Cumulo lavoro part-time/pensione


La richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contemporanea erogazione del trattamento pensionistico, è possibile, ma deve rispettare i requisiti del D.P.R. 29 luglio 1997, n. 331. Tra questi, non deve esserci personale in esubero nella qualifica dell'interessato e la riduzione dell'orario non deve essere inferiore al 50%.

Condizioni previste dal D.P.R. n. 331/1997
 
Assenza di esubero: La richiesta di trasformazione non può essere accolta se nella struttura organizzativa è presente personale in eccesso nella qualifica funzionale del dipendente.

Limiti contingenti: È possibile passare al part-time solo entro i limiti stabiliti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai contingenti massimi di personale part-time.

Decorrenza: La trasformazione del rapporto a tempo parziale avviene entro 60 giorni dalla domanda, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico.

Misura oraria: La prestazione a tempo parziale deve essere fissata non in misura inferiore al 50% dell'orario pieno di lavoro.

Personale docente: Per il personale docente della scuola, la riduzione dell'orario è soggetta a limiti e modalità definiti nelle specifiche ordinanze ministeriali.

In sintesi: Il D.P.R. n. 331/1997 disciplina la possibilità di cumulo tra lavoro part-time e pensione, a patto che sussistano condizioni specifiche, tra cui la mancanza di esuberi e il rispetto dei limiti di riduzione dell'orario, che non deve essere inferiore al 50%.

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