Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’art.1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421.
Articolo 1
Funzioni del Ministero della 
sanità.
1.Il Ministero della sanità esercita le funzioni 
amministrative riservate allo Stato dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, e successive modifiche ed 
integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell’art.7 dalla stessa 
legge.
2.Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle 
politiche comunitarie.
3.Il Ministero svolge, inoltre, funzioni in materia 
di:
a)programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario 
nazionale, definizione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo 
del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente 
sul territorio nazionale;
b)coordinamento del sistema informativo sanitario e 
verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni e dalle strutture 
operative del Servizio sanitario nazionale;
c)vigilanza sulla conformità 
delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e 
regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della 
commissione di cui all’art.7;
d)sanità pubblica,sanità pubblica 
veterinaria,nutrizione e igiene degli alimenti;
e)ricerca e sperimentazione 
in materia sanitaria;
f)professioni e attività sanitarie.
Articolo 2
Organizzazione del 
Ministero.
1.L’organizzazione del Ministero è articolata 
in:
a)dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all’art.1 ed in numero 
non superiore a quattro;
b)servizi, con compiti strumentali di studio, 
documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della 
contabilità.
2.La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, 
l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei 
posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell’art.6 
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sulla base dei seguenti 
criteri:
a)la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è 
retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante 
l’accorpamento di uffici esistenti;
b)l’organizzazione dei dipartimenti e dei 
servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento 
delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti 
e al raggiungimento di specifici 
obiettivi;
c)gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e 
dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
d)l’ordinamento 
complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le 
procedure, riducendone i 
tempi.
3.Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni 
normative relative al Ministero ed è 
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri,su proposta 
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica 
e con il Ministro del tesoro, entro 
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le 
restanti norme vigenti sono abrogate 
ai sensi dell’art.10.
4.La dotazione organica del Ministero è rideterminata 
con regolamenti da adottare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, in misura comunque non 
superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:
a)eliminazione delle 
duplicazioni di struttura;
b)semplificazioni dei procedimenti 
amministrativi;
c)contenimento della spesa pubblica;
d)razionalizzazione 
dell’organizzazione.
5.Con decreti del Ministro, sono 
definiti:
a)l’articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le 
relative competenze;
b)gli uffici con durata determinata o per il 
raggiungimento di specifici obiettivi;
c)la preposizione dei dirigenti agli 
uffici e l’assegnazione del personale.
6.Ogni tre anni, l’organizzazione del 
Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed 
efficienza. Dell’esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti 
commissioni della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica.
7.Possono essere istituiti, con decreto del 
Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche 
con la partecipazione di esperti estranei all’amministrazione, nei limiti 
delle dotazioni dei capitoli di 
spesa. Con le stesse modalità è istituita e disciplinata la commissione per 
la ricerca sanitaria, sentito anche 
il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica.
Articolo 3
Consiglio sanitario nazionale.
1.Il 
Consiglio sanitario nazionale è soppresso.
2.I compiti di cui all’art.8 della 
legge 23 dicembre 1978, n.833, sono attribuiti alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni 
e le province autonome.
Articolo 4
Consiglio superiore di sanità.
1.Il 
Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della 
sanità e svolge le seguenti 
funzioni:
a)prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su 
richiesta del Ministro per la sanità;
b)propone lo studio di problemi 
attinenti all’igiene e alla sanità;
c)propone indagini scientifiche e 
inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;
d)propone all’amministrazione 
sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
e)propone 
la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di 
ospedali, istituti di cura ed altre 
opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
2.Il Consiglio 
superiore di sanità esprime parere obbligatorio:
a)sui regolamenti 
predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la 
salute pubblica;
b)sulle 
convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c)sugli elenchi 
delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d)sui provvedimenti di 
coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute 
pubblica da adottarsi dal Ministero 
della sanità, ai sensi dei nn.2 e 3 dell’art.1 della legge 13 marzo 1958, 
n.296;
e)abrogato
f)sulla 
determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei 
fanciulli e sulle norme igieniche del 
lavoro;
g)sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni 
e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;
h)sulle modificazioni da introdursi 
negli elenchi degli stupefacenti;
i)sul diniego e sulla revoca di 
registrazione delle specialità medicinali;
l)sui servizi diretti a prevenire 
ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni 
atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie 
locali.
3.La composizione e l’ordinamento del Consiglio superiore di sanità 
sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell’art.17 della 
legge 23 agosto 1988, n.400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto.
Articolo 5
Agenzia per i servizi sanitari 
regionali.
1.È istituita una agenzia dotata di personalità 
giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità, con compiti di supporto delle 
attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di 
segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, 
di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia 
sanitaria.
2.Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il 
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell’art.17 
della legge 23 agosto 1988, n.400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia in modo da 
assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel 
Consiglio di amministrazione.
3.Il direttore dell’agenzia è nominato con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di 
organizzazione e programmazione dei 
servizi sanitari, anche estranei all’amministrazione. Il direttore è assunto 
con contratto di diritto privato di 
durata quinquennale non rinnovabile.
4.L ’agenzia si avvale di personale 
comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle unità sanitarie locali e dalle aziende 
ospedaliere, nonché di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del 
contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della 
disponibilità finanziaria.
5.La dotazione finanziaria dell’Agenzia è 
determinata, per una parte, mediante assegnazione di un contributo annuale non superiore a lire cinque 
miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all’art.12, comma 2, lettera b), del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell’Agenzia 
sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le 
regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto.
Articolo 6
Organi periferici.
1.Sono organi 
periferici del Ministero della sanità gli uffici di sanità marittima, aerea e di 
frontiera, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli 
adempimenti CEE.
Articolo 7
Commissione unica del farmaco.
1.Presso il 
Ministero della sanità è costituita la commissione unica del farmaco, che 
provvede a:
a)valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai 
requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive emanate dalla Comunità europea 
ed esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei 
farmaci;
b)esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali 
e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta 
del Ministro della sanità, parere su tutte le questioni relative alla 
farmaceutica;
c)dare indicazioni di carattere generale sulla classificazione 
dei medicinali, secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.539.
2.La commissione unica del 
farmaco è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal 
Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici 
esperti, di documentata competenza 
scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, 
di cui sette nominati dalla Conferenza dei 
presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. La commissione 
dura in carica due anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.
3.Sono 
inoltre componenti di diritto il dirigente del dipartimento competente per 
materia ed il direttore dell’Istituto 
superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest’ultimo 
designato.
4.La commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni 
esperti nazionali e stranieri.
Articolo 8
Vigilanza.
1.Il Ministro della 
sanità, nell’esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all’art.10, 
comma 2, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n.502, interviene con i propri uffici e si avvale dei 
nuclei dell’Arma dei carabinieri e 
del personale di cui all’art.4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, 
n.37.
2.Il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell’Arma 
dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia 
sanitaria.
Articolo 9
Norme finali.
1.Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, 
di concerto con il Ministro del 
tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni 
e le province autonome, sono individuati, entro due mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto,nello 
stato di previsione del Ministero della sanità, i fondi da trasferire, alle 
regioni e province autonome destinati 
a finalità che attengono a funzioni non esercitate dal Ministero della 
sanità.
Articolo 10
Abrogazione.
1.Sono abrogate le 
seguenti norme: l’art.3 della legge 13 marzo 1958, n.296; il decreto del 
Presidente della Repubblica 11 febbraio 
1961, n.257; l’art.16 della legge 26 febbraio 1963, n.441; la legge 20 giugno 1967, n.487; l’art.5 della 
legge 20 giugno 1969, n.383; l’art.59 della legge 23 dicembre 1978, n.833; l’art.2, comma 9, del 
decreto-legge 8 maggio 1981, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n.344; 
l’art.1, comma quinto, sesto e settimo, del decretolegge 7 novembre 1981, n.632, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n.767; l’art.1, comma primo, del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 agosto 1982, n.791; l’art.1, comma decimo, del decreto-legge 2 luglio 1982, 
n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n.627; l’art.6, comma 8, 
limitatamente all’organizzazione del Servizio ispettivo centrale, della legge 7 
agosto 1986, n.462; gli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, 
n.162, nonché tutte le altre 
incompatibili con il presente decreto.
2.L’abrogazione di cui al comma 1 ha 
efficacia dall’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di 
rispettiva competenza.