LEGGE 12 GENNAIO 1991, N. 13

Articolo 1
  1.Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:
a)nomina dei Sottosegretari di Stato;
b)nomina dei commissari straordinari del Governo;
c)nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d)approvazione della nomina del governatore della banca d'Italia;
e)nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n.400;
f)nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;
g)nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;
h)nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;
i)nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;
l)destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;
m)destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;
n)nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;
o)nomina del capo di stato maggiore della difesa,del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate;
p)nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate;
q)nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;
r)nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
s)nomina del capo della polizia direttore generale della Pubblica sicurezza;
t)nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
u)nomina del comandante generale della Guardia di finanza;
v)prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
z)scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;
aa)concessione della cittadinanza italiana;
bb)decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
cc)provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;
dd)conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne,nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
ee)concessione del titolo di cittą;
ff)atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

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