D.P.R.28 settembre 1990, n. 316

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;
Visto l'art.9 della legge 23 marzo 1981, n.93, concernente disposizioni integrative della legge 3
dicembre 1971, n.1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;
Visto l'art.24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.730;
Vista la legge 12 giugno 1990, n.146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali,ai sensi dell'art.48 della legge n.833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;
Visto il secondo comma dell'art.48 della citata legge n.833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente decreto:

Articolo 1
È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, riportato nel testo allegato.
Il presente decreto,munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Accordo collettivo nazionale ex art.48 della legge n.833 del 1978 per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali sottoscritto l'11 aprile 1990 e il 12 settembre 1990.

Preambolo

Area dall'attività specialistica extra-degenza.
Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino,intesa quale fondamentale diritto
dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
In tale quadro, attraverso la instaurazione del apporto convenzionale previsto dall'art.48 della
legge n.833 del 1978, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario,integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art.47 della soprarichiamata legge n.833 del 1978 per l'espletamento,secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici,diagnostico-terapeutici,preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.
Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a
conseguire:
- l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini;
- una consistente politica di investimenti volta a completare,potenziare e qualificare le strutture pubbliche;
- il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attività più complesse e di maggiore impegno.

Articolo 1
Campo di applicazione.
1.Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art.48 della legge n.833 del 1978, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN), tra le Unità Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione,meglio specificate nel preambolo.
2.Il rapporto con il S.S.N. è da intendersi unico a tutti gli effetti,anche se lo specialista svolge la
propria attività in più posti di lavoro e/o in più UU.SS.LL.
3.Ai medici specialisti di cui al comma 1 è riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici.
4.Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale.
5.Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall'art.9, comma 1, lett.d),
della legge n.595 del 1985, devono avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo.
6.Le UU.SS.LL. garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica
ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica,in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali.
7.I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui
all'art.14.

Articolo 2
Incompatibilità.

1.Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833,
non è conferibile l'incarico al medico che:
a)abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di
libero esercizio professionale;
b)svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli
elenchi previsti dall'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale;
c)sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa
dalla pediatria;
d)eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che
non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
e)operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con l'U.S.L.. L'incompatibilità non
opera fino a quanto le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuità terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche;
f)svolga attività fiscali concomitanti per la stessa U.S.L.;
g)sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n.292 e successive modificazioni;
h)sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1988, n.119 e successive modificazioni;
i)sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia,convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale a mente del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n.120 e successive modificazioni;
l)operi a qualsiasi titolo in presidi,stabilimenti o istituzioni private convenzionate con le
UU.SS.LL. per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonché di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.43 della legge 23 dicembre 1978, n.833.
2.Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1
e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art.8, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la evoca dell'incarico.
3.Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dalla U.S.L., sentiti il comitato di cui all'art.
13 e lo specialista interessato.
4.Durante il periodo di prova,e limitatamente a tale periodo,nei confronti dello specialista è
sospesa l'eventuale incompatibilità derivante da altre attività, a condizione che lo specialista medesimo non eserciti tali attività nel periodo in esame.

Articolo 3
Massimale orario e limitazioni.
1.L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art.47 della legge n.833 del 1978,
ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL.
2.L'incarico può essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'art.34.
3.L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad un
rapporto di dipendenza o convenzionale, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art.47 della legge n.833 del 1978.
4.Ai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'EMPAM l'incarico ambulatoriale è conferibile fino a un massimo di 18 ore settimanali.
5.Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale
espletabile dallo specialista, l'assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art.13, con la collaborazione degli altri componenti il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attività e delle modalità di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e dell'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
6.Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero
delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanità, o al suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art.13 e all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza.
7.Il comitato di cui all'art.13, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare le
UU.SS.LL. interessate affinché, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
8.Il comitato di cui all'art.13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle
UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.

Articolo 4
Mobilità.
1.Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL.
competenti e in accordo con gli interessati su proposta del comitato di cui all'art.13, la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso una sola U.S.L., un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art.11.
2.Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. può adottare provvedimenti di
mobilità nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalità di accesso o frazionamento di turni.
3.Se il provvedimento comporta mobilità da un Comune all'altro della U.S.L., variazione nelle
modalità di accesso o frazionamento di turni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui all'art.13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attività svolte all'interno del S.S.N.
4.Nell'ipotesi di cui al comma 3 è ammessa opposizione al titolare del potere di appresentanza
della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5.L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni.
6.Qualora la U.S.L.non sia in grado di corrispondere alle esigenze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilità interna previsti dai precedenti commi,può deliberare, sentito il Comitato Zonale di cui
all'art.13, di porre lo specialista in mobilità zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso è titolare.
7.Contro il provvedimento l'interessato può interporre opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione
della decisione di cui al comma 6.
8.II rigetto dell'opposizione,da comunicare anche al comitato di cui all'art.13, pone lo specialista
in mobilità zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza.
9.Non è consentito l'avvio di procedure di mobilità zonale prima che siano trascorsi almeno 18
mesi dall'attribuzione dell'incarico.
10.Lo specialista posto in mobilità ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale,
di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria.
11.La mancata accettazione della nuova sede di servizio, individuata con le procedure di cui ai
commi precedenti,comporta la decadenza dall'incarico.
12.Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, l'U.S.L.assicura l'impiego temporaneo
dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Articolo 5
Riduzione o soppressione dell'orario -Revoca dell'incarico.
1.L'U.S.L. sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art.13,può disporre la riduzione e la
soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno.
2.Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la U.S.L.,non adotta il provvedimento qualora:
a)abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche convenzionati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.119 del 1988 o del decreto del
Presidente della Repubblica n.120 del 1988 e successive modificazioni in misura superiore all'anno precedente;
b)non sia stata comunque assicurata la continua presenza del personale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento dei singoli servizi specialistici;
c)non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature;
d)la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista.
3.Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del comma 1 possono essere applicate le misure di mobilità previste dal precedente art.4.
4.L'eventuale provvedimento di riduzione o di evoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte
della U.S.L. su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art.13 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
5.Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attività e/o di revoca dell'incarico è ammessa da parte dell'interessato opposizione al titolare del potere di rappresentanza
dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
6.L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
7.Il titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art.13 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
8.Il Comitato di cui all'art.13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito alla Commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti.
9.È in facoltà dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilità nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività ai sensi del presente articolo.

Articolo 6
Cessazione dall'incarico.

1.L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art.
5, da comunicare a mezzo di accomandata A.R.
2.La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data
di ricezione della lettera di comunicazione.
3.Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del apporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
4.La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
a)cancellazione o radiazione dall'Albo professionale;
b)sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi del precedente art.2;
c)condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
d)aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art.7 in
caso di malattia;
e)aver compiuto il 65 anno di età;
f)incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico
designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della Regione o di Regione limitrofa;
g)provvedimento adottato ai sensi dell'art.16.

Articolo 7
Sospensione dall'incarico.

1.L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:
a)sospensione dall'albo professionale;
b)provvedimento adottato ai sensi dell'art.16;
c)emissione di mandato o ordine di cattura.
2.Nel caso previsto dal comma 1, lett.c), la riammissione in servizio è sempre subordinata al
parere della commissione di cui all'art.16.

Articolo 8
Graduatorie -Domande -Requisiti.
1.Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture
del Servizio Sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico.
2.Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di più Province la domanda deve essere inoltrata
all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L.
3.La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte
dall'aspirante all'incarico specialistico, nonché della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso.
4.La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in
materia di imposta di bollo.
5.Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullità della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i
seguenti requisiti:
a)non avere superato il 40 anno di età. Tale limite di età non opera per coloro che siano già titolari di incarico ai sensi del presente accordo;
b)essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata
una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi. La dichiarazione deve essere allegata ancorché negativa;
c)possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo è rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libe
ra docenza in una delle branche principali della specialità, come indicato nell'allegato A, il cui possesso è attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di odontostomatologia è titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri di cui alla legge n.409 del 1985.
6.La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel
precedente punteggio a norma dell'allegato A.
7.Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri di appartenenza,in calce al foglio notizie.
8.L'Assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di
cui all'art.13, ricevute dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande di cui all'art.8 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validità annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda.
9.L'Assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di
cui all'art.13, provvede alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'Ordine dei Medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il Comitato zonale per la durata di 15 giorni.
10.Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare
mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui all'art.13, l quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto.
11.Le graduatorie definitive, approvate dall'Assessore alla Sanità, sono pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno.
12.La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL.
13.L'Assessore regionale alla Sanità cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle UU.SS.LL. sedi dei Comitati di cui all'art.13.
14.Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di
presentazione della domanda.

Articolo 9
Conferimento di primo incarico.
1.L'Assessore regionale alla sanità o il suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di
cui all'art.13, qualora il turno disponibile non sia stato assegnato a medico già incaricato secondo la procedura prevista dall'art.11, interpella i medici secondo l'ordine della graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e,ricevuta la dichiarazione di disponibilità da parte dell'avente titolo, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro 30 giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3.
2.Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in località non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria è riferita, è tenuto a trasferire la residenza nel
Comune in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico,non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art.37.
3.Ai medici già in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse.
4.Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico.
5.Il conferimento dell'incarico è effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata A.R. in
duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonché dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
6.La mancata restituzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.
7.Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata A.R., non venga
notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato.
8.Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di
ricezione della comunicazione, l'interessato può proporre istanza di riesame al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. che, su parere del Comitato di cui all'art.13, decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza.
9.Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico è conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti,a condizione che lo
specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel Comune sede del presidio della U.S.L.
10.Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parità di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.

Articolo 10
Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti.

1.I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di
quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'Assessore regionale alla Sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art.13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre.
2.La comunicazione dei turni disponibili può contenere eventuali specificazioni circa il possesso
di particolari capacità professionali che si richiedono allo specialista,a l quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario.In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art.11, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacità richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art.13.
3.I sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati
presso le proprie sedi i turni disponibili.
4.Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilità all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui all'art.13, il quale su
proposta del Comitato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilità pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorità di cui all'art.11.

Articolo 11
Attribuzione dei turni disponibili.
1.Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo
in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili (aumenti di orario, turni vacanti, turni di nuova istituzione) l'avente diritto, salvo quanto disposto dall'art.16, comma 11, lettere a), b) e c), è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:
a)specialista che nella specialità esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attività
ambulatoriale regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n.1l" in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art.13 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui è titolare; è consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
b)specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente accordo
(documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett.b), allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art.37;
c)specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attività ambulatoriale, il quale richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico;
d)specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza ed in quest'ultimo caso non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia;
e)medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.504 e successive modificazioni in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art.13 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui è in possesso del titolo di specializzazione. È consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attività che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi;
f)specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art.13, che
faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art.13 di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;
g)specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
h)specialista in atto titolare d'incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altre
attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art.3;
i)specialista titolare di pensione che non abbia raggiunto il massimale orario di cui all'art.3,
comma 4.
2.Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a )ad i), l'anzianità di servizio ambulatoriale o di attività riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi costituisce titolo
di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione.
3.In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non è
consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilità.
4.Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dall'Assessore regionale alla sanità o dal
suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art.13, a compilare dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico,da inoltrare entro 20 giorni alla U.S.L., per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione.
5.Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'Assessore regionale alla sanità o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui
all'art.13, secondo l'ordine della graduatoria riferita all'anno in cui avviene la pubblicazione della disponibilità dell'incarico.
6.In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni,
la U.S.L., sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, sempreché il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attività professionale ai sensi del presente accordo.
7.La U.S.L. deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo
del sanitario cui è stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato, la quale costituisce aumento del monte ore globale regionale di cui al comma 5 dell'art.1.
8.In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. può conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorità per i medici non titolari di altro
incarico e non in posizione di incompatibilità.
9.L'incarico provvisorio non può avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
10.Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall'art.32
per i sostituti non titolari di altro incarico.

Articolo 12
Copertura degli incarichi in situazioni di carenza.
1.Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui all'art.11, risulti impossibile procedere alla
copertura dei turni vacanti, dei turni di nuova istituzione o dei turni comunque disponibili per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico, l'U.S.L.può assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purché sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A,non abbia superato il limite di età di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilità, dandone comunicazione all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato, nella qualità di presidente del Comitato di cui all'art.13.
2.L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali viene rinnovata la
procedura prevista dall'art.11 e successivamente quella prevista dal comma 1. Nel caso che l'incarico sia nuovamente conferito allo stesso specialista,esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario.
3.Al medico incaricato ai sensi dei commi 1 e 2 oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennità di rischio, le quote di caro-vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai
sensi del presente Accordo.

Articolo 13
Comitato consultivo zonale.
1.In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o più UU.SS.LL., definito con provvedimento
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità, d'intesa con i Sindacati firmatari del presente Accordo e con l'ANCI  regionale, è costituito un Comitato consultivo zonale.
2.Detto provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato ha sede, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.
3.L'U.S.L.sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla sanità della Regione e sentite le altre UU.SS.LL. interessate nonché i Sindacati firmatari del presente accordo, è tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente
parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.
4.Il Comitato è composto da:
a)l'Assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, che ne assuma la presidenza;
b)tre rappresentanti tecnici delle UU.SS.LL., designati dall'A.N.C.I. e dall'U.N.C.E.M. regionali. In
mancanza di designazione da parte di A.N.CI.e U.N.C.E.M. entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanità, sentite le UU.SS.LL. interessate;
c)quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli direttivi degli
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
5.Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
6.Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalità, altrettanti
membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
7.Il Comitato è costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'Assessore
regionale alla sanità, che procede alla nomina dei componenti.
8.Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a)formazione delle graduatorie;
b)gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso più UU.SS.LL. dello
stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art.3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'art.2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonché di ogni altra attività prevista dal presente accordo;
c)indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente
diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione;
d)evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini:
dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme,nonché dal possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse;verifica della certificazione di non incompatibilità con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualità di dipendente o di convenzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attività dell'incarico in atto svolto; della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
e)invio,entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi
da parte degli specialisti incaricati;
f)procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente Accordo.
9.Il Comitato tratta, altresì, le sottoelencate materie in merito alle quali svolge funzioni consultive in favore dell'Assessore regionale alla sanità e/o delle singole UU.SS.LL. ed in particolare:
a)l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi specialistici extradegenza;
b)l'individuazione del fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare a ciascuna struttura specialistica extra-ospedaliera;
c)l'individuazione quantitativa delle esigenze di prestazioni specialistiche di ciascuna branca e
criteri attuativi degli orari di servizio per singola branca;
d)l'individuazione del tipo del fabbisogno di apparecchiature e strumentari per l'adeguamento
alle reali esigenze dei cittadini;
e)le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche;
f)la verifica delle applicazioni delle misure di igiene, di prevenzione, e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
g)l'attuazione dei programmi e dei corsi di aggiornamento professionale;
h)tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo.
10.Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una
singola U.S.L. è integrato dal titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.
11.Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di
una delle parti.
12.Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla
U.S.L.sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.

Articolo 14
Comitato Consultivo Regionale.

1.In ciascuna delle Regioni è istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un
Comitato Consultivo composto da:
l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato che ne assuma la presidenza;
tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale;
quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti
sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei Consigli direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri,escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
2.Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico.
3.Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalità altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.
4.Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla
Regione.
5.La sede del Comitato è indicata dall'Amministrazione regionale.
6.La Regione destina i mezzi,i locali ed il personale necessario per lo svolgimento dei compiti
gravanti sull'Assessore regionale alla sanità, o suo delegato,quale presidente del Comitato regionale e per consentire al Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente Accordo. L'Assessore regionale alla sanità, o il suo delegato, quale presidente del Comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i Comitati zonali.
7.Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ondine ai provvedimenti di competenza regionale, ed in particolare in merito alle seguenti materie:
a)la corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico e la
rapida applicazione delle stesse;
b)l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari pubblici specialistici extra-degenza;
c)l'individuazione del fabbisogno di ore di incarico necessario alle strutture pubbliche specialistiche extra-degenza nella salvaguardia del monte ore regionale e la verifica delle future esigenze conseguenti alle espansioni di attività dell'assistenza specialistica;
d)l'attuazione di criteri in base ai quali definire il fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare al complesso delle strutture pubbliche ospedaliere ed extra-degenza quale quota
parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L. cui fa capo ciascuna struttura;
e)le proposte in ordine all'adeguamento ed ammodernamento tecnologico e delle attrezzature
strumentali;
f)le condizioni ambientali,la qualità del lavoro ed i carichi di lavoro;
g)i programmi volti ad incrementare la produttività del lavoro;
h)la individuazione dei programmi di aggiornamento professionale degli specialisti ambulatoriali
ed il relativo finanziamento;
i)tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo.
8.Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

Articolo 15
Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 13 e 14.

1.I Comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza.
2.In caso di parità,prevale il voto del presidente.
3.I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle
norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine,i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.

Articolo 16
Commissione regionale di disciplina.

1.È istituita,con provvedimento dell'Amministrazione regionale su proposta dell'Assessore alla
sanità, una commissione regionale di disciplina composta da:
a)tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI e
dall'UNCEM regionali. In mancanza di designazione da parte di ANCI e UNCEM entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanità, sentite le UU.SS.LL. interessate;
b)un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento;
c)un esperto nominato dall'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri
su designazione dei Sindacati firmatari del presente Accordo;
d)quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema
previsto per l'elezione dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri escluso il quorum ai fini della validità delle elezioni.
2.Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri del capoluogo regionale,avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico.
3.La presidenza è assunta da uno dei membri medici di designazione sindacale.
4.Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Amministrazione regionale.
5.La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale alla sanità che ne assume gli oneri di
funzionamento.
6.La Commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la
procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.
7.Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di
persona ove lo richieda.
8.La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei suoi componenti; le
deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
9.In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
10.Gli esperti partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto.
11.La Commissione propone alla U.S.L.con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti
che seguono:
a)Richiamo:
 
per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'art.11.
b)Diffida:
per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'art.11.
c)Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito
della struttura pubblica;
per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità,ai sensi
dell'art.2 dell'Accordo.
Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui
all'art.11 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
d)Revoca:
per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la
U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilità.
12.La deliberazione è comunicata,a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli odontoiatri di competenza e all'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, quale presidente del Comitato ex art.13, che ne darà notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 17
Doveri e compiti dello specialista.
1.Lo specialista che presta la propria attività per la U.S.L. deve:
a)attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
b)attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
c)redigere e trasmettere all'Assessore regionale alla Sanità o al suo delegato, quale presidente
del Comitato di cui all'art.13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B;
d)osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.
2.Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.
3.A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle
competenze dello specialista inadempiente,previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L. delle ore di lavoro non effettuate.
4.Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio,ripetute e non occasionali infrazioni in
materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. deferisce lo specialista alla Commissione di cui all'art.16 per i provvedimenti disciplinari.
5.Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento
dello specialista alla Commissione di cui all'art.16 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato zonale.
6.Gli specialisti già in servizio,nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente
Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.
7.Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.
8.Lo specialista che presta la propria attività per la U.S.L. deve inoltre assolvere ai seguenti compiti:
a)assicurare il consulto con il medico di base,previa autorizzazione della U.S.L.;
b)assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
c)rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta
chiusa;
d)utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
e)compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso
del paziente;
f)adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di
dimissione protetta;
g)prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non,di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
h)usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al esponsabile del Servizio eventuali avarie;
i)partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo
studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
l)informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la
terapia;
m)assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in
cui lo ritenga necessario,dandone motivata comunicazione al curante;
n)redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria
competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
o)collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;
p)partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
q)partecipare alla correlazione con i settori della sanità pubblica specie per quanto concerne gli
obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.
9.Nell'attività di diagnosi e cura,prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla
compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
10.Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformità a quanto previsto in merito
dall'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.

Articolo 18
Organizzazione del lavoro.

1.Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantir loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista
ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali.Per determinati servizi, l'attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
2.È consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità:ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli
assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.
3.Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere più turni giornalieri e
la piena utilizzazione dei presidi in parola.
4.L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresì assicurare la presenza
degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di 12 ore settimanali o comunque per un numero di ore parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro intedisciplinare di gruppo e la responsabilità di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.
5.Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema a prenotazione
secondo lo standard indicativo di quattro assistiti/ora.
6.La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuità diagnostico terapeutica.
7.Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare impegno professionale di cui all'art.19 erogabili per ciascuna ora di attività sarà determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni/ora non può di
norma essere superiore a quattro.
8.Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla
lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio.
9.Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le
prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 11,12 e 13.
10.La media delle prestazioni erogate dallo specialista è soggetta a periodiche verifiche da parte
della U.S.L. sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio.
11.Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'U.S.L. provvede ad
indicare le modalità organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.
12.La richiesta di prolungamento di orario può essere avanzata anche da parte dello specialista.
13.Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art.32 maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.
14.L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e
l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilità di un medico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi e cura o di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma finale n.12 o del decreto del Presidente della Repubblica n.504 del 1987.
15.Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una pluralità di sanitari convenzionati ai sensi
del presente Accordo, non inferiore a quattro unità per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unità per la fisiochinesiterapia, l'U.S.L. prevede la presenza di un coordinatore individuato, con l'assenso dell'interessato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso il presidio.
16.Lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri
specialisti di branca,ma di coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di verifica del programma di lavoro.
17.Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola spetta la indennità di cui all'art.43.
18.Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:
a)tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazio
ne, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di day-hospital, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata;
b)gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno professionale, di cui all'allegato C sia
intra che extra-moenia.
19.Le attività dello specialista ambulatoriale riguardano:
a)l'attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva,
da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di:indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alla legge n.194 del 1978 e alla legge n.180 del 1978; tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva;medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo;
b)le attività di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. L'esecuzione
delle protesi dentarie e ortodontiche è regolamentata dalle norme di cui all'allegato D;
c)le attività di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste
dall'allegato A;
d)le attività di supporto agli atti di natura medico-legale;
e)le attività di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali.
20.Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme
deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L.
21.Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del S.S.N., fermo restando
che il sanitario non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale non può in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n.270 del 1987.
22.Nel caso di specialisti che espletano la loro attività all'interno di unità operative complesse in cui
opera anche personale dipendente,ai fini di quanto previsto dal comma 21 l'attività dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unità operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attività da ciascuno di essi svolta.

Articolo 19
Prestazioni di particolare impegno professionale.
1.Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art.18 lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, è tenuto ad effettuare, secondo modalità organizzative convenute con le
UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuità terapeutica, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza.
2.Per l'espletamento di tali interventi allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo
calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.32, apportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione.
3.In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista.
4.Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attività dei servizi, ivi compresa l'esecuzione
delle P.I P., sulla base di protocolli volti a una gestione programmata e per obiettivi,che coinvolga quanto meno un intero presidio poliambulatoriale, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti con modalità da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari spettanti allo specialista.
5.Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non siano raggiunti per ragioni non
imputabili alla volontà dello specialista,i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 20
Prestazioni di attività extra-moenia.

1.La U.S.L.per propri fini istituzionali o esigenze erogative, può chiedere allo specialista ambulatoriale di cui al presente Accordo di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di
lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività extra-moenia).
2.Le prestazioni specialistiche in regime di attività extra-moenia rivestono carattere di consulenza
e/o di consulto ,sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:
a)il domicilio del paziente,ai sensi dell'art.25, 6 comma,della legge n.833 del 1978;
b)lo studio privato del medico di fiducia convenzionato;
c)le altre strutture pubbliche del S.S.N.(consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunità terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc;
d)gli ospedali pubblici del S.S.N.
3.L'attività extra-moenia è svolta al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato ed è preventivamente convenuta con lo specialista interessato.
4.La U.S.L. può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere attività extra-moenia anche
durante il suo orario di servizio, sempre che ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.
5.L'attività extra-moenia è richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla U.S.L. competente.
 
6.Per lo svolgimento di attività extra-moenia,a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.32 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione.
Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

Articolo 21
Aggiornamento professionale -Formazione permanente.

1.L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello specialista comprende:
a)la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla U.S.L.;
b)la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili,
compresi nei programmi delle UU.SS.LL.;
c)l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle UU.SS.LL.
2.Le Regioni,annualmente,d'intesa con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo.
3.Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale,
le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione all'evoluzione della patologia.
4.I corsi di aggiornamento,fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si
svolgono per almeno 32 ore annue.In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L.
5.Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete, per il
numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art.32, comma 1, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianità.
6.Nei confronti dello specialista che presta la propria attività in più UU.SS.LL. il compenso di cui
al comma 5 viene corrisposto dalle UU.SS.LL. interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna U.S.L.
7.È in facoltà della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo:
a)i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente Accordo;
b)corsi o iniziative ufficialmente attivati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.
8.Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla U.S.L. competente per la conseguente autorizzazione. Per la
frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5.
9.Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire alla U.S. L.idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore
durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi.
10.L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di
risorse vincolate a questo scopo.

Articolo 22
Tutela sindacale.

1.Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale nelle
seguenti misure: 
1)un distacco totale ogni duemila iscritti;
2)1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed
all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale.
2.Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali -per ciascun sindacato nazionale -viene effettuato a cura della U.S.L. la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art.41.
3.Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale.
4.Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono è calcolato, per gli specialisti che ne
usufruiscono, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo.
5.Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti
a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
6.Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1)e 2) del comma 1 del presente articolo, il
responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanità e al Ministero della Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco.
7.Gli Assessori regionali alla Sanità provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
8.Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31
dicembre alle UU.SS.LL. interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanità e agli Assessorati alla Sanità, i nominativi degli specialisti per i quali è richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico.
9.Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo
specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Articolo 23
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro.

1.Le UU.SS.LL. sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale;sono tenute altresì ad applicare tutte le leggi
vigenti in materia.
2.I sindacati firmatari del presente accordo hanno potere di contrattazione sui problemi degli
ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.

Articolo 24
Diritto all'informazione.

1.La U.S.L. garantisce ai sindacati firmatari del presente accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
a)la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;
b)il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci,gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate.

Articolo 25
Consultazioni tra le parti.

1.Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attività ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate, anche in riferimento agli argomenti previsti all'art.13, comma 9.

Articolo 26
Assenze non retribuite.

1.Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempre che esista
la possibilità di assicurare idonea sostituzione.
2.Nessun compenso è dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.
3.In caso di mandato parlamentare,nazionale o regionale, o di nomina a Consigliere comunale di
comune capoluogo di Regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato.
4.I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell'art.11.
5.Salvo il caso di inderogabile urgenza,il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei
permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
6.Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla
Commissione di cui all'art.16 per i provvedimenti opportuni.
7.Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in più posti di lavoro e/o più UU.SS.LL.
il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

Articolo 27
Assenza per servizio militare.

1.Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempre che ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
2.Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.
3.Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di
incarico ai soli effetti dell'articolo 11.

Articolo 28
Malattia -Gravidanza.

1.Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi -che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa,
l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico,goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.
2.Lo specialista non ancora confermato,in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi.
3.Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L.mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico
goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane.
4.La U.S.L. può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Articolo 29
Permesso annuale retribuito -Congedo matrimoniale.

1.Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un
totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
2.Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni.
3.Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che
l'USL possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
4.Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non
oltre il 1 semestre dell'anno successivo.
5.Detto periodo è elevato a 45 giorni non festivi,purché l'assenza dal servizio non sia superiore
ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'art.35.
6.Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di
cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
7.Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di
assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 26 e 27.
8.Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi,purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale,con inizio non anteriore a tre giorni prima
della data del matrimonio.
9.Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 32 e 34, le quote aggiuntive per variazioni del costo della vita e, qualora dovuta, l'indennità di rischio.

Articolo 30
Sostituzioni
1.Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di
supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorità per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilità.
2.Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
3.L'incarico di sostituzione non può superare la durata di sei mesi e non è rinnovabile.
4.Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico,cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico
di sostituzione.
5.Al medico sostituto,non titolare di incarico,spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui
all'art.32 e l'eventuale indennità di rischio secondo le modalità del presente accordo.
6.Al medico sostituto, che sia già titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante
dall'anzianità maturata nel servizio ambulatoriale.
7.Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalità del presente accordo in tutti i
casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonché il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art.37.

Articolo 31
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.

1.L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e
contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreché il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività extra-moenia ai sensi dell'art.20.
2.Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
a)per la responsabilità verso terzi:
L.1.500.000.000 per sinistro;
L.1.000.000.000 per persona;
L.500.000.000 per danni a cose o ad animali;
b)per gli infortuni:
L.1.000.000.000 per morte o invalidità permanente;
L.150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza
dal 1 giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi.
3.Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.
4.I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art.35 vengono individuati quali esposti alle radiazioni
ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.

Articolo 32
Compensi tabellari -Fasce di anzianità -Scatti biennali.

1.Ai medici specialisti ambulatoriali è corrisposto mensilmente a decorrere dal 1 luglio 1988 un
compenso forfettario rapportato a L.19.200 per ora di incarico. A tale compenso base sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) ed incrementi periodici per fasce triennali di anzianità nella misura del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianità successive.
2.Il compenso forfettario di cui al comma 1 viene elevato a L.19.300 con decorrenza 1 gennaio
1989, a L.20.600 con decorrenza 1 gennaio 1990 e a L.21.100 con decorrenza 1 gennaio 1991.
3.A decorrere dal 1 gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 2 sono apportati incrementi
periodici per fasce biennali di anzianità nella misura costante del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di otto fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computato sul valore dell'ottava fascia.
4.Tanto gli aumenti che gli incrementi di cui ai commi 1,2 e 3 decorrono dal primo giorno del
mese successivo a quello del compimento della anzianità.
5.Nei confronti dei medici già titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle
fasce di anzianità e degli scatti biennali è valutata l'intera anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso.
6.Con tale anzianità viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.
7.In caso di servizio prestato senza soluzione di continuità presso più enti mutuo-previdenziali o
presso più UU.SS.LL., l'anzianità da valutare è quella maggiore.
8.Ai fini della determinazione dell'anzianità non sono presi in considerazione i periodi di assenza
non retribuiti.
9.Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 28,
commi 1 e 3, e 29, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L.
10.Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.
11.Per l'attività svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il
compenso orario di cui al presente articolo è maggiorato nella misura del 30%.
12.Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è
del 50%.
13.Le Regioni attuano, di intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i Sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Unità Sanitarie Locali allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione,nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai
sensi del presente accordo.

Articolo 33
Quote di caro-vita.

1.Le parti convengono che agli specialisti ambulatoriali sono attribuite quote mensili di carovita
determinate in linea con i criteri di cui alla legge 26 febbraio 1986, n.38 e all'art.16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.13 con le seguenti specificazioni:
a)l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla
variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;
b)le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute in base alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica n.291 del 1987;
c)il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente,
costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n.38 del 1986 e al decreto del Presidente della Repubblica n.13 del 1986, è rappresentato dal compenso orario iniziale nella misura stabilita dall'art.32,comma 1, moltiplicato per il numero delle ore d'incarico del singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 156 ore mensili;
d)ai medici con incarico inferiore a 40 ore mensili spetta un incremento delle quote di caro-vita
corrispondente a quello riferito a 40 ore mensili di attività, decurtato di un quarantesimo per ogni ora al di sotto del limite di 40.
2.Le quote di carovita non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di
meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita,salvo quanto previsto al comma successivo.
3.Le quote di carovita spettano ai pensionati che in dipendenza dell'incarico specialistico di cui
sono titolari ai sensi del presente accordo,non percepiscono l'indennità integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico.
4.Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attività per conto di più
UU.SS.LL.e/o altri Enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, lettera c), proporzionalmente tra le UU.SS.LL. e/o gli Enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di cui all'art.13.

Articolo 34
Indennità di disponibilità.
1.Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario
Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennità di disponibilità, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, nella misura di L.3.500 a decorrere dal 1 luglio 1988, L.4.000 dal 1 gennaio 1989 e L.5.000 dal 1 gennaio 1991.
2.L'indennità in parola subisce tutti i riflessi degli altri istituti di carattere normativo ed economico previsti dal presente accordo,ad eccezione delle quote di carovita di cui all'art.33.

Articolo 35
Indennità di rischio.

1.A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende
esecutivo il presente accordo,l'indennità di rischio viene corrisposta, nella misura e con la cadenza temporale prevista per i medici ospedalieri, agli specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.185 del 1964 in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempre che il rischio abbia carattere professionale.
2.Per gli specialisti che non operano in maniera costante in zona controllata, l'accertamento del
diritto all'indennità è demandato a un'apposita Commissione composta dal coordinatore sanitario, che la presiede, da uno specialista radiologo designato dall'U.S.L., da tre rappresentanti dei medici ambulatoriali designati dai membri di parte medica in seno al comitato consultivo zonale di cui all'art.13 e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione dell'U.S.L.

Articolo 36
Indennità di disagiatissima sede e indennità di bilinguismo.
1.Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese
le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i sindacati firmatari del presente accordo.
2.È riconosciuta l'indennità di bilinguismo in rapporto alle ore di incarico ai medici specialisti operanti nella provincia di Bolzano in possesso del relativo attestato.

Articolo 37
Rimborso spese di accesso.

1.Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purché entrambi siano compresi nello stesso ambito zonale, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese nella misura di
L.360 per chilometro.
2.La misura di tale rimborso, limitatamente al 50%, viene rideterminata con la medesima decorrenza, e per uguale importo in percentuale, delle variazioni di prezzo eventualmente subite dalla benzina "super".
3.Il rimborso non compete nell'ipotesi che lo specialista abbia un recapito professionale nel
Comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Assessore regionale alla sanità o al suo delegato,nella qualità di Presidente del Comitato di cui all'art.13.
4.La misura del rimborso spese è proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in Comune più vicino a quello sede del presidio. Rimane invece invariata qualora lo
specialista trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Articolo 38
Premio di collaborazione.
1.Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art.32 e delle quote di carovita complessivamente percepiti nel corso dell'anno e dell'indennità di disponibilità di cui all'art.34).
2.Detto premio sarà liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
3.Allo specialista che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio verrà calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
4.Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a
tempo indeterminato, è computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo.
5.Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre l'incarico svolto a tempo determinato non sia
stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete, entro 90 giorni dalla data di conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attività prestata prima del 31 dicembre.
6.Il premio in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

Articolo 39
Contributo ENPAM.
1.A favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai sensi del presente accordo, l'U.S.L.
versa di norma mensilmente, al massimo trimestralmente, con modalità che assicurino l'individuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al Fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni un contributo del ventidue per cento (22%) di cui il tredici per cento (13%) a proprio carico e il nove per cento (9%) a carico di ogni singolo specialista,calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi periodici di anzianità di cui all'art.32), sul premio di collaborazione (art.38), sulle quote di carovita (art.33), sui compensi per eventuali prolungamenti dell'orario di lavoro (art.18), sui compensi per attività extra-moenia (art.20) e sull'indennità di disponibilità (art.34).
2.In materia si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 1989.

Articolo 40
Premio di operosità.

1.A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attività per conto delle UU.SS.LL.,ai sensi del
presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione del rapporto professionale, spetta dopo un anno di servizio un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianità determinata ai sensi del precedente articolo 38, esclusi i periodi per i quali sia già intervenuta liquidazione.
2.Per le frazioni di anno,la mensilità di premio sarà ragguagliato al numero dei mesi di servizio
svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
3.Ciascuna mensilità,calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, è ragguagliata alle ore effettive di attività ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio.
4.Conseguentemente ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni
non è computata.
5.Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni
nell'orario settimanale di attività, il "premio" per ogni anno di servizio dovrà essere calcolato in base agli orari di attività effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.
6.Il premio di operosità è calcolato sul compenso tabellare (compenso orario più incrementi
periodici di anzianità di cui all'art.32) e sul premio di collaborazione e sull'indennità di disponibilità.
7.Il premio è corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
8.La corresponsione del premio di operosità è dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti
dall'Allegato E annesso al decreto del Presidente della Repubblica n.884 del 1984, che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 41
Riscossione delle quote sindacali.

1.Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute, su richiesta del Sindacato, corredata di
delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal Sindacato stesso, dalle UU.SS.L. presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla Sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
2.Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore dei sindacati confluiti nel Sindacato firmatario dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.884 del 1984.
3.Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate alle
UU.SS.LL.da parte degli organi competenti del Sindacato.

Articolo 42
Commissione professionale.

1.In ogni Regione è costituita ai sensi dell'art.24 della legge 27 dicembre 1983, n.730, una
Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art.24 i seguenti compiti:
a)definire gli standard medi assistenziali sulla base degli indici di piano sanitario nazionale e
regionale;
b)fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza;
c)prevedere le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificati, al deferimento del medico alla Commissione di disciplina di cui all'art.16.
2.Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio
assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonché il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.
3.La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione è presieduta:
dal Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della città capoluogo di Regione ed è
così costituita:
cinque esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie
e del Servizio sanitario nazionale;
quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei
Comitati regionali;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.
4.La Commissione,inoltre,anche sulla base delle segnalazioni dei dirigenti sanitari di cui all'art.
44 individua almeno due tra i seguenti progetti di valutazione e revisione della qualità dell'assistenza specialistica:
a)valutazione della produttività degli specialisti ambulatoriali interni, diversificati per branca, in
rapporto alle dotazioni strutturali e strumentali disponibili e agli standard di dotazione e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
b)valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti indotti in termini di attività e di costi dal comportamento prescrittivo dei medici specialisti ambulatoriali interni con riferimento all'assistenza farmaceutica, alla diagnostica strumentale, alle ulteriori consulenze specialistiche e ai ricoveri ospedalieri;
c)valutazione dell'intensità di utilizzazione delle attrezzature dei poliambulatori anche in rapporto al ricorso alla specialistica convenzionata esterna e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
d)riflessi sull'attività specialistica ambulatoriale interna dell'introduzione del sistema di accesso
programmato mediante Centri unificati di prenotazione;
e)ampiezza e cause del fenomeno del mancato ritiro degli accertamenti specialistici o dell'interruzione dei protocolli terapeutici e proposte per contrastare il fenomeno ed evitare gli sprechi;
f)ampiezza e cause del fenomeno della ripetitività di accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali non necessari e proposte per un contenimento del fenomeno (da svolgere in collaborazione
con la commissione di VRQ della medicina di base);
g)vantaggi operativi e difficoltà applicative per una effettiva integrazione dei medici specialisti
ambulatoriali interni e dei medici ospedalieri nell'area di attività dell'assistenza specialistica territoriale:analisi della realtà locale e proposte per l'ottimizzazione della situazione;
h)l'informazione scientifica e l'aggiornamento professionale dello specialista ambulatoriale interno:analisi del ruolo svolto dal S.S.N., dall'industria farmaceutica e tecnologica, dalle associazioni sindacali, professionali e scientifiche, dai convegni di studio, dalla pubblicistica scientifica e di divulgazione, così come sono al presente e come potrebbero essere rivisitandone il ruolo secondo le esigenze professionali dei medici specialisti ambulatoriali;
i)ulteriori programmi possono essere concordati in sede locale con riferimento ad aspetti critici
della situazione assistenziale.
5.In relazione ai compiti di cui al comma 4 la Commissione è tenuta ad operare anche su richiesta di una o più UU.SS.LL. In caso di inattività la Commissione è convocata dall'Assessore regionale alla Sanità.

Articolo 43
Indennità di coordinamento.

1.Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento previsto ai punti 15, 16 e 17 dell'art.18 spetta una indennità di coordinamento pari al 10% del compenso orario ai sensi dell'art.32, maggiorato
degli incrementi periodici di anzianità.

Articolo 44
Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della U.S.L.
1.Il dirigente sanitario medico preposto,secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della U.S.L., al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli
aspetti sanitari.
2.Gli specialisti convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a
quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.

Articolo 45
Durata dell'accordo.
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1991.

Articolo 45-bis
Esercizio del diritto di sciopero.Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.
1.Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra ospedaliera in diretta gestione sono
prestazioni indispensabili ai sensi della legge n.146 del 1990, art.2, comma 2, le prestazioni delle branche specialistiche che la U.S.L. non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.
2.Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi
della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, i sindacati firmatari dell'accordo concordano con le UU.SS.LL. per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1 l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero.
3.Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali è esercitato con un preavviso minimo di 15
giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
4.Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente
articolo sono deferiti alla commissione regionale di disciplina che adotterà le sanzioni secondo le procedure stabilite dall'art.16.
5.Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a)nel mese di agosto;
b)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali
europee, nazionali e referendarie;
c)nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali
regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d)nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e)nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
6.In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Norma finale n.1
1.Agli specialisti operanti presso gli enti di cui all'art.2, comma 1, lettera d), non si applica l'incompatibilità prevista nel citato articolo, purché ai medesimi l'incarico sia stato conferito dai suddetti
enti all'epoca in cui gli stessi adottavano la regolamentazione dei rapporti ai sensi degli accordi nazionali ex art.48 della legge n.833 del 1978.

Norma finale n.2
1.In deroga al disposto dell'art.2, comma 1, lettera g), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
n.291 del 1987.

Norma finale n.3
1.In deroga al disposto dell'art.2, comma 1, lettere h) ed i), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'art.4, comma 3, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n.291 del 1987.

Norma finale n.4
1.Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilità di cui all'art.2, comma 1, lett.
l), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni ivi previste alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

Norma finale n.5
1.In deroga al disposto di cui all'art.3, comma 3, sono fatte salve, nei limiti di 48 ore settimanali, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica n.291 del 1987.

Norma finale n.6
1.In deroga al disposto dell'art.3, comma 4, sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, dai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM.

Norma finale n.7
1.In favore degli specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 7 marzo 1984,
l'incarico resta garantito ad personam fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dal presente Accordo, per ore ricoperte alla data suddetta -entro il tetto massimo di 48 ore settimanali -e per branca specialistica, fatta salva la facoltà per la U.S.L. di attivare nei loro confronti le procedure di mobilità di cui all'art.4, nel rispetto peraltro delle modalità di accesso in atto. Restano in ogni caso ferme le cause di cessazione e di sospensione di cui agli articoli 6 e 7.

Norma finale n.8
1.In deroga al disposto dell'art.6,comma 4,lettera e),l'incarico cessa al compimento del 70 anno
di età per i medici specialisti titolari di incarico a tempo indeterminato alla data del 1 °febbraio 1979.

Norma finale n.9
1.Sono confermate ad personam le posizioni non conformi al disposto dell'art.9, comma 3, esistenti alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il
presente accordo, fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti di cui all'art.4, comma 1.

Norma finale n.10
1.In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art.38, il rimborso per spese di accesso continua
ad essere corrisposto agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre 1984.

Norma finale n.11
1.Salvo quanto previsto all'art.11, comma 1, lettera a), sono confermati, per i sanitari addetti alla
medicina generale ambulatoriale, i contenuti della norma finale annessa al decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987.

Norma finale n.12
1.Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti specialisti sono trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui se ne verifica la possibilità.
2.Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per
gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennità di rischio e delle quote di carovita che competono nella misura e con le modalità di cui agli articoli 35 e 33.
3.Ai radiologi sono rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino
decurtato del 15%; agli stessi, inoltre, sono rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base a prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%.
4.Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello
stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti negli ambulatori in diretta gestione.
5.Il trattamento previsto dall'art.38 è riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda
ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica.

Norma finale n.13
1.Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore al 1 dicembre 1962,data di istituzione del "premio" di cui all'art.40, non può
essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico.

Norma transitoria n.1
1.Fino all'insediamento dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e 16 del presente Accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 13,14 e 16 del
decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987.

Norma transitoria n.2
1.Le parti confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie da valere per l'anno
1991, l'esercizio dell'attività specialistica in regime libero-professionale sia calcolato dal giorno successivo alla data di conseguimento della libera docenza o del titolo di specializzazione.
1.Analogamente per la branca di odontostomatologia e limitatamente ai professionisti che accedono alla relativa graduatoria in virtù dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge n.409 del 1985,
la valutazione dell'attività libero-professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo.

Norma transitoria n.3
1.L'attività extra-moenia di cui all'art.20 è facoltativa per i medici ultrasessantacinquenni e/o per
quelli che ricoprono un incarico di oltre 27 ore settimanali.

Dichiarazione a verbale n.1
1.Le parti convengono, al fine di dare attuazione al disposto dell'art.17, comma 2, che in sede
regionale siano concordate norme per l'uniforme applicazione dei sistemi di controllo orario.

Dichiarazione a verbale n.2
1.Per la partecipazione alle riunioni dei comitati e della commissione di cui agli articoli 13, 14 e
16, ai componenti di parte pubblica spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.

Dichiarazione a verbale n.3
1.Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale",
"Assessore regionale", "Assessore Regionale alla Sanità" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
2.Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei Medici", "Federazione Regionale degli Ordini dei
Medici" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici" vanno intese come "Ordine dei Medici e degli Odontoiatri", "Federazione regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri" e "Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri".

Dichiarazione a verbale n.4
1.Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.

Dichiarazione a verbale n.5
1.Le parti si danno reciprocamente atto che le quote di caro-vita dovute agli specialisti ambulatoriali alla data del 1 novembre 1985 ammontavano a L.614.720 mensili correlate al tetto massimo
di 156 ore mensili.
2.Eventuali correzioni dipendenti dalla presa d'atto di cui al comma 1 hanno effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il
presente accordo.

Dichiarazione a verbale n.6
1.Le parti confermano che per le branche di Anestesiologia e Rianimazione, Branca di Angiologia,
Branca di Chirurgia Generale, Branca di Diabetologia, Branca di Ematologia, Branca di Igiene e Medicina Preventiva, Branca di Pediatria, Branca di Pneumologia, Branca di Oculistica, Branca di Ostetricia e Ginecologia, Branca di Radiologia, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle graduatorie da valere per l'anno 1991, è stato di comune accordo differito al 30 aprile 1990, fermo restando il termine del 31 gennaio 1990 per il possesso dei requisiti e dei titoli.

Dichiarazione a verbale n.7
1.Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo, formino oggetto
di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della Sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

Dichiarazione a verbale n.8
1.Le parti si danno reciprocamente atto che nel compenso orario di base di cui all'art.32 è stata
accorpata l'indennità di programmazione sanitaria prevista dall'art.36 del decreto del Presidente della Repubblica n.291 del 1987.

Dichiarazione a verbale n.9
1.Le parti convengono che per le attività di fisiochinesiterapia il coordinamento di cui all'art.18,
comma 15, può essere affidato ad uno specialista convenzionato qualora nella struttura siano presenti almeno cinque unità di personale tecnico-sanitario dipendente.

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