Sintesi: Gli incarichi di ricerca, di consulenza e di supporto ad esperti, consulenti esterni per lo svolgimento delle attività istituzionali non debbano essere fatti rientrare nel limite di spesa fissato dall’art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 qualora l’onere finanziario non gravi sul bilancio dell’amministrazione, inclusa quella derivante dall’utilizzo di fondi e contributi disciplinati da specifiche disposizioni legislative e da convenzioni, provenienti da altre amministrazioni per garantire il funzionamento della medesima amministrazione e fornire, nel contempo, un servizio alle stesse amministrazioni per cui è necessario ricorrere a personale a tempo determinato.

 

 

 

 

UPPA

 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

00100 ROMA

 

 

 

 

Al  Ministero dell’Economia e Finanze

Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato

IGOP

00100 Roma

 

 

 

Prot. n.176/2003

 

Oggetto: Quesito n. 6366 del 21/7/03 concernente conferimenti di incarichi.

 

 

      Con riferimento alla nota indicata in oggetto con la quale codesta amministrazione ha chiesto l’orientamento di questo Dipartimento in merito alla questione relativa al conferimento di incarichi di ricerca, di consulenza e di supporto ad esperti, consulenti esterni per lo svolgimento delle attività istituzionali, si rappresenta quanto segue.

 

       In particolare codesta amministrazione ha posto la questione circa l’applicabilità ai suindicati incarichi di quanto previsto dall’art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 il quale prevede un limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato, le convenzioni e le collaborazioni coordinate e continuative, fatte salve quelle che non gravano sui bilanci e sulle risorse proprie dell’amministrazione, come i finanziamenti comunitari e internazionali o fondi derivanti da contratti con le imprese o con altre amministrazioni pubbliche.

 

          

             In merito, si ritiene che non debbano essere  fatti rientrare nel limite di spesa fissato dal citato comma 13 dell’art. 34, la costituzione di rapporti a tempo determinato ovvero incarichi e collaborazioni coordinate e continuative il cui onere finanziario non grava sul bilancio dell’amministrazione, inclusa quella derivante dall’utilizzo di fondi e contributi disciplinati da specifiche disposizioni legislative e da convenzioni, provenienti da altre amministrazioni per garantire il funzionamento della medesima amministrazione e fornire, nel contempo, un servizio alle stesse amministrazioni per cui è necessario ricorrere a personale a tempo determinato.

 

              Ciò posto, considerato che codesta Scuola per il suo funzionamento si avvale delle risorse derivanti da convenzioni stipulate con altre amministrazioni, sia pubbliche che private, poste a carico di quest’ultime e ritenuta detta forma di finanziamento espressamente prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 287/1999 e dal regolamento attuativo di detta normativa, si ritiene che nel caso di specie non si applichi il limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le assunzioni di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sostenuta nel triennio 1999/2001, così come previsto  dal citato art. 34, comma 13 della L. n. 289/2002.

 

 

 

                                                                          p. Il Direttore dell’Ufficio

                                                                         Francesco Verbaro

                                                                               Il Direttore del Servizio

                                                                                      Nicola Niglio