all'articolo  11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali
di  pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti:
"e  dai  prefetti  provenienti  dai  ruoli  della Polizia di Stato in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
   d) all'articolo  13,  comma 1,  le  parole: "dirigente generale di
pubblica sicurezza di livello B e" sono soppresse;
   e) all'articolo  58,  comma 3, le parole: "e ai dirigenti generali
di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse;
   f) all'articolo  59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali
di  livello  B"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  dai prefetti
provenienti  dai  ruoli  della Polizia di Stato in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza";
   g) all'articolo  62,  comma 3,  le  parole:  "un apposito comitato
composto  da  almeno  tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello  B"  sono sostituite dalle seguenti: "un comitato composto da
almeno  tre  prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";
   h) all'articolo  64,  comma 2,  le  parole:  "di  livello  B" sono
soppresse.

  96.  Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata
la  previsione  di  un  risparmio  di  spesa di almeno 63.000 euro in
ragione  d'anno.  Eventuali  oneri  aggiuntivi sono compensati, negli
anni  in  cui  si  dovessero  verificare,  attraverso  corrispondenti
riduzioni  delle  somme  destinate a nuove assunzioni nella qualifica
iniziale  dei  ruoli  interessati e rendendo indisponibili i relativi
posti.

  97.  Per  l'anno  2008  e'  istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  un  fondo  per  le esigenze di funzionamento
della   sicurezza   e   del  soccorso  pubblico,  per  il  rinnovo  e
l'ammodernamento  degli  automezzi  e degli aeromobili delle Forze di
polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione
delle  spese  per  il personale e di quelle destinate al ripianamento
delle  posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro,
di  cui  30  milioni  di  euro per le specifiche necessita' del Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco, da ripartire con uno o piu' decreti
del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della
giustizia,  da  comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti.

  98.  Per  l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge
27   dicembre   2006,  n. 296,  da  ripartire,  per  le  esigenze  di
funzionamento  e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo
operativi  in  materia  di  sicurezza  delle  navi  e delle strutture
portuali  svolti  dal  Corpo  delle  capitanerie  di  porto - Guardia
costiera,  con  decreto  del  Ministro  dei trasporti, da comunicare,
anche  con  evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

  99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei
sistemi  di  comunicazione  del  Corpo  delle  capitanerie di porto -
Guardia  costiera  e'  autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno  2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

  100.   Al   fine   di   favorire   l'assunzione   nelle   pubbliche
amministrazioni  dei  cittadini  italiani  di  cui alla legge 9 marzo
1971,  n. 98,  che,  come personale civile, abbiano prestato servizio
continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle
dipendenze  di  organismi  militari  della  Comunita' atlantica, o di
quelli  dei  singoli  Stati  esteri  che ne fanno parte, operanti sul
territorio  nazionale,  che  siano stati licenziati in conseguenza di
provvedimenti  di soppressione o riorganizzazione delle basi militari
degli  organismi  medesimi  adottati  entro  il  31 dicembre 2006, e'
istituito,  presso  il  Ministero  del'economia  e delle finanze, uno
specifico  fondo  con  una  dotazione  di  7,250  milioni  di  euro a
decorrere dall'anno 2008.

  101.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su
proposta  del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,   da   adottare   di   concerto   con   il  Ministro
dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge, sono fissati i criteri e le procedure
per  l'assunzione  del  personale  di  cui  al comma 100, nonche' per
l'assegnazione   delle   risorse   finanziarie  alle  amministrazioni
interessate.

  102.  Al  fine  di rafforzare la legalita' e il miglioramento delle
condizioni  di  vita  dei  territori  in  cui  opera  la criminalita'
organizzata  di  tipo  mafioso  o  similare, e' istituito a decorrere
dall'anno  2008,  presso  il Ministero dell'interno, il "Fondo per la
legalita'".  Al  Fondo  confluiscono  i  proventi  derivanti dai beni
mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni.

  103.  A  valere  sulle  risorse  del Fondo di cui al comma 102 sono
finanziati,  anche  parzialmente,  progetti relativi al potenziamento
delle  risorse  strumentali e delle strutture delle Forze di polizia,
al  risanamento  di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al
recupero  di  condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o
alla  realizza  zione  di strutture pubbliche e alla diffusione della
cultura della legalita'.

  104.  Le  modalita'  di  accesso  al Fondo di cui al comma 102 sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  emanare di
concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge. Con lo
stesso  decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102
e 103.

  105.   A   decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  alle  vittime  della
criminalita'  organizzata,  di  cui  all'articolo  1  della  legge 20
ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari
superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563
e  564,  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari
superstiti,  nonche' ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito
dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti,
sono  erogati  i  benefici  di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della
legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

  106.  Alla  legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo   4,   comma 2,  le  parole:  "calcolata  in  base
all'ultima  retribuzione"  sono sostituite dalle seguenti: "in misura
pari all'ultima retribuzione";
   b) all'articolo  5,  comma 3,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  "Ai  figli maggiorenni superstiti, ancorche' non conviventi
con  la  vittima  alla  data  dell'evento  terroristico,  e' altresi'
attribuito,  a  decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile  di  cui  all'articolo  2  della  legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni";
   c) all'articolo  9,  comma 1,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo:  "Ai  medesimi  soggetti  e'  esteso  il  beneficio  di  cui
all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203";
   d) all'articolo  15,  comma 2,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "I  benefici  di cui alla presente legge si applicano anche
agli  eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961,
dei  quali  sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia
al momento dell'evento";
   e) all'articolo  16,  comma 1,  dopo  le  parole: "dall'attuazione
della  presente  legge"  sono  inserite  le seguenti: ", salvo quanto
previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo".

  107.  Al  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.6,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
   "7-bis.  Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza, le regioni
completano gli inter-venti di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi
territori  secondo  le  disposizioni  del  presente  decreto  e delle
ordinanze  emanate,  durante la vigenza dello stato di emergenza, dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, dal Ministro dell'interno e
dai commissari delegati";

   b) al  comma 7  dell'articolo 3, le parole: "alla fine dello stato
di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2012";
   c) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
   "Art.  10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del
dicembre  2000)  -  1.  Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza
dichiarato  a  seguito  del  sisma  del  16  dicembre  2000,  che  ha
interessato   i  comuni  della  provincia  di  Terni,  continuano  ad
applicarsi  l'articolo  1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22
dicembre   2000   del   Ministro   dell'interno,   delegato   per  il
coordinamento  della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza
n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile";

   d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 e' inserito il seguente:
   "5-bis.  Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di
cui  ai  commi  2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base
delle  certificazioni  analitiche del Ministero dell'interno relative
all'anno   2006,  sono  assegnati  annualmente  per  il  quinquiennio
2008-2012  negli  importi progressivamente ridotti nella misura di un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio";

   e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 e' aggiunto
il  seguente:  "Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza, per il
quinquennio  2008-2012, le spese necessarie per le attivita' previste
dal  presente  comma,  quantificate  in 17 milioni di euro, assumendo
come  base  di  calcolo  la  spesa  sostenuta  nel  2006 sono erogate
annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un
quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio";
   f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
   "5-bis.  Alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza  le risorse
giacenti  nelle  contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 3
dell'articolo  17  dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato
per   il  coordinamento  della  protezione  civile,  n. 2668  del  28
settembre  1997  sono  versate  nelle contabilita' speciali di cui al
comma 5  ed  utilizzate  per  il  completamento  degli  interventi da
ultimare.
   5-ter.   Alla   cessazione   dello  stato  di  emergenza,  per  la
prosecuzione  e  per  il  completamento  del  programma di interventi
urgenti  di  cui  al capo I del presente decreto, le regioni Marche e
Umbria  sono  autorizzate  a  contrarre  mutui  a fronte dei quali il
Diparti-mento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno
degli esercizi 2008, 2009 e 2010".

  108.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui al comma 107,
lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla
lettera f) del medesimo comma 107.

  109.  I  soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini
dei  versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3,
dell'ordinanza   n. 2668   del   28   settembre  1997,  del  Ministro
dell'interno,  delegato per il coordinamento della protezione civile,
dall'articolo  2,  comma 1,  dell'ordinanza  n. 2728  del 22 dicembre
1997,  del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908
del  30  dicembre  1998,  del  Ministro dell'interno, delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile,  e  della  sospensione  dei
pagamenti    dei    contributi    previdenziali,   assistenziali   ed
assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28
settembre   1997,   del   Ministro   dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento  della  protezione  civile, e successive modificazioni,
possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato
dalla  sospensione,  corrispondendo  l'ammontare  dovuto  per ciascun
tributo   e   contributo  oggetto  della  sospensione  al  netto  dei
versamenti gia' eseguiti nella misura e con le modalita' da stabilire
nei  limiti  di  50  milioni  di  euro a decorrere dall'anno 2008 con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze.

  110.  I  soggetti  di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30
dicembre  2004,  n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia  di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali
e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la
propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione
si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a
titolo  di  capitale  e  interessi, diminuita al 30 per cento, in due
rate  di  eguale  ammontare, la prima delle quali deve essere versata
entro  il  20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. E
mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la
decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

  111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al
monitoraggio   degli   oneri   di   cui   al   comma 110,  informando
tempestivamente  il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai
fini  dell'adozione  dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter,  comma 7,  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Gli  eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7,  secondo  comma,  numero  2),  della  legge n. 468 del 1978, prima
dell'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti o delle misure di cui al
primo  periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.

  112.  Allo  scopo  di  potenziare  la  dotazione dei mezzi aerei di
soccorso  civile  nelle  azioni  di  contrasto e di spegnimento degli
incendi  boschivi, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento  della  protezione civile, di velivoli
antincendio.

  113.   Nell'ambito   delle   risorse   disponibili,  in  attuazione
dell'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini  previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

  114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni
e  delle attivita' produttive dei comuni della regione Veneto colpiti
da  eventi  alluvionali  nell'anno  2007  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, e'
autorizzato  un  contributo  straordinario  di 15 milioni di euro per
l'anno 2008.

  115.   Ad   integrazione   di  quanto  stabilito  dall'articolo  1,
comma 1013,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo
completamento  degli  interventi di ricostruzione nei territori delle
regioni  Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980,
del  1981  e  del  1982,  di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e
successive  modificazioni,  e'  autorizzato  un  ulteriore contributo
decennale  di  5  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2008, da
erogare,  alle  medesime  regioni,  secondo  modalita'  e  criteri di
ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.

  116.  Il  recupero  dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e
1011  dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene
nel  rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

  117.   All'articolo   1,   comma 1,   del   decreto   del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  14  novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 270  del  18  novembre  2002, dopo le parole:
"avevano  la  residenza"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  la  sede
operativa".

  118.  Al  fine  di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia
nelle  zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che
ha  interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di
Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e
per  la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a
prevenire  le  conseguenze  di  eccezionali  eventi  alluvionali,  e'
istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio  e  del  mare  un  fondo di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.

  119.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e
le  modalita' per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui
al comma 118.

  120.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo  dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura,  istituito  dall'articolo  1, comma 1068, della legge 27
dicembre   2006,   n. 296,   e'   altresi'   destinato   al  ricambio
generazionale  e  allo  sviluppo  delle imprese giovanili nel settore
della pesca.

  121.  Al  fine  di  favorire  l'accesso al credito e al mercato dei
capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e
dell'acquacoltura,  le  disponibilita'  del  Fondo  centrale  per  il
credito  peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali, sono destinate agli interventi di
cui  all'articolo  17,  commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102.

  122.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063,
della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata per l'importo
di  50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per
la    razionalizzazione   e   la   riconversione   della   produzione
bieticolo-saccarifera  in  Italia  per  il terzo anno del quinquennio
previsto dalla normativa comunitaria.

  123.  Le  disponibilita'  gia'  destinate  al fondo per le crisi di
mercato  agricolo,  di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre  2006,  n. 296,  sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato,  nel  limite  di  30  milioni di euro, per essere direttamente
riassegnate,  per  l'anno  2008,  ad integrazione della dotazione del
fondo di cui al comma 122.

  124.  All'articolo  1,  comma 1112,  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunta la seguente lettera:
   "f-bis)   pratiche   di  gestione  forestale  sostenibile  attuate
attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock
di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste".

  125.  Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della
legge  24 dicembre 2004, n. 313, e' autorizzata la spesa di 2 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008  e  2009  a  valere  sulle
disponibilita'  di  cui  all'articolo  1,  comma 1084, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

  126.  Ai  fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori
agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai
sensi  della  legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso
agli   imprenditori   medesimi   finanziamenti   su  cui  sono  stati
autorizzati  i  concorsi  negli  interessi  dichiarati illegittimi ai
sensi  della  decisione  971612/CE  della  Commissione, del 16 aprile
1997,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e'
istituita  una  commissione  di tre esperti, di cui uno designato dal
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  uno  dal  Ministro delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ed  uno  dalla regione
Sardegna.  La  commissione  presenta  al Presidente del Consiglio dei
ministri  le  proposte  per  la  ristrutturazione dei predetti debiti
entro  il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie
in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi
pendenti,   le  procedure  di  riscossione  e  recupero,  nonche'  le
esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di
entrata in vigore della presente legge.

  127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato
e  di  contrastare  l'andamento  anomalo  dei  prezzi  nelle  filiere
agroalimentari  in funzione della tutela del consumatore, della leale
concorrenza  tra  gli  operatori  e  della  difesa del made in Italy,
l'Osservatorio  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e
forestali  verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari
integrando  le  rilevazioni  effettuate  ai  sensi dell'articolo 127,
comma 3,  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388,  con particolare
riferimento a quelli al dettaglio.

  128.  I  dati  aggregati  rilevati  sono  resi.pubblici, almeno con
cadenza  settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti
radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

  129.  L'Ispettorato  centrale  per  il controllo della qualita' dei
prodotti   agroalimentari  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo
2,  comma 1,  lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
effettua  i  controlli  nelle  filiere  agroalimentari in cui si sono
manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai
sensi del comma 127.

  130.  Il  Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali
riferisce  sugli  esiti  delle  attivita'  di  controllo  di  cui  al
comma 129  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri, formulando le
proposte  per  l'adozione  da  parte  del  Governo di adeguate misure
correttive   dei   fenomeni   di   andamento  anomalo  nelle  filiere
agroalimentari.

  131.  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
di  intesa  con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri
di   prodotti   alimentari  di  generale  e  largo  consumo,  nonche'
l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso
strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i  quali  sono  disponibili,  in  tutto o in parte, tali panieri e di
quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

  132.  Per  le finalita' di cui ai commi da 127 a 131 e' autorizzata
la  spesa  di  100.000  euro  a decorrere dall'anno 2008. Al relativo
onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

  133.  Per  le  attivita'  di  progettazione  delle  opere  previste
nell'ambito  del  Piano  irriguo  nazionale  di  cui  all'articolo 1,
comma 1058,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la
spesa  di  5  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a
valere  sull'autorizzazione  prevista  dallo  stesso comma 1058 per i
medesimi  anni  ed  e'  altresi' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro  per  l'anno  2010  a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1,  comma 1060,  lettera  c),  della  stessa  legge. E'
inoltre   autorizzato,   per  la  prosecuzione  del  suddetto  Piano,
l'ulteriore  contributo  di  100  milioni  di  euro  per la durata di
quindici  anni  a  decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante
riduzione  dei  contributi  annuali  previsti dalle autorizzazioni di
spesa  di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350,  e  all'articolo  1,  comma 78,  lettera  b),  della legge 23
dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.

  134.  Le  cooperative  e  i loro consorzi di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 227,  che abbiano sede ed
esercitino  prevalentemente  le  loro  attivita' nei comuni montani e
che,  conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino
attivita'  di  sistemazione  e  manutenzione agraria, forestale e, in
genere,  del  territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in
affidamento  diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi
non  sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli
altri  enti  di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni
di legge e anche tramite apposite convenzioni:
   a) lavori   attinenti   alla  valorizzazione  e  alla  gestione  e
manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la
selvicoltura,  il  riassetto  idrogeologico,  le opere di difesa e di
consolidamento  del  suolo,  la  sistemazione idraulica, le opere e i
servizi di bonifica e a verde;
   b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui
alla  lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di
produzione  agricolo-forestale  i servizi tecnici, la realizzazione e
la  gestione  di impianti di produzione di calore alimentati da fonti
rinnovabili di origine agricolo-forestale.

  135.  Dopo l'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, recante
norme  in  favore  delle produzioni agricole danneggiate da organismi
nocivi, e' inserito il seguente:
   "Art.  1-bis.  -  1.  Al fine di fare fronte ai danni e al mancato
reddito  dovuti  agli  attacchi  della  malattia  fungina  plasmopara
viticola,  nota  altresi'  con il nome di "peronospora", avvenuti nel
2007  in  Sicilia  in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e
del  perdurare  del  caldo eccessivo, quali condizioni da considerare
come  avversita'  atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale,
ai  sensi  della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del
regolamento  (CE)  n. 1857/2006  della  Commissione,  del 15 dicembre
2006,  relativo  all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli  aiuti  di  Stato  a favore delle piccole e medie imprese attive
nella   produzione  di  prodotti  agricoli  e  recante  modifica  del
regolamento  (CE) n. 701 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
e   in  tal  senso  da  poter  consentire  la  concessione  di  aiuti
compatibili   con  il  mercato  comune  ai  sensi  dell'articolo  87,
paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato istitutivo della Comunita'
europea  e  non  essere  soggetti  all'obbligo  di  notifica  di  cui
all'articolo  88,  paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto
previsto  dall'articolo  11 del citato regolamento (CE) n. 185712006,
e'  autorizzata  per  l'anno  2008  la  spesa di 50 milioni di euro a
valere  sul  Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
viene  ridotto  per  un  importo  di  150  milioni di euro al fine di
compensare  gli  effetti,  da  trasferire entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana,
che  utilizza  tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli
attacchi  della  "peronospora", tramite provvedimenti di ripartizione
che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato
regolamento (CE) n. 185712006".

  136.  Ai  fini della piena attuazione della direttiva 2001n71CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  settembre 2001, con
particolare  riferimento  all'articolo  2 della direttiva medesima, i
finanziamenti   e  gli  incentivi  di  cui  al  secondo  periodo  del
comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

  137.  La  procedura  del  riconoscimento in deroga del diritto agli
incentivi  di  cui  al  comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge
n. 296  del  2006,  per  gli  impianti  autorizzati  e  non ancora in
esercizio,  e,  in  via  prioritaria,  per  quelli in costruzione, e'
completata   dal   Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite  le
Commissioni  parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  138.  L'articolo  8,  comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
la  disciplina  ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui
la   persona   giuridica  gestore  della  rete  di  teleriscaldamento
alimentata  con  biomassa  o  ad  energia  geotermica coincida con la
persona  giuridica  utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica
puo' utilizzare in compensazione il credito.

  139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater,
comma 1,  del  decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006, n. 81, come sostituito
dall'articolo  1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
fissata,  senza  oneri  aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura
del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in
consumo  nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico.

  140.   Ai   fini   del  conseguimento  degli  obiettivi  indicativi
nazionali,  per  gli  anni  successivi  al  2009,  la quota di cui al
comma 139  puo'  essere  incrementata  con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico,  di  con-certo  con  il Ministro delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  con  il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

  141.  Ai  sensi  dell'articolo  3, comma 7, della legge 14 novembre
1995,  n. 481,  a  far  data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del
prezzo  del  metano  ai  fini dell'aggiornamento del costo evitato di
combustibile   di  cui  al  titolo  II,  punto  7,  lettera  b),  del
provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei prezzi 29 aprile
1992,  n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio
1992,  e  successive modificazioni, e' determinato dall'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura
dei costi nel mercato del gas naturale.

  142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80,  le  parole  da: "iniziative a vantaggio dei consumatori" fino
alla  fine  del  comma sono  sostituite  dalle  seguenti: "progetti a
vantaggio  dei  consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal
Ministro  dello  sviluppo  economico  su  proposta dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas. Tali progetti possono beneficiare del
sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie".

  143.   La   produzione   di  energia  elettrica  mediante  impianti
alimentati  da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in
data  successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione,
rifacimento  o  potenziamento, e' incentivata con i meccanismi di cui
ai  commi  da  144 a 154. Con le medesime modalita' e' incentivata la
sola  quota  di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche  rinnovabili,  realizzata in impianti che impiegano anche
altre  fonti  energetiche non rinnovabili. Le modalita' di calcolo di
tale quota sono definite, entro no-vanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del Ministro dello
sviluppo  economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.

  144.   La   produzione   di  energia  elettrica  mediante  impianti
alimentati  dalle  fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente
legge  e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW),
e'  incentivata  mediante  il  rilascio  di certificati verdi, per un
periodo  di  quindici  anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382,
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296. I predetti certificati sono
utilizzabili  per  assolvere  all'obbligo  della  quota minima di cui
all'articolo  11  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n. 79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico e'
regolata  sulla  base  dell'articolo  13  del  decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.

  145.   La   produzione   di  energia  elettrica  mediante  impianti
alimentati  dalle  fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente
legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa
nel  sistema  elettrico,  ha  diritto,  in alternativa ai certificati
verdi  di  cui  al  comma 144  e  su  richiesta del produttore, a una
tariffa  fissa  onnicomprensiva  di entita' variabile a seconda della
fonte  utilizzata,  come determinata dalla predetta tabella 3, per un
periodo   di   quindici   anni,  fermo  restando  quanto  disposto  a
legislazione  vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento
e  forestali  ottenute  nell'ambito  di intese di filiera o contratti
quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia
elettrica  e'  remunerata, con le medesime modalita', alle condizioni
economiche  previste  dall'articolo  13  del  decreto  legislativo 29
dicembre  2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente
comma puo'  essere  variata,  ogni tre anni, con decreto del Ministro
dello   sviluppo   economico,   assicurando   la   congruita'   della
remunerazione  ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.

  146.  All'articolo  4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre
2003,  n. 387, le parole da: "Il Ministro delle attivita' produttive"
fino  alla  fine  del  comma sono  sostituite dalle seguenti: "Per il
periodo  2007-2012  la  medesima quota e' incrementata annualmente di
0,75  punti  percentuali.  Con  decreti  del  Ministro dello sviluppo
economico  di  concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare,  sentita la Conferenza unificata, sono
stabiliti  gli  ulteriori  incrementi della stessa quota per gli anni
successivi al 2012".

  147.  A  partire  dal  2008,  i  certificati  verdi,  ai  fini  del
soddisfacimento   della  quota  d'obbligo  di  cui  all'articolo  11,
comma 1,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi
elettrici  (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui
al  comma 143,  in  numero pari al prodotto della produzione netta di
energia   elettrica   da   fonti   rinnovabili  moltiplicata  per  il
coefficiente,  riferito  alla  tipologia  della  fonte,  di  cui alla
tabella  2  allegata  alla  presente  legge,  fermo  restando  quanto
disposto  a  legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da
allevamento  e  forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro oppure di filiere corte.

  148.  A  partire  dal  2008,  i certificati verdi emessi dal GSE ai
sensi  dell'articolo  11,  comma 3,  del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh
elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato
in  sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio
annuo   del   prezzo  di  cessione  dell'energia  elettrica  definito
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  in  attuazione
dell'articolo  13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387,  registrato  nell'anno  precedente  e comunicato dalla stessa
Autorita'  entro  il  31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. E
valore  di  riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per
le  diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati,
ogni  tre  anni,  con  decreto del Ministro dello sviluppo economico,
assicurando    la    congruita'    della    remunerazione   ai   fini
dell'incentivazione    dello   sviluppo   delle   fonti   energetiche
rinnovabili.

  149.  A  partire  dal  2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo
minimo  della  copertura  del  25  per  cento  del consumo interno di
energia   elettrica   con   fonti   rinnovabili   e   dei  successivi
aggiornamenti  derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE,
su  richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza
nell'anno,  ulteriori  rispetto  a  quelli  necessari  per  assolvere
all'obbligo   della   quota   minima   dell'anno  precedente  di  cui
all'articolo  11  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un
prezzo  pari  al  prezzo  medio  riconosciuto  ai  certificati  verdi
registrato  nell'anno  precedente  dal  Gestore del mercato elettrico
(GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

  150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto
dai  commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c)
del  presente  comma sono  adottati di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:
   a) sono  stabilite  le modalita' per assicurare la transizione dal
precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi
da  143 a 157 nonche' le modalita' per l'estensione dello scambio sul
posto  a  tutti  gli  impianti  alimentati  con  fonti rinnovabili di
potenza  nominale  media  annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i
diritti di officina elettrica;
   b) sono  stabiliti  i  criteri  per la destinazione delle biomasse
combustibili,  di  cui  all'allegato  X  alla parte quinta, parte II,
sezione  4,  del  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi
alimentari, industriali ed energetici;
   c) sono  stabilite  le  modalita' con le quali gli operatori della
filiera  di  produzione  e  distribuzione  di  biomasse sono tenuti a
garantire  la  provenienza,  la tracciabilita' e la rintracciabilita'
della  filiera,  anche  ai  fini dell'applicazione dei coefficienti e
delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;
   d) sono  aggiornate  le direttive di cui all'articolo 11, comma 5,
del  decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79. Nelle more trovano
applicazione,  per  quanto  compatibili, gli aggiornamenti emanati in
attuazione  dell'articolo  20,  comma 8,  del  decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.

  151.  Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi,
di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n. 152,  si  applica ai soli impianti alimentati da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al
31 dicembre 2007.

  152.  La  produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti  rinnovabili,  entrati  in  esercizio  in data successiva al 31
dicembre  2008,  ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi
da  143  a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di
altri  incentivi  pubblici  di  natura nazionale, regionale, locale o
comunitaria  in conto energia, in conto capitale o in conto interessi
con capitalizzazione anticipata.

  153. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce:
   a) le modalita' di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;
   b) le  modalita'  con  le  quali le risorse per l'erogazione delle
tariffe  di  cui  al comma 145, nonche' per il ritiro dei certificati
verdi  di  cui  al  comma 149,  trovano  copertura  nel gettito della
componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

  154. A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:
   a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
   b) il  comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  155.  Allo  scopo  di  assicurare  il  funziona-mento  unitario del
meccanismo  dei  certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di
cui  al  comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a
beneficiare  dei  medesimi  certificati,  fermo  restando  il  valore
unitario  dei  certificati  verdi  di  1  MWh, di cui al comma 147. I
predetti  certificati  sono  utilizzabili  per  assolvere all'obbligo
della  quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.

  156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da
quelli  di  cui  al  comma 143  continuano  ad attribuirsi i predetti
certificati  verdi  in misura corrispondente alla produzione netta di
energia elettrica.

  157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo
14  del  decreto  legislativo  8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in
otto anni.

  158.  All'articolo  12  del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al   comma 3,   le  parole:  "o  altro  soggetto  istituzionale
delegato"   sono   sostituite   dalle  seguenti:  "o  dalle  province
delegate";
   b) al  comma 3, dopo le parole: "del patrimonio storico-artistico"
sono  inserite le seguenti: ", che costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico";
   c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
impianti  offshore  l'autorizzazione  e' rilasciata dal Ministero dei
trasporti,  sentiti  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio
marittimo da parte della competente autorita' marittima";
   d) dopo  il primo periodo del comma 4 e' inserito il seguente: "In
caso   di   dissenso,   purche'   non  sia  quello  espresso  da  una
amministrazione    statale    preposta    alla   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale,  o  del  patrimonio storico-artistico, la
decisione,  ove  non diversamente e specificamente disciplinato dalle
regioni,  e'  rimessa  alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle
province autonome di Trento e di Bolzano";
   e) al  secondo  periodo  del comma 4, le parole: ", in ogni caso,"
sono  soppresse  e,  dopo  le  parole:  "a  seguito della dismissione
dell'impianto"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o,  per  gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e
recupero ambientale";
   f) al comma 5, le parole: "di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
b)  e  c)"  sono  sostituite  dalle seguenti: "di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere b) e c)";
   g) al  comma 5,  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "Ai
medesimi  impianti,  quando la capacita' di generazione sia inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto,
con  riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia  di  inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del testo
unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n. 380,  e  successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate
maggiori  soglie  di  capacita'  di generazione e caratteristiche dei
siti  di  installazione  per  i  quali  si  procede  con  la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'";
   h) al  comma 10  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "Le
regioni  adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  delle  linee guida. In caso di mancato
adeguamento  entro  il  predetto termine, si applicano le linee guida
nazionali".

  159.   Per   gli   impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  la
dimostrazione   di   avere  concretamente  avviato  la  realizzazione
dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori
e'  fornita  anche con la prova di avere svolto le attivita' previste
dal   terzo   periodo   del  comma 1  dell'articolo  15  del  decreto
legislativo   16  marzo  1999,  n. 79,  introdotto  dall'articolo  1,
comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

  160.  Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui
all'articolo  12  del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
successive  modificazioni,  sia  presentata  da  una  amministrazione
aggiudicatrice,  ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei
contratti  pubblici  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163,  le  conseguenti  attivita' sono soggette alla disciplina del
medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 e' allegata la seguente
tabella:

                      "Tabella A (Articolo 12)

 |                                    Fonte                 |Soglie
---------------------------------------------------------------------
1|Eolica................................................    |60 kW
---------------------------------------------------------------------
2|Solare fotovoltaica...................................    |20 kW
---------------------------------------------------------------------
3|Idraulica.............................................    |100 kW
---------------------------------------------------------------------
4|Biomasse..............................................    |200 kW
---------------------------------------------------------------------
 |Gas di discarica, gas residuati dai processi di           |
5|depurazione e biogas..................................    |250 kW".

  162.  Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica
e'  istituito,  a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Fondo  per  il
risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di
euro.   Il   Fondo   e'  finalizzato  al  finanziamento  di  campagne
informative  sulle  misure  che  consentono  la riduzione dei consumi
energetici  per  migliorare  l'efficienza energetica, con particolare
riguardo  all'avvio  di  una  campagna  per  la  progressiva e totale
sostituzione  delle  lampadine  a  incandescenza  con  quelle a basso
consumo,  per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza
della  pubblica  illuminazione  e  per  sensibilizzare  gli  utenti a
spegnere  gli  elettrodomestici dotati di funzione standby quando non
sono  utilizzati.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010 e' vietata la
commercializzazione  di  elettrodomestici  appartenenti  alle  classi
energetiche  inferiori  rispetto  alla  classe  A,  nonche' di motori
elettrici  appartenenti  alla classe 3 anche all'interno di apparati.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il   Ministro  dello  sviluppo  economico,  stabilisce,  con  proprio
decreto,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
principi   e  i  criteri  a  cui  si  devono  informare  le  campagne
informative di cui al presente comma.

  163.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2011 sono vietate in tutto il
territorio  nazionale  l'importazione,  la distribuzione e la vendita
delle   lampadine   a   incandescenza,   nonche'  l'importazione,  la
distribuzione  e  la  vendita  degli  elettrodomestici  privi  di  un
dispositivo  per interrompere completamente il collegamento alla rete
elettrica.

  164.  Il  gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente
alla  rete  gli  impianti  che  generano  energia  elettrica da fonti
rinnovabili  che  ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive
impartite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

  165.  Al  comma 2  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:
   "f-bis)  sottopongono  a  termini  perentori  le attivita' poste a
carico  dei  gestori  di  rete,  individuando  sanzioni  e  procedure
sostitutive in caso di inerzia;
   f-ter)  prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della
direttiva  2003/541 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno  2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14
novembre  1995,  n. 481,  procedure di risoluzione delle controversie
insorte  fra  produttori  e  gestori  di rete con decisioni, adottate
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, vincolanti fra le
parti;
   f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui
la  rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta
ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
   f-quinquies)   prevedono   che   gli   interventi  obbligatori  di
adeguamento  della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte
le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete
e  tutte  le installazioni di connessione, anche per gli impianti per
autoproduzione,   con   parziale   cessione  alla  rete  dell'energia
elettrica prodotta;
   f-sexies)  prevedono  che i costi associati alla connessione siano
ripartiti  con  le  modalita'  di  cui  alla lettera f) e che i costi
associati  allo  sviluppo della rete siano a carico del gestore della
rete;
   f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire
la   diffusione,   presso   i  siti  di  consumo,  della  generazione
distribuita  e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti
tramite  societa' terze, operanti nel settore dei servizi energetici,
comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili".

  166.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  ad
emanare,  con  proprio  decreto,  misure  e linee di indirizzo tese a
promuovere   e   realizzare  gli  adeguamenti  della  rete  elettrica
ulteriori   che   risultino   necessari  per  la  connessione  ed  il
dispacciamento   dell'energia   elettrica   generata   con   impianti
alimentati da fonti rinnovabili.

  167.   Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, stabilisce con
proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome
di  Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia
elettrica  prodotta  con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere
l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012,
e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

  168.  Entro  i  successivi novanta giorni, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi
in  materia  di  promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
energetica  negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi,
provvedono   a   definirli,  e  adottano  le  iniziative  di  propria
competenza  per  concorrere  al  raggiungimento dell'obiettivo minimo
fissato di cui al comma 167.

  169.  Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di
cui  ai  commi  da  167  a  172, il Ministro dello sviluppo economico
verifica  per  ogni  regione  le  misure  adottate, gli interventi in
corso,  quelli  autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al
fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne da'
comunicazione con relazione al Parlamento.

  170.   Nel   caso   di   inadempienza  dell'impegno  delle  regioni
relativamente  a  quanto  previsto  al  comma 168, ovvero nel caso di
provvedimenti  delle  medesime  regioni  ostativi  al  raggiungimento
dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un
motivato  richiamo  a  provvedere  e  quindi,  in  caso  di ulteriore
inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede
entro  gli  ulteriori sei mesi con le modalita' di cui all'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  171.  Le  regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei
comuni  nelle  iniziative  per  il  raggiungimento  dell'obiettivo di
incremento   delle   fonti  energetiche  rinnovabili  nei  rispettivi
territori.

  172.   Con  accordi  di  programma,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  o  altri  Ministeri interessati e le regioni promuovono lo
sviluppo  delle  imprese  e  delle  attivita'  per  la  produzione di
impianti,  ed  apparecchi,  e  interventi  per le fonti rinnovabili e
l'efficienza  energetica,  con  particolare attenzione alle piccole e
medie  imprese,  avvalendosi  in particolare delle risorse del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

  173.  Nell'ambito  delle  disponibilita' di cui all'articolo 12 del
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19 febbraio 2007,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai
fini  dell'applicazione  dell'articolo  6  del  medesimo decreto, gli
impianti  fotovoltaici  i  cui soggetti responsabili sono enti locali
sono  considerati  rientranti  nella  tipologia dell'impianto, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

  174.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 3  dell'articolo  12 del
decreto  legislativo  29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e
l'esercizio  degli  impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili
sono   enti  locali,  ove  necessaria  ai  sensi  della  legislazione
nazionale  o  regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e
alla   ubicazione  dell'impianto,  e'  rilasciata  a  seguito  di  un
procedimento  unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo
12 per il complesso degli impianti.

  175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al
comma 2,  la  gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di
gas  e'  bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni
dall'individuazione   del  relativo  ambito  territoriale,  che  deve
avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto";

   b)  al  comma 4, le parole: "nuove scadenze" sono sostituite dalle
seguenti:  "nuove  gare"  e  le  parole: "limitatamente al periodo di
proroga" sono sostituite dalle seguenti: "fino al nuovo affidamento";
   c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "4-bis.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008, alle gare di cui al
comma 1  del  presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni
di  cui  all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio
2000,   n. 164,  anche  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  113,
comma 15-quater,  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete".

  176.  Al  fine  di  garantire  lo  sviluppo  e la continuita' della
ricerca  italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate,
come  le  celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema
energetico  sostenibile,  in grado di soddisfare la domanda crescente
di  energia  riducendo  gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello
locale  e  globale, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma
italiana  per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile,
con  una  dotazione  di  10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo
incentiva  lo  sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente
cicli  energetici  chiusi,  ossia  basati  sull'idrogeno prodotto con
l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e
trasporto  e  la  sua  utilizzazione.  Sono  favorite le applicazioni
trasportistiche  dell'idrogeno  prodotto  con  le modalita' di cui al
presente  comma,  da  utilizzare  in  motori  a  combustione  interna
modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero
in celle a combustibile per l' autotrazione.

  177.  A  decorrere  dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello
internazionale  il  modello  italiano di partecipazione informata del
pubblico   ai   processi  decisionali  sull'emissione  deliberata  di
organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   e   allo   scopo  di
intraprendere   azioni   strutturali   che   favoriscano  le  filiere
produttive  nella  dotazione  di  materia  prima  agricola  esente da
contaminazioni  da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori,
e'  istituito  un apposito fondo, denominato "Fondo per la promozione
di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da
contaminazioni  da  organismi  geneticamente  modificati",  presso il
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali, autorita'
nazionale  competente  in materia. Il Fondo puo' essere gestito anche
in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano
in  campo  scientifico  per  lo  sviluppo  di  modelli sperimentali e
partecipati    di    govemance    e    government    dell'innovazione
biotecnologica.  Per  la gestione del Fondo e' prevista una dotazione
finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

  178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra
scienza  e societa' e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della
formazione  avanzata,  nel  rispetto  del  principio  di  precauzione
applicato  al  campo  delle  biotecnologie,  e' istituito un apposito
fondo,  denominato  "Fondo  per  la  promozione della ricerca e della
formazione   avanzata  nel  campo  delle  biotecnologie",  presso  il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.  Il Fondo puo' essere
gestito  anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti.
Per  la gestione del Fondo e' prevista una dotazione finanziaria di 3
milioni di euro per l'anno 2008.

  179.  Per  le  finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17
giugno  1996,  n. 321,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20
milioni  di  euro  per  l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno
2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese
nazionali  ai  sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge
14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.

  180. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto  1997, n. 266, e' autorizzata la spesa di euro 318 milioni per
l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni
per  l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011
e 2012.

  181.  Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95, della legge
23  dicembre  2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali
di  20  milioni  di  euro  per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per
l'anno  2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle
imprese   nazionali  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma 16-bis,  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

  182.  All'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, al
comma 847, dopo le parole: "da piccole e medie imprese" sono aggiunte
le seguenti: "e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili
ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili".

  183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile,
le  risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai
sensi   della   legge   25   febbraio   1992,  n. 215,  e  successive
modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per
essere  assegnate  al  capitolo  7445  "Fondo per la competitivita'",
piano  di  gestione  18,  e  al  capitolo 7480 "Fondo rotativo per le
imprese"  piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico.

  184.  Al  comma 842  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e turistiche".

  185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito,
istituito  dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81,  ha  personalita'  giuridica  di diritto pubblico e continua a
svolgere  la propria attivita' presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri,  anche  per  agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di
cooperazione  a  favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri.

  186.  Il Comitato di cui al comma 185 e' dotato di un fondo comune,
unico  ed  indivisibile,  attraverso cui esercita autonomamente ed in
via   esclusiva   le  sue  attribuzioni  istituzionali.  La  gestione
patrimoniale  e  finanziaria  del  Comitato  e'  disciplinata  da  un
regolamento  di contabilita' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il
fondo  comune  e' costituito da contributi volontari degli aderenti o
di  terzi,  donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti
deliberati  dallo  Stato,  dagli  enti  territoriali  e da altri enti
pubblici  o  privati,  da  beni e da somme di danaro o crediti che il
Comitato  ha  il  diritto  di acquisire a qualsiasi titolo secondo le
vigenti  disposizioni  di legge. Rientrano anche nel fondo contributi
di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali,
governativi  o  non  governativi,  ed  ogni  altro provento derivante
dall'attivita' del Comitato.

  187.  In favore del Comitato di cui al comma 185 e' autorizzata per
ciascuno  degli  anni  2008  e  2009 la spesa di 1 milione di euro da
destinare al suo funzionamento.

  188.  L'Agenzia  nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo  d'impresa  Spa  e' autorizzata a rinegoziare i mutui accesi
entro  il  31  dicembre  2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre
1985,  n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986,  n. 44,  dell'articolo  1  del  decreto-legge  31 gennaio 1995,
n. 26,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 29 marzo 1995,
n. 95,  dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'articolo  3,  comma 9,  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I
del  decreto  legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la
durata  complessiva  del  rimborso.  Tale  durata  non  puo' comunque
superare  i  quindici  anni  a decorrere dalla data di scadenza della
prima   rata,   comprensiva  del  capitale,  del  piano  di  rimborso
originario.  Al  mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento
della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli
eventuali    aumenti    del   costo   degli   interessi   conseguenti
all'allungamento  e  alla  rinegoziazione del mutuo sono a carico dei
singoli   beneficiari   delle   agevolazioni   di   cui  al  predetto
decreto-legge n. 786 del 1985.

  189.  Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si
applicano, se piu' favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del
decreto   legislativo   21   aprile  2000,  n. 185,  ed  ai  relativi
regolamenti di attuazione.

  190.  Per  l'attuazione dei commi 188 e 189 e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  191.  Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge
2  luglio  2007,  n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto  2007,  n. 127,  le  parole: "richieste entro quarantotto mesi
dalla data di avvio dell'istruttoria" sono sostituite dalle seguenti:
".  Per  i  patti  ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre
2007,   le   relative   richieste  di  rimodulazione  possono  essere
presentate entro il 31 dicembre 2008.".

  192.  All'articolo  23  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
le parole: "Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e
di  attivita'  industriali"  sono  sostituite dalle seguenti: "Per le
opere  di  insediamento  di una sede universitaria permanente per gli
studi  di  ingegneria  nell'ambito del polo di ricerca e di attivita'
industriali".

  193.  Allo  scopo  di favorire la crescita competitiva dell'offerta
del  sistema  turistico  nazionale,  definendo  e  attuando  adeguate
strategie  per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai
fini  della  valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con
appositi  decreti,  di  natura  non regolamentare, del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite:
   a) le  tipologie  dei  servizi  forniti  dalle  imprese turistiche
rispetto  a  cui  vi  e'  necessita'  di  individuare caratteristiche
similari  e  omogenee  su  tutto il territorio nazionale tenuto conto
delle  specifiche  esigenze  connesse  alle  capacita' ricettiva e di
fruizione dei contesti territoriali;
   b) le  modalita'  di  impiego delle risorse di cui all'articolo 10
della   legge   29   marzo   2001,   n. 135,   per   l'erogazione  di
"buoni-vacanza"  da  destinare a interventi di solidarieta' in favore
delle  fasce  sociali  piu'  deboli, anche per la soddisfazione delle
esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del
turismo balneare, montano e termale.

  194.  Al  fine  di incentivare lo sviluppo strategico integrato del
prodotto  turistico  nazionale  mediante la promozione di economie di
scala  e  il  contenimento  dei  costi  di gestione delle imprese del
settore,   con   uno   o   piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma 2,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e
di   semplificazione  volte  a  favorire  sia  l'aumento  dei  flussi
turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure
devono   privilegiare   le  azioni  finalizzate,  tra  l'altro,  alla
razionalizzazione  e  alla riduzione degli adempimenti a carico delle
imprese  e dei termini di durata dei procedimenti, nonche' a definire
specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio
dei poteri pubblici.

  195.  Il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la competitivita' del
turismo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, avvalendosi
delle   risorse   umane,  strutturali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione    vigente,   provvede   ad   assicurare   il   supporto
tecnico-specialistico    in   favore   dei   soggetti   nazionali   e
internazionali  che  intendono  promuovere  progetti  di investimento
volti   a  incrementare  e  a  riqualificare  il  prodotto  turistico
nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.

  196.   Ciascuna  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  rende  noto al pubblico il proprio "ufficio prezzi", che
riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni
dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

  197. Lo svolgimento delle attivita' di verifica di cui al comma 196
puo'  essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e
gli altri enti interessati e la prefettura - ufficio territoriale del
Governo, che individuano anche le modalita' di rilevazione e di messa
a  disposizione  dei  consumatori,  anche  in  forma comparata, delle
tariffe e dei prezzi rilevati.

  198.  Ai  fini  del  comma 197,  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive    modificazioni,    puo'   disciplinare,   d'intesa   con
l'Unioncamere,  l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
i  Ministeri  dello  sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
la convenzione tipo e le procedure standard.

  199.  E'  istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante  per  la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta
ed  elaborazione  delle  informazioni  richieste agli "uffici prezzi"
delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di
cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nonche', quanto ai servizi
di  pubblica  utilita',  alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  per la programmazione e il coordinamento della politica
economica,  nonche'  a  renderle  note  anche  in  forma  comparata e
telematica, avvalendosi del "Portale delle imprese", gestito in rete,
nell'ambito   delle   proprie  risorse  dalle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente
informativo   e  assume  il  nome  di  "Portale  delle  imprese,  dei
consumatori e dei prezzi".

  200.  Il  Garante  di  cui al comma 199 e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico,  tra  i  dirigenti di prima fascia del Ministero
dello  sviluppo  economico,  si  avvale  per il proprio funzionamento
delle  strutture  del  medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai
commi  da  196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni.
L'incarico ha la durata di tre anni.

  201.  Il  Garante  di  cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le
eventuali  anomalie  dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni
di  cui  ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico,
che  provvede,  ove  necessario,  alla  formulazione  di segnalazioni
all'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato e di proposte
normative.

  202.   Le   informazioni  riferite  ai  prezzi  al  consumo,  anche
nominative,  sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in
materia di riservatezza dei dati personali.

  203.  Alle  attivita'  svolte ai sensi dei commi da 196 al presente
comma le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
fanno  fronte  con  le  risorse umane, finanziarie e strumentali gia'
disponibili  a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196
al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

  204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e
4  della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' autorizzata la spesa di 6
milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno
2009.

  205.  Per  il  completamento degli interventi di cui all'articolo 3
della  legge  16  marzo  2001,  n. 88,  e' autorizzata la spesa di 14
milioni  di  euro  per  l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno
2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

  206.  Per  il completamento degli interventi previsti dall'articolo
4,  comma 153,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni,  in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del
Consiglio,  del  27  giugno  2002,  relativo  al meccanismo di difesa
temporaneo   della   cantieristica  europea  dal  dumping  dei  Paesi
asiatici,  e'  autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2008. Le modalita' di concessione del contributo sono quelle previste
dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 2
febbraio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 93 del 21
aprile 2004.

  207. Ai sensi dell'articolo 3 del regola-mento (CE) n. 65911999 del
Consiglio,   del   22   marzo  1999,  l'efficacia  del  comma 206  e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea,  nonche' alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte
dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

  208.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio  2006,  n. 13,  e  successive modificazioni, e' ridotta di 15
milioni di euro per l'anno 2008.

  209.  E fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio
2006, n. 13, e' integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

  210.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008, e' istituito, presso il
Ministero  dei  trasporti,  un  fondo  destinato a interventi volti a
migliorare   l'efficienza   energetica  e  ridurre  le  emissioni  in
atmosfera  delle  navi  passeggeri  in  navigazione  e in porto oltre
quanto  previsto  dalla  normativa  vigente. La dotazione iniziale di
tale fondo e' pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

  211.  Il  fondo  di  cui  al comma 210 ha la funzione di provvedere
all'erogazione   di   un   contributo  per  attivita'  di  ricerca  e
definizione  degli  opportuni  standard  di  efficienza  energetica e
ambientale  alla  luce  delle  tecnologie innovative disponibili, per
l'individuazione   degli   impedimenti   burocratici,   logistici   e
organizzativi  che riducono l'efficienza energetica e incrementano le
emissioni  del  trasporto  marittimo,  per  campagne  informative sul
trasporto  marittimo  sostenibile,  sulle  opportunita'  tecnologiche
praticabili  e  sulle  migliori  pratiche  riguardanti soluzioni gia'
attuate,  nonche'  per  favorire  gli  investimenti  e  compensare  i
maggiori  oneri  operativi  derivanti  da  interventi  strutturali  e
impiantistici,  componenti  e  sistemi,  ivi  inclusi  i  sistemi  di
gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di
carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in
rapporto  alla  sua  capacita'  di  trasporto  o  la  riduzione delle
emissioni  in  atmosfera,  in  navigazione  e  in porto, oltre quanto
previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

  212.  Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, stabilisce,
con  proprio  decreto,  entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, gli indici e gli standard energetici e
ambientali  necessari per conseguire le finalita' di cui ai commi 210
e 211, ivi incluse le modalita' di verifica e certificazione da parte
dell'ente   tecnico,   da  definire  in  coerenza  con  la  normativa
internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e
l'entita'  del  medesimo  in funzione dei miglioramenti di efficienza
energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

  213.  Il  Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in  conformita' con la normativa comunitaria in materia, i criteri di
attribuzione  dei  benefici  di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti
delle  disponibilita'  di  cui  al  comma 210.  H contributo non puo'
superare  il  30  per  cento  degli  investimenti  ammissibili per il
raggiungimento  degli  standard  ambientali  ed il 40 per cento degli
investimenti   ammissibili   per  il  raggiungimento  degli  standard
energetici,  con  l'eccezione  delle  attivita' per studi, ricerche e
campagne  informative,  nonche'  per  gli impianti terranave dedicati
alla  fornitura  e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali
viene  riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e
dei costi operativi.

  214.  L'efficacia  dei  decreti  previsti  dai  commi  212 e 213 e'
subordinata,  ai  sensi  dell'articolo  88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  europea, alla preventiva autorizzazione
della Commissione europea.

  215.  11  Ministero  dei  trasporti  promuove  la  realizzazione di
accordi  con le autorita' portuali e i fornitori di energia elettrica
per   l'approvvigionamento   di   elettricita'  alle  navi  a  prezzi
convenzionati   e   compatibili   con   le   attuali   modalita'   di
approvvigionamento in porto.

  216.  All'articolo  155,  comma 1,  primo  periodo, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica   22  dicembre  1986,  n. 917,  le  parole:  "in  traffico
internazionale" sono soppresse.

  217.  All'articolo  56,  comma 1, secondo periodo, del citato testo
unico  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n. 917,  dopo  le  parole:  "della  predetta  sezione  I" sono
inserite le seguenti: "e del capo VI del titolo II".

  218.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7,
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica   n. 917  del  1986,  non  si  applicano  ai  beni  mobili
registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non
inferiore  a  dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio
di   almeno   sei   persone,  qualora  siano  concessi  in  locazione
finanziaria  con  obbligo  di  acquisto,  da  un  Gruppo  europeo  di
interesse  economico  (GEIE)  o  da  una  societa'  per  azioni  o  a
responsabilita'  limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione
prevista  dall'articolo  115,  comma 4,  del predetto testo unico, ad
un'impresa  che  li  destini  all'esercizio  della  propria attivita'
abituale.

  219.  Le  quote  di  ammortamento  sono  deducibili dal reddito del
concedente  in  misura  non  superiore  al  35 per cento del costo in
ciascun  periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione
del   bene,  in  misura  comunque  non  superiore  all'ammontare  dei
corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto
di  natura  non  regolamentare  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche
al  fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio
dello  Stato  non superi complessiva-mente la somma di 2,7 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.

  220.   L'efficacia   del   comma 218   e'   subordinata,  ai  sensi
dell'articolo   88,   paragrafo  3,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  all'autorizzazione della Commissione europea. Il
Ministero  dei  trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla
Commissione europea.

  221.   Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  della
competitivita'  delle  navi  italiane,  i  benefici per le imprese di
cabotaggio  marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge
10  gennaio  2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

  222.  Le  somme  rese  disponibili  per  pagamenti  non piu' dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1,
della  legge  28  dicembre  2001,  n. 448,  e  di cui all'articolo 4,
comma 1,   della   legge   9   gennaio   2006,  n. 13,  e  successive
modificazioni,  sono  mantenute  nel conto residui per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di
euro per l'anno 2008.

  223. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 998, della legge
27  dicembre  2006,  n. 296,  e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

  224.  Ai  fini  della  realizzazione delle tratte del Sistema "Alta
Velocita/Alta   Capacita'"  ricompreso  nella  Rete  transeuropea  di
trasporto  (TEN-T),  come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera
del  CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con  i  Ministri  dei  trasporti  e dell'economia e delle finanze, e'
determinato   l'ammontare   della   quota   del  canone  di  utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria,  di cui al decreto del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  21  marzo  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n. 94   del   21  aprile  2000,  e  successive
modificazioni,  che  concorre alla copertura dei costi d'investimento
del   suddetto   Sistema  fino  alla  copertura  completa  del  costo
dell'opera;  con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le
modalita' attuativi.

  225.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge    28    dicembre   1998,   n. 451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488,  relativi all'anno 2007, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
30 milioni di euro per l'anno 2008.

  226.  Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266,  e' assegnata la somma di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

  227.   Le  imprese  che  intendono  esercitare  la  professione  di
autotrasportatore  di  cose  per  conto  di  terzi,  in  possesso dei
requisiti  di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale, ed
iscritte  all'albo  degli  autotrasportatori per conto di terzi, sono
tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra
impresa   di  autotrasporto,  o  l'intero  parco  veicolare,  purche'
composto  di  veicoli  di  categoria non inferiore a Euro 3, di altra
impresa  che  cessa  l'attivita' di autotrasporto per conto di terzi,
oppure  di  aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma
associata,  veicoli  adibiti  al  trasporto  di cose di categoria non
inferiore  a  Euro  3  e  aventi massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 80 tonnellate.

  228.  Le  annualita'  relative  all'autorizzazione  di spesa di cui
all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di
56.368.535  euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2008 al 2012, e di
4.722.845 euro per il 2013.

  229.  Le  somme  rese  disponibili  per  pagamenti  non piu' dovuti
relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1,
della  legge  23  dicembre  1997, n. 454, e successive modificazioni,
sono  mantenute  nel conto dei residui per essere versate all'entrata
del   bilancio  dello  Stato  per  l'ammontare  di  euro  452.311.525
nell'anno 2008.

  230.  Gli  oneri  previsti  dalla tabella E, allegata alla legge 23
agosto  2004,  n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008,
di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

  231.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7
marzo 2001, n. 51, e' ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere
dal 2008.

  232.  Al  fine  di consentire la piena operativita' degli incentivi
alle  imprese  di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre
2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002,  n. 265,  e  al  relativo  regolamento  di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti
a  spostare  quote  rilevanti  di  traffico  pesante  dalla modalita'
stradale a quella marittima, e' autorizzata la spesa di 77 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  233.  L'autorizzazione  di  spesa  relativa  al  limite  di impegno
quindicennale    disposto    dall'articolo    3,   comma 2-ter,   del
decreto-legge    24   settembre   2002,   n. 209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' soppressa.

  234.   Per  interventi  necessari  a  fronteggiare  i  problemi  di
mobilita'   e   sicurezza   derivanti   dai   programmati  lavori  di
ammodernamento  dell'autostrada  A3  nel  tratto Gioia Tauro - Reggio
Calabria  e per migliorare la qualita' del servizio di trasporto e di
sicurezza  nello  Stretto  di  Messina  e' autorizzata la spesa di 20
milioni  di  euro  per  l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno
2009  e  di  7  milioni  di  euro per l'anno 2010, da destinare ad in
terventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

  235.  La  programmazione  degli interventi di cui al comma 234 e la
ripartizione  delle  relative  risorse  sono approvate con uno o piu'
decreti   del   Ministro   dei   trasporti   e,  per  gli  interventi
infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

  236.  A  valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti
all'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC),  ai  sensi del
decreto  legislativo  25  luglio  1997, n. 250, sono individuati, con
decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:
   a) per  il  potenziamento  e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio
Calabria,  per  assicurare  la continuita' territoriale da e per tale
aeroporto  nonche' per la continuita' territoriale dell'Isola d'Elba,
per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
   b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per
gli  aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

  237.   L'attuazione   delle   disposizioni   di   cui   al  comma 5
dell'articolo  38  della  legge  1° agosto 2002, n. 166, e successive
modificazioni,   prosegue   per  un  ulteriore  biennio,  secondo  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del decreto-legge 30 dicembre
2004,  n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2005,  n. 21, nonche' al regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n. 167   del  20  luglio  2005,  e  successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il
triennio   2004-2006   effettivamente  disponibili  rivenienti  dalle
operazioni  effettuate  ai  sensi dell'articolo 38 della citata legge
n. 166 del 2002.

  238.  L'attuazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 13 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  2004,  n. 340,  prosegue per un ulteriore triennio, secondo
quanto disposto dal comma 239.

  239.  Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le
politiche  europee,  definisce,  con  proprio  decreto,  condizioni e
modalita'  operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237
e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma decorre  il  periodo  di  attuazione  delle  misure  di  cui ai
medesimi commi 237 e 238.

  240.  Le  somme  del  fondo  istituito dal comma 6 dell'articolo 38
della  legge  n. 166  del  2002,  che  residuano dall'attuazione, nel
triennio  2004-2006,  delle  misure  di cui al medesimo articolo sono
utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

  241.  L'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
comma 7,  della  legge  n. 166  del  2002  prosegue  per un ulteriore
triennio,   secondo   le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge    30    dicembre   2004,   n. 315,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2005, n. 21, nonche' agli
articoli  14  e  15  del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con
le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

  242.  Il  triennio  di  cui  al  comma 241  decorre  dalla  data di
sottoscrizione  degli  accordi  di  programma di cui all'articolo 38,
comma 7, della legge n. 166 del 2002.

  243.  Per  l'attuazione  di quanto disposto ai commi 238 e 241, sul
Fondo  per  la  contribuzione  agli  investimenti per lo sviluppo del
trasporto   merci   per  ferrovia,  con  particolare  riferimento  al
trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade  viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge
n. 166  del  2002,  istituito nello stato di previsione del Ministero
dei  trasporti, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli
anni  2008,  2009  e  2010. A valere sulle risorse di cui al presente
comma,  l'importo  di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009  e  2010  e'  destinato  all'  attuazione  di quanto disposto al
comma 238.  Le  risorse restanti sono destinate in via prioritaria al
finanziamento  di  accordi  di  programma  di  cui  all'articolo  38,
comma 7,   della   legge   1°   agosto  2002,  n. 166,  e  successive
modificazioni,  aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato
sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

  244.   Per   il   completamento   e  l'implementazione  della  rete
immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello
di  servizio  sulla  rete  logistica  nazionale,  e'  autorizzato  un
contributo  di  5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro
per il 2010.

  245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico
nazionale,  gli  interventi  previsti  dal comma 1044 dell'articolo 1
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura
di  2  milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno
2010.

  246.  Il  contributo,  previsto  all'articolo  1, comma 1044, della
legge   27   dicembre   2006,   n. 296,   dovra'  essere  utilizzato,
prioritariamente,  ai  fini  della  riduzione del cofinanziamento nel
limite  del  35 per cento del contributo statale previsto dal decreto
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti n. 18T del 20
giugno  2005  e  dalla  conseguente  convenzione  in  essere  tra  il
Ministero  dei  trasporti  e  la  UIRnet S.p.A., stipulata in data 21
dicembre 2006.

  247.  Al  fine  di  implementare  le  azioni  tese ad accrescere la
sicurezza  stradale  e dare attuazione alle azioni previste dal Piano
nazionale   della   sicurezza   stradale  mediante  azioni  mirate  e
sinergiche  volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso
l'implementazione   di   idonee   attrezzature   tecniche  funzionali
all'aumento   dei   controlli   stradali,  intensificare  l'attivita'
ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli
uffici  ed  il  personale preposto ad attivita' di sicurezza stradale
degli   opportuni   strumenti   per   l'esercizio   delle   attivita'
istituzionali, ivi compresa la formazione, e' autorizzata la spesa di
35  milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno
2009,  di  30  milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro
per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni
di euro per l'anno 2013.

  248.  Per  il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo
1,  comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, e' autorizzata la
spesa  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di
15 milioni di euro per l'anno 2010.

  249. E capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle
ferrovie  Apulo  Lucane  S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. e'
aumentato  nel  2008  rispettivamente  di  10 milioni di euro per una
spesa complessiva di 30 milioni di euro.

  250.  Al  fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di
risparmio  energetico  e  di  riduzione delle emissioni inquinanti e'
autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10
milioni  di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di
societa'  del  gruppo,  per  l'avvio di un programma finalizzato alla
realizzazione   di   interventi   volti   alla  rimotorizzazione,  in
conformita'  alla  direttiva  2004126/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  21  aprile 2004, delle automotrici con motori diesel
ancora   utilizzate   per   il   trasporto  regionale  su  linee  non
elettrificate,   in  modo  da  conseguire,  a  regime,  un  risparmio
energetico  netto  quantificabile in 233 milioni di euro, nonche' una
riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

  251. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'
ammodernamento  dei  collegamenti  ferroviari  tra Pescara e Roma, al
fine  di  determinare  la  migliore  efficacia  ed  efficienza  delle
comunicazioni  ferroviarie  tra l'Abruzzo e la citta' di Roma, per il
quale  e'  autorizzata  la  spesa  di 56 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2008,  2009  e  2010, con vincolo di destinazione per la
tratta Avezzano-Roma.

  252.   Per   consentire   il  finanziamento  dei  servizi  pubblici
ferroviari  di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza e'
autorizzata  la  spesa  di  104  milioni  di  euro  per  l'anno 2008.
Conseguentemente:
   a) l'autorizzazione   di   spesa   di   cui  all'articolo  23  del
decreto-legge    24    dicembre   2003,   n. 355,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 2004, n. 47, e' ridotta per
l'anno 2008 di 14 milioni di euro;
   b) l'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  22 aprile 2005, n. 58, e' ridotta per l'anno 2008 di 13
milioni di euro;
   c) l'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1230,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta per l'anno 2008 di 7
milioni di euro.

  253.  Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di
entrata   in   vigore  della  presente  legge,  conclude  un'indagine
conoscitiva  sul  trasporto  ferroviario di viaggiatori e merci sulla
media  e  lunga  percorrenza,  volta a determinare la possibilita' di
assicurare  l'equilibrio  tra  costi e ricavi dei servizi, nonche' le
eventuali  azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle
relazioni  che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio
economico  e'  assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei
limiti  delle  risorse  disponibili,  sulla proposta del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, individua, nell'ambito
delle   relazioni   per   le   quali  non  e'  possibile  raggiungere
l'equilibrio  economico, i servizi di utilita' sociale, in termini di
frequenza,  copertura  territoriale,  qualita'  e tariffazione, e che
sono  mantenuti  in  esercizio  tramite l'affidamento di contratti di
servizio pubblico.

  254.  Nelle  more  della  stipula  di  nuovi  contratti di servizio
pubblico  tra  il  Ministero  dei  trasporti e la societa' Trenitalia
s.p.a.,  il  Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere  alla  societa' le somme previste, per l'anno 2008, dal
bilancio  di  previsione  dello  Stato, in relazione agli obblighi di
servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla
vigente normativa comunitaria.

  255.  Per  la  progettazione  e  l'avvio  ai  sensi  della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle
linee   metropolitane  delle  citta'  di  Bologna  e  di  Torino,  e'
autorizzato  un  contributo  per ciascuna delle predette tratte di 10
milioni  di  euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia
di  Firenze  e'  autorizzato  un contributo di 10 milioni di euro per
l'anno 2009.

  256.  Per  la  progettazione  e  l'avvio  della  realizzazione  del
passante  grande  di  Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzato un contributo di 5
milioni  di  euro  per  l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno
2009.

  257.  Per  la  prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere  strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
autorizzata  la  concessione  di  contributi  quindicennali  di  99,6
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
A  valere  sulle  risorse  stanziate  dai  commi  257  e  258, per la
prosecuzione  degli  interventi  di  cui  all'articolo 1, comma 1008,
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, sono autorizzati contributi
quindicennali  di  5  milioni  di  euro  a  decorrere rispettivamente
dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163  e  seguenti  del  codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006,  n. 163.  A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258,
per  la  realizzazione  delle opere accessorie agli interventi di cui
all'articolo  1,  comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2
milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli
163  e  seguenti  del  codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

  258.  Nell'ambito  delle risorse disponibili a legislazione vigente
per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una
quota  fino a 50 milioni di euro e' destinata alla prosecuzione degli
interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  da  realizzare  con  le  modalita'  di  cui  al primo
comma dell'articolo  18  della  legge  7  marzo  1981,  n. 64,  anche
rimodulando  gli  interventi  in  base  alle  esigenze  accertate dal
Ministero delle infrastrutture.

  259.  L'Autostrada  Nogara-Mare  Adriatico  e  il  collegamento dei
sistemi   tangenziali  nelle  tratte  Peschiera  del  Garda/Verona  e
Verona/Padova,   opere  di  competenza  della  regione  Veneto,  sono
inseriti,  ai  soli  fini dell'approvazione, nelle procedure previste
dall'articolo  161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni.

  260.  Per il completamento degli interventi relativi alla strada di
grande  comunicazione  E  78  "due mari" Grosseto-Fano, prevista come
opera  strategica  di  cui  alla  legge  21 dicembre 2001, n. 443, e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

  261.  Per  il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 92,  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la
spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

  262.  Le  quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13,
comma 1,   della   legge   1°   agosto  2002,  n. 166,  e  successivi
rifinanziamenti,  decorrenti  dall'anno  2006  non  impegnate  al  31
dicembre  2007,  costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte
nella  competenza  degli  esercizi  successivi a quelli terminali dei
rispettivi limiti.

  263.   In   aggiunta   agli   stanziamenti  previsti  dall'articolo
11-quaterdecies   del   decreto-legge   30  settembre  2005,  n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e'  autorizzata  la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di
0,7  milioni  di  euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per
l'organizzazione,   l'impiantistica   sportiva   e   gli   interventi
infrastrutturali  dei  Giochi  del  Mediterraneo  che  si  terranno a
Pescara nel 2009.

  264.   La  Cassa  depositi  e  prestiti  s.p.a.  e'  autorizzata  a
costituire,   presso   la   gestione  separata,  un  apposito  fondo,
denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

  265.  La  dotazione  iniziale  del  Fondo  di cui al comma 264 e le
successive  variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti
s.p.a.  a  valere  sulle  risorse previste ai sensi dell'articolo 71,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  266.  Il  Fondo  di  cui  al  comma 264  e' finalizzato al sostegno
finanziario   dei   lavori,   di   competenza  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  5,  comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, da realizzare mediante:
   a) contratti  di  concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   b) contratti   di   concessione   di   costruzione  e  gestione  o
affidamento  unitario  a  contraente generale di cui all'articolo 173
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  267.  Il  Fondo  di  cui  al  comma 264,  al  fine  di  ridurre  le
contribuzioni  pubbliche  a fondo perduto, presta garanzie, in favore
dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella
gestione  delle  opere,  volte  ad  assicurare  il  mantenimento  del
relativo equilibrio economico-finanziario.

  268.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  s.p.a.,  nel rispetto degli
indirizzi   fissati   dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  5,  comma 9,  del
decreto-legge    30   settembre   2003,   n. 269,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n. 326,  fissa con
proprio  regolamento  limiti, condizioni, modalita' e caratteristiche
della  prestazione  delle  garanzie  e dei relativi rimborsi, tenendo
conto  della  redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e
durata della concessione o della gestione.

  269.  Dalle  disposizioni  di  cui ai commi da 264 a 268 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.

  271.   In   aggiunta   agli   stanziamenti  previsti  dall'articolo
11-quaterdecies   del   decreto-legge   30  settembre  2005,  n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e'  autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici
anni  a  decorrere  dal  2008  per  l'organizzazione, l'impiantistica
sportiva  e  gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo
di nuoto di Roma nel 2009.

  272.  Per  la  realizzazione  degli impianti sportivi e di servizio
funzionali  allo  svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su
pista  del  2012 in provincia di Treviso e' autorizzato un contributo
quindicennale  di  2  milioni  di  euro  a  decorrere  dal 2008 quale
concorso  dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui
o  altre  operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca
e' autorizzata ad effettuare.

  273.  L'80  per  cento  del  contributo  quindicennale  di  cui  al
comma 272  e'  destinato  alla  realizzazione  di  un  velodromo  nel
territorio  della  provincia  di  Treviso,  diretto  a  consentire un
adeguato  allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale.
Ai  fini  della  definizione  delle  modalita'  di finanziamento e di
realizzazione   del   velodromo   e   delle  restanti  infrastrutture
funzionali    allo   svolgimento   della   manifestazione   sportiva,
l'Associazione  Ciclismo  di  Marca  stipula  un  apposito accordo di
programma  quadro,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c),
della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,  con  il  Ministro  per le
politiche   giovanili   e   le   attivita'   sportive,   il  Ministro
dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

  274.  Le  somme  relative  ad  eventuali  economie, derivanti dalle
risorse  attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie  effettuate  dall'Associazione  Ciclismo  di Marca per la
realizzazione  degli interventi a valere sul contributo quindicennale
di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre
spese  preventivamente  autorizzate dall'Associazione medesima per la
realizzazione dell'evento.

  275.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui alla legge 3 giugno 1999,
n. 157, e' ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

  276.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n. 326,  e'  incrementato  di  20 milioni di euro, a
decorrere  dall'anno  2008, da destinare ad interventi di adeguamento
strutturale  ed  antisismico  degli  edifici  del sistema scolastico,
nonche'  alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici
esistenti,  laddove  indispensabili  a  sostituire  quelli  a rischio
sismico,   secondo   programmi   basati   su   aggiornati   gradi  di
rischiosita'.

  277.  Per  l'utilizzazione  delle  risorse  di cui al comma 276, il
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2
dell'articolo  32-bis  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e'  emanato  sentiti  i Ministri delle infrastrutture, della pubblica
istruzione e dell'economia e delle finanze.

  278.   Al   fine  di  fronteggiare  l'emergenza  penitenziaria  con
l'adeguamento   infrastrutturale  degli  edifici  esistenti,  in  via
prioritaria,  o  la realizzazione di nuovi edifici, e' autorizzata la
spesa  di  20  milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro
per  l'anno  2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio
di  un  programma  straordinario di edilizia penitenziaria, approvato
con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal
Ministro  della  giustizia.  Con il predetto decreto sono individuati
gli  interventi  da  realizzare  in  ciascun  anno,  avvalendosi  dei
competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

  279.  All'articolo  1,  comma 796, lettera n), primo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "20 miliardi di euro" sono
sostituite dalle seguenti: "23 miliardi di euro".

  280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel secondo periodo, dopo le parole: "Il maggior importo di cui
alla  presente  lettera e' vincolato" sono inserite le seguenti: "per
100  milioni  di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento   tecnologico   del   patrimonio  sanitario  pubblico,
finalizzato  al  potenziamento  delle "unita' di risveglio dal coma";
per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi   in   materia   di   ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento   tecnologico   del   patrimonio  sanitario  pubblico,
destinati  al  potenziamento  e  alla  creazione di unita' di terapia
intensiva  neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di
un  programma  pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto
di  nuove  metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di "massa
tandem",  per effettuare screening neonatali allargati, per patologie
metaboliche   ereditarie,   per  la  cui  terapia  esistono  evidenze
scientifiche efficaci;";
   b) nel  secondo  periodo,  le  parole:  "100  milioni  di  euro ad
interventi  per  la  realizzazione di strutture residenziali dedicate
alle cure palliative" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di
euro  ad  interventi per la realizzazione di strutture residenziali e
l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati
alle  cure  palliative,  ivi  comprese quelle relative alle patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti";
   c) dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti: "Nella
sottoscrizione  di  accordi  di  programma  con  le regioni, e' data,
inoltre,  priorita'  agli  interventi  relativi  ai  seguenti settori
assistenziali,  tenuto  conto  delle  esigenze  della  programmazione
sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie
territoriali,  residenziali  e  semiresidenziali.  Il Ministero della
salute,   attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
investimento  e  il  monitoraggio  della loro attuazione, assicura il
raggiungimento  dei  predetti obiettivi prioritari, verificando nella
programmazione  regionale  la copertura del fabbisogno relativo anche
attraverso i precedenti programmi di investimento".

  281.  Per  gli  interventi  di  cui  ai  commi  276,  279 e 280 gli
stanziamenti  previsti  sono subordinati a verifiche energetiche, sia
che  vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi
per  l'ottenimento  di finanziamenti pubblici; tali interventi devono
prevedere   misure   significative  di  efficienza  energetica  e  di
produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili, nonche' di risparmio
idrico.

  282.  Per le nuove costruzioni che rientrane fra gli edifici di cui
al   decreto   legislativo  19  agosto  2005,  n. 192,  e  successive
modificazioni,  il rilascio del certificato di agibilita' al permesso
di  costruire  e' subordinato alla presentazione della certificazione
energetica dell'edificio.

  283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina
penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e
successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli
istituti  penali  minorili,  nei  centri  di prima accoglienza, nelle
comunita'  e  negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  della  salute  e del Ministro della giustizia, di con-certo
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, sono definiti,
nell'ambito  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  previsti dalla
legislazione  vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera
c):
   a) il  trasferimento  al  Servizio sanitario nazionale di tutte le
funzioni   sanitarie  svolte  dal  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria   e  dal  Dipartimento  della  giustizia  minorile  del
Ministero   della  giustizia,  ivi  comprese  quelle  concernenti  il
rimborso  alle  comunita'  terapeutiche  delle spese sostenute per il
mantenimento,  la  cura  e  l'assistenza  medica  dei detenuti di cui
all'articolo  96,  commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni,  e  per  il  collocamento nelle medesime comunita' dei
minorenni   e   dei  giovani  di  cui  all'articolo  24  del  decreto
legislativo   28   luglio   1989,   n. 272,  disposto  dall'autorita'
giudiziaria;
   b) le modalita' e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in
materia,   previa   concertazione  con  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente   rappresentative,  per  il  trasferimento  al  Servizio
sanitario  nazionale  dei  rapporti  di lavoro in essere, anche sulla
base  della  legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di
funzioni  sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria   e  del  Dipartimento  della  giustizia  minorile  del
Ministero  della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni
organiche  dei  predetti  Dipartimenti  in misura corrispondente alle
unita'  di  personale  di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
nazionale;
   c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo
riparto  tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni
di  euro  per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e
in  167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a
147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato
di  previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di
euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione
del Ministero della salute;
   d) il  trasferimento  delle  attrezzature, degli arredi e dei beni
strumentali   di  proprieta'  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria   e  del  Dipartimento  della  giustizia  minorile  del
Ministero della giustizia afferenti alle attivita' sanitarie;
   e) i  criteri  per  la  ripartizione  tra le regioni e le province
autonome   di   Trento   e   di  Bolzano  delle  risorse  finanziarie
complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanita'
penitenziaria.

  284.  Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario
nazionale  delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in

      
materia     di     medicina     penitenziaria,     il    Dipartimento
dell'amministrazione  penitenziaria e il Dipartimento della giustizia
minorile  del  Ministero  della  giustizia  continuano  a svolgere la
funzione  di  uffici  erogatori per quanto di rispettiva competenza e
sono   prorogati   i   rapporti  di  incarico,  di  collaborazione  o
convenzionali  del  personale  sanitario  addetto  agli  istituti  di
prevenzione    e   pena,   non   appartenente   ai   ruoli   organici
dell'amministrazione   penitenziaria,  in  corso  alla  data  del  28
settembre 2007.

  285.  Al  fine  di incrementare il patrimonio immobiliare destinato
alla  locazione  di  edilizia  abitativa  a  canone  sostenibile,  si
considerano "residenze d'interesse generale destinate alla locazione"
i  fabbricati  situati  nei  comuni ad alta tensione abitativa di cui
all'articolo   1   del   decreto-legge   30  dicembre  1988,  n. 551,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61,
composti  da  case  di  abitazione  non di lusso sulle quali grava un
vincolo  di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a
25 anni.

  286.  Le  residenze  di  cui  al  comma 285  costituiscono servizio
economico   di   interesse   generale,   ai   fini  dell'applicazione
dell'articolo   86,   paragrafo  2,  del  Trattato  istitutivo  della
Comunita'  europea,  e  sono ricomprese nella definizione di alloggio
sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

  287.  Per  i  fini  previsti  dai  commi  285 e 286 e' istituito, a
decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il
quale  prevede  che  i  comuni,  per  favorire la realizzazione degli
accordi  tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei
conduttori,  possono  deliberare,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio,   aliquote   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  piu'
favorevoli  per  i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi
stessi,  con  possibilita'  di deroga al limite minimo dell'aliquota,
deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare
fino all'esenzione dall'imposta.

  289.  Al  fine  della realizzazione di infrastrutture autostradali,
previste  dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i
poteri  di  soggetto  concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS
S.p.a.  possono  essere  trasferiti  con  decreto  del Ministro delle
infrastrutture  dall'ANAS  S.p.a.  medesima ad un soggetto di diritto
pubblico  appositamente  costituito in forma societaria e partecipato
dall'ANAS  S.p.a.  e  dalle regioni interessate o da soggetto da esse
interamente partecipato.

  290.  Le  attivita'  di  gestione,  comprese quelle di manutenzione
ordinaria  e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento
tra  l'Autostrada  A4  - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo
complementari, nonche' della tratta autostradale Venezia-Padova, sono
trasferite,  una  volta  completati  i  lavori di costruzione, ovvero
scaduta   la   concessione  assentita  all'Autostrada  Padova-Venezia
S.p.a.,  ad  una  societa'  per azioni costituita pariteticamente tra
l'ANAS  S.p.a.  e  la  regione  Veneto o soggetto da essa interamente
partecipato.  La  societa',  quale  organismo  di  diritto  pubblico,
esercita  l'attivita' di gestione nel rispetto delle norme in materia
di  appalti  pubblici  di  lavori,  di  forniture  e di servizi ed e'
sottoposta  al  controllo  diretto dei soggetti che la partecipano. I
rapporti  tra  la societa' ed i soggetti pubblici soci sono regolati,
oltre  che  dagli  atti deliberativi di trasferimento delle funzioni,
sulla  base  di apposita convenzione. La societa' assume direttamente
gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie
per  la  realizzazione  del raccordo autostradale di collegamento tra
l'Autostrada  A4  -  tronco  Venezia-Trieste,  anche  subentrando nei
contratti  stipulati  direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla societa' e'
fatto  divieto  di  partecipare,  sia  singolarmente  sia  con  altri
operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente
necessarie  per  l'espletamento  delle  funzioni di cui al comma 289,
ovvero ad esse direttamente connesse.

  291.  Per le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e
successive  modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale
di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

  292.  Al  fine  di assicurare la realizzazione del secondo stralcio
del   sistema   ferroviario   metropolitano   regionale   veneto,  e'
autorizzato  un  contributo  decennale  di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.

  293.  A  decorrere  dai  contributi relativi all'anno 2007, ai fini
della  quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi
2,  2-bis,  2-ter,  2-quater,  8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990,
n. 250,  le  imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei
costi  di  testata,  come definito con circolare dal Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  e  reso  noto  sul  sito  intemet  del Dipartimento stesso,
debitamente  compilato  e  certificato  dalla  societa'  di revisione
incaricata della certificazione del bilancio.

  294.  In  applicazione  dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27
dicembre  2006,  n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei
contributi  di  cui  agli  articoli  3 e 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250,  e  successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della
legge   6   agosto   1990,  n. 223,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  7,  comma 13,  della  legge  3  maggio 2004, n. 112, e'
attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza
dei  requisiti  necessari  per  l'erogazione  dei contributi in quote
proporzionali  all'ammontare  del  con-tributo  spettante  a ciascuna
impresa.

  295.   A   decorrere  dalle  domande  relative  all'anno  2007,  le
compensazioni   finanziarie   derivanti  dalle  riduzioni  tariffarie
applicate  ai  consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e
di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi  i  sistemi  via  satellite, previsti dall'articolo 11 della
legge  25  febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7
agosto  1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella
misura  del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto
dell'IVA.  Con  successivo  decreto  del Presidente del Consiglio dei
ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalita'
e  la  documentazione  relative alle richieste dei rimborsi di cui al
comma 293.

  296.   Il   finanziamento   annuale   previsto  per  le  TV  locali
dall'articolo  52,  comma 18,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come  rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla
legge  23  dicembre  2005,  n. 266,  e  dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  e'  incrementato  di  10  milioni  di euro annui a decorrere
dall'anno  2008  e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La
ripartizione  secondo  bacini  di  utenza  costituiti dalle regioni e
dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano dello stanziamento
annuo  e'  effettuata  entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si
procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni
e  alle  province autonome il 90 per cento della somma gia' assegnata
nell'anno   precedente,   fatta  salva  la  rideterminazione  in  via
definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

  297.  All'articolo  145,  comma 19,  della  legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le
parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio".

  298.  All'articolo  10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
1°  ottobre  2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29  novembre  2007,  n. 222,  alle  parole:  "Tale  contributo"  sono
premesse  le  seguenti:  "Fermi  restando  i limiti all'ammontare dei
contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni,".

  299.  Al  fine  di  sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture  per  la  larga  banda  sul  territorio  nazionale, le
risorse  del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, destinate al finanziamento
degli  interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga
banda  nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per
il  tramite  della  Societa'  infrastrutture  e telecomunicazioni per
l'Italia   S.p.A.  (Infratel  Italia),  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di
euro per l'anno 2008.

  300.  Il  Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1,
commi  927,  928  e  929,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

  301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui
al  decreto  legislativo  31  luglio  2005, n. 177, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1,  le  parole: "e deve riguardare opere prodotte per
almeno la meta' negli ultimi cinque anni" sono soppresse;
   b) al  comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "I
criteri  per  la  qualificazione delle opere di espressione originale
italiana,  ai  fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto
del  Ministro  delle  comunicazioni  e  del  Ministro per i beni e le
attivita' culturali da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.";
   c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i  fornitori  di  programmi  in pay-per-view, indipendentemente dalla
codifica  delle  trasmissioni,  riservano  ogni anno almeno il 10 per
cento  del  tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di
maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui
il  20  per  cento  opere  cinematografiche  di espressione originale
italiana  ovunque  prodotte.  La concessionaria del servizio pubblico
generale   radiotelevisivo,   su  tutte  le  reti  e  le  piattaforme
distributive,  indipendentemente  dalla  codifica delle trasmissioni,
riserva  alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima
del  20  per  cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento
alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque
prodotte.   Le   emittenti   televisive,  i  fornitori  di  contenuti
televisivi  e  i fornitori di programmi in pay per-view soggetti alla
giurisdizione   italiana,   indipendentemente  dalla  codifica  delle
trasmissioni,  riservano  una quota non inferiore al 10 per cento dei
propri  introiti netti annui, cosi' come indicati nel conto economico
dell'ultimo  bilancio  di  esercizio disponibile, alla produzione, al
finanziamento,   al  preacquisto  e  all'acquisto  di  opere  europee
realizzate  da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali
introiti sono quelli che il soggetto obbligatori cava da pubblicita',
da  televendite,  da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con
soggetti  pubblici  e  privati, da provvidenze pubbliche e da offerte
televisive  a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui
esso  ha  la  responsabilita'  editoriale,  inclusi  quelli diffusi o
distribuiti   attraverso  piattaforme  diffusive  o  distributive  di
soggetti  terzi.  All'interno  di  tale  quota  del  10 per cento dei
suddetti  introiti  destinata  alle  opere  europee, le emittenti e i
fornitori  di  contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il
30  per  cento  alle  opere cinematografiche di espressione originale
italiana  ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti
e  di  programmi  a  pagamento  destinano almeno il 35 per cento alle
opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti
al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina
alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi
cinque  anni  una  quota  non  inferiore  al  15 per cento dei ricavi
complessivi  annui  derivanti  dagli abbonamenti relativi all'offerta
radiotelevisiva  nonche'  i ricavi pubblicitari connessi alla stessa,
al  netto  degli  introiti  derivanti  da convenzioni con la pubblica
amministrazione  e  dalla  vendita  di beni e servizi; all'interno di
questa  quota, nel contratto di servizio e' stabilita una riserva non
inferiore   al   20  per  cento  da  destinare  alla  produzione,  al
finanziamento,    al    preacquisto    o    all'acquisto   di   opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e
una  riserva  non  inferiore  al  5 per cento da destinare a opere di
animazione  appositamente  prodotte  per la formazione dell'infanzia.
Per  i  servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli
operatori  di  comunicazioni  elettroniche  su  reti  fisse  e mobili
contribuiscono,  gradualmente  e  tenuto  conto  delle condizioni del
mercato,  alla  promozione  e  al  sostegno  finanziario  delle opere
audiovisive  europee,  destinando  una quota dei ricavi derivanti dal
traffico  di  contenuti  audiovisivi  offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e
modalita'   stabiliti  dall'Autorita'  con  apposito  regolamento  da
adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente  disposizione.  Con  particolare riferimento ai programmi in
pay per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione,
gli  obblighi  di  cui  al  presente comma devono essere in ogni caso
commisurati all'effettiva disponibilita' di opere rilevanti, ai sensi
del  presente  comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno
di  riferimento  e  al  loro  successo  nelle  sale  cinematografiche
italiane,  secondo  criteri  e modalita' stabiliti dall'Autorita' con
apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione.  In  merito all'obbligo di
programmazione   della   sottoquota   del   20  per  cento  di  opere
cinematografiche  di  cui  al  presente comma, e' previsto un periodo
transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e
ai  fornitori  di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al
suddetto obbligo";

   d)  il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  L'Autorita'  adotta  entro  tre mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  disposizione un regolamento che definisce le
modalita'  di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al
presente  articolo nel rispetto dei principi di riservatezza previsti
dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le
sanzioni in caso di inadempienza".

  302.  All'articolo  51,  comma 3, lettera d), del testo unico della
radiotelevisione  di  cui  al  decreto  legislativo  31  luglio 2005,
n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  le  parole: "da 1.040 euro a 5.200 euro" sono sostituite dalle
seguenti: "da 5.165 euro a 51.646 euro";
   b)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche nel caso
in  cui  la  pubblicita'  di  amministrazioni  ed  enti  pubblici sia
gestita,  su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri
media".

  303.  Dopo  il  comma 5  dell'articolo 4 del decreto legislativo 22
luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.  Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato
postale, migliorando la qualita' dei servizi offerti e preservando il
livello  occupazionale  delle  imprese  del settore, il fornitore del
servizio   universale  puo'  prorogare  gli  accordi  in  essere  con
operatori  privati  gia'  titolari di concessione del Ministero delle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico
di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156".

  304.  Le  somme  disponibili  al  31  dicembre  2007  relative alle
autorizzazioni  di  spesa  di  cui agli articoli 1 e 3 della legge 31
marzo  2005,  n. 56,  nel  limite  massimo rispettivamente di euro 12
milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per
essere  versate  all'entrata  del  bilancio  statale nell'anno 2008 e
successivamente  riassegnate  nello stato di previsione del Ministero
del  commercio  internazionale per essere destinate alle finalita' di
cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  305.  Per  l'anno  2008,  una quota pari a 50 milioni di euro delle
disponibilita'  del  fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28
maggio  1981,  n. 251,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio  1981, n. 394, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio   1973,   n. 295,  quale  disponibilita'  impegnabile  per  le
finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione.

  306.  Il  fondo  di  cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295,  per  le  attivita' connesse al pagamento dei contributi agli
interessi  previsti  in  favore  dei soggetti di cui all'articolo 15,
comma 1,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' integrato
di  20  milioni  di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per
l'anno 2009.

  307.  Per  consentire  ai  centri  regionali per i trapianti di cui
all'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di
controlli  e  interventi  finalizzati alla promozione e alla verifica
della sicurezza della rete trapiantologica, e' autorizzata, a partire
dal  2008,  la  spesa  di euro 700.000. Le risorse di cui al presente
comma sono  ripartite  tra  le regioni con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al
relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione, a
decorrere  dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1,  comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

  308.  Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei
fondi  di  funzionamento,  nonche'  di organizzare le risorse umane e
logistiche  necessarie  al  conseguimento  degli obiettivi di sanita'
pubblica  attribuitigli  dalla  legge,  il  Centro  nazionale  per  i
trapianti,  istituito  con  legge  1°  aprile  1999,  n. 91,  ai fini
dell'esercizio  delle  funzioni  di  coordinamento  e controllo delle
attivita'  di  donazione,  prelievo  e trapianto di organi, tessuti e
cellule,  fatta  salva  la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre
2005, n. 219, puo':
   a) stipulare   accordi   di   collaborazione   e  convenzioni  con
amministrazioni  pubbliche,  enti,  istituti,  associazioni  ed altre
persone  giuridiche  pubbliche  o  private,  nazionali, comunitarie o
internazionali;
   b)  stipulare,  nei  limiti del finanziamento costituito dai fondi
istituzionali  e  da  quelli  provenienti  da  programmi  di  ricerca
nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalita'
previste  dalle  norme  vigenti  nella  pubblica amministrazione, ivi
compresa   quella   di   cui   all'articolo  15-septies  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in
quanto compatibile.

  309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di
trasporti  anche  mediante  il ricorso alla ricerca e alla formazione
interuniversitaria,   prevedendo   anche   degli   aiuti  volti  alla
formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una
prospettiva  multidisciplinare  e  multilaterale,  e'  autorizzata la
spesa  di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per
l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

  310. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9
gennaio  2006,  n. 13,  e  con le modalita' previste dall'articolo 1,
comma 1042,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  311.  Per  realizzare  un  sistema  informativo  del  Ministero dei
trasporti  finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle
merci  dalle  strade  verso le Autostrade del mare, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

  312.  Il  contributo  annuo  dello Stato alle spese di gestione del
Programma  nazionale  di  ricerche  aerospaziali (PRORA), di cui alla
legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' incrementato di 3,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008.

  313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per
cento,  dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti
nella  ricerca  scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo
1,  comma 870,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata ai
progetti  di  ricerca  di  base  presentati  da  ricercatori  di eta'
inferiore  ai  quaranta anni operanti a qualunque titolo in attivita'
di   ricerca   e   previamente  valutati,  secondo  il  metodo  della
valutazione  tra  pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da
ricercatori,  di nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore
ai  quaranta  anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di
indici  bibliometrici, quali l' impact factor ed il citation index, e
operanti  presso  istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la meta'
non   italiani,  che  svolgono  attivita'  nei  settori  disciplinari
relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

  314.  L'attuazione  del  comma 313 e' demandata ad apposito decreto
del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel   rispetto   dei   criteri   stabiliti  dal  regolamento  di  cui
all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  315.  All'onere  derivante dall'istituzione e dal funzionamento del
comitato  di  cui  al  comma 313,  quantificato nel limite massimo di
100.000  euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui
all'articolo  5  della  legge  7  marzo  1985,  n. 76, per il calcolo
dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico
nel territorio soggetto a monopolio.

  316.  All'articolo  1,  comma 814,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296, nel primo periodo, le parole: "Per gli anni 2007 e 2008" sono
sostituite  dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2007" e le parole:
"non  inferiore  al  5  per cento e' destinata, in via sperimentale,"
dalle seguenti: "non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e
al 10 per cento a partire dal 2008 e' destinata".

  317.  All'articolo  1,  comma 815,  della legge n. 296 del 2006, le
parole:  "per  ciascuno degli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalla
seguente: "annui".

  318.  E'  istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo
di  10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo e'
attivato  con  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di
base  possono  chiedere,  a  valere  sul  Fondo di cui al comma 318 e
previa  conferma  della  disponibilita'  finanziaria,  contributi non
superiori  al  20  per  cento  delle risorse impiegate, per la durata
effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

  320.  Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
emanare  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i
quali  i  relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi
di  cui  al  comma 319  e  le  modalita'  per  la presentazione delle
richieste  delle  fondazioni  volte a ottenere i contributi medesimi,
nonche'  per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione
dei   contributi   stessi  al  fine  di  rispettare  i  limiti  della
disponibilita' del Fondo di cui al comma 318.

  321. Per le finalita' della difesa del suolo e della pianificazione
di  bacino nonche' per la realizzazione degli interventi nelle aree a
rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
adotta  piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione
del  rischio  idrogeologico  e  per favorire forme di adattamento dei
territori,   da   attuare   d'intesa   con  le  autorita'  di  bacino
territorialmente  competenti,  con  le  regioni e con gli enti locali
interessati,  tenuto  conto  dei  piani  di  bacino.  A tal fine sono
utilizzate  le  risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493,  come  determinate  dalla  Tabella  F della legge 27 dicembre
2006,  n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma nonche'  delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326,
331  e  332  e' autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno
degli  anni  2008  e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183.

  322.   E'   istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare un fondo per
la  promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica
attraverso  il  controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti,  nonche' per la promozione della produzione di energia
elettrica  da  solare  termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono
destinate  al  fondo  di cui al presente comma risorse per un importo
annuale  di  40  milioni  di  euro  a  valere sulle risorse di cui al
comma 321.  Entro  cinque  mesi dalla data di entrata in vigore della
presente   legge   il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalita' di
utilizzazione    del    fondo,   anche   prevedendo   iniziative   di
cofinanziamento  con  regioni  ed  enti  locali o con altri soggetti,
pubblici  o  privati,  nonche'  mediante  l'attivazione  di  fondi di
rotazione.

  323.   E'   istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare un fondo per
la   promozione  di  interventi  di  riduzione  e  prevenzione  della
produzione  di  rifiuti  e  per  lo  sviluppo  di nuove tecnologie di
riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere
dal  2008,  a  valere  sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo e'
finalizzato  alla  sottoscrizione  di  accordi  di  programma  e alla
formulazione  di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per la promozione degli
interventi  di  cui  al  primo  periodo.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, da adottare
nel  termine  di  cinque  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono definite le modalita' di utilizzo del fondo di
cui al presente comma.

  324.   Per  il  potenziamento  della  ricerca  e  lo  studio  sulle
interazioni  tra  i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che
gli  agenti  inquinanti  hanno  sugli organismi viventi, e in special
modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in
materia  e  di  favorire  lo  studio di progetti volti ad un'efficace
riduzione  e al controllo delle emissioni inquinanti, e' istituito un
fondo,   presso   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010.

  325. Al fine di potenziare le attivita' di vigilanza e controllo in
materia  di  ambiente  marino  e costiero, anche attraverso azioni di
sicurezza  operativa  e di informazione, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad avvalersi di
strutture  specialistiche  del  Reparto  ambientale  marino del Corpo
delle  capitanerie  di  porto  -  Guardia costiera. Sono a carico del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli
oneri  connessi  all'acquisto  dei  beni strumentali necessari per lo
svolgimento  delle  attivita' di cui al presente comma. A tal fine e'
autorizzata  la  spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui al comma 321.

  326.  Al  fine  di prevenire situazioni di emergenza ambientale con
particolare   riferimento   al   mare   nonche'   di   assicurare  il
funzionamento   ordinario   dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' assegnata, per
ciascuno  degli  anni  2008  e 2009, la somma di 10 milioni di euro a
valere sulle risorse di cui al comma 321.

  327.  Per  consentire  la verifica ed il monitoraggio delle aree ad
elevato  rischio  idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare e'
autorizzato   alla   stipula   di  accordi  di  programma  con  altre
amministrazioni  centrali  e  periferiche  per l'estensione del Piano
straordinario  di  telerilevamento,  gia'  previsto  dall'articolo 27
della  legge  31  luglio  2002,  n. 179, al fine di renderlo punto di
riferimento  e  di  accesso  per  le  cartografie  e  le informazioni
ambientali  di  altre  amministrazioni  centrali  e  periferiche. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010. All'onere
derivante  dall'attuazione  del  presente  comma,  determinato  nella
misura  massima  di  10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009   e   2010,   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

  328.  Per  l'istituzione  e  il  finanziamento di nuove aree marine
protette,  e'  autorizzata  la  spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2008.

  329.  Allo  scopo  di  garantire la prosecuzione delle attivita' di
monitoraggio  del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie
scientifiche  innovative  integrate  dei  fattori  di  rischio  nelle
diverse  aree  del  territorio,  ai sensi dell'articolo 1, comma 247,
della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  330.  Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del
territorio  della  regione fluviale del fiume Po e della crescita del
turismo,   le  regioni  interessate  attuano  interventi  finalizzati
all'aumento   della   sicurezza   idraulica  ed  idrogeologica,  alla
riqualificazione  ambientale e alla estensione delle reti ecologiche,
alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni
culturali,  architettonici  ed  archeologici.  Tali  interventi  sono
programmati  dalla  Autorita'  di  bacino  di cui all'articolo 63 del
decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle
regioni   ed   in   coerenza   con  la  pianificazione  vigente.  Per
l'attuazione degli interventi di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  331.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  definisce  e  attiva  un  programma di interventi di difesa del
suolo  nei  piccoli  comuni  il cui territorio presenta significativi
fenomeni  di  dissesto  e  che  risultano  caratterizzati  da estrema
perifericita'  rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per
l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.

  332.  Per le finalita' di mitigazione del rischio idrogeologico, di
tutela  e  di  riqualificazione  dell'assetto  del  territorio  e  di
incentivazione  alla  permanenza  delle  popolazioni  nelle  aree  di
montagna  e  di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste
dei  comuni  e delle comunita' montane, un programma di interventi di
manutenzione   del   reticolo  idrografico  minore  e  dei  versanti,
privilegiando  la  realizzazione  di  opere  tradizionali  e  a basso
impatto  ambientale.  Per l'attuazione del presente comma e' previsto
l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008,
alla difesa del suolo ai sensi del comma 321.

  333.  A  decorrere dall'anno 2008, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare il Fondo per
la   ristrutturazione   e  l'ammodernamento  della  rete  idrica  sul
territorio  nazionale,  con  una  dotazione di 30 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro
tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito
il   parere   delle   competenti  Commissioni  parlamentari  e  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281,  e successive modificazioni, sono stabilite le
modalita'  di  funzionamento  e di erogazione delle risorse del Fondo
medesimo.

  334.  Il  comma 1284  dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dai seguenti:
   "1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza
del   Consiglio   dei   ministri,   finalizzato   a   promuovere   il
finanzia-mento   esclusivo   di  progetti  e  interventi,  in  ambito
nazionale  e  internazionale,  atti  a  garantire  il maggior accesso
possibile  alle  risorse  idriche secondo il principio della garanzia
dell'accesso  all'acqua  a livello universale. Il fondo e' alimentato
dalle  risorse  di  cui  al  comma 1284-ter. Con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, di concerto
con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  sentito  il  parere  delle
competenti  Commissioni  parlamentari e della Conferenza unificata di
cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono indicate le modalita' di funzionamento
e di erogazione delle risorse del fondo.
   1284-bis.  Al  fine di tutelare le acque di falda, di favorire una
migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di
acqua  potabile  e  la produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di
anidride  carbonica,  e'  istituito  nello  stato  di  previsione del
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare un
fondo   a   favore   della   potabilizzazione,   microfiltrazione   e
dolcificazione  delle  acque  di  rubinetto, del recupero delle acque
meteoriche  e  della  permeabilita' dei suoli urbanizzati. E fondo e'
alimentato,  nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2008,  2009  e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter.
Con  decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del mare sono disciplinate le modalita' di funzionamento del fondo
e   sono  individuati  gli  interventi  ai  quali  sono  destinati  i
contributi a valere sul fondo medesimo.
   1284-ter.  E' istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per
ogni  bottiglia  di  acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta  al  pubblico.  Per materiale plastico si intende il composto
macromolecolare     organico     ottenuto    per    polimerizzazione,
policondensazione,   poliaddizione  o  qualsiasi  altro  procedimento
simile  da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica
chimica  di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo
di  cui  al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare
il  fondo  di  cui  al  comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il
fondo di cui al comma 1284-bis".

  335.  E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per
ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010  per la forestazione e la
riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica,
per  la  realizzazione  di  aree verdi in zone urbane e periurbane al
fine  di migliorare la qualita' dell'aria nei comuni a maggiore crisi
ambientale, e di tutelare la biodiversita'.

  336.  Al  fine  di  sostenere  le azioni e le politiche finalizzate
all'attuazione  del  Protocollo  di  Kyoto, ratificato ai sensi della
legge  1  ° giugno 2002, n. 120, nonche' ai fini di cui alla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui
a valere sul fondo di cui al comma 335 e' destinata all'istituzione e
alla  gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla
gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

  337.   Gli   Enti   parco   nazionali  che  hanno  provveduto  alla
rideterminazione  della  propria  dotazione  organica  in  attuazione
dell'articolo  1,  comma 93,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311,
possono  incrementare  le  proprie  piante  organiche entro il limite
massimo  complessivo  di  120  unita'  di personale, da ripartire tra
tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi
dell'articolo  32,  comma 2,  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448,
delle  ulteriori  risorse  attribuite  ai sensi del comma 338 e delle
altre  entrate  di  cui  all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma, a decorrere
dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare
assunzioni  di  personale  anche  in  deroga  alla normativa vigente,
previo esperimento delle procedure di mobilita'.

  338.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 337  e' autorizzato un
contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2008.  Al  riparto  del  contributo  tra  gli  Enti  parco
nazionali  di  cui  al comma 337 si provvede con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma,
della  legge  31  dicembre  1982, n. 979, e successive modificazioni,
nominata  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare  e  istituita  presso  l'ente  cui  e' delegata la gestione
dell'area   marina   protetta,  e'  composta:  da  un  rappresentante
designato  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del  mare,  con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla
regione   territorialmente   interessata,   con   funzioni   di  vice
presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi
territorialmente   interessati;   da   un   esperto   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare; da un
rappresentante  della  Capitaneria  di porto nominato su proposta del
reparto  ambientale  marino presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela   del   territorio   e  del  mare;  da  un  esperto  designato
dall'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni
naturalistiche    maggiormente   rappresentative   riconosciute   dal
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In
attuazione  di  quanto  disposto  dal  presente  comma,  il  Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare procede alla
ricostituzione  di  tutte le commissioni di riserva delle aree marine
protette  entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della presente legge.

  340. Al fine di potenziare le attivita' di sorveglianza e di tutela
del  territorio  e  di  disincentivare  l'esecuzione  di lavori senza
titolo  o  in  difformita' dalle norme e dagli strumenti urbanistici,
nonche'  di  sostenere  gli oneri a carico dei comuni per l'immediata
demolizione  delle  opere  abusive, il Fondo per le demolizioni delle
opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n. 326,  e'  incrementato di ulteriori 10 milioni di
euro per l'anno 2008.

  341.  All'articolo  27, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' aggiunto,
in  fine,  il  seguente  periodo: "Entro i successivi quindici giorni
dalla  notifica  il  dirigente  o  il  responsabile  dell'ufficio, su
ordinanza del sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere".

  342.  E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno
2008,  per  l'avvio  di  un programma di valorizzazione e di recupero
delle ferrovie dismesse.

  343.  Per  l'attuazione  del  programma  di  cui  al  comma 342, il
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il
Ministro   dei  trasporti,  individua  criteri  e  modalita'  per  la
realizzazione   di  una  rete  di  percorsi  ferroviari  dismessi  da
destinare   a   itinerari   ciclo-turistici   e   avvia  progetti  di
fattibilita'   per  la  conversione  a  uso  ciclabile  delle  tratte
ferroviarie  dismesse  di  cui  alla  tabella 4 annessa alla presente
legge.

  344. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare, il Fondo denominato "un centesimo per il
clima" nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione
volontaria  di  un  centesimo  di  euro  per ogni litro di carburante
acquistato alla pompa per l' autotrazione, nonche' per ogni 6 kW/h di
energia elettrica consumata.

  345.  A decorrere dal 1° gennaio 2008, per ogni litro di carburante
acquistato e per ogni 6 kW/h di energia elettrica erogati per i quali
sia  stata  effettuata  la  contribuzione  volontaria  e' previsto un
corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte
delle societa' di distribuzione di carburante e di energia elettrica.
Il  Fondo  di  cui al comma 344 e' finalizzato al finanziamento delle
politiche   della  mobilita'  sostenibile,  delle  fonti  energetiche
rinnovabili  per  ridurre  le  emissioni  di  anidride carbonica e al
sostegno delle politiche di contrasto ai cambia-menti climatici.

  346.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative
di  categoria,  le  associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13
della  legge  8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le
associazioni  dei  consumatori,  definisce le modalita' di attuazione
della  contribuzione  volontaria di cui al comma 344 e del contributo
di  cui  al comma 345 nonche' le modalita' di gestione del Fondo. Con
il  medesimo  decreto  e'  istituito un comitato di esperti che ha il
compito  di  verificare l'attuazione delle finalita' del Fondo di cui
al  comma 344.  Le  spese  di  funzionamento  del  comitato di cui al
periodo  precedente sono poste a carico delle dotazioni del Fondo "un
centesimo per il clima".

  347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 e' assegnata una
dotazione  di  1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di
comunicazione del medesimo Fondo.

  348.  In  nessun  caso  il  medico curante puo' prescrivere, per il
trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non e'
autorizzato  il  commercio quando sul proposto impiego del medicinale
non  siano  disponibili  almeno  dati  favorevoli  di sperimentazioni
cliniche  di  fase  seconda.  Parimenti,  e'  fatto divieto al medico
curante   di  impiegare,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 2,  del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  aprile  1998,  n. 94,  un medicinale industriale per
un'indicazione  terapeutica  diversa  da  quella  autorizzata  ovvero
riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23
dicembre  1996,  n. 648,  qualora  per  tale  indicazione  non  siano
disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase
seconda.

  349.  Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1,
comma 4,  del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge  23  dicembre  1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo
periodo,  del  decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  8  aprile  1998,  n. 94, la Commissione
tecnico-scientifica  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco, subentrata
nelle  competenze  della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre
ai  profili  di  sicurezza,  la presumibile efficacia del medicinale,
sulla  base  dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche gia'
concluse, almeno di fase seconda.

  350.  Le  confezioni  di  medicinali  in corso di validita', ancora
integre  e  correttamente  conservate,  legittimamente in possesso di
ospiti  delle  Residenze  sanitarie  assistenziali  (RSA)  ovvero  in
possesso  di  famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per
un  loro  congiunto,  dall'azienda  sanitaria  locale  (ASL) o da una
organizzazione   non   lucrativa   avente   finalita'  di  assistenza
sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o
della  stessa  ASL  o  della  stessa  organizzazione  non  lucrativa,
qualora,  rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto
della  dimissione  dalla  RSA  o, in caso di suo decesso, dall'erede,
ovvero  siano  restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza
domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

  351.  Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di
medicinali  in  corso  di  validita',  ancora integre e correttamente
conservate,  ad  esclusione  di  quelle  per  le quali e' prevista la
conservazione  in  frigorifero  a  temperature  controllate,  possono
essere  consegnate  dal  detentore  che  non abbia piu' necessita' di
utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle
regioni  e  province  autonome,  aventi  finalita'  umanitarie  o  di
assistenza sanitaria.

  352.  Ai  fini  del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di
cui  ai  commi  350  e  351  sono  prese in carico da un medico della
struttura  od  organizzazione  interessata,  che  provvede  alla loro
verifica,  registrazione  e custodia. Le disposizioni di cui ai commi
da  350  al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope.

  353.  L'adempimento  ai  fini  dell'accesso  agli  importi  di  cui
all'articolo  1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento  alla  spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007,
s'intende rispettato alle seguenti condizioni:
   a) con  riferimento  al superamento del tetto del 13 per cento per
la  spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento
degli  effetti  finanziari  delle  misure di contenimento della spesa
farmaceutica  adottate  nell'anno  2007,  negli  importi  definiti  e
comunicati  alle  regioni  dal  Tavolo  tecnico per la verifica degli
adempimenti,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  per  l'anno 2005, ovvero, per le
regioni  che  hanno  sottoscritto  un  accordo  con lo Stato ai sensi
dell'articolo  1,  comma 180,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311,
negli  importi  programmati nei piani di rientro di riorganizzazione,
di  riqualificazione  e  di  individuazione  degli  interventi per il
perseguimento    dell'equilibrio    economico.    La   verifica   del
conseguimento  degli  effetti  finanziari delle misure adottate dalle
regioni   e'   effettuata  dal  predetto  Tavolo  di  verifica  degli
adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana
del farmaco;
   b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per
la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneita'
e  della  congruita' del processo attuativo dei Piani di contenimento
della  spesa  farmaceutica  ospedaliera  adottati  dalle  regioni. La
predetta   verifica   e'   effettuata   congiuntamente  dal  Comitato
paritetico  permanente  per  la  verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali  di  assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti,  che  si  avvalgono  del  supporto  tecnico dell'Agenzia
italiana del farmaco.

  354.  Per  il  consolidamento  e il rafforzamento delle strutture e
dell'attivita'   dell'assistenza  domiciliare  oncologica  effettuata
dalla  Lega  italiana  per  la  lotta  contro i tumori e' autorizzata
l'erogazione  di  un  ulteriore  contributo  straordinario  pari ad 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  355. E' istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per
la  finanza  pubblica,  un  registro  dei  dottori  in  chiropratica.
L'iscrizione  al suddetto registro e' consentita a coloro che sono in
possesso  di  diploma  di  laurea magistrale in chiropratica o titolo
equivalente.  Il  laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in
chiropratica   ed   esercita   le   sue   mansioni  liberamente  come
professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla
salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico puo' essere
inserito  o  convenzionato  nelle  o  con  le  strutture del Servizio
sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento.
Il regolamento di attuazione del presente comma e' emanato, entro sei
mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro della salute.

  356.  Il  Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al
decreto  del  Ministro  della salute 26 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione
di  "Autorita'  nazionale per la sicurezza alimentare" e si avvale di
una  sede referente operante nella citta' di Foggia. Restano ferme la
collocazione dell'Autorita' predetta presso il Ministero della salute
e  le  altre disposizioni del decreto suddetto in quanto compatibili.
Per  lo  svolgimento delle attivita' e il funzionamento della sede di
Foggia  e'  autorizzato  a  favore  del  Ministero  della  salute  un
contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009
e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

  357.  Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM)
e'  disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato
in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano in data 1°
agosto  2007,  recante il riordino del sistema di formazione continua
in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma
di  ECM  e  il  supporto alla Commissione nazionale per la formazione
continua  di  cui  all'articolo  16-ter  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n. 502,  e successive modificazioni, sono trasferiti
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo
5  del  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, e successive
modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  assume  la denominazione di Agenzia nazionale per i
servizi  sanitari  regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio
sanitario  nazionale,  che  svolge attivita' di ricerca e di supporto
nei  confronti  del  Ministro  della  salute,  delle  regioni e delle
province  autonome  di  Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale
per  la  formazione  continua,  che  svolge  le  funzioni e i compiti
indicati  nel  citato  accordo  del l° agosto 2007, e' costituita con
decreto  del Ministro della salute nella composizione individuata nel
predetto  accordo. Concorrono, altresi', alla piena realizzazione del
nuovo  sistema  di  ECM  gli  ulteriori organismi previsti dal citato
accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

  358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui
al  comma 357  puo'  avvalersi,  ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della  legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di
ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e
dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto   legislativo  30  marzo  2001,  n. 165,  e  successive
modificazioni,  per  un  contingente  massimo  di quindici unita'. Il
Ministro  della  salute  puo' altresi' disporre presso l'Agenzia, per
periodi  massimi di due anni e con le modalita' previste all'articolo
1,  comma 308,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non
rinnovabili  fino  a  un  massimo  di  quindici  unita'  di personale
dipendente  dal  Ministero  della  salute.  I  contributi  alle spese
previsti  all'articolo  92,  comma 5,  della  legge 23 dicembre 2000,
n. 388,  affluiscono  direttamente  al  bilancio dell'Agenzia ai fini
della  copertura  degli  oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le
spese  di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione
continua  e degli ulteriori organismi previsti dal citato accordo del
1°   agosto   2007  nonche'  le  spese  per  il  personale  derivanti
dall'attuazione dei commi da 357 a 360.

  359.  Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte
tempestivamente    e   con   completezza   agli   ulteriori   compiti
istituzionali,  la  dotazione  organica  del  relativo  personale  e'
determinata  in  sessanta  unita'  di  personale  di  ruolo,  di  cui
quarantotto  unita'  di  personale  non dirigente e dodici dirigenti.
L'Agenzia  e'  autorizzata  a  procedere  alla copertura dei posti di
nuova  istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata
dal   presente   comma e   del   finanziamento   complessivo  di  cui
all'articolo  5,  comma 5,  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993,
n. 266,  come  sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge
19  febbraio  2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.

  360.  Sono  abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del
decreto   legislativo   30   dicembre   1992,  n. 502,  e  successive
modificazioni,  incompatibili  con i commi da 357 al presente comma e
le  disposizioni  di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5
del   decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266,  e  successive
modificazioni.

  361.  Per  le  transazioni  da  stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto
o   da   somministrazione  di  emoderivati  infetti  e  con  soggetti
danneggiati  da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni
di  risarcimento  danni  tuttora pendenti, e' autorizzata la spesa di
180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

  362.  Con  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono fissati i criteri in
base  ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le
transazioni  di  cui  al  comma 361  e,  comunque,  nell'ambito della
predetta  autorizzazione,  in  analogia  e  coerenza  con  i  criteri
transattivi  gia'  fissati  per  i soggetti emofilici dal decreto del
Ministro  della  salute  3  novembre  2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 280  del  2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate  dal  gruppo  tecnico  istituito  con decreto del Ministro
della  salute  in  data  13  marzo  2002, con priorita', a parita' di
gravita'  dell'infermita',  per  i  soggetti in condizioni di disagio
economico   accertate   mediante   l'utilizzo  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  363.  L'indennizzo  di  cui  all'articolo  1 della legge 29 ottobre
2005,  n. 229,  e'  riconosciuto,  altresi',  ai  soggetti affetti da
sindrome    da   talidomide,   determinata   dalla   somministrazione
dell'omonimo  farmaco,  nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della macromelia.

  364. Per la copertura degli oneri di cui al con una 361, nonche' al
fine  di  assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di
euro  per  l'anno  2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita
al  pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  13  luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della
tassazione  dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7
marzo  1985,  n. 76,  e  successive  modificazioni, adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

  365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari
a  140  milioni  di  euro  per  l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2009,  e'  iscritta  nel  Fondo  per interventi
strutturali  di  politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29   novembre  2004,  n. 282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  366.  Al  fine  di assicurare l'espletamento delle attivita' che la
associazione   italiana   della   Croce   rossa   svolge   in  regime
convenzionale  nel  settore  dei  servizi sociali e socio-sanitari, i
contratti  di  lavoro  a tempo determinato stipulati sulla base delle
convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime.
In  tutti  gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla
presente  legge  in  materia  di  lavoro  flessibile.  Alla copertura
dell'onere  relativo  la  associazione  italiana  della  Croce  rossa
provvede   nell'ambito   delle  risorse  finanziarie  previste  dalle
convenzioni  e  in  ogni  caso  senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

  367.  Nei  confronti  del  personale  di  cui  al comma 366 trovano
applicazione  le  disposizioni  dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3
della  presente  legge.  Per  i  soggetti  in possesso dei prescritti
requisiti  che  non  possono  essere  stabilizzati  per  mancanza  di
disponibilita'  di  posti  vacanti  nell'organico  della associazione
italiana  della  Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in
materia  di  assunzioni,  si  procede ad un graduale assorbimento del
personale  presso  gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso
le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali
e  nel  rispetto  delle  procedure  previste  per  le altre pubbliche
amministrazioni   e  dei  vincoli  di  contenimento  delle  spese  di
personale  cui  sono  sottoposti  i  predetti  enti, sulla base di un
protocollo   da  stipulare  con  le  regioni  nelle  competenti  sedi
istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con  tale  protocollo  sono  anche  definiti  gli aspetti relativi al
rinnovo  delle  convenzioni  di  cui  al  comma 366,  allo  scopo  di
assicurare  la  continuita'  del  servizio  attraverso la proroga dei
contratti di lavoro in essere.

  368.  All'articolo  1,  comma 527,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Al fine di
assicurare  il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la
riserva  proporzionale  di  posti  nel  pubblico  impiego, gli uffici
periferici  delle  amministrazioni  dello  Stato,  inclusi  gli  enti
previdenziali  situati  sul  territorio  della  provincia autonoma di
Bolzano,  sono  autorizzati  per  gli  anni  2008  e 2009 ad assumere
personale  risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di  procedure
concorsuali  pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a
valere sul fondo di cui al presente articolo".

  369.  Al  fine  di  riconoscere  i  particolari oneri connessi allo
svolgimento  bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennita'
speciale  di seconda lingua prevista per il personale di magistratura
ordinaria,  amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della
legge  13  agosto 1980, n. 454, e' riderminata in 400 euro, fino a un
limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

  370.   All'articolo  4  della  legge  14  agosto  1991,  n. 281,  e
successive  modificazioni,  al  comma 1,  primo  periodo,  la parola:
"incruenti" e' soppressa.

  371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e
successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I  comuni,  singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a
gestire   i   canili   e  gattili  sanitari  direttamente  o  tramite
convenzioni  con  le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti
privati  che  garantiscano  la  presenza nella struttura di volontari
delle  associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle
adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti".

  372.  A  valere  sulle  risorse  dell'apposito  fondo  da ripartire
istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai
sensi  del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per
cento  per l'anno 2008 e' destinata alla concessione, con decreto del
Ministro  della  salute,  d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province
autonome  finalizzato  ad  agevolare  la  diffusione tra le dodicenni
della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

  373.  E' autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di
cui  40  milioni  per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni
dal  2009  al  2048  e  34  milioni  per  l'anno 2049, finalizzata al
sostegno  dell'Italia  al  raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo
del  millennio,  attraverso  la  partecipazione  ai  nuovi Meccanismi
innovativi  di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del
debito  dei  Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie
internazionali.

  374.  Per  gli  anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro
previsto  dall'articolo  1,  comma 806, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  con decreto del Ministro della salute, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e
il   cofinanziamento  dei  progetti  regionali  attuativi  del  Piano
sanitario nazionale e prioritariamente finalizzato:
   a) alla  sperimentazione  del  modello  assistenziale  "case della
salute";
   b) alle malattie rare;
   c) all'implementazione della rete delle unita' spinali unipolari e
delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;
   d) all'attuazione  del  Patto  per  la  salute  e la sicurezza sui
luoghi di lavoro;
   e) alla  promozione  di attivita' di integrazione tra dipartimenti
di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
   f) all'attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute -
rendere  facili le scelte salutari", di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.

  375.  Al  comma 566  dell'articolo  1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  le  parole: "purche' abbia superato o superi prove selettive
di  natura  concorsuale.  A  far  data dal 2007 lo stanziamento annuo
della   legge  19  gennaio  2001,  n. 3,  e'  rideterminato  in  euro
30.300.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  ed  accertati  i
requisiti   specifici  professionali  e  generali  di  idoneita'.  Lo
stanziamento  di  cui  al  decreto-legge  21  novembre  2000, n. 335,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e'
rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000".

  376.  Per  l'anno  2008, la quota di partecipazione al costo per le
prestazioni   di   assistenza  specialistica  ambulatoriale  per  gli
assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p),
primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita.

  377.   Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 376  il  livello  del
finanziamento   del   Servizio   sanitario   nazionale  cui  concorre
ordinariamente  lo  Stato  e' incrementato di 834 milioni di euro per
l'anno 2008. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i
medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

  378.  A  tal  fine  il  fondo  di  rotazione per l'attuazione delle
politiche  comunitarie  di  cui  all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, e' ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

  379.  Il  Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle
regioni   di   programmi   finalizzati   ad  assicurare  qualita'  ed
appropriatezza  nel  campo  dell'assistenza  protesica, sulla base di
linee  guida  adottate  con  accordo  stipulato in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

  380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione,
la  spesa  per  l'erogazione  di  prestazioni di assistenza protesica
relativa  ai  dispositivi  su  misura di cui all'elenco 1 allegato al
regolamento  di  cui  al decreto del Ministro della sanita' 27 agosto
1999,  n. 332,  non  puo'  superare  il  livello  di spesa registrato
nell'anno  2007  incrementato del tasso di inflazione programmata. Al
fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle
medesime  prestazioni,  gli  importi  delle relative tariffe, fissate
quali  tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della
salute  12  settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del
9 per cento.

  381.  Dall'applicazione  dell'articolo  1,  comma 409,  lettera c),
della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, e successive modificazioni,
sono  escluse  le attivita' di informazione ed aggiornamento relative
alla  assistenza  protesica  su  misura  realizzate in coerenza con i
programmi  regionali  di  cui  al  comma 379  ovvero  accreditate nei
programmi di educazione continua in medicina.

  382.  E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica,
destinato  agli  enti  morali  che,  per conto delle province e delle
regioni,  ivi  comprese  le  province autonome e le regioni a statuto
speciale,  gestiscono  i centri per la cura e il recupero della fauna
selvatica,  con  particolare  riferimento  alle specie faunistiche di
interesse   comunitario.  La  gestione  del  Fondo  e'  regolata  con
successivo  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  e  del  mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

  383.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno
agli  animali.  Le  risorse del fondo sono destinate al finanziamento
degli  interventi  sostenuti  dal Nucleo investigativo per i reati in
danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

  384.  Ad  ognuno  dei fondi di cui ai commi 382 e 383 e' attribuita
una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

  385.  All'articolo  17,  comma 29,  della  legge  27 dicembre 1997,
n. 449,  le parole: "nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno
di  anidride  solforosa  e  di  lire  203.000"  sono sostituite dalle
seguenti:  "nella  misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride
solforosa e di euro 209".

  386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del
decreto-legge  25  marzo  1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1997,  n. 135,  introdotti dall'articolo 1,
comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai
seguenti: "Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali per i quali non risultino avviate
le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il
termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione
sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali     nell'ambito     dell'aggiornamento    del    piano    e
dell'assegnazione  dei  fondi di cui al penultimo periodo del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 237. Le risorse
finanziarie  relative  agli  interventi  riprogrammati possono essere
trasferite,  con le modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169,
da  una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei
nuovi  interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile,
nell'ambito  della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di
ciascun  anno  i  capi  degli  Istituti  centrali  e  periferici  del
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  titolari delle
predette   contabilita'  speciali,  sono  tenuti  a  comunicare  alla
Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non
siano  state  avviate  le  procedure  di  gara  ovvero  definiti  gli
affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi".

  387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate
ai  sensi  della  legge  7  marzo  2001,  n. 78,  recante  tutela del
patrimonio  storico  della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di
spesa  di  cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del
2001 e' incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di
proseguire  la  realizzazione  di  interventi finanziati ai sensi dei
commi  3  e  4  dell'articolo  11  della medesima legge 7 marzo 2001,
n. 78,  e'  autorizzata la concessione di un contributo quindicennale
di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  388.  Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi
archeologici siciliani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale"
dell'UNESCO e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un
piano  triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana,
a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone
entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

  389.  Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo  12,  comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "una sola volta";
   b) all'articolo  21,  al comma 1, la lettera b) e' abrogata e dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  L'autorita'  di  cui  al  comma 1 dispone in ogni caso lo
scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando
i  conti  economici  di  due  esercizi  consecutivi  chiudono con una
perdita  del  periodo  complessivamente superiore al 30 per cento del
patrimonio  disponibile,  ovvero sono previste perdite del patrimonio
disponibile di analoga gravita'";

   c) all'articolo  21, comma 2, le parole: "comunque non superiore a
sei  mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sei mesi,
rinnovabile una sola volta".

  390.  Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri
di  amministrazione  che  abbiano gia' superato il limite del mandato
decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

  391.  Le  modifiche  di  cui  al  comma 389, lettera b), entrano in
vigore  dal  1° gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di
prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

  392.  Ai  sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre
2005,  n. 266,  per  gli  anni  2008,  2009  e  2010  alle fondazioni
lirico-sinfoniche  e'  fatto  divieto  di  procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni
a   tempo   indeterminato   di   personale   artistico,   tecnico  ed
amministrativo  per  i  posti  specificatamente vacanti nell'organico
funzionale   approvato,   esclusivamente   al  fine  di  sopperire  a
comprovate  esigenze  produttive, previa autorizzazione del Ministero
vigilante.  Per  il medesimo periodo il personale a tempo determinato
non puo' superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

  393.  E'  istituito  presso  il Ministero per i beni e le attivita'
culturali  un  fondo  di  20  milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010 al fine di:
   a) contribuire    alla    ricapitalizzazione    delle   fondazioni
lirico-sinfoniche  soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
   b) contribuire    alla    ricapitalizzazione    delle   fondazioni
lirico-sinfoniche  che  abbiano  chiuso  almeno  in pareggio il conto
economico  degli  ultimi  due  esercizi,  ma  presentino  nell'ultimo
bilancio   approvato   un   patrimonio   netto   inferiore  a  quello
indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero
per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  nonche'  di  quelle  gia'
sottoposte  ad  amministrazione  straordinaria nel corso degli ultimi
due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

  394.  Con  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
non  avente  natura  regolamentare  il  fondo  di cui al comma 393 e'
ripartito   fra   tutti  gli  aventi  diritto  in  proporzione  delle
differenze  negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile,
calcolate  nella loro totalita', e delle altre perdite del patrimonio
netto,  calcolate nella meta' del loro valore. Il predetto decreto e'
adottato  entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione
da  parte  delle  fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi
dell'esercizio  precedente e della presentazione di adeguati piani di
risanamento  di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto e'
comunque  adottato  escludendo  dal  riparto  le  fondazioni  che non
abbiano  presentato  il  bilancio consuntivo e il prescritto piano di
risanamento.

  395.    Al    fine    di    incentivare   il   buon   andamento   e
l'imprenditorialita' delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo
24,  comma 1,  del  decreto  legislativo  29  giugno  1996, n. 367, e
successive  modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Gli  interventi  di  riduzione  delle  spese  sono  individuati  nel
rapporto  tra  entita'  della  attivita'  consuntivata  e costi della
produzione    nell'anno    precedente    la   ripartizione,   nonche'
nell'andamento  positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e
costi   della  produzione  consuntivati  negli  ultimi  due  esercizi
precedenti la ripartizione".

  396.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi
statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1,
7  e  8  della  legge  17  ottobre  1996, n. 534, sono iscritti in un
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni
e   le   attivita'   culturali,  la  cui  dotazione  e'  quantificata
annualmente  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere
dalla  medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17
ottobre  1996,  n. 534,  non  si  applicano  le  disposizioni  di cui
all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

  397.  Per  l'anno  2008  la  spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8
della  legge  17 ottobre 1996, n. 534, e' incrementata di 3,4 milioni
di euro.

  398.   Sono   legittimati   a   richiedere  a  titolo  gratuito  la
concessione,   ovvero   la   locazione,  dei  beni  immobili  di  cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  13  settembre  2005,  n. 296,  con l'onere di ordinaria e
straordinaria  manutenzione  a  loro totale carico, le accademie e le
istituzioni  culturali  non  aventi scopo di lucro per lo svolgimento
continuativo di attivita' culturali di interesse pubblico.

  399.  Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti
in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in
vigore  del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  n. 296  del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa
data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o
locazione.

  400.  La  stipula  degli  atti di concessione o locazione di cui al
comma 398   e'  subordinata  alla  previa  regolazione  dei  rapporti
pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura
annua  ricognitoria  di euro 150, ferme restando acquisite all'erario
le somme gia' corrisposte per importi superiori.

  401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi
euro  3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere
dal  2009,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse  di  cui
all'articolo  1,  comma 1142,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
allo  scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa recata dalla medesima disposizione.

  402.  Per  le  celebrazioni  del 150° anniversario della nascita di
Giacomo  Puccini  e'  autorizzato,  per  l'anno  2008,  un contributo
straordinario  di  1,5  milioni  di  euro  in favore della Fondazione
festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

  403.  Al  fine  di  consentire  interventi di restauro archeologico
delle  strutture  degli  edifici  antichi  di  spettacolo,  teatri ed
anfiteatri  e' stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i
beni e le attivita' culturali la somma di 1 milione di euro.

  404.  Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e
infrastrutture,   la  cui  realizzazione  ha  prodotto  un  danno  al
paesaggio  in  aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e
naturale  incluse  nel  perimetro di riconoscimento dei siti italiani
UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
il  "Fondo  per il ripristino del paesaggio", con una dotazione di 15
milioni   di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010,
finalizzato   alla  demolizione  di  immobili  e  infrastrutture,  al
risanamento  e ripristino dei luoghi nonche' a provvedere a eventuali
azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.

  405.  Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 404.

  406.   Le   regioni  possono  concorrere  con  risorse  proprie  al
finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a
valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.

  407. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, e' sostituito dal seguente:
   "102.  Per  l'anno  2007  e  fino al 30 giugno 2008, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma 1, del
decreto-legge  31  gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31  marzo  2005,  n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, del
decreto-legge  31  gennaio  2005, n.7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43".

  408.  Per  la  realizzazione  delle opere, degli interventi e delle
iniziative  connessi  alle  celebrazioni  per  il  150°  anniversario
dell'Unita'  d'Italia  e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni
di euro per l'anno 2008.

  409.  A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la
spesa  di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonche' per
le  attivita'  istituzionali  del  Centro  per il libro e la lettura,
istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali con
il  compito  di  promuovere  e  di realizzare. campagne di promozione
della  lettura,  di  organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e
all'estero  per  la  diffusione  del  libro italiano, di sostenere le
attivita'  di  diffusione del libro e della lettura promosse da altri
soggetti  pubblici  e privati, nonche' di assicurare il coordinamento
delle attivita' delle altre istituzioni statali operanti in materia e
di  istituire  l'Osservatorio  del  libro  e della lettura. Il Centro
collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i
soggetti  privati  che  operano  in  tutta  la filiera del libro. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono stabilite le
modalita' organizzative e di funzionamento del Centro.

  410.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 409, pari a 3
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2008, si provvede mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi cor ispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

  411.  Per  una  maggiore  qualificazione dei servizi scolastici, da
realizzare  anche  attraverso  misure  di carattere strutturale, sono
adottati i seguenti interventi:
   a) a  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009,  per l'istruzione
liceale,  l'attivazione  delle  classi  prime  dei corsi sperimentali
passati  ad  ordinamento,  ai sensi del regolamento di cui al decreto
del  Ministro  della  pubblica  istruzione 26 giugno 2000, n. 234, e'
subordinata  alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei
piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
   b) il  numero  delle  classi  prime  e di quelle iniziali di ciclo
dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado  si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente
dai  diversi  indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento.  Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di
diverso  tipo,  le classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine e tipo di sezione;
   c) il   secondo   periodo   del   comma 1   dell'articolo   3  del
decreto-legge  3  luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  agosto  2001,  n. 333,  e' sostituito dal seguente:
"Incrementi  del  numero  delle classi, ove necessario, sono disposti
dal   dirigente  scolastico  interessato  previa  autorizzazione  del
competente  direttore  generale regionale, secondo i parametri di cui
al  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264
dell' 11 novembre 1998";
   d) l'assorbimento  del personale di cui all'articolo 1, comma 609,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' completato entro il termine
dell'anno  scolastico  2009/2010,  e  la  riconversione  del suddetto
personale  e' attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico
titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite
corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui
e' obbligatorio partecipare.

  412.  Le  economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da
605  a  619  del  medesimo  articolo,  nonche' quelle derivanti dagli
interventi  di  cui  al  comma 411,  lettere  a),  b),  c) e d), sono
complessivamente  determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno
2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno
2010  ed  euro  1.432  milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di
garantire  l'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  di risparmio
relativi  agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si
applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  413.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 605,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti
degli  insegnanti  di  sostegno,  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2008/2009,  non  puo'  superare  complessivamente il 25 per cento del
numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto
dell'anno scolastico 2006/2007. D Ministro della pubblica istruzione,
con  decreto  adottato  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  definisce  modalita'  e criteri per il conseguimento
dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita'
devono  essere  definiti  con  riferimento  alle  effettive  esigenze
rilevate,  assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli
alunni  diversamente  abili  anche attraverso opportune compensazioni
tra  province  diverse  ed  in modo da non superare un rapporto medio
nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

  414.  La  dotazione  organica  di  diritto  relativa  ai docenti di
sostegno  e'  progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010,
fino  al  raggiungimento,  nell'anno  scolastico  2010/2011,  di  una
consistenza  organica  pari  al  70 per cento del numero dei posti di
sostegno  complessivamente  attivati  nell'anno scolastico 2006/2007,
fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in materia di assunzioni
previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.  Conseguentemente,  anche al fine di evitare la formazione di
nuovo  personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo,
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da:
"nonche'  la  possibilita'"  fino  a: "particolarmente gravi,", fermo
restando  il  rispetto  dei  principi  sull'integrazione degli alunni
diversamente  abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono
abrogate  tutte  le  disposizioni  vigenti  non  compatibili  con  le
disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

  415.  All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  le  parole: "20.000 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "30.000 unita'".

  416.   Nelle   more  del  complessivo  processo  di  riforma  della
formazione  iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di
assicurare  regolarita'  alle  assunzioni  di personale docente sulla
base  del  numero  dei  posti  vacanti  e  disponibili effettivamente
rilevati  e  di  eliminare  le cause che determinano la formazione di
precariato,  con  regolamento  adottato  dal  Ministro della pubblica
istruzione  e  dal Ministro dell'universita' e della ricerca ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400,
sentiti  il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per
le  riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze  di  carattere finanziario da rendere entro il termine di
quarantacinque  giorni, decorso il quale il provvedimento puo' essere
comunque  adottato,  e'  definita la disciplina dei requisiti e delle
modalita'  della formazione iniziale e dell'attivita' procedurale per
il  reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari,
con   cadenza  biennale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza
maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica e fermo restando il
vigente  regime  autorizzatorio  delle  assunzioni. E' comunque fatta
salva   la   validita'  delle  graduatorie  di  cui  all'articolo  1,
comma 605,  lettera  c),  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono
abrogati  l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

  417.  Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
entro  il  31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti  finalita',  criteri  e  metodi della sperimentazione di un
modello  organizzativo  volto a innalzare la qualita' del servizio di
istruzione  e  ad  accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La
sperimentazione  riguarda  gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e
2010/2011   e   gli   ambiti   territoriali,  di  norma  provinciali,
individuati nel medesimo atto di indirizzo.

  418.  L'atto  di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti
relativi a:
   a) tipologie   degli   interventi   possibili   per   attuare   il
miglioramento  della  programmazione  dell'offerta  formativa,  della
distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione
del  servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli
eventuali   interventi   infrastrutturali   e  quelli  relativi  alla
formazione  e  alla  organizzazione  delle classi, anche in deroga ai
parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione
24  luglio  1998,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell' 11 novembre 1998;
   b) modalita'  con  cui realizzare il coordinamento con le regioni,
gli  enti  locali  e  le  istituzioni  scolastiche  competenti  per i
suddetti interventi;
   c) obiettivi  di  miglioramento  della  qualita' del servizio e di
maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
   d) elementi   informativi  dettagliati  relativi  alle  previsioni
demografiche  e  alla popolazione scolastica effettiva, necessari per
predisporre,  attuare  e monitorare gli obiettivi e gli interventi di
cui sopra;
   e) modalita'  di  verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti
al  fine  della  quantificazione  delle  relative  economie  di spesa
tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
   f) possibili  finalizzazioni  delle  risorse  finanziarie  che  si
rendano  disponibili  grazie  all'aumento complessivo dell'efficienza
del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
   g) modalita' con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli
interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

  419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del
comma 417,  opera un organismo paritetico di coordinamento costituito
da  rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della
pubblica  istruzione,  delle  regioni,  degli  enti  locali  e  delle
istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
   a) predisporre  un  piano  triennale territoriale che, anche sulla
base  degli  elementi  informativi previsti dall'atto di indirizzo di
cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli
obiettivi da raggiungere;
   b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui
alla  lettera  a), nonche' proporre gli opportuni adeguamenti annuali
al  piano  triennale  stesso  anche  alla  luce  di scostamenti dalle
previsioni,  previa  ricognizione  degli  interventi necessari per il
raggiungimento degli obiettivi.

  420.    Le   proposte   avanzate   dall'organismo   paritetico   di
coordinamento   sono   adottate,   con  propri  provvedimenti,  dalle
amministrazioni  competenti.  L'organismo paritetico di coordinamento
opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

  421.  I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per
la  parte  di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

  422.  L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa
il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati  dal  piano  di  cui al
comma 419,  ne  riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e
predispone  una  relazione contenente tutti gli elementi necessari da
inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare,
di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, la
verifica  delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la
riassegnazione  delle  stesse  allo stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione.

  423.  Nel  triennio  di  sperimentazione,  le  economie  di  cui al
comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione
del  Ministero  della  pubblica istruzione, per essere destinate alle
istituzioni  pubbliche  che  hanno  concorso  al raggiungimento degli
obiettivi,  per  le  finalita'  di  miglioramento  della qualita' del
settore della pubblica istruzione.

  424.  Entro  la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del
monitoraggio  condotto  ai  sensi  del  comma 422 e della valutazione
degli  effetti  di  tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera
g),  il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione
all'intero  territorio  nazionale  del modello organizzativo adottato
negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo
conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

  425.  Al  fine  di pervenire a una gestione integrata delle risorse
afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del
fondo  di cui al comma 423 puo' trovare applicazione l'articolo 8 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.

  426.  Allo  scopo  di  contribuire all'equilibrio finanziario degli
enti  locali,  e'  istituito  nello stato di previsione del Ministero
della  pubblica  istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli
oneri  di  funzionamento  e  per  il  personale  di  ruolo  dei licei
linguistici  ricadenti  sui  bilanci  dei comuni e delle province. La
dotazione  del  fondo  e'  stabilita  in  5  milioni  di euro annui a
decorrere dal 2008.

  427.    Nell'ambito    dell'autorizzazione    di   spesa   di   cui
all'articolo 1,  comma 634,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere  dall'anno  2008,  un importo fino ad un massimo del 15 per
cento  della  predetta  autorizzazione  di  spesa  e' finalizzato: ai
servizi  istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica
istruzione;  all'attivita'  di  ricerca e innovazione con particolare
riferimento  alla  valutazione del sistema scolastico nazionale; alla
promozione   della  cooperazione  in  materia  culturale  dell'Italia
nell'Europa e nel mondo.

  428.  Ai  fini  del  concorso  dello Stato agli oneri lordi per gli
adeguamenti  retributivi  per  il  personale  docente e per i rinnovi
contrattuali  del  restante  personale  delle universita', nonche' in
vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio,
di  edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti
il sistema delle universita', nello stato di previsione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  e'  istituito  un  fondo con una
dotazione  finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550
milioni  di  euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno
2010,  comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e
146,  della  presente  legge. Tale somma e' destinata ad aumentare il
Fondo  di  finanziamento  ordinario per le universita' (FFO), per far
fronte  alle  prevalenti  spese  per  il  personale  e,  per la parte
residua,  ad  altre  esigenze  di  spesa  corrente  e  d'investimento
individuate autonomamente dagli atenei.

  429.   L'assegnazione   delle   risorse  di  cui  al  comma 428  e'
subordinata   all'adozione   entro   gennaio   2008   di   un   piano
programmatico,  approvato con decreto del Ministro dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI). Tale piano e' volto a:
   a) elevare  la  qualita'  globale  del  sistema universitario e il
livello di efficienza degli atenei;
   b) rafforzare   i   meccanismi   di   incentivazione  per  un  uso
appropriato  ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di
personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
   c) accelerare  il  riequilibrio  finanziario  tra gli atenei sulla
base  di  parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi
dei  costi  futuri  e,  in  caso di superamento del limite del 90 per
cento  della  spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano
effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle
cessazioni;
   d) ridefinire   il   vincolo   dell'indebitamento   degli   atenei
considerando, a tal fine, anche quello delle societa' ed enti da essi
controllati;
   e) consentire  una  rapida  adozione  di un sistema programmatorio
degli  interventi  che  preveda  adeguati  strumenti  di  verifica  e
monitoraggio  da  attivare  a  cura  del Ministero dell'universita' e
della  ricerca,  d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e delle
finanze,  sentita  la  CRUI,  e che condizioni l'effettiva erogazione
delle  maggiori  risorse  all'adesione  formale  da parte dei singoli
atenei agli obiettivi del piano.

  430.  Al  fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il
FFO  e' aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010.

  431.  Nell'ambito  del  fondo  di  cui al comma 428 e' riservata la
somma  complessiva  annua  di  11  milioni  di  euro, per il triennio
2008-2010,  alle  istituzioni  universitarie  di cui all'articolo 56,
comma 5,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge,
nonche'  all'istituto  con ordinamento speciale di cui al decreto del
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  18
novembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 279 del 30
novembre 2005.

  432.  Al  fine di sostenere l'attivita' di ricerca, il fondo di cui
all'articolo 5,  comma 1,  lettera  a), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537,  e'  incrementato  di  5  milioni  di  euro  per  l'anno 2008
destinati, a titolo di contributo straordinario, alle universita' che
hanno  avviato  la procedura di statalizzazione a seguito di apposito
decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

  433.  Al  concorso  per  l'accesso  alle scuole di specializzazione
mediche,  di  cui  al  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive  modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina
e  chirurgia,  nonche'  gli  studenti  iscritti al corso di laurea in
medicina  e  chirurgia  che devono sostenere soltanto la prova finale
per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo
periodo  che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi
alle  scuole  di  specializzazione  a  condizione  che  conseguano la
laurea,  ove  non  gia'  posseduta,  e l'abilitazione per l'esercizio
dell'attivita'  professionale entro la data di inizio delle attivita'
didattiche  delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente
successiva al concorso espletato.

  434. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei
professori  universitari  precedente  la  quiescenza e' ridotto a due
anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come
professori  nel  terzo  anno  accademico  fuori  ruolo  sono posti in
quiescenza  al  termine  dell'anno  accademico.  A  decorrere  dal 1°
gennaio  2009,  il periodo di fuori ruolo dei professori universitari
precedente la quiescenza e' ridotto a un anno accademico e coloro che
alla  medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno
accademico  fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno
accademico.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 2010, il periodo di fuori
ruolo   dei  professori  universitari  precedente  la  quiescenza  e'
definitivamente  abolito  e  coloro  che  alla  medesima data sono in
servizio  come  professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono
posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

  435. Per il triennio 2008-2010, e' autorizzata la spesa annua di 10
milioni  di  euro  a  favore  delle  istituzioni di alta formazione e
specializzazione  artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, e successive modificazioni.

  436. E' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008
e  2009  quale  contributo per il funzionamento del centro di ricerca
CEINGE  -  Biotecnologie  avanzate  Scarl  di  Napoli,  a sostegno di
attivita'  infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca
e  formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello
sviluppo  economico,  anche attraverso accordi di programma con altri
Ministeri interessati.

  437. E' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale il
Fondo   per   la  diffusione  della  cultura  e  delle  politiche  di
responsabilita'  sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009 e 2010. Al
relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge  8  novembre  2000,  n. 328, relativa al fondo nazionale per le
politiche sociali.

  438.   Nell'ambito   delle  disponibilita'  del  Fondo  di  cui  al
comma 437,  e'  finanziato  il  contributo  alla  Fondazione  per  la
diffusione  della  responsabilita'  sociale  delle imprese, istituita
dall'articolo 1,  comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il
contributo,   di  cui  all'articolo 1,  comma 1269,  della  legge  27
dicembre  2006,  n. 296,  e'  determinato annualmente con decreto del
Ministro  della  solidarieta'  sociale,  visto  il  piano  annuale di
attivita' presentato dalla Fondazione.

  439.  Col  medesimo  Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una
Conferenza nazionale annuale sulla responsabilita' sociale d'impresa,
nonche'   le  attivita'  di  informazione,  promozione,  innovazione,
sostegno  e  monitoraggio  delle politiche di responsabilita' sociale
attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta,
l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione,
con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

  440.  Per  l'anno  2008  presso  il Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un  fondo, denominato "Fondo nazionale per il
risanamento  degli  edifici  pubblici",  per  il  finanziamento degli
interventi  finalizzati  ad eliminare i rischi per la salute pubblica
derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

  441.  I  procedimenti  di  rimozione o inertizzazione relativi agli
interventi  di  cui  al  comma 440  avvengono  secondo  le  procedure
individuate  con i decreti del Ministro della sanita' 14 maggio 1996,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178
del  25  ottobre  1996,  e  20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

  442.  Con  decreto  del  Ministro  della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, e' approvato un
programma  decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443,
prevedendo  prioritariamente  la  messa  in  sicurezza  degli edifici
scolastici   ed  universitari,  delle  strutture  ospedaliere,  delle
caserme,  degli  uffici  aperti  al pubblico. Con il medesimo decreto
sono  ripartite  le  risorse  finanziarie  a  favore di interventi di
competenza  dello  Stato e per il cofinanziamento degli interventi di
competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

  443.  Per le finalita' di cui ai commi da 440 al presente comma, il
Fondo  di  cui al comma 440 e' dotato di risorse finanziarie pari a 5
milioni di euro per l'anno 2008.

  444.  All'articolo 21-bis,  comma 1,  del  decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007,  n. 222,  le  parole:  "non  impegnate"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi
di programma".

  445.  Le  disposizioni  di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e
disciplinano   l'azione   collettiva   risarcitoria   a   tutela  dei
consumatori,  quale  nuovo  strumento  generale  di tutela nel quadro
delle   misure  nazionali  volte  alla  disciplina  dei  diritti  dei
consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla
normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

  446.  Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
  "Art. 140-bis.   -   (Azione  collettiva  risarcitoria).  -  1.  Le
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti
di  cui  al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a
tutela  degli  interessi  collettivi  dei  consumatori e degli utenti
richiedendo   al  tribunale  del  luogo  in  cui  ha  sede  l'impresa
l'accertamento   del   diritto  al  risarcimento  del  danno  e  alla
restituzione  delle  somme  spettanti ai singoli consumatori o utenti
nell'ambito  di  rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai
sensi  dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di
atti  illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o
di  comportamenti  anticoncorrenziali,  quando sono lesi i diritti di
una pluralita' di consumatori o di utenti.

  2.   Sono   legittimati   ad  agire  ai  sensi  del  comma 1  anche
associazioni  e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli
interessi  collettivi  fatti  valere.  I  consumatori  o  utenti  che
intendono  avvalersi  della  tutela  prevista  dal  presente articolo
devono  comunicare  per  iscritto  al  proponente la propria adesione
all'azione  collettiva.  L'adesione puo' essere comunicata, anche nel
giudizio   di   appello,   fino  all'udienza  di  precisazione  delle
conclusioni.  Nel  giudizio  promosso  ai sensi del comma 1 e' sempre
ammesso  l'intervento  dei  singoli consumatori o utenti per proporre
domande   aventi   il   medesimo   oggetto.  L'esercizio  dell'azione
collettiva  di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione
collettiva,  produce  gli  effetti interruttivi della prescrizione ai
sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

  3.  Alla  prima  udienza  il tribunale, sentite le parti, e assunte
quando  occorre  sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilita'
della  domanda,  con  ordinanza  reclamabile  davanti  alla  corte di
appello,  che  pronuncia  in  camera  di  consiglio.  La  domanda  e'
dichiarata  inammissibile  quando e' manifestamente infondata, quando
sussiste  un  conflitto  di  interessi,  ovvero quando il giudice non
ravvisa  l'esistenza  di  un  interesse  collettivo  suscettibile  di
adeguata  tutela  ai  sensi  del  presente  articolo. Il giudice puo'
differire  la  pronuncia sull'ammissibilita' della domanda quando sul
medesimo  oggetto  e' in corso un'istruttoria davanti ad un'autorita'
indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a
cura  di  chi  ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea
pubblicita'  dei contenuti dell'azione proposta e da' i provvedimenti
per la prosecuzione del giudizio.

  4.  Se  accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base
ai  quali  liquidare  la  somma  da  corrispondere o da restituire ai
singoli  consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva
o  che  sono  intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli
atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun
consumatore   o   utente.   Nei   sessanta   giorni  successivi  alla
notificazione  della  sentenza, l'impresa propone il pagamento di una
somma,  con  atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e
depositato  in  cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata
dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

  5.  La  sentenza  che  definisce  il giudizio promosso ai sensi del
comma 1  fa  stato  anche  nei confronti dei consumatori e utenti che
hanno   aderito   all'azione  collettiva.  E'  fatta  salva  l'azione
individuale  dei  consumatori  o utenti che non aderiscono all'azione
collettiva,  o  non  intervengono  nel giudizio promosso ai sensi del
comma 1.

  6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al
comma 4 o non vi e' stata accettazione nel termine di sessanta giorni
dalla   comunicazione  della  stessa,  il  presidente  del  tribunale
competente  ai  sensi  del  comma 1  costituisce  un'unica  camera di
conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da
restituire  ai  consumatori  o  utenti  che  hanno aderito all'azione
collettiva  o  sono  intervenuti  ai sensi del comma 2 e che ne fanno
domanda.  La  camera  di  conciliazione  e'  composta  da un avvocato
indicato  dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un
avvocato  indicato  dall'impresa  convenuta  ed  e'  presieduta da un
avvocato  nominato  dal  presidente  del  tribunale  tra gli iscritti
all'albo  speciale  per  le  giurisdizioni  superiori.  La  camera di
conciliazione  quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i
modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori
o  utenti.  Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.
In  alternativa,  su  concorde  richiesta  del  promotore dell'azione
collettiva  e  dell'impresa  convenuta,  il  presidente del tribunale
dispone  che  la  composizione non contenziosa abbia luogo presso uno
degli  organismi  di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo  17  gennaio  2003,  n. 5,  e  successive  modificazioni,
operante  presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano,
in  quanto  compatibili,  le  disposizioni degli articoli 39 e 40 del
citato  decreto  legislativo  17  gennaio  2003,  n. 5,  e successive
modificazioni".

  447.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  445 a 449 diventano
efficaci  decorsi  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

  448.  All'articolo 50-bis,  primo  comma,  del  codice di procedura
civile, dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente:
  "7-bis)  nelle  cause  di  cui  all'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206".

  449.  Al  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto legislativo 6
settembre  2005,  n. 206,  la  rubrica del titolo II della parte V e'
sostituita dalla seguente: "Accesso alla giustizia".

  450.  Al  fine  di  favorire  lo  sviluppo  e la competitivita' del
mercato  finanziario,  dei  beni  e  dei  servizi,  anche mediante la
facilitazione  della  circolazione  giuridica  dei  mutui ipotecari e
degli   immobili   su   cui  gravano  le  relative  ipoteche,  ed  in
considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie
dello  Stato  e  per  l'ampliamento  delle possibilita' di scelta dei
consumatori,  al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7,  comma 1,  dopo  le  parole:  "un  contratto di
mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122,";
   b) all'articolo 8,  comma 3,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente
periodo:  "Resta salva la possibilita' del creditore originario e del
debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto  di  mutuo  in essere, mediante scrittura privata anche non
autenticata";
   c) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento
del  contratto  di  mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il
cliente  e  la  banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri
oneri  di  qualsiasi  natura.  Non  possono essere imposte al cliente
spese   o  commissioni  per  la  concessione  del  nuovo  mutuo,  per
l'istruttoria  e  per  gli  accertamenti  catastali,  che si svolgono
secondo   procedure  di  collaborazione  interbancaria  improntate  a
criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi
connessi";
   d) all'articolo 8,   comma 4,  le  parole:  "di  cui  al  presente
articolo   non  comporta"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  la
ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano";
   e) all'articolo 13,  comma 8-sexies, dopo le parole: "da contratto
di mutuo" sono inserite le seguenti: "stipulato o accollato a seguito
di  frazionamento,  anche  ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,";
   f) all'articolo 13,  comma 8-novies,  le  parole:  "alla scadenza"
sono sostituite dalle seguenti: "all'estinzione".

  451.  All'articolo 118,  comma 4,  del  testo  unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n. 385,  come sostituito dall'articolo 10, comma 1,
del   decreto-legge   4   luglio   2006,   n. 223,   convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248,  le  parole:
"conseguenti   a"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "adottate  in
previsione o in conseguenza di".

  452.  L'articolo 26  del testo unico delle disposizioni legislative
in  materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di  cui  al  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternita'
come  regolato  dal  presente  Capo spetta, per un periodo massimo di
cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

  2.  In  caso  di  adozione nazionale, il congedo deve essere fruito
durante  i  primi  cinque  mesi successivi all'effettivo ingresso del
minore nella famiglia della lavoratrice.

  3.  In  caso  di  adozione  internazionale,  il congedo puo' essere
fruito  prima  dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo
di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli
adempimenti  relativi  alla  procedura  adottiva.  Ferma  restando la
durata  complessiva  del  congedo,  questo puo' essere fruito entro i
cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

  4.  La  lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di
cui  al  comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di
maternita',  puo'  fruire di un congedo non retribuito, senza diritto
ad indennita'.

  5.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare la
procedura  di  adozione certifica la durata del periodo di permanenza
all'estero della lavoratrice.

  6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo puo' essere fruito
entro  cinque  mesi  dall'affidamento,  per un periodo massimo di tre
mesi".

  453.  L'articolo 27  del  citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' abrogato.

  454.  L'articolo 31  del  citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 31.  -  (Adozioni  e  affidamenti).  -  1.  Il congedo di cui
all'articolo 26,  commi 1,  2  e  3,  che non sia stato chiesto dalla
lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo 26,  comma 4,  spetta,  alle
medesime   condizioni,  al  lavoratore.  L'ente  autorizzato  che  ha
ricevuto  l'incarico  di curare la procedura di adozione certifica la
durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore".

  455.  L'articolo 36  del  citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 36.  - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di
cui  al  presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e
internazionale, e di affidamento.

  2.  Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori adottivi e
affidatari,   qualunque  sia  l'eta'  del  minore,  entro  otto  anni
dall'ingresso  del  minore  in  famiglia,  e  comunque  non  oltre il
raggiungimento della maggiore eta'.

  3.  L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il
periodo   massimo  complessivo  ivi  previsto,  nei  primi  tre  anni
dall'ingresso del minore in famiglia".

  456.  L'articolo 37  del  citato decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e' abrogato.

  457.  All'articolo 1,  comma 1259,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  primo periodo, le parole: "100 milioni di euro per ciascuno
degli  anni  2007,  2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "100
milioni  di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008
e 100 milioni di euro per l'anno 2009";
   b) l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "Per le finalita'
del  piano e' autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno
2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro
per l'anno 2009".

  458.   Per   l'organizzazione   e   il   funzionamento  di  servizi
socio-educativi  per  la  prima  infanzia destinati ai minori di eta'
fino  a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, e'
istituito  un  fondo  con  una  dotazione  di  3  milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

  459.  La  programmazione  e la progettazione relativa ai servizi di
cui  al  comma 458,  nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  e
regolamentari  vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate
le  sedi  di  tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il
Dipartimento  per  le  politiche  della famiglia della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del
Centro  nazionale  di  documentazione  e  di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103.

  460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili
anche    da    minori    che    non   siano   figli   di   dipendenti
dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta
complessiva  del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la
prima  infanzia  e  del relativo Piano straordinario di intervento di
cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificato dal comma 457.

  461.  Al  fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti
dei   servizi   pubblici   locali   e   di   garantire  la  qualita',
l'universalita'  e l'economicita' delle relative prestazioni, in sede
di  stipula  dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad
applicare le seguenti disposizioni:
   a) previsione  dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una
"Carta  della  qualita'  dei servizi", da redigere e pubblicizzare in
conformita' ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e
con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard
di  qualita'  e  di quantita' relativi alle prestazioni erogate cosi'
come  determinati  nel contratto di servizio, nonche' le modalita' di
accesso  alle  informazioni  garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle  per  adire  le  vie  conciliative  e  giudiziarie  nonche' le
modalita'  di  ristoro  dell'utenza,  in  forma  specifica o mediante
restituzione  totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;
   b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
   c) previsione   che   sia   periodicamente   verificata,   con  la
partecipazione  delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei
parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel
contratto  di  servizio  alle  esigenze  dell'utenza  cui il servizio
stesso  si  rivolge,  ferma restando la possibilita' per ogni singolo
cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
   d) previsione   di  un  sistema  di  monitoraggio  permanente  del
rispetto  dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto
stabilito  nelle  Carte  della  qualita' dei servizi, svolto sotto la
diretta  responsabilita'  dell'ente locale o dell'ambito territoriale
ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed
aperto  alla  ricezione  di  osservazioni e proposte da parte di ogni
singolo  cittadino  che  puo'  rivolgersi,  allo  scopo, sia all'ente
locale,  sia  ai  gestori  dei  servizi,  sia  alle  associazioni dei
consumatori;
   e) istituzione   di   una   sessione   annuale   di  verifica  del
funzionamento  dei  servizi  tra  ente locale, gestori dei servizi ed
associazioni  dei  consumatori  nella quale si dia conto dei reclami,
nonche'  delle  proposte  ed  osservazioni  pervenute  a ciascuno dei
soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
   f)  previsione  che  le  attivita' di cui alle lettere b), c) e d)
siano  finanziate  con  un prelievo a carico dei soggetti gestori del
servizio,  predeterminato  nel  contratto  di  servizio  per l'intera
durata del contratto stesso.

  462.  All'articolo 1,  comma 1251,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:
  "c-bis)  favorire  la  permanenza  od  il  ritorno  nella comunita'
familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa  al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A
tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con
i  Ministri  della  solidarieta' sociale e della salute, promuove, ai
sensi  dell'articolo 8,  comma 6,  della legge 5 giugno 2003, n. 131,
una  intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, avente ad oggetto la
definizione  dei  criteri  e  delle modalita' sulla base dei quali le
regioni,  in  concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un
programma  sperimentale  di  interventi al quale concorrono i sistemi
regionali integrati dei servizi alla persona;
  c-ter)  finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo
volte  alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti
di   minori,   promosse  dall'Osservatorio  per  il  contrasto  della
pedofilia  e  della  pornografia  minorile  di  cui  all'articolo 17,
comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269".

  463.  Per l'anno 2008 e' istituito un fondo con una dotazione di 20
milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

  464. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro
al fine di sostenere e potenziare le attivita' di ascolto, consulenza
e  assistenza promosse dall'ente morale "S.O.S. - Il Telefono Azzurro
ONLUS"  a  tutela  dei  minori  in  situazioni  di  disagio,  abuso o
maltrattamento.

  465.  L'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264,
della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' incrementata di euro 100
milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

  466.  Il  comma 318  dell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' abrogato.

  467.  L'importo dell'indennita' speciale istituita dall'articolo 3,
comma 1,  della  legge  21  novembre 1988, n. 508, e' stabilito nella
misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

  468.  Alla concessione e all'erogazione dell'indennita' speciale di
cui  al  comma 467 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  469.  Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le
disposizioni  di  cui  all'articolo 3  della  legge 21 novembre 1988,
n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati
annualmente.

  470.  Al  comma 1258  dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  dopo  le parole: "e' determinata" sono inserite le seguenti:
",  limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2,
secondo periodo, dello stesso articolo 1".

  471.  Ai  fini  di  migliorare  la  qualita'  della spesa pubblica,
rendendo  possibile  una  piu'  tempestiva  e puntuale programmazione
degli  interventi  e  della  spesa,  previa  intesa con la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281,  e  successive modificazioni, annualmente, con decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della  solidarieta'  sociale,  si provvede ad un anticipo sulle somme
destinate  al  Ministero  della solidarieta' sociale e alle regioni e
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  nel riparto del Fondo
nazionale  per  le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della  legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per
cento  degli  stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in
corso,  al  netto  della parte destinata al finanziamento dei diritti
soggettivi.  Con  lo  stesso  decreto  vengono disposte le occorrenti
variazioni di bilancio.

  472.  L'anticipo  di  cui  al comma 471 e' assegnato a ciascun ente
sulla  base  della  quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto
dell'anno  precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti
cui si applica l'anticipo.

  473.  Al  decreto  annuale  di  riparto  del Fondo nazionale per le
politiche  sociali  continua  ad  applicarsi  l'articolo 20, comma 7,
della legge 8 novembre 2000, n. 328.

  474.  E'  istituito presso il Ministero dei trasporti il "Fondo per
la  mobilita' dei disabili", con una dotazione annua pari a 5 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009  e  2010.  Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla
realizzazione  di  un  parco ferroviario per il trasporto in Italia e
all'estero  dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato
operanti  sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme
derivanti  da atti di donazione e di liberalita', nonche' gli importi
derivanti  da  contratti  di sponsorizzazione con soggetti pubblici e
privati.  Con  decreto  del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri   dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e  della
solidarieta' sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di
volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalita' per
il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

  475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,
con  una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.

  476.  Per  i  contratti  di  mutuo  riferiti all'acquisto di unita'
immobiliari  da  adibire  ad  abitazione  principale  del mutuatario,
questi  puo' chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non
piu'  di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore
a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso,
la  durata  del  contratto  di mutuo e quella delle garanzie per esso
prestate  e'  prorogata  di  un  periodo  eguale  alla  durata  della
sospensione.  Al  termine  della sospensione, il pagamento delle rate
riprende  secondo  gli  importi e con la periodicita' originariamente
previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto
fra  le  parti  per  la rinegoziazione delle condizioni del contratto
medesimo.

  477.   La  sospensione  prevista  dal  comma 476  non  puo'  essere
richiesta  dopo  che  sia  iniziato  il  procedimento  esecutivo  per
l'escussione delle garanzie.

  478.   Nel  caso  di  mutui  concessi  da  intermediari  bancari  o
finanziari,  il  Fondo  istituito  dal  comma 475,  su  richiesta del
mutuatario   che   intende  avvalersi  della  facolta'  prevista  dal
comma 476,  presentata  per  il  tramite dell'intermediario medesimo,
provvede  al  pagamento  dei  costi  delle procedure bancarie e degli
onorari  notarili  necessari  per  la sospensione del pagamento delle
rate del mutuo.

  479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario
deve  dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione
previsto  dal  comma 480,  di  non  essere  in grado di provvedere al
pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e
degli oneri indicati al comma 478.

  480.  Con  regolamento  adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, sono
stabilite  le  norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a
479.

  481.  Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate
ai  singoli  Ministeri  con il bilancio di previsione dello Stato per
l'anno  finanziario  2008,  e allo scopo di introdurre il bilancio di
genere  per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 e' effettuata
una  sperimentazione  presso i Ministeri della salute, della pubblica
istruzione,  del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita'
e della ricerca.

  482.  Il  Ministro  per i diritti e le pari opportunita' stabilisce
con  proprio  decreto,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  i  criteri e le metodologie utili alla realizzazione
della sperimentazione di cui al comma 481.

  483.  Il  Ministro  per i diritti e le pari opportunita' predispone
corsi  di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri
di  cui  al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio
di  genere. Per l'attuazione di tali corsi e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per il 2008.

  484.  Entro  il  31  marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari
opportunita'  presenta  alle Camere una relazione sui risultati della
sperimentazione di cui al comma 481.

  485.   E'  istituito  un  fondo  per  l'inserimento  nel  programma
statistico  nazionale  delle  rilevazioni  statistiche  di genere, da
effettuare  disaggregando e dando pari visibilita' ai dati relativi a
donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.

  486.   L'Istituto   nazionale   di   statistica   (ISTAT)  assicura
l'attuazione  del  comma 485  da  parte  dei  soggetti costituenti il
Sistema  statistico  nazionale  (SISTAN) anche mediante direttive del
comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

  487.  All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 485
a 486 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

  488.   A  decorrere  dall'anno  2008,  al  fine  di  assicurare  il
conseguimento  degli  obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede
europea,     indicati     nel     Documento     di     programmazione
economico-finanziaria  e  nelle  relative  note di aggiornamento, gli
enti   previdenziali   pubblici   possono   effettuare   investimenti
immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per
cento dei fondi disponibili.

  489.  Le  somme accantonate per piani di impiego gia' approvati dai
Ministeri  vigilanti,  a  fronte  delle  quali non sono state assunte
obbligazioni  giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma
ed  entro  il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i
procedimenti  in  corso  per  opere  per  le  quali  siano gia' stati
consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
e  per  le  quali  si  sia  positivamente concluso il procedimento di
valutazione   di   congruita'   tecnico-economica   con   riferimento
all'investimento  immobiliare  da realizzare da parte degli organismi
deputati.

  490.  Al  fine  di  consentire  agli enti previdenziali pubblici di
realizzare  gli  investimenti  in  forma indiretta, le quote di fondi
immobiliari  o  le  partecipazioni  in  societa'  immobiliari da essi
acquisite,  ai  sensi  dell'articolo 11  del  decreto  legislativo 16
febbraio  1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonche'
del   comma 488,   non   costituiscono  disponibilita'  depositate  a
qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del
limite  del  3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della
legge  30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello
eventualmente  stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello
stesso articolo 40.

  491.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
valutazione   della  compatibilita'  con  gli  obiettivi  di  cui  al
comma 488,  puo'  essere autorizzato il superamento del limite di cui
al medesimo comma 488.

  492.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008  non  si  applicano  le
percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle
risorse disponibili.

  493.  L'adeguamento  dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n. 88,  e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34,   della  legge  27  dicembre  1997,  n. 449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2008:
   a) in  416,42  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza  e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello
sport professionistico (ENPALS);
   b) in  102,89  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.

  494.  Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008
in  17.066,81  milioni  di  euro per le gestioni di cui al comma 493,
lettera  a),  e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 493, lettera b).

  495.  I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo 14  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma 493,  lettera  a),  della  somma  di 910,22 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente  al  1°  gennaio  1989, nonche' al netto delle somme di
2,56  milioni  di  euro  e  di  59,39  milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

  496.  Per  fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico
della  Gestione  unitaria  delle  prestazioni  creditizie  e sociali,
conseguenti  all'emanazione  del  regolamento  di  cui al decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per
consentire  il  superamento  del  momentaneo  squilibrio di cassa, la
predetta   gestione  puo'  ricorrere  ad  anticipazioni  dalle  altre
gestioni  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

  497.  Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste
entro  i  limiti  di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di
150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010,
ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli
prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi FINPDAP deve
ispirare  l'attivita'  riguardante  la gestione del credito a criteri
che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

  498.  Per  consentire  il  ricorso  alle  anticipazioni  di  cui al
comma 496,  e'  abrogato  il  comma 3 dell'articolo 23 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.

  499.  Per  realizzare  l'unificazione  dei  risultati  di  tutte le
gestioni  nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal
comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per
consentire  la  corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23
dicembre  1998, n. 448, e' soppresso il penultimo periodo del comma 3
dell'articolo 2  della  legge  8  agosto  1995,  n. 335, e successive
modificazioni.

  500.  Ai  fini  del finanziamento dei maggiori oneri a carico della
Gestione  per  l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi  civili,  ciechi  e  sordomuti  di  cui all'articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni
di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:
   a) le  somme  che  risultano,  sulla  base del bilancio consuntivo
dell'INPS   per   l'anno   2006,  trasferite  alla  gestione  di  cui
all'articolo 37  della  legge  9  marzo  1989,  n. 88,  in  eccedenza
rispetto  agli  oneri  per  prestazioni  e  provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;
   b) le   risorse  trasferite  all'INPS  ed  accantonate  presso  la
medesima  gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
2006  del  predetto  Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

  501.  Le  risorse  di  cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre  2000,  n. 388,  limitatamente  allo  stanziamento  relativo
all'anno   2008,   possono   essere  utilizzate  anche  ai  fini  del
finanziamento   delle   spese   di  avvio  dei  Fondi  di  previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

  502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo
a  carico  del  datore  di lavoro per la previdenza complementare del
personale  del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi
dell'articolo 74,  comma 1,  ultimo  periodo, della legge 23 dicembre
2000,  n. 388,  e  gia'  iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  iscritte  in  un  apposito capitolo di bilancio dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota
aggiuntiva  del  contributo  del  datore  di  lavoro  e'  versata, al
relativo  fondo  di previdenza complementare, con le stesse modalita'
previste  dalla normativa vigente per il versamento della quota parte
a carico del lavoratore.

  503.  Ai  fini della determinazione del valore capitale della quota
di  pensione  spettante  agli  iscritti al Fondo di previdenza per il
personale  di  volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione  aerea,
antecedentemente  all'entrata  in  vigore  dell'articolo 11, comma 2,
della  legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i
coefficienti  di  capitalizzazione determinati sulla base dei criteri
attuariali  specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio
di   amministrazione   dell'INPS  su  conforme  parere  del  comitato
amministratore  del  Fondo  di  previdenza  per  il personale di volo
dipendente da aziende di navigazione aerea.

  504.  Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico
di  cui  al  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano
agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto  legislativo.  Sono  fatti  salvi i trattamenti pensionistici
piu'  favorevoli  gia' liquidati alla data di entrata in vigore della
presente legge.

  505.  L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si
interpreta  nel  senso  che la maggiorazione prevista dal comma 1 del
medesimo  articolo si perequa a partire dal momento della concessione
della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

  506.  Al  fine  di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti
dall'applicazione  dell'articolo 44,  comma 1,  del  decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2003,  n. 326,  l'INPS e' autorizzato a definire i predetti
contenziosi  in  via  stragiudiziale,  a  condizione  che  i soggetti
opponenti  si  impegnino  al  pagamento  dei  contributi  oggetto  di
contenzioso  nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle
eventuali  sanzioni,  con  possibilita' di rateizzazione fino a venti
rate  annuali  con  versamento degli interessi legali. Per i soggetti
opponenti  che,  in  pendenza di giudizio, abbiano gia' anticipato il
pagamento   all'INPS   dei  contributi  oggetto  di  contenzioso,  e'
riconosciuto  un  credito  previdenziale  pari  al 40 per cento delle
somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal
momento  del  pagamento  all'INPS fino alla data di entrata in vigore
della presente legge.

  507.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 506 si applicano, con le
medesime  modalita',  anche  alle  cooperative  sociali  che hanno un
numero  non  superiore  alle  quindici  unita'  tra soci e lavoratori
dipendenti.

  508.  Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal "Protocollo su
previdenza,  lavoro  e  competitivita'  per  l'equita'  e la crescita
sostenibili"  del  23  luglio  2007  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, un
Fondo  per  il  finanziamento  del  Protocollo  medesimo  nel  limite
complessivo  di  1.264  milioni  di  euro  per  l'anno 2008, di 1.520
milioni  di  euro  per  l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli
anni  2010  e  2011  e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno
2012.  A  valere  sulle risorse del Fondo di cui al presente comma e'
assicurata   la  copertura  finanziaria  di  specifico  provvedimento
collegato  alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010
e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

  509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro,
ai soggetti in cerca di prima occupazione e' riconosciuto un bonus da
spendere  per  la  propria formazione professionale in relazione alle
esigenze  del  mercato  del lavoro locale o da spendere per la stessa
finalita' presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a
tempo indeterminato.

  510. La disposizione di cui al comma 509 e' attuata con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281.  Al  relativo onere si provvede a valere sulle risorse
del  Fondo  di  cui  all'articolo 25  della  legge  21 dicembre 1978,
n. 845,  come  modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

  511.  Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di
cui  all'articolo 25  della  legge  21  dicembre  1978,  n. 845, come
modificato  dall'articolo 9,  comma 5,  del  decreto-legge  20 maggio
1993,  n. 148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n. 236,  per  le finalita' di cui alla legge 14 febbraio 1987,
n. 40, e' destinata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008.

  512.  Con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale  sono  determinati,  entro  centoventi  giorni  dalla data di
entrata   in  vigore  della  presente  legge,  modalita',  termini  e
condizioni   per   il   concorso  al  finanziamento  di  progetti  di
ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge
14  febbraio  1987,  n. 40,  entro il limite massimo di 30 milioni di
euro  per  l'anno  2008,  nell'ambito  delle risorse preordinate allo
scopo  nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845,  come  modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

  513.  Al  comma 298  dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "A valere sulle
risorse  del  Fondo  non  impegnate  entro la chiusura dell'esercizio
2007,  i  contributi  di cui al primo periodo del presente comma sono
erogati  ai  collaboratori  coordinati  e  continuativi,  compresi  i
collaboratori   a   progetto   e   i   titolari  di  assegni  per  la
collaborazione   ad   attivita'   di   ricerca,  di  cui  al  comma 6
dell'articolo 51  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  per  le spese documentate relative all'acquisto di un
computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008".

  514.  Il  prelievo  fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle
indennita'  equipollenti  e  sulle  altre indennita' e somme connesse
alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  di cui all'articolo 17,
comma 1,  lettera  a),  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,  e  successive  modificazioni, il cui diritto alla percezione
sorge  a  partire  dal  1° aprile 2008, e' ridotto in funzione di una
spesa  complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180
milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2009. Con decreto di
natura  non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare  entro  il  31  marzo  2008, sono stabiliti i criteri per
attuare   la  riduzione  del  prelievo.  La  tassazione  operata  dai
sostituti  d'imposta  anteriormente all'emanazione del decreto di cui
al  precedente  periodo  si considera effettuata a titolo di acconto.
Resta  ferma  l'applicazione  della  clausola  di salvaguardia di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  515.  Dopo  il  comma 7  dell'articolo 23 del decreto legislativo 5
dicembre  2005,  n. 252,  e  successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
  "7-bis.   Nel   caso   di  conferimento  alla  forma  pensionistica
complementare  di  quote  di  TFR  maturate entro il 31 dicembre 2006
resta   ferma,   in   occasione  dell'erogazione  delle  prestazioni,
l'applicazione  delle  disposizioni  del comma 5. A tal fine le somme
versate  concorrono  a  incrementare  convenzionalmente  la posizione
individuale  in  corrispondenza  dei  periodi  di  formazione del TFR
conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  lo  scambio delle
informazioni  tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso
i  quali  sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente
comma  si  applicano  per  i conferimenti effettuati a partire dal 1°
gennaio 2007".

  516.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze e'
istituita  una  commissione  di studio sulla disciplina di tassazione
delle  indennita'  di  cui  all'articolo 17, comma 1, lettera a), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  con  il  compito  di proporre l'adozione di modifiche
normative  volte  alla  semplificazione  e alla razionalizzazione del
sistema  vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della
previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

  517.  Per  l'anno  2008, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  assegna  a  Italia  Lavoro  S.p.A.  14 milioni di euro quale
contributo  agli  oneri  di  funzionamento  ed  ai  costi generali di
struttura.   A  tale  onere  si  provvede  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

  518.  All'articolo 118,  comma 16,  della  legge  23 dicembre 2000,
n. 388,  le parole: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003,  2004, 2005, 2006 e 2007" sono sostituite dalle seguenti: ", di
100  milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e
2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008".

  519.  Per  consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),  istituito  dall'articolo 22
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni
istituzionali  nonche'  di  completare  i processi di stabilizzazione
previsti  dalla  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nel rispetto dei
requisiti   prescritti  dall'articolo 1,  comma 519,  della  medesima
legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per
il   funzionamento   e   le   attivita'   dell'Istituto  medesimo  e'
incrementato  di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30
milioni  di  euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione:
   a) per  gli  anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) a  decorrere  dall'anno  2010,  delle  risorse  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

  520.  Le  risorse  stanziate  per  l'applicazione  dell'articolo 1,
comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono
cosi' utilizzate:
   a) euro   1.734.650,70,  per  il  finanziamento  delle  necessita'
strumentali,  di  supporto  e di formazione del personale del Comando
dei carabinieri per la tutela del lavoro;
   b) euro  1.015.000,  per  l'incremento di organico del Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unita'.

  521.  In  attesa  della  riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni
per  il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, puo' disporre, entro il 31
dicembre  2008,  in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche
senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionale,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali,  ovvero  miranti  al  reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti  programmi  definiti  in  specifici accordi in sede governativa
intervenuti  entro  il  15 giugno 2008 che recepiscono le intese gia'
stipulate  in  sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle
risorse  finanziarie  di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai  sensi  dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze,  qualora  i piani di gestione delle eccedenze gia'
definiti  in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una  riduzione  nella  misura  almeno del 10 per cento del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

  522.  La  misura  dei  trattamenti  di  cui  al secondo periodo del
comma 521  e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30  per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso
di proroghe successive.

  523.  In  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2008, possono essere concessi
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, e
delle  imprese  di  vigilanza  con  piu'  di quindici dipendenti, nel
limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per
l'occupazione    di   cui   all'articolo 1,   comma 7,   del   citato
decreto-legge  n. 148  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 236 del 1993.

  524.  Per  il  rifinanziamento  delle  proroghe a ventiquattro mesi
delle  crisi aziendali per cessazione di attivita', sono destinati 30
milioni di euro per l'anno 2008 alla finalita' di cui all'articolo 1,
comma 1,  del  decreto-legge  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2004, n. 291, e successive
modificazioni,   a   carico   del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 1,  comma 7,  del  citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

  525.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita' dei lavoratori
licenziati  per  giustificato  motivo  oggettivo  da  aziende  fino a
quindici  dipendenti,  all'articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n. 4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre  2007"  sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008" e
dopo  le  parole:  "nonche'  di  37 milioni di euro per il 2007" sono
inserite le seguenti: "e di 45 milioni di euro per il 2008".

  526.  Al  fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune
categorie  di  lavoratori  iscritti  nella  Gestione  separata di cui
all'articolo 2,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino  assicurati  presso  forme di previdenza obbligatoria, sono
attivati,  in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di
formazione  e  riqualificazione  professionale, nell'ambito dei quali
prevedere  anche  l'erogazione  in  favore  dei  partecipanti  di una
prestazione  sottoforma  di voucher. Tale prestazione puo', altresi',
essere   erogata  a  copertura  di  altre  attivita'  finalizzate  al
reinserimento    lavorativo   del   lavoratore   e   collegate   alla
strumentazione  di  politica  attiva del lavoro di cui si avvalgono i
servizi   per   l'impiego  e  deve  in  ogni  caso  essere  vincolata
all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

  527.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare  entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti le modalita' di fruizione, le categorie
di   soggetti   beneficiari  nonche'  la  durata  e  l'importo  della
prestazione  di  cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva
di  40  milioni  di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di
euro,   sulle   risorse  derivanti  dalla  programmazione  dei  fondi
comunitari  del  Fondo  sociale  europeo,  intestato al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nel  rispetto delle finalita'
stabilite dai citati strumenti.

  528.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano    un'intesa    volta    a   prevedere   l'estensione   della
sperimentazione di cui al comma 526 e le modalita' di coordinamento e
di  utilizzo  a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione
regionale del Fondo sociale europeo.

  529.  Il  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale riferisce
alle   competenti   Commissioni  parlamentari  sull'attuazione  delle
disposizioni  del  comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto
degli  equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a
regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di
cui al comma 526.

  530.  All'attuazione  di  quanto previsto dai commi da 526 a 529 si
provvede  a  valere  sulle risorse derivanti dalla programmazione dei
fondi  comunitari  2007-2013,  tenuto  conto  di  quanto previsto dal
comma 527,   prioritariamente  nell'ambito  dei  Programmi  operativi
nazionali  del  Fondo  sociale  europeo,  intestato  al Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nel  rispetto delle finalita'
stabilite dai citati strumenti.

  531.  All'articolo 1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio  1998,  n.4,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20
marzo  1998,  n. 52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008". Ai
fini  dell'attuazione  del  presente comma, e' autorizzata per l'anno
2008  la  spesa  di  20  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n. 148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.

  532.  All'articolo 1,  comma 2,  lettera  p), alinea, della legge 3
agosto  2007,  n. 123,  le  parole:  ",  da  finanziare,  a decorrere
dall'anno  2008,  per  le  attivita'  di  cui ai numeri 1) e 2) della
presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota
delle  risorse  di  cui  all'articolo 1,  comma 780,  della  legge 27
dicembre  2006,  n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per
l'anno 2007 dell'INAIL," sono soppresse.

  533.  All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo
il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente:
  "7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2,
lettera  p),  e'  previsto  uno  stanziamento di 50 milioni di euro a
decorrere dal 1° gennaio 2008".

  534.  La  dotazione  del  fondo  di cui all'articolo 1, comma 1187,
della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 2,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a
decorrere dal 2010.

  535.  E'  autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli
anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le
liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno  ai
programmi  finanziati  dall'Unione europea attraverso i fondi europei
in  materia  migratoria.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  536.  Il  Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito
presso  il  Ministero  della  solidarieta'  sociale  dall'articolo 1,
comma 1267,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato di 50
milioni di euro per l'anno 2008.

  537.  All'articolo 1  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 863, le parole: "di cui 100 milioni per ciascuno degli
anni  2007  e  2008,  5.000  milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni
entro  il  2015"  sono sostituite dalle seguenti: "di cui 100 milioni
per  l'anno  2007,  1.100  milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per
l'anno  2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno
2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013,
9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015";
   b) al  comma 866, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le
somme   di  cui  al  comma 863  sono  interamente  ed  immediatamente
impegnabili".

  538.  Il  comma 1152  dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dai seguenti:
  "1152.  Per  interventi  di ammodernamento e di potenziamento della
viabilita'  secondaria  esistente  nella  Regione  siciliana  e nella
regione  Calabria,  non  compresa nelle strade gestite dalla societa'
ANAS  Spa,  una  quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a
150  milioni  di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto
delle  somme  stanziate  sul  fondo  per le aree sottoutilizzate. Con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro  dello  sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di
tali  risorse  tra  le province della Regione siciliana e le province
della  regione  Calabria,  in proporzione alla viabilita' presente in
ciascuna  di  esse,  e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione
per l'utilizzo delle predette risorse.
  1152-bis.  Per  le  stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e
modalita'  stabilite  ai  sensi  del  comma 1152, alle province della
Regione  siciliana  e  alle  province  della  regione  Calabria  sono
assegnate  rispettivamente  le  somme di 350 milioni di euro e di 150
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di
cui  al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione,
per  i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

  539.  Ai  datori  di  lavoro  che,  nel  periodo compreso tra il 1°
gennaio  2008  e  il  31  dicembre  2008,  incrementano  il numero di
lavoratori  dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
nelle   aree  delle  regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,  Sicilia,
Basilicata,  Sardegna,  Abruzzo  e  Molise  ammissibili  alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che  istituisce la Comunita' europea, e' concesso, per gli anni 2008,
2009  e  2010,  un  credito  d'imposta  d'importo pari a euro 333 per
ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici
donne  rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui
all'articolo 2,  lettera  f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione,  del  5  dicembre 2002, il credito d'imposta e' concesso
nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.
Sono  esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  540.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al comma 539 spetta per ogni
unita'  lavorativa  risultante  dalla  differenza  tra  il numero dei
lavoratori  con  contratto  a tempo indeterminato rilevato in ciascun
mese  e  il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
mediamente  occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31  dicembre  2007.  Per le assunzioni di dipendenti con contratto di
lavoro  a  tempo  parziale,  il  credito  d'imposta  spetta in misura
proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle del contratto
nazionale.

  541.  L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o  collegate  ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo,  anche  per  interposta  persona,  allo  stesso soggetto. Per i
soggetti  che  assumono  la qualifica di datori di lavoro a decorrere
dal  1°  gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento  della  base  occupazionale.  I  lavoratori dipendenti con
contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale  si  assumono  nella  base
occupazionale  in  misura  proporzionale alle ore prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale.

  542.  Il  credito  d'imposta  va  indicato  nella dichiarazione dei
redditi  relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso ed e'
utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai sensi del decreto
legislativo  9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione
del  reddito  e  del  valore  della  produzione  ai fini dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini del
rapporto  di  cui  agli  articoli  61 e 109, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
   a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati
non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di
perdere  l'impiego  precedente o siano portatori di handicap ai sensi
della  legge  5  febbraio  1992,  n. 104,  o  siano lavoratrici donne
rientranti  nella  definizione  di  lavoratore  svantaggiato  di  cui
all'articolo 2,   lettera   f),   punto  XI),  del  regolamento  (CE)
n. 2204/2002 della Commissione;
   b) siano  rispettate  le  prescrizioni  dei  contratti  collettivi
nazionali  anche con riferimento alle unita' lavorative che non danno
diritto al credito d'imposta;
   c) siano  rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
   d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel
periodo  dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi
da quelli del collocamento a riposo.

  544.  Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio  pubblico,  anche gestito da privati, comunque assegnata, il
credito  d'imposta  spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.

  545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
   a) se,  su  base  annuale,  il  numero  complessivo dei lavoratori
dipendenti,  a  tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori  con  contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta
inferiore  o  pari  al  numero  complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il
31 dicembre 2007;
   b) se  i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese;
   c) qualora   vengano   definitivamente  accertate  violazioni  non
formali,  e  per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non
inferiore  a  euro  5.000,  alla  normativa fiscale e contributiva in
materia  di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori  previste  dalle vigenti
disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni
dei  commi  da  539  a  548,  e  qualora  siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale  ai  sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.  Dalla  data  del  definitivo  accertamento  delle violazioni
decorrono  i  termini  per  far  luogo al recupero delle minori somme
versate  o  del  maggior credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.

  546.  Ai  fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548 i
soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.

  547.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 e' istituito un Fondo
con  dotazione  di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008,
2009   e  2010,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al
fine  del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al
periodo  precedente.  Entro  il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad
effettuare  la  verifica  ed  il  monitoraggio  degli  effetti  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi da 539 a 548, identificando la nuova
occupazione   generata   per   area   territoriale,   sesso,  eta'  e
professionalita'.

  548.  L'efficacia  dei  commi da 539 a 547 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88,   paragrafo   3,   del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

  549.  All'articolo 1,  comma 1156,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) e' aggiunta la
seguente:
  "g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento  di  un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui
per  la  stabilizzazione  dei  lavoratori  socialmente utili e per le
iniziative  connesse  alle  politiche  attive per il lavoro in favore
delle  regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali  dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita
convenzione  con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a
valere sul Fondo di cui al presente comma".

  550.  Nel  limite  di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari
degli  interventi  di  cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche
in  deroga  alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente
utili,  per  lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU), per
l'attuazione  di  misure  di  politiche attive del lavoro finalizzate
alla  stabilizzazione  occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU,
nella  disponibilita'  degli  stessi  comuni  da  almeno un triennio,
nonche'   dei   soggetti   utilizzati  da  questi  ultimi  attraverso
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo  1°  dicembre  1997,  n. 468, e successive modificazioni,
estendendo  a  quest'ultima  tipologia di lavoratori i benefici e gli
incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

  551.  Per  le  finalita' di cui al comma 550, gli enti utilizzatori
possono  avvalersi,  in  deroga  ai vincoli legislativi in materia di
assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della
citata  legge  n. 296  del  2006,  della  facolta'  di  procedere  ad
assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A
e  B  dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a tempo
determinato,  con  inquadramento  nelle  categorie  C  e D, secondo i
profili  professionali  previsti  dai rispettivi ordinamenti, in ogni
caso  attraverso  procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  dispone  annualmente  con proprio decreto, a far
data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550,
la  copertura  integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle
ASU  e  alla  gestione  a  regime  delle  unita' stabilizzate tramite
assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

  552.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni   e   le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e'
autorizzato,  nel  limite  di spesa di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con
meno  di  50.000  abitanti  per  la  stabilizzazione  dei  lavoratori
socialmente  utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno
otto  anni,  utilizzando  quota  parte  delle risorse trasferite alle
regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  553.   La   Regione   siciliana,   in   deroga  ai  limiti  imposti
dall'articolo 20,  comma 1,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con  oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  e'  autorizzata  alla
trasformazione  a  tempo indeterminato dei contratti stipulati con il
personale  di  protezione  civile proveniente da organismi di diritto
pubblico  individuato  dall'articolo 76  della  legge regionale della
Regione   siciliana   1°   settembre   1993,   n. 25,   e  successive
modificazioni,  gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale   della   Regione  siciliana  10  ottobre  1994,  n. 38,  e
dell'articolo 48  della  legge  regionale  della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

  554.  Le  economie  derivanti  dai provvedimenti di revoca totale o
parziale  delle  agevolazioni  di  cui  all'articolo 1,  comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento
delle  economie  accertate annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo  economico,  da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate
alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:
   a) un  programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti
nelle   regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,
Puglia,  Sardegna  e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento
lavorativo,   dando   priorita'   ai  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato.  La  definizione di tale programma e' disciplinata con
decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
concerto  con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le
regioni  interessate,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
   b) la  costituzione,  con  decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo
economico,  senza  oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero
del   lavoro  e  della  previdenza  sociale  dell'Osservatorio  sulla
migrazione  interna  nell'ambito del territorio nazionale, al fine di
monitorare  il  fenomeno  e  di  individuare tutte le iniziative e le
scelte  utili  a  governare il processo di mobilita' dal sud verso il
nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;
   c) agevolazioni  alle  imprese  innovatrici  in  fase di start up,
definite  ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in
materia   di   aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. C  323  del  30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri
sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri
e le modalita' per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che
saranno  autorizzate  entro  i  limiti fissati alla sezione 5.4 della
predetta  Disciplina,  saranno  disciplinati con apposito decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro  dello  sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   d) interventi  per  lo sviluppo delle attivita' produttive inclusi
in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a
Poli   di   innovazione  situati  nei  territori  delle  regioni  del
Mezzogiorno  non  ricompresi  nell'obiettivo Convergenza ai sensi del
regolamento  (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I
rapporti  tra  Governo  e  regione e le modalita' di erogazione delle
predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di
assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;
   e) la  creazione  di  un  fondo  denominato "Fondo per la gestione
delle  quote  di  emissione  di gas serra di cui alla direttiva 2003/
87/CE",   da  destinare  alla  "riserva  nuovi  entranti"  dei  Piani
nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4
aprile  2006,  n. 216,  secondo  modalita'  stabilite con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello  sviluppo  economico  e  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   f) la  proroga  per  gli  anni  2008,  2009 e 2010 della deduzione
forfetaria  dal  reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti
di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   g) interventi  a  sostegno  dell'attivita'  di ricerca nel sistema
energetico  e  di  riutilizzo di aree industriali, in particolare nel
Mezzogiorno.

  555.  In  sede  di  prima applicazione delle disposizioni di cui ai
commi  da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico
di cui al comma 554 e' adottato entro il mese di febbraio 2008.

  556.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo economico, e' autorizzato ad iscrivere, nei
limiti  degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento  netto,  le  risorse  derivanti dalle economie connesse
alle  revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di
previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ai  fini del

      
finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.

  557.  Il  finanziamento  previsto  all'articolo 1, comma 278, della
legge   30   dicembre  2004,  n. 311,  e'  ripristinato  a  decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

  558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi
dell'articolo 11  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
concessioni  per  l'attivita'  di  stoccaggio  del  gas  naturale  in
giacimenti  o  unita'  geologiche  profonde,  o  comunque autorizzati
all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio
di  gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i
relativi   stabilimenti   di   stoccaggio,  a  titolo  di  contributo
compensativo  per  il  mancato  uso  alternativo  del  territorio, un
importo  annuo  pari  all'1  per  cento  del  valore  della capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

  559.  La  regione  sede  degli  stabilimenti  di  cui  al comma 558
provvede  alla  ripartizione del contributo compensativo ivi previsto
tra i seguenti soggetti:
   a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo
non inferiore al 60 per cento del totale;
   b) i  comuni  contermini,  in  misura  proporzionale per il 50 per
cento  all'estensione  del  confine  e  per  il  50  per  cento  alla
popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

  560.  Al  comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre
2003,  n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003,  n. 368,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche'
dei  comuni  confinanti,  qualora  situati  in province diverse e nel
raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo".

  561.  Il  comma 340  dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
  "340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi  urbani  e  favorire  l'integrazione  sociale e culturale delle
popolazioni  abitanti  in  circoscrizioni  o  quartieri  delle citta'
caratterizzati  da  degrado  urbano e sociale, sono istituite, con le
modalita'  di  cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti  non  superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al periodo
precedente,  e'  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero
dello  sviluppo  economico  un apposito Fondo con una dotazione di 50
milioni  di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342".

  562.  Il  comma 341  dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dai seguenti:
  "341.   Le   piccole   e  micro  imprese,  come  individuate  dalla
raccomandazione  20031  361/CE  della Commissione, del 6 maggio 2003,
che  iniziano,  nel  periodo  compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31
dicembre  2012,  una  nuova  attivita'  economica  nelle zone franche
urbane  individuate secondo le modalita' di cui al comma 342, possono
fruire  delle  seguenti  agevolazioni,  nei  limiti delle risorse del
Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
   a) esenzione  dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi
di  imposta.  Per  i  periodi  di  imposta successivi, l'esenzione e'
limitata,  per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo
al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di
cui  alla  presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di
euro  100.000  del reddito derivante dall'attivita' svolta nella zona
franca  urbana,  maggiorato,  a  decorrere  dal periodo di imposta in
corso  al  1°  gennaio  2009  e per ciascun periodo di imposta, di un
importo  pari  a  euro  5.000,  ragguagliato  ad anno, per ogni nuovo
assunto  a  tempo  indeterminato,  residente  all'interno del sistema
locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
   b) esenzione  dall'imposta  regionale  sulle attivita' produttive,
per  i  primi  cinque  periodi di imposta, fino a concorrenza di euro
300.000,  per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione
netta;
   c) esenzione  dall'imposta  comunale  sugli  immobili, a decorrere
dall'anno  2008  e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle
zone  franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per
l'esercizio delle nuove attivita' economiche;
   d) esonero  dal  versamento  dei  contributi sulle retribuzioni da
lavoro  dipendente,  per i primi cinque anni di attivita', nei limiti
di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici
mesi,  e  a  condizione  che  almeno  il  30 per cento degli occupati
risieda  nel  sistema  locale  di lavoro in cui ricade la zona franca
urbana.  Per  gli  anni  successivi l'esonero e' limitato per i primi
cinque  al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per
l'ottavo  e  nono  al  20  per  cento. L'esonero di cui alla presente
lettera  spetta,  alle  medesime  condizioni,  anche  ai  titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della
zona franca urbana.

  341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attivita'  in  una  zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio
2008  possono  fruire  delle  agevolazioni  di  cui al comma 341, nel
rispetto  del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre  2006,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  agli  aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

  341-ter.  Sono,  in  ogni  caso,  escluse dal regime agevolativo le
imprese  operanti  nei settori della costruzione di automobili, della
costruzione  navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali
o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

  341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da  emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e
le  modalita' di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi
da 341 a 341-ter".

  563.  Il  comma 342  dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
  "342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE),  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro della solidarieta' sociale, provvede alla
definizione  dei  criteri  per  l'allocazione  delle risorse e per la
individuazione  e  la selezione delle zone franche urbane, sulla base
di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado
di  cui  al  comma 340.  Provvede  successivamente,  su  proposta del
Ministro  dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole
zone  franche  urbane ed alla concessione del finanziamento in favore
dei  programmi  di  intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni  dei  commi  da  341  a  342  e'  subordinata,  ai sensi
dell'articolo 88,   paragrafo   3,   del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea".

  564.  Al  fine  di  promuovere il diritto di tutti allo sport, come
strumento  per  la  formazione  della  persona  e per la tutela della
salute,   e  per  la  costituzione  e  il  funzionamento,  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, dell'Osservatorio nazionale
per  l'impiantistica sportiva, e' istituito, presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri,  un fondo denominato "Fondo per lo sport di
cittadinanza",  al  quale e' assegnata la somma di 20 milioni di euro
per  l'anno  2008,  di  35  milioni  di  euro per l'anno 2009 e di 40
milioni di euro per l'anno 2010.

  565.  Gli  atti  e  i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul
territorio  delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati
dal  Ministro  per  le  politiche  giovanili e le attivita' sportive,
previa  intesa  in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281,  e  successive
modificazioni.

  566.  Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,   presso   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

  567.  Per  la  promozione  e la realizzazione di interventi per gli
eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale, fra cui i Campionati
mondiali  maschili  di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010,
la   dotazione  del  Fondo  per  gli  eventi  sportivi  di  rilevanza
internazionale,  istituito  con l'articolo 1, comma 1291, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, e' incrementata di ulteriori 3 milioni di
euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

  568.  Il  contributo al Comitato italiano paraolimpico (CIP) di cui
all'articolo 1,  comma 580,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato  di  2  ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1
ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

  569.   Le   amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione  degli  istituti  e  scuole  di ogni ordine e grado, delle
istituzioni  educative  e  delle  istituzioni universitarie, inviano,
entro  il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli
anni  successivi,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze un
prospetto  contenente  i  dati  relativi  alla previsione annuale dei
propri  fabbisogni  di beni e servizi, per il cui acquisto si applica
il  codice  di  cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
conformemente  alle  modalita'  e  allo schema pubblicati sul portale
degli  acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e
di Consip Spa.

  570.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, avvalendosi di
Consip  Spa,  individua,  sulla  base  delle  informazioni  di cui al
comma 569  e  dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al
comma 569,  per  gli  anni 2005-2007, acquisiti tramite il sistema di
contabilita' gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi
informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile
per  il  soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle
attivita' da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo
delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali
della singola amministrazione, nonche' dei dati di consuntivo.

  571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai
sensi  del  comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni
di  cui  al  comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale
degli  acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e
di  Consip  Spa,  quali  utili  strumenti  di  supporto  e modelli di
comportamento   secondo   canoni  di  efficienza,  nell'attivita'  di
programmazione  degli  acquisti di beni e servizi e nell'attivita' di
controllo  di  cui  all'articolo 4  del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.

  572. In relazione ai parametri di prezzo-qualita' di cui al comma 3
dell'articolo 26  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero
dell'economia  e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, predispone e
mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di
supporto  per  la  valutazione  della  comparabilita'  del bene e del
servizio  e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione
di una misura minima e massima degli stessi.

  573.   Per   raggiungere   gli   obiettivi  di  contenimento  e  di
razionalizzazione   della   spesa  pubblica,  fermo  restando  quanto
previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui
all'articolo 3,  comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n. 163,  possono  ricorrere  per  l'acquisto di beni e
servizi   alle   convenzioni   stipulate   da  Consip  Spa  ai  sensi
dell'articolo 26  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto
dei principi di tutela della concorrenza.

  574.  Fermo  restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge
23  dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e  dall'articolo 1,  commi 449  e  450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, sulla base dei
prospetti  contenenti  i dati di previsione annuale dei fabbisogni di
beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo
di  ogni  anno,  con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti
d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del
valore  complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e
dei  servizi  ed  il  livello di aggregazione della relativa domanda,
nonche'   le  tipologie  dei  beni  e  dei  servizi  non  oggetto  di
convenzioni  stipulate  da Consip Spa per le quali le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole
di   ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle
istituzioni  universitarie,  sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,
in   qualita'   di  stazione  appaltante  ai  fini  dell'espletamento
dell'appalto  e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi
telematici.

  575.  Le dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di
previsione  dei  Ministeri,  concernenti spese per consumi intermedi,
non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare
in  misura  tale  da realizzare complessivamente una riduzione di 545
milioni  di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009
e  900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione
sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.

  576.  Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento
di     programmazione     economico-finanziaria     una     relazione
sull'applicazione  delle  misure  di  cui  ai  commi da  569  a 575 e
sull'entita' dei risparmi conseguiti.

  577.  Al  fine  di  garantire una piu' incisiva azione di gestione,
controllo  e  supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema
pubblico   di   connettivita'   (SPC),   il   Centro   nazionale  per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi
di  cui  all'articolo 86,  comma 2,  del  codice dell'amministrazione
digitale,  di  cui  al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino
alla  scadenza  dei  contratti-quadro  stipulati  con  gli  operatori
vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal
comma 585.

  578.  Al  fine  di  promuovere  e  sostenere la realizzazione delle
infrastrutture  centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le
componenti  del  SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle
infrastrutture  applicative,  le  regioni  e  gli enti locali, per la
parte  di  rispettiva  competenza,  definiscono,  di  concerto con il
CNIPA,  le  componenti  progettuali  tecniche e organizzative del SPC
nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei
livelli   di   responsabilita',   dei  tempi  e  delle  modalita'  di
attuazione,  nonche'  dell'ammontare  del relativo onere finanziario.
Qualora  la  realizzazione  del  programma  comporti l'ampliamento di
infrastrutture  nazionali  gia'  disponibili,  i  relativi costi sono
individuati nello stesso programma.

  579.  Nell'ambito del programma sono altresi' individuati i servizi
di   cooperazione   applicativa   di   interesse   nazionale  che  le
amministrazioni si impegnano a realizzare.

  580.  Il  programma,  sentita la Commissione di cui all'articolo 80
del  citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e' approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione.

  581.  Il  CNIPA  sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla
base  delle  indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del
citato  codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che
lo approva in via definitiva.

  582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrita', anche ai
sensi   dell'articolo 51   del   citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  7  marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in
materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto
legislativo  30  giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del
patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1  del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al
fine  di  garantire  la  disponibilita'  e la continuita' dei servizi
erogati  dalle  stesse  amministrazioni,  il  CNIPA identifica idonee
soluzioni  tecniche  e  funzionali  riguardanti, in generale, diverse
amministrazioni,  atte  a  garantire la salvaguardia dei dati e delle
applicazioni informatici nonche' la continuita' operativa dei servizi
informatici  e  telematici, anche in caso di disastri e di situazioni
di emergenza.

  583.  Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui
al comma 582, indice conferenze di servizi.

  584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge
23  dicembre  2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorche' confluiti
nel   fondo  di  riserva  di  cui  all'articolo 12  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003,
restano  prioritariamente  destinati al completamento delle attivita'
di  informatizzazione  della  normativa  statale  vigente  e  in  via
residuale  alle  restanti  attivita'  di  cui al presente comma. Tali
stanziamenti  sono  incrementati  di  500.000 euro per ciascuno degli
anni  2008,  2009  e 2010. Le finalita' di cui al citato articolo 107
della  legge  n. 388  del  2000  si  estendono  al  coordinamento dei
programmi  di  informatizzazione e di classificazione della normativa
regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea
delle  classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e
all'adozione  di  linee guida per la promulgazione e la pubblicazione
telematica  degli  atti  normativi  nella prospettiva del superamento
dell'edizione  a  stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui
al  presente  comma sono  realizzati in conformita' alle disposizioni
del  citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
e  successive  modificazioni.  La  loro  attuazione  presso  tutte le
amministrazioni  pubbliche e' coordinata da un responsabile designato
per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai
Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
assicurando   il   collegamento   con   le  attivita'  in  corso  per
l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e
con  le attivita' delle amministrazioni centrali dello Stato relative
alla  pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei
criteri  per  la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione
dei  medesimi  programmi  partecipano  rappresentanti  della Corte di
cassazione,  del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale,
rappresentanti   designati  dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
assemblee  legislative  delle regioni e delle province autonome. Puo'
essere   istituita   una  segreteria  tecnica.  Ai  componenti  della
segreteria   non   e'   corrisposta  alcuna  ulteriore  indennita'  o
emolumento.  Il coordinatore delle attivita' di cui al presente comma
trasmette   al  Parlamento  una  relazione  annuale  sullo  stato  di
attuazione dei programmi.

  585.  Per  l'attuazione  dei  commi da 577 a 584 e' autorizzata una
spesa  pari  a  10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di
euro  per  l'anno  2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo
restando  quanto  previsto  dal  comma 584  per l'utilizzazione degli
importi  da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e
le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e
i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

  586.  Al  fine  di  migliorare  l'utilizzazione  delle risorse e di
recare  maggiori  benefici ai cittadini ed agli operatori di settore,
e'  istituito,  presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un
fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione
di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una
dotazione  di  6  milioni  di  euro  per  ciascun  anno  del triennio
2008-2010.  Il  fondo  e' finalizzato alla realizzazione dei seguenti
interventi:
   a) acquisizione  da  parte  dell'Agenzia delle entrate di immobili
adiacenti  ad  uffici  delle  entrate  gia'  esistenti,  al  fine  di
concentrare  tutti  gli  uffici  finanziari  in  un  unico  complesso
immobiliare per dare vita al Polo finanziario;
   b) trasferimento  degli  uffici giudiziari nell'edificio di Piazza
del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al
Polo giudiziario.

  587.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro  della  giustizia, individua, con decreto, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita' e
le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.

  588.   A   decorrere  dall'anno  2008  la  cilindrata  media  delle
autovetture  di  servizio  assegnate in uso esclusivo e non esclusivo
nell'ambito  delle  magistrature e di ciascuna amministrazione civile
dello  Stato  non puo' superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo
dal  computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della
sicurezza pubblica e della protezione civile.

  589.   Il   Centro   nazionale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione   (CNIPA)  effettua,  anche  a  campione,  azioni  di
monitoraggio  e  verifica  del  rispetto  delle  disposizioni  di cui
all'articolo 47  del  codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
nonche'   delle   disposizioni   in   materia  di  posta  elettronica
certificata.  Il  mancato  adeguamento  alle predette disposizioni in
misura  superiore  al  50  per  cento del totale della corrispondenza
inviata,   certificato   dal   CNIPA,   comporta,  per  le  pubbliche
amministrazioni  dello  Stato, comprese le aziende ed amministrazioni
dello  Stato  ad  ordinamento  autonomo,  e per gli enti pubblici non
economici   nazionali,   la   riduzione,  nell'esercizio  finanziario
successivo,  del  30  per  cento delle risorse stanziate nell'anno in
corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

  590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' attuative del comma 589.

  591.  All'articolo 78  del codice dell'amministrazione digitale, di
cui  al  citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
  "2-bis.  Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e  le  istituzioni  universitarie,  nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 449,  secondo  periodo,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono  tenute,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire
dalla  scadenza  dei  contratti relativi ai servizi di fonia in corso
alla  data  predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo
Internet"  (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettivita' o da
analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.
  2-ter.  Il  CNIPA  effettua  azioni  di monitoraggio e verifica del
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
  2-quater.  Il  mancato  adeguamento  alle  disposizioni  di  cui al
comma 2-bis   comporta   la   riduzione,  nell'esercizio  finanziario
successivo,  del  30  per  cento delle risorse stanziate nell'anno in
corso per spese di telefonia".

  592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e  con  il  Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro  due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  stabilite  le  modalita'  attuative  dei  commi 2-bis,  2-ter e
2-quater  dell'articolo 78  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

  593.  In  relazione  a  quanto  previsto  dai  commi 591  e 592, le
dotazioni delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
dei   Ministeri   concernenti   spese   postali  e  telefoniche  sono
rideterminate  in  maniera  lineare  in  misura  tale  da  realizzare
complessivamente  una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008,
12  milioni  di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere
dal  2010.  Le  altre  pubbliche  amministrazioni  dovranno  altresi'
adottare  misure  di  contenimento  delle  suddette  spese al fine di
realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a
18  milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno
2009  e  a  272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire
l'effettivo  conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di
accertamento  di  minori  economie,  si  provvede alle corrispondenti
riduzioni  dei  trasferimenti  statali  nei confronti delle pubbliche
amministrazioni inadempienti.

  594.  Ai  fini  del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie    strutture,    le    amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001,
n. 165,  adottano  piani  triennali  per  l'individuazione  di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
   a) delle  dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano
le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
   b) delle  autovetture  di  servizio, attraverso il ricorso, previa
verifica  di  fattibilita',  a  mezzi alternativi di trasporto, anche
cumulativo;
   c) dei   beni  immobili  ad  uso  abitativo  o  di  servizio,  con
esclusione dei beni infrastrutturali.

  595.  Nei  piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresi'
indicate   le   misure  dirette  a  circoscrivere  l'assegnazione  di
apparecchiature  di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale
debba  assicurare,  per  esigenze  di  servizio,  pronta  e  costante
reperibilita'  e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento
delle  particolari  attivita'  che ne richiedono l'uso, individuando,
nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati
personali,  forme  di  verifica,  anche a campione, circa il corretto
utilizzo delle relative utenze.

  596.  Qualora  gli  interventi  di  cui  al comma 594 implichino la
dismissione  di  dotazioni  strumentali,  il piano e' corredato della
documentazione  necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione
in termini di costi e benefici.

  597.  A  consuntivo  annuale,  le  amministrazioni  trasmettono una
relazione  agli  organi di controllo interno e alla sezione regionale
della Corte dei conti competente.

  598.  I  piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con
le  modalita'  previste  dall'articolo 11  del decreto legislativo 30
marzo     2001,     n. 165,    e    dall'articolo 54    del    codice
dell'amministrazione  digitale,  di cui al citato decreto legislativo
n. 82 del 2005.

  599.  Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri
e  modalita'  definiti  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  da  adottare,  sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
all'esito  della  ricognizione  propedeutica  alla adozione dei piani
triennali   di  cui  alla  lettera  c)  del  comma 594  provvedono  a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
a:
   a) i  beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione
dei  beni  infrastrutturali,  sui  quali  vantino  a qualunque titolo
diritti   reali,   distinguendoli   in   base   al  relativo  titolo,
determinandone  la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali
proventi  annualmente  ritratti dalla cessione in locazione o in ogni
caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore
di terzi;
   b) i  beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione
dei  beni  infrastrutturali,  dei quali abbiano a qualunque titolo la
disponibilita',   distinguendoli   in   base  al  relativo  titolo  e
determinandone  la consistenza complessiva, nonche' quantificando gli
oneri   annui  complessivamente  sostenuti  a  qualunque  titolo  per
assicurarne la disponibilita'.

  600.  Le  regioni,  le  province  autonome  e gli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti,
gli  atti  di  rispettiva  competenza  al  fine di attuare i principi
fondamentali  di  coordinamento della finanza pubblica desumibili dai
commi da 588 a 602.

  601.  All'articolo 4  del  decreto  legislativo  12  febbraio 1993,
n. 39,   le   parole:   "quattro  membri",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "due membri".

  602.   Fino   al   2   agosto   2009  l'organo  collegiale  di  cui
all'articolo 4,  comma 2,  del decreto legislativo n. 39 del 1993, e'
costituito  dal  presidente e da tre membri; fino alla predetta data,
ai  fini  delle  deliberazioni,  in  caso di parita' di voti, prevale
quello del presidente.

  603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione
dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:
   a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della
Repubblica  di  Torino,  La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo.
Contestualmente:  il  tribunale  militare  e  la  procura militare di
Verona  assumono  la  competenza  territoriale  relativa alle regioni
Valle  d'Aosta,  Piemonte,  Liguria,  Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Veneto,  Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare
e  la  procura  militare  di Roma assumono la competenza territoriale
relativa  alle  regioni  Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio, Abruzzo e
Sardegna;  il  tribunale  militare  e  la  procura militare di Napoli
assumono  la  competenza  territoriale  relativa alle regioni Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
   b) sono  soppresse  le sezioni distaccate di Verona e Napoli della
corte  militare  d'appello e i relativi uffici della procura generale
militare della Repubblica;
   c) il  ruolo  organico  dei  magistrati  militari  e'  fissato  in
cinquantotto  unita'. I magistrati militari fuori ruolo alla data del
28  settembre  2007  sono  considerati  in soprannumero riassorbibile
nello stesso ruolo.

  604. Per le stesse finalita' di cui al comma 603, a decorrere dalle
prime  elezioni  per  il  rinnovo  del  Consiglio  della magistratura
militare  che  si  terranno  dopo  l'entrata in vigore della presente
legge,  i  componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1,
lettere  c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti,
rispettivamente,  da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni
di  cassazione,  e  da  due  ad  uno,  che assume le funzioni di vice
presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica
e'  conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio
di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione
rispetto a quella attuale.

  605.  I  procedimenti  pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici
giudiziari  militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o
dalla  corte  militare  d'appello che ne assorbe la competenza, senza
avviso   alle  parti.  L'udienza  fissata  in  data  successiva  alla
soppressione  degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende
fissata  davanti  al tribunale o alla corte militare d'appello che ne
assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui
agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del
codice  di  procedura  penale provvede la corte militare d'appello in
diversa composizione.

  606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) il ruolo organico della magistratura ordinaria e' rideterminato
in 10.151 unita';
   b) il  numero  di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione
organica  di  cui  al  comma 603  transita  in magistratura ordinaria
secondo le seguenti modalita' e criteri: nell'ordine di scelta per il
transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello
di  tutti  i  magistrati  militari  in  ruolo al 28 settembre 2007; i
magistrati  militari  che  transitano in magistratura ordinaria hanno
diritto  ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in
soprannumero  riassorbibile,  ad  un ufficio giudiziario nella stessa
sede  di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una
delle    citta'   sede   di   corte   d'appello   con   conservazione
dell'anzianita' e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti
a  quelle  svolte  in precedenza con esclusione di quelle direttive e
semidirettive  eventualmente  ricoperte; nell'ambito del procedimento
di  trasferimento  a  domanda  dei  magistrati  militari  viene  data
precedenza  ai  magistrati  militari  in  servizio  presso gli uffici
giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del
procedimento   di  trasferimento  a  domanda  permangano  esuberi  di
magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i
trasferimenti   dei   medesimi  magistrati  in  ruolo  sono  disposti
d'ufficio   partendo   dall'ultima  posizione  di  ruolo  organico  e
trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso
gli  uffici  giudiziari  soppressi;  i  suddetti  trasferimenti sia a
domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del
Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme
deliberazione   del  Consiglio  della  magistratura  militare  e  del
Consiglio  superiore della magistratura; i magistrati militari di cui
all'ultimo  periodo  della lettera c) del comma 603 hanno facolta' di
esercitare  l'interpello  per  il  transito in magistratura ordinaria
all'atto del rientro in ruolo;
   c) con  decreto  del  Ministro  della giustizia, di concerto con i
Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un
contingente  di  dirigenti  e di personale civile del Ministero della
difesa  non  inferiore  alla  meta'  di quello impiegato negli uffici
giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei
ruoli  del  Ministero  della  giustizia con contestuale riduzione del
ruolo  del  Ministero  della  difesa  e  vengono  definiti  criteri e
modalita'  dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni
legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente
all'esperimento  di  mobilita'  di  tipo  volontario  i trasferimenti
possono essere disposti d'ufficio.

  607.  Sono  rideterminate,  entro  il  28  febbraio 2008, le piante
organiche  degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data
di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della
equiparazione  di  funzioni  tra i magistrati militari e i magistrati
ordinari  e,  in  prima applicazione delle nuove piante organiche, e'
possibile   provvedere   al   trasferimento   d'ufficio,   anche  con
assegnazione  a  diverse  funzioni, dei magistrati non interessati al
trasferimento  nei  ruoli  del Ministero della giustizia, comunque in
esubero  rispetto  alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai
trasferimenti  disposti  in  applicazione  del  presente  comma e del
comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento
giudiziario,  di  cui  al  regio  decreto  30  gennaio 1941, n. 12, e
successive modificazioni.

  608.  Alla  legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti
modificazioni:
   a) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte
di  cassazione  e'  composto  dal procuratore generale militare della
Repubblica  e  da  due  sostituti  procuratori  generali militari. Il
procuratore  generale militare e' scelto tra i magistrati che abbiano
esercitato,  per  almeno  4  anni,  funzioni  direttive  giudicanti o
requirenti  di  primo  o  di  secondo  grado o funzioni requirenti di
legittimita'";
   b) l'articolo 11 e' abrogato.

  609.  All'articolo 1  della legge n. 561 del 1988 sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) al  comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "uno di essi
e' eletto dal Consiglio vice presidente";
   b) al comma 2, primo periodo, e' soppressa la parola: "eletto";
   c) al  comma 4,  le  parole: "sei componenti, di cui tre elettivi"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "cinque  componenti,  di  cui tre
elettivi".

  610.  Il  termine  di  centottanta  giorni  di  cui all'articolo 5,
comma 3,   della  legge  30  luglio  2007,  n. 111,  decorre  per  la
magistratura  militare  dalla rideterminazione delle piante organiche
di cui al comma 607.

  611.  Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a
610  non  derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   proprio   decreto,  le  variazioni  necessarie  in
diminuzione   sugli  stanziamenti  del  Ministero  della  difesa,  in
relazione  al  decremento degli organici di magistrati e di personale
amministrativo,  e  in  aumento  sui  corrispondenti stanziamenti del
Ministero   della   giustizia,   in  relazione  all'incremento  degli
organici.

  612.  All'articolo 262  del  codice  di  procedura  penale, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Trascorsi  cinque  anni dalla data della sentenza non piu'
soggetta  ad  impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne
e'   stata   disposta   la  confisca  e  nessuno  ne  ha  chiesto  la
restituzione,  reclamando  di  averne  diritto,  sono  devolute  allo
Stato".

  613.  All'articolo 676  del codice di procedura penale, al comma 1,
dopo  le  parole:  "alla  confisca  o  alla  restituzione  delle cose
sequestrate"  sono  inserite  le  seguenti:  "o alla devoluzione allo
Stato  delle  somme  di  denaro  sequestrate ai sensi del comma 3-bis
dell'articolo 262".

  614.  Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e
la  diffusione  del  processo  telematico  nell'ambito  degli  uffici
giudiziari.

  615.  A  decorrere dall'anno 2008, non si da' luogo alle iscrizioni
di   stanziamenti   negli   stati  di  previsione  dei  Ministeri  in
correlazione  a  versamenti  di  somme all'entrata del bilancio dello
Stato  autorizzate  dai  provvedimenti  legislativi di cui all'elenco
n. 1  allegato  alla  presente legge, ad eccezione degli stanziamenti
destinati  a finanziare le spese della categoria 1 "redditi da lavoro
dipendente".

  616.  In  relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di
previsione  dei  Ministeri  di  cui  al medesimo comma sono istituiti
appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel
rispetto   delle   finalita'   stabilite  dalle  stesse  disposizioni
legislative.

  617.  A  decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al
comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti
riassegnabili  nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del
bilancio  dello  Stato.  L'utilizzazione  dei fondi e' effettuata dal
Ministro  competente,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e
delle   finanze,   in  considerazione  dell'andamento  delle  entrate
versate.  La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base
all'andamento  dei  versamenti  riassegnabili  effettuati entro il 31
dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun
anno  un  risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di
euro.

  618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili  utilizzati  dalle  amministrazioni  centrali  e periferiche
dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5
per  cento  e,  a  decorrere  dal 2009, la misura del 3 per cento del
valore  dell'immobile  utilizzato.  Detto  limite di spesa e' ridotto
all'1  per  cento  nel  caso  di  esecuzione  di  interventi  di sola
manutenzione  ordinaria.  Per  gli  immobili in locazione passiva, e'
ammessa  la  sola  manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1
per  cento  del  valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del
presente  comma devono  conseguire  economie  di spesa, in termini di
indebitamento  netto,  non  inferiori  a  euro 650 milioni per l'anno
2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno
2010.

  619.  Le  spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al
comma 618  devono  essere effettuate esclusivamente con imputazione a
specifico   capitolo,   anche  di  nuova  istituzione,  appositamente
denominato,  rispettivamente  di  parte corrente e di conto capitale,
iscritto   nella   pertinente   unita'  previsionale  di  base  della
amministrazione  in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati
alle predette finalita'. Il Ministro competente e' autorizzato, a tal
fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

  620.  L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede
a  determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento
le  amministrazioni  ai  fini  dell'applicazione  del  comma 618  e a
renderlo  pubblico  anche mediante inserimento in apposita pagina del
sito web dell'Agenzia stessa.

  621. Il Ministro competente puo' richiedere una deroga ai limiti di
cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di
sopravvenute ed eccezionali esigenze.

  622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti
ai   fondi   immobiliari  costituiti  ai  sensi  dell'articolo 9  del
decreto-legge    25   settembre   2001,   n. 351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

  623.  A  decorrere  dall'anno  2008  gli enti ed organismi pubblici
inseriti    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica
amministrazione  individuati  dall'ISTAT  ai  sensi  dell'articolo 1,
comma 5,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli
enti  territoriali  e  locali  e  degli  enti da essi vigilati, delle
aziende  sanitarie ed ospedaliere, nonche' degli istituti di ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico, si adeguano ai principi di cui ai
commi da  615  a  626,  riducendo  le  proprie  spese di manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  in  modo  tale  da  rispettare  i limiti
previsti  ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo
delle  predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse
rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da
615  a  626,  e'  versata  annualmente all'entrata del bilancio dello
Stato  entro  il  30  giugno.  Gli  organi  interni di revisione e di
controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

  624.  Il  fabbisogno  di personale e le relative risorse economiche
del  CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante
obiettivi,  attivita' e risultati attesi aggiornato annualmente e nei
limiti  della  dotazione  organica  stabilita  con  il regolamento di
organizzazione  dello stesso CNIPA. Il piano e' approvato con decreto
del   Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

  625.  Il  comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e' abrogato.

  626.  Il  comma 7  dell'articolo 1  della  legge  23 dicembre 2005,
n. 266, e' abrogato.

  627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale
connessa  al  nuovo  modello  delle  Forze  armate,  conseguito  alla
sospensione  del  servizio  obbligatorio  di leva, il Ministero della
difesa    predispone,    con    criteri    di   semplificazione,   di
razionalizzazione   e  di  contenimento  della  spesa,  un  programma
pluriennale  per  la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di
alloggi  di  servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge
18 agosto 1978, n. 497.

  628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627,
il Ministero della difesa:
   a) procede  all'individuazione  di  tre  categorie  di  alloggi di
servizio:
  1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui
svolge  particolari  incarichi  di  servizio  richiedenti la costante
presenza del titolare nella sede di servizio;
  2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in
ragione delle esigenze di mobilita' e abitative;
  3)  alloggi  da  assegnare  con possibilita' di opzione di acquisto
mediante riscatto;
   b) provvede  all'alienazione  della  proprieta',  dell'usufrutto o
della  nuda  proprieta'  di alloggi non piu' funzionali alle esigenze
istituzionali,  in numero non inferiore a tremila, compresi in interi
stabili  da  alienare  in  blocco,  con  diritto di prelazione per il
conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per
il  personale  militare  e  civile  del  Ministero  della  difesa non
proprietario  di  altra  abitazione  nella  provincia,  con prezzo di
vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella
misura  massima  del  25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo
conto  del  reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori
di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta
perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli
alloggi  dei  conduttori delle unita' immobiliari e delle vedove, con
basso   reddito   familiare,   non  superiore  a  quello  determinato
annualmente  con  il  decreto  ministeriale  di  cui  all'articolo 9,
comma 7,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti
familiari  portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in
vigore  all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT.
Gli  acquirenti  degli  alloggi  non  possono  rivenderli prima della
scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti
dalle  alienazioni  sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere riassegnati in apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della difesa;
   c) puo'  avvalersi,  ai  fini  di  accelerare  il  procedimento di
alienazione,  tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio,
dell'attivita'  di  tecnici  dell'Agenzia del demanio ed e' esonerato
dalla  consegna  dei  documenti  previsti  dalle vigenti disposizioni
normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la
stipula  dei  contratti  di  alienazione  di  cui  alla  lettera  b),
sostituiti da apposita dichiarazione;
   d) puo'  procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli
articoli  153  e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n. 163,  e  successive modificazioni, con le modalita'
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  19  aprile  2005,  n. 170,  prevedendo,  a  tal  fine, la
possibilita' di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso
non  piu'  necessari  ai fini istituzionali, individuati d'intesa con
l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai
sensi  dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n. 326,  e  successive  modificazioni, nonche' la destinazione
della  totalita'  dei  canoni degli alloggi di servizio realizzati in
attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine
della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle
vigenti  disposizioni  normative  in  materia di riparto dei proventi
derivanti  dai  canoni di concessione degli alloggi di servizio delle
Forze armate.

  629.  Il  Ministro  della  difesa,  entro  otto  mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, adotta il regolamento di
attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui
al  comma 627,  ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della legge 23
agosto  1988, n. 400. Sullo schema di regolamento e' sentito il COCER
e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

  630.   Fino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  al
comma 629,  sono  sospese  le  azioni  intese ad ottenere il rilascio
forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con
il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

  631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n. 326,  e' abrogato. Gli immobili originariamente individuati
per  essere  destinati  alle  procedure  di  vendita di cui al citato
decreto-legge  rimangono  nelle  disponibilita'  del  Ministero della
difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

  632.  All'articolo 4,  comma 4,  del  decreto  legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "A tali
amministrazioni  e'  fatto  divieto  di  istituire  uffici di diretta
collaborazione,  posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice
dell'ente".

  633.  Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici
di  diretta  collaborazione  istituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il
personale  appartenente  ai  ruoli  della  pubblica  amministrazione,
compresi i dirigenti, e' riassegnato secondo le procedure ordinarie.

  634.  Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di   ridurre   il   complesso  della  spesa  di  funzionamento  delle
amministrazioni   pubbliche,   di   incrementare  l'efficienza  e  di
migliorare  la  qualita'  dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare  entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le
riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e  del
Ministro  per  l'attuazione del programma di Governo, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e con il Ministro o i
Ministri   interessati,   sentite   le  organizzazioni  sindacali  in
relazione   alla   destinazione   del   personale,  sono  riordinati,
trasformati  o  soppressi  e messi in liquidazione, enti ed organismi
pubblici statali, nonche' strutture amministrative pubbliche statali,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) fusione  di  enti,  organismi  e  strutture  pubbliche comunque
denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o  complementari, con
conseguente   riduzione  della  spesa  complessiva  e  corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
   b) trasformazione   degli  enti  ed  organismi  pubblici  che  non
svolgono  funzioni  e  servizi  di  rilevante  interesse  pubblico in
soggetti   di   diritto  privato,  ovvero  soppressione  e  messa  in
liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla legge 4
dicembre  1956,  n. 1404,  e successive modificazioni, fermo restando
quanto   previsto  dalla  lettera  e)  del  presente  comma,  nonche'
dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002,  n. 63,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
   c) fusione,  trasformazione o soppressione degli enti che svolgono
attivita'  in  materie devolute alla competenza legislativa regionale
ovvero  attivita'  relative  a funzioni amministrative conferite alle
regioni o agli enti locali;
   d) razionalizzazione  degli organi di indirizzo amministrativo, di
gestione  e  consultivi  e  riduzione del numero dei componenti degli
organi  collegiali  almeno  del  30  per  cento,  con  salvezza della
funzionalita' dei predetti organi;
   e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione,
lo  Stato  risponde  delle  passivita'  nei  limiti dell'attivo della
singola  liquidazione  in  conformita'  alle norme sulla liquidazione
coatta amministrativa;
   f) abrogazione  delle  disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato
o  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  degli  enti  ed  organismi
pubblici  soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti
di diritto privato ai sensi della lettera b);
   g) trasferimento,   all'amministrazione   che  riveste  preminente
competenza  nella  materia,  delle  funzioni  di  enti,  organismi  e
strutture soppressi.

  635.  Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi
al  Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui
all'articolo 14,  comma 19,  della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il
parere  e'  espresso  entro  trenta giorni dalla data di trasmissione
degli  schemi  di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi
del  comma 23  del  medesimo  articolo 14.  Trascorso  tale  termine,
eventualmente    prorogato,    il    parere   si   intende   espresso
favorevolmente.

  636.  Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di
cui  all'allegato  A,  che non sono oggetto dei regolamenti di cui al
comma 634,  sono  soppressi  a far data dalla scadenza del termine di
cui   al  medesimo  comma 634.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
procedure  di  cui  ai  commi 634  e 635, e' stabilita l'attribuzione
delle  funzioni  degli  enti  soppressi  che  devono essere mantenute
all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed
e'   disciplinata   la   destinazione   delle   risorse  finanziarie,
strumentali e di personale degli enti soppressi.

  637.  Con  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, da
adottare  entro  sei  mesi  dalla  data  di  scadenza dei termini per
l'emanazione  dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con i Ministri interessati, e' disciplinata la destinazione
delle  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di personale degli enti
soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

  638.  Sugli  schemi  di decreto di cui al comma 637 e' acquisito il
parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Trascorso tale
termine, i decreti possono comunque essere adottati.

  639.  Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.

  640.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 28
della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad
eccezione  dei  commi 7,  9,  10  e  11.  Sono comunque fatti salvi i
regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

  641.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione
delle  norme  previste  dai  commi da  634  a  642  deve  derivare il
miglioramento   dell'indebitamento   netto   di  cui  all'articolo 1,
comma 483,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche
degli  effetti  in  termini  di  risparmio  di  spesa  derivanti  dai
regolamenti  emanati  in applicazione dell'articolo 28 della legge 28
dicembre  2001,  n. 448.  In caso di accertamento di minori economie,
rispetto  ai  predetti  obiettivi di miglioramento dell'indebitamento
netto,  si  applica  il  comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006.

  642.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati
e  posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici
di  educazione  femminile  di  cui al regio decreto 23 dicembre 1929,
n. 2392,  e  di  cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre
1931,  n. 1312,  e  successive modificazioni, che abbiano esaurito il
proprio  scopo  o  fine statutario o che non risultino piu' idonei ad
assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

      
                               Art. 3.

          (Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire;
         Contenimento e razionalizzazione delle spese valide
       per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali)

  1.  All'articolo 1  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 204 e' sostituito dal seguente:
  "204.   Al   fine  di  razionalizzare  gli  spazi  complessivi  per
l'utilizzo  degli  immobili  in uso governativo e di ridurre la spesa
relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell'economia  e delle finanze, con propri decreti, determina i piani
di  razionalizzazione  degli  spazi e di riduzione della spesa, anche
differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati  per  il  triennio  2008-2010  d'intesa  tra  l'Agenzia del
demanio  e  le  amministrazioni  centrali  e  periferiche,  usuarie e
conduttrici.  Tali  piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva  non  inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per
locazioni  passive  e  del  costo  d'uso  equivalente  degli immobili
utilizzati  per  l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7
per cento e 6 per cento per gli anni successivi";
   b) il comma 206 e' sostituito dal seguente:
  "206.  In  sede  di  prima applicazione, il costo d'uso dei singoli
immobili  di  proprieta'  statale  in  uso alle amministrazioni dello
Stato  e'  determinato  in  misura  pari  al  50 per cento del valore
corrente  di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti
dall'Osservatorio  del  mercato immobiliare, praticati nella zona per
analoghe  attivita'; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale e'
incrementata  annualmente  di  un  ulteriore  10  per  cento  fino al
raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato";
   c) al   comma 207,   la  parola:  "possono"  e'  sostituita  dalla
seguente: "devono";
   d) al  comma 208,  le parole: "nell'atto di indirizzo di cui" sono
soppresse.

  2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa,
in  termini  di  indebitamento  netto, non inferiori a 140 milioni di
euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010.

  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n. 222,  e successive modificazioni,
relativamente  alla  quota  destinata  allo Stato dell'otto per mille
dell'imposta   sul   reddito   delle   persone  fisiche  (IRPEF),  e'
incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

  4.  Al  comma 1237  dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296,  le  parole:  "250  milioni  di  euro"  sono sostituite dalle
seguenti: "400 milioni di euro".

  5.  Per  l'anno  finanziario  2008,  fermo  quanto  gia' dovuto dai
contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una  quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del
credito  d'imposta  per  redditi  prodotti  all'estero  e degli altri
crediti d'imposta spettanti, e' destinata, nel limite dell'importo di
cui  al  comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti
finalita':
   a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di  cui  all'articolo 10  del  decreto  legislativo  4 dicembre 1997,
n. 460,  e  successive  modificazioni,  nonche' delle associazioni di
promozione  sociale  iscritte  nei  registri  nazionale,  regionali e
provinciali  previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
7  dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza
scopo  di  lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di
cui  all'articolo 10,  comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
   b) finanziamento   agli   enti   della   ricerca   scientifica   e
dell'universita';
   c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

  6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere,
entro  un  anno  dalla  ricezione  delle  somme ad essi destinate, un
apposito  e  separato  rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una   relazione   illustrativa,  in  modo  chiaro  e  trasparente  la
destinazione delle somme ad essi attribuite.

  7.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale, del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di  richiesta, le liste dei
soggetti  ammessi  al  riparto e le modalita' del riparto delle somme
stesse  nonche' le modalita' e i termini del recupero delle somme non
rendicontate ai sensi del comma 6.

  8.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi da 5 a 7 e' autorizzata la
spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

  9.  Al  fine  di  consentire  un'efficace e tempestiva gestione del
processo  finalizzato  all'erogazione  da  parte  del Ministero della
solidarieta'  sociale  dei  contributi  del cinque per mille relativi
agli  anni  finanziari  2006  e  2007,  sono stanziati 500.000 euro a
valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 10.

  10.  Al  comma 1235  dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo le parole: "parti sociali" sono aggiunte le seguenti: "e
alla  copertura  degli  oneri necessari alla liquidazione agli aventi
diritto   delle  quote  del  cinque  per  mille  relative  agli  anni
finanziari 2006 e 2007".

  11.  Per lo svolgimento dell'attivita' di erogazione dei contributi
di  cui  al  comma 9  il  Ministero  della  solidarieta' sociale puo'
stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

  12.  Fatto  salvo  quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460,
461,   462   e   463,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  le
amministrazioni  pubbliche  statali  che  detengono,  direttamente  o
indirettamente,     il    controllo    di    societa',    ai    sensi
dell'articolo 2359,  primo  comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  nelle forme previste dalla vigente normativa, anche
attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:
   a) ridurre  il numero dei componenti degli organi societari a tre,
se  composti  attualmente  da  piu'  di cinque membri, e a cinque, se
composti attualmente da piu' di sette membri;
   b) prevedere,  per  i  consigli  di  amministrazione o di gestione
costituiti  da  tre  componenti,  che al presidente siano attribuite,
senza  alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore
delegato;
   c) sopprimere   la   carica   di   vice  presidente  eventualmente
contemplata  dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia
mantenuta   esclusivamente  quale  modalita'  di  individuazione  del
sostituto  del  presidente in caso di assenza o di impedimento, senza
titolo a compensi aggiuntivi;
   d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti
degli   organi   societari,   ove   esistenti,  nonche'  limitare  la
costituzione  di  comitati  con  funzioni consultive o di proposta ai
casi strettamente necessari.

  13.  Le  modifiche  statutarie  hanno effetto a decorrere dal primo
rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

  14.  Nelle  societa'  di  cui al comma 12 in cui le amministrazioni
statali detengono il controllo indiretto, non e' consentito nominare,
nei  consigli  di amministrazione o di gestione, amministratori della
societa'  controllante,  a  meno che non siano attribuite ai medesimi
deleghe  gestionali  a carattere permanente e continuativo ovvero che
la  nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla societa'
controllata   particolari  e  comprovate  competenze  tecniche  degli
amministratori  della  societa'  controllante.  Nei  casi  di  cui al
presente  comma gli  emolumenti  rivenienti dalla partecipazione agli
organi  della  societa'  controllata  sono  comunque  riversati  alla
societa' controllante.

  15.  Le  societa'  di  cui  ai  commi da  12  a 18 adottano, per la
fornitura  di  beni  e  servizi,  parametri  di  qualita' e di prezzo
rapportati   a   quelli   messi   a   disposizione   delle  pubbliche
amministrazioni  dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni
dell'eventuale   scostamento   da  tali  parametri,  con  particolare
riguardo  ai  casi  in  cui  le  societa'  stesse siano soggette alla
normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

  16.  Le  disposizioni  dei  commi da  12 a 18 non si applicano alle
societa'  quotate in mercati regolamentati, nonche', relativamente al
comma 12,  lettera b), alle societa' di cui all'articolo 1, commi 459
e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  17.  Ai  fini  di  quanto  disciplinato  dai commi da 12 a 18, alle
societa'  di  cui  all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296,  continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto
comma 729, nonche' le altre ad esse relative contenute nella medesima
legge n. 296 del 2006.

  18.  I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche
amministrazioni   di   cui   all'articolo 1,   comma 2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla
data  di  pubblicazione  del  nominativo del consulente, dell'oggetto
dell'incarico   e   del  relativo  compenso  sul  sito  istituzionale
dell'amministrazione stipulante.

  19.   E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001,
n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti
aventi  ad  oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente
ai  medesimi  contratti,  di  sottoscrivere  compromessi. Le clausole
compromissorie  ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli
e   la   loro  sottoscrizione  costituisce  illecito  disciplinare  e
determina  responsabilita'  erariale  per i responsabili dei relativi
procedimenti.

  20.  Le  disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle societa'
interamente  possedute  ovvero  partecipate  maggioritariamente dalle
pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonche' agli enti
pubblici  economici  ed  alle  societa'  interamente possedute ovvero
partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

  21.  Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture
e  servizi  gia'  sottoscritti  dalle  amministrazioni  alla  data di
entrata  in  vigore  della presente legge e per le cui controversie i
relativi  collegi  arbitrali  non si sono ancora costituiti alla data
del  30  settembre  2007,  e'  fatto  obbligo  ai  soggetti di cui ai
commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facolta'
sia   prevista   nelle   clausole  arbitrali  inserite  nei  predetti
contratti;    dalla   data   della   relativa   comunicazione   opera
esclusivamente  la  giurisdizione  ordinaria.  I  collegi  arbitrali,
eventualmente  costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, decadono
automaticamente  e le relative spese restano integralmente compensate
tra le parti.

  22.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il
Ministro   delle  infrastrutture  ed  il  Ministro  della  giustizia,
provvede  annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti
per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23
affinche'  siano  corrispondentemente  ridotti  gli  stanziamenti, le
assegnazioni  ed  i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e
le  relative  risorse  siano riassegnate al Ministero della giustizia
per   il  miglioramento  del  relativo  servizio.  E  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  trasmette annualmente al Parlamento ed alla
Corte  dei  conti  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione delle
disposizioni dei commi da 19 a 23.

  23.  All'articolo 240  del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163,  dopo il comma 15 e'
inserito il seguente:
  "15-bis.  Qualora  i  termini  di  cui al comma 5 e al comma 13 non
siano   rispettati   a   causa   di  ritardi  negli  adempimenti  del
responsabile  del  procedimento  ovvero  della  commissione, il primo
risponde  sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale,
e  la  seconda  perde  qualsivoglia  diritto  al  compenso  di cui al
comma 10".

  24.  1  commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311,  e  successive  modificazioni,  sono abrogati. Le risorse non
impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

  25.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  le  residue  attivita'
dell'Agenzia  per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono
svolte,  entro  il termine di tre anni, da un commissario liquidatore
nominato  con  decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sentito  il Ministro dell'economia e delle
finanze.  Con  il  medesimo  decreto  sono  precisati  i  compiti del
commissario,  nonche'  le dotazioni di mezzi e di personale necessari
al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione
dell'Agenzia  Torino  2006. Le disponibilita' che residuano alla fine
della  gestione  liquidatoria  sono  versate all'entrata del bilancio
dello Stato.

  26.   La  destinazione  finale  degli  impianti  sportivi  e  delle
infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi
di  cui  all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e'  stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del
piano  stesso,  a  norma  dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata
legge n. 285 del 2000.

  27.   Al   fine  di  tutelare  la  concorrenza  e  il  mercato,  le
amministrazioni   di   cui   all'articolo 1,   comma 2,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165, non possono costituire societa'
aventi  per  oggetto attivita' di produzione di beni e di servizi non
strettamente  necessarie per il perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, ne' assumere o mantenere direttamente o indirettamente
partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  tali  societa'. E' sempre
ammessa   la  costituzione  di  societa'  che  producono  servizi  di
interesse  generale e l'assunzione di partecipazioni in tali societa'
da  parte  delle  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi
livelli di competenza.

  28.  L'assunzione  di  nuove partecipazioni e il mantenimento delle
attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera
motivata  in  ordine  alla  sussistenza  dei  presupposti  di  cui al
comma 27.

  29.  Entro  diciotto  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  le  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle
procedure  ad  evidenza  pubblica,  cedono  a  terzi le societa' e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

  30.   Le   amministrazioni   che,   nel   rispetto   del  comma 27,
costituiscono  societa'  o  enti,  comunque  denominati,  o  assumono
partecipazioni  in  societa',  consorzi  o  altri  organismi, anche a
seguito   di   processi   di   riorganizzazione,   trasformazione   o
decentramento,  adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli
effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  in misura adeguata alle
funzioni  esercitate  mediante  i soggetti di cui al presente comma e
provvedono   alla   corrispondente   rideterminazione  della  propria
dotazione organica.

  31.  Fino  al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione
di  cui  al  comma 30,  le  dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre
dell'anno    precedente    all'istituzione    o   all'assunzione   di
partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i
quali  alla  stessa data risultino in corso di espletamento procedure
di  reclutamento,  di  mobilita' o di riqualificazione del personale,
diminuito delle unita' di personale effettivamente trasferito.

  32.  I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle
amministrazioni  e  dei  soggetti  interessati dai processi di cui ai
commi 30  e  31  asseverano  il  trasferimento  delle risorse umane e
finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle
sezioni competenti della Corte dei conti.

  33.  A  decorrere  dall'anno  2008,  il Fondo per gli investimenti,
istituito  nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero
ai  sensi  dell'articolo 46  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
assegnato  alle  corrispondenti  autorizzazioni legislative confluite
nel  Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001
cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

  34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le
disponibilita'  dei  fondi  da ripartire per i trasferimenti correnti
per  le  imprese,  di  cui  ai  predetti  commi,  sono destinate alle
finalita'  di  cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3
della medesima legge n. 266 del 2005.

  35.  Il  comma 862  dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' sostituito dal seguente:
  "862.  Le  iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti
della  programmazione  negoziata,  non ancora completate alla data di
scadenza  delle  proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e
che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro  il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e' completata
entro i sei mesi successivi".

  36.  All'articolo 36,  terzo  comma,  del regio decreto 18 novembre
1923,   n. 2440,  le  parole:  "settimo  esercizio  successivo"  sono
sostituite dalle seguenti: "terzo esercizio successivo".

  37.  Con  cadenza  triennale,  a  partire  dall'anno 2008, e con le
modalita'  di  cui  al  comma 38;  si  provvede  all'analisi  ed alla
valutazione  dei  residui  passivi  propri  di  conto capitale di cui
all'articolo 275,  secondo  comma, lettera c), del regolamento di cui
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della
permanenza  dei  presupposti  indicati dall'articolo 20, terzo comma,
della legge 5 agosto 1978, n. 468.

  38.  Per le finalita' di cui al comma 37, il Ministro dell'economia
e   delle  finanze,  d'intesa  con  le  amministrazioni  interessate,
promuove  un  programma di ricognizione dei residui passivi di cui al
comma 37,  da  attuare  in  sede  di  Conferenza  permanente prevista
dall'articolo 9  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30
aprile,  con  l'individuazione  di quelli per i quali, non ricorrendo
piu'  i  presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovra' procedere
alla eliminazione.

  39.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  i  Ministri  interessati,  e' quantificato l'ammontare
degli  stanziamenti  in  conto  residui  da  eliminare  ai  sensi del
comma 38,  che  sono  conseguentemente  versati dalle amministrazioni
interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare
degli  stanziamenti  da  iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi
programmati  di  finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti
positivi  stimati  in  ciascun anno in termini di indebitamento netto
conseguenti  alla  eliminazione  dei  residui,  in  appositi fondi da
istituire  negli  stati  di previsione delle amministrazioni medesime
per  il  finanziamento  di  nuovi programmi di spesa o di quelli gia'
esistenti.  L'utilizzazione  dei  fondi  e'  disposta con decreti del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su proposta del Ministro
interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

  40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti
e  di  contabilita'  speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato,
inseriti   nell'elenco   del   conto   economico   consolidato  delle
amministrazioni  pubbliche,  non  possono effettuare prelevamenti dai
rispettivi  conti  aperti  presso  la Tesoreria dello Stato superiori
all'importo  cumulativamente  prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno  precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale
limite  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle
leggi   sull'ordinamento   degli   enti  locali  di  cui  al  decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti
del    Servizio   sanitario   nazionale,   il   Consiglio   nazionale
dell'economia  e  del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti
gestori  delle  aree  naturali  protette,  l'Istituto centrale per la
ricerca   scientifica   e  tecnologica  applicata  al  mare  (ICRAM),
l'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica (INFS), le autorita'
portuali,  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per i conti
relativi  alle  funzioni  trasferite  a  seguito della trasformazione
della  Cassa  depositi  e prestiti in societa' per azioni, le agenzie
fiscali  di  cui  all'articolo 57  del  decreto legislativo 30 luglio
1999,  n. 300,  ed  i  conti  accesi  ai  sensi dell'articolo 576 del
regolamento  di  cui  al  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, e
successive  modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi  di  politica  comunitaria,  i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge
27  dicembre  2002,  n. 289,  o  ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi  di  emergenza,  il  conto finalizzato alla ripetizione di
titoli  di  spesa  non  andati a buon fine, nonche' i conti istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento.

  41.   I   soggetti  interessati  possono  richiedere  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40
per  effettive  e  motivate  esigenze. L'accoglimento della richiesta
ovvero  l'eventuale  diniego,  totale  o  parziale,  e'  disposto con
determinazione  dirigenziale.  Le  eccedenze di spesa riconosciute in
deroga   devono   essere  riassorbite  entro  la  fine  dell'anno  di
riferimento,  fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli
oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

  42.  Il  mancato  riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al
comma 41   comporta   che,   nell'anno   successivo,  possono  essere
effettuate  solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati,   nonche'   le   spese  indifferibili  la  cui  mancata
effettuazione  comporta  un  danno.  I prelievi delle amministrazioni
periferiche  dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro
dell'economia e delle finanze.

  43.  Il  comma 593  dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' abrogato.

  44.  Il  trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a
carico  delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito
di   rapporti   di   lavoro   dipendente  o  autonomo  con  pubbliche
amministrazioni  statali  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165,  agenzie,  enti pubblici anche
economici,  enti  di  ricerca,  universita',  societa'  non quotate a
totale   o   prevalente   partecipazione  pubblica  nonche'  le  loro
controllate,  ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi
natura  nel  territorio  metropolitano,  non puo' superare quello del
primo  presidente  della  Corte  di  cassazione. Il limite si applica
anche   ai   magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ai
presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo
di  societa' non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle
attivita'  di  natura  professionale  e ai contratti d'opera, che non
possono  in  alcun  caso  essere  stipulati  con  chi ad altro titolo
percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi,
aventi  ad  oggetto  una  prestazione  artistica  o professionale che
consenta   di  competere  sul  mercato  in  condizioni  di  effettiva
concorrenza.  Nessun  atto  comportante spesa ai sensi dei precedenti
periodi  puo'  ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso
noto,  con  l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare
del    compenso,   attraverso   la   pubblicazione   sul   sito   web
dell'amministrazione  o  del soggetto interessato, nonche' comunicato
al  Governo  e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore
che  abbia  disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono
tenuti  al  rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a
dieci   volte   l'ammontare   eccedente   la   cifra  consentita.  Le
disposizioni  di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere
eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo
restando  quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni,
gli enti e le societa' di cui al primo e secondo periodo del presente
comma  per  i  quali  il  limite  trova applicazione sono tenuti alla
preventiva  comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per
le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  nel  limite  massimo  di  25  unita',  corrispondenti  alle
posizioni di piu' elevato livello di responsabilita'. Coloro che sono
legati  da  un  rapporto  di  lavoro  con  organismi  pubblici  anche
economici  ovvero  con  societa'  a  partecipazione  pubblica  o loro
partecipate,  collegate  e  controllate,  e  che sono al tempo stesso
componenti  degli  organi  di governo o di controllo dell'organismo o
societa'  con cui e' instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati
di  diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro
iscrizione  ai  competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai
fini  dell'applicazione  del  presente  comma  sono computate in modo
cumulativo  le  somme  comunque  erogate all'interessato a carico del
medesimo  o  di  piu'  organismi,  anche  nel  caso  di pluralita' di
incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla
Banca  d'Italia  e  alle  altre  autorita'  indipendenti  il presente
comma si  applica  limitatamente  alle  previsioni  di  pubblicita' e
trasparenza  per  le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori
al limite di cui al primo periodo del presente comma.

  45.  Per  la  Banca  d'Italia  e le altre autorita' indipendenti la
legge  di riforma delle stesse autorita' disciplina in via generale i
modi   di   finanziamento,   i  controlli  sulla  spesa,  nonche'  le
retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione
di  costi  e  contenimento  di  retribuzioni  ed emolumenti di cui al
comma 44.

  46.  Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le
autorita'  indipendenti,  ai soggetti cui non si applica il limite di
cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto
disposto  dallo stesso comma, non puo' comunque superare il doppio di
quello del primo presidente della Corte di cassazione.

  47.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 44  non  si  applicano ai
contratti  di  diritto  privato  in  corso alla data del 28 settembre
2007.  Se  il  superamento  dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva
dalla  titolarita'  di  uno  o  piu'  incarichi, mandati e cariche di
natura  non  privatistica,  o  da  rapporti  di  lavoro di natura non
privatistica  con  i  soggetti  di cui al primo e secondo periodo del
comma 44,  si  procede  alla  decurtazione  annuale  del  trattamento
economico  complessivo  di una cifra pari al 25 per cento della parte
eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46.
La  decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo.
Alla  medesima  decurtazione  si  procede  anche  nel  caso in cui il
superamento  del  limite  sia  determinato  dal cumulo con emolumenti
derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di
piu'  incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente
comma  opera  a  partire  dall'incarico,  carica  o mandato da ultimo
conferito.

  48.  Le  disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla
stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti
i  contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati
oltre la scadenza prevista.

  49.  A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48
si  applicano  senza  eccezione  le  prescrizioni  di  pubblicita'  e
trasparenza di cui al comma 44.

  50.  Tutte  le  retribuzioni  dirigenziali  e  i  compensi  per  la
conduzione  di  trasmissioni  di  qualunque  genere  presso  la  RAI-
Radiotelevisione   italiana  Spa  sono  rese  note  alla  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.

  51.  Il  primo,  il  secondo  e  il  terzo periodo dell'articolo 1,
comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle
fattispecie  gia'  disciplinate  dai periodi soppressi si applicano i
commi 44 e 45.

  52.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, sulla base di un
rapporto  di  analisi  e classificazione dell'insieme delle posizioni
interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione,  presenta  alle  Camere entro il 30
settembre  2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 44 a 51.

  53.  La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di
cui  al  comma 44  in sede di controllo successivo sulla gestione del
bilancio  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni.

  54.  All'articolo 1,  comma 127,  della  legge  23  dicembre  1996,
n. 662,  le parole da: "pubblicano" fino a: "erogato" sono sostituite
dalle  seguenti:  "sono  tenute  a  pubblicare sul proprio sito web i
relativi   provvedimenti   completi   di   indicazione  dei  soggetti
percettori,  della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In
caso  di  omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per
gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma
costituisce   illecito   disciplinare   e  determina  responsabilita'
erariale del dirigente preposto".

  55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio
o   di   ricerca,   ovvero   di   consulenze,   a  soggetti  estranei
all'amministrazione  puo'  avvenire  solo nell'ambito di un programma
approvato  dal  consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera
b),  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

  56.  Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
emanato  ai  sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18
agosto  2000, n. 267, sono fissati, in conformita' a quanto stabilito
dalle  disposizioni  vigenti,  i limiti, i criteri e le modalita' per
l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il
medesimo  regolamento  e' fissato il limite massimo della spesa annua
per   gli  incarichi  e  consulenze.  L'affidamento  di  incarichi  o
consulenze  effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari
emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale.

  57.   Le   disposizioni  regolamentari  di  cui  al  comma 56  sono
trasmesse,  per  estratto,  alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

  58.  Dalla  data  di  emanazione  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri  di cui al quarto periodo del presente comma
sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa
riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture,
comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato,
fatta   eccezione   per   quelle  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio   e   delle  attivita'
culturali  e  storico-artistiche  e  alla tutela della salute e della
pubblica  incolumita'.  Le  relative  funzioni  sono  demandate  alle
direzioni  generali  competenti  per  materia ovvero per vicinanza di
materia.   Il  personale  di  ruolo  dipendente  dall'amministrazione
statale  e'  restituito  a  quella di appartenenza ovvero puo' essere
inquadrato,  con  le  procedure  e  le  modalita' previste dal citato
decreto  legislativo  n. 165  del  2001,  in  uno  degli  uffici  del
Ministero  presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  da  emanare entro il 30 giugno 2008, previo
parere  delle  competenti Commissioni parlamentari, sono individuati,
tra  gli  uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i
quali  sussistono  contratti  di  consulenza e di durata continuativa
indispensabili   per  assicurare  il  perseguimento  delle  finalita'
istituzionali.

  59.  E'  nullo  il  contratto di assicurazione con il quale un ente
pubblico  assicuri  propri  amministratori  per  i  rischi  derivanti
dall'espletamento  dei compiti istituzionali connessi con la carica e
riguardanti  la  responsabilita'  per danni cagionati allo Stato o ad
enti   pubblici  e  la  responsabilita'  contabile.  I  contratti  di
assicurazione  in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge  cessano  di  avere  efficacia alla data del 30 giugno 2008. In
caso  di violazione della presente disposizione, l'amministratore che
pone  in  essere  o  che  proroga  il contratto di assicurazione e il
beneficiario  della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare
dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

  60.  All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al
secondo  periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo
quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni
al  Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994,  n. 20,  e  successive  modificazioni,  e  all'articolo 13  del
decreto-legge    22    dicembre   1981,   n. 786,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982, n. 51, e successive
modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati
e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo".

  61.  L'articolo 7,  comma 9,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, e'
abrogato.  I  componenti  gia'  nominati in attuazione della predetta
disposizione  alla  data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino
alla  fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano
dalla  carica  alla  data  di entrata in vigore della presente legge,
terminando  dalla  medesima  data ogni corresponsione di emolumenti a
qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

  62.   Per  il  coordinamento  delle  nuove  funzioni  istituzionali
conseguenti  all'applicazione  dei  commi  dal 43 al 66 con quelle in
atto   e  per  il  potenziamento  delle  attivita'  finalizzate  alla
relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e
dei  controlli  sulla  gestione,  nonche'  per il perseguimento delle
priorita'  indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
della  legge  14  gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il
Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del
presidente  della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4
della  legge  14  gennaio  1994,  n. 20, e all'articolo 3 del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli
uffici  e  i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti
formula  le  proposte  regolamentari, sentito il segretario generale,
nell'esercizio  delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di
cui  agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165,  definendo  gli  obiettivi e i programmi da
attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

  63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti,
entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  presenta al Parlamento una
relazione  sulle  procedure  in corso per l'attuazione del comma 62 e
sugli  strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva
indipendenza  nello  svolgimento  delle funzioni di organo ausiliario
del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

  64.  A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza
sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei
conti,  l'amministrazione  che  ritenga di non ottemperare ai rilievi
formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa
o  di  entrata  svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi,
un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere,
alla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri e alla Presidenza della
Corte dei conti.

  65.  Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e  successive  modificazioni,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti
parole:   ",   anche  tenendo  conto,  ai  fini  di  referto  per  il
coordinamento  del  sistema  di  finanza  pubblica,  delle  relazioni
redatte  dagli  organi,  collegiali  o  monocratici,  che  esercitano
funzioni  di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita'   amministrative   indipendenti  o  societa'  a  prevalente
capitale pubblico".

  66.  All'articolo 1,  comma 576,  della  legge  27  dicembre  2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le  parole:  "per  gli  anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno 2007";
   b) le  parole:  "nell'anno  2009"  sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno 2008".

  67.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  atto  di
indirizzo   adottato,  sentito  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione, entro il 31 gennaio di
ciascun   anno,  prosegue  e  aggiorna  il  programma  di  analisi  e
valutazione   della  spesa  delle  amministrazioni  centrali  di  cui
all'articolo 1,  comma 480,  primo  periodo,  della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si
articola  il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il
Governo  riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un
allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

  68.  Entro  il  15  giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette
alle  Camere,  per  l'esame  da  parte delle Commissioni parlamentari
competenti  per  materia  e per i profili di coerenza ordinamentale e
finanziaria,  una  relazione  sullo stato della spesa, sull'efficacia
nell'allocazione  delle  risorse  nelle amministrazioni di rispettiva
competenza  e  sul  grado  di  efficienza  dell'azione amministrativa
svolta,  con  riferimento  alle  missioni  e  ai  programmi in cui si
articola  il  bilancio  dello  Stato. Le relazioni, predisposte sulla
base  di  un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno,
segnalano  in  particolare,  con riferimento all'anno precedente e al
primo quadrimestre dell'anno in corso:
   a) lo  stato  di  attuazione delle direttive di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai
risultati  conseguiti  dall'amministrazione  nel  perseguimento delle
priorita'  politiche  individuate  dal  Ministro,  sia  al  grado  di
realizzazione  degli  obiettivi  di  miglioramento, in relazione alle
risorse  assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformita'
con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attivita' di
controllo  interno,  nonche'  le  linee  di  intervento individuate e
perseguite  al  fine  di  migliorare l'efficienza, la produttivita' e
l'economicita'  delle  strutture  amministrative  e i casi di maggior
successo registrati;
   b) gli  adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni,
con  particolare  riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle
strutture  svolgenti  funzioni coincidenti, analoghe, complementari o
divenute obsolete;
   c) le  misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della
progressiva   razionalizzazione  delle  strutture  e  delle  funzioni
amministrative  nonche'  della base normativa in relazione alla nuova
struttura del bilancio per missioni e per programmi.

  69.  Il  Comitato  tecnico-scientifico  per il controllo strategico
nelle  amministrazioni  dello Stato, entro il mese di gennaio, indica
ai  servizi  di  controllo  interno le linee guida per lo svolgimento
dell'attivita' istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti
complessivi  ai  fini  della  relazione  trasmessa  alle  Camere  dal
Ministro  per  l'attuazione  del  programma  di  Governo ai sensi del
medesimo   comma 68.   Allo  scopo  di  consolidare  il  processo  di
ristrutturazione  del bilancio dello Stato per missioni e programmi e
di  accrescere  le  complessive  capacita'  di  analisi conoscitiva e
valutativa,   il   Comitato   tecnico-scientifico  per  il  controllo
strategico  nelle  amministrazioni  dello  Stato  e  i servizi per il
controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza
pubblica,  con  il  Servizio  studi del Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  del Ministero dell'economia e delle finanze e
con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri nello svolgimento del programma di analisi e
valutazione  della  spesa  di cui al comma 67, per le amministrazioni
che partecipano a tale programma.

  70.  La  Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale
al  Parlamento  sul  rendiconto  generale  dello  Stato,  esprime  le
valutazioni  di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al
comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni
e  programmi  e  delle  priorita'  indicate  dal  Parlamento ai sensi
dell'articolo 3,  comma 4,  della  legge  14  gennaio  1994, n. 20, e
successive modificazioni.

  71.  In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e
118,   primo   comma,  della  Costituzione  nonche'  degli  indirizzi
approvati  dal  Parlamento  in  sede di approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti
di  cui  ai  commi  da  33  a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della
presente  legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e   successive   modificazioni,   l'adozione   di   intese  ai  sensi
dell'articolo 8,  comma 6,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, per
individuare  metodi  di  reciproca  informazione  volti  a verificare
l'esistenza   di   duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  attivita'  e
competenze  tra  le  amministrazioni  appartenenti ai diversi livelli
territoriali  e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti
della  spesa  pubblica  per gli obiettivi di cui al comma 68, nonche'
metodi  per  lo  scambio  delle  informazioni  concernenti  i  flussi
finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della
Conferenza   unificata   un   rappresentante   della  Conferenza  dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province
autonome.

  72.  All'articolo 13  del  decreto  legislativo  6  settembre 1989,
n. 322, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "4-bis.  E  programma  statistico  nazionale  comprende un'apposita
sezione  concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e
sulle  societa' pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonche'
sui  servizi  pubblici.  Tale  sezione e' finalizzata alla raccolta e
all'organizzazione  dei  dati  inerenti  al numero, natura giuridica,
settore  di  attivita',  dotazione  di  risorse umane e finanziarie e
spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonche' ai beni e servizi
prodotti  e  ai  relativi  costi  e  risultati, anche alla luce della
comparazione    tra    amministrazioni    in   ambito   nazionale   e
internazionale.  Il  programma  statistico nazionale comprende i dati
utili  per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualita'
percepita  dai  cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e
servizi pubblici individuati a rotazione".

  73.  Ai  fini  dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del
decreto   legislativo   6  settembre  1989,  n. 322,  introdotto  dal
comma 72,  l'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT)  emana  una
circolare   sul   coordinamento  dell'informazione  statistica  nelle
pubbliche  amministrazioni  e  sulla  definizione  di  metodi  per lo
scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e
finanziaria,  anche  con  riferimento ai dati rilevanti per i temi di
cui  al  comma 68.  Al  fine di unificare i metodi e gli strumenti di
monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto
legislativo  n. 322  del  1989  definisce,  in  collaborazione con il
Centro  nazionale  per  l'informatica  nella pubblica amministrazione
(CNIPA),  appositi  standard per il rispetto dei principi di unicita'
del  sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei
dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di
ciascuna  amministrazione.  Per l'adeguamento del sistema informativo
dell'ISTAT  e  il  suo  collegamento con altri sistemi informativi si
provvede  a  valere  sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36
della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata
alla  presente  legge.  All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo,
del   decreto-legge   30  settembre  2005,  n. 203,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31
dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

  74.  All'articolo 7  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,
n. 322,  e  successive  modificazioni,  il  comma 1 e' sostituito dal
seguente:
  "1.  E'  fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi
pubblici  di  fornire  tutti i dati che vengano loro richiesti per le
rilevazioni   previste   dal  programma  statistico  nazionale.  Sono
sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni,
rientranti  nel programma stesso, espressamente indicate con delibera
del  Consiglio  dei  ministri. Su proposta del presidente dell'ISTAT,
sentito   il  Comitato  di  cui  all'articolo 17,  con  delibera  del
Consiglio   dei   ministri  e'  annualmente  definita,  in  relazione
all'oggetto,  ampiezza,  finalita', destinatari e tecnica di indagine
utilizzata  per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati
la    cui    mancata   fornitura,   per   rilevanza,   dimensione   o
significativita'  ai  fini  della  rilevazione  statistica, configura
violazione  dell'obbligo  di  cui al presente comma. I proventi delle
sanzioni    amministrative   irrogate   ai   sensi   dell'articolo 11
confluiscono  in  apposito  capitolo  del  bilancio dell'ISTAT e sono
destinati  alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal
programma statistico nazionale".

  75.  La  somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio
dello  Stato  per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07
del  2007  emessa  dal  tribunale  di  Milano  il  28 giugno 2007, e'
iscritta  nell'anno  medesimo nel Fondo per interventi strutturali di
politica    economica,   di   cui   all'articolo 10,   comma 5,   del
decreto-legge    29    novembre   2004,   n. 282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre 2004, n. 307; a valere sul
suddetto Fondo, la medesima somma e' versata all'entrata del bilancio
dello  Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore
dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge nella Gazzetta
Ufficiale.

  76.  Al  comma 6  dell'articolo 7  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165,  le  parole:  "di  provata competenza" sono sostituite
dalle   seguenti:   "di  particolare  e  comprovata  specializzazione
universitaria".

  77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "6-quater.  Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano  ai  componenti  degli organismi di controllo interno e dei
nuclei  di  valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144".

  78.  Resta  fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 36  (Utilizzo  di  contratti  di  lavoro flessibile). - 1. Le
pubbliche  amministrazioni  assumono  esclusivamente con contratti di
lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e non possono avvalersi
delle  forme  contrattuali  di  lavoro flessibile previste dal codice
civile  e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
se  non  per  esigenze  stagionali  o per periodi non superiori a tre
mesi,  fatte  salve le sostituzioni per maternita' relativamente alle
autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere
l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

  2.  In nessun caso e' ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo
del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

  3.  Le  amministrazioni  fanno  fronte  ad  esigenze  temporanee ed
eccezionali  attraverso  l'assegnazione  temporanea  di  personale di
altre  amministrazioni  per  un periodo non superiore a sei mesi, non
rinnovabile.

  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 non possono essere
derogate dalla contrattazione collettiva.

  5.  Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono alla Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.

  6.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione  sia  dovuta  a  dolo  o  colpa  grave. Le amministrazioni
pubbliche  che  operano  in  violazione  delle disposizioni di cui al
presente  articolo  non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo
per il triennio successivo alla suddetta violazione.

  7.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
agli  uffici  di  cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto,
nonche'  agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267. Sono altresi' esclusi i
contratti  relativi  agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione
ad   organi   di   direzione,   consultivi   e   di  controllo  delle
amministrazioni  pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  8.   Per   l'attuazione   di  programmi  e  progetti  di  tutela  e
valorizzazione  delle  aree  marine  protette  di  cui  alle leggi 31
dicembre  1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale
dell'arcipelago  della  Maddalena,  di cui alla legge 4 gennaio 1994,
n. 10,   e   gli   enti   cui   e'  delegata  la  gestione  ai  sensi
dell'articolo 2,  comma 37,  della  legge  9 dicembre 1998, n. 426, e
successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa
disposizione,  ad  assumere personale con contratto di lavoro a tempo
determinato,   della   durata   massima  di  due  anni  eventualmente
rinnovabili,  nel  contingente complessivo stabilito con disposizione
legislativa  e  ripartito  tra  gli  enti interessati con decreto del
Ministro   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica
amministrazione,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  In prima applicazione, il predetto
contingente  e'  fissato  in  centocinquanta  unita' di personale non
dirigenziale  alla  cui  copertura  si  provvede prioritariamente con
trasformazione  del  rapporto  di  lavoro degli operatori attualmente
utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

  9.  Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilita' interno e
che  comunque  abbiano  una  dotazione  organica  non  superiore alle
quindici  unita'  possono  avvalersi  di forme contrattuali di lavoro
flessibile,  oltre  che  per  le  finalita' di cui al comma 1, per la
sostituzione  di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto
alla  conservazione  del  posto, sempreche' nel contratto di lavoro a
termine  sia  indicato  il  nome del lavoratore sostituito e la causa
della sua sostituzione.

  10.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, in relazione al
personale  medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili,
al  personale  infermieristico  ed  al  personale  di  supporto  alle
attivita'  infermieristiche,  possono avvalersi di forme contrattuali
di  lavoro  flessibile, oltre che per le finalita' di cui al comma 1,
per  la  sostituzione  di  lavoratori  assenti o cessati dal servizio
limitatamente  ai  casi  in  cui  ricorrano  urgenti  e indifferibili
esigenze   correlate   alla  erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza,  compatibilmente  con  i  vincoli  previsti in materia di
contenimento  della  spesa  di  personale dall'articolo 1, comma 565,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  11.  Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di
lavoro  flessibile  per lo svolgimento di programmi o attivita' i cui
oneri  sono  finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per
le aree sottoutilizzate. Le universita' e gli enti di ricerca possono
avvalersi  di  contratti  di  lavoro flessibile per lo svolgimento di
progetti  di  ricerca  e  di  innovazione tecnologica i cui oneri non
risultino  a  carico  dei  bilanci  di funzionamento degli enti o del
Fondo  di  finanziamento  degli  enti  o  del  Fondo di finanziamento
ordinario   delle   universita'.  Gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale  possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento  di  progetti  di  ricerca  finanziati  con  le modalita'
indicate  nell'articolo 1,  comma 565,  lettera  b), secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori,
con  i  quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma,
per   fini   diversi  determina  responsabilita'  amministrativa  del
dirigente  e  del  responsabile  del  progetto.  La  violazione delle
presenti disposizioni e' causa di nullita' del provvedimento".

  80.  Con  effetto  dall'anno  2008 il limite di cui all'articolo 1,
comma 187,  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 1,  comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
ridotto al 35 per cento.

  81.  In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa
e  di  riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge
27  dicembre  2006,  n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese
quelle  ad  ordinamento  autonomo  e  la Presidenza del Consiglio dei
ministri,  provvedono,  sulla  base  delle  specifiche  esigenze,  da
valutare   in   sede   di  contrattazione  integrativa  e  finanziate
nell'ambito  dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle
tipologie   di   orario   di  lavoro  previste  dalle  vigenti  norme
contrattuali,  comprese  le  forme  di  lavoro a distanza, al fine di
contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

  82.   In   ogni   caso,   a   decorrere   dall'anno  2008,  per  le
amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro
straordinario  va  contenuta  entro  il limite del 90 per cento delle
risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

  83.  Le  pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per
lavoro  straordinario  se  non  previa  attivazione  dei  sistemi  di
rilevazione automatica delle presenze.

  84.  Le  disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a
decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e
militare,  alle  Forze  armate  e  al  Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.  Le  eventuali  ed  indilazionabili  esigenze di servizio, non
fronteggiabili  sulla  base  delle  risorse disponibili per il lavoro
straordinario  o  attraverso  una diversa articolazione dei servizi e
del  regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito
delle  risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del
personale,  previsti  dai  provvedimenti di recepimento degli accordi
sindacali  o  di  concertazione.  Ai  predetti  fini  si  provvede al
maggiore   utilizzo  e  all'apposita  finalizzazione  degli  istituti
retributivi   gia'  stabiliti  dalla  contrattazione  decentrata  per
fronteggiare  esigenze  che  richiedono  il  prolungato impegno nelle
attivita'  istituzionali.  Sono  fatte  salve  le  risorse  di cui al
comma 134.

  85.  All'articolo 17  del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "6-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al
personale  del  ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
il  quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in
materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori".

  86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96
dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, nonche' ai
sensi  dei  commi 518,  520  e  528  dell'articolo 1  della  legge 27
dicembre  2006,  n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio
2008.

  87.  All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Le  graduatorie  dei  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale  presso  le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per
un  termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi
i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali".

  88.  All'articolo 1,  comma 527,  della  legge  27  dicembre  2006,
n. 296,  le  parole:  "non interessate al processo di stabilizzazione
previsto  dai  commi  da  513 a 543," sono soppresse e, dopo il primo
periodo,  e' inserito il seguente: "A valere sulle disponibilita' del
fondo  di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia
e  del lavoro e' autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria
di  complessive quindici unita' di personale, di cui tre dirigenti di
seconda fascia".

  89.   Per  l'anno  2008,  per  le  esigenze  connesse  alla  tutela
dell'ordine  pubblico,  alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  degli obblighi
fiscali  ed  alla  tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di
Stato,  l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il
Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono
autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente
entro  un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e
a  140  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2009. Tali risorse
possono   essere   destinate  anche  al  reclutamento  del  personale
proveniente  dalle  Forze armate. Al fine di cui al presente comma e'
istituito,  nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  un  apposito  fondo  con  uno stanziamento pari a 80
milioni  di  euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con
decreto  del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo
2008, secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  90.   Fermo   restando   che  l'accesso  ai  ruoli  della  pubblica
amministrazione e' comunque subordinato all'espletamento di procedure
selettive  di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve   le   procedure  di  stabilizzazione  di  cui  all'articolo 1,
comma 519,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e
2009:
   a) le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le  agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, e successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di
cui  all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura
di  stabilizzazione  di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di
anzianita'  di servizio ivi previsti in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
   b) le  amministrazioni  regionali  e locali possono ammettere alla
procedura  di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296, anche il personale che consegua i
requisiti  di  anzianita'  di  servizio  ivi  previsti  in  virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

  91.  Il  limite  massimo  del  quinquennio  previsto  dal comma 519
dell'articolo 1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della
possibilita'  di  accesso  alle forme di stabilizzazione di personale
precario,  costituisce  principio  generale  e  produce effetti anche
nella  stabilizzazione  del  personale volontario del Corpo nazionale
dei  vigili  del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge.
Conseguentemente   la   disposizione   che   prevede   il   requisito
dell'effettuazione  di  non  meno  di  centoventi giorni di servizio,
richiesto  ai  fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta
nel   senso   che   tale   requisito  deve  sussistere  nel  predetto
quinquennio.

  92.  Le  amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi
del  personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di
stabilizzazione.

  93.  Il  personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi
dell'articolo 1,  commi 519  e  526,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296, e' collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

  94.  Fatte  comunque  salve  le  intese  stipulate,  ai  sensi  dei
commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
prima  della data di entrata in vigore della presente legge, entro il
30  aprile  2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  predispongono,  sentite  le organizzazioni sindacali,
nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei fabbisogni per gli
anni  2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
seguente  personale  non  dirigenziale,  tenuto  conto dei differenti
tempi di maturazione dei presenti requisiti:
   a) in  servizio  con  contratto  a tempo determinato, ai sensi dei
commi 90  e  92,  in  possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) gia'  utilizzato  con  contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'  espletato  attivita'
lavorativa   per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la stessa
amministrazione,  fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo 1,
commi 529  e  560,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E' comunque
escluso  dalle  procedure  di  stabilizzazione  di  cui alla presente
lettera  il personale di diretta collaborazione degli organi politici
presso  le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del   decreto   legislativo  30  marzo  2001,  n. 165,  e  successive
modificazioni, nonche' il personale a contratto che svolge compiti di
insegnamento e di ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca.

  95.   Anche   per   le   finalita'   indicate   dal   comma 94,  le
amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma 90,  nel  rispetto dei
vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente,
possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a
tempo  determinato  sulla  base  delle  procedure  selettive previste
dall'articolo 1,  commi 529  e  560,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296.

  96. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 1,  comma 418,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da
adottare  inderogabilmente  entro il mese di marzo 2008, in relazione
alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di
cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal
medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la
durata  minima  delle  esperienze  professionali  maturate  presso la
stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non
continuativi,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge,
nonche' le modalita' di valutazione da applicare in sede di procedure
selettive,  al  cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai
soggetti di cui al comma 94, lettera b).

  97.  Per  le  finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui
all'articolo 1,  comma 417,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato  della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008.

  98.  Per  le  assunzioni  nelle  carriere  iniziali  delle Forze di
polizia   di   cui   al   comma 89,  le  amministrazioni  interessate
provvedono,  prioritariamente,  mediante  l'assunzione  dei volontari
delle  Forze  armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
dei  concorsi  banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  settembre 1997, n. 332, che abbiano
ultimato  la  ferma  e,  per  i  rimanenti  posti,  mediante concorsi
riservati  ai  volontari  in  ferma  prefissata di un anno, ovvero in
rafferma  annuale,  di  cui  alla  legge  23  agosto 2004, n. 226, in
servizio  o  in  congedo,  in  possesso  dei  requisiti  previsti dai
rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16,
comma 4,  della  legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono
immessi  direttamente  nelle carriere iniziali delle Forze di polizia
di cui al comma 89.

  99.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e per i servizi
tecnici  (APAT),  per  sopperire  alle  carenze di organico e per far
fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla
protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del
personale  in  servizio,  con  contratto  a  tempo  determinato o con
contratti  di  collaborazione,  alla  data del 28 settembre 2007, nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per
lo   stesso  personale  della  predetta  Agenzia.  I  relativi  oneri
continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

  100.  I  contratti  di  formazione  e  lavoro  di  cui al comma 528
dell'articolo 1  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti
entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

  101.  Per  il  personale  assunto  con  contratto di lavoro a tempo
parziale  la  trasformazione del rapporto a tempo pieno puo' avvenire
nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti  in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale
a  tempo pieno e' data precedenza alla trasformazione del rapporto di
lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto
richiesta.

  102.  Per  l'anno  2010,  le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 523,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere,
previo  svolgimento  delle  procedure  di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento   di   quella   relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno
precedente.

  103.  Le  assunzioni  di  cui  al comma 102 sono autorizzate con la
procedura  di  cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

  104.   Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di  servizio  di
particolare  rilevanza,  per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al
comma 102  possono  altresi'  procedere  ad  ulteriori assunzioni nel
limite  di  un contingente complessivo di personale corrispondente ad
una  spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  un  apposito  fondo  con  uno stanziamento pari a 25
milioni  di  euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse
secondo le modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  105.  All'articolo 1,  comma 103,  della  legge  30  dicembre 2004,
n. 311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "A decorrere dal
l'anno  2010"  sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno
2011".

  106.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 519,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nell'anno 2008, i bandi di
concorso  per  le  assunzioni  a  tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni  possono prevedere una riserva di posti non superiore
al  20  per  cento  dei  posti  messi a concorso per il personale non
dirigenziale  che  abbia  maturato  almeno  tre anni di esperienze di
lavoro    subordinato    a   tempo   determinato   presso   pubbliche
amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati anteriormente alla
data  del 28 settembre 2007, nonche' il riconoscimento, in termini di
punteggio,  del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni
per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel  quinquennio
antecedente   al  28  settembre  2007,  in  virtu'  di  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa stipulati anteriormente a
tale data.

  107.  Al  fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi
di  cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali e' autorizzato a
bandire  concorsi  e  procedere  all'assunzione  straordinaria di 400
assistenti  alla  vigilanza,  sicurezza, accoglienza, comunicazione e
servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga
alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

  108.  Al  fine  di  rafforzare  le strutture tecnico-amministrative
preposte  alla  tutela  del  paesaggio  e  dei  beni  architettonici,
archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a bandire concorsi
e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unita' di
personale   di   posizione   economica  Cl,  scelte  tra  architetti,
archeologi,    storici   dell'arte,   archivisti,   bibliotecari   ed
amministrativi,  in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle
assunzioni.

  109.  La definizione della pianta organica del Ministero per i beni
e  le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui
ai  commi 107  e  108  nei limiti della dotazione organica risultante
dalla  riorganizzazione  operata  ai  sensi  del  medesimo  comma 404
dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

  110.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi da 107 a 109,
pari  a  euro  14.621.242  annui,  si provvede, a decorrere dall'anno
2008,   mediante   utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo 1,
comma 1142,   della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296,  allo  scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui al medesimo comma.

  111.  Il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e'  autorizzato a utilizzare le disponibilita' del Fondo per le crisi
di  mercato,  di  cui  all'articolo 1,  comma 1072,  della  legge  27
dicembre  2006,  n. 296,  nel limite della somma di 2 milioni di euro
per  l'anno  2008,  per  assicurare  la  regolare gestione delle aree
naturali  protette  attraverso  l'impiego  del  personale di cui alla
legge  5  aprile  1985,  n. 124,  non  rientrante  nelle procedure di
stabilizzazione  di  cui  all'articolo 1,  commi  da 247 a 251, della
legge  23  dicembre  2005,  n. 266. La predetta somma di 2 milioni di
euro e' versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato
per   essere   riassegnata  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali per le finalita' di cui al presente comma. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  112.  Per  l'anno  2008, il personale appartenente a Poste italiane
Spa,  gia'  dipendente  dall'Amministrazione  autonoma  delle poste e
delle  telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e
Zecca  dello  Stato  Spa, gia' dipendente dall'Istituto poligrafico e
Zecca  dello  Stato,  il  cui  comando  presso uffici delle pubbliche
amministrazioni  e'  stato  gia'  prorogato per l'anno 2007 ai sensi,
rispettivamente,  dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28
dicembre  2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio  2007,  n. 17,  puo'  essere  inquadrato,  nei  ruoli  delle
amministrazioni  presso cui presta servizio in posizione di comando o
presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni, ai
sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti
dei  posti  di  organico.  I  relativi  provvedimenti di comando sono
prorogati  fino  alla conclusione delle procedure di inquadramento, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

  113.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  gli  enti  di  cui  all'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre  2006,  n. 296,  nonche' le Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA),  fermo  restando  il  rispetto  delle  regole  del  patto  di
stabilita'   interno,   possono   procedere,  nei  limiti  dei  posti
disponibili  in  organico,  alla  stabilizzazione  del  personale non
dirigenziale  in  possesso  dei  requisiti  previsti dall'articolo 1,
comma 519,  della  medesima  legge  n. 296  del  2006 selezionato dal
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare ai
sensi  dell'articolo 118,  comma 14,  della  legge  23 dicembre 2000,
n. 388,  e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare
l'attuazione   del  Progetto  operativo  "Ambiente"  e  del  Progetto
operativo  "Difesa  del  suolo",  nell'ambito del Programma operativo
nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

  114.  Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro per le
riforme  e  le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare
entro  il  30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione
di  personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni,  il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate
da  parte  di  amministrazioni  pubbliche,  puo'  essere  inviato  in
missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione
proponente,  per l'espletamento di compiti che richiedono particolare
competenza  tecnica  e  che  non  possono essere svolti dal personale
inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica  n. 18  del  1967,  e successive modificazioni, e di altre
specifiche  discipline  di  settore  concernenti  il  Ministero degli
affari esteri.

  115.  All'articolo 1,  comma 565,  della  legge  27  dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al  numero  3)  della  lettera  c),  le  parole:  "puo'  essere
valutata" sono sostituite dalle seguenti: "e' verificata";
   b) e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle procedure di
reclutamento  della  dirigenza  sanitaria, svolte in attuazione della
presente  legge,  il  servizio  prestato  nelle  forme previste dalla
lettera  a)  del  presente  comma  presso  l'azienda  che bandisce il
concorso  e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483".

  116.  Ai  fini  del  concorso  al raggiungimento degli obiettivi di
finanza  pubblica,  per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad
assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  previo effettivo
svolgimento  delle  procedure  di  mobilita', secondo le modalita' di
seguito indicate:
   a) nel  limite  di  un  contingente  di personale complessivamente
corrispondente  ad  una spesa pari al 70 per cento di quella relativa
alle  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente,  ove  l'indice  di
equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
   b) nel  limite  di  un  contingente  di personale complessivamente
corrispondente  ad  una spesa pari al 35 per cento di quella relativa
alle  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente,  ove  l'indice  di
equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
   c) nel  limite  di  un  contingente  di personale complessivamente
corrispondente  ad  una spesa pari al 25 per cento di quella relativa
alle  cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente,  ove  l'indice  di
equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

  117.  L'indice  di  equilibrio  economico-finanziario  indicato  al
comma 116  e' determinato secondo le modalita' ed i criteri di cui al
decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive 8 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.

  118.   Per  le  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,
1'Unioncamere   fa   riferimento   alle   modalita'  individuate  nel
comma 116, lettera a).

  119.  Al  fine  di  fronteggiare  le carenze di personale educativo
all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia
e'  autorizzato  all'immissione  in servizio fino ad un massimo di 22
unita'  di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei
concorsi  pubblici  di educatore professionale di posizione economica
Cl,  a  tempo  determinato, da destinare all'area penitenziaria della
regione  Piemonte. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni
di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia
che   provvede   all'immissione  di  detto  personale  nei  ruoli  di
destinazione   finale   dell'amministrazione   penitenziaria   e   al
conseguente  adeguamento delle competenze economiche del personale in
servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

  120.  All'articolo 1,  comma 557,  della  legge  27  dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe
ai  sensi  dell'articolo 19,  comma 8,  della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,  fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilita' per
l'esercizio  in  corso,  devono comunque assicurare il rispetto delle
seguenti ulteriori condizioni:
   a) che  l'ente abbia rispettato il patto di stabilita' nell'ultimo
triennio;
   b) che  il  volume  complessivo  della  spesa  per il personale in
servizio  non  sia  superiore  al  parametro obiettivo valido ai fini
dell'accertamento    della   condizione   di   ente   strutturalmente
deficitario;
   c) che  il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto".

  121.  All'articolo 1,  comma 562,  della  legge  27  dicembre 2006,
n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali deroghe
ai  sensi  dell'articolo 19,  comma 8,  della legge 28 dicembre 2001,
n. 448,   devono  comunque  assicurare  il  rispetto  delle  seguenti
condizioni:
   a) che  il  volume  complessivo  della  spesa  per il personale in
servizio  non  sia  superiore  al  parametro obiettivo valido ai fini
dell'accertamento    della   condizione   di   ente   strutturalmente
deficitario, ridotto del 15 per cento;
   b) che  il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione
residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di
dissesto, ridotto del 20 per cento".

  122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre  2006, n. 296, dopo le parole: "Le rivendite assegnate" sono
inserite  le  seguenti:  "sono  ubicate  esclusivamente  nello stesso
ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e".

  123.   Le   disposizioni   relative   al  diritto  al  collocamento
obbligatorio  di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998,  n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o,
in  alternativa,  al coniuge superstite di coloro che siano morti per
fatto  di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle
mutilazioni  o  infermita'  che  hanno  dato  luogo  a trattamento di
rendita da infortunio sul lavoro.

  124.   Al   fine  di  rispondere  alle  esigenze  di  garantire  la
ricollocazione  di  dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la
funzionalita'  degli  uffici delle amministrazioni dello Stato, anche
ad  ordinamento  autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti
di  cui  all'articolo 70,  comma 4,  del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze
-   Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato  possono
autorizzare,  per  il  biennio 2008-2009, in base alla verifica della
compatibilita' e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle
richieste  di  autorizzazione  a  nuove  assunzioni  presentate dalle
amministrazioni,   corredate  dai  documenti  di  programmazione  dei
fabbisogni,   la   stipulazione   di   accordi  di  mobilita',  anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso
uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

  125.  Gli  accordi  di  cui  al  comma 124  definiscono modalita' e
criteri  dei trasferimenti, nonche' eventuali percorsi di formazione,
da  attuare  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente,  nel  rispetto  delle vigenti normative, anche
contrattuali.

  126. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al
comma 124,  possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di
contingenti    di   marescialli   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  in  situazioni  di  esubero, da ricollocare, previa
selezione  in  relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in
un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia
ad  ordinamento  civile  e  militare di cui al decreto legislativo 12
maggio  1995,  n. 195.  Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono
definiti  gli  aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico
del  personale  interessato,  nonche'  i  profili  finanziari,  senza
maggiori oneri per la finanza pubblica.

  127. Per le medesime finalita' e con i medesimi strumenti di cui al
comma 124,  puo'  essere disposta la mobilita', anche temporanea, del
personale  docente  dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di
insegnamento.  A  tali  fini  detto personale e' iscritto in un ruolo
speciale  ad  esaurimento. Nelle more della definizione del contratto
collettivo   nazionale   quadro  per  la  equiparazione  dei  profili
professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su  proposta  del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono definiti, in via
provvisoria,   i   criteri  di  raccordo  ed  armonizzazione  con  la
disciplina   contrattuale   ai  fini  dell'inquadramento  in  profili
professionali  amministrativi,  nonche',  con  le modalita' di cui al
comma 125,   gli   appositi   percorsi   formativi  finalizzati  alla
riconversione   professionale  del  personale  interessato.  Con  gli
strumenti  di  cui  al  comma 124  vengono  disciplinati  gli aspetti
relativi   al   trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale
interessato,  nonche'  i profili finanziari, senza maggiori oneri per
la finanza pubblica.

  128.  Per  sopperire  alle  gravi carenze di personale degli uffici
giudiziari,  il  Ministero  della giustizia e' autorizzato a coprire,
per  gli  anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso
alle procedure di mobilita', anche intercompartimentale, di personale
appartenente   ad   amministrazioni   sottoposte  ad  una  disciplina
limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilita' sono attivate,
ove  possibile,  a  seguito  degli  accordi  di  cui al comma 124. La
sottoscrizione  dell'accordo  costituisce espressione del consenso al
trasferimento  del proprio personale ai sensi del secondo periodo del
comma 1  dell'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001,
n. 165,  e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero e'
autorizzato  a  coprire  temporaneamente i posti vacanti negli uffici
giudiziari  mediante  l'utilizzazione  in  posizione  di  comando  di
personale  di  altre  pubbliche  amministrazioni,  anche  di  diverso
comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

  129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  e'  istituita  la  banca  dati informatica
finalizzata  all'incontro  tra  la  domanda e l'offerta di mobilita',
prevista  dall'articolo 9  del  decreto-legge  10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

  130.  La  banca  dati  di cui al comma 129 costituisce base dati di
interesse    nazionale   ai   sensi   dell'articolo 60   del   codice
dell'amministrazione  digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.

  131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese
ed  accordi  intervenuti  fra  Governo  e organizzazioni sindacali in
materia  di  pubblico  impiego,  le  risorse  per  la  contrattazione
collettiva    nazionale    previste    per   il   biennio   2006-2007
dall'articolo 1,  comma 546,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
carico  del  bilancio  statale  sono  incrementate per l'anno 2008 di
1.081  milioni  di  euro,  di  cui 564 milioni di euro immediatamente
disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo
riconoscimento  dei  benefici  stipendiali previsti dall'articolo 15,
comma 2,  del  decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere
dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

  132.  In  aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale
docente  del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto
dal  Governo  e  dalle  organizzazioni  sindacali il 6 aprile 2007 e'
stanziata,  a  decorrere  dall'anno  2008, la somma di 210 milioni di
euro  da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale
della carriera docente.

  133.  Per  le  finalita' indicate al comma 131, le risorse previste
dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
corrispondere  i  miglioramenti  retributivi  al personale statale in
regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per  l'anno  2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009
di  105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente,
di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle
Forze  armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.

  134.  In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a
decorrere  dall'anno  2008,  200  milioni  di  euro  da  destinare al
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n. 195, per valorizzare le specifiche
funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria,
e  della  difesa  nazionale,  da  utilizzare  anche per interventi in
materia  di  buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del
lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure
previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

  135.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 133, al fine di
migliorare  l'operativita'  e la funzionalita' del soccorso pubblico,
sono  stanziati,  a  decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  136.  Al  fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico
intervenuto  tra  il  Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10
milioni di euro.

  137.  In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui
al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilita'  interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono
esclusi,  per  l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini
del rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'.

  138.  In  sede  di  rinnovo  contrattuale  del biennio 2006-2007 si
provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari
comunali  e  provinciali  e  alla  razionalizzazione  della struttura
retributiva  della  categoria  attraverso strumenti che assicurino la
rigorosa   attuazione  del  principio  dell'onnicomprensivita'  della
retribuzione,    con   particolare   riguardo   alla   contrattazione
integrativa  e  agli  istituti  ivi  disciplinati.  Ai predetti fini,
nell'ambito  del  fondo  di  mobilita'  di  cui  all'articolo 20  del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 4
dicembre  1997,  n. 465,  una  quota di 5 milioni di euro e' altresi'
destinata,  a  decorrere  dall'anno 2008, con finalita' perequative e
solidaristiche,  agli  enti  non  sottoposti  al  patto di stabilita'
interno.  Per  gli  enti  locali  sottoposti  al  patto di stabilita'
interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad
assicurare  il  raggiungimento  degli obiettivi indicati dal presente
comma   anche   con   il   concorso  delle  risorse  derivanti  dalla
razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli
oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto
di stabilita' interno.

  139.  In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui
al  comma 131,  il  concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria  e' incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

  140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle
indicate  ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto
previsto   dalle   intese   ed   accordi   di  cui  al  comma 131,  i
corrispondenti  maggiori  oneri di personale del biennio contrattuale
2006-2007  sono  posti  a  carico  del  bilancio  dello Stato, per un
importo  complessivo  di  272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58
milioni  di  euro  a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205
milioni  di  euro e 39 milioni di euro per le universita', ricompresi
nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

  141.  Le  somme  indicate  ai  commi 131,  132, 133, 134, 135 e 140
comprensive  degli  oneri  contributivi e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo   15  dicembre  1997,  n. 446,  concorrono  a  costituire
l'importo   complessivo  massimo  di  cui  all'articolo 11,  comma 3,
lettera   h),  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468,  e  successive
modificazioni.

  142.  Al  fine  di  contenere  la  dinamica  dei  redditi da lavoro
dipendente nei limiti delle compatibilita' finanziarie fissate per il
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  in  sede  di
deliberazione  degli  atti  di  indirizzo  previsti dall'articolo 47,
comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165,  e  di
quantificazione  delle risorse contrattuali, i comitati di settore si
attengono,  quale limite massimo di crescita retributiva complessiva,
ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale
delle  amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i
comitati  di  settore  si  avvalgono  dei  dati disponibili presso il
Ministero  dell'economia  e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni  in  sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.

  143.  Per  il  biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48,
comma 1,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri
posti  a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva
nazionale  sono  quantificati complessivamente in 240 milioni di euro
per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

  144.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse per i miglioramenti
economici  del  rimanente  personale  statale  in  regime  di diritto
pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per
l'anno  2008  e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica  destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116
milioni  di  euro  per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

  145.  Le  somme  di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri
contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446,  concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di  cui  all'articolo 11,  comma 3,  lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.

  146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti   pubblici   diversi  dall'amministrazione  statale,  gli  oneri
derivanti  dai  rinnovi  contrattuali  per  il biennio 2008-2009 sono
posti  a  carico  dei  rispettivi  bilanci ai sensi dell'articolo 48,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165. Per il
personale  delle  universita',  incluso quello di cui all'articolo 3,
comma 2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori
oneri  di  cui  al  presente  comma  sono  inclusi  nel  fondo di cui
all'articolo 2,  comma 428.  In  sede  di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165,  i  comitati  di  settore  provvedono  alla
quantificazione  delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai
parametri,   anche   metodologici,  di  determinazione  degli  oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al
comma 131.  A  tal  fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati
disponibili   presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
comunicati  dalle  rispettive  amministrazioni in sede di rilevazione
annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

  147.  In  sede  di  rinnovo contrattuale del personale della scuola
relativo  al  biennio  economico  2008-2009  viene esaminata anche la
posizione  giuridico-economica  del  personale  ausiliario, tecnico e
amministrativo  trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione
della legge 3 maggio 1999, n. 124.

  148.  Per  fare  fronte  alla notevole complessita' dei compiti del
personale  dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via
prioritaria,   dalle  norme  in  materia  di  depenalizzazione  e  di
immigrazione,  il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento
dell'efficacia   e   dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

  149. E' stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di
9  milioni  di  euro  per  il  contratto  della  carriera prefettizia
relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla
presente legge.

  150.  Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa  recata
dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  151.  Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono  indicate  nella  Tabella  C  allegata  alla  presente legge ivi
comprese  le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte  corrente  relative  alle  autorizzazioni  di spesa di cui alla
predetta  Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a  euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per
l'anno 2010.

  152.  Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge  25  giugno  1999,  n. 208,  gli  stanziamenti  di spesa per il
rifinanziamento   di  norme  che  prevedono  interventi  di  sostegno
dell'economia  classificati  fra  le  spese di conto capitale restano
determinati,  per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

  153.  Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5  agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate  nella  Tabella  E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.

  154.  Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione alle
autorizzazioni  di  spesa  recate  da  leggi  a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

  155.  A  valere  sulle  autorizzazioni  di  spesa in conto capitale
recate  da  leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di
cui  al  comma 154,  le  amministrazioni  e gli enti pubblici possono
assumere  impegni  nell'anno  2008,  a carico di esercizi futuri, nei
limiti  massimi  di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa  in  apposita  colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli  impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.

  156.  In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari  di  leggi  di  spesa  sono  indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.

  157.  La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica,  di  cui  all'articolo 10,  comma 5,  del decreto-legge 29
novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre  2004,  n. 307,  e'  ridotta  di 487.309.000 euro per l'anno
2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2010.

  158.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61, comma 1,
della  legge  27  dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di
euro per l'anno 2008.

  159.  All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente
a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si
provvede   mediante   utilizzo  delle  disponibilita'  del  fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato
dalla Tabella D allegata alla presente legge.

  160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia
e  del  lavoro,  di  cui  alla  legge  8  febbraio  1973,  n. 17,  e'
incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

  161.  La  copertura  della  presente  legge per le nuove o maggiori
spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente  e'  assicurata,  ai  sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.

  162.  Le  disposizioni  della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

  163.  Le  disposizioni  della presente legge sono applicabili nelle
regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano  compatibilmente  con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme d'attuazione.

  164.  La  presente  legge  entra  in  vigore il 1° gennaio 2008, ad
eccezione  delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al
comma 36  del  presente articolo, che entrano in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge.

      La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
        Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
                                Prodi,  Presidente  del Consiglio dei
                              Ministri
                                Padoa        Schioppa,       Ministro
                              dell'economia e delle finanze
  Visto, il Guardasigilli: Mastella
                              LAVORI PREPARATORI
            Senato della Repubblica (atto n. 1817):
                Disegno   di   legge   risultante  dallo  stralcio  -
          deliberato  dall'Aula  nella  seduta  del  4 ottobre 2007 -
          dell'art.  4,  commi da  23 a 26, che formano l'atto S.1817
          bis;  dell'art.  5,  commi da  27  a  30 che formano l'atto
          S.1817 ter;   dell'art.   5,  comma 33,  che  forma  l'atto
          S.1817 quater; dell'art. 10, comma 1, lettera n), capoverso
          690  bis  che  forma l'atto S. 1817 quinquies; dell'art. 17
          che  forma  l'atto  S.1817 sexies;  dell'art.  19 che forma
          l'atto  S.1817 septies;  dell'art.  20,  commi 6  e  7, che
          formano  l'atto  S.1817 octies;  dell'art. 28, comma 2, che
          forma   l'atto   S.1817 novies;   dell'art.   32,  comma 1,
          lettera b)  che  forma  l'atto S.1817 decies; dell'art. 36,
          comma 1,  che  forma l'atto S.1817 terdecies; dell'art. 34,
          comma 20,  che forma l'atto S.1817 duodecies; dell'art. 34,
          comma 19,  che  forma l'atto S.1817 undecies; dell'art. 46,
          comma 6,  che  forma  l'atto S.1817 quaterdecies; dell'art.
          48,  comma 2,  che  forma  l'atto  S.1817  quinquiesdecies;
          dell'art.     51,     comma 1,     che     forma     l'atto
          S.1817 sexiesdecies;   dell'art.   73   che   forma  l'atto
          S.1817 septiesdecies;   dell'art.   80   che  forma  l'atto
          S.1817 duodevicies, presentato dal Ministro dell'economia e
          finanze (Padoa Schioppa) il 1° ottobre 2007.
                Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio), in sede
          referente, il 4 ottobre 2007 con i pareri delle commissioni
          1ª,  2ª,  3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
          delle questioni regionali.
                Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il
          16,  17,  23,  24,  26,  29,  30,  31  ottobre  2007; l'1 e
          7 novembre 2007.
                Relazione  annunciata  il  5 novembre  2007 (relatore
          sen. Legnini - atto S.1817-A).
                Esaminato  in aula il 17 ottobre 2007; il 5, 6, 7, 8,
          12, 13, 14 novembre 2007 ed approvato il 15 novembre 2007.
            Camera dei deputati (atto n. 3256):
                Assegnato  alla  V  commissione  (Bilancio),  in sede
          referente, il 19 novembre 2007 con pareri delle commissioni
          I,  II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
          questioni regionali.
                Esaminato  dalla V commissione, in sede referente, il
          21, 27 novembre 2007; il 3, 4, 6, 7 dicembre 2007.
                Relazione  annunciata l'8 dicembre 2007 (relatori on.
          Ventura e on. Ricci - atto C.3256-A).
                Esaminato in aula il 10, 11, 12, 13, 14 dicembre 2007
          ed approvato, con modificazioni, il 15 dicembre 2007.
            Senato della Repubblica (atto n. 1817-B):
                Assegnato  alla  5ª  commissione  (Bilancio), in sede
          referente, il 16 dicembre 2007 con pareri delle Commissioni
          1ª,  2ª,  3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
          delle questioni regionali.
                Esaminato dalla 5ª commissione, in sede referente, il
          17 e 18 dicembre 2007.
                Esaminato   in   aula  il  19,  20 dicembre  2007  ed
          approvato il 21 dicembre 2007.
            Avvertenza:
                In  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale -
          serie  generale  -  del  12 gennaio 2008 si procedera' alla
          ripubblicazione  del  testo  della presente legge corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  riguardante  il  testo  unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana, e ai
          sensi  dell'art.  8,  comma 3,  del relativo regolamento di
          attuazione,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

      
                                                             Allegati

   ---->  Vedere tabelle e allegati da pag. 213 a pag. 224   <----

  ---->  Vedere prospetto e tabelle da pag. 225 a pag. 318   <----