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La richiesta di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contemporanea erogazione del
trattamento pensionistico, è possibile, ma deve rispettare i
requisiti del D.P.R. 29 luglio 1997, n. 331. Tra questi, non deve
esserci personale in esubero nella qualifica dell'interessato e la
riduzione dell'orario non deve essere inferiore al 50%. Condizioni previste dal D.P.R. n. 331/1997 Assenza di esubero: La richiesta di trasformazione non può essere accolta se nella struttura organizzativa è presente personale in eccesso nella qualifica funzionale del dipendente. Limiti contingenti: È possibile passare al part-time solo entro i limiti stabiliti da leggi o contratti collettivi nazionali di lavoro relativi ai contingenti massimi di personale part-time. Decorrenza: La trasformazione del rapporto a tempo parziale avviene entro 60 giorni dalla domanda, con la medesima decorrenza del trattamento pensionistico. Misura oraria: La prestazione a tempo parziale deve essere fissata non in misura inferiore al 50% dell'orario pieno di lavoro. Personale docente: Per il personale docente della scuola, la riduzione dell'orario è soggetta a limiti e modalità definiti nelle specifiche ordinanze ministeriali. In sintesi: Il D.P.R. n. 331/1997 disciplina la possibilità di cumulo tra lavoro part-time e pensione, a patto che sussistano condizioni specifiche, tra cui la mancanza di esuberi e il rispetto dei limiti di riduzione dell'orario, che non deve essere inferiore al 50%. |
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