D.lgs 30 giugno 1993, n.266

Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell’art.1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.421.

Articolo 1
Funzioni del Ministero della sanità.

1.Il Ministero della sanità esercita le funzioni amministrative riservate allo Stato dalla legge 23
dicembre 1978, n.833, e successive modifiche ed integrazioni, in materia sanitaria, non delegate alle regioni ai sensi dell’art.7 dalla stessa legge.
2.Il Ministero partecipa alla elaborazione e alla attuazione delle politiche comunitarie.
3.Il Ministero svolge, inoltre, funzioni in materia di:
a)programmazione sanitaria, predisposizione del piano sanitario nazionale, definizione degli
obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione, indirizzo del Servizio sanitario nazionale, determinazione dei livelli delle prestazioni da assicurare uniformemente sul territorio nazionale;
b)coordinamento del sistema informativo sanitario e verifica comparativa dei costi e dei risultati
conseguiti dalle regioni e dalle strutture operative del Servizio sanitario nazionale;
c)vigilanza sulla conformità delle specialità medicinali alle norme nazionali e comunitarie, e regolamentazione della materia farmaceutica tenuto conto delle indicazioni della commissione di cui all’art.7;
d)sanità pubblica,sanità pubblica veterinaria,nutrizione e igiene degli alimenti;
e)ricerca e sperimentazione in materia sanitaria;
f)professioni e attività sanitarie.

Articolo 2
Organizzazione del Ministero.

1.L’organizzazione del Ministero è articolata in:
a)dipartimenti, in relazione alle funzioni di cui all’art.1 ed in numero non superiore a quattro;
b)servizi, con compiti strumentali di studio, documentazione, vigilanza sugli enti, amministrazione del personale e della contabilità.
2.La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con regolamenti ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, sulla base dei seguenti criteri:
a)la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, anche mediante l’accorpamento di uffici esistenti;
b)l’organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta allo svolgimento di compiti anche non permanenti e
al raggiungimento di specifici obiettivi;
c)gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;
d)l’ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure,
riducendone i tempi.
3.Il regolamento di cui al comma 2 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero
ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell’art.10.
4.La dotazione organica del Ministero è rideterminata con regolamenti da adottare ai sensi del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, in misura comunque non superiore ai posti attualmente coperti, sulla base dei seguenti criteri:
a)eliminazione delle duplicazioni di struttura;
b)semplificazioni dei procedimenti amministrativi;
c)contenimento della spesa pubblica;
d)razionalizzazione dell’organizzazione.
5.Con decreti del Ministro, sono definiti:
a)l’articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi e le relative competenze;
b)gli uffici con durata determinata o per il raggiungimento di specifici obiettivi;
c)la preposizione dei dirigenti agli uffici e l’assegnazione del personale.
6.Ogni tre anni, l’organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell’esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
7.Possono essere istituiti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, commissioni di studio anche con la partecipazione di esperti estranei all’amministrazione, nei limiti delle
dotazioni dei capitoli di spesa. Con le stesse modalità è istituita e disciplinata la commissione per la ricerca sanitaria, sentito anche il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Articolo 3
Consiglio sanitario nazionale.

1.Il Consiglio sanitario nazionale è soppresso.
2.I compiti di cui all’art.8 della legge 23 dicembre 1978, n.833, sono attribuiti alla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 4
Consiglio superiore di sanità.

1.Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge
le seguenti funzioni:
a)prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;
b)propone lo studio di problemi attinenti all’igiene e alla sanità;
c)propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico
e sanitario;
d)propone all’amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti
per la tutela della salute pubblica;
e)propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali,
istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.
2.Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:
a)sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute
pubblica;
b)sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;
c)sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;
d)sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica
da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei nn.2 e 3 dell’art.1 della legge 13 marzo 1958, n.296;
e)abrogato
f)sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle
norme igieniche del lavoro;
g)sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi
commestibili di qualsiasi natura;
h)sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;
i)sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;
l)sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali.
3.La composizione e l’ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell’art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5
Agenzia per i servizi sanitari regionali.

1.È istituita una agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero
della sanità, con compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell’innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria.
2.Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanare ai sensi dell’art.17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia in modo da assicurare la composizione paritetica fra Ministero della sanità e rappresentanti delle regioni nel Consiglio di amministrazione.
3.Il direttore dell’agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e
programmazione dei servizi sanitari, anche estranei all’amministrazione. Il direttore è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale non rinnovabile.
4.L ’agenzia si avvale di personale comandato dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle
unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, nonché di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nei limiti del contingente di cui alla tabella A allegata al presente decreto, e della disponibilità finanziaria.
5.La dotazione finanziaria dell’Agenzia è determinata, per una parte, mediante assegnazione di
un contributo annuale non superiore a lire cinque miliardi da prelevarsi dal fondo sanitario nazionale di cui all’art.12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502. Per la parte restante gli oneri di funzionamento dell’Agenzia sono coperti mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le regioni per le prestazioni di promozione, consulenza e supporto.

Articolo 6
Organi periferici.
1.Sono organi periferici del Ministero della sanità gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto e quelli per gli adempimenti CEE.

Articolo 7
Commissione unica del farmaco.
1.Presso il Ministero della sanità è costituita la commissione unica del farmaco, che provvede a:
a)valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge
e dalle direttive emanate dalla Comunità europea ed esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci;
b)esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziaria delle prestazioni farmaceutiche e, a richiesta del Ministro della sanità, parere su tutte le questioni relative alla farmaceutica;
c)dare indicazioni di carattere generale sulla classificazione dei medicinali, secondo il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.539.
2.La commissione unica del farmaco è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da dodici esperti, di
documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche, di cui sette nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. La commissione dura in carica due anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta.
3.Sono inoltre componenti di diritto il dirigente del dipartimento competente per materia ed il
direttore dell’Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest’ultimo designato.
4.La commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.

Articolo 8
Vigilanza.

1.Il Ministro della sanità, nell’esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all’art.10, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell’Arma dei carabinieri e del personale di cui all’art.4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n.37.
2.Il Ministro della sanità si avvale dei nuclei specializzati dell’Arma dei carabinieri per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria.

Articolo 9
Norme finali.

1.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,nello stato di previsione del Ministero della sanità, i fondi da trasferire, alle regioni e province autonome destinati a finalità che attengono a funzioni non esercitate dal Ministero della sanità.

Articolo 10
Abrogazione.

1.Sono abrogate le seguenti norme: l’art.3 della legge 13 marzo 1958, n.296; il decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n.257; l’art.16 della legge 26 febbraio 1963, n.441; la legge 20 giugno 1967, n.487; l’art.5 della legge 20 giugno 1969, n.383; l’art.59 della legge 23 dicembre 1978, n.833; l’art.2, comma 9, del decreto-legge 8 maggio 1981, n.208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n.344; l’art.1, comma quinto, sesto e settimo, del decretolegge 7 novembre 1981, n.632, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n.767; l’art.1, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.791; l’art.1, comma decimo, del decreto-legge 2 luglio 1982, n.402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n.627; l’art.6, comma 8, limitatamente all’organizzazione del Servizio ispettivo centrale, della legge 7 agosto 1986, n.462; gli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n.162, nonché tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
2.L’abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal
presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza.

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