SINTESI: L’erogazione dei buoni pasto spetta al personale contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione a fronte di un orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi ed in assenza di un servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio. Pertanto al personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, mancando i requisiti della contrattualizzazione e dell’obbligo della prestazione oraria, oltre a non essere qualificabili come dipendenti dell’amministrazione, non può esservi concessione dei buoni pasto.

 

 

 

Ufficio per il personale

delle pubbliche amministrazioni

Servizio trattamento del personale

 

 

Parere prot. n. 181/03                                                   Roma,5 novembre 2003

 

 

 

 

 

OGGETTO: Quesito in merito alla legittimità della concessione dei buoni pasto ai collaboratori coordinati e continuativi.

 

 

 

         Codesto Istituto, con la nota n. ……….., ha richiesto il parere di questo Ufficio in merito alla possibilità di attribuire buoni pasto ai collaboratori coordinati e continuativi dei quali si avvale.

 

Come noto il DLgs 165/2001, all’articolo 7, comma 6, ha previsto che per esigenze cui non possa farsi fronte con personale in servizio le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Tale disposizione, nel consentire alle pubbliche amministrazioni l’utilizzazione di rapporti di lavoro diversi, analogamente ad un privato datore di lavoro, impone anche un preciso limite. Limite che la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti ha inteso consistere nella impossibilità di affidare i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti.  Pertanto, l’attività in questione dovrà essere tale da eccedere le competenze dei dipendenti, oppure non deve potersi svolgere per carenza oggettiva o relativa di determinate figure professionali, emersa a seguito di una puntuale verifica interna.

Secondo la consolidata dottrina e una costante giurisprudenza i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono caratterizzati dalla continuità della prestazione, dalla coordinazione con le attività e le finalità del committente e dalla prestazione prevalentemente personale. Un ulteriore elemento da considerare, ai fini dell’individuazione del rapporto di lavoro in questione, è l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione del committente, poiché debbono essere garantiti uno o più risultati continuativi che si integrino in tale organizzazione, sempre però in presenza di una gestione autonoma del tempo di lavoro da parte del collaboratore. In altri termini l’attività del collaboratore può anche svolgersi in luogo diverso da quello nel quale opera l’organizzazione che fa capo al committente, venendo questi in contatto con l’organizzazione solo nei tempi utili allo svolgimento della sua collaborazione. Da ciò deriva che al collaboratore non può essere richiesta alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi nei quali si svolge l’attività del committente. Pertanto il collaboratore non entra a far parte dell’organizzazione del committente e, nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione, questi non può in alcun modo essere considerato un suo dipendente.

 

            Come noto l’erogazione di buoni pasto spetta al personale contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione  a fronte di un orario di lavoro articolato sui cinque giorni lavorativi ed in assenza di un servizio o mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di servizio (si veda l’articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, legge finanziaria 1996). L’erogazione del buono pasto spetta, inoltre, “anche ai dipendenti civili delle Amministrazioni e loro articolazioni del comparto Ministeri, nelle quali, per le particolari esigenze fatte salve dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non sia attivato l’orario di servizio e lavoro su cinque giorni” (si veda l’articolo 3 della legge 2 ottobre 1997, n. 334). Infatti in  presenza di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica amministrazione vi sarà una corrispondente copertura della spesa per i buoni pasto, in conformità ai principi dettati in materia di spesa per il personale dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

         In considerazione di quanto sopra esposto non appare possibile attribuire buoni pasto a fronte di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

 

 

                                                                              Il Direttore dell’Ufficio

                                                                                Francesco Verbaro