Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art.5 della legge 
23 ottobre 1985, n.595, che detta indirizzi per la disciplina delle strutture di 
alta specialità; 
Visto in particolare il secondo comma del precitato art.5 
che demanda al Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, 
previo parere del Consiglio superiore di sanità, l'emanazione di un decreto 
concernente l'elenco delle alte specialità riconosciute ai fini 
dell'organizzazione e della fruizione dell'assistenza, da stabilirsi in rapporto 
a bacini d'utenza di larghe dimensioni, secondo i criteri del rapporto 
costi-benefici; 
Visto, altresì, il terzo comma dello stesso articolo che del 
pari demanda al Ministro della sanità la fissazione dei requisiti minimi di 
personale, attrezzature, posti letto, che le singole strutture predisposte per 
l'esercizio delle attività di alta specialità debbono obbligatoriamente 
possedere, dei necessari collegamenti con le attività specialistiche affini o 
complementari che debbono esistere nel medesimo presidio ospedaliero nel quale 
si trova inserita l'alta specialità, delle caratteristiche di professionalità 
richieste per il personale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità nelle 
sedute del 21 dicembre 1987, 26 gennaio, 22 marzo, 26 luglio e 16 novembre 1988; 
Visti i decreti del Ministro della sanità del 3 novembre 1989 e del 24 gennaio 
1990, concernenti la disciplina di prestazioni fruibili presso centri di 
altissima specialità all'estero; 
Considerato altresì, che per alcuni settori 
a carattere fortemente innovativo, il numero di strutture di alta specialità 
attivabili in base a requisiti già conseguiti è insufficiente rispetto alla 
domanda ed alla sua distribuzione sul territorio nazionale, onde si pone la 
esigenza di promuovere il conseguimento di detti requisiti da parte di altre 
strutture; 
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 
settembre 1989;
Decreta:
Articolo 
1
Individuazione alte specialità 
   Ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art.5 della legge 23 ottobre 1985, n.595, sono comprese 
nelle alte specialità le seguenti attività assistenziali: 
1)le emergenze, 
ivi comprese quelle pediatriche; 
2)le grandi ustioni, ivi comprese quelle 
pediatriche; 
3)La cardiologia medico-chirurgica, ivi compresa quella 
pediatrica; 
4)la neurologia a indirizzo chirurgico, ivi compresa quella 
pediatrica; 
5)la nefro-urologia,ivi compresa quella pediatrica; 
6)la 
neuro-riabilitazione; 
7)i trapianti d'organo, ivi compresi il coordinamento 
interregionale dei prelievi multiorgano a fine di trapianto; 
8)la 
oncoematologia, ivi compresa quella pediatrica; 
9)la peneumologia 
oncologica; 
10)la radioterapia oncologica; 
11)le malattie vascolari; 
12)la ginecologia oncologica.
Articolo 2 
Strutture di alta specialità -Definizione. 
   Il 
complesso dei mezzi, delle attrezzature e del personale assegnato a ciascuna 
alta specialità costituisce una struttura di alta specialità. 
   
Il personale medico e non medico operante nella stessa struttura di alta 
specialità assicura in modo coordinato le prestazioni erogate da ciascuna 
struttura. 
   Le strutture di alta specialità e i loro bacini 
d'utenza vengono individuati nel successivo art.5. 
   Tali 
strutture costituiscono centri di riferimento per l'intero Servizio sanitario 
nazionale. 
   La dotazione obbligatoria di servizi costituenti una 
struttura di alta specialità in relazione alle funzioni e prestazioni da erogare 
compresi i collegamenti con le attività specialistiche affini e complementari, 
le dotazioni obbligatorie di tecnologie, apparecchi e posti letto, e gli 
standards minimi di attività, sono specificati rispettivamente negli allegati A, 
B, C, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Articolo 3 
Sede 
delle strutture di alta specialità. 
   Salvo quanto 
disposto dalla legge in ordine alla dislocazione territoriale, costituiscono 
sede preferenziale di collocazione delle strutture finalizzate all'esercizio 
delle alte specialità di cui all'art.1, i presidi ospedalieri multizonali, ivi 
compresi quelli a carattere pediatrico e i policlinici universitari, e per le 
alte specialità pediatriche, anche le istituzioni pediatriche a livello 
regionale o interregionale. 
   Fermo restando quanto stabilito dal 
precedente comma,alla costituzione e funzionamento di una struttura di alta 
specialità possono concorrere personale, servizi e attrezzature di organismi 
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 39, 
40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978 ,n.833, sempre che tale possibilità sia 
prevista dal piano sanitario della regione o della provincia autonoma. 
   La alte specialità pediatriche sono di regola collocate nelle 
istituzioni pediatriche di cui al presente articolo.
Articolo 4 
Norme 
organizzative 
   Al fine di assicurare il corretto e 
coordinato espletamento dell'attività di alta specialità, l'organo deliberante 
dell'organismo da cui dipende la struttura, fissa, previo parere dei 
responsabili dei vari servizi, apposite norme per l'organizzazione 
funzionalmente accorpata e unitaria di tipo dipartimentale dei servizi che 
compongono la struttura stessa. 
   Ove alla costituzione della 
struttura di alta specialità concorra l'apporto di altri organismi, è necessaria 
la previa intesa con coloro che, in base alle norme di legge o statutarie, ne 
hanno la legale rappresentanza. 
   Talune 
prestazioni,espressamente individuate nell'allegato A, possono essere erogabili 
anche presso servizi ubicati in altri presidi nella stessa area metropolitana. 
   Qualora nella stessa istituzione coesistano più strutture di 
alta specialità aventi componenti primarie o attività specialistiche comuni, le 
norme di cui al primo comma del presente articolo possono prevedere che le 
relative prestazioni siano erogate da uno stesso servizio.    
5.Strutture di alta specialità e bacini d'utenza.-Le strutture di alta 
specialità operano per aree coordinate interregionali tali da assicurare 
complessivamente, all'interno dell'area, bacini d'utenza effettivi compresi 
entro le fasce di standard sottoindicate per ciascuna alta specialità. 
   La composizione delle aree è soggetta a periodica revisione. Le 
strutture di alta specialità e le fasce standard entro le quali devono 
collocarsi i loro bacini d'utenza sono le seguenti:
1)alta specialità per il 
trattamento dell'emergenza, ivi comprese quelle pediatriche, con un bacino 
d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 5 milioni di abitanti, elevata a 8-10 
milioni per quelle pediatriche; 
2)alta specialità per il trattamento delle 
grandi ustioni, ivi comprese quelle pediatriche, con un bacino d'utenza 
effettivo nella fascia tra 3 e 5 milioni di abitanti, elevata a 14-15 milioni 
per quelle pediatriche; 
3)alta specialità del cuore, ivi compresa quella 
pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 4 milioni di 
abitanti, elevata a 6-7 milioni per quelle pediatriche; 
4)alta specialità di 
neurochirurgia e neurologia intensiva, ivi compresa quella pediatrica, con un 
bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 3 e 4 milioni di abitanti, elevata a 
14-15 milioni per quelle pediatriche; 
5)alta specialità di nefrourologia, 
ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia 
tra 8 e 10 milioni di abitanti, elevata a 17-21 milioni per quelle pediatriche; 
6)alta specialità di neuroriabilitativa,con un bacino d'utenza effettivo 
nella fascia tra 6 e 9 milioni di abitanti per i cerebrovascolari, elevata a 
14-17 milioni per le paratetraplegie acute e i coma apallici; 
7)alta 
specialità trapianti d'organo con un bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 
3 e 4 milioni di abitanti; 
8)alta specialità coordinamento interregionale 
trapianti, con bacino d'utenza da determinare con successivo decreto attuativo 
della legge n.198 del 13 luglio 1990; 
9)alta specialità di oncoematologia, 
ivi compresa quella pediatrica, con un bacino d'utenza effettivo nella fascia 
tra 5 e 6 milioni di abitanti, elevata a 8-9 milioni per quelle 
pediatriche;
10)alta specialità di pneumologia oncologica, con un bacino 
d'utenza effettivo nella fascia tra 6 e 7 milioni di abitanti; 
11)alta 
specialità di radioterapia oncologica, con un bacino d'utenza di 6 milioni di 
abitanti;
12)alta specialità malattie vascolari, con bacino d utenza 
effettivo tra 7 e 9 milioni di abitanti; 
13)alta specialità di oncologia 
ginecologica, con bacino d'utenza effettivo nella fascia tra 6 e 8 milioni di 
abitanti.
Articolo 6 
Certificazione e accertamento dei requisiti.
   
Individuazione strutture di alta specialità La certificazione della sussistenza 
di tutti i requisiti, elementi costitutivi e standard, compete al legale 
rappresentante dell'organismo da cui dipende la struttura o con cui la struttura 
è convenzionata, in caso di appartenenza ad altre istituzioni, previa verifica e 
relazione scritta del direttore sanitario, o,nel caso di inesistenza, di figura 
equivalente. 
   Il Ministro della sanità, nell'ambito della 
funzione generale di accreditamento delle strutture sanitarie di livello 
interregionale, ha facoltà di disporre, direttamente o tramite le regioni o 
province autonome interessate, accertamenti e verifiche sui dati 
certificati.
Articolo 7 
Attivazione strutture di alta specialità.Norme transitorie. 
   L'attivazione delle strutture di alta specialità di 
malattie vascolari e di oncologia ginecologica è subordinata, per motivi di 
ordine tecnico e finanziario, alla emanazione di successivo decreto. 
   Per l'alta specialità trapianti d'organo il presente decreto si 
limita ai trapianti renali. Il possesso di tutti i requisiti di cui agli 
allegati A, B, e C, deve essere comunque acquisito dalla struttura di alta 
specialità entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 
   Nel primo anno di operatività del decreto, la 
struttura può essere attivata qualora disponga dei prescritti elementi 
costitutivi di carattere obbligatorio, e abbia raggiunto nel triennio precedente 
livelli di attività pari almeno ai due terzi di quelli previsti come parametri 
standard a regime. 
   Qualora il numero delle strutture di alta 
specialità attivabili in base al comma precedente del presente articolo fosse 
insufficiente rispetto alla domanda risultante dai bacini d'utenza effettivi 
previsti dall'art.5 del presente decreto, può essere disposta, entro i limiti 
imposti dai bacini d'utenza ed in relazione al grado di completezza delle 
componenti, ai livelli di attività già conseguiti, ed alla loro dislocazione 
territoriale, l'attivazione provvisoria di strutture di alta specialità in 
istituzioni che pur svolgendo attività significativa nel settore, manchino di 
parte delle componenti primarie o dei collegamenti richiesti, o non abbiano 
ancora raggiunto gli standard di attività nella misura prevista dal presente 
articolo. 
   Il provvedimento cesserà di avere effetto qualora 
entro un anno non siano state completate le prescritte componenti ed i 
collegamenti necessari, e entro due anni non siano stati conseguiti i livelli di 
attività previsti. 
Articolo 8.
Entrata in 
vigore
   Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione.