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D. LGS 31 MARZO 1998,
N. 112 |
Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della
Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la
legge 15 maggio 1997,n.127,recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 febbraio 1998; Acquisita,in relazione all'individuazione dei
compiti di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n.59, l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisito
il parere della Conferenza unificata,istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281; Acquisito il parere della Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa,ai sensi
dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n, 59; Acquisito il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto. 1.Il
presente decreto legislativo disciplina,ai sensi del Capo I della legge 15 marzo
1997, n.59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
regioni,alle province, ai comuni,alle comunità montane o ad altri enti locali e,
nei casi espressamente previsti,alle autonomie funzionali, nelle materie non
disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997 ,n.143, dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n.422,dal decreto legislativo 18 novembre 1997,
n.426,dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, dal decreto legislativo 8
gennaio 1998, n.3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal
decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio,
dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno
pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia
di commercio con l'estero. 2.Salvo diversa espressa disposizione
del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di
vigilanza,di accesso al credito, di poli zia amministrativa, nonché l'adozione
di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla
legge. 3.Nelle materie oggetto del
conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative
normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo
1997, n.59. 4.In nessun caso le norme del presente decreto
legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato,
alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali,di funzioni e compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle
autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Articolo 2 Rapporti internazionali e con l
'Unione europea. 1.Lo Stato assicura la rappresentanza
unitaria nelle sedi internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione
europea.Spettano allo Stato i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a
livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e
dagli accordi internazionali.Ogni altra attività di esecuzione è esercitata
dallo Stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione
delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del
presente decreto legislativo.
Articolo 3 Conferimenti alle regioni e agli enti
locali e strumenti di raccordo. 1.Ciascuna regione,ai
sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro sei
mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità
al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario
esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le
altre agli enti locali,in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 4,
comma 3,della stessa legge n.59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n.142. 2.La generalità dei compiti
e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni,alle province e alle
comunità montane,in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali,associative ed
organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l 'unitario
esercizio a livello regionale.Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al
comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalità dei comuni.Al fine di favorire l 'esercizio associato
delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica,le regioni
individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse,concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della
previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata,individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie,entro
il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.Decorso inutilmente
il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme
stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi
strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle
funzioni. 3.La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce
agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in
misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dal
l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali. 4.Qualora la
regione non provveda entro il termine indicato,il Governo adotta con apposito
decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n.59. 5.Le regioni, nell'ambito della propria
autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e
concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione
strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l 'azione
coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze. 6.I decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, sono comunque
emanati entro il 31 dicembre 1999. 7.Ai fini dell'applicazione del presente
decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15
marzo 1997, n.59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati
allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti
alle regioni e agli enti locali.
Articolo 4 Indirizzo e
coordinamento. 1 Relativamente alle funzioni e ai
compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto
legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da
esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59.
Articolo 5 Poteri
sostitutivi. 1.Con riferimento alle funzioni e ai
compiti spettanti alle regioni e agli enti locali,in caso di accertata
inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia,assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere. 2.Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva. 3.In casi di assoluta urgenza,non si applica
la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il
provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri,di concerto con il Ministro competente.Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei
termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8,comma 3, della legge 15 marzo
1997, n.59. 4.Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
Articolo 6 Coordinamento delle
informazioni. 1.I compiti conoscitivi e informativi
concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed
enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare,anche
tra- mite sistemi informativo-statistici automatizzati,la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni,per consentirne,quando
prevista,la fruizione su tutto il territorio nazionale. 2.Lo
Stato, le regioni,gli enti locali e le autonomie funzionali,nello svolgimento
delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei
risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento
con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n.322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi
informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale
(SISTAN). 3.Le misure necessarie sono adottate con le procedure
e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281.
Articolo 7 Attribuzione delle
risorse. 1.I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997,n.59,determinano la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni
e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto
legislativo,contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative.Con la medesima decorrenza ha
altresì efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente
decreto legislativo. 2.Per garantire l'effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n.59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra
le regioni e tra le regioni e gli enti locali,osservano i seguenti
criteri: a)la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei compiti
conferiti contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo
date certe,in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre
2000; b)la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota
delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura,ai sensi e nei
termini di cui al comma 3 del presente articolo,degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto
dell'autonomia politica e di programmazione degli enti;in caso di delega
regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse
finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, nell'ambito delle risorse a tale scopo
effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni; c)ai fini della
determinazione delle risorse da trasferire,si effettua la compensazione con la
diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime
entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto
legislativo. 3.Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n.59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle
funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti
per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime
funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si
tiene conto: a)dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un
arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque
anni; b)dell'andamento complessivo delle spese finali iscritte nel
bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento; c)dei vincoli,
degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese
pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria,
approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del
conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore
alla data del conferimento medesimo. 4.Con i provvedimenti, di
cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, si provvede alla
individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei
criteri di ripartizione del personale.Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è
comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il
personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale
previgente. 5.Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina
sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie
locali. 6.Gli oneri relativi al personale necessario per le
funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n.549.
7.Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del
presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi
previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti
dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale.Sono finanziati
altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante
convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse. 8.Al
fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,la Conferenza unificata Stato,regioni, città e autonomie locali, di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di seguito denominata "Conferenza
unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli
schemi dei singoli decreti debbono contenere: a)l'individuazione del
termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l 'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse
erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n.449; b)l'individuazione dei beni e delle
strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle
regioni e agli enti locali; c)la definizione dei contingenti
complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per
l'esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da
trasferire; d)la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in
relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al
personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni
medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo. 9.In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza
unificata,ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n.59. 10.Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli
atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15
marzo 1997,n.59 e dal presente decreto legislativo,la Conferenza unificata può
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del
Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n.59.Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 2, decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 11.Ove non si
provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n.59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali
interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o
l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere.Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina un commissario ad acta.
Articolo 8 Regime fiscale del trasferimento dei
beni. 1.I decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n.59, che
trasferiscono a regioni ed enti locali i beni in relazione alle funzioni
conferite, costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili
che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo
ad imposte e tasse.
Articolo 9 Riordino di
strutture. 1.Al riordino degli uffici e delle strutture
centrali e periferiche,nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e
i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro
soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici
nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della
legge 15 marzo 1997, n.59. 2.Le disposizioni di cui all'articolo
7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale
delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra
amministrazione.
Articolo 10 Regioni a statuto
speciale. 1.Con le modalità previste dai rispettivi
statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano,in quanto non siano già attribuite, le funzioni
e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto
ordinario.
TITOLO II SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ
PRODUTTIVE CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 11 Ambito di
applicazione. 1.In attuazione della delega conferita
dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n.59, il presente titolo disciplina
il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonché, nei casi espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel
settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello
Stato o da enti pubblici da questo dipendenti. 2.Il settore
sviluppo economico attiene,in particolare,oltre alla materia "agricoltura e
foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143,
alle materie "artigianato ","industria", "energia", "miniere e risorse
geotermiche" ,"ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria
alberghiera". 3.Il conferimento comprende anche gli atti di
organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
CAPO II ARTIGIANATO
Articolo 12 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", così come
definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616, comprendono anche tutte le funzioni amministrative relative alla
erogazione di agevolazioni,contributi,sovvenzioni,incentivi e benefici di
qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane, con particolare
riguardo alle imprese artistiche.
Articolo 13 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.In materia di artigianato sono conservate
all'amministrazione statale le funzioni attualmente previste
concernenti: a)la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare di
quella artistica e di qualità, di cui alla legge 9 luglio 1990,
n.188; b)eventuali cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di
programmi regionali di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e
modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria,del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata.In tali casi lo Stato,
d'intesa con la regione interessata, può avvalersi dei comitati tecnici
regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.949. La
composizione dei comitati tecnici regionali può essere modificata dalla
Conferenza unificata.
Articolo 14 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Sono conferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia dell'artigianato, come definita
nell'articolo 12, non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 13.
Articolo 15 Agevolazioni alle imprese
artigiane. 1.Le regioni provvedono all'incentivazione
delle imprese artigiane, secondo quanto previsto con legge regionale.Esse
subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti
dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla
data di emanazione del presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra,
atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari
adeguamenti. 2.Resta ferma,ove prevista, l'estensione alle
imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque
denominati.
Articolo 16 Abrogazioni.
1.All'articolo 127,comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive
modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi,
gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti
affini". 2.E'abrogato l'articolo 111 del predetto testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635. Nell'articolo 243, comma
primo,del medesimo regolamento approvato con regio decreto n.635 del 1940 sono
soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre
preziose ed agli esercenti industrie od arti affini ". 3.E'abrogato
l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.399.Sono, inoltre, abrogati il
D.M.28 novembre 1989, n.453, e il D.M. 2 febbraio 1994, n.285 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4.E' abrogato
l'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n.443.
CAPO III INDUSTRIA
Articolo 17 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "industria"comprendono
qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla
trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati,
di merci e di beni anche immateriali, con esclusione delle funzioni relative
alle attività artigianali ed alle altre attività produttive di spettanza
regionale in base all'articolo 117, comma primo, della Costituzione e ad ogni
altra disposizione vigente. 2.Sono comprese nella materia anche
le attività di erogazione e scambio di servizi a sostegno delle attività di cui
al comma 1, con esclusione comunque delle attività creditizie, di
intermediazione finanziaria, delle attività concernenti le società fiduciarie e
di revisione e di quelle di assicurazione.
Articolo 18 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)i brevetti e la proprietà industriale,
salvo quanto previsto all'articolo 20 del presente decreto
legislativo; b)la classificazione delle tipologie di attività
industriali ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977,
n.675; c)la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura;
la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del
metro; d)la definizione dei criteri generali per la tutela dei
consumatori e degli utenti; e)le manifestazioni a premio di rilevanza
nazionale; f)la classificazione delle sostanze che presentano pericolo
di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per
l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici,stabilimenti o depositi e per il
trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui,
ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773; g)le
industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni
concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e
all'esportazione di armi da guerra; h)la fabbricazione, l'importazione,
il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali
esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale
di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali; i)la
classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo
impiego; l)le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il
divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi
pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione,
nei limiti previsti dalla normativa comunitaria; m)l'amministrazione
straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3
aprile 1979, n.95, e successive modifiche; n)la determinazione dei
criteri generali per la concessione,per il controllo e per la revoca di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle
operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi,
la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese
industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei
beneficiari di credito agevolato; o)la concessione di
agevolazioni,contributi,sovvenzioni,incentivi, benefici di qualsiasi genere
all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività
interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su
scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di
assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono
identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni; p)la concessione di agevolazioni, anche
fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle
risorse allo scopo disponibili per le aree depresse; q)la gestione del
fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982,
n.46; r)la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662. Con delibera della
Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi
regionali di garanzia,le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio
intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di
garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n.385; s)le prestazioni,i servizi,le
agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla
legge 24 maggio 1977, n.227, nonché la determinazione delle tipologie e
caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle
condizioni,modalità e tempi della loro concessione; t)la determinazione
delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle
modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno,dei modelli del
certificato di origine e dei registri speciali,ai sensi dell'articolo 4 della
legge 28 novembre 1965, n.1329; u)l'individuazione, sentita la
Conferenza unificata delle aree economicamente depresse del territorio
nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso
dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del
territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi
infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 ,n.488; v)il
coordinamento delle intese istituzionali di programma,definite dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e dei connessi strumenti di
programmazione negoziata; z)l'attuazione delle misure di cui alla legge
25 febbraio 1992, n.215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30
dicembre 1985, n.786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986,
n.44, per l'imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno; aa)l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22
ottobre 1992, n.415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,
n.488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni
alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo,le direttive per la concessione delle agevolazioni
di cui al predetto decreto- legge n.415, sono determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste
dalla lettera p) del presente comma; bb)la concessione di sovvenzioni e
ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia,di cui
alla legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni e
integrazioni. 2.Senza pregiudizio delle attività concorrenti che
possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma
6, della legge 15 marzo 1997, n.59, lo Stato continua a svolgere funzioni e
compiti concernenti: a)l'assicurazione,la riassicurazione ed il
finanziamento dei crediti all'esportazione; b)la partecipazione ad
imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la
promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione
commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; c)il sostegno
alla partecipazione di imprese e società italiane a gare
internazionali; d)l'attività promozionale di rilievo
nazionale,attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997,
n.68. 3.Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla
cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.
Articolo 19 Conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali. 1.Sono delegate alle regioni
tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia
dell'industria,come definita nell'articolo 17, non riservate allo Stato ai sensi
dell'articolo 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 20.Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni
amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo
quanto disposto dall'articolo 18. 2.Salvo quanto previsto
nell'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono
incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione
di agevolazioni,contributi, sovvenzioni,incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree
ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento
tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per
l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno
agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo
sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese,
per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle
imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della
concessione di tali agevolazioni,contributi,sovvenzioni,incentivi e benefici.
Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici,
amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come
economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le
determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione
negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in
ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti
responsabili. 3.Per la definizione dei provvedimenti attuativi
delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano
forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità
previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997,
n.59. 4.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri
differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di
cui alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 18. 5.Salvo
quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z),
aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere
all'industria saranno erogati dalle regioni. 6.I fondi relativi
alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono
in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna
regione. 7.Sono soppresse le forme di concertazione o le intese
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in
relazione a funzioni conferite alle regioni. 8.Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri,su proposta della Conferenza
Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote
minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste,nonché
quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente
decreto legislativo. 9.Sono conferite alle province le funzioni
amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi
o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n.281,
e successive modificazioni,ed al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n.152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato,
conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto
1990, n.241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di
diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con
regolamento da emanare ai sensi dello stesso articolo 20 della legge n.241 del
1990. 10.Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali e centrali la gestione dei procedimenti amministrativi
fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle
agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle
funzioni risulta già avviato il relativo procedimento
amministrativo. 11.Con i decreti legislativi,emanati ai sensi
dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n.59, sono individuate le attività
di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a
macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE,
da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere
svolte anche da soggetti privati abilitati. 12.Le regioni
provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo,
con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e
negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di
leggi ed in vigore alla data di emanazione del presente decreto legislativo e
stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i
necessari adeguamenti.
Articolo 20 Funzioni delle camere di commercio,
industria artigianato e agricoltura. 1.Sono attribuite
alle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura le funzioni
esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per
l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti e alla tutela della proprietà industriale. 2.Presso le
camere di commercio,industria,artigianato e agricoltura è individuato un
responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede
pubblica,con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di
conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al
comma 1.
Articolo 21 Semplificazioni e
liberalizzazioni. 1.Sono soppresse le seguenti
funzioni: a)autorizzazione agli investimenti per l'apertura e
l'ampliamento di nuovi impianti industriali, prevista dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 30 aprile 1976, n.156, convertito con modificazioni dalla legge 24
maggio 1976, n.350, come modificati dalla legge 1 marzo 1986,
n.64; b)autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di
macinazione, ampliamento, riattivazione e trasformazione degli impianti di
macinazione e operazioni di trasferimento o concentrazione degli stessi, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n.386. 2.Il riconoscimento come impresa produttrice di amido,
fecole e derivati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1989, si intende
concesso ove nel termine di sessanta giorni dalla richiesta non sia comunicato
all'interessato il provvedimento di diniego, ai sensi dell'articolo 20 della
legge 7 agosto 1990, n.241.
Articolo 22 Liberalizzazioni e semplificazioni
concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. 1. E' soppresso il visto annuale della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione
ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956,n.1002. 2.Lo
svolgimento delle seguenti attività si intende assentito, conformemente alla
disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241, qualora
non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine
pure di seguito indicato: a)l'esercizio dei mulini per la macinazione
dei cereali, nonché il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o
riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n.857; l'eventuale
provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta
giorni,termine che può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.241; b)l'esercizio dei
nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di
cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n.1002; l'eventuale provvedimento
di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che
può essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge
7 agosto 1990, n.241; c)la produzione a scopo di vendita e la vendita
del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui
all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973,n.269; l'eventuale provvedimento di
diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che può
essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n.241. 3.E' subordinato ad una denuncia di inizio
attività l'esercizio delle seguenti attività, precedentemente assoggettate ad
iscrizione nei registri camerali: a)attività di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo della
legge 5 marzo 1990, n.46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n.392; b)attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n.82; c)attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio
1992,n.122. 4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attività
l 'esercizio dell'attività relativa alla fabbricazione e alla gestione di
depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n.519, precedentemente
assoggettato a licenza camerale.
CAPO IV CONFERIMENTI AI COMUNI E SPORTELLO UNICO PER
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Articolo 23 Conferimento di funzioni ai
comuni. 1.Sono attribuite ai comuni le funzioni
amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la
riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi,
ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie. 2.Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia
organizzativa e finanziaria,anche attraverso le province, al coordinamento e al
miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi
e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare,
nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel
territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili,
agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui
all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni
concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo. 3.Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.
Articolo 24 Principi organizzativi per l
'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi. 1.Ogni comune esercita, singolarmente o in forma
associata,anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23,
assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero
procedimento. 2.Presso la struttura è istituito uno sportello unico al
fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al
proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di
autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le
procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello
regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che
dovranno essere fornite in modo coordinato. 3.I comuni possono
stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per la realizzazione dello sportello unico. 4.Ai
fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme
concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento. 5.Laddove
siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti
locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Articolo
25 Procedimento. 1.Il procedimento
amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività
produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili
urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della
sicurezza. 2.Il procedimento, disciplinato con uno o più
regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59,
si ispira ai seguenti principi: a)istituzione di uno sportello unico
presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del
procedimento; b)trasparenza delle procedure e apertura del procedimento
alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi
diffusi; c)facoltà per l'interessato di ricorrere
all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità,
della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme
vigenti; d)facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per
il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di
impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la
concessione edilizia; e)previsione dell'obbligo della riduzione in pristino
nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni
integrazioni; f)possibilità del ricorso da parte del comune, nella
qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241,
come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n.127; g)possibilità del
ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le
previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di
servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia
definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte
e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e
opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n.1150; h)effettuazione del collaudo,da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto
all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i
termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le
amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e
dalle connesse responsabilità previste dalla legge. 3.Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente
articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Articolo 26 Aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate 1.Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano,con proprie leggi,le aree
industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e
dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente.Le medesime leggi disciplinano altresì le forme di gestione
unitaria delle infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate
da parte di soggetti pubblici o privati, anche costituiti ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.498, e dall'articolo
22 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché le modalità di acquisizione dei
terreni compresi nelle aree industriali,ove necessario anche mediante
espropriazione. Gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente
attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti la
utilizzazione dei servizi ivi presenti. 2.Le regioni e le
province autonome individuano le aree di cui al comma 1 scegliendole
prioritariamente tra le aree,zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o
parzialmente dismessi. Al procedimento di individuazione partecipano gli
enti locali interessati.
Articolo 27 Esclusioni.
1.Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e
di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali
nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i
depositi costieri,per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di
li minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei
rifiuti non si applicano i principi di cui alle lettere c) e d) del comma 2
dell'articolo 25.
CAPO V RICERCA, PRODUZIONE, TRASPORTO E
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
Articolo 28 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "energia"concernono
le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma
di energia.
Articolo 29 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n.59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti
concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e
coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello
regionale. 2.Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)la ricerca scientifica in campo
energetico; b)le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione
e lo stoccaggio di energia; c)la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
conservazione e distribuzione dell'energia; d)la determinazione delle
caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e
consumata; e)la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e l 'ambiente (ENEA); f)l'impiego di materiali radioattivi o
macchine radiogene; g)la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo
quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai
sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, nonché le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche
relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per
l'esercizio delle attività elettriche, di competenza statale, le altre reti di
interesse nazionale di oleodotti e gasdotti; h)la fissazione degli
obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in
materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico,nonché le competenze di
cui all'articolo 18, comma 1,lettere n)e o), in caso di agevolazioni per le
medesime finalità; i)salvo quanto previsto nel capo IV del presente
titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti
radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto,
nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa
vigente; l)la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di
idrocarburi in mare,nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in
terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme
vigenti; m)l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi
delle norme vigenti; n)l'attuazione sino al suo esaurimento, del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge
28 novembre 1980, n.784, e successive modifiche ed integrazioni; o)la
determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per
autorizzazioni, verifiche, collaudi; p)la rilevazione, l'elaborazione
l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli
obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3.In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce
obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di
bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini
energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di acqua
pubblica per uso idroelettrico.Fino all'entrata in vigore delle norme di
recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per
uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione
interessata.In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il
Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato decide, in via
definitiva, motivatamente. 4.Le determinazioni di cui alla
lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca,le
procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali,nazionali
e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata.
Articolo 30 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Sono delegate alle regioni le funzioni
amministrative in tema di energia,ivi comprese quelle relative alle fonti
rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che
non siano riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 29 o che non siano
attribuite agli enti locali ai sensi dell'articolo 31. 2.Sono
attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della
legge 9 gennaio 1991, n.10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per
le quali risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle
funzioni di cui al medesimo articolo 30 della legge n.10 del 1991 trasferite
alle regioni, resta ferma la funzione d 'indirizzo ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n.59. 3.Il coordinamento e la
verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti dimostrativi
di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n.10, è affidato alla
Conferenza unificata.Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell'ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole
regioni. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti,nonché dei connessi beni e
risorse, avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di
attuazione. 4.Per fare fronte alle esigenze di spesa relative
alle attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le finalità della
legge 9 gennaio 1991, n.10, le regioni a statuto ordinario destinano, con le
loro leggi di bilancio,almeno la quota dell'1 per cento delle disponibilità
conseguite annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28
dicembre 1995, n.549. 5.Le regioni svolgono funzioni di
coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nonché compiti di
assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di
formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione,esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni
riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nei rispettivi
territori.
Articolo 31 Conferimento di funzioni agli enti
locali 1.Sono attribuite agli enti locali,in conformità
a quanto disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le funzioni
amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e l'uso
razionale dell'energia e le altre funzioni che siano previste dalla legislazione
regionale. 2.Sono attribuite in particolare alle province,
nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani
energetici regionali, le seguenti funzioni: a)la redazione e l
'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili
e del risparmio energetico; b)l 'autorizzazione alla installazione ed
all'esercizio degli impianti di produzione di energia; c)il controllo
sul rendimento energetico degli impianti termici.
CAPO VI MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Articolo 32 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "miniere e risorse
geotermiche"concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali
solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con
lo svolgimento di tali attività.
Articolo 33 Funzioni e compiti riservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)la polizia mineraria per le risorse
collocate in mare; b)l'approvazione di disciplinari-tipo per gli
aspetti di interesse statale; c)la determinazione dei limiti massimi
dei diritti, canoni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle
concessioni, ove non siano stabiliti con legge; d)la ricerca
mineraria,la promozione della ricerca mineraria all'estero,la raccolta e
l'elaborazione dei dati relativi all'industria mineraria; e)la
determinazione degli indirizzi della politica mineraria nazionale ed i relativi
programmi; f)la dichiarazione di aree indiziate di minerale, sentite le
regioni interessate; g)l'inventario delle risorse geotermiche; h)la
definizione dei contenuti e della durata dei corsi per il diploma di cui
all'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n.128, come sostituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n.624; i)la determinazione dei limiti massimi delle
tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge; l)la determinazione dei
requisiti generali dei progetti di riassetto ambientale che le regioni devono
tenere presenti nei procedimenti per la concessione degli speciali contributi
previsti dalla legislazione statale; m)la determinazione degli
indirizzi per la raccolta dei dati in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nel settore minerario; n)il riconoscimento dell'idoneità dei
prodotti esplodenti e la tenuta del relativo elenco.
Articolo 34 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Le funzioni degli uffici centrali e
periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di
coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma
sono delegate alle regioni, che le esercitano nell'osservanza degli indirizzi
della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di
ricerca. 2.Sono altresì delegate alle regioni le funzioni di
polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli
ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti, nonché le funzioni di
polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su
terraferma. 3.Sono delegate alle regioni la concessione e
l'erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore
dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di sostanze
minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi
previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di
riconversione delle attività minerarie. 4.È altresì delegata
alle regioni la determinazione delle tariffe entro i limiti massimi fissati ai
sensi dell'articolo 33, lettera i). 5.I canoni dovuti dai
titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle regioni
territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro
determinazione entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, lettera
c). 6.Gli obblighi di informazione previsti a carico dei
titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione
all'autorità regionale competente, la quale provvede alla trasmissione dei dati
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i compiti di
spettanza di questo. 7.Nulla è innovato quanto agli obblighi di
informazione delle imprese nei confronti dei comuni, i quali trasmettono
all'autorità regionale le relazioni previste dalla legislazione
vigente. 8.Sono soppressi i pareri di organi consultivi centrali
previsti dalla disciplina dei procedimenti relativi a competenze delegate alle
regioni ai sensi del presente articolo.
Articolo 35 Valutazione di impatto
ambientale. 1.Agli adempimenti relativi alla valutazione
di impatto ambientale (VIA)dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui
all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi
regionali in materia. 2.Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai progetti di ricerca e di coltivazione di idrocarburi in mare.
Articolo 36 Abrogazioni.
1.Dalla data dell'attuazione delle deleghe previste all'articolo 34 del presente
decreto legislativo sono abrogati gli articoli 44 e 53 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.395.
CAPO VII ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Articolo 37 Vigilanza sulle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. 1.Sono aboliti gli
atti di controllo sugli statuti delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sui bilanci e sulla determinazione delle piante
organiche delle stesse,sulla costituzione di aziende speciali, nonché gli atti
di controllo sulle unioni regionali, i centri estero e le unioni interregionali
delle camere stesse. 2.Ai fini di quanto previsto dall'articolo
4 della legge 29 dicembre 1993, n.580, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, presenta ogni anno al
Parlamento una relazione generale sulle attività delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e delle loro unioni regionali, che riguardi
in particolare i programmi attuati e gli interventi realizzati.La relazione è
redatta sulla base delle relazioni trasmesse dalle regioni sentite le unioni
regionali delle predette camere. 3.Le regioni esercitano il
controllo sugli organi camerali,in particolare per i casi di mancato
funzionamento o costituzione,ivi compreso lo scioglimento dei consigli camerali
nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n.580, salvo
quanto previsto all'articolo 38, comma 1, lettera e), del presente decreto
legislativo. Nel collegio dei revisori delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura è garantita la presenza di rappresentanti della
regione, del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
Articolo 38 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato, in tema di
ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
funzioni amministrative concernenti: a)l'approvazione dello statuto, e
relative modifiche, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; b)la vigilanza sull'attività dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura; c)l'emanazione,con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle norme di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, relativo alla disciplina
del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; d)la determinazione delle voci e degli
importi massimi dei diritti di segreteria sull'attività certifiicatoria svolta e
sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri ed albi tenuti ai sensi delle
disposizioni vigenti; e)lo scioglimento degli organi camerali per gravi
motivi di ordine pubblico; f)la tenuta dell'elenco dei segretari
generali,l 'iscrizione allo stesso e la nomina dei segretari generali ai sensi
dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n.580. 2.Sono
conservate allo Stato, che le esercita previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni, le funzioni concernenti: a)l'istituzione delle camere di
commercio, industria,artigianato e agricoltura derivanti dall'accorpamento delle
circoscrizioni territoriali di due più camere; b) la fissazione dei
criteri per la determinazione,d a parte del consiglio camerale, degli emolumenti
da corrispondere ai componenti degli organi camerali; c)l'emanazione
delle norme di attuazione dell'articolo 12,commi 1 e 2, e dell'articolo 14,comma
1, della legge 29 dicembre 1993, n.580, relativi alla costituzione del consiglio
camerale e, rispettivamente, della giunta camerale. 3.Su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la
Conferenza unificata delibera sulle seguenti materie: a)la
determinazione dei diritti annuali e della quota destinata al fondo perequativo
delle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura; b)la
definizione dei criteri generali per la ripartizione dei componenti i consigli
camerali; c)la determinazione delle modalità per l'elezione diretta dei
consigli camerali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n.580.
CAPO VIII FIERE E MERCATI,E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMMERCIO
Articolo 39 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative materia "fiere e mercati" ricomprendono le
attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e
la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori
di beni di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori
produttivi interessati.Quelle relative alla materia "commercio" ricomprendono
l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su
aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme
speciali di vendita.Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la
promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del
commercio.
Articolo 40 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti: a)le competenze attribuite allo Stato dal
decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio; b)le esposizioni universali; c)il riconoscimento
della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale; d)la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale; e)il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei
tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo
internazionale. 2.Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19,
comma terzo,del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n.616.
Articolo 41 Conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali. 1.Sono trasferite alle
regioni e ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e mercati, salvo
quelle espressamente conservate allo Stato dall'articolo 40.
2.Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative
concernenti: a)il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento,sentito il comune
interessato; b)gli enti fieristici di Milano,Verona e Bari, d'intesa
con i comuni interessati; c)la pubblicazione del calendario annuale
delle manifestazioni fieristiche; d)le competenze già delegate ai sensi
dell'articolo 52,comma primo,del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n.616; e)la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle
piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio; f)la
concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio
finanziario; g)l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione
professionale,tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero,
di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n.616. 3.Sono trasferite ai comuni, anche in forma
associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni
amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo
svolgimento. 4.Le regioni assicurano,mediante intese tra loro,
sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma
1, lettera e). 5.Fino alla data di effettivo conferimento delle
funzioni di cui al presente capo restano in carica gli attuali titolari degli
organi degli enti di cui al comma 2, lettera b).
Articolo 42 Abrogazioni.
1.Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 60, comma 10, del decreto 4 agosto
1988, n.375 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'articolo 23,comma 6, del decreto 4 giugno 1993, n.248 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'articolo 10, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n.287,nella parte in cui individuano l'ufficio
provinciale dell'industria,del commercio e dell'artigianato come organo
competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le
disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione
delle menzionate disposizioni. 3.Sono abrogate le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
CAPO IX TURISMO
Articolo 43 Definizioni.
1.Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria
alberghiera", così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, concernono ogni attività pubblica o
privata attinente al turismo,ivi incluse le agevolazioni,le sovvenzioni, i
contributi,gli incentivi,comunque denominati, anche se per specifiche finalità,
a favore delle imprese turistiche.
Articolo 44 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Sono conservate allo Stato: a)la
definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Le connesse linee guida sono
contenute in un documento approvato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sentite le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori
turistici,dei consumatori e del turismo sociale e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori del turismo più rappresentative nella categoria. Prima della sua
definitiva adozione, il documento è trasmesso alle competenti Commissioni
parlamentari.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo è approvato il predetto documento contenente le linee
guida; b)il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla
lettera a) relativamente agli aspetti statali; c)il coordinamento
intersettoriale delle attività di competenza dello Stato connesse alla
promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico
nazionale; d)il cofinanziamento, nell'interesse nazionale, di programmi
regionali o interregionali per lo sviluppo del turismo.
Articolo 45 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.Sono conferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia del turismo, come definita
nell'articolo 43,non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44.
Articolo
46 Abrogazioni. 1.Ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59, è
abrogato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983,
n.217. 2.Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983,
n.217, è soppresso il secondo periodo. 3.Nel testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza,approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n.773: a)al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 13 luglio 1994, n.480, sono soppressi il numero 123 e la
virgola successiva; b)è abrogato l'articolo 123. 4.Sono
abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n.635. 5.Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.407, è soppresso il
n.65. 6.Sono o restano abrogate le seguenti leggi o
disposizioni: a)legge 15 maggio 1986, n.192; b)articolo 12 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1993, n.237; c)articolo 57, comma secondo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; d)articoli 13, 14 e 15 delle
legge 17 maggio 1983, n.217. 7.L'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.394, è abrogato. Resta fermo
quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per
i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.
CAPO X DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 47 Funzioni e compiti conservati allo
Stato. 1.Nelle materie oggetto di trasferimento di funzioni ai
sensi del presente titolo, è conservata allo Stato la definizione degli
indirizzi generali delle politiche economiche e delle politiche di
settore. 2.Sono conservate, altresì, allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e
servizi, di caratteristiche merceologiche dei prodotti, ivi compresi quelli
alimentari e dei servizi, nonché le condizioni generali di sicurezza negli
impianti e nelle produzioni,ivi comprese le strutture ricettive.
Articolo 48 Conferimento di funzioni alle
regioni. 1.I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle
regioni,disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra
l'altro, le funzioni relative: a)all'organizzazione ed alla
partecipazione a fiere,mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini
nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali,
anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda; b)alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come
individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n.83; c)alla
promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di
iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte
di imprese italiane; d)allo sviluppo della commercializzazione nei
mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali; e)alla promozione
ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati
dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.251, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n.394; f)alla promozione
ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come
individuati dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n.251 del
1981; g)alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa
idonea a favorire i predetti obiettivi. 2.Nell'esercizio delle
funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche
dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 49 Agevolazioni di
credito. 1.Sono comprese tra le funzioni amministrative
trasferite delegate alle regioni nelle materie di cui al presente titolo, anche
quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito
nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina
dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri
dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva
destinazione. 2.Rimangono assegnate allo Stato ed ai competenti
organismi indipendenti le funzioni in materia di ordinamento creditizio, di
banche e intermediari finanziari,di mercati finanziari e di vigilanza sul
sistema creditizio e finanziario. 3.La determinazione dei tassi
minimi d'interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.59. 4.Il
trasferimento di funzioni di cui al comma 1 del presente articolo comprende le
funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali
di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di
fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione
dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi
a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 50 Accorpamenti e soppressioni di
strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e
risorse. 1.Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli
uffici provinciali per l 'industria, il commercio e l'artigianato.
Sono,inoltre,soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la
promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla
conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2.Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi
dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, entro il 30
novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire. 3.La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del
presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo
esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal
1 gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente
titolo. 4.Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici
metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria,il commercio e l
'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
TITOLO III TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE CAPO
I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERRITORIO AMBIENTE E
INFRASTRUTTURE
Articolo 51 Oggetto.
1.Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali
di funzioni e compiti amministrativi in tema di "territorio e urbanistica",
"protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo",
"opere pubbliche", "viabilità", "trasporti " e "protezione civile ".
CAPO II TERRITORIO E URBANISTICA SEZIONE I LINEE
FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE
Articolo 52 Compiti di rilievo
nazionale. 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi
alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali,alla difesa del suolo
e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane,
anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del
paese. 2.Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'articolo 1,
comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n.59, in materia di politiche
urbane e di assetto territoriale. 3.I compiti di cui al comma 1 del presente
articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4.All'articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata.
SEZIONE II URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E BELLEZZE NATURALI
Articolo 53 Funzioni
soppresse 1.Sono o restano soppresse: a)le
funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n.1150, sui progetti e le
questioni di interesse urbanistico; b)le attribuzioni spettanti al
Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 agosto
1942, n.1150, in materia di piani territoriali di coordinamento; c)le
funzioni relative alla tenuta dell'albo degli esperti di
pianificazione; d)le residue funzioni statali in materia di piani di
ricostruzione; e)le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale
e regionali di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.
Articolo 54 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a)della legge 15 marzo 1997, n.59, le funzioni
relative: a)all'osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni
territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all'articolo 52,
all'abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai
comuni; b)all'indicazione dei criteri per la raccolta e
l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e
per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per
una più agevole lettura dei dati; c)alla predisposizione della
normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le
costruzioni in zone sismiche; d)alla salvaguardia di Venezia, della
zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con
le modalità di cui alle leggi speciali vigenti nonché alla legge 5 marzo 1963,
n.366; e)alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che
implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello
Stato. 2.Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.
Articolo 55 Localizzazione di opere di interesse
statale. 1.Le procedure di localizzazione delle opere
pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti
locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte
dell'amministrazione interessata,di un quadro complessivo delle opere e degli
interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel
territorio regionale. 2.Nei casi di variazione degli strumenti
urbanistici vigenti conseguente all'approvazione di progetti di opere e
interventi pubblici, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre,
insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali
e ambientali dell'opera o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo
inserimento nel territorio comunale.
Articolo 56 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n.59,
tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione.
Articolo 57 Pianificazione territoriale di
coordinamento e pianificazioni di settore. 1.La regione,
con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento
provinciale di cui all'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n.142, assuma il
valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della
natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della
tutela delle bellezze naturali, sempreché la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le
amministrazioni, anche statali, competenti. 2.In mancanza
dell'intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore
e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e
regionale. 3.Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo
149, comma 6, del presente decreto legislativo.
Articolo 58 Riordino e soppressione di
strutture. 1.Nell'ambito del riordino di cui
all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la direzione generale del
coordinamento territoriale presso il Ministero dei lavori pubblici.
SEZIONE III EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo 59 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato le funzioni e i
compiti relativi: a)alla determinazione dei principi e delle finalità
di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica,
anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche
sociali; b)alla definizione dei livelli minimi del servizio
abitativo,nonché degli standard di qualità degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica; c)al concorso, unitamente alle regioni ed agli
altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale; d)alla
acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla
condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della condizione
abitativa; e)alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al
mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi
concernenti il sostegno finanziario al reddito.
Articolo 60 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra
quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 59 e, in particolare, quelle
relative: a)alla determinazione delle linee d'intervento e degli
obiettivi nel settore; b)alla programmazione delle risorse finanziarie
destinate al settore; c)alla gestione e all'attuazione degli
interventi,nonché alla definizione delle modalità di incentivazione; d)alla
determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi
integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana; e)alla
fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
destinati all'assistenza abitativa,nonché alla determinazione dei relativi
canoni.
Articolo 61 Disposizioni
finanziarie. 1.Dal 1 gennaio 1999 sono accreditate alle
singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti,
relativamente ai limiti di impegno autorizzati: a)dagli articoli 36, 37
e 38 della legge 5 agosto 1978, n.457; b)dall'articolo 9 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n.629, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 febbraio 1980, n.25; c)dai commi quarto ed undicesimo
dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e
dall'articolo 21-quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.94; d)dal comma settimo
dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito con
modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n.118; e)dal comma 3
dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.67; f)dal comma 1 dell'articolo 2
della legge 17 febbraio 1992, n.179. 2.A decorrere dal 1 gennaio
1998,sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative
ai limiti di impegno autorizzati: a)dagli articoli 36 e 38 della legge
5 agosto 1978, n.457; b)dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n.629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980,
n.25; c)dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n.9, convertito, con
modificazioni,dalla legge 25 marzo 1982, n.94; d)dall'articolo 3, comma
settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 1985, n.118; e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11
marzo 1988, n.67. 3.L 'erogazione dei fondi di cui all'articolo
10 della legge 14 febbraio 1963, n.60, attribuiti a ciascuna regione, il cui
versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.67 e
dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, è effettuato dalla
Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni,nei limiti delle
disponibilità a ciascuna regione attribuite. 4.Le regioni
possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e,
per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per
far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti
disposizioni: a)articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992,
n.498; b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n.537; c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994,
n.724; d)articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995,
n.549. 5.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente
articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n.457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge
17 febbraio 1992, n.179. 6.Le risorse finanziarie relative alle
funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle
regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente
soppressione riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati. 7.Le risorse statali destinate alle finalità di cui
all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita
la Conferenza unificata
Articolo 62 Riordino e soppressione di
strutture. 1.Nell'ambito del riordino di cui
all'articolo 9, è ricompresa, in particolare, la sezione autonoma per l'edilizia
residenziale pubblica della Cassa depositi e prestiti. 2.Ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n.59,
sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle
competenze,secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto
legislativo: a)il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER)
presso il Ministero dei lavori pubblici e il relativo comitato
esecutivo; b)il Segretariato generale del CER e il centro permanente di
documentazione.
Articolo 63 Criteri e modalità per il
trasferimento alle regioni. 1.La competente
amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni, di cui
all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n.59, i criteri, le modalità ed i
tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni.Raggiunta l'intesa,
sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato
e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto
della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in
essere. 2.In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve
completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Articolo 64 Patrimonio
edilizio. 1.Con successivo provvedimento legislativo
verrà definito l'assetto del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, fatto
salvo quello di proprietà degli enti locali.
SEZIONE IV CATASTO, SERVIZI GEOTOPOGRAFICI E
CONSERVAZIONE DEI REGISTRI IMMOBILIARI
Articolo 65 Funzioni mantenute allo
Stato. 1.Sono mantenute allo Stato le funzioni
relative: a)allo studio e allo sviluppo di metodologie inerenti alla
classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari
urbane; b)alla predisposizione di procedure innovative per la
determinazione dei redditi dei terreni e degli immobili urbani ai fini delle
revisioni generali degli estimi e del classamento; c)alla disciplina
dei libri fondiari; d)alla tenuta dei registri immobiliari, con
esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione di misure ipotecarie; e)alla disciplina delle imposte
ipotecarie, catastali, delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali, ivi
compresa la regolamentazione di eventuali privilegi,di sgravi e rimborsi, nonché
dell'annullamento dei carichi connessi a tali
imposte; f)all'individuazione di metodologie per l'esecuzione di
rilievi e aggiornamenti topografici e la formazione di mappe e cartografie
catastali; g)al controllo di qualità delle informazioni, e al
monitoraggio dei relativi processi di aggiornamento; h)alla gestione unitaria
e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera
g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso
la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e consentendo l'accesso ai dati
ai soggetti interessati.
Articolo 66 Funzioni conferite agli enti
locali. 1.Sono attribuite, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, ai comuni le funzioni
relative: a)alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli
atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione
degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 65,
lettera h); b)alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi
calamitosi; c)alla rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri
consortili gravanti sugli immobili. 2.Nelle zone montane le
funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate dalle comunità montane
d'intesa con i comuni componenti.
Articolo 67 Organismo tecnico.
1.Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h)del comma 1
dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di
quelle attribuite ai comuni,si provvede attraverso l 'istituzione, con i decreti
legislativi di cui all'articolo 9 del presente decreto legislativo, di un
apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni
statali e dei comuni. 2.Alla formazione di mappe e di
cartografia catastale e speciale,al rilevamento e aggiornamento topografico,
all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni
di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo
interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle
comunità montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma
1. 3.Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni
possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni
con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che
svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.
CAPO III PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL 'AMBIENTE,
TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI
SEZIONE I FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI
PROTEZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA
Articolo 68 Funzioni.
1.E'soppresso il programma triennale per la tutela dell'ambiente.
Articolo 69 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, sono compiti di rilievo nazionale per la
tutela dell'ambiente quelli relativi: a)al recepimento delle
convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela
dell'ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative
necessarie per la loro attuazione nell'ordinamento nazionale; b)alla
conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette,terrestri e
marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o
nazionale, nonché alla tutela della biodiversità, della fauna e della flora
specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa
comunitaria; c)alla relazione generale sullo stato
dell'ambiente; d)alla protezione, alla sicurezza e all'osservazione
della qualità dell'ambiente marino; e)alla determinazione di valori
limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al
raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio
nazionale; f)alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in
campo ambientale, nelle materie di competenza statale; g)all'esercizio
dei poteri statali di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n.349; h)all'acquisto, al noleggio e all'utilizzazione di navi e aerei
speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo
nazionale; i)alle variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992,
n.157; l)all'indicazione delle specie della fauna e della flora
terrestre e marine minacciate di estinzione; m)all'autorizzazione in ordine
all'importazione e all'esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle
specie autoctone; n)all'elencazione dei mammiferi e rettili
pericolosi; o)all'adozione della carta della natura; p)alle
funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, come risultano modificate
dall'articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n.137, nonché quelle
attualmente esercitate dallo Stato fino all'attuazione degli accordi di
programma di cui all'articolo 72. 2.Lo Stato continua a
svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni
relative: a)alla informazione ed educazione ambientale; b)alla
promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo
sostenibile; c)alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del
danno ambientale; d)alla protezione dell'ambiente
costiero. 3.Sono altresì mantenute allo Stato le attività di
vigilanza,sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle
funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attività di vigilanza
sull'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e sull'Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM). 4.I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono
esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1,
lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Articolo 70 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite
alle regioni e agli enti locali e tra queste,in particolare: a)i
compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere; b)il
controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali
selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il
ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione
temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di
estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975,
n.875; c)le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello
Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza
statale.
Articolo 71 Valutazione di impatto
ambientale. 1.In materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato: a)le opere ed impianti
il cui impatto ambientale investe più regioni; b)le opere e
infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale; c)gli impianti industriali
di particolare e rilevante impatto; d)le opere la cui autorizzazione è
di competenza dello Stato. 2.Con atto di indirizzo e
coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere,
interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto
ambientale da trasferire alla competenza delle regioni. 3.Il
trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per
ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede
alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle
regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità
competente e soggetto proponente.
Articolo 72 Attività a rischio di incidente
rilevante. 1.Sono conferite alle regioni le competenze
amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175, l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica, nonché
quelle che per elevata concentrazione di attività industriali a rischio di
incidente rilevante comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia
dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente
articolo. 2.Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati
dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione. 3.Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa
attivazione dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'articolo 3 del
decreto- legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n.61, e a seguito di accordo di
programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento
delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione.
Articolo 73 Ulteriori conferimenti alle regioni
in conseguenza di soppressione di funzioni statali.
1.Sono altresì conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del
programma triennale di difesa dell'ambiente ai sensi dell'articolo 68 le
seguenti funzioni: a)la determinazione delle priorità dell'azione
ambientale; b)il coordinamento degli interventi
ambientali; c)la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i
vari interventi. 2.Qualora l 'attuazione dei programmi regionali
di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con
l'amministrazione dello Stato con altri soggetti pubblici o privati, si procede
con intesa, accordo di programma convenzione. 3. E'conferita,
previa intesa, alla regione Sardegna l'attuazione di tutti gli interventi
necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e
delle zone umide nell'area metropolitana di Cagliari di cui all'articolo 17,
comma 20, della legge 11 marzo 1988, n.67.La regione Sardegna succede allo Stato
nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse
finanziarie.
Articolo 74 Disciplina delle aree ad elevato
rischio di crisi ambientale. 1.L 'articolo 7 della legge
8 luglio 1986, n.349, è abrogato. 2.Le regioni, sentiti gli enti
locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel
suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione.
3.Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali
aree di elevato rischio di crisi ambientale.La dichiarazione ha validità per un
periodo di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. 4.Le
regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso
ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le
situazioni di rischio e al ripristino ambientale. 5.Le disposizioni
contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato
rischio di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. 6.Resta salva l'efficacia dei provvedimenti
adottati in base all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n.346, fino
all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione dei relativi strumenti
di pianificazione.
Articolo 75 Riordino di
strutture. 1.Nell'ambito del riordino di cui
all'articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in
particolare: a)il Consiglio nazionale per l'ambiente; b)la
Consulta per la difesa del mare; c)la Commissione scientifica sul
commercio internazionale di specie selvatiche di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 7 febbraio 1992, n.150; d)la Consulta tecnica per le aree
naturali protette di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre
1991, n.394.
SEZIONE II PARCHI E RISERVE NATURALI
Articolo 76 Funzioni
soppresse. 1.E' soppresso il programma triennale per le
aree naturali protette.
Articolo 77 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri,
attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n.394.
2.L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle
riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono
operati, sentita la Conferenza unificata.
Articolo 78 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Tutte le funzioni amministrative in
materia di aree naturali protette non indicate all'articolo 77 sono conferite
alle regioni e agli enti locali. 2.Con atto di indirizzo e
coordinamento sono individuate,sulla base di criteri stabiliti d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi
nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.
SEZIONE III INQUINAMENTO DELLE ACQUE
Articolo 79 Funzioni
soppresse. 1.Sono soppressi i seguenti piani: a)il
piano di risanamento del mare Adriatico; b)il piano degli interventi
della tutela della balneazione; c)il piano generale di risanamento
delle acque; d)il piano generale di risanamento delle acque dolci
superficiali destinate alla potabilizzazione.
Articolo 80 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i seguenti
compiti: a)la definizione del piano generale di difesa del mare e della
costa marina dall'inquinamento; b)l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze
nocive che non si possono versare in mare; c)la fissazione dei valori
limite di emissione delle sostanze e agenti inquinanti e degli obiettivi minimi
di qualità dei corpi idrici; d)la determinazione dei criteri
metodologici generali per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli
scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose; e)la
determinazione delle modalità tecniche generali,delle condizioni e dei limiti di
utilizzo di prodotti, sostanze e materiali pericolosi; f)l'emanazione
di norme tecniche generali per la regolamentazione delle attività di smaltimento
dei liquami e dei fanghi; g)la definizione dei criteri generali e delle
metodologie concernenti le attività di rilevamento delle caratteristiche, di
campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle
acque, ovvero degli scarichi inquinanti nelle medesime; h)la
determinazione dei criteri metodologici per l'acquisizione e la elaborazione di
dati conoscitivi e per la predisposizione e l 'attuazione dei piani di
risanamento delle acque da parte delle regioni; i)l'elaborazione delle
informazioni sulla qualità delle acque destinate al consumo
umano; l)l'organizzazione dei dati conoscitivi relativi allo scarico delle
sostanze pericolose; m)l'elaborazione dei dati informativi sugli
scarichi industriali di sostanze pericolose; n)la definizione dei
criteri generali per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento delle
acque; o)la individuazione in via generale dei casi in cui si renda
necessaria l'installazione di strumenti di controllo in automatico degli
scarichi industriali contenenti sostanze pericolose; p)la prevenzione e
la sorveglianza nonché gli interventi operativi per azioni di inquinamento
marino; q)la determinazione dei criteri generali per il monitoraggio e il
controllo della fascia costiera finalizzati in particolare a definire la qualità
delle acque costiere, l'idoneità alla balneazione nonché l'idoneità alla
molluschicoltura e sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi; r)la
definizione di criteri e norme tecniche per la disciplina degli scarichi nelle
acque del mare; s)l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da
parte di navi e aeromobili. 2.Restano altresì ferme le
attribuzioni relative all'attuazione e alla verifica del piano straordinario di
completamento dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, e successivamente modificato
dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n.344, fermo restando che per la
programmazione degli ulteriori finanziamenti lo stesso dovrà essere verificato
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per le finalità di cui all'articolo
11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.36. 3.I programmi
specifici di intervento per evitare o eliminare inquinamenti derivanti da fonti
significative di sostanze pericolose diverse dalle fonti soggette a regime di
valore limite di emissione comunitarie e nazionali sono adottati sulla base di
criteri generali stabiliti attraverso intese nella Conferenza unificata.
Articolo 81. Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate negli
articoli della presente sezione e tra queste, in particolare: a)la
tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci
superficiali; b)la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque
destinate alla molluschicoltura; c)il monitoraggio sulla produzione,
sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto
sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per
lavare; d)il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e
costiere. 2.Sono altresì conferite alle regioni interessate in
conseguenza della soppressione del piano di risanamento del mare Adriatico di
cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), le funzioni di coordinamento, a detti
fini, dei piani regionali di risanamento delle acque.
SEZIONE IV INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED
ELETTROMAGNETICO
Articolo 82. Funzioni
soppresse 1.E' soppresso il piano nazionale di tutela
della qualità dell'aria.
Articolo 83 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59 hanno rilievo nazionale i compiti
relativi: a)alla disciplina del monitoraggio della qualità dell'aria:
metodi di analisi, criteri di installazione e funzionamento delle stazioni di
rilevamento; criteri per la raccolta dei dati; b)alla fissazione di
valori limite e guida della qualità dell'aria; c)alla fissazione delle
soglie di attenzione e di allarme; d)alla relazione annuale sullo stato
di qualità dell'aria; e)alla fissazione e aggiornamento delle linee
guida per il contenimento delle emissioni, dei valori minimi e massimi di
emissione, metodi di campionamento, criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili e criteri di adeguamento degli impianti
esistenti; f)alla individuazione di aree interregionali nelle quali le
emissioni nell'atmosfera o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori
più restrittivi, fatto salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 84; g)alla determinazione delle caratteristiche
merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei
combustibili e dei carburanti nonché alla fissazione dei limiti del tenore di
sostanze inquinanti in essi presenti; h)alla determinazione dei criteri
per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità
dell'aria; i)alla definizione di criteri generali per la redazione
degli inventari delle fonti di emissione; l)alla fissazione delle
prescrizioni tecniche in ordine alle emissioni inquinanti dei veicoli a
motore; m)all'accertamento delle caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli a motore e alla disciplina delle revisioni dei veicoli stessi, con
riguardo alle emissioni inquinanti; n)alla determinazione dei valori
limite e di qualità dei criteri di misurazione, dei requisiti acustici, dei
criteri di progettazione diretti alla tutela dell'ambiente esterno e
dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico; o)al parere dei
Ministri dell'ambiente e della sanità, di intesa con la regione interessata,
previsto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n.203, limitatamente agli impianti di produzione di energia
riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del presente
decreto legislativo. 2.Le funzioni di cui alle lettere a), b),
e), f), h), i) e l) del comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza
unificata.
Articolo 84 Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali. 1.Sono conferite alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle
disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra queste, in particolare, le funzioni
relative: a)all'individuazione di aree regionali o, di intesa tra le regioni
interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono
soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione di piani
regionali di risanamento; b)al rilascio dell'abilitazione alla
conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di
formazione; c)alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle
fonti di emissione.
SEZIONE V GESTIONE DEI RIFIUTI
Articolo 85 Funzioni e compiti mantenuti allo
Stato. 1.Restano attribuiti allo Stato, in materia di
rifiuti, esclusivamente le funzioni e i compiti indicati dal decreto legislativo
5 febbraio 1997, n.22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n.389, nonché quelli già attribuiti allo Stato da specifiche
norme di legge relative a rifiuti radioattivi, rifiuti contenenti amianto,
materiali esplosivi in disuso, olii usati, pile e accumulatori esausti.Restano
ferme le competenze dello Stato previste dagli articoli 22, comma 11, 31, 32 e
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, anche per quanto concerne gli
impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 29 del presente
decreto legislativo.
CAPO IV RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Articolo 86 Gestione del demanio
idrico. 1.Alla gestione dei beni del demanio idrico
provvedono le regioni e gli enti locali competenti per
territorio. 2.I proventi ricavati dalla utilizzazione del
demanio idrico sono introitati dalla regione e destinati,sentiti gli enti locali
interessati, al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e
dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di
bacino. 3.Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in
materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa con la Conferenza
Statoregioni, si terrà conto, ai fini della perequazione tra le diverse regioni,
degli introiti di cui al comma 2, nonché del gettito finanziario collegato alla
riscossione diretta degli stessi da parte delle regioni attraverso la
possibilità di accensioni di mutui.
Articolo 87 Approvazione dei piani di
bacino. 1.Ai fini dell'approvazione dei piani di bacino
sono soppressi i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n.183, al
Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Conferenza Stato-regioni.
Articolo 88 Compiti di rilievo
nazionale. 1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n.59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi: a)al censimento nazionale dei corpi idrici; b)alla
programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del
suolo; c)alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta
elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore,
nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione
degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei
progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del
suolo; d)alle direttive generali e di settore per il censimento ed il
monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per
la protezione delle acque dall'inquinamento; e)alla formazione del
bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino; f)alle
metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle
risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche; g)alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione
delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze
idriche; h)ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato
come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n.36; i)alla
definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in
ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, della legge
5 gennaio 1994, n.36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei
servizi di approvvigionamento,di captazione e di accumulo per usi diversi da
quello potabile; l)alla definizione di meccanismi ed istituti di
conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario; m)ai criteri e agli indiri |