Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio per il personale

delle Pubbliche amministrazioni

Servizio trattamento del personale

 

 

SINTESI: Il passaggio tra aree professionali avviene solo in caso di procedura di riqualificazione interna. L’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, prevede lo svolgimento temporaneo di mansioni superiori, da parte di un dipendente, esclusivamente in due casi, nei quali sarà riconosciuto un compenso aggiuntivo al trattamento economico relativo alla qualifica di appartenenza, nel rispetto del principio di proporzionalità della retribuzione sancito dall’art. 36 della Costituzione.

 

 

 

 

 

Parere n.183/03                                  Roma, 21 novembre 2003

 

 

 

All’Ordine dei giornalisti di

Via

 

                                                                                              

                                                                                                                 

 

                                     e, p.c.                  All’ARAN

                                                        Via del Corso, n. 476

 

                                                                                              ROMA

 

 

 

OGGETTO: Inquadramento nuovo profilo professionale.

 

 

 

Con la nota n. 732/03 del 11.6.2003, codesto Ente ha richiesto chiarimenti in merito alla posizione del Sig. ……………., dipendente attualmente inquadrato nel primo livello retributivo dell’area B (ex V livello), che ha formulato un’istanza al fine di ottenere l’inquadramento economico e giuridico nella posizione “C4”, in quanto adibito a mansioni relative ad altra qualifica.

Premesso che il passaggio tra aree professionali può avvenire soltanto in caso di procedure concorsuali interne nell’ambito delle progressioni verticali, si formulano le seguenti osservazioni.

L’articolo 52 del D.lgs.165/01, prevede la possibilità dello svolgimento di mansioni superiori da parte di un dipendente per “obiettive esigenze di servizio”, ma esclusivamente in due casi:

1) vacanza di posto in organico per sei mesi prorogabili fino a un anno, qualora già avviata la procedura per l’assunzione del personale mancante;

2) sostituzione temporanea di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.

         In questi casi spetta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore.

         Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che, al di fuori di tali ipotesi, è nulla l’assegnazione di mansioni proprie di altra posizione organizzativa, inoltre il dirigente che ha provveduto all’affidamento di tale incarico, risponde personalmente del maggiore onere qualora avesse agito con dolo o colpa grave.

 

Tra le recenti pronunce sul punto si segnala la sentenza della Corte Costituzionale del 10 aprile 2003, n. 115 che così afferma: “ … il principio di proporzionalità della retribuzione, di cui all’art. 36 della Costituzione, richiede che il temporaneo svolgimento delle mansioni superiori sia sempre aggiuntivamente compensato rispetto alla retribuzione della qualifica di appartenenza (sentenze n. 101 del 1995, n. 296 del 1990 e n. 57 del 1989), ma non impone la piena corrispondenza al complessivo trattamento economico di chi sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato (sent. n. 273 del 1997). In altri termini, lo svolgimento di mansioni superiori non implica l’automatica applicazione del corrispondente trattamento economico, ben potendo essere non pienamente omogenee le prestazioni lavorative effettuate”.

                                                                 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

                                                      Francesco Verbaro