Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
Articolo 1.
Piano di interventi contro l'AIDS.
1.Allo 
scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV mediante le attività 
di prevenzione e di assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali 
patologie, in particolare quando necessitano di ricovero ospedaliero, è autorizzata l'attuazione dei 
seguenti interventi, nell'ambito dell'apposito piano ministeriale predisposto 
dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS:
(..)
c)assunzione 
di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle 
strutture di ricovero di malattie infettive e dei laboratori di cui alla lettera 
b), e del personale laureato non medico e tecnico occorrente per gli stessi laboratori negli ospedali, 
nonché nelle cliniche ed istituti di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, a graduale 
attuazione degli standard indicati dal decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n.225 del 24 settembre 1988, fino ad una spesa complessiva annua di 
lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990;
(..)
Articolo 4.
Norme in materia di 
personale.
1.Nei limiti delle dotazioni organiche e di spesa 
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), alla copertura di posti vacanti di personale medico e 
laureato nelle strutture di ricovero per malattie infettive e nei laboratori nel 
triennio 1990-1992, si provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, 
mediante pubbliche selezioni 
regionali per titoli, da effettuarsi a cura di apposita commissione nominata 
dall'assessore alla sanità della regione o provincia autonoma e composta dallo 
stesso assessore o da un suo 
rappresentante, con funzioni di presidente, da un professore universitario 
titolare di cattedra di malattie 
infettive, da un rappresentante dell'ordine dei medici Chirurghi e degli 
odontoiatri del capoluogo di regione o della provincia autonoma, da un 
funzionario dirigente del Ministero della sanità designato dal Ministro, da un medico di ruolo in 
posizione apicale, incluso nell'elenco nazionale della disciplina delle malattie infettive, e da un 
funzionario della carriera amministrativa della regione o provincia autonoma, 
con funzioni di segretario. Si applicano alle selezioni i criteri di valutazione 
dei titoli previsti dalle vigenti 
disposizioni per i corrispondenti pubblici concorsi, con particolare 
considerazione, nell'ambito del curriculum formativo, alle attività svolte nel 
settore delle infezioni di HIV. Il bando per la prima selezione è emanato, per i posti disponibili, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica, in caso di inadempienza, il disposto di 
cui al comma 2 dell'articolo 6 della 
legge 23 ottobre 1985, n 595.
2.Nei limiti delle dotazioni organiche e di 
spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e in deroga alle vigenti 
disposizioni, alla copertura dei posti vacanti del personale non medico nelle 
strutture di ricovero per malattie 
infettive, nel triennio 1990-1992, si provvede mediante pubbliche selezioni 
per titoli presso ciascuna unità 
sanitaria locale. Si applicano a tali selezioni le norme vigenti, per i 
corrispondenti pubblici concorsi, in materia di composizione delle commissioni 
esaminatrici e di criteri di valutazione dei titoli, con particolare considerazione, nell'ambito del 
curriculum formativo, alle attività svolte nel settore delle infezioni da HIV.
3.Le unità sanitarie 
locali, entro la concorrenza di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
d), organizzano annualmente corsi di 
formazione e di aggiornamento per il personale che opera presso i reparti ospedalieri di malattie infettive, con 
specifico riferimento ai problemi tecnico-sanitari connessi con l'attività di assistenza, ai problemi 
psicologici e sociali e a quelli che derivano dal collegamento funzionale nel trattamento a domicilio.Il Ministro 
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto disciplina l'istituzione e 
l'effettuazione dei corsi,nonché le modalità di erogazione dell'assegno da corrispondere ai 
partecipanti.
4.Con le stesse procedure previste dal presente articolo si 
provvede alla assunzione delle unità di personale sanitario e tecnico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 
f), del personale dei laboratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e del personale occorrente per 
l'adeguamento degli organici nei reparti di cui all'articolo 1, comma 4, utilizzando, per le commissioni 
di cui al comma 1 del presente articolo, docenti universitari e medici delle specifiche 
discipline.
5.Per far fronte alle esigenze assistenziali connesse agli 
interventi previsti dalla presente legge e nei limiti dei posti previsti nelle piante organiche, le unità 
sanitarie locali possono provvedere, in deroga alle vigenti disposizioni, all'assunzione per chiamata diretta di 
infermieri professionali, con rapporto di lavoro a tempo parziale, da reperirsi tra gli infermieri 
professionali in quiescenza che non abbiano raggiunto i limiti d'età per il pensionamento. Le assunzioni per 
chiamata diretta sono possibili solo qualora le procedure di reclutamento per 
titoli previste dal comma 2 non abbiano coperto le dotazioni organiche disponibili. Il reclutamento 
per chiamata diretta è effettuato sulla base di raduatorie per titoli. Il 
rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato a tempo 
determinato e con la tutela 
previdenziale propria di tale tipo di rapporto.
6.L'assunzione ha luogo sulla 
base di graduatorie predisposte dai coordinatori amministrativi e sanitari tenendo conto dei punteggi previsti dalle 
vigenti norme sui pubblici concorsi per i titoli di carriera, di studio ed 
accademici.
7.Il trattamento giuridico ed economico del predetto personale 
viene definito nell'ambito della contrattazione per il comparto del Servizio sanitario 
nazionale.