UFFICIO P.P.A./ROM

Servizio Programmazione Assunzioni

e Reclutamento

 

 

 

Sintesi: Al lavoratore dipendente, che si trova nella duplice qualità di soggetto esso stesso disabile e di familiare che assiste un disabile, è consentita la cumulabilità dei permessi retribuiti previsti dal comma 6 e 3, dell’art.33 della L. n.104/92, purchè il beneficiario sia nella condizione di soddisfare specifiche esigenze assistenziali al familiare portatore di handicap grave e non vi siano, nell’ambito dello stesso nucleo familiare, altri soggetti che usufruiscono dello stesso beneficio.

 

 

 

 

Alla Regione Puglia

Azienda Ospedaliera

                                                                                          Ospedale Policlinico Consorziale

                                                                                          Piazza Giulio Cesare, 11

                                                                                          BARI

 

 

OGGETTO: permessi di cui alla legge 104/92, art. 33, comma 3.

 

 

 

            Si riscontra la nota prot. n. 19620 del 8/10/2003 con la quale codesta Azienda Ospedaliera ha chiesto chiarimenti in ordine alla normativa citata in oggetto.

 

            In particolare si vuole sapere se un dipendente portatore di handicap che beneficia di 2 ore giornaliere di permesso, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della legge 104/92, possa fruire anche dei 3 giorni di permesso mensile per assistere la figlia portatrice di handicap grave.

 

            Si fa osservare, preliminarmente, che i destinatari dei permessi previsti dal comma 3 dell’art. 33 sono i dipendenti che devono assistere un familiare con handicap grave, mentre destinatari del successivo comma 6 sono i dipendenti essi stessi in stato di handicap.

 

            Si tratta, come si può ben notare, di permessi che oltre ad avere una diversa finalità sono anche previsti da disposizioni diverse.

 

            Al riguardo, questo Dipartimento, con circolare n. 20/95 del 30/10/1995, pubblicata sulla G.U. n. 267 del 15/11/1995, richiamandosi espressamente al parere del Consiglio di Stato n. 784/95, si è espresso favorevolmente in merito alla cumulabilità dei due benefici.

 

In tal caso, è chiaro che il familiare, fruitore dei permessi di cui al comma 6, per poter usufruire anche dei permessi previsti dal comma 3, deve effettivamente trovarsi nella condizione  di soddisfare specifiche esigenze assistenziali al familiare portatore di handicap grave.

 

Quanto sopra presuppone, ovviamente, che nell’ambito dello stesso nucleo familiare non vi siano altri soggetti che usufruiscano dello stesso beneficio

 

                                                                    Il Direttore  dell’Ufficio

                                                                   Francesco VERBARO