Articolo 29, Legge 28 febbraio 1986,  n. 41.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)

Articolo 29
1.A decorrere dal 1 gennaio 1986 le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione agli obiettivi definiti con la programmazione regionale e locale, nonché, se necessario, allo scopo di garantire il pareggio dei bilanci delle unità sanitarie locali, possono prevedere:
a)la erogazione delle prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del precedente articolo 28 in forma
indiretta con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito;
b)maggiorazioni delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, ferma
restando l'esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione stessa in base a leggi nazionali;
c)la temporanea eliminazione dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.7 della L.23 ottobre 1985 n.595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, di una o più delle seguenti prestazioni:prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli nell'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.3 della detta legge 23 ottobre 1985, n.595. Le prestazioni di cui sopra possono tuttavia essere erogate quali prestazioni facoltative nel rispetto di quanto disposto dal comma 7 dell'art.3 della stessa legge.
2.Tale previsione va formulata, di regola, al momento della ripartizione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali.
3.Restano ferme le disposizioni di cui al comma 4 del precedente articolo 28.

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