Articolo 2 del Regio Decreto 24 settembre 1940, n. 1954

Modalitā per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per la assistenza malattia, per l'invaliditā e vecchiaia, per la tubercolosi,per la nuzialitā e natalitā, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari.

2.Assegnazione dei contributi.
Sulle somme versate sui conti designati a norma del precedente articolo, spetta al Ministro per le
corporazioni, sentite, se del caso, le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura, ordinare i pagamenti agli enti interessati.