Il MIUR - Dipartimento per la programmazione -
Direzione Generale per gli Studi, la Statistica ed i Sistemi Informativi
- Ufficio III, con la
nota
n. 5644 dell’8 novembre 2011, inviata ai ai Dirigenti delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai Dirigenti delle sedi
territoriali degli Uffici Scolastici Regionali e p.c. ai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ha comunicato che dal giorno
8 novembre sono disponibili, nell’area SIDI “Gestione Giuridica”, le
nuove funzioni, condivise con la Direzione del Personale Scolastico, per
la produzione del decreto di definizione della progressione di carriera
del personale docente (compresi gli insegnanti di religione), educativo
ed ATA già destinatario di ricostruzione, per la trattazione delle
seguenti situazioni:
- decreti per variazioni di stato giuridico
(assenze e aspettative che interrompono la carriera; collocamento
fuori ruolo con destinazione all’estero; riammissione in servizio;
servizio in zone di confine) intervenute in date a partire dal
1.9.1997; la nuova procedura sarà limitata dall’ultima data utile di
variazione stipendiale prevista dalla normativa vigente (1° luglio
2010)
- pratiche di sviluppo della progressione di
carriera successive ad un precedente provvedimento, manuale o
gestito da SIDI; anche in questo caso, la data di primo
inquadramento sarà compresa tra il 1.9.1997 e l’ultima prevista
dalla normativa vigente.
Le pratiche di inquadramento possono essere aperte
con le nuove funzioni sia dalla scuola in cui il dipendente è titolare
(o in servizio di fatto, nei casi previsti), sia dall’ufficio
territoriale di titolarità; le stesse possono essere completate,
modificate o cancellate solo dall’ufficio che le ha aperte, e solo
fintanto che il dipendente resta in carico al suddetto ufficio; dopo che
il dipendente è stato trasferito, il fascicolo passa in carico al nuovo
ufficio (vale sia a livello scuola che a livello provincia); se il nuovo
ufficio competente prende in carico un fascicolo con una pratica
incompleta, per definire la carriera del dipendente dovrà cancellare
detta pratica ed aprirne una nuova.
Pertanto, la ripartizione corrente delle procedure di ricostruzione
della carriera tra le diverse aree, è la seguente:
Area “Gestione giuridica” (nuove funzioni)
- riconoscimento dei servizi e dei benefici per
il personale docente, educativo e ATA immesso in ruolo per la prima
volta negli anni scolastici 1997/98 e successivi;
- definizione della progressione di carriera
per il personale docente, educativo e ATA che ha conseguito un
passaggio di ruolo o di qualifica funzionale negli anni scolastici
1997/98 e successivi;
- definizione della progressione di carriera
per il personale docente, educativo e ATA con precedente
provvedimento e/o per variazione di stato giuridico con
inquadramento in data compresa tra il 1-9-1997 e il 30-6-2010;
- definizione della progressione di carriera
per il personale insegnante di religione cattolica con precedente
provvedimento e/o per variazione di stato giuridico con
inquadramento in data compresa tra il 2-9-1995 e il 30-6-2010;
- definizione della progressione di carriera
per il personale docente, educativo e ATA riammesso in servizio
negli anni scolastici 1997/98 – 2009/10;
- definizione della progressione di carriera
per il personale insegnante di religione cattolica riammesso in
servizio negli anni scolastici 2006/07 – 2009/10;
- definizione della progressione di carriera in
applicazione del CCNL 23-1-2009 per il personale docente,
insegnante di religione cattolica, educativo e ATA con precedente
provvedimento applicativo del CCNL 29-11-2007.
Area “Personale scuola”
(vecchie funzioni)
- ricostruzione carriera e/o inquadramento fino
al 31-12-1985;
- riconoscimento dei servizi e dei benefici per
il personale docente, educativo e ATA immesso in ruolo per la prima
volta negli anni scolastici 1986/87 – 1996/97;
- riconoscimento dei servizi e dei benefici per
il personale insegnante di religione cattolica immesso in ruolo per
la prima volta negli anni scolastici 2005/06 e successivi;
- definizione della progressione di carriera
per il personale docente, educativo e ATA che ha conseguito un
passaggio di ruolo o di qualifica funzionale negli anni scolastici
1986/87 – 1996/97;
- definizione della progressione di carriera
per il personale docente che ha conseguito un passaggio al ruolo
direttivo o dirigente scolastico negli anni scolastici 1986/87 –
2000/01;
- ricostruzione carriera del personale docente
già di ruolo che ha conseguito una seconda nomina nello stesso ruolo
negli anni scolastici dal 1988/89 al 1993/94, finalizzata
esclusivamente alla retrodatazione degli effetti giuridici
dell’immissione in ruolo;
- definizione della progressione di carriera
per il profilo professionale “Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi” da inquadrare in applicazione dell’art. 8 del CCNL
15/3/2001 e dell’art. 87 del CCNL 24.7.2003;
- definizione della progressione di carriera
per il profilo professionale “Guardarobiere”, da inquadrare in
applicazione dell’art. 46 c. 3 del CCNL 24.7.2003;
- definizione della progressione di carriera
per il personale docente, educativo e ATA con precedente
provvedimento e/o per variazione di stato giuridico con
inquadramento in data compresa tra il 1-1-1986 e il 31-8-1997;
- definizione della progressione di carriera
per il personale direttivo con precedente provvedimento e/o per
variazione di stato giuridico con inquadramento in data compresa tra
il 1-7-1988 e il 1-7-2000;
- definizione della progressione di carriera
per il personale docente, educativo e ATA riammesso in servizio
negli anni scolastici 1986/87 – 1996/97;
- decreto di definizione della progressione di
carriera per il personale ATA e I.T.P. trasferito da Ente locale in
applicazione dell’art. 8 Legge 124/99;
- definizione della progressione di carriera in
applicazione dell’art. 4 comma 5 della L. 498/92.
Nelle guide riportate nella sezione “Procedimenti
Amministrativi – Personale Scuola”, sono riportate le modalità
operative. |