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Contenuti e
allegati necessari
Trattandosi di decreti di tipo
“manuale”, le RR.TT.SS. ricevono formati anche diversi degli stessi.
Si rinvia alla
Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n. 2, che fornisce
indicazioni in merito ai presupposti del diritto alla ricostruzione di
carriera e dell’attribuzione degli aumenti biennali, e con riferimento
ad essa si evidenzia che:
a) dal momento in cui sorge il diritto alla ricostruzione di carriera
(cioè dall'Anno Scolastico in cui il servizio è reso su un posto di
insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali
nei termini precisati dalla stessa Circolare, ferma restando la
condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche
ad orario parziale e discontinuo), il servizio viene riconosciuto agli
effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di
quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato
agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni,
nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un
terzo (vedasi punto A della Circolare);
b) ai docenti di religione che non siano in possesso dei
requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera vengono attribuiti
aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,5% sulla posizione
stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato quale
incaricato annuale;
c) per l’anno 2013, vige il blocco della contrattazione e degli
automatismi stipendiali (v. DPR n. 122/2013);
Di seguito vengono riassunti gli elementi che i provvedimenti devono
comunque contenere per consentire l’effettuazione del controllo; nelle
premesse del decreto:
a) riferimenti al dipendente interessato, quali: codice fiscale,
sua precedente e attuale qualifica professionale, ordine e grado
dell’Istituto Scolastico presso il quale ha prestato i servizi di cui
chiede il riconoscimento, data di presentazione dell’istanza di
ricostruzione di carriera, data di conseguimento del titolo abilitante
l’insegnamento della religione cattolica;
b) prospetto dei servizi resi dall’interessato e valevoli ai fini
della ricostruzione, indicando altresì la decorrenza, la scadenza e
l’orario settimanale degli incarichi di servizio; si specifica che,
qualora il decreto riguardi un docente di scuola secondaria (di I o II
grado), è necessario indicare, per gli incarichi con orario inferiore
all’orario di cattedra ma compreso tra le 12 e 17 ore, se sussistono le
ragioni strutturali dichiarate dall’Ordinario Diocesano nella proposta
di nomina/designazione.
Salvo ulteriore documentazione che potrà essere richiesta in ragione
della specificità del singolo caso, i seguenti ALLEGATI sono ritenuti
necessari:
-
l’istanza di ricostruzione di
carriera sottoscritta dall’interessato;
-
la dichiarazione dei servizi
autocertificati dall’interessato;
-
la documentazione a riscontro
della dichiarazione di cui al punto precedente, ovvero la
trasmissione in via alternativa di:
-
attestazione sottoscritta dal
Dirigente Scolastico o D.S.G.A., di avvenuta verifica di quanto
contenuto nella dichiarazione dei servizi antecedenti al ruolo
autocertificati dall’interessato ed in particolare della sua
completezza (es. assenze interruttive, tipologia di servizio e sede
dello stesso);
-
certificato di servizio
cumulativo e aggiornato sottoscritto dal Dirigente Scolastico o
D.S.G.A.;
-
copia dei certificati di
servizio antecedenti al ruolo acquisiti d’ufficio dagli Istituti
scolastici e sottoscritti dai Dirigenti Scolastici o D.S.G.A;
-
copia del titolo di studio
abilitante l’insegnamento o l’autocertificazione del suo possesso;
-
le proposte di
nomina/designazione dell’Ordinario Diocesano;
-
eventuali atti interruttivi
della prescrizione.
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