La riforma Amato (Dlgs 30/12/92 n. 503)

La prima riforma del sistema previdenziale

Vedi anche:
La riforma Prodi (Legge 449/97, art. 59))
La riforma Dini (Legge 335/95)

Le norme del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503, concretizzano la prima fase di attuazione del riordino generale del sistema pensionistico all’epoca operante. Nel perseguimento di tale finalità, le norme del DLgs n. 303/1992, hanno apportato modifiche ai preesistenti ordinamenti pensionistici dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti gestita dall’INPS e agli ordinamenti pensionistici della forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO. Esse, tra l’altro e con effetti generalmente dal 1° gennaio 1993, hanno previsto: - l’innalzamento graduale dell’età pensionabile e dei requisiti assicurativi e contributivi per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; - l’introduzione graduale di requisiti contributivi più elevati per l’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’AGO; - regole comuni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo; - modifiche del meccanismo di perequazione automatica al costo vita; - l’applicazione alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, che ne fossero sprovviste, del massimale pensionabile e dell’articolazione in più fasce della retribuzione pensionabile vigente presso l’AGO, nonché l’estensione graduale alle stesse forme delle percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento operanti in ambito AGO; - l’applicazione in via transitoria, ai fini del calcolo delle pensioni, delle preesistenti norme per determinare la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992 e l’introduzione di nuove regole per calcolare la quota di pensione relativa alle anzianità acquisite successivamente al 31 dicembre 1992. (6 giugno 2000)


Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Art. 1. Età per il pensionamento di vecchiaia.
Art. 2. Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.
Art. 3. Retribuzione pensionabile.
Art. 4. Requisiti reddituali per l’integrazione al trattamento minimo
Art. 5. Età per il pensionamento di vecchiaia.
Art. 6. Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia.
Art. 7. Retribuzione pensionabile.
Art. 8. Pensionamenti di anzianità [16].
Art. 9. Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
Art. 10. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.
Art. 11. Perequazione automatica delle pensioni.
Art. 12. Aliquote di rendimento.
Art. 13. Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.
Art. 14. Riscatto di periodi non coperti da assicurazione.
Art. 15. Accredito dei contributi figurativi.
Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.
Art. 17. Norme in materia di finanziamento.
Art. 18 Entrata in vigore.

Art. 1. Età per il pensionamento di vecchiaia.

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell’età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.

TABELLA A (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia

Periodo

Uomini

Donne

Dal 1°. gennaio 1994 al 30 giugno 1995

61° anno

56° anno

Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996

62° anno

57° anno

Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998

63° anno

58° anno

Dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999

64° anno

59° anno

Dal 1° gennaio 2000 in poi

65° anno

60° anno

NOTE:

- Se si compie l’età richiesta nel mese precedente quello della modifica, si conserva il diritto alla pensione.

- Per la riduzione del limite di età per i lavoratori occupati nelle attività particolarmente usuranti vedi l’art. 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

- Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere restano ferme l’età di 55 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia (anticipata) e l’età di 60 anni quale riferimento ai fini della determinazione dell’anzianità convenzionale e della riliquidazione della pensione (artt. 1 e 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 5).

- I lavoratori dipendenti da imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono accedere alla pensione di vecchiaia (anticipata) ad una età inferiore di non più di 24 mesi rispetto quella prevista nella Tabella A a condizione che abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel CCNL.

- I lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie dell’intervento straordinario di integrazione salariale nelle quali, ai sensi dell’art. 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sia stato previsto il ricorso al lavoro a tempo parziale, possono accedere alla pensione di vecchiaia (anticipata) ad una età inferiore di non più di 60 mesi rispetto quella prevista nella Tabella A qualora essi convengano, con il datore di lavoro, per il passaggio al tempo parziale per un orario non inferiore a 18 ore settimanali.

2. Il limite di età previsto per l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 [1], è elevato fino al compimento del 65° anno; gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall’obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall’anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l’obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.

3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 [2], e dell’articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 [3], convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all’articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153 [4]. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell’articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 [1].

4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell’elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.

5. Il trattamento pensionistico derivante dall’applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l’importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.

6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti [5].

7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

8. L’elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento.

Art. 2. Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.

1. Nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall’inizio dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.

2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.

TABELLA B

Requisiti assicurativi e contributivi per la pensione di vecchiaia.

Periodi

Anzianità

Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994

16

Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996

17

Dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998

18

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000

19

Dal 1° gennaio 2001 in poi

20

NOTE:

- Per i lavoratori non vedenti il comma 6 del precedente articolo 1 ha confermato “....i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992...”; vedi la nota 5.

- Per la riduzione del limite di anzianità contributiva per i lavoratori occupati nelle attività particolarmente usuranti vedi l’art. 2, comma 1 secondo periodo, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa.

Art. 3. Retribuzione pensionabile.

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 [6], incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori che possono far valere, alla data di cui al comma 1, un’anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297 [6], è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane [7] di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento [7] del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

4. L’incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS che, al 31 dicembre 1992, abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni.

5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all’articolo 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297 [6], e i redditi di cui all’articolo 5, comma 6, e all’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233 [8], sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

6. Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall’ISTAT.

Art. 4. Requisiti reddituali per l’integrazione al trattamento minimo.

1................................................ [9].

2. Rimane in vigore la previgente disciplina per i pensionati in essere alla data del 31 dicembre 1992

(Con l’art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole “31 dicembre 1992” sono state sostituite con le parole “31 dicembre 1993”, ndr).

TITOLO II

Forme di previdenza sostitutive ed esclusive

Art. 5. Età per il pensionamento di vecchiaia.

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall’articolo 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età [1] per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego.

2. Per gli appartenenti alle Forze armate, per i lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, per i lavoratori di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248 (Trattasi di: Controllore del traffico aereo, Pilota, Operatore radiomisure, Esperto di assistenza al volo e Meteo - ndr), per il personale viaggiante iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 830, e al Fondo pensioni di cui all’ articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Trattasi del “Personale dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato” ora FS SPA - ndr), per i lavoratori marittimi relativamente ai casi di cui all’articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413 [11], per i lavoratori iscritti all’ENPALS appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 [12] dell’articolo 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nonché per i giocatori di calcio, gli allenatori di calcio e gli sportivi professionisti, di cui rispettivamente alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed alla legge 23 marzo 1981, n. 91, restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti al 31 dicembre 1992.

Si vedano ora i decreti legislativi di armonizzazione emanati in attuazione delle deleghe conferite al Governo con la legge 8 agosto 1995, n. 335 o con altre leggi:

DLgs 24 aprile 1997, n. 164, Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

DLgs 30 aprile 1997, n. 149, Attuazione della delega conferita dall’articolo 2 comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale dipendente dall’Ente nazionale assistenza al volo.

DLgs 29 giugno 1996, n. 414, Attuazione della delega conferita dall’art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
DLgs 30 aprile 1997, n. 166, Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals).
DLgs 30 aprile 1997, n. 182, Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS.

3. Per la cessazione dal servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco restano ferme le particolari norme dettate dai rispettivi ordinamenti relativamente ai limiti di età per il pensionamento di cui al presente articolo.

Si veda ora il decreto legislativo di armonizzazione emanato in attuazione delle deleghe conferite al Governo con la legge 8 agosto 1995, n. 335 o con altre leggi:

DLgs 30 aprile 1997, n. 165, Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2 comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l’elevazione dell’età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 (la variazione di un anno per ogni due anni deve intendersi accelerata a un anno per ogni diciotto mesi, con effetto dal 1° luglio 1995, in conseguenza della sostituzione della tabelle A di cui all’art. 1, ndr) e le opzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, ove esercitabili, non possono determinare, rispettivamente, il superamento della retribuzione pensionabile ed il superamento del limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative.

Art. 6. Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia.

1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all’articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati.

2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 [13], si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 [12] dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo [12].

Art. 7. Retribuzione pensionabile.

1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento [7] dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.

4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, tra l’anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili.

5. In deroga al disposto di cui ai commi 1, 2 e 3, avuto riguardo alle specifiche peculiarità ed alle particolari caratteristiche delle attività lavorative, per i soggetti di cui all’articolo 3 [12] del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, trova applicazione l’articolo 12, comma 2 [14], del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto incrementato, con effetto dal 1° gennaio 1993, di 272 retribuzioni giornaliere per ogni biennio, fino alla complessiva misura di 1900 retribuzioni.

6. Per gli iscritti all’INPGI (trattasi dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, ndr) continua ad operare la disposizione di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 1° gennaio 1953 [15] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1953, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riferita alla media decennale e limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3.

Art. 8. Pensionamenti di anzianità. [16]

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all’età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d’ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il pensionamento di cui al comma 1 non può comunque essere richiesto prima del raggiungimento del 35° anno di anzianità contributiva per coloro che alla data del 1° gennaio 1993 abbiano maturato un’anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni.

3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1 è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata.

TABELLA C

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti

Coefficienti di moltiplicazione dell’anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti

Anzianità contributiva prescritta nei singoli ordinamenti

Coefficienti di moltiplicazione dell’anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei requisiti prescritti nei singoli ordinamenti

15

3,8571

25

1,5882

16

3,3750

26

1,5000

17

3,0000

27

1,4211

18

2,7000

28

1,3500

19

2,4545

29

1,2857

20

2,2500

30

1,2273

21

2,0769

31

1,1739

22

1,9286

32

1,1250

23

1,8000

33

1,0800

24

1,6875

34

1,0385

Art. 9. Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 [17], relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.

2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali è iscritto il personale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.

3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all’art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

TITOLO III

Disposizioni a carattere generale

Art. 10. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità [18] a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi. Agli effetti delle presenti disposizioni, le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell’indennità stessa. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 [19], e successive modificazioni ed integrazioni.

    Ndr. Con l’art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che:
    “A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente”; per le pensioni di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidate sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni, resta in vigore quanto già previsto per il cumulo con i redditi da lavoro dipendente mentre, per il cumulo con i redditi da lavoro autonomo, vedi la nota al successivo comma 6.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale, i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell’anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno.

    Ndr. A seguito di quanto stabilito dall’art. 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riportato in calce al precedente comma 1, la disposizione del presente comma resta valida per le pensioni di invalidità e per gli assegni di invalidità, liquidate sulla base di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni.

3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all’ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 [20] e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell’ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell’anno solare di riferimento.

4. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro autonomo, ai fini dell’applicazione del presente articolo, i lavoratori sono tenuti a produrre all’ente o ufficio erogatore della pensione [21] dichiarazione dei redditi da lavoro riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’IRPEF per il medesimo anno. Alle eventuali trattenute provvedono gli enti previdenziali competenti, le direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici pagatori dei trattamenti delle pensioni di cui all’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sono, altresì, tenuti alla effettuazione delle trattenute nei casi di superamento delle cinquanta giornate di lavoro cui al comma 2 relativamente ai periodi lavorativi per i quali non ha operato la trattenuta del datore di lavoro ai sensi del comma 3.

4-bis. (comma aggiunto dall’art. 1, comma 210, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662, ndr) Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali [21] sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno. A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all’ente previdenziale competente apposita dichiarazione. Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell’IRPEF.

5. I trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. I predetti redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali né danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

6. (comma sostituito dall’art. 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ndr) Le pensioni di anzianità [22] a carico dell’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui all’art. 10, DL 28 febbraio 1986, n. 49 (le eccezioni si riferiscono ai casi di cessazione dal servizio per morte o per invalidità, ndr), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza, e con i redditi da lavoro autonomo nella misura per essi prevista al comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro[23].

    Vedi ora l’art. 72, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [22], ndr.

    Con il comma 1 dell’art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stato stabilito che:
    “1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio”, ndr.

6-bis. (comma aggiunto dall’art. 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ndr) Le quote delle pensioni di anzianità [22] a carico delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l’ammontare corrispondente al trattamento minimo vigente nelle rispettive gestioni, non sono cumulabili con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza del reddito stesso, senza obbligo di cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali. Le predette pensioni sono incumulabili nella loro interezza con i redditi da lavoro dipendente[23].

7. Le pensioni e i trattamenti di cui al comma 6 sono equiparati, agli effetti del presente articolo, alle pensioni di vecchiaia, quando i titolari di esse compiono l’età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

8. (comma sostituito dall’art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ndr) Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa se più favorevole.

    Ndr. Per le pensioni che hanno avuto decorrenza dal 30 settembre 1996, l’art. 1, comma 189, della legge n. 662/1996 [23], ha stabilito che: “le pensioni di anzianità (….) non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura” e che “ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest’ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l’anzianità contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza”.

8-bis. (comma aggiunto dall’articolo 1, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ndr) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione prevista dal comma 4, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Ndr. Il testo dell’articolo 40 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, come modificato dall’articolo 87 del DLgs 30 dicembre 1999, n. 507, è il seguente:

"Chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente a sé o ad altri la liquidazione di pensione non spettanti, ovvero in misura maggiore di quella spettante, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.

Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve versare una somma che sarà determinata dal comitato esecutivo dell'Istituto in misura non superiore al quadruplo dell'importo delle trattenute o dei versamenti predetti.

La deliberazione del comitato è comunicata al trasgressore con la fissazione del termine per l'adempimento.

Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto a versare una somma pari al doppio dell'importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione. Detta somma sarà prelevata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

I proventi delle sanzioni stabilite con il secondo e quarto comma del presente articolo sono dovuti al Fondo sociale".

Art. 11. Perequazione automatica delle pensioni.

1. Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno [24]. Tali aumenti sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente. Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [25].

2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all’andamento dell’economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell’articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1 gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui (periodo aggiunto dall’art. 1, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ndr).

Art. 12. Aliquote di rendimento.

1. La tabella di cui all’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 [26] è cosi modificata:

QUOTE DI RETRIBUZIONE
ECCEDENTI IL MASSIMALE PENSIONABILE

ALIQUOTE
DI RENDIMENTO

Tra il massimale pensionabile e il massimale stesso maggiorato del 33 per cento

1,6 %

Tra il massimale pensionabile maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento

1,35 %

Tra il massimale pensionabile maggiorato del 66 per cento e il massimale stesso maggiorato del 90 per cento

1,10 %

Oltre il massimale pensionabile maggiorato del 90 per cento

0,90

    Ndr: L'importo annuo del massimale pensionabile, fissato in lire 18.500.000 dall'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e rideterminato in lire 32.000.000 dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'art. 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è adeguato annualmente alla variazione dell'indice utilizzato per la perequazione automatica delle pensioni in base all'art. 3, comma 13, della legge 29 maggio 1982, n. 297. A seguito dell'indicizzazione, il massimale annuo pensionabile ha raggiunto i seguenti importi: £. 52.120.000 per l'anno 1992; £. 53.475.000 per l'anno 1993; £. 55.363.000 per l'anno 1994; £. 57.578.000 per l'anno 1995; £. 60.687.000 per l'anno 1996; £. 63.054.000 per l'anno 1997; £. 64.126.000 per l'anno 1998; £. 65.280.000 per l'anno 1999; £. 66.324.000 per l'anno 2000; £. 68.048.000 per l'anno 2001.

2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l’assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all’art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 [27] e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se più elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 [28], convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. In fase di prima applicazione, qualora non siano previsti dai singoli ordinamenti limiti massimi di retribuzione pensionabile, le quote di retribuzione eccedenti il limite massimo di cui al comma 1 e le corrispondenti percentuali di riduzione di cui al comma 2 trovano, a decorrere dal 1° gennaio 1993, progressiva applicazione, con cadenza quinquennale [29], a partire dalle soglie di retribuzione più elevate, e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette. In ogni caso le percentuali di riduzione non possono determinare aliquote di rendimento inferiori a quelle stabilite al comma 1.

Art. 13. Norma transitoria per il calcolo delle pensioni.

1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall’INPS, l’importo della pensione è determinato dalla somma :

a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta [30] che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto [31].

Art. 14. Riscatto di periodi non coperti da assicurazione.

1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facoltà di riscattare, a domanda, con le norme e le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 [32], e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all'80 per cento, purché‚ in ogni caso si tratti di periodi non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994.

2. La facoltà di cui al comma 1 non è cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.

3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista l’astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorché‚ intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreché‚ il lavoratore possa far valere l’anzianità lavorativa di cui al comma 1 [33], a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 [34].

Art. 15. Accredito dei contributi figurativi.

1. Ai fini del diritto alla pensione di anzianità dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, i quali alla data del 31 dicembre 1992 non possono far valere periodi pregressi di contribuzione, i periodi figurativi computabili non possono eccedere complessivamente cinque anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pensioni di anzianità delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché‚ a quelle anticipate rispetto all’età per il collocamento a riposo d’ufficio a carico delle forme di previdenza esclusive.

Art. 16. Prosecuzione del rapporto di lavoro.

1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio [35] oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

    Ndr. Il comma 1-bis è stato aggiunto dall’articolo 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    Il testo dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 27/1981 (concernente “Provvidenze per il personale di magistratura”) è il seguente: “Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1° luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti”.
    Il testo dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 97/1979 (concernente “Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato”) è il seguente “Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui …..omissis…..
    La legge 24 maggio 1951, n. 392, concerneDistinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato”.

Art. 17. Norme in materia di finanziamento.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1994, sono esclusiÿ dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l’attività lavorativa, nonché‚ i relativi importi sostitutivi entro determinati tetti stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro (Inciso iaggiunto con l’art. 11, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ndr). Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti connessi con l’attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva [36] previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate.

2. Al fine di assicurare l’equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive sono variate, in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle aliquote è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta degli organi di amministrazione delle gestioni interessate.

3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell’apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell’apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola.

Art. 18 Entrata in vigore.

1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.


[1] Legge 29 dicembre 1990, n. 407

Art. 6. Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro.

1. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all’ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

............................omissis.......................

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all’articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l’opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

[2] Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)

Art. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all’articolo 11 della legge stessa.

[3] DL 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Art. 6.

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell’INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall’assicurazione generale obbligatoria.

L’esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nei confronti dei lavoratori che esercitano l’opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all’articolo 11 della legge stessa.

(La legge 15 luglio 1966, n. 604 concerne “Norme sui licenziamenti individuali”, ndr).

Qualora i lavoratori abbiano esercitato l’opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Nel caso che venga esercitata l’opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.

[4] Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).

Art. 11.

1. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, la misura massima della percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione indicata nella tabella D) annessa al DPR 27 aprile 1968, n. 488, è stabilita nel 74%.

2. Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975 la predetta misura è stabilita nell’80 per cento.

[5] RDL 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l’invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell’assicurazione per la maternità con l’assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)

Art. 9

1. L’assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

- 180 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

- 780 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

- 15 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2 ovvero

- 2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini ovvero

- 15.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ovvero

- 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero

- 1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani, purché risultino iscritti prevalentemente con tale qualifica negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

2) .....................omissis.......................

2. Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma.

3. I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell’assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

4. .......................omissis.......................

Legge. 28 marzo 1991, n. 120

Art. 2

1. Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell’anzianità assicurativa.

Legge. 29 marzo 1985, n. 113

Art. 9

1. ......omissis........

2. In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all’articolo 2 della presente legge, sono considerate particolarmente usuranti.

Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

.......omissis..........

[6] Legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).

Art. 3. Norme in materia pensionistica.

………………….omissis…………………

8. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

9. A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell’anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

10. Per l’anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.

11. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

12. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell’anno solare da cui decorre la pensione.

13. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all’articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d’importo superiore al trattamento minimo.

14. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell’ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

………………..omissis……………….

[7] Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

…………………omissis………….

17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l’incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

……………….omissis…………..

[8] Legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi).

Art. 5. Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

……………….omissis…………..

6. Il reddito annuo di impresa di cui all’articolo 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita, calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, tra l’anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

……………….omissis…………..

Art. 8. Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

……………….omissis…………..

4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita, calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

……………….omissis…………..

[9] Con i commi 1, 1-bis e 2, sostituisce, con effetto dal 1 gennaio 1993 (differito al 1° gennaio 1994 dall’art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), gli originari commi 1 e 2 dell’art. 6 del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638 relativamente ai requisiti reddituali per l’integrazione al trattamento minimo.

Il testo dei commi 1, 1-bis e 2, dopo tali modifiche e dopo le ulteriori modifiche introdotte dall’art. 11, comma 38, della legge n. 537/1993 e dall’art. 2, comma 14, della legge n. 335/1995, è il seguente:

Art. 6.

1. L’integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell’ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo.

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l’importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell’azienda ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell’azienda.

2. Qualora il reddito, come determinato al comma 1, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l’integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

………………..omissis………………

Il testo degli originari commi 1 e 2 dell’art. 6, che restano in vigore per le pensioni che hanno avuto decorrenza entro il 1993, è il seguente:

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili alla imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l’importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell’azienda ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell’azienda.

2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all’anzidetto limite, l’integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

[10] Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 2. Armonizzazione.

…………………omissis…………

21. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

[11] Legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

Art. 31. Età di pensionamento per particolari categorie.

1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell’assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall’articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell’assicurazione stessa.

[12] DLgs.CPS 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388.

Art. 3. (nel testo modificato dal DPR 11.11.1971; dal DPR 07.08.1973; dalla legge n. 336/1973; dal DPR 29.04.1980; dal DPR n. 796/1981; dal DPR n. 90/1983; dal DPR n. 669/1983; dal DPR n. 1006/1986; dal DPR 203/1987 e dal DPR n. 203/1993).

Sono obbligatoriamente iscritti all’Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi nazionalità:

1) artisti lirici;

2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;

3) attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6) direttori di scena e doppiaggio;

7) direttori d’orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;

9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;

13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri;

15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

16) sarti;

17) pittori, stuccatori e formatori;

18) artieri ippici;

19) operatori di cabine, di sale cinematografiche;

20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati;

21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d’opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;

22) calciatori ed allenatori di calcio;

23) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l’obbligo della iscrizione all’Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.

Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall’obbligo dell’iscrizione all’Ente limitatamente all’assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro Ente.

[13] DPR 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Art. 6.

In deroga a quanto previsto dall’art. 34 legge 4 aprile 1952, n. 218, e nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del DLgs.CPS 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, i requisiti contributivi minimi richiesti per il conseguimento del diritto alle pensioni di invalidità, di vecchiaia ed ai superstiti, nonché per la prosecuzione volontaria sono così ridotti:

1) per la pensione d’invalidità: devono risultare versati, o accreditati almeno 300 contributi giornalieri;

2) per la pensione d’invalidità devono risultare versati o accreditati almeno 300 contributi giornalieri dei quali 60 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;

3) per la pensione ai superstiti: devono risultare soddisfatte le condizioni contributive indicate al precedente punto 1) o al precedente punto 2);

4) per la prosecuzione volontaria: devono risultare effettivamente versati almeno 60 contributi giornalieri nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

I requisiti contributivi minimi di cui al precedente comma devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo (Comma abrogato dall’art. 4, comma 7, del DLgs. 30 aprile 1997, n. 182).

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini conseguono altresì il diritto alla pensione al compimento del 45° anno di età per gli uomini e del 40° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell’assicurazione all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e risultino versati o accreditati in loro favore almeno 2700 contributi giornalieri oppure 900 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro di cui almeno 200 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione.

La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino.

Per le pensioni liquidate a norma del terzo comma del presente articolo, il Fondo di cui all’art. 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, assume a proprio carico la quota di pensione sociale a partire dal mese successivo a quello in cui i pensionati raggiungono l’età per il godimento della pensione di vecchiaia o conseguono il diritto alla pensione di invalidità.

Alle pensioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall’art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 concernenti la disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione.

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate al primo comma, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a condizione che risultino effettivamente versati in loro favore, qualunque sia l’epoca del versamento almeno 300 contributi giornalieri.

Art. 9.

I lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla pensione di anzianità privilegiata alle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio dell’assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari o categorie assimilate, i periodi di cui al quarto comma dell’art. 49, legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all’articolo unico del DPR 15 dicembre 1970, n. 1288;

b) possano far valere almeno 6300 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro, volontari e figurativi accreditati in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, e periodi di cui al quarto comma dell’art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché quelli di cui all’articolo unico del DPR 15 dicembre 1970, n. 1288;

c) non prestino attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3 del DLgs.CPS 16 luglio 1947, n. 708 il periodo assicurativo di cui alla lettera a) del precedente comma è ridotto ad anni 30 ed il numero dei contributi giornalieri a 1800 di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo (le parole “di cui almeno due terzi riferiti ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo” sono state abrogate dall’art. 4, comma 7, del DLgs 30 aprile 1997, n. 182, ndr).

Alle pensioni liquidate a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernenti il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione.

[14] DPR 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Art. 12.

L’importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.

La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.

[15] DM 1 gennaio 1953 (Approvazione del regolamento per la previdenza e l’assistenza dei giornalisti professionisti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”).

Art. 5 (nel testo modificato da numerose disposizioni).

1. La retribuzione pensionabile è costituita dalla media annua delle retribuzioni in corrispondenza alle quali sono stati versati i contributi previdenziali negli ultimi sessanta mesi ovvero, se più favorevoli, nei dieci anni di calendario migliori.

2. Le retribuzioni prese a base per determinare la retribuzione pensionabile sono preventivamente rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istituto centrale di statistica per l’anno precedente a quello di decorrenza della pensione, e il numero indice dell’anno cui la retribuzione stessa si riferisce.

3. La pensione annua è pari alle seguenti percentuali della retribuzione pensionabile per ogni anno intero di contribuzione, conteggiando proporzionalmente le frazioni di anno in mesi interi:

2,66% dell’importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell’anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione;

2,00% dell’importo eccedente, fino a un terzo della media predetta;

1,66% dell’ulteriore eccedenza, fino a due terzi della stessa media;

1,33% dell’importo residuo, senza alcun limite.

4. La media retributiva della categoria è determinata annualmente dal consiglio di amministrazione in base ai dati risultanti dal conto consuntivo, dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi per il numero dei giornalisti contribuenti.

………………..omissis………….

Con il DM 24 luglio 1995 (Approvazione del regolamento adottato dall’Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani “G. Amendola”), è stato sostituito il precedente regolamento con effetto da 1° gennaio 1995. L’art. 5 del precedente regolamento può ritenersi sostituito dagli articoli 6 e 7 del nuovo regolamento.

Art. 6. Retribuzione pensionabile.

La retribuzione pensionabile è costituita:

a) per le anzianità contributive acquisite alla data del 31 dicembre 1992, dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 60 mesi, ovvero se più favorevoli, dei 10 anni di calendario migliori. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate secondo il rapporto fra il numero indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istituto Centrale di Statistica per l’anno precedente quello di decorrenza della pensione, ed il numero indice dell’anno in cui la retribuzione stessa si riferisce;

b) per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, dalla media annua delle retribuzioni relative a tutti gli anni coperti da contribuzione. Le retribuzioni sono preventivamente rivalutate con il sistema di cui al precedente primo comma, con l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare.

Non sono prese in considerazione le retribuzioni rivalutate inferiori del 10 per cento rispetto alla media. L’esclusione non può comunque risultare superiore al 35 per cento degli anni coperti da contribuzione.

Relativamente a quanto previsto dai precedenti commi, si applicano, in via transitoria, le disposizioni emanate per il riordino del sistema previdenziale con riferimento agli Enti sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, contenute nei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n. 503 e 11 agosto 1993, n. 373.

Art. 7. Computo della pensione annua.

La pensione annua è computata applicando separatamente alle retribuzioni pensionabili di cui al precedente articolo 6, per ogni anno intero di contribuzione, la percentuale del 2,66 per cento fino all’importo ricompreso entro la media retributiva della categoria dell’anno immediatamente precedente la decorrenza della pensione. Le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi interi.

Per le quote di retribuzione eccedenti il limite della suddetta media retributiva, si applicano le seguenti percentuali:

- 2,00 per cento, fino al 33 per cento;

- 1,66 per cento, dal 33 per cento al 66 per cento;

- 1,33 per cento, dal 66 per cento al 90 per cento;

- 0,90 per cento, oltre il 90 per cento.

Per le anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993 si applicano le norme di calcolo vigenti nella precedente normativa come stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. n. 503 del 1992.

La pensione annua derivante dalla somma delle quote di pensione di cui ai precedenti primo e secondo comma, non può comunque superare l’importo della retribuzione pensionabile più elevata dell’iscritto né essere inferiore al trattamento minimo previsto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.

La media retributiva della categoria è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base ai dati risultanti dal bilancio consuntivo, dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue accertate ai fini contributivi per il numero dei giornalisti contribuenti. Le pensioni sono adeguate secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione determina le modalità di pagamento dell’importo annuo della pensione.

[16] I requisiti per la pensione di anzianità sono stati rideterminati dall’art. 1, comma 25 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalle leggi n. 537/1993, n. 724/1994, n. 662/1966 e n. 449/97, riportate in nota ai richiamati commi della legge n. 335/1995.

[17] DLgs 20 novembre 1990, n. 357 (Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi).

Art. 1. Iscrizione all’INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall’AGO.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:

a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall’obbligo dell’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell’allegato T all’art. 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle società per azioni risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all’art. 5, comma 1, della legge stessa;

c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria.

………………..omissis……………..

[18] Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

…………………omissis…………….

42. All’assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all’allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

Tabella G

REDDITI

PERCENTUALE

DI RIDUZIONE

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

25 per cento dell’importo dell’assegno

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

50 per cento dell’importo dell’assegno

43. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

    Con l’art. 1, comma 2, del DL 24 novembre 2000, n. 346, e con l’art. 73, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato disposto che, con effetto dal 1° luglio 2000, il divieto di cumulo di cui all’art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera per i trattamenti spettanti si superstiti, ndr.

[19] DPR 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).

Art. 20 (nel testo sostituito dall’art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e modificato dall’art. 23-quater del DL 30 giugno 1972, n. 267).

1. …………….omissis…………...

2. Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche alle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulle quali è esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte di fondi obbligatori di previdenza sociale, salvo quanto disposto al successivo comma.

4. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è esercitato il diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e di enti locali, le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.

5. I titolari di pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualità di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo.

6. Il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non si applica alla tredicesima rata di pensione.

[20] DPR 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).

Art. 21 (nel testo sostituito dall’art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

Per l’applicazione del precedente articolo 20 il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al proprio datore di lavoro la propria qualità di pensionato. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertato che il proprio dipendente è titolare di pensione liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e sue gestioni speciali, è tenuto ad annotare tale circostanza sul libro matricola ed ha altresì l’obbligo di detrarre dalla retribuzione, al netto delle integrazioni per carichi di famiglia comunque denominate, una somma pari all’importo della pensione o della quota di essa, non dovuti ai sensi del citato articolo 20, e di versarla all’istituto nazionale della previdenza sociale.

L’ammontare della detrazione è determinato moltiplicando l’importo della trattenuta giornaliera, da indicarsi sul certificato di pensione a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per il numero delle giornate retribuite del mese, fino ad un massimo di 26.

Qualora l’orario settimanale di lavoro previsto dalle norme contrattuali sia ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, l’ammontare della detrazione da effettuare per ciascuna settimana di lavoro è determinato moltiplicando l’importo della trattenuta giornaliera di cui al comma precedente per sei.

[21] Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

Art. 34. Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.

8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l’articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

[22] Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

Art. 77. Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro.

1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
Art. 72. Cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1ë gennaio 2001 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

[23] Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 1. Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.

185. Con effetto dalla data del 30 settembre 1996, al fine di incentivare l’assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l’accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali. …………..omissis……….

…………………………

189. Con effetto sui trattamenti liquidati dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3, 4, e 7 dell’articolo 10 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35 anni, quest’ultimo unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l’anzianità contributiva massima prevista dall’ordinamento di appartenenza, nonché per le eccezioni di cui all’art. 10 del DL 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Art. 59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

4. ……….omissis………... Con effetto sui trattamenti liquidati a decorrere dal 1° gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

……………………….

14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l’ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

[24] Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 14. Perequazione automatica delle pensioni.

1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.

[25] Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello).

Art. 24

………………….

4. La percentuale di aumento si applica sull’importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo detta percentuale è ridotta al 90 per cento. Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento.

5. Con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, saranno determinate le percentuali di variazione dell’indice di cui ai commi 2 e 4 e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)

Art. 59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l’anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l’aumento di perequazione per l’anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l’indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

Art. 34. Trattamenti pensionistici e di disoccupazione.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all’art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.

2. Per l’applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l’importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l’anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.

4. Per l’anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l’anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l’aumento di perequazione per l’anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l’indice di perequazione delle pensioni:

a) è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

b) non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 69. Disposizioni relative al sistema pensionistico.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

2. All'articolo 59, comma 13, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.

[26] Le aliquote della nuova tabella si applicano per determinare l’importo della pensione (o quota di pensione) relativa alla contribuzione acquisita successivamente al 31 dicembre 1992. Per la quota di pensione relativa alla contribuzione accreditata fino al 31.12.1992 restano valide le aliquote della tabella originaria che si riporta di seguito.

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).

Art. 21

6. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l’assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.

QUOTE DI RETRIBUZIONE
ECCEDENTI IL MASSIMALE PENSIONABILE

ALIQUOTE
DI RENDIMENTO

Tra il massimale pensionabile e il massimale stesso maggiorato del 33 per cento

1,5 %

Tra il massimale pensionabile maggiorato del 33 per cento e il massimale stesso maggiorato del 66 per cento

1,25 %

Oltre il massimale pensionabile maggiorato del 66 per cento

1,0 %

    Ndr: L'importo annuo del massimale pensionabile, fissato in lire 18.500.000 dall'art. 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e rideterminato in lire 32.000.000 dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'art. 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è adeguato annualmente alla variazione dell'indice utilizzato per la perequazione automatica delle pensioni in base all'art. 3, comma 13, della legge 29 maggio 1982, n. 297. A seguito dell'indicizzazione, il massimale annuo pensionabile ha raggiunto i seguenti importi: £. 52.120.000 per l'anno 1992; £. 53.475.000 per l'anno 1993; £. 55.363.000 per l'anno 1994; £. 57.578.000 per l'anno 1995; £. 60.687.000 per l'anno 1996; £. 63.054.000 per l'anno 1997; £. 64.126.000 per l'anno 1998; £. 65.280.000 per l'anno 1999; £. 66.324.000 per l'anno 2000; £. 68.048.000 per l'anno 2001.

[27] Legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea).

Art. 8. Retribuzione pensionabile.

…………………omissis…………..

6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell’anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un’anzianità aziendale:

a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;

b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;

c) superiore a 25 anni per il terzo limite.

7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell’anno precedente, per l’anno considerato resta confermato il limite dell’anno precedente.

……………..omissis……………

[28] DL 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, in legge 20 maggio 1988, n. 160.

Art. 3.

……………….omissis……………..

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 l’applicazione dell’articolo 2, comma terzo, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali è disposta “in coerenza con quanto previsto nell’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67”, entro un limite massimo di retribuzione lorda contributiva non inferiore al doppio della misura in vigore al 31 dicembre 1987, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell’INPDAI. Il predetto decreto determina le misure dell’aliquota contributiva e dei trattamenti pensionistici relativi alla quota di retribuzione eccedente il limite massimo in vigore al 31 dicembre 1987. Per le successive variazioni del limite massimo della retribuzione contributiva restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

……………….omissis……………..

[29] Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Art. 59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 (il comma 3 continua a produrre gli effetti previsti sulla quota di pensione relativa ai contributi acquisiti nel quinquennio 1993-1997, ndr). Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997.

[30] Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 15. Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.

………………omissis………….

3. In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante.

………………omissis……………

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 2. Armonizzazione.

……………….omissis………….

20. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull’indennità integrativa speciale di cui all’articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni (periodo aggiunto dall’art. 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ndr).

………………….omissis………….

[31] Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 17. Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.

………………..omissis…………..

Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Art. 2. Armonizzazione.

……………….omissis………….

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l’inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all’estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall’articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

…………………..omissis………………

19. L’applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

Art. 1. Princìpi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.

………………….omissis……………..

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

[32] Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

Art. 13.

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all’assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all’attribuzione a favore dell’interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l’ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all’uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

[33] Nota d.r.

L’INPS aveva interpretato queste nuove disposizioni nel senso di ritenere soggetti al riscatto, a carico degli interessati, i periodi di assenza facoltativa per maternità anche se intervenuti nell’ambito di un rapporto di lavoro e che il riscatto dei periodi di astensione facoltativa e l’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di astensione obbligatoria può avvenire solo dopo che l’interessato può far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva. Con l’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel dettare i principi e criteri direttivi per il riordino delle discipline in materia di contribuzione figurativa, di riscatto e di prosecuzione volontaria, è stabilito, tra l’altro, “.......Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, escludendo che l’anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale.....” Successivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che le espressioni letterali “periodi corrispondenti” e “periodi non coperti da assicurazione” sono riferibili ad eventi intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro e che, di conseguenza, l’istituto del riscatto, introdotto in relazione ai periodi successivi al 1 gennaio 1994, è da ritenere operativo solo nei confronti di tali eventi al fine di integrare e non sostituire la preesistente normativa. Si veda, in proposito, la legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

DLgs 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione).

Art. 2. Periodi per maternità.

……………………………………..

4. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

5. Per i soggetti di cui al comma 4 i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa dal lavoro di cui all’art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

[34] Legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica).

Art. 8. Contributi figurativi.

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all’accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.

Nei casi in cui nell’anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all’anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell’anno solare in cui ha inizio l’assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell’anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l’integrazione salariale.

……………………omissis…………….

[35] Nota d.r.

Dall’applicazione del presente articolo sono esclusi i lavoratori per i quali non opera l’aumento dell’età per la pensione di vecchiaia di cui alla Tabella A relativa all’art. 1.

Con l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, sono stati esclusi, dall’applicazione del presente articolo, anche i dipendenti dagli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto per tutta la durata del dissesto medesimo.

Con l’articolo 6, comma 5, del DLgs n. 29/1993, come sostituito con l’art. 5 del DLgs n. 546/1993, è stato disposto che: “l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso decreto”.

[36]

DM 3 marzo 1994 (Esclusione dalla base imponibile del servizio di mensa e di vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi).

Art. 1.

È escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni:

1) il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro attraverso mense aziendali proprie o altrui o attraverso mense interaziendali;

2) il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;

3) l’importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 2.000 a pasto;

4) Il buono pasto per un valore massimo di lire 9.000 a pasto.

Detti importi sono annualmente modificati in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

DM 3 marzo 1994 (Esclusione dalla base imponibile del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro).

Art. 1.

È escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni:

1) il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro;

2) l’importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 25.000 mensili.

Detto importo è annualmente modificato in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.

DM 8 luglio 1994 (Esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale del servizio di panatica somministrato dalle aziende di armamento marittimo).

Art. 1.

Sono esclusi dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni:

1) il corrispettivo del servizio di panatica predisposto per i marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorché operanti in ambito portuale;

2) l’importo sostitutivo del servizio di panatica istituito entro un valore massimo di £. 2.000 a pasto;

3) le somme in denaro erogate ai marittimi imbarcati in costanza di servizio per la nave ancorché operanti in ambito portuale in sostituzione del servizio di panatica di cui al punto 1) nel limite massimo di lire 9.000 giornaliere.

Detti importi sono annualmente modificati in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1994.