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Contenuti
e allegati necessari
Trattandosi di decreti di tipo
“manuale”, le RR.TT.SS. ricevono formati anche diversi degli stessi.
Di seguito vengono pertanto riassunti gli elementi che i provvedimenti
devono comunque contenere al fine di consentirne il controllo:
Nelle premesse del decreto:
a) i riferimenti al dipendente
interessato, quali: codice fiscale, sua precedente e attuale qualifica
professionale, data di eventuale immissione in ruolo, estremi di
eventuali precedenti decreti di ricostruzione e progressione di
carriera;
b) il prospetto dei servizi resi dall’interessato e valevoli ai fini
della ricostruzione, indicando eventuali interruzioni del servizio
rilevanti ai fini del calcolo dell’anzianità (es. non devono essere
computati ai fini dello sviluppo di carriera i periodi di aspettativa o
di congedo ex art. 42 D. Lgs. n. 151/2001);
c) i riferimenti alla procedura giudiziale cui si dà esecuzione, quali:
estremi della sentenza oggetto di esecuzione (numero e data della
sentenza, numero di R.G.), esatto dispositivo della sentenza (senza
aggiunte o correzioni), data di notifica del ricorso, data di
un’eventuale diffida stragiudiziale citata nella sentenza (elementi
rilevanti ai fini della prescrizione quinquennale).
Nella parte dispositiva del
decreto:
a) il prospetto di valutazione dell’anzianità che illustri lo sviluppo
della carriera fino alla data di notifica del ricorso o ad altra data
prevista dalla sentenza, e che riporti in particolare i seguenti
elementi:
-
la prima data utile di
servizio;
-
l’anzianità raggiunta ad ogni
aumento contrattuale previsto dai CCNL di riferimento e alla data
dell’01.09.2010 (se pertinente ai fini dell’erogazione dell’assegno
previsto dall’art. 2 del CCNL 04/08/2011);
-
le date di maturazione delle
singole classi stipendiali.
Nel suddetto prospetto di valutazione della carriera, si invita a
prestare attenzione a quanto segue:
-
al criterio di calcolo
dell’anzianità previsto dalla sentenza (es. criterio del servizio
effettivamente svolto, o rinvio a documentazione prodotta in corso
di causa, o altre statuizioni specifiche presenti in sentenza);
-
al rispetto del blocco della
contrattazione e degli automatismi stipendiali per l’anno 2013 ex
DPR n. 122/2013 (se la ricostruzione interessa anche tale
annualità);
-
al fatto che la sentenza può
disporre il riconoscimento dell’anzianità ai fini economici e
giuridici, o solamente ai fini economici.
Sia per il prospetto di valutazione dell’anzianità che per la
progressione economica si invita a prestare attenzione all’assegno
ad personam ex art. 2, commi 2 e 3, CCNL 04.08.2011, cui si rinvia:
in presenza dei relativi presupposti, tale assegno deve essere
indicato sia nel prospetto di valutazione dell’anzianità sia nella
parte che disciplina il trattamento economico (in tutti i periodi
interessati fino alla data di conseguimento della classe 9); quanto
agli importi, si rinvia alla Tabella B allegata al CCNL Comparto
Scuola biennio economico 2008/2009.
b) le date di decorrenza e
scadenza del periodo utile al calcolo delle differenze retributive da
corrispondere nei limiti della prescrizione quinquennale, se
riconosciuta dalla sentenza.
Salvo ulteriore documentazione che
potrà essere richiesta in ragione della specificità del singolo caso, i
seguenti ALLEGATI sono ritenuti necessari:
-
la sentenza oggetto di
esecuzione;
-
la nota di trasmissione della
sentenza all’Istituto Scolastico da parte del competente ufficio del
MIM;
-
l’eventuale ulteriore
documentazione pervenuta all’Istituto Scolastico ai fini
dell’esecuzione della sentenza;
-
lo stato matricolare del
dipendente sottoscritto dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A. o
altra documentazione utile (es. decreti di ricostruzione
precedentemente vistati).
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