Articolo 7 del D.Lgs.8 agosto 1991, n.257

Attuazione della direttiva n.82/76/CEE Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art.6 della legge 29 dicembre 1990, n.428 (Legge comunitaria 1990)

Articolo 7.
Requisiti di idoneitą delle strutture.
1.I requisiti di idoneitą delle strutture ove si svolge la formazione specialistica sono determinati
con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanitą, su parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore della sanitą, tenuto conto:
a)della disponibilitą di attrezzature e dotazioni strumentali per l'esercizio delle attivitą inerenti alla
formazione specialistica;
b)del numero dei posti letto e dell'organico di personale a fini assistenziali in relazione al numero degli specializzandi;
c)della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la formazione;
d)della tipologia delle patologie trattate e delle prestazioni eseguite annualmente;
e)delle caratteristiche di professionalitą del personale presente nella struttura.
2.Le modalitą per la verifica della idoneitą e della mancanza dei requisiti delle strutture sono
determinate con decreto del Ministro dell'universitą e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanitą, tenuto conto delle diverse tipologie delle singole scuole.

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