D.P.C.M.19 luglio 1995, n. 502

Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art.3, comma 6,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale;
Visto l'art.4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, che prevede che gli ospedali costituiti in aziende ospedaliere abbiano gli stessi organi previsti per le unità sanitarie locali, con le stesse attribuzioni;
Visto l'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;
Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato per quanto attiene la richiesta di precisare che la scadenza del contratto a termine dei direttori amministrativi e sanitari avviene, normalmente, entro tre mesi dalla scadenza del contratto del direttore generale, atteso che l'art.3, comma 7,del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.502,e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che i direttori amministrativi e sanitari "cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale";
Sulla proposta dei Ministri della sanità,del tesoro,del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali; Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1
Contratto del direttore generale
   1.La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi del 'art.3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.
   2.Il rapporto di lavoro del direttore generale è costituito con contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
   3.Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni,nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
   4.Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.
   5.Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:
a)volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
b)numero di assistiti e di posti letto;
c)numero di dipendenti.
Il trattamento economico annuo,determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può risultare superiore a lire duecentomilioni e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla regione, misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale,per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.
   6.Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di decadenza previsti dall'art.3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.
   7.Per quanto non previsto dall'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e dal presente decreto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Articolo 2
Contratto dei direttori amministrativo e sanitario
   1.Il direttore generale, ai sensi dell'art.3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.
   2.Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni,rinnovabile,a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
   3.I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni;nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.
   4.Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegnano a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente.
   5.Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico, complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario,per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio,vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.
   6.Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale o nel caso in cui siano dichiarati decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art.3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni.
   7.I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
   8.Per quanto non previsto dall'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Articolo 3
Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
   1.Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

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