Articolo 17 Legge 8 giugno 1990, n.142

Ordinamento delle autonomie locali.

Articolo 17 Aree metropolitane.
   1.Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino,Milano, Venezia,Genova,Bologna,Firenze,Roma,Bari,Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche,ai servizi essenziali alla vita sociale,nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.