Attuazione della direttiva n.82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.428 (Legge comunitaria 1990)
Articolo 1.
Formazione a tempo pieno del medico 
specialista.
1.La formazione specialistica dei medici ammessi alle 
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della 
comunità economica europea e comuni a 
due o più Stati membri, si svolge a tempo pieno.
2.L'elenco delle 
specializzazioni di cui al comma 1 è formato ed aggiornato con decreto 
del Ministro dell'università e della 
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con quello della 
sanità.
Articolo 2.
Programmazione.
1.Con decreto del 
Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, di concerto 
con il Ministro dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facoltà di medicina e 
chirurgia, e con il Ministro del tesoro, è determinato, ogni tre anni, il numero 
degli specialisti da formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese, tenuto conto delle capacità 
ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le 
università, in relazione al contenuto specifico della formazione e delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle 
università.
2.In relazione alla programmazione di cui al comma 1, il Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità,determina il 
numero dei posti per ciascuna scuola 
le cui strutture siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art.7, tenuto 
conto delle richieste delle facoltà 
di medicina e della disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso 
convenzioni. Il predetto decreto è adottato su parere del comitato consultivo di 
medicina del Consiglio universitario nazionale.
3.Nell'ambito dei posti 
risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, per ogni singola 
specializzazione è stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a favore 
dei medici dell'amministrazione militare. Il numero dei posti da riservare ai 
medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo è determinato con il 
decreto di cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari esteri. La 
ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il 
decreto di cui al comma 2.
4.Per usufruire dei posti riservati di cui al 
comma 3 i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della 
scuola.
5.Restano ferme le disposizioni di cui all'art.2, comma quinto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
Il consiglio della scuola, d'intesa 
con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi, può autorizzare 
l'espletamento delle attività pratiche previste dall'ordinamento della scuola 
nell'ambito delle attività di servizio,a condizione che le predette attività 
siano coerenti con il programma del 
corso di studio.
Articolo 3.
Ammissione.
1.L'ammissione alle scuole di 
specializzazione avviene secondo le modalità di cui all'art.13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 
1982, n.162.
2.Le modalità per la costituzione delle commissioni di 
ammissione e di esame finale di cui all'art. 4, comma 5, sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo di cui 
all'art.11 della legge 19 novembre 
1990, n.341.
Articolo 4.
Diritti e doveri degli 
specializzandi.
1.La formazione del medico specialista a tempo pieno 
implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte 
le strutture nelle quali essa si effettua, ivi comprese le guardie e l'attività operatoria per le discipline 
chirurgiche, nonché la graduale assunzione dei compiti assistenziali in modo che lo specializzando 
dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale 
per l'intero anno.
2.Gli specializzandi sono utilizzati in attività di 
assistenza per il tirocinio pratico connesso alla 
specializzazione.
3.L'ammissione e la frequenza alla scuola,finalizzate alla 
formazione di medico specialista dell'iscritto, non determinano la costituzione 
di alcun rapporto di impiego.
4.L'impegno richiesto per la formazione 
specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del 
Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. Le modalità di svolgimento delle 
attività teoriche e pratiche degli specializzandi, nonché il numero e la 
tipologia degli interventi pratici che lo specializzando deve avere 
personalmente eseguito per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale, 
sono determinate nei regolamenti didattici di cui all'art.11 della legge 19 
novembre 1990, n.341.
5.Per ogni anno di corso è prevista una prova di esame 
finale, che può essere ripetuta una sola volta purché entro l'anno.
6.Lo specializzando, che al termine di 
ciascun anno non sia in regola con gli esami e con lo svolgimento delle attività 
pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi, fatto salvo 
il disposto di cui al comma 3 
dell'art.5.
7.Il diploma di specializzazione costituisce titolo da valutare 
separatamente, con specifico punteggio, fra quelli valutabili nei concorsi di 
accesso ai profili professionali medici.
8.Le università sono tenute alla 
copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi 
all'attività di formazione degli specializzandi. L'importo del relativo premio è 
detratto dalla borsa di studio di cui 
all'art.6, spettante a ciascun specializzando.
Articolo 5.
Incompatibilità, congedi e 
interruzioni.
1.Per la durata della formazione a tempo pieno è 
inibito l'esercizio di attività libero-professionali esterne alle strutture assistenziali in cui si 
effettua la specializzazione ed ogni rapporto anche convenzionale o precario con 
il Servizio sanitario nazionale.
2.Lo specializzando, ove sussista un 
rapporto di pubblico impiego, fatta eccezione per i dipendenti di cui all'art.2, 
comma 5, è collocato in posizione di congedo straordinario ai sensi dell'art.6 
della legge 30 novembre 1989, 
n.398.
3.Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, 
missioni scientifiche, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera sua 
durata non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.
4.Non costituisce interruzione 
della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di 
assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno accademico.
5.Nell'ambito dei rapporti di 
collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed 
università di Paesi esteri, la formazione 
specialistica può svolgersi, per periodi complessivamente non superiori ad un anno,in strutture sanitarie di 
Paesi della CEE, fermo restando quanto previsto dall'art.12 del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162.
Articolo 6.
Borse di studio.
1.Agli ammessi alle 
scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui 
all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la 
loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso,ad esclusione dei periodi di sospensione della 
formazione specialistica, una borsa 
di studio determinata per l'anno 1991 in L.21.500.000. Tale importo viene 
annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato 
d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della 
sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare 
minimo previsto dalla contrattazione 
relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario 
nazionale.
2.La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali 
posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi 
dell'art.7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito 
positivo, la prova di esame annuale 
entro la sessione autunnale, con effetto dall'inizio del mese successivo a 
quello del definitivo mancato 
superamento della prova.
3.Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle 
Università dei fondi previsti dall'art.6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.428, provvede, 
con proprio decreto, il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla 
base del decreto di cui all'art.2, 
comma 2.
4.La borsa di studio a favore dei medici stranieri provenienti dai 
Paesi in via di sviluppo, rientranti nella riserva di posti prevista dall'art.2, comma 3, è corrisposta dal 
Ministro degli affari esteri a valere sulle risorse della legge 26 febbraio 
1987, n.49, e con le modalità contenute nella stessa.
5.Si applica l'art.4 
della legge 13 agosto 1984, n.476.
Articolo 7.
Requisiti di idoneità delle 
strutture.
1.I requisiti di idoneità delle strutture ove si svolge la 
formazione specialistica sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, su parere del comitato consultivo di medicina del 
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanità, tenuto 
conto:
a)della disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali per 
l'esercizio delle attività inerenti alla formazione specialistica;
b)del numero dei posti letto e dell'organico 
di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli 
specializzandi;
c)della presenza di servizi generali e diagnostici collegati 
alla struttura dove si svolge la formazione;
d)della tipologia delle 
patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;
e)delle 
caratteristiche di professionalità del personale presente nella 
struttura
2.Le modalità per la verifica della idoneità e della mancanza dei 
requisiti delle strutture sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, tenuto conto delle diverse tipologie delle 
singole scuole.
Articolo 8.
Norme finali.
1.I decreti di 
riordinamento delle scuole di specializzazione di cui all'art.9 della legge 19 
novembre 1990, n.341, disciplinano le modalità per la soppressione o la 
trasformazione delle scuole di specializzazione il cui ordinamento non risulti 
conforme alla normativa comunitaria di cui all'art.1, garantendo comunque il 
completamento degli studi agli specializzandi che risultino iscritti alla data 
di entrata in vigore degli stessi decreti. In ogni caso, per obiettive esigenze 
del Servizio sanitario nazionale, con 
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 
di concerto con il Ministro della 
sanità, sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio superiore 
della sanità, possono essere 
confermate le scuole di specializzazione non conformi a quelle di cui all'art.1, 
comma 1, esclusivamente per le 
tipologie previste alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Le 
disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall'anno accademico 
1991-92.