Articolo 15 della Legge 3 agosto 1988, n. 327

Norme in materia di misure di prevenzione personali.

Articolo 15.
   1.Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa,se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
   2.La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione.
   3.Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.