Articolo 8 Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali e Conferenza unificata 
  1.La Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di 
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità 
montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
  2.La Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, 
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari 
regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della 
programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori 
pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale 
dei comuni d'Italia ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il 
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani UNCEM. Ne 
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di 
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque 
rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, 
n.142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,nonché 
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
  
3.La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre 
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora 
ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
  
4.La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale 
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.