DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
 
Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3 agosto 2007, n. 123, in
materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei luoghi di
lavoro.
          
Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
  Vista  la  legge  3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164,  recante:  norme  per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15 agosto  1991,  n. 277, recante:
attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.  82/605/CEE,  n.
83/477/CEE,  n.  86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione
dei  lavoratori  contro  i  rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici,   fisici   e   biologici   durante   il   lavoro,   a  norma
dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante:
attuazione   delle   direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,   90/394/CEE,   90/679/CEE,
93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,   98/24/CE,   99/38/CE,  99/92/CE,
2001/45/CE,   2003/10/CE,  2003/18/CE  e  2004/40/CE  riguardanti  il
miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 dicembre 1994, n. 758, recante:
modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  493, recante
attuazione  della  direttiva  92/58/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  per  la  segnaletica  di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 agosto  1996,  n.  494, recante
attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente  le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 giugno  2001,  n.  231,  recante
disciplina   della   responsabilita'   amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive di
personalita'   giuridica,   a   norma  dell'articolo 11  della  legge
29 settembre 2000, n. 300;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  in  materia  di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Vista   la  direttiva  2004/40/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza
e  salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  187, recante
attuazione  della  direttiva  2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;
  Vista   la  direttiva  2006/25/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza  e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);
  Vista  la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 novembre  2007, n. 257, recante
attuazione  della  direttiva  2004/40/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza  e  di  salute  relative  all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 marzo 2008;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella riunione del 12 marzo 2008;
  Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  del  lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle
infrastrutture,  dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
per  le  politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  dell'interno, della difesa, della pubblica
istruzione,  della  solidarieta'  sociale,  dell'universita'  e della
ricerca,   per   gli   affari  regionali  e  le  autonomie  locali  e
dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto legislativo
costituiscono  attuazione  dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n.  123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia
di  salute  e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi
di  lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in
un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le
finalita'  di  cui  al  presente  comma nel  rispetto delle normative
comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonche' in
conformita'  all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle
regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano,   e   alle   relative   norme   di   attuazione,  garantendo
l'uniformita'  della  tutela  delle  lavoratrici e dei lavoratori sul
territorio  nazionale  attraverso  il rispetto dei livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali, anche con
riguardo  alle  differenze di genere, di eta' e alla condizione delle
lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
  2.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della   Costituzione   e   dall'articolo 16,   comma 3,  della  legge
4 febbraio   2005,  n.  11,  le  disposizioni  del  presente  decreto
legislativo,  riguardanti  ambiti  di  competenza  legislativa  delle
regioni  e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere
sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni
e  nelle  province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata
la  normativa  regionale  e  provinciale e perdono comunque efficacia
dalla  data  di  entrata  in vigore di quest'ultima, fermi restando i
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della
Costituzione.
  3.  Gli  atti,  i  provvedimenti  e  gli  adempimenti attuativi del
presente  decreto  sono  effettuati  nel  rispetto  dei  principi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        
                    Avvertenza:

            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la lettura delle diposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operante il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - L'art.   87   della   Costituzione   conferisce,   al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  117  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informatico statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; Governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   Regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
          ogni  altra  materia.  I  Comuni,  le  Province e le Citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre  Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              - Il testo della legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in
          tema  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
          delega  al  Governo  per  il  riassetto  e la riforma della
          normativa   in   materia),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 agosto 2007, n. 185.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile  1955,  n.  547  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni   sul  lavoro),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
              - Il  testo del decreto del Presedente delle Repubblica
          7 gennaio  1956,  n.  164  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni  sul  lavoro  nelle  costruzioni),  e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1956, n. 78, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo  1956,  n.  303  (Norme  generali per l'igiene del
          lavoro),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
          1956, n. 105, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
          277   (Attuazione   delle   direttive  n.  80/1107/CEE,  n.
          82/605/CEE,  n.  83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
          in  materia  di  protezione  dei lavoratori contro i rischi
          derivanti  da  esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e
          biologici  durante  il  lavoro,  a  norma dell'art. 7 della
          legge 30 luglio 1990, n. 212), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,   93/88/CEE,   95/63/CE,   97/42/CE,  98/24/CE,
          99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE,  2003/10/CE, 2003/18/CE e
          2004/40/CE  riguardanti  il miglioramento della sicurezza e
          della   salute   dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 novembre 1994, n.
          265, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
          758 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia
          di   lavoro),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          26 gennaio 1995, n. 21, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          493  (Attuazione  della  direttiva 92/58/CEE concernente le
          prescrizioni  minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
          salute  sul  luogo di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
          494  (Attuazione  della  direttiva 92/57/CEE concernente le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri temporanei o mobili), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
          231  (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
              - Il  testo dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000,
          n.   300   (Ratifica   ed   esecuzione  dei  seguenti  Atti
          internazionali elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato
          sull'Unione   europea:   Convenzione   sulla  tutela  degli
          interessi  finanziari  delle  Comunita'  europee,  fatta  a
          Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto
          a  Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente
          l'interpretazione  in  via  pregiudiziale,  da  parte della
          Corte  di  giustizia  delle  Comunita'  europee,  di  detta
          Convenzione,  con  annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles
          il  29 novembre  1996,  nonche'  della Convenzione relativa
          alla  lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti
          funzionari  delle  Comunita'  europee  o degli Stati membri
          dell'Unione  europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e
          della  Convenzione  OCSE  sulla  lotta  alla  corruzione di
          pubblici  ufficiali  stranieri  nelle operazioni economiche
          internazionali,  con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre
          1997.   Delega   al   Governo   per   la  disciplina  della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli   enti   privi  di  personalita'  giuridica),  e'  il
          seguente:
              «Art.  11  (Delega  al  Governo per la disciplina della
          responsabilita'  amministrativa  delle persone giuridiche e
          degli  enti  privi  di  personalita'  giuridica).  -  1. Il
          Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          un  decreto  legislativo  avente  ad  oggetto la disciplina
          della    responsabilita'   amministrativa   delle   persone
          giuridiche  e delle societa', associazioni od enti privi di
          personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo
          costituzionale,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione   dei   reati  di  cui  agli  articoli 316-bis,
          316-ter,  317,  318,  319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322,
          322-bis,  640,  secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter,
          secondo  comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto
          e'  commesso  con  abuso  della  qualita'  di operatore del
          sistema, del codice penale;
                b) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita'
          pubblica  previsti  dal  titolo sesto del libro secondo del
          codice penale;
                c) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del
          codice penale che siano stati commessi con violazione delle
          norme  per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul lavoro o
          relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
                d) prevedere  la  responsabilita'  in  relazione alla
          commissione  dei reati in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio,  che siano punibili con pena detentiva non
          inferiore  nel massimo ad un anno anche se alternativa alla
          pena  pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n.
          1860,  dalla  legge  14 luglio  1965,  n.  963, dalla legge
          31 dicembre  1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n.
          47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno
          1985,  n.  312,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          8 agosto  1985,  n.  431,  dal decreto del Presidente della
          Repubblica  24 maggio  1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre
          1991,  n.  394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95,  dal  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 99, dal
          decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  230, dal decreto
          legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
          modificazioni,  dal  decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
          152,  dal  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal
          decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n.  372, e dal testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  in materia di beni
          culturali  e  ambientali, approvato con decreto legislativo
          29 ottobre 1999, n. 490;
                e) prevedere  che  i  soggetti  di cui all'alinea del
          presente  comma sono  responsabili  in  relazione  ai reati
          commessi,  a  loro  vantaggio  o nel loro interesse, da chi
          svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di
          direzione,  ovvero  da chi esercita, anche di fatto, poteri
          di  gestione  e  di  controllo  ovvero  ancora  da  chi  e'
          sottoposto  alla  direzione  o alla vigilanza delle persone
          fisiche  menzionate,  quando  la  commissione  del reato e'
          stata   resa  possibile  dall'inosservanza  degli  obblighi
          connessi  a  tali  funzioni;  prevedere  l'esclusione della
          responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente
          comma nei  casi  in  cui  l'autore  abbia commesso il reato
          nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
                f) prevedere   sanzioni   amministrative   effettive,
          proporzionate  e  dissuasive  nei  confronti  dei  soggetti
          indicati nell'alinea del presente comma;
                g) prevedere  una  sanzione amministrativa pecuniaria
          non  inferiore  a  lire cinquanta milioni e non superiore a
          lire   tre   miliardi   stabilendo   che,   ai  fini  della
          determinazione  in  concreto della sanzione, si tenga conto
          anche   dell'ammontare  dei  proventi  del  reato  e  delle
          condizioni  economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo
          altresi'  che,  nei casi di particolare tenuita' del fatto,
          la  sanzione  da  applicare  non sia inferiore a lire venti
          milioni  e  non  sia  superiore  a  lire  duecento milioni;
          prevedere  inoltre  l'esclusione  del  pagamento  in misura
          ridotta;
                h) prevedere  che  gli  enti rispondono del pagamento
          della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o
          del patrimonio sociale;
                i) prevedere  la  confisca  del profitto o del prezzo
          del reato, anche nella forma per equivalente;
                l) prevedere,   nei  casi  di  particolare  gravita',
          l'applicazione  di  una  o  piu' delle seguenti sanzioni in
          aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
                  1)  chiusura  anche temporanea dello stabilimento o
          della sede commerciale;
                  2)   sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito;
                  3)  interdizione  anche  temporanea  dall'esercizio
          dell'attivita'  ed  eventuale  nomina di altro soggetto per
          l'esercizio  vicario  della medesima quando la prosecuzione
          dell'attivita'  e'  necessaria  per  evitare  pregiudizi ai
          terzi;
                  4)  divieto  anche temporaneo di contrattare con la
          pubblica amministrazione;
                  5)    esclusione    temporanea   da   agevolazioni,
          finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di
          quelli gia' concessi;
                  6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e
          servizi;
                  7) pubblicazione della sentenza;
                m) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle  lettere g), i)  e l) si applicano soltanto nei casi e
          per  i  tempi  espressamente  considerati e in relazione ai
          reati   di   cui   alle   lettere a), b) c)  e d)  commessi
          successivamente  alla data di entrata in vigore del decreto
          legislativo previsto dal presente articolo;
                n) prevedere    che    la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo
          alla  meta'  ed  escludere  l'applicabilita'  di una o piu'
          delle  sanzioni  di  cui  alla  lettera l)  in  conseguenza
          dell'adozione  da  parte dei soggetti di cui all'alinea del
          presente   comma di   comportamenti  idonei  ad  assicurare
          un'efficace    riparazione    o   reintegrazione   rispetto
          all'offesa realizzata;
                o) prevedere  che  le sanzioni di cui alla lettera l)
          sono  applicabili  anche  in  sede  cautelare, con adeguata
          tipizzazione dei requisiti richiesti;
                p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e
          dei  divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l),
          la  pena  della  reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni nei
          confronti   della   persona   fisica   responsabile   della
          violazione,   e   prevedere  inoltre  l'applicazione  delle
          sanzioni  di  cui  alle  lettere g)  e i)  e, nei casi piu'
          gravi,  l'applicazione  di una o piu' delle sanzioni di cui
          alla  lettera l)  diverse  da  quelle  gia'  irrogate,  nei
          confronti  dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale
          e'  stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le
          disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano
          anche   nell'ipotesi   in  cui  le  sanzioni  di  cui  alla
          lettera l)  sono state applicate in sede cautelare ai sensi
          della lettera o);
                q) prevedere  che le sanzioni amministrative a carico
          degli   enti   sono  applicate  dal  giudice  competente  a
          conoscere   del   reato   e  che  per  il  procedimento  di
          accertamento  della responsabilita' si applicano, in quanto
          compatibili,   le  disposizioni  del  codice  di  procedura
          penale,  assicurando  l'effettiva  partecipazione  e difesa
          degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
                r) prevedere  che  le  sanzioni amministrative di cui
          alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni
          dalla     consumazione    dei    reati    indicati    nelle
          lettere a), b) c)   e d)   e   che   l'interruzione   della
          prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile;
                s) prevedere  l'istituzione,  senza  nuovi o maggiori
          oneri  a  carico  del  bilancio dello Stato, di un'Anagrafe
          nazionale   delle   sanzioni  amministrative  irrogate  nei
          confronti  dei  soggetti  di  cui  all'alinea  del presente
          comma;
                t) prevedere,   salvo  che  gli  stessi  siano  stati
          consenzienti  ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o
          di   fatto,   funzioni  di  gestione,  di  controllo  o  di
          amministrazione,    che    sia    assicurato   il   diritto
          dell'azionista,  del  socio o dell'associato ai soggetti di
          cui  all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali
          sia   accertata   la   responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento  a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di
          recedere  dalla  societa'  o dall'associazione o dall'ente,
          con  particolari  modalita'  di  liquidazione  della  quota
          posseduta,  ferma  restando l'azione di risarcimento di cui
          alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con
          cui  tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la
          liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al
          momento    del    recesso   determinato   a   norma   degli
          articoli 2289,  secondo  comma,  e  2437 del codice civile;
          prevedere  altresi'  che  la liquidazione della quota possa
          aver  luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti,
          e  prevedere  che in tal caso il recedente, ove non ricorra
          l'ipotesi  prevista  dalla  lettera l),  numero  3),  debba
          richiedere  al  Presidente del tribunale del luogo in cui i
          soggetti  hanno  la  sede  legale  la nomina di un curatore
          speciale   cui   devono  essere  delegati  tutti  i  poteri
          gestionali  comunque inerenti alle attivita' necessarie per
          la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare
          in  giudizio;  agli oneri per la finanza pubblica derivanti
          dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante
          gli   ordinari   stanziamenti   di  bilancio  per  liti  ed
          arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero
          della giustizia;
                u) prevedere  che l'azione sociale di responsabilita'
          nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche
          e   delle   societa',   di   cui  sia  stata  accertata  la
          responsabilita'  amministrativa  con  riferimento  a quanto
          previsto   nelle   lettere   da a)   a q),  sia  deliberata
          dall'assemblea  con  voto favorevole di almeno un ventesimo
          del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a
          lire  cinquecento  milioni  e  di almeno di un quarantesimo
          negli  altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di
          rinuncia   o   di   transazione   dell'azione   sociale  di
          responsabilita';
                v) prevedere   che  il  riconoscimento  del  danno  a
          seguito  dell'azione  di  risarcimento spettante al singolo
          socio  o  al  terzo  nei confronti degli amministratori dei
          soggetti  di  cui all'alinea del presente comma, di cui sia
          stata   accertata  la  responsabilita'  amministrativa  con
          riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non
          sia  vincolato  dalla  dimostrazione  della  sussistenza di
          nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato
          l'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto ed il
          danno  subito;  prevedere che la disposizione non operi nel
          caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto
          alla  direzione  o alla vigilanza di chi svolge funzioni di
          rappresentanza  o di amministrazione o di direzione, ovvero
          esercita,   anche   di  fatto,  poteri  di  gestione  e  di
          controllo,  quando  la  commissione del reato e' stata resa
          possibile  dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali
          funzioni;
                z) prevedere   che   le   disposizioni  di  cui  alla
          lettera v)  si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione
          di  risarcimento  del danno e' proposta contro l'azionista,
          il  socio  o  l'associato ai soggetti di cui all'alinea del
          presente  comma che  sia stato consenziente o abbia svolto,
          anche  indirettamente  o di fatto, funzioni di gestione, di
          controllo   o   di   amministrazione,   anteriormente  alla
          commissione  del  fatto  che  ha determinato l'accertamento
          della responsabilita' dell'ente.
              2.  Ai  fini  del  comma 1, per «persone giuridiche» si
          intendono  gli  enti  forniti  di  personalita'  giuridica,
          eccettuati   lo   Stato  e  gli  altri  enti  pubblici  che
          esercitano pubblici poteri.
              3.  Il  Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il
          decreto   legislativo  di  cui  al  comma 1,  le  norme  di
          coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
          le norme di carattere transitorio.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 10 settembre 2003,
          n.  276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
          e  mercato  del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
          n.  30),  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
          2003, n. 235, supplemento ordinario.
              - Il  testo  della  direttiva 2004/40/CE del Parlamento
          europeo   e   del  Consiglio,  del  29 aprile  2004,  sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti   fisici   (campi   elettromagnetici)  (diciottesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
          della  direttiva 89/391/CEE), e'. pubblicato nella G.U.U.E.
          30 aprile  2004,  n.  L 159. Entrata in vigore il 30 aprile
          2004.
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
          187   (Rettifica   di   errori  materiali  contenuti  nella
          Del.Aut.en.el.    e   gas   4 agosto   2005,   n.   177/05.
          (Deliberazione  n.  187/05)),  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
              - Attuazione    della    direttiva   2002/44/CE   sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  da
          vibrazioni   meccaniche),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 settembre 2005, n. 220.
              - Il  testo  della  direttiva 2006/25/CE del Parlamento
          europeo   e   del   Consiglio,  del  5 aprile  2006,  sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti     fisici    (radiazioni    ottiche    artificiali)
          (diciannovesima  direttiva  particolare  ai sensi dell'art.
          16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e' pubblicato
          nella  G.U.U.E. 27 aprile 2006, n. L 114. Entrata in vigore
          il 27 aprile 2006.
              - Il   testo   della   legge  6 febbraio  2007,  n.  13
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2006),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, supplemento ordinario.
              - Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          257    (Attuazione   della   direttiva   2004/40/CE   sulle
          prescrizioni  minime  di  sicurezza  e  di  salute relative
          all'esposizione  dei  lavoratori  ai rischi derivanti dagli
          agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  1 della citata legge n. 123 del
          2007, e' il seguente:
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per  il  riassetto e la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  nove mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia  di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
          lavoro,  in  conformita'  all'art. 117 della Costituzione e
          agli  statuti  delle  Regioni  a  statuto  speciale e delle
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, e alle relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela  dei  lavoratori sul territorio nazionale attraverso
          il   rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
          concernenti  i diritti civili e sociali, anche con riguardo
          alle   differenze   di   genere  e  alla  condizione  delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
              2.   I   decreti  di  cui  al  comma 1  sono  adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e criteri
          direttivi generali:
                a) riordino   e   coordinamento   delle  disposizioni
          vigenti,  nel  rispetto delle normative comunitarie e delle
          convenzioni  internazionali  in  materia, in ottemperanza a
          quanto disposto dall'art. 117 della Costituzione;
                b) applicazione  della normativa in materia di salute
          e  sicurezza  sul lavoro a tutti i settori di attivita' e a
          tutte  le  tipologie  di rischio, anche tenendo conto delle
          peculiarita' o della particolare pericolosita' degli stessi
          e della specificita' di settori ed ambiti lavorativi, quali
          quelli  presenti  nella pubblica amministrazione, come gia'
          indicati  nell'art.  1,  comma 2,  e  nell'art. 2, comma 1,
          lettera b),   secondo   periodo,  del  decreto  legislativo
          19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, nel
          rispetto   delle   competenze   in   materia  di  sicurezza
          antincendio  come  definite dal decreto legislativo 8 marzo
          2006,  n.  139,  e  del  regolamento  (CE) n. 1907/2006 del
          Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
          nonche'  assicurando  il coordinamento, ove necessario, con
          la normativa in materia ambientale;
                c) applicazione  della normativa in materia di tutela
          della  salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e
          lavoratrici, autonomi e subordinati, nonche' ai soggetti ad
          essi equiparati prevedendo:
                  1)  misure  di  particolare  tutela per determinate
          categorie  di  lavoratori  e  lavoratrici  e per specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita';
                  2)  adeguate  e  specifiche  misure di tutela per i
          lavoratori  autonomi,  in  relazione ai rischi propri delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;
                d) semplificazione    degli   adempimenti   meramente
          formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
          luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
          con  particolare  riguardo  alle  piccole,  medie  e  micro
          imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
                e) riordino  della  normativa in materia di macchine,
          impianti,  attrezzature  di  lavoro,  opere provvisionali e
          dispositivi  di  protezione individuale, al fine di operare
          il  necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e
          quelle  di utilizzo concernenti la tutela della salute e la
          sicurezza   sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il  sistema
          pubblico di controllo;
                f) riformulazione  e  razionalizzazione dell'apparato
          sanzionatorio,  amministrativo  e penale, per la violazione
          delle  norme  vigenti e per le infrazioni alle disposizioni
          contenute  nei  decreti  legislativi  emanati in attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle  funzioni  svolte  da ciascun soggetto obbligato, con
          riguardo  in particolare alla responsabilita' del preposto,
          nonche'   della   natura   sostanziale   o   formale  della
          violazione, attraverso:
                  1)  la  modulazione  delle sanzioni in funzione del
          rischio  e  l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti   destinatari  dei  provvedimenti  amministrativi,
          confermando   e   valorizzando   il   sistema  del  decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
                  2)    determinazione    delle    sanzioni    penali
          dell'arresto  e dell'ammenda, previste solo nei casi in cui
          le  infrazioni  ledano interessi generali dell'ordinamento,
          individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
          e  35  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive
          modificazioni,   da   comminare  in  via  esclusiva  ovvero
          alternativa,  con previsione della pena dell'ammenda fino a
          euro  ventimila  per  le  infrazioni  formali,  della  pena
          dell'arresto   fino   a  tre  anni  per  le  infrazioni  di
          particolare  gravita',  della  pena dell'arresto fino a tre
          anni  ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri
          casi;
                  3)   previsione   della   sanzione   amministrativa
          consistente  nel  pagamento  di una somma di denaro fino ad
          euro  centomila  per  le infrazioni non punite con sanzione
          penale;
                  4)  la  graduazione  delle  misure  interdittive in
          dipendenza  della  particolare  gravita' delle disposizioni
          violate;
                  5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed
          associazioni dei familiari delle vittime della possibilita'
          di  esercitare,  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui agli
          articoli 91  e 92 del codice di procedura penale, i diritti
          e   le   facolta'   attribuiti  alla  persona  offesa,  con
          riferimento  ai  reati  commessi con violazione delle norme
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale;
                  6)  previsione  della  destinazione  degli introiti
          delle   sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati  alla
          prevenzione,  a  campagne  di informazione e alle attivita'
          dei  dipartimenti  di  prevenzione  delle aziende sanitarie
          locali;
                g) revisione   dei  requisiti,  delle  tutele,  delle
          attribuzioni  e  delle funzioni dei soggetti del sistema di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso   idonei  percorsi  formativi,  con  particolare
          riferimento  al  rafforzamento del ruolo del rappresentante
          dei  lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione
          della  figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per la
          sicurezza di sito produttivo;
                h) rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli
          organismi  paritetici,  anche quali strumento di aiuto alle
          imprese   nell'individuazione   di   soluzioni  tecniche  e
          organizzative  dirette  a  garantire e migliorare la tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro;
                i) realizzazione  di  un  coordinamento  su  tutto il
          territorio  nazionale  delle attivita' e delle politiche in
          materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, finalizzato
          all'emanazione   di  indirizzi  generali  uniformi  e  alla
          promozione   dello  scambio  di  informazioni  anche  sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione,  nonche'  ridefinizione  dei  compiti e della
          composizione,  da  prevedere  su base tripartita e di norma
          paritetica  e nel rispetto delle competenze delle regioni e
          delle   province   autonome   di  cui  all'art.  117  della
          Costituzione,  della  commissione consultiva permanente per
          la  prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e dei
          comitati regionali di coordinamento;
                l) valorizzazione, anche mediante rinvio legislativo,
          di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonche', su
          base  volontaria,  dei  codici di condotta ed etici e delle
          buone  prassi  che  orientino i comportamenti dei datori di
          lavoro,  anche  secondo  i  principi  della responsabilita'
          sociale,  dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
          ai  fini  del  miglioramento dei livelli di tutela definiti
          legislativamente;
                m) previsione  di  un sistema di qualificazione delle
          imprese  e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di  tutela  della  salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati;
                n) definizione  di  un  assetto istituzionale fondato
          sull'organizzazione   e  circolazione  delle  informazioni,
          delle  linee  guida e delle buone pratiche utili a favorire
          la  promozione  e  la  tutela  della salute e sicurezza sul
          lavoro,  anche  attraverso il sistema informativo nazionale
          per  la  prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
          competenze  esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione o
          duplicazione di interventi;
                o) previsione   della   partecipazione   delle  parti
          sociali  al  sistema  informativo, costituito da Ministeri,
          regioni   e   province  autonome,  Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          Istituto  di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
          Istituto  superiore  per  la prevenzione e la sicurezza del
          lavoro  (ISPESL), con il contributo del Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL),  e del concorso allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle  associazioni e degli istituti di settore a carattere
          scientifico,  ivi  compresi  quelli  che  si occupano della
          salute delle donne;
                p) promozione   della   cultura  e  delle  azioni  di
          prevenzione attraverso:
                  1) la realizzazione di un sistema di governo per la
          definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di
          progetti   formativi,   con  particolare  riferimento  alle
          piccole,  medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare, anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
                  2)  il  finanziamento degli investimenti in materia
          di  salute  e  sicurezza  sul lavoro delle piccole, medie e
          micro  imprese,  i  cui  oneri  siano sostenuti dall'INAIL,
          nell'ambito   e   nei   limiti  delle  spese  istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure;
                  3)  la  promozione  e la divulgazione della cultura
          della  salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro all'interno
          dell'attivita'  scolastica  ed universitaria e nei percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria;
                q) razionalizzazione  e coordinamento delle strutture
          centrali  e  territoriali  di  vigilanza  nel  rispetto dei
          principi   di  cui  all'art.  19  del  decreto  legislativo
          19 dicembre  1994,  n.  758,  e  dell'art. 23, comma 4, del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,   al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  gli
          interventi  di  pianificazione,  programmazione, promozione
          della   salute,   vigilanza,  nel  rispetto  dei  risultati
          verificati,  per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,    anche    riordinando    il   sistema   delle
          amministrazioni  e  degli  enti  statali  aventi compiti di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento;
                r) esclusione  di  qualsiasi onere finanziario per il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi  equiparati  in  relazione  all'adozione  delle misure
          relative  alla  sicurezza  e  alla  salute dei lavoratori e
          delle lavoratrici;
                s) revisione  della  normativa  in materia di appalti
          prevedendo misure dirette a:
                  1)  migliorare  l'efficacia  della  responsabilita'
          solidale  tra  appaltante ed appaltatore e il coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento  ai  subappalti, anche attraverso l'adozione di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  pubbliche e private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza   dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  quale
          elemento   vincolante   per  la  partecipazione  alle  gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad  agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
          finanza pubblica;
                  2)  modificare  il  sistema  di  assegnazione degli
          appalti  pubblici  al massimo ribasso, al fine di garantire
          che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
                  3)   modificare   la   disciplina  del  codice  dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di  cui  al  decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163,
          prevedendo  che  i  costi  relativi  alla sicurezza debbano
          essere   specificamente   indicati  nei  bandi  di  gara  e
          risultare    congrui    rispetto    all'entita'    e   alle
          caratteristiche  dei  lavori, dei servizi o delle forniture
          oggetto di appalto;
                t) rivisitazione  delle modalita' di attuazione della
          sorveglianza   sanitaria,   adeguandola   alle   differenti
          modalita'  organizzative del lavoro, ai particolari tipi di
          lavorazioni  ed  esposizioni,  nonche'  ai  criteri ed alle
          linee   guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche  con
          riferimento  al  prevedibile  momento  di  insorgenza della
          malattia;
                u) rafforzare   e   garantire   le   tutele  previste
          dall'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
                v) introduzione   dello   strumento   dell'interpello
          previsto  dall'art.  9  del  decreto  legislativo 23 aprile
          2004,  n.  124, e successive modificazioni, relativamente a
          quesiti   di   ordine   generale   sull'applicazione  della
          normativa  sulla  salute  e sicurezza nei luoghi di lavoro,
          individuando  il  soggetto  titolare  competente  a fornire
          tempestivamente la risposta.
              3.  I  decreti  di cui al presente articolo non possono
          disporre  un  abbassamento  dei  livelli  di protezione, di
          sicurezza  e  di tutela o una riduzione dei diritti e delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze.
              4.  I decreti di cui al presente articoli sono adottati
          nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del lavoro
          e   della   previdenza   sociale,   della   salute,   delle
          infrastrutture,   limitatamente  a  quanto  previsto  dalla
          lettera s)   del   comma 2,   dello   sviluppo   economico,
          limitatamente   a  quanto  previsto  dalla  lettera e)  del
          comma 2,  di  concerto  con  il  Ministro  per le politiche
          europee,   il   Ministro   della   giustizia,  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze  e  il  Ministro  della
          solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
          lettera l)   del   comma 2,   nonche'  gli  altri  Ministri
          competenti   per   materia,   acquisito   il  parere  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano e
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
              5.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi, a seguito di
          deliberazione  preliminare del Consiglio dei Ministri, sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica   perche'  su  di  essi  siano  espressi,  entro
          quaranta  giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
          Commissioni   competenti   per  materia  e  per  i  profili
          finanziari.  Decorso  tale  termine  i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine per
          l'espressione  dei  pareri  parlamentari di cui al presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini  previsti  ai commi 1 e 6 o successivamente, questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi.
              6.  Entro  dodici  mesi dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo'  adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e
          5,   disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
          medesimi.
              7.  Dall'attuazione  dei  criteri  di delega recati dal
          presente  articolo,  con  esclusione  di  quelli  di cui al
          comma 2,  lettera p),  numeri  1) e 2), non devono derivare
          nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A
          tale  fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della
          presente  delega  le  amministrazioni competenti provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane,  strumentali  ed economiche, allo stato in dotazione
          alle medesime amministrazioni.
              7-bis.  Per l'attuazione del principio di delega di cui
          al  comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di 50
          milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.».
              - Per  il  testo  dell'art.  117 della Costituzione, si
          veda nota alle premesse.
              - Il   testo   dell'art.   16,   comma 3,  della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
          dell'Italia  al  processo  normativo  dell'Unione europea e
          sulle  procedure  di esecuzione degli obblighi comunitari),
          e' il seguente:
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e  delle province autonome). - 1.-2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo la procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
          174, supplemento ordinario.

        
      
          
Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

 
 
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1.  Ai  fini  ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo si intende per:
    a) «lavoratore»:  persona  che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale,     svolge    un'attivita'    lavorativa    nell'ambito
dell'organizzazione  di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza  retribuzione,  anche  al  solo fine di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.  Al  lavoratore  cosi'  definito  e'  equiparato: il socio
lavoratore  di  cooperativa o di societa', anche di fatto, che presta
la  sua  attivita'  per  conto  delle  societa'  e  dell'ente stesso;
l'associato  in  partecipazione  di cui all'articolo 2549, e seguenti
del  codice  civile;  il  soggetto  beneficiario  delle iniziative di
tirocini  formativi  e  di  orientamento di cui all'articolo 18 della
legge  24 giugno  1997,  n.  196,  e di cui a specifiche disposizioni
delle  leggi  regionali  promosse  al  fine  di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante  la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli
istituti  di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di
formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi   comprese   le   apparecchiature   fornite   di   videoterminali
limitatamente   ai   periodi  in  cui  l'allievo  sia  effettivamente
applicato  alla  strumentazioni  o  ai  laboratori  in  questione; il
volontario,  come  definito  dalla  legge  1° agosto  1991, n. 266; i
volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile;  il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore
di  cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni;
    b) «datore  di  lavoro»:  il  soggetto  titolare  del rapporto di
lavoro  con  il  lavoratore  o, comunque, il soggetto che, secondo il
tipo  e  l'assetto  dell'organizzazione  nel cui ambito il lavoratore
presta     la    propria    attivita',    ha    la    responsabilita'
dell'organizzazione   stessa   o  dell'unita'  produttiva  in  quanto
esercita   i   poteri   decisionali   e  di  spesa.  Nelle  pubbliche
amministrazioni   di   cui   all'articolo 1,   comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente   al  quale  spettano  i  poteri  di  gestione,  ovvero  il
funzionario  non  avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest'ultimo  sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato  dall'organo  di  vertice  delle  singole amministrazioni
tenendo  conto  dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici
nei  quali  viene  svolta  l'attivita',  e  dotato di autonomi poteri
decisionali  e  di  spesa.  In  caso  di  omessa individuazione, o di
individuazione  non  conforme ai criteri sopra indicati, il datore di
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
    c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore
di lavoro pubblico o privato;
    d) «dirigente»:   persona   che,   in  ragione  delle  competenze
professionali  e  di  poteri  gerarchici  e  funzionali adeguati alla
natura  dell'incarico  conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
    e) «preposto»:   persona   che,   in   ragione  delle  competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla  natura  dell'incarico  conferitogli, sovrintende alla attivita'
lavorativa   e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive  ricevute,
controllandone  la  corretta  esecuzione  da  parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
    f) «responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione»:
persona  in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di
cui  all'articolo 32  designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
    g) «addetto  al servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso  delle  capacita'  e  dei  requisiti  professionali  di  cui
all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
    h) «medico  competente»:  medico  in possesso di uno dei titoli e
dei  requisiti  formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora,  secondo  quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il
datore  di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti di cui al presente decreto;
    i) «rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza»: persona
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
    l) «servizio  di  prevenzione  e  protezione dai rischi»: insieme
delle   persone,  sistemi  e  mezzi  esterni  o  interni  all'azienda
finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e  protezione dai rischi
professionali per i lavoratori;
    m) «sorveglianza   sanitaria»:   insieme   degli   atti   medici,
finalizzati  alla  tutela  dello  stato  di  salute  e  sicurezza dei
lavoratori,  in  relazione  all'ambiente  di  lavoro,  ai  fattori di
rischio  professionali e alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa;
    n) «prevenzione»:   il  complesso  delle  disposizioni  o  misure
necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e
la  tecnica,  per  evitare  o  diminuire  i  rischi professionali nel
rispetto   della   salute   della   popolazione   e   dell'integrita'
dell'ambiente esterno;
    o) «salute»:  stato  di  completo  benessere  fisico,  mentale  e
sociale,   non   consistente   solo   in  un'assenza  di  malattia  o
d'infermita';
    p) «sistema  di  promozione  della salute e sicurezza»: complesso
dei  soggetti  istituzionali  che  concorrono,  con la partecipazione
delle  parti  sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento
finalizzati  a  migliorare  le  condizioni  di salute e sicurezza dei
lavoratori;
    q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di
tutti  i  rischi  per  la  salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell'ambito  dell'organizzazione  in  cui  essi  prestano  la propria
attivita',   finalizzata   ad   individuare  le  adeguate  misure  di
prevenzione  e di protezione e ad elaborare il programma delle misure
atte  a  garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;
    r) «pericolo»: proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni;
    s) «rischio»:   probabilita'   di   raggiungimento   del  livello
potenziale  di  danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
    t) «unita' produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla
produzione  di  beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
    u) «norma  tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un'organizzazione  internazionale,  da  un  organismo europeo o da un
organismo  nazionale  di  normalizzazione,  la cui osservanza non sia
obbligatoria;
    v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti
con  la  normativa  vigente e con le norme di buona tecnica, adottate
volontariamente  e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi   di   lavoro   attraverso   la  riduzione  dei  rischi  e  il
miglioramento  delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle
regioni,  dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
del  lavoro  (ISPESL),  dall'Istituto  nazionale  per l'assicurazione
contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di   cui   all'articolo 51,  validate  dalla  Commissione  consultiva
permanente   di   cui   all'articolo 6,  previa  istruttoria  tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;
    z) «linee   guida»:   atti   di  indirizzo  e  coordinamento  per
l'applicazione  della  normativa  in  materia  di  salute e sicurezza
predisposti  dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e
approvati  in  sede  di  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    aa)   «formazione»:   processo   educativo  attraverso  il  quale
trasferire  ai  lavoratori  ed  agli  altri  soggetti  del sistema di
prevenzione  e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla
acquisizione  di  competenze  per  lo  svolgimento  in  sicurezza dei
rispettivi  compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione
e alla gestione dei rischi;
    bb)  «informazione»:  complesso delle attivita' dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione
dei rischi in ambiente di lavoro;
    cc)  «addestramento»:  complesso  delle  attivita' dirette a fare
apprendere  ai  lavoratori  l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti,  sostanze,  dispositivi, anche di protezione individuale, e
le procedure di lavoro;
    dd)   «modello   di   organizzazione   e  di  gestione»:  modello
organizzativo  e  gestionale per la definizione e l'attuazione di una
politica   aziendale   per   la   salute   e   sicurezza,   ai  sensi
dell'articolo 6,   comma 1,   lettera a),   del  decreto  legislativo
8 giugno  2001,  n.  231,  idoneo  a  prevenire  i  reati di cui agli
articoli 589  e  590,  terzo  comma,  del codice penale, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro;
    ee)  «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di
una  o  piu'  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate   per:   la  programmazione  di  attivita'  formative  e
l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo  sviluppo  di  azioni  inerenti  alla  salute e alla sicurezza sul
lavoro;  l'assistenza  alle  imprese finalizzata all'attuazione degli
adempimenti  in  materia;  ogni  altra attivita' o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
    ff)   «responsabilita'   sociale   delle  imprese»:  integrazione
volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni  nelle  loro attivita' commerciali e nei loro rapporti
con le parti interessate.

        
                    Note all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'art.  2549  del codice civile, e' il
          seguente:
              «Art.   2549   (Nozione).   -   Con   il  contratto  di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto».
              -  Il testo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.
          196  (Norme  in materia di promozione dell'occupazione), e'
          il seguente:
              «Art.  18  (Tirocini  formativi  e  di orientamento). -
          1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
          lavoro  e  di agevolare le scelte professionali mediante la
          conoscenza   diretta   del  mondo  del  lavoro,  attraverso
          iniziative  di  tirocini  pratici  e  stages  a  favore  di
          soggetti  che  hanno  gia'  assolto l'obbligo scolastico ai
          sensi  della  legge  31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto   con   il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da  adottarsi  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, disposizioni nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
                a) possibilita'  di  promozione delle iniziative, nei
          limiti   delle   risorse  rese  disponibili  dalla  vigente
          legislazione,  anche  su  proposta  degli enti bilaterali e
          delle  associazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
          lavoratori,   da   parte   di   soggetti   pubblici   o   a
          partecipazione  pubblica  e  di soggetti privati non aventi
          scopo  di  lucro,  in  possesso  degli  specifici requisiti
          preventivamente  determinati in funzione di idonee garanzie
          all'espletamento    delle    iniziative   medesime   e   in
          particolare:  agenzie  regionali  per  l'impiego  e  uffici
          periferici  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale;    universita';    provveditorati    agli   studi;
          istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
          studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
          orientamento,  ovvero  a partecipazione pubblica o operanti
          in  regime  di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
          21 dicembre  1978,  n.  845;  comunita'  terapeutiche  enti
          ausiliari  e  cooperative  sociali,  purche' iscritti negli
          specifici   albi   regionali,  ove  esistenti;  servizi  di
          inserimento   lavorativo   per  disabili  gestiti  da  enti
          pubblici delegati dalla regione;
                b) attuazione   delle   iniziative   nell'ambito   di
          progetti di orientamento e di formazione, con priorita' per
          quelli  definiti  all'interno di programmi operativi quadro
          predisposti   dalle   regioni,  sentite  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                c) svolgimento  dei  tirocini  sulla base di apposite
          convenzioni   intervenute   tra  i  soggetti  di  cui  alla
          lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
                d) previsione   della   durata   dei   rapporti   non
          costituenti  rapporti  di lavoro, in misura non superiore a
          dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
          portatori  di  handicap,  da  modulare  in  funzione  della
          specificita' dei diversi tipi di utenti;
                e) obbligo   da   parte  dei  soggetti  promotori  di
          assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
          l'Istituto   nazionale   per   l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  e  per  la responsabilita'
          civile  e  di  garantire  la  presenza  di  un  tutore come
          responsabile  didattico-organizzativo  delle attivita'; nel
          caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
          per  l'impiego  e  gli  uffici periferici del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il datore di lavoro
          ospitante   puo'  stipulare  la  predetta  convenzione  con
          l'INAIL direttamente e a proprio carico;
                f) attribuzione  del valore di crediti formativi alle
          attivita'  svolte nel corso degli stages e delle iniziative
          di  tirocinio  pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
          debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
          lavoro;
                g) possibilita'  di  ammissione,  secondo modalita' e
          criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
          cui  all'art.  1  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.   236,   al  rimborso  totale  o  parziale  degli  oneri
          finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
          di  cui  al  presente  articoli a  favore  dei  giovani del
          Mezzogiorno  presso  imprese  di  regioni diverse da quelle
          operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
          i  progetti  lo  prevedano,  gli  oneri relativi alla spesa
          sostenuta  dall'impresa  per  il  vitto  e  l'alloggio  del
          tirocinante;
                h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
                i) computabilita'  dei soggetti portatori di handicap
          impiegati  nei  tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968,
          n.  482,  e  successive  modificazioni,  purche' gli stessi
          tirocini  siano  oggetto  di  convenzione  ai  sensi  degli
          articoli 5  e  17  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e
          siano finalizzati all'occupazione.».
              - Il   testo   della   legge  1° agosto  1991,  n.  266
          (Legge-quadro   sul   volontariato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196.
              - Il testo del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
          468  (Revisione  della  disciplina  sui  lavori socialmente
          utili,  a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
          196),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 8 gennaio
          1998, n. 5.
              - Il   testo   dell'art.   1,   comma 2,   del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          1. (Omissis).
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto
          legislativo   8 giugno   2001,  n.  231  (Disciplina  della
          responsabilita'  amministrativa  delle  persone giuridiche,
          delle   societa'   e  delle  associazioni  anche  prive  di
          personalita'  giuridica,  a  norma dell'art. 11 della legge
          29 settembre 2000, n. 300), e' il seguente:
              «Art.  6  (Soggetti  in  posizione apicale e modelli di
          organizzazione  dell'ente).  -  1.  Se  il  reato  e' stato
          commesso  dalle  persone  indicate  nell'art.  5,  comma 1,
          lettera a), l'ente non risponde se prova che:
                a) l'organo  dirigente  ha  adottato ed efficacemente
          attuato,  prima  della  commissione  del  fatto, modelli di
          organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della
          specie di quello verificatosi;».
              - Il  testo  degli  articoli 589 e 590, terzo comma del
          codice penale, e' il seguente:
              «Art.  589  (Omicidio  colposo). - Chiunque cagiona per
          colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
          da sei mesi a cinque anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
          sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
          per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
          della reclusione da due a cinque anni.
              Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
          una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
          applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
          delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
          pena non puo' superare gli anni dodici.
          «Art. 590 (Lesioni personali colpose). - (Omissis).
              Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
          violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
          stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
          lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
          tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
          la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
          uno a tre anni.».

        
      
          
Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

 
 
                               Art. 3.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di
attivita', privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
  2.  Nei  riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei  vigili  del  fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture
giudiziarie,   penitenziarie,   di  quelle  destinate  per  finalita'
istituzionali  alle  attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine  e  sicurezza  pubblica,  delle universita', degli istituti di
istruzione  universitaria,  delle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica  e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge  1° agosto  1991,  n.  266,  e  dei  mezzi di trasporto aerei e
marittimi,  le  disposizioni  del  presente  decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse
al  servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, individuate
entro  e  non  oltre  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente   decreto   legislativo   con   decreti  emanati,  ai  sensi
dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri  competenti  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale,  della  salute e per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale nonche',
relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza,
gli  organismi  a  livello  nazionale  rappresentativi  del personale
militare;  analogamente  si provvede per quanto riguarda gli archivi,
le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli  di  tutela  dei  beni  artistici  storici e culturali. Con i
successivi  decreti,  da  emanare  entro  dodici  mesi  dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti,  di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale   e  della  salute,  acquisito  il  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  si  provvede  a  dettare  le
disposizioni   necessarie   a  consentire  il  coordinamento  con  la
disciplina  recata dal presente decreto della normativa relativa alle
attivita'   lavorative   a  bordo  delle  navi,  di  cui  al  decreto
legislativo  27 luglio  1999,  n.  271, in ambito portuale, di cui al
decreto  legislativo  27 luglio  1999, n. 272, e per il settore delle
navi  da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
e  l'armonizzazione  delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal
II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto
ferroviario  contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi
decreti di attuazione.
  3.  Fino  alla  scadenza  del termine di cui al comma 2, sono fatte
salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche' le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio  1999,  n.  272,  al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
298,  e  le  disposizioni  tecniche  del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della
Repubblica  7 gennaio  1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile
1974,   n.  191,  e  dai  relativi  decreti  di  attuazione;  decorso
inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui
al presente decreto.
  4.  Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori
e  lavoratrici,  subordinati  e autonomi, nonche' ai soggetti ad essi
equiparati,  fermo  restando quanto previsto dai commi successivi del
presente articolo.
  5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto
di  somministrazione  di  lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti,
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  fermo  restando  quanto  specificamente  previsto dal
comma 5  dell'articolo 23  del  citato decreto legislativo n. 276 del
2003,  tutti  gli  obblighi  di  prevenzione  e  protezione di cui al
presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.
  6.  Nell'ipotesi  di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico   del  distaccatario,  fatto  salvo  l'obbligo  a  carico  del
distaccante  di  informare  e formare il lavoratore sui rischi tipici
generalmente  connessi  allo  svolgimento delle mansioni per le quali
egli   viene   distaccato.   Per   il   personale   delle   pubbliche
amministrazioni   di   cui   all'articolo 1,   comma 2,  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001, n. 165, che presta servizio con rapporto
di  dipendenza  funzionale  presso  altre  amministrazioni pubbliche,
organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto
sono  a  carico  del datore di lavoro designato dall'amministrazione,
organo o autorita' ospitante.
  7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61,
e  seguenti,  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, e
successive   modificazioni,   e   dei   collaboratori   coordinati  e
continuativi  di  cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice
di  procedura  civile,  le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano  ove  la  prestazione  lavorativa  si  svolga nei luoghi di
lavoro del committente.
  8.   Nei   confronti  dei  lavoratori  che  effettuano  prestazioni
occasionali  di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte
le  altre  norme  speciali  vigenti  in materia di sicurezza e tutela
della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici
a    carattere   straordinario,   compresi   l'insegnamento   privato
supplementare  e  l'assistenza  domiciliare ai bambini, agli anziani,
agli ammalati e ai disabili.
  9.  Nei  confronti  dei  lavoratori  a  domicilio di cui alla legge
18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di
applicazione  del  contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui
agli  articoli 36  e  37.  Ad  essi  devono  inoltre essere forniti i
necessari  dispositivi  di  protezione  individuali in relazione alle
effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
fornisca  attrezzature  proprie,  o  per  il  tramite  di terzi, tali
attrezzature  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  di cui al
titolo III.
  10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa  di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico
e  telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  8 marzo  1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo
sul   telelavoro   concluso   il  16 luglio  2002,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in
cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di
lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali
attrezzature  devono  essere  conformi  alle  disposizioni  di cui al
titolo  III.  I  lavoratori  a  distanza sono informati dal datore di
lavoro  circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza
sul  lavoro,  in  particolare  in  ordine  alle  esigenze relative ai
videoterminali  ed  applicano correttamente le direttive aziendali di
sicurezza.  Al  fine  di  verificare  la  corretta  attuazione  della
normativa  in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del
lavoratore  a  distanza,  il  datore di lavoro, le rappresentanze dei
lavoratori  e  le  autorita' competenti hanno accesso al luogo in cui
viene  svolto  il  lavoro  nei limiti della normativa nazionale e dei
contratti  collettivi,  dovendo  tale  accesso  essere subordinato al
preavviso  e  al  consenso  del lavoratore qualora la prestazione sia
svolta  presso  il  suo  domicilio.  Il  lavoratore  a  distanza puo'
chiedere  ispezioni.  Il  datore  di  lavoro garantisce l'adozione di
misure  dirette  a  prevenire  l'isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di
incontrarsi   con   i   colleghi  e  di  accedere  alle  informazioni
dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.
  11.  Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del   codice   civile  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 21 e 26.
  12.  Nei  confronti  dei  componenti  dell'impresa familiare di cui
all'articolo 230-bis  del  codice civile, dei piccoli imprenditori di
cui  all'articolo 2083  del  codice  civile e dei soci delle societa'
semplici  operanti  nel settore agricolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 21.
  13.  In considerazione della specificita' dell'attivita' esercitata
dalle  imprese  medie  e  piccole  operanti  nel settore agricolo, il
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  della  salute  e  delle  politiche  agricole,  alimentari e
forestali,  entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui
alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
e  limitatamente  alle  imprese  che  impiegano lavoratori stagionali
ciascuno  dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per
un  numero  complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti
colturali   aziendali,   provvede   ad   emanare   disposizioni   per
semplificare  gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
sorveglianza  sanitaria  previsti  dal  presente  decreto, sentite le
organizzazioni    sindacali   e   datoriali   comparativamente   piu'
rappresentative   del   settore  sul  piano  nazionale.  I  contratti
collettivi   stipulati   dalle  predette  organizzazioni  definiscono
specifiche  modalita'  di  attuazione  delle  previsioni del presente
decreto  legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per
la  sicurezza  nel  caso  le  imprese  utilizzino  esclusivamente  la
tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

        
                    Note all'art. 3:
              - Per  i  riferimenti  della  legge n. 266 del 1991, si
          veda nota all'art. 2.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi 2  e  3, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          271  (Adeguamento  della normativa sulla sicurezza e salute
          dei  lavoratori  marittimi a bordo delle navi mercantili da
          pesca  nazionali,  a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
          485), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999,
          n. 185, supplemento ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
          272  (Adeguamento  della normativa sulla sicurezza e salute
          dei  lavoratori  nell'espletamento  di operazioni e servizi
          portuali,    nonche'   di   operazioni   di   manutenzione,
          riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale,
          a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, supplemento
          ordinario.
              - Il  testo  del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
          298  (Attuazione  della  direttiva  93/103/CE relativa alle
          prescrizioni  minime di sicurezza e di salute per il lavoro
          a  bordo delle navi da pesca), e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201.
              - Il   testo   della   legge  26 aprile  1974,  n.  191
          (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli
          impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello
          Stato),  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio
          1974, n. 134.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente:
              «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. (Omissis).
              2.  Nei  riguardi  delle Forze armate e di Polizia, dei
          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle
          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate
          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle
          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze
          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate
          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al
          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro
          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della
          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione
          pubblica.».
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          27 aprile  1955,  n.  547  (Norme  per la prevenzione degli
          infortuni   sul  lavoro),  e'  pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158.
              - Per  i  riferimenti del citato decreto del Presidente
          delle  Repubblica  n.  164  del  1956,  si  veda  nota alle
          premesse.
              - Gli   articoli da   20   a   28  del  citato  decreto
          legislativo  n.  276  del 2003 sono compresi nel titolo III
          capo I (Somministrazione di lavoro) dello stesso decreto.
              - Il  testo  dell'art.  23,  comma 5 del citato decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art. 23 (Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
          potere  disciplinare  e  regime della solidarieta). - 1.-4.
          (Omissis).
              5.  Il  somministratore informa i lavoratori sui rischi
          per  la  sicurezza  e  la  salute  connessi  alle attivita'
          produttive  in generale e li forma e addestra all'uso delle
          attrezzature  di  lavoro  necessarie allo svolgimento della
          attivita'  lavorativa  per la quale essi vengono assunti in
          conformita'    alle   disposizioni   recate   dal   decreto
          legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni    ed    integrazioni.    Il   contratto   di
          somministrazione   puo'  prevedere  che  tale  obbligo  sia
          adempiuto  dall'utilizzatore;  in  tale  caso  ne  va fatta
          indicazione  nel  contratto  con il lavoratore. Nel caso in
          cui  le  mansioni  cui  e'  adibito il prestatore di lavoro
          richiedano  una  sorveglianza  medica speciale o comportino
          rischi  specifici,  l'utilizzatore ne informa il lavoratore
          conformemente  a  quanto  previsto  dal decreto legislativo
          19 settembre  1994,  n.  626, e successive modificazioni ed
          integrazioni.    L'utilizzatore   osserva   altresi',   nei
          confronti  del  medesimo  prestatore, tutti gli obblighi di
          protezione  previsti nei confronti dei propri dipendenti ed
          e'   responsabile  per  la  violazione  degli  obblighi  di
          sicurezza   individuati   dalla   legge   e  dai  contratti
          collettivi.».
              - Il  testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  30  (Distacco).  -  1. L'ipotesi del distacco si
          configura  quando  un  datore  di lavoro, per soddisfare un
          proprio   interesse,   pone   temporaneamente  uno  o  piu'
          lavoratori   a   disposizione   di   altro   soggetto   per
          l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.
              2.  In  caso  di  distacco  il  datore di lavoro rimane
          responsabile del trattamento economico e normativo a favore
          del lavoratore.
              3.  Il  distacco  che comporti un mutamento di mansioni
          deve  avvenire  con il consenso del lavoratore interessato.
          Quando  comporti  un  trasferimento a una unita' produttiva
          sita  a  piu'  di  50  km da quella in cui il lavoratore e'
          adibito,  il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
              4.  Resta  ferma  la  disciplina  prevista dall'art. 8,
          comma 3,   del   decreto-legge   20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236.
              4-bis.  Quando  il  distacco  avvenga  in violazione di
          quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
          chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414
          del  codice  di procedura civile, notificato anche soltanto
          al  soggetto  che  ne  ha  utilizzato  la  prestazione,  la
          costituzione  di  un  rapporto di lavoro alle dipendenze di
          quest'ultimo.  In  tale  ipotesi  si  applica  il  disposto
          dell'art. 27, comma 2.».
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito di applicazione). - 1.
          (Omissis).
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Gli   articoli da   61   a   69  del  citato  decreto
          legislativo  n.  276 del 2003 sono compresi nel titolo VII,
          capo I  (Lavoro  a  progetto  e  lavoro  occasionale) dello
          stesso decreto.
              - Il testo dell'art. 409, primo comma, n. 3, del codice
          di procedura civile, e' il seguente:
              «Art.  409  (Controversie  individuali  di  lavoro). Si
          osservano   le   disposizioni   del   presente  capo  nelle
          controversie relative a:
                1)-2) (Omissis).
                3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale
          ed  altri  rapporti  di collaborazione che si concretino in
          una   prestazione   di  opera  continuativa  e  coordinata,
          prevalentemente   personale,   anche  se  non  a  carattere
          subordinato;».
              - Gli   articoli da   70   a   74  del  citato  decreto
          legislativo  n. 276 del 2003 sono compresi nel titolo VII -
          capo  II  (Prestazioni occasionali di tipo accesssorio rese
          da particolari soggetti) dello stesso decreto.
              - Il  testo della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove
          norme  per  la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1974, n. 5.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          8 marzo  1999,  n.  70  (Regolamento recante disciplina del
          telelavoro   nelle   pubbliche   amministrazioni,  a  norma
          dell'art.  4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1999, n.
          70.
              - Il  testo  dell'art.  2222  del  codice  civile e' il
          seguente:
              «Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
          obbliga  a  compiere  verso  un corrispettivo un'opera o un
          servizio,   con  lavoro  prevalentemente  proprio  e  senza
          vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
          applicano  le  norme  di questo capo, salvo che il rapporto
          abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
              - Il  testo  dell'art.  230-bis del codice civile e' il
          seguente:
              «Art.  230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo che sia
          configurabile  un diverso rapporto, il familiare che presta
          in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
          famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
          mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
          famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
          ai   beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli  incrementi
          dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
          proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
          Le decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili  e degli
          incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
          straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
          dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
          che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
          partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
          di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
          potesta' su di essi.
              Il  lavoro  della  donna  e'  considerato equivalente a
          quello dell'uomo.
              Ai  fini  della  disposizione  di cui al primo comma si
          intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado,  gli  affini entro il secondo; per impresa familiare
          quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
          grado, gli affini entro il secondo.
              Il  diritto  di  partecipazione di cui al primo comma e
          intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
          di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
          tutti  i  partecipi.  Esso  puo' essere liquidato in danaro
          alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
          lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
          pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
          difetto di accordo, dal giudice.
              In  caso  di  divisione  ereditaria  o di trasferimento
          dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
          diritto  di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
          in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
              Le    comunioni    tacite    familiari   nell'esercizio
          dell'agricoltura   sono   regolate   dagli   usi   che  non
          contrastino con le precedenti norme.».
              - Il  testo  dell'art.  2083  del  codice  civile e' il
          seguente:
              «Art.  2083  (Piccoli  imprenditori).  -  Sono  piccoli
          imprenditori   i   coltivatori   diretti   del  fondo,  gli
          artigiani,  i  piccoli commercianti e coloro che esercitano
          un'attivita'  professionale organizzata prevalentemente con
          il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».

        
      
          
Titolo I

PRINCIPI COMUNI

Capo I

Disposizioni generali

 
 
                               Art. 4.
                       Computo dei lavoratori

  1.  Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale
il  presente  decreto  legislativo fa discendere particolari obblighi
non sono computati:
    a) i  collaboratori  familiari  di  cui  all'articolo 230-bis del
codice civile;
    b) i  soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi
e  di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n.  196,  e  di  cui  a specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse  al  fine  di  realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro  o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;
    c) gli  allievi  degli  istituti di istruzione e universitari e i
partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso  di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici   e   biologici,   ivi  comprese  le  attrezzature  munite  di
videoterminali;
    d) i   lavoratori   assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato,   ai   sensi  dell'articolo 1  del  decreto  legislativo
6 settembre  2001,  n.  368,  in  sostituzione di altri prestatori di
lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
    e) i  lavoratori  che  svolgono  prestazioni  occasionali di tipo
accessorio  ai  sensi  degli  articoli 70,  e  seguenti,  del decreto
legislativo  10 settembre  2003,  n. 276, e successive modificazioni,
nonche'  prestazioni  che  esulano  dal  mercato  del lavoro ai sensi
dell'articolo 74 del medesimo decreto.
    f) i  lavoratori  di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove
la  loro  attivita'  non  sia  svolta in forma esclusiva a favore del
datore di lavoro committente;
    g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266,
i  volontari  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e della
protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
    h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al
decreto   legislativo   1° dicembre   1997,   n.  468,  e  successive
modificazioni;
    i) i  lavoratori  autonomi  di  cui  all'articolo 2222 del codice
civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
    l) i    collaboratori    coordinati   e   continuativi   di   cui
all'articolo 409,  primo comma, n. 3, del codice di procedura civile,
nonche'  i  lavoratori  a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, e successive
modificazioni,  ove  la  loro  attivita'  non  sia  svolta  in  forma
esclusiva a favore del committente.
  2.  I  lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai
sensi   degli   articoli 20,  e  seguenti,  del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori
assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del
numero  di  ore  di  lavoro  effettivamente  prestato nell'arco di un
semestre.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 4, nell'ambito delle
attivita'  stagionali  definite  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  7 ottobre  1963,  n.  1525  e  successive  modificazioni,
nonche'  di  quelle  individuate  dai  contratti collettivi nazionali
stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente  piu'  rappresentative,  il  personale  in  forza si
computa  a  prescindere  dalla  durata del contratto e dall'orario di
lavoro effettuato.
  4.  Il  numero  dei  lavoratori  impiegati  per  l'intensificazione
dell'attivita'  in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo
e  nell'ambito  di  attivita' diverse da quelle indicate nel comma 3,
corrispondono   a   frazioni   di  unita-lavorative-anno  (ULA)  come
individuate sulla base della normativa comunitaria.

        
                    Note all'art. 4:
              - Per  il testo dell'art. 230-bis del Codice civile, si
          veda nota all'art. 3.
              - Per  il  testo dell'art. 18 della citata legge n. 196
          del 1997, si veda nota all'art. 2.
              - Il   testo   dell'art.   1  del  decreto  legislativo
          6 settembre  2001,  n.  368,  (Attuazione  della  direttiva
          1999/70/CE  relativa  all'accordo quadro sul lavoro a tempo
          determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e' il
          seguente:
              «Art.  1  (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
          di  lavoro  subordinato  e'  stipulato  di  regola  a tempo
          indeterminato.
              1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine alla
          durata  del  contratto  di  lavoro  subordinato a fronte di
          ragioni  di  carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
          sostitutivo.
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
              3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
          datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
          durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
          sia superiore a dodici giorni.».
              - Il  testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  74  (Prestazioni  che  esulano  dal  mercato del
          lavoro).   -  1.  Con  specifico  riguardo  alle  attivita'
          agricole  non  integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
          autonomo  o  subordinato le prestazioni svolte da parenti e
          affini  sino al terzo grado in modo meramente occasionale o
          ricorrente  di  breve  periodo,  a  titolo  di aiuto, mutuo
          aiuto,   obbligazione   morale   senza   corresponsione  di
          compensi,  salvo  le  spese di mantenimento e di esecuzione
          dei lavori.».
              - Il  testo della legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove
          norme  per  la tutela del lavoro a domicilio), e pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1974, n. 5.
              - Per i riferimenti della citata legge n. 266 del 1991,
          del  decreto  legislativo  n.  468  del  1997, si veda nota
          all'art. 2.
              - Per  il  testo  dell'art.  2222  del  codice  civile,
          dell'art.  409,  primo comma, n. 3, del codice di procedura
          civile, si veda nota all'art. 3.
              - Per  i riferimenti agli articoli da 20 a 28 e da 61 a
          69  del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda
          nota all'art. 3.
              - Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
          61,   (Attuazione   della   direttiva   97/81/CE   relativa
          all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
          dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dalla  CES), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2000, n. 66.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          7 ottobre 1963, n. 1525, (Elenco che determina le attivita'
          a  carattere  stagionale  di cui all'art. 1, comma secondo,
          lettera a),  della  legge  18 aprile  1962,  n.  230, sulla
          disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 novembre 1963, n.
          307.

        
      
          
Capo II

Sistema istituzionale

 
 
                               Art. 5.
Comitato  per  l'indirizzo  e la valutazione delle politiche attive e
per  il  coordinamento  nazionale  delle  attivita'  di  vigilanza in
              materia di salute e sicurezza sul lavoro

  1.  Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e
la   valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il  coordinamento
nazionale  delle  attivita'  di  vigilanza  in  materia  di  salute e
sicurezza  sul  lavoro.  Il Comitato e' presieduto dal Ministro della
salute ed e' composto da:
    a) due rappresentanti del Ministero della salute;
    b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    d) cinque  rappresentanti  delle  regioni  e province autonome di
Trento e di Bolzano.
  2.   Al   Comitato   partecipano,   con   funzione  consultiva,  un
rappresentante  dell'INAIL,  uno  dell'ISPESL  e uno dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
  3.  Il  Comitato  di  cui  al comma 1, al fine di garantire la piu'
completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni, ha il compito di:
    a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
    b) individuare  obiettivi  e  programmi  dell'azione  pubblica di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
    c) definire  la  programmazione  annuale  in  ordine  ai  settori
prioritari  di  intervento  dell'azione  di  vigilanza,  i  piani  di
attivita'  e  i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto
delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento
e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
    d) programmare   il   coordinamento  della  vigilanza  a  livello
nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    e) garantire   lo   scambio   di   informazioni  tra  i  soggetti
istituzionali  al  fine di promuovere l'uniformita' dell'applicazione
della normativa vigente;
    f) individuare  le priorita' della ricerca in tema di prevenzione
dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
  4.  Ai  fini  delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2,
lettere a), b), e),    f),   le   parti   sociali   sono   consultate
preventivamente.   Sull'attuazione   delle   azioni   intraprese   e'
effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
  5.  Le  modalita'  di  funzionamento  del comitato sono fissate con
regolamento  interno  da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al  numero  dei  componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale del Ministero della salute appositamente assegnato.
  6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai  sensi  del  comma 1,  non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.

        
      
          
Capo II

Sistema istituzionale

 
 
                               Art. 6.
Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e sicurezza sul
                               lavoro

  1.  Presso  il  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita  la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:
    a)  un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la presiede;
    b) un rappresentante del Ministero della salute;
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
    d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
    e) un rappresentante del Ministero della difesa;
    f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
    g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
    h)  un  rappresentante  del  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari e forestali;
    i) un rappresentante del Ministero della solidarieta' sociale;
    l)  un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica;
    m)  dieci  rappresentanti delle regioni e delle province autonome
di  Trento  e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
    n)  dieci  esperti  designati  delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;
    o)  dieci  esperti  designati  delle organizzazioni sindacali dei
datori  di  lavoro,  anche  dell'artigianato  e della piccola e media
impresa, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
  2.  Per  ciascun  componente  puo' essere nominato un supplente, il
quale  interviene  unicamente  in  caso  di  assenza del titolare. Ai
lavori  della Commissione possono altresi' partecipare rappresentanti
di   altre   amministrazioni  centrali  dello  Stato  in  ragione  di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento  a  quelle  relative  alla materia dell'istruzione per le
problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).
  3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'  istituire
comitati  speciali  permanenti, dei quali determina la composizione e
la funzione.
  4.  La  Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli  istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
puo'  richiedere  la partecipazione di esperti nei diversi settori di
interesse.
  5.  I  componenti della Commissione e i segretari sono nominati con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, su
designazione  degli  organismi  competenti  e durano in carica cinque
anni.
  6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento  interno  da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto
al  numero  dei  componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da
personale  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
appositamente assegnato.
  7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai  sensi  del  comma 1,  non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione.
  8.  La  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro ha il compito di:
    a) esaminare  i  problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza  sul  lavoro  e  formulare  proposte  per  lo sviluppo e il
perfezionamento della legislazione vigente;
    b) esprimere  pareri  sui piani annuali elaborati dal Comitato di
cui all'articolo 5;
    c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione
di cui all'articolo 11;
    d) validare  le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
    e) redigere  annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema
informativo  di  cui  all'articolo 8,  una  relazione  sullo stato di
applicazione  della  normativa  di  salute  e  sicurezza  e  sul  suo
possibile  sviluppo,  da  trasmettere  alle  commissioni parlamentari
competenti e ai presidenti delle regioni;
    f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate  di  effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29,  comma 5,  tenendo  conto  dei  profili di rischio e
degli  indici  infortunistici  di  settore.  Tali  procedure  vengono
recepite  con  decreto  dei  Ministeri  del lavoro e della previdenza
sociale,  della  salute  e  dell'interno  acquisito  il  parere della
Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano;
    g) definire  criteri  finalizzati alla definizione del sistema di
qualificazione  delle  imprese  e  dei  lavoratori  autonomi  di  cui
all'articolo 27.  Il  sistema  di  qualificazione  delle  imprese  e'
disciplinato  con  decreto del Presidente della Repubblica, acquisito
il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi
entro  dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;
    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta
ed  etici,  adottati su base volontaria, che, in considerazione delle
specificita'  dei  settori  produttivi  di  riferimento,  orientino i
comportamenti  dei  datori  di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
    i) valutare   le   problematiche  connesse  all'attuazione  delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in
materia di salute e sicurezza del lavoro;
    l) promuovere  la  considerazione  della  differenza di genere in
relazione  alla  valutazione  dei rischi e alla predisposizione delle
misure di prevenzione;
    m) indicare  modelli  di  organizzazione  e gestione aziendale ai
fini di cui all'articolo 30.

        
      
          
Capo II

Sistema istituzionale

 
 
                               Art. 7.
                 Comitati regionali di coordinamento

  1.   Al   fine  di  realizzare  una  programmazione  coordinata  di
interventi,   nonche'  uniformita'  degli  stessi  ed  il  necessario
raccordo  con  il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione
di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera
il  comitato  regionale  di  coordinamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.

        
      
          
Capo II

Sistema istituzionale

 
 
                               Art. 8.
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

  1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione
(SINP)  nei  luoghi  di  lavoro  al  fine  di  fornire dati utili per
orientare,  programmare,  pianificare  e  valutare  l'efficacia della
attivita'   di   prevenzione   degli   infortuni   e  delle  malattie
professionali,  relativamente  ai  lavoratori iscritti e non iscritti
agli  enti  assicurativi  pubblici, e per indirizzare le attivita' di
vigilanza,   attraverso   l'utilizzo   integrato  delle  informazioni
disponibili   negli   attuali   sistemi  informativi,  anche  tramite
l'integrazione  di  specifici  archivi  e la creazione di banche dati
unificate.
  2.  Il  Sistema  informativo  di  cui  al comma 1 e' costituito dal
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della
salute,  dal  Ministero  dell'interno, dalle regioni e dalle province
autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  dall'INAIL,  dall'IPSEMA  e
dall'ISPESL,  con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia
e  del  lavoro  (CNEL).  Allo  sviluppo  del  medesimo concorrono gli
organismi   paritetici   e   gli  istituti  di  settore  a  carattere
scientifico,  ivi  compresi quelli che si occupano della salute delle
donne.
  3.  L'INAIL  garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP
e,  a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro  per  le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, da adottarsi entro 180
giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione
ed  il  funzionamento  del SINP, nonche' le regole per il trattamento
dei  dati.  Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cosi' come modificato ed
integrato  dal  decreto  legislativo  4 aprile  2006,  n.  159, e dei
contenuti  del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale
integrato  per  la  prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo
decreto sono disciplinate le speciali modalita' con le quali le forze
armate  e  le  forze  di  polizia  partecipano al sistema informativo
relativamente  alle  attivita'  operative  e  addestrative.  Per tale
finalita'   e'   acquisita   l'intesa   dei  Ministri  della  difesa,
dell'interno e dell'economia e delle finanze.
  5.  La  partecipazione  delle  parti sociali al Sistema informativo
avviene  attraverso  la  periodica  consultazione in ordine ai flussi
informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6.
  6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
    a) il quadro produttivo ed occupazionale;
    b) il quadro dei rischi;
    c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
    d) il  quadro  degli  interventi di prevenzione delle istituzioni
preposte;
    e) il  quadro  degli  interventi  di  vigilanza delle istituzioni
preposte.
  7.  La  diffusione  delle informazioni specifiche e' finalizzata al
raggiungimento  di obiettivi di conoscenza utili per le attivita' dei
soggetti  destinatari  e  degli  enti  utilizzatori. I dati sono resi
disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della
normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  8.  Le  attiv