STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Adempimenti per il personale
docente neo immesso in ruolo


La ricostruzione di carriera è un’istanza presentata dal personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova, che consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel ruolo attuale di appartenenza.
In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza.
La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità, la quale dovrà verificare se si ha diritto ad incrementi stipendiali.
La L. n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.
La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIM sul portale Istanze Online.
In concomitanza, se non già fatto in precedenza, va compilata anche la “Dichiarazione dei servizi”.
Il docente dovrà accedere alla funzione “Dichiarazione Servizi” e aggiungere l’elenco dei servizi espletati utili nell’ottica di una corretta ricostruzione di carriera.
La scuola destinataria dell’istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni alle quali l’istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.
La compilazione dell’istanza “Ricostruzione carriera” per essere convalidata deve essere “accompagnata” alla “Dichiarazione dei servizi” prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo.

PERCORSO IN RETE PER GIUNGERE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
  • www.istruzione.it/istanzeonline;
  • in basso a sinistra cliccare su “accesso al servizio”;
  • accedere con SPID;
  • scorrere la pagina, qui troverete: “Richiesta ricostruzione carriera” e “Dichiarazione servizi”.

RICOSTRUZIONE INIZIALE E AGGIORNAMENTO

Nella ricostruzione iniziale il servizio preruolo viene valutato per intero nei primi 4 anni di servizio e per i 2/3 nel periodo eccedente.
Quando si procede all’aggiornamento, invece, il servizio pre-ruolo viene valutato integralmente (art. 4 c. 3 del DPR 399/1988).
Effettuato l’aggiornamento, il personale deve essere collocato nella fascia stipendiale spettante, computando anche il periodo non riconosciuto immediatamente ai fini giuridici all’atto della ricostruzione di carriera.
Ossia, valutare anche quell’1/3 non valutato nella ricostruzione di carriera, ricongiungendo ai 4 anni gli eventuali 2/3 eccedenti.
Questo consente di conseguire prima il successivo scatto di anzianità.
Tutto ciò inoltre sarà utile ai fini del trattamento di quiescenza e del TFS/TFR.
Per verificare l’avvenuto aggiornamento, è necessario controllare il cedolino.
 

TEMPISTICA AGGIORNAMENTO RICOSTRUZIONE

La ricostruzione di carriera va aggiornata al compimento del:

  • 16° anno di servizio per i docenti laureati della scuola secondaria superiore;
  • 18° anno per i DSGA, per i docenti della scuola di infanzia, primaria, personale educativo, personale insegnante della scuola secondaria di I grado, per i docenti diplomati della scuola secondaria di II grado;
  • 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore;
  • 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie.

COSA DEVE FARE IL PERSONALE INTERESSATO

L’aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell’Amministrazione, tuttavia ciò non sempre avviene, per cui gli interessati possono inviare una diffida.

PRESCRIZIONE

La prescrizione per il riallineamento succitato è decennale, quinquennale ai fini economici.

RECUPERO GRADONE STIPENDIALE PER IL PERSONALE DI RUOLO ASSUNTO DAL 1° SETTEMBRE 2011 E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

A volte occorrono molti anni per arrivare al secondo gradone, perché il servizio da precario non è riconosciuto per intero.
La Corte di Cassazione conferma che il CCNL siglato il 4 agosto 2011 è illegittimo e va disapplicato nella parte in cui riconosce il diritto al "gradone" 3-8 anni ai soli docenti in servizio prima del 1° settembre 2011 solo se avevano un contratto a tempo indeterminato.
Il CCNL 2011 discrimina i lavoratori precari.
Per i docenti di ruolo il CCNL prevedeva una clausola di salvaguardia che riconosceva un diritto al risarcimento per l’abolizione del gradone 3-8.
Non per i docenti precari (violazione del principio di non discriminazione e della parità di trattamento).
Gli assunti dopo il 2011 che abbiano lavorato almeno un anno prima del 2011, hanno diritto a ricevere l’assegno ad personam.


Guida UIL SCUOLA RUA - Adempimenti per il personale neo immesso in ruolo - Istanze da presentare

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