Articolo 35, comma 2, lettera d) D.P.R.20 dicembre 1979, n.761

Stato giuridico del personale delle unità sanitarie ocali

Articolo 35.
Rapporto di lavoro del personale medico.
   1.Il rapporto di lavoro del personale medico può essere a tempo pieno o a tempo definito.
   2.Il rapporto di lavoro a tempo pieno comporta:
a)l'obbligo di prestare 40 ore settimanali di servizio,salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b)la totale disponibilità per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c)il diritto all'attività libero-professionale al di fuori dei servizi e delle strutture della unità sanitaria locale, limitatamente a consulti e a consulenze, non continuativi, sulla base di norme regionali;
d)il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unità sanitaria locale, sulla base di norme regionali;
e)la preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi ed i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale;
f)la priorità per l'esercizio di attività consultive e tecniche, richieste da terzi all'unità sanitaria locale, da svolgere oltre l'orario di lavoro e anche fuori dalla sede di servizio.
Salvo quanto previsto dall'art.47, sesto comma,della legge 23 dicembre 1978, n.833, il rapporto di lavoro a tempo pieno è concesso a domanda. Del pari a domanda è concesso il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello tempo definito. Sulla domanda decide il comitato di gestione. La mancata concessione del passaggio a tempo definito deve essere motivata in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali,didattiche e di ricerca. Il personale assunto con i concorsi di cui l settimo comma dell'art.47 della legge 23 dicembre 1978, n.833, può chiedere il passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo definito qualora siano mutate le esigenze di cui l sesto comma del richiamato articolo 47 o a seguito del trasferimento ad altra struttura, divisione o servizio che non comporti l'osservanza del tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo definito comporta:
a)l'obbligo di prestare 30 ore settimanali di servizio, salvo quanto previsto dall'accordo nazionale unico;
b)la totale disponibilità, entro l'orario di servizio,per tutti i servizi dell'unità sanitaria locale, nell'ambito delle funzioni, della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati;
c)la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale,anche fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale, purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né sia incompatibile con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti dalla legge regionale;
d)la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale in regime convenzionale, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
L'attività libero-professionale, all'interno o all'esterno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale, è intesa a favorire esperienze di pratica professionale, contatti con i problemi della prevenzione, cura e riabilitazione e aggiornamento tecnico-scientifico e professionale nell'interesse degli utenti e della collettività.
L'attività libero-professionale all'interno delle strutture e dei servizi dell'unità sanitaria locale è esercitata:
a)in costanza di ricovero; nelle strutture di ricovero ospedaliero debbono essere predisposti e realizzati appositi spazi distinti e specifici -entro il limite variabile di posti letto dal quattro al dieci per cento del totale -che possono anche prescindere, in mancanza di camere separate, da riferimenti a livello di comfort alberghiero. Detta attività viene svolta in équipe ed è comprensiva dei servizi connessi;
b)in regime ambulatoriale,con utilizzo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall'unità sanitaria locale in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero-professionale deve essere svolta in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria, eccezione fatta per i servizi che per esigenze tecniche non lo consentono, per i quali deve essere previsto un plus orario.
Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero-professionali, nell'ambito dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale e per le attività di consulenza sono determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le modalità di attribuzione dei relativi proventi sono disciplinate nell'accordo nazionale unico.
Le regioni, qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di assicurare l'esercizio del diritto alla libera attività professionale all'interno delle proprie strutture per accertare, obiettive carenze delle medesime o per obiettive impossibilità organizzative, devono provvedere a garantire tale diritto, nel rispetto delle vigenti norme sull'esercizio della libera attività professionale intramurale, anche mediante l'utilizzazione di strutture private. L'utilizzazione di dette strutture è regolata da apposite convenzioni che le unità sanitarie locali dovranno stipulare in conformità schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per la parte compatibile, anche ai medici dipendenti dagli istituti universitari, dai policlinici convenzionati e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Per i medici universitari, in considerazione delle altre attività rientranti nei loro compiti istituzionali, la opzione per il tempo pieno è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca.
L'orario settimanale di servizio di ciascun medico universitario, per lo svolgimento delle proprie mansioni didattiche, di ricerca e assistenziali, è globalmente considerato corrispondente a quello previsto rispettivamente per il rapporto di lavoro a tempo pieno e per il rapporto di lavoro a tempo definito.
L'esigenza assistenziale delle strutture universitarie convenzionate secondo quanto sarà stabilito nelle convenzioni da stipulare ai sensi dell'art.39 della legge 23 dicembre 1978, n.833, va assicurata dal personale medico universitario interessato globalmente considerato.

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