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Per quanto riguarda la prestazione di TFR, gli
Istituti scolastici dovranno utilizzare la nuova funzionalità “Ultimo
Miglio TFR” di cui alla circolare n.185/2021 solo in relazione ai
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in sostituzione dei
modelli cartacei TFR 1 e TFR 2, finora elaborati in conformità a quanto
precisato dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione – con
nota prot. 0019391 del 16 dicembre 2014. Solo in alcune particolari vicende lavorative che prevedono una continuità di servizio tra un contratto annuale od una supplenza breve e saltuaria con l’assunzione a tempo indeterminato è possibile far decorrere l’UM TFR dalla data iniziale del primo rapporto di lavoro a T.D. continuativo (od inserire un autonomo UM TFR in presenza di causale di cessazione “fine incarico”), sempreché tale periodo non sia stato già comunicato con il flusso “telematico” di cui al paragrafo successivo. La gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e saltuarie e degli incarichi per l’insegnamento della religione cattolica è effettuata mediante procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Per detti contratti la predisposizione e l’invio delle pratiche di TFR verso l’Ente Previdenziale continuerà a non essere in carico alle istituzioni scolastiche, in quanto da tempo gestito direttamente ed automaticamente dal MEF. Per i contratti
a tempo determinato non gestiti in cooperazione applicativa le scuole
dovranno provvedere utilizzando la funzionalità Invio TFR disponibile al
percorso SIDI “Retribuzioni e Fisco -> Retribuzioni”. |
Scrivimi a dr.giuliorossi@gmail.com |
Realizzazione a cura di Giulio Rossi |
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